Raccomandata
Incarto n. 38.2007.86 DC/sc
Lugano 5 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul "ricorso" del 1° ottobre 2007 di
RI 1
contro
Ufficio regionale di collocamento di CO 1, in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 3 settembre 2007 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha preso nei confronti di RI 1 la seguente sanzione:
" Decisione di sanzione
Decisione no. __________
RI 1, __________, __________ - __________
e in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (non ha fatto il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata)
decide
una sospensione del diritto all'indennità di 6 giorni a partire dal 04.09.2007.
Motivazioni:
Giusta gli art. 17 cpv. 1, 30 cpv. 1 lett. c LADI l'assicurato ha l'obbligo di cercare lavoro. Ogni assicurato è tenuto a ricercare un impiego già prima di essere iscritto in disoccupazione. In particolare un nuovo lavoro deve essere cercato intensamente durante il termine di disdetta in caso di un contratto di lavoro di durata indeterminata.
Nel presente caso, lei non ha svolto nessuna ricerca di lavoro per il periodo di controllo di agosto 2007. Durante il colloquio del 31.08.07, non ha emesso nessuna giustificazione per i mancati sforzi e ha preso nota delle sanzioni previste. Pertanto, viene sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per i giorni sopraccitati.
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta, entro 30 giorni dalla notifica, all'Ufficio regionale di collocamento. L'opposizione redatta in lingua italiana, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata. contenere una breve motivazione e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. All'opposizione dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Gli eventuali mezzi di prova devono essere, per quanto possibili, allegati.
Il termine di 30 giorni per l'impugnazione è sospeso dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso." (Doc. III/1)
1.2. Il 1° ottobre 2007, l'assicurata ha inoltrato una "opposizione" presso il TCA con la quale chiede la riduzione della sanzione da 6 a 4 giorni di sospensione (I).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
2.3. Per quel che concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI, nella versione in vigore del 1° gennaio 2003. stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L'art. 100 cpv. 1 LADI prevede che:
" Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente."
Le questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).
L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un altro servizio".
Quest'ultima disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv. 2).
Secondo l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del lavoro".
2.4. Nella presente fattispecie, correttamente l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha indicato che contro la decisione, l'assicurata poteva inoltrare un'opposizione scritta presso la stessa amministrazione (cfr. consid. 1.1).
Il presente ricorso è dunque irricevibile.
Gli atti vanno trasmessi l'Ufficio regionale di collocamento affinché esamini l'opposizione dell'assicurato (che soddisfa senz'altro i requisiti dell'art. 10 OPGA; in particolare nella già citata Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002 a pag. 33 il SECO ricorda che "les exigences relatives aux conclusions et à la motivation sont peu élevées en cas d'opposition. Il suffit en principe que l'assuré indique son désaccord et que l'on puisse inférer ce qu'il propose en guise de remplacement". Vedi pure U. Kieser, "ATSG - Kommentar" pag. 521-523) contro la decisione del 24 agosto 2005.
In una sentenza dell'8 gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC applicabile in virtù del rinvio dell'art. 23 LPTCA).
La LPGA ha invece codificato, per quel che concerne le disposizioni generali di procedura, l'obbligo di registrazione e di trasmissione delle domande di prestazioni al competente servizio (cfr. l'art. 30 LPGA secondo cui "tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di accettare le domande, le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la data d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio", cfr. U. Kieser "ATSG-Kommentar", pag. 345-350) e, a proposito del contenzioso, l'obbligo per l'autorità che si considera incompetente di trasmettere "senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni" (art. 58 cpv. 3 LPGA). Da notare che nel secondo caso l'obbligo è più esteso per quel che concerne le autorità tenute all'obbligo di trasmissione (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar", pag. 581 - "sämtliche Behörden der Schweiz zu einer entsprechenden Weiterleitung verpflichtet sind" - e 582).
l'Ufficio regionale di collocamento dovrà pronunciare la decisione su opposizione entro un termine adeguato (art. 52 cpv. 2 LPGA). Al riguardo il SECO ha fornito le pertinenti precisazioni:
" L'opposition fait partie de la procédure en matière d'assurances sociales au cours de laquelle l'organe d'exécution qui statue en première instance doit clarifier le droit à l'indemnité. Les prestations sont en règle générale versées dans le courant du mois suivant (art. 30 OACI). De longues recherches, de même qu'une opposition retarderont d'autant les versements. Si les faits ont été clarifiés comme il se doit selon la maxime d'office et que la décision a été dûment motivée, l'opposition consistera en premier lieu à préciser les faits et à corriger les éventuelles erreurs d'appréciation."
(cfr. Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002 pag. 34; vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar", pag. 525-526)
Va infine ricordato che contro la decisione su opposizione potrà, se del caso, essere interposto un ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere inoltrato anche se l'Ufficio regionale di collocamento non emetterà, situazione evidentemente non auspicata, la decisione su opposizione entro un termine adeguato (cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA; Circolare informativa del SECO sulla LPGA del dicembre 2002 pag. 42: "Leso recours interjetés contre un refus de droit ou en raison d'un retard injustifié ne sont dès lors plus traités par l'autorité de surveillance, mais par les tribunaux". Vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar, pag. 560-562).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del 1° ottobre 2007 é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi all'Ufficio regionale di collocamento affinché esamini l'opposizione dell'assicurata e renda una decisione su opposizione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti