Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.03.2008 38.2007.89

10 marzo 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,927 parole·~15 min·3

Riassunto

Irricevibilità dell'opposizione inoltrata da un'assicurata contro la decisione che l'ha ritenuta idonea al collocam.con la precisaz.che deve cercare lavoro durante tutto il periodo in cui esercita un'attività.Visto che la dec.le ha dato ragione,va negato un interesse degno di protezione ad opporvisi

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.89   DC/sc

Lugano 10 marzo 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2007 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 15 ottobre 2007 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1 insegna, dal 2000, presso l'__________ di __________ con un contratto a tempo determinato da fine agosto ai primi di giugno dell'anno successivo.

                                         Nel 2007 per la terza volta l'assicurata si è iscritta in disoccupazione (3° termine quadro) a partire dal 1° luglio 2007, alla ricerca di un'occupazione all'80%, quale docente di liceo, insegnante, (termine quadro per la riscossione 01.07.06 - 30.06.08; guadagno assicurato: Fr. 4'240.--).

                                         Al momento dell'iscrizione per il collocamento, l'assicurata era già in possesso del contratto d'incarico per l'anno accademico 2007/2008 con inizio il 28 agosto 2007.

                                         Con decisione del 18 settembre 2007 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha dichiarato l'assicurata idonea al collocamento nel periodo dal 1° luglio al 27 agosto 2007.

                                         Nella sua decisione l'amministrazione ha pure sottolineato che RI 1 è tenuta a cercare un impiego durante tutto il periodo nel quale esercita un'attività lucrativa (cfr. Doc. 19).

                               1.2.   Contro questa decisione la Segreteria di Stato dell'economica (SECO) ha inoltrato una tempestiva opposizione nella quale ha chiesto di ritenere l'assicurata inidonea al collocamento in quanto essa cerca degli impieghi soltanto per il periodo estivo (in qualità di insegnante, eventualmente di segretaria) e pertanto "ha dimostrato di non essere disposta a cercare un'occupazione duratura su tutto l'arco dell'anno in modo da evitare di dover richiedere l'intervento dell'assicurazione contro la disoccupazione" (cfr. Doc. 8).

                                         Il 18 dicembre 2007 la Sezione del lavoro ha respinto l'opposizione della SECO sottolineando in particolare:

"  (...)

Conformemente alla prassi applicata dalla Sezione del lavoro, l'idoneità al collocamento di assicurati stagionali va messa in dubbio solo in presenza di chiari indizi che permettano di ipotizzare una mancanza di disponibilità dell'assicurato a svolgere/assumere altri impieghi, rispettivamente la volontà di mantenere il proprio posto stagionale.

I dubbi sono giustificati - in particolare - quando almeno due dei seguenti criteri sono adempiuti:

    -    l'assicurato si è ripetutamente iscritto in disoccupazione durante la stagione morta nella propria professione, rinnovando il proprio rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro (nessun cambiamento: stesso lavoro/funzione, stesso datore di lavoro, stessa durata dell'impiego);

    l'assicurato non si è adoperato - malgrado precedenti sospensioni - per ricercare durante la stagione lavorativa e durante la disoccupazione un nuovo impiego duraturo;

    l'assicurato ha rifiutato concrete offerte di lavoro a tempo indeterminato o annuali (migliori dell'impiego stagionale).

3. Nel caso in esame, con la decisione contestata dall'autorità di vigilanza, la signora RI 1 è stata ritenuta idonea al collocamento a decorrere dal 1. luglio 2007. II servizio cantonale, nelle sue motivazioni, ha inoltre ricordato all'assicurata il suo obbligo di estendere a tutto l'anno gli sforzi per reperire un'occupazione duratura o, perlomeno, un'occupazione temporanea per il periodo estivo. Al riguardo, l'UG non ha fatto che riprendere il concetto - relativo alla necessità di estendere a tutto l'anno gli sforzi per trovare un impiego - già espresso dalla precedente decisione 3 settembre 2003, cresciuta incontestata in giudicato.

Dal 2000 l'assicurata ha un incarico (da fine agosto ad inizio giugno) quale docente di lingue presso l'__________.

Con sentenza 7 novembre 2007 il Tribunale cantonale delle assicurazioni (in seguito:. TCA) ha respinto il ricorso - presentato dalla signora RI 1 avverso la decisione su opposizione dell'URC, che confermava la sospensione per la durata di quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche nel mese di aprile 2007 - ed ha ritenuto, tra l'altro, che la ricorrente abbia continuato ad esercitare un'attività stagionale. Il TCA ha inoltre considerato che l'assicurata, avendo continuato ad esercitare l'attività stagionale quale docente di lingue presso la __________ di __________, era tenuta a cercare un impiego adeguato durante tutto l'anno.

Oltre alla predetta sospensione (quattro giorni), la signora RI 1 è stata anche sospesa dall'URC per la durata di undici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, per mancate e insufficienti ricerche di lavoro nei mesi da settembre 2006 a marzo 2007 (decisione 19 settembre 2007). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione 17 ottobre 2007, contro la quale l'assicurata ha presentato ricorso al TCA lo scorso mese di ottobre.

Eccetto le due predette sospensioni, relative alla stagione lavorativa appena trascorsa (agosto 2006 - giugno 2007), nei confronti della signora RI 1 non sono stati emessi altri provvedimenti di sospensione, specialmente per quanto attiene agli sforzi per reperire un'occupazione. D'altra parte, sia per quanto riguarda il periodo d'iscrizione immediatamente precedente (01.07.2006 - 31.08.2006), sia per quanto attiene all'attuale annuncio in disoccupazione, l'assicurata non ha mai rifiutato concrete offerte di lavoro a tempo indeterminato o annuali (migliori dell'impiego stagionale).

Pertanto, detto quanto sopra e alla luce della menzionata giurisprudenza, si ritiene la signora RI 1 idonea al collocamento. (...)" (Doc. 1)

                                         Questa decisione su opposizione è cresciuta in giudicato senza essere contestata.

                               1.3.   Contro la decisione del 18 settembre 2007 della Sezione del lavoro Ufficio giuridico anche l'assicurata ha inoltrato una tempestiva opposizione nella quale chiede di rivedere la sua condizione di "equivalente a stagionale" a "assomigliante a stagionale" (visto che lavora dei mesi all'anno e possiede già un contratto di lavoro per due mesi più tardi) ed inoltre, di poter compiere le ricerche di lavoro soltanto "a partire dal mese di gennaio precedente il periodo di disoccupazione" (cfr. Doc. A3).

                                         Il 15 ottobre 2007 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha dichiarato irricevibile l'opposizione per mancanza di un interesse degno di protezione visto che la decisione ha dato pienamente ragione all'assicurata considerandola idonea al collocamento (cfr. Doc. A1).

                               1.4.   Contro questa decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiede di accogliere la sua opposizione o almeno di "rispiegare in termini più accessibili la decisione su opposizione del 15 ottobre 2007 e che in seguito mi sia di nuovo data facoltà di ricorso."

                                         Al riguardo RI 1 rileva in particolare:

"  (...)

Nella detta opposizione (del 4 ottobre 2007 allegata), ho, comunque, illustrato degli argomenti che non riguardano strettamente la situazione attuale, ma che dovrebbero contemplare la situazione nel suo insieme, e dovrebbero rispondere alla mia richiesta di essere considerata come impiegata "assomigliante" ad una stagionale e non "identica". Dovrebbero inoltre permettermi di svolgere le mie ricerche di lavoro in modo serio e mirato invece che di scrivere decine di lettere inutili durante tutto l'anno e ciò allo scopo di rispettare una decisione (a mio parere) non adeguata.

La mia è una situazione che rischia di ripetersi l'anno prossimo o forse l'anno seguente e desidero, se non trovo un'occupazione, avere almeno la possibilità di cercarne una seriamente senza però essere "castigata" qualora dovessi presentarmi all'Ufficio di collocamento. (...)" (Doc. I)

                                         L'assicurata ha poi illustrato le modalità secondo le quali intende svolgere, in modo più efficace, le ricerche di lavoro (cfr. Doc. I).

                               1.5.   Nella sua risposta del 20 dicembre 2007 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico propone di respingere il ricorso e in particolare osserva:

"  (...)

Nel suo atto ricorsuale la signora RI 1 sottolinea come la sua opposizione miri proprio i motivi della decisione dello scorso mese di settembre. Ora, ritenuto quanto precede e constatato come quest'ultima sia favorevole all'assicurata in quanto la riconosce idonea al collocamento, si ribadisce come la stessa non abbia un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione.

L'idoneità al collocamento della ricorrente è del resto stata confermata dal servizio cantonale con decisione dello scorso 17 dicembre, che ha respinto l'opposizione della SECO (cfr. doc. 1).

Infine, per quanto attiene al carattere stagionale dell'attività della ricorrente presso l'__________ di __________ ed al conseguente obbligo di cercare un impiego durante l'intero periodo di lavoro, si rimanda alla recente sentenza di questo lodevole Tribunale nella vertenza relativa alla penalità di quattro giorni inflitta dall'URC per mancate ricerche di lavoro nel mese di aprile 2007." (Doc. IX)

                               1.6.   Il 2 gennaio 2008 l'assicurata ha inviato al TCA uno scritto, trasmesso per conoscenza alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico (cfr. Doc. XII), del seguente tenore:

"  Visto la mia età e le mie qualifiche, risulta estremamente difficile che io trovi un lavoro annuo, ma se lo trovo (e se sembrerà sicuro), prenderò l'occasione al volo.

Visto la peculiarità del mio caso, chiedo che le ricerche di lavoro siano adattate e che siano più mirate, quindi più efficaci. Lo spiego nei miei scritti.

Tengo molto al lavoro che svolgo attualmente perché date le circostanze, e il più stabile che possa avere e ho paura di rimanere disoccupata.

L'esperienza mi ha convinta di aver ragione e se la mia richiesta non fosse accolta accetterò la vostra decisione ma non cambierò atteggiamento nelle mie ricerche. Se non troverò lavoro per il periodo estivo, e se proprio dovrò presentarmi all'ufficio di collocamento. saprò in anticipo di essere sanzionata, ma saprò anche di aver agito in modo che le mie ricerche fossero considerate il più seriamente possibile.

E' inesatto che io pretenda per il periodo estivo. di essere assunta unicamente quale insegnante (vedasi le mie lettere). Credo di essere stata abbastanza propositiva in merito.

Inoltre mi permetto una parentesi a proposito della sanzione di 4 giorni inflittami per mancanza di ricerche di lavoro durante il mese di aprile (incarto 38.2007.61).

Ho perso il ricorso che avevo inoltrato contro questa sanzione. L'ho perso per colpa mia per ignoranza e per distrazione.

In effetti mi era sfuggito il fatto che il mio impiego fosse considerato di natura stagionale, e lo trovo imperdonabile da parte mia.

Ma non l'ho perso per i motivi evocati dal mio collocatore ossia, in un primo tempo che non avrei "comprovato alcuna ricerca di lavoro durante il periodo precedente l'annuncio all'URC" oppure, in un secondo tempo perché ero "tenuta a cercare una nuova occupazione già prima della fine del lavoro e questo durante un lasso di tempo ragionevolmente lungo (di regola almeno durante gli ultimi 3 mesi)".

L'ho perso perché avrei dovuto "comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo mese". (decisione del 7 novembre).

Lo ripeto, ho sbagliato. Ma sarebbe stato molto più semplice che mi fosse detto (o ripetuto) e avremmo evitato questo scambio di missive, e per me, di lavoro supplementare." (Doc. XI)

                               1.7.   In una sentenza 38.2007.61 del 7 novembre 2007, cresciuta in giudicato, questo Tribunale ha confermato una decisione su opposizione del 6 agosto 2007 con la quale l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) aveva sospeso l'assicurata per 4 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate ricerche nel mese di aprile 2007.

                               1.8.   Con decisione su opposizione del 17 ottobre 2007 l'URC di __________ ha confermato una precedente decisione con la quale l'assicurata è stata sospesa per 11 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate ricerche da settembre 2006 a marzo 2007.

                                         Contro questa decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (38.2007.90), tuttora pendente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali).

                                         L’art. 56 cpv. 1 LPGA prevede che le decisione su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

                                         Competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

                                         L’art. 59 LPGA stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

                                         La legittimazione ricorsuale prevista dall’art. 59 LPGA corrisponde a quella di cui all’art. 103 lett. a OG (cfr. U. Kieser, op. cit., N. 2 ad art. 59), secondo il quale ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza resa a proposito di quest’ultima disposizione.

                                         La giurisprudenza considera degno di protezione ai sensi dell’art. 103 lett. a OG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).

                                         L’interesse deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

                                         Questo presupposto assume un particolare significato quando la decisione non viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (DTF 130 V 560, consid. 3.3).

                                         Su questo tema cfr. RtiD II 2006 pag. 190 e RtiD II 2006 pag. 195.

                                         A proposito dell'interesse degno di protezione in una sentenza I 112/07 del 25 gennaio 2008 il TF si è così espresso:

"  Kein solches Interesse ist gegeben, wenn die Vorinstanz den Anträgen des Rechtsuchenden vollumfänglich entsprochen hat. In einem solchen Fall ist er nicht beschwert, weshalb es grundsätzlich an einem prozessual ausreichenden Interesse an der Weiterverfolgung seiner Begehren vor der Rechtsmittelinstanz fehlt (vgl. BGE 121 II 359 E. 3b/aa S. 362; zur Ausnahme bei voller Kognition nach Art. 132 Abs. 1 lit. c OG: Urteil des Eidg. Versicherungsgerichtes C 172/96 vom 16. Januar 1998 E. 2b, publiziert in: SVR 1998 ALV Nr. 15 S. 43)."

                               2.3.   Nella presente fattispecie, a ragione, la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha negato all'assicurata un interesse degno di protezione ad opporsi alla decisione del 18 settembre 2007.

                                         In quell'occasione infatti l'amministrazione ha dichiarato RI 1 idonea al collocamento per tutto il periodo nel quale ha controllato la disoccupazione (e cioè dal 1° luglio al 27 agosto 2007).

                                         Avendo l'amministrazione ritenuto realizzato questo fondamentale presupposto del diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI), dopo un esame effettuato su esplicita richiesta dell'URC di __________ (cfr. Doc. 24), un'opposizione non può portare ad un risultato più favorevole per l'assicurata. Non esiste pertanto un interesse degno di protezione a fare ricontrollare dall'amministrazione la decisione iniziale.

                                         In realtà l'assicurata intendeva opporsi ai motivi che figurano nella decisione a lei favorevole. Ciò non basta per riconoscerle l'interesse degno di protezione in quanto decisivo è il dispositivo della decisione e cioè la soluzione concreta con la quale è stata riconosciuta l'idoneità al collocamento e non i motivi alla base della stessa (cfr. B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schultess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra 2006 pag. 850).

                                         Le argomentazioni dell'assicurata riguardo alle modalità con le quali svolgere le ricerche di lavoro, tenuto conto della sua situazione professionale, non devono essere fatte valere in questo contesto bensì, oltre che nei colloqui diretti con il suo consulente del personale, anche contestando eventuali decisioni con le quali l'amministrazione intende sanzionare il suo comportamento (sospensione per mancate o insufficienti ricerche di lavoro fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI).

                                         A questo proposito è utile qui richiamare, per analogia, la giurisprudenza federale secondo cui viene negato un interesse degno di protezione ad un assicurato ad opporsi alla decisione con la quale gli viene assegnato un programma di occupazione. Infatti egli avrà la facoltà di ricorrere contro la decisione che farà seguito a tale rifiuto qualora esso fosse ritenuto ingiustificato.

                                         (cfr. SVR 1998 ALV Nr. 12; DLA 2004 pag. 282 seg.; STCA 38.2007.35 del 31 maggio 2007).

                                         Nella presente fattispecie il TCA nota peraltro che l'assicurata ha già inoltrato un ricorso, ancora pendente, contro la decisione con la quale è stata sanzionata per non avere compiuto ricerche di lavoro nel periodo da settembre a novembre 2007. Giudicando quel ricorso, questo Tribunale esaminerà le argomentazioni dell'assicurata a proposito delle modalità con la quale deve svolgere le ricerche.

                                         Per i motivi qui sopra esposti la decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2007.89 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.03.2008 38.2007.89 — Swissrulings