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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2007 38.2007.78

21 novembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,244 parole·~16 min·2

Riassunto

Mancate ricerche nei mesi precedenti la disoccupazione. L'assicurata doveva già cercare un impiego negli ultimi mesi di tirocinio. Il fatto che essa fosse interamenteimpegnata con la preparazione degli esami giustifica una riduzione della sospensione da 8 a 4 giorni

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.78   DC/sc

Lugano 21 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 27 settembre 2007 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di CO 1,   in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 27 settembre 2007 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha confermato la decisione del 10 settembre 2007 (cfr. Doc. 24) con la quale __________ è stata sospesa otto giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di impiego nei  mesi maggio e giugno  2007.

                                         Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:

"  (...)

Per il termine di disdetta di 3 mesi, l'assicurata ha potuto produrre unicamente le ricerche per il mese di luglio, mentre che per giugno e maggio non ne ha prodotto.

All'assicurata veniva in seguito inviata una richiesta di giustificazione per ricerche mancanti (mese di maggio e giugno).

Nella sua giustificazione, datata 23 agosto 2007, la signorina RI 1 faceva notare che non era informata sull'obbligo di ricercare lavoro, che non era sicura dell'esito dell'esame, che non era sicura se il suo datore di lavoro avesse rinnovato il contratto e che per gli studenti l'obbligo di ricerca di lavoro diventa tale solo al momento della fine della formazione.

Nella sanzione in seguito emanata dal consulente del personale, egli faceva notare che gli apprendisti, avendo un contratto di lavoro a tempo determinato, non sono equiparati agli studenti e non soggiacciono agli stessi obblighi.

Inoltre, il fatto di non conoscere i propri doveri prima di iscriversi in disoccupazione come pure il fatto che il datore di lavoro non le avesse ancora proposto un rinnovo del contratto, non possono essere accettati come scusanti per non aver effettuato ricerche. Anzi, proprio l'insicurezza di non poter continuare il rapporto di lavoro con il __________ avrebbe dovuto spingere l'assicurata a cercare intensamente un'occupazione.

Nell'opposizione, datata 24 settembre 2007, l'assicurata mette l'accento sul fatto che i tirocinanti sono studenti e ci rimanda alla sua lettera di giustificazione del 23 agosto 2007.

Come spiegato dal consulente del personale i tirocinanti non sono equiparati agli studenti, come altresì menzionato da Daniele Cattaneo, Giudice del Tribunale d'appello e Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni nel suo libro Appunti Sociali, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza", che dice:

"... Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha deciso che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di tirocinio ..." " (Doc. A1)

                               1.2.   Contro questa decisione su opposizione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso il TCA nel quale il suo patrocinatore ha rilevato:

"  (...)

In effetti, anche a nostro modo di vedere, ci sembra eccessiva la decisione di sospensione di 8 giorni. Ricordiamo che l'assicurata, durante gli ultimi mesi prima della scadenza del contratto di tirocinio, era notevolmente impegnata nella preparazione dei suoi esami di tirocinio sia dal lato teorico che quello pratico.

Ricordiamo che, per costante giurisprudenza, devono essere sanzionati gli assicurati, che una volta terminati i corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi in disoccupazione, senza compiere, nel periodo che và dalla fine degli studi al momento in cui si presentano al collocamento, nessuna ricerca d'impiego.

Questo lodevole tribunale ha già avuto modo di confermare che vi è un obbligo di cercare lavoro tra la fine del perfezionamento (magari soggiornando all'estero), e l'annuncio in disoccupazione.

Al contrario il TCA ha stabilito che non possono essere sospesi dal diritto alle indennità di disoccupazione gli assicurati che stanno ancora svolgendo gli studi di base (cfr. STCA del 18.4.1986 nella causa S.M.) o che frequentano dei corsi di perfezionamento.

Visto quanto sopra riteniamo che l'assicurata ragionevolmente non poteva impegnarsi nella ricerca di un posto di lavoro in quanto era impegnata per conseguire l'attestato federale di capacità.

La stessa associata, una volta venuta a conoscenza di aver superato gli esami finali, si è immediatamente messa alla ricerca di un posto di lavoro.

L'URC per questa ragione non ha provveduto a sospendere l'assicurata per il mese di luglio 2007 ma la sospensione è stata applicata solo per le mancate ricerche durante i mesi di maggio e giugno 2007, mesi nei quali la signora RI 1 era fortemente impegnata per la preparazione degli esami finali di tirocinio.

Visto quanto sopra si chiede l'annullamento della decisione su opposizione emanata dall'URC di __________ lo scorso 27.9.2007." (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 10 ottobre 2007 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso, richiamando la giurisprudenza del TCA e rilevando:

"  (...)

Per quanto riguarda l'affermazione: "... l'assicurata ragionevolmente non poteva impegnarsi nelle ricerche di un posto di lavoro in quanto era impegnata per conseguire l'attestato federale di capacità", la troviamo alquanto azzardata, visto che, la consacrazione di qualche minuto al giorno per una ricerca di lavoro che avrebbe potuto garantirle un futuro professiona-le, non le avrebbe sicuramente impedito di prepararsi conveniente-mente agli esami per il conseguimento dell'AFS." (Doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Questa Corte è chiamata a stabilire se l’assicurata deve essere o meno sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di impiego nei mesi di maggio e giugno 2007, precedenti il controllo della disoccupazione.

                                         Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

                                         L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

                                         In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. pubblicata in  DTF 124 V 228- 230 il TFA ha sancito la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                                         In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

                                         (cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

                               2.3.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dall'Alta Corte (cfr. ad esempio: sentenza C 305/01 del 22 ottobre 2002, non pubblicata; sentenza C 280/01 del 23 gennaio 2003; sentenza C 200/03 del 15 dicembre 2003; sentenza C 210/04  del 10 dicembre 2004).

                               2.4.   Per costante giurisprudenza cantonale il principio secondo cui gli assicurati devono compiere delle ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione, vale anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio.

Al riguardo, in una sentenza 38.2005.94 del 2 febbraio 2006,  questo Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  Sulla questione di principio relativa alle ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di tirocinio, (cfr. STCA 38.99.332 del 17 aprile 2000, sentenza nella quale il TCA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; STCA 38.2001.213 del 14 febbraio 2002, sentenza nella quale il TCA ha ridotto da 6 giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione la sanzione inflitta ad un’assicurata per mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; D. Cattaneo, op. cit., pag. 19).

Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione professionale secondo cui "il maestro di tirocinio comunica all'apprendista, entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà successivamente essere occupato nell'azienda". Tale normativa è stata abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge sulla formazione professionale, la quale non contempla più quanto previsto all’art. 22 cpv. 6 della v.legge."

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                                         Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche la nostra Massima Istanza ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza C 280/01 del 23 gennaio 2003, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza C 338/01 del 6 agosto 2002, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insuffi-cienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza C 275/02 del 2 maggio 2003, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per manca-te ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza C 286/02 del 3 luglio 2003, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza C 63/03 dell'11 luglio 2003, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza C 305/02 del 2 marzo 2004, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza C 201/04 del 10 dicembre 2004, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo. E’ inoltre utile segnalare la sentenza C 10/05 del 25 aprile 2005, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese).

                                         Nella già menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro.

                                         Il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti.

                                         La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

                                         Infine, l'Alta Corte ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro.

                               2.6.   Nell'evenienza concreta l'assicurata si è iscritta per il collocamento dal 1° agosto 2007 (cfr. Doc. 1).

                                         In precedenza la ricorrente aveva lavorato, mediante un contratto di tirocinio scaduto il 31 luglio 2007, presso __________ a __________ (cfr Doc. 29, Doc. 10 e Doc. 14.4).

                                         L'assicurata, che ha conseguito il diploma il 27 giugno 2007 (cfr. Doc. 14), ha effettuato ricerche di lavoro (ritenute sufficienti dall'amministrazione) durante il mese di luglio, ma non durante i mesi di maggio e giugno (cfr. Doc. 27, Doc. 8 e Doc. 10).

                                         In realtà la ricorrente avrebbe dovuto compiere ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti la conclusione del contratto di tirocinio (cfr. consid. 2.4).

                                         Di conseguenza, a ragione, l'URC di __________ ha sospeso l'assicurata sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

                                         Le argomentazioni dell'assicurata che sostiene di essere stata interamente impegnata con la preparazione degli esami, non ha nessun effetto sul principio stesso della sanzione, bensì sulla sua entità (cfr. le sentenze del TCA richiamate al consid. 2.4).

                                         Tutto ben considerato si giustifica quindi una riduzione della sospensione da 8 a 4 giorni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 27 settembre 2007 è modificata nel senso che RI 1 è sospesa per 4 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L'Ufficio regionale di collocamento di __________ verserà alla ricorrente fr. 300.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa)

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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