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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.10.2007 38.2007.50

17 ottobre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,218 parole·~21 min·5

Riassunto

Insufficienti ricerche nel periodo di disdetta.Avendo ricevuto la disdetta il 6 marzo,dal 1° fino al 6 non era tenuto a cercare.Le 4 ricerche compiute non valide qualitativamente.Per aprile 1 ricerca insufficiente. Buona fede non va tutelata(5°TQ e non info errate). Sanzione ridotta da 6 a 5 giorni.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.50   rs

Lugano 17 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 luglio 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 15 giugno 2007 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di __________

  in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 15 giugno 2007 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 10 maggio 2007 (cfr. doc. 114) con cui aveva sospeso l’assicurato per sei giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal 6 marzo al 30 aprile 2007, precedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A1).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 15 giugno 2007 l’assicurato, assistito dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con cui ha postulato l’annullamento della sanzione inflittagli o perlomeno una riduzione della stessa.

                                         Egli ha motivato la propria richiesta adducendo in buona sostanza di essersi potuto assentare dal posto di lavoro unicamente quando ha avuto il permesso da parte del datore di lavoro. L’insorgente, al riguardo, ha evidenziato, da una parte, che quest’ultimo è sì tenuto a lasciare al dipendente il tempo necessario per cercare un’altra occupazione, tuttavia sempre in base alle esigenze della ditta e con il consenso della stessa e,  d’altra parte, che ciò nel ramo edile non è sempre evidente.

                                         Inoltre l’assicurato ha ricordato che non vengono indennizzate tutte le assenze, per cui il dipendente subisce una perdita di guadagno ragguardevole.

                                         Egli, dovendo far fronte ai suoi obblighi familiari e dovendo così evitare delle perdite di guadagno, era impossibilitato ad assentarsi di continuo. Il ricorrente ha, altresì, indicato di essersi presentato, nel periodo in questione, presso gli uffici del RA 1 dove ha chiesto dei numeri telefonici di ditte edili che ha poi contattato telefonicamente. L’assicurato ha concluso asserendo che le ricerche di lavoro da lui effettuate non sono da considerare insufficienti e che deve essere considerato il principio della buona fede. (cfr. doc. I).

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo 6 marzo – 30 aprile 2007, precedente l’iscrizione in disoccupazione.

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

                               2.6.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, dal mese di settembre 2006 alla fine del mese di aprile 2007, è stato impiegato quale manovale presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc. 111).

                                         In effetti il 6 marzo 2007 al ricorrente è stata intimata la disdetta  con effetto a partire dal 30 aprile 2007 (cfr. doc. 111).

                                         L’insorgente, il 1° maggio 2007, si è iscritto al collocamento.

                                         In passato l’assicurato aveva già fatto ricorso a più riprese all’assicurazione contro la disoccupazione. Egli è al quinto termine quadro per la riscossione delle prestazioni (cfr. doc. 111; 114).

                                         Il ricorrente ha dichiarato di ricercare un’occupazione al 100% quale operaio di fabbrica o manovale edile (cfr. doc. 7).

                                         Al momento dell’iscrizione in disoccupazione l’insorgente, per il periodo 6 marzo - 30 aprile 2007 esaminato dall’amministrazione, ha presentato quattro ricerche di lavoro compiute nel mese di marzo 2007, e meglio il 12, il 16, il 20 e il 29 presso esercizi pubblici, e una ricerca per il mese di aprile 2007, effettuata più precisamente il 5 aprile presso un pub di __________ (cfr. doc. 113).

                                         La consulente del personale del ricorrente, durante il primo colloquio di consulenza del 7 maggio 2007, dopo avere chiesto all’assicurato spiegazioni riguardo alle ricerche di impiego intraprese, in particolare i motivi per i quali gli sforzi sono stati interrotti a fare tempo dal 5 aprile 2007, l’ha informato che avrebbe ricevuto una sanzione per insufficienti ricerche nel periodo di disdetta (cfr. doc. 111).

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, quindi, ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

                                         Con decisione formale del 10 maggio 2007 l’URC ha poi sospeso l’assicurato per sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, a causa di ricerche di impiego non valide nel lasso di tempo antecedente l’annuncio al collocamento (cfr. doc. 114).

                                         Tale sanzione è stata confermata con decisione su opposizione del 15 giugno 2007 (cfr. doc. A1).

                               2.7.   Per quanto attiene al mese di marzo 2007, questa Corte rileva dapprima che l’assicurato, avendo ricevuto la lettera di disdetta nel corso della giornata del 6 marzo 2007 quale raccomandata a mano (cfr. doc. 111), dal 1° del mese a tale data, non era tenuto a ricercare una nuova occupazione.

                                         Nell’arco di tempo dal 7 al 31 marzo 2007 il ricorrente doveva, tuttavia, intraprendere degli sforzi volti al reperimento di un impiego quantitativamente e qualitativamente validi.

                                         L’assicurato ha compiuto quattro ricerche di lavoro (cfr. doc. 113).

                                         A prescindere dalla questione di sapere se le stesse siano o meno sufficienti dal profilo quantitativo, esse appaiono insufficienti per quanto concerne l’aspetto qualitativo.

                                         In effetti l’insorgente, nonostante alla collocatrice, in occasione del primo colloquio, abbia indicato di non essere interessato alla ristorazione, bensì al ramo dell’edilizia, pavimentazioni e settori affini (cfr. doc. 111), ha postulato esclusivamente presso degli esercizi pubblici (cfr. doc. 113), ambiti nei quali non risulta abbia mai lavorato. L’assicurato si è, del resto, proposto come “tuttofare” (cfr. doc. 113).

                                         Inoltre va osservato che il ricorrente ha compiuto tutte le ricerche presentandosi spontaneamente presso potenziali datori di lavoro. Egli, al contrario, avrebbe dovuto preferibilmente rispondere a concrete e reali offerte d’impiego pubblicate sui quotidiani (cfr. STCA 38.2006.26 del 16 agosto 2006 consid. 2.11.; STCA del 19 gennaio 2004 nella causa Z., 38.2003.18, consid. 2.12).

                                         Questo Tribunale ha già avuto modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).

                                         In relazione all’asserzione secondo cui l’insorgente avrebbe effettuato anche delle ricerche telefoniche presso datori di lavoro nel settore dell’edilizia, dopo avere richiesto i relativi numeri di telefono al RA 1 (cfr. doc. I), giova segnalare che in linea di principio le ricerche di lavoro, se compiute unitamente ad ulteriori ricerche effettuate secondo altre modalità, possono essere svolte anche per telefono. Il TFA ha, infatti, ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che intraprende ricerche di lavoro esclusivamente per telefono (cfr. DLA 2000 pag. 156 segg.).

                                         Tuttavia secondo la giurisprudenza federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 38).

                                         Nel caso in esame le menzionate ricerche telefoniche, non solo non sono state in alcun modo sostanziate, ma neppure sono state precisate. Non sono stati indicati i nominativi delle aziende che sarebbero state contattate, né è stato specificato quante ditte sarebbero state interpellate.

                                         In simili condizioni, occorre concludere che il ricorrente nel periodo dal 6 al 31 marzo 2007, avendo svolto delle insufficienti ricerche di lavoro dal profilo qualitativo, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

                               2.8.   Per il mese di aprile 2007 l’assicurato ha prodotto una sola ricerca effettuata il 5 aprile presso un Pub di __________ (cfr. doc. 113).

                                         La medesima, compiuta anch’essa nell’ambito della ristorazione (cfr. al riguardo quanto indicato al consid. precedente), risulta insufficiente sia quantitativamente, che qualitativamente.

                                         In proposito questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad esempio STCA del 2 maggio 2000 nella causa Q., 38.2000.13).

                                         Per quanto riguarda le obiezioni sollevate dall’assicurato, ossia che comunque per assentarsi dal luogo di lavoro necessitava del permesso del datore di lavoro e che non tutte le assenze vengono retribuite (cfr. doc. I), è utile osservare, in primo luogo, che il datore di lavoro, essendo un suo preciso obbligo la concessione del tempo occorrente per la ricerca di un nuovo impiego, deve autorizzare il dipendente ad assentarsi.

                                         In merito giova sottolineare che l’art. 329 cpv. 3 CO è una disposizione relativamente imperativa ai sensi dell’art. 362 CO, ovvero alla stessa non può essere derogato a svantaggio del lavoratore.

                                         Di massima, per la ricerca di una nuova occupazione, al lavoratore deve essere garantita una mezza giornata alla settimana (cfr. Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4. ed., 2007, ad art. 329, n. 17).

                                         In secondo luogo, questa Corte rileva che nel caso di salari pagati mensilmente o settimanalmente non vanno applicate decurtazioni per il tempo libero straordinario di cui un dipendente ha usufruito giusta l’art. 329 cpv. 3 CO (cfr. F. Vischer, Der Arbeitsvertrag, Helbing & Lichtenhahn, Basel.Genf.Muenchen, 2007, pag. 182; U. Streiff/A. von Kaenel, Arbeitsvertrag, Schulthess 2006, ad art. 329, N. 13).

                                         Nel caso di specie, siccome il contratto di lavoro dell’assicurato con la __________ prevedeva il versamento mensile dello stipendio (cfr. doc. 111), la retribuzione spettante allo stesso non avrebbe potuto essere ridotta in caso di assenze volte al reperimento di un nuovo impiego.

                                         Le censure ricorsuali non sono, pertanto, fondate.

                                         In relazione alle asserite ricerche telefoniche presso aziende attive nel ramo dell’edilizia (cfr. doc. I), si rimanda a quanto già stabilito al considerando precedente.

                               2.9.   L’insorgente, nell’atto ricorsuale, ha indicato che deve essere considerato il principio della buona fede (cfr. doc. I).

                                         Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

                                         (cfr. STFA del 21 luglio 2006 nella causa R., D. e H., H 167/04-168/04, consid. 3; STFA del 25 ottobre 2005 nella causa K. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

                                         In concreto, l’assicurato era, o comunque avrebbe dovuto essere, al corrente dei suoi doveri di disoccupato, visto che era al suo quinto termine quadro per la riscossione delle prestazioni.

                                         Inoltre dalle carte processuali non risulta che l’insorgente, contestualmente all’obbligo di cercare un’occupazione già durante il termine di disdetta e alle relative modalità, avesse ricevuto delle indicazioni differenti rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla giurisprudenza.

                                         Di conseguenza, in casu, la buona fede del ricorrente non può essere tutelata.

                             2.10.   Alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene che nel caso in esame l'assicurato, non avendo effettuato delle ricerche di lavoro sufficienti nel periodo dal 6 marzo al 30 aprile 2007, nel quale era tenuto a intraprendere sforzi al fine di reperire un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.7.; 2.8.), ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

                                         L'insorgente, dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

                                         Per quanto concerne l'entità della penalità, va rilevato che normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.5.).

                                         A mente del TCA, quindi, tenuto conto che l'assicurato dal 1° al 6 marzo 2007, non avendo ancora ricevuto la disdetta del contratto di lavoro, non era tenuto a compiere ricerche di impiego (cfr. consid. 2.7.), la sospensione di sei giorni inflittagli non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve, perciò, essere ridotta a cinque giorni.

                                         Il ricorso va, di conseguenza, parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che l'assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni.

                             2.11.   Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, rappresentato dal sindacato RA 1, ha diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’URC resistente (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione su opposizione del 15 giugno 2007 dell’URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’URC di __________ verserà all’assicurato l’importo di fr. 100.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA compresa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2007.50 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.10.2007 38.2007.50 — Swissrulings