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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.06.2007 38.2007.33

27 giugno 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,920 parole·~25 min·5

Riassunto

Sospensione prestazioni 8g per mancate ricerche di lavoro. Tenuto a cercare un impiego già all'inizio (ma non prima) di un contratto di soli 3 mesi. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza, non è importante solo la quantità, bensì anche la qualità delle richerche effettuate.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.33   rs

Lugano 27 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 maggio 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 19 aprile 2007 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di __________

    in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 19 aprile 2007 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 28 marzo 2007 (cfr. doc. 6, A) con cui aveva sospeso l’assicurato per dieci giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche per il periodo dal 15 dicembre 2006 al 28 febbraio 2007 precedente all’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. C).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 19 aprile 2007 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale ha addotto che:

"  (…)

In occasione della mia lunga e chiara opposizione del 17 aprile 2007 ho rilevato le motivazioni delle mancate ricerche dal 15.12.2006 al 28.02.2007. Ritengo che i motivi addotti possono giustificare la mancata ricerca.

Mi permetto nuovamente sottolineare che nel corso del primo colloquio di consulenza ho consegnato al collocatore le ricerche intraprese dal 01.03.07 al 15.03.07, ricerche intraprese immediatamente non appena in possesso della disdetta.

Dopo essere stato dipendente della medesima impresa per quasi tre anni, gli orari stessi di lavoro e i giorni di libero al sabato e alla domenica non mi permettevano sicuramente di intraprendere le ricerche di un nuovo posto.

In tal senso se ciò fosse avvenuto, non mi sarebbero state versate le ore di assenza e quindi per forza l’inizio delle ricerche è potuto  iniziare solo al momento del definitivo licenziamento.

Evitando comunque ogni assenza dal lavoro per mantenermi il posto, ora mi trovo confrontato con una penalità di ben dieci giorni di mancato pagamento in base alla legge. Nel caso specifico se la legge in questo senso risulta vincente, la mia ignoranza purtroppo mi insegna di non più accettare un lavoro temporaneo, anche se durato tre anni, per evitare altresì la grande beffa.

Infine per chiudere questa incresciosa situazione, ho pure informato il mio collocatore signor __________ sul fatto che per determinate decisioni si usano due pesi e due misure.

Trattasi di un caso analogo al mio, perché il dipendente lavorava nella medesima ditta ed è stato licenziato contemporaneamente al sottoscritto, ma il medesimo non ha ricevuto nessuna sanzione anche se le sue ricerche sono iniziate all’inizio di  marzo come ho fatto io.

Se in base alla decisione del 19 aprile 2007 si fa capo alle disposizioni di legge in vigore, ritengo che le leggi devono essere applicate allo stesso modo e le medesime devono essere uguali per tutti. (…)” (Doc. I)

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.4.   L’assicurato si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie con scritto dell’8 giugno 2007 (cfr. doc. V).

                               1.5.   L’amministrazione, il 12 giugno 2007, ha indicato di non avere alcuna ulteriore considerazione da presentare oltre quelle già espresse nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

                               1.6.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   L’assicurato, con scritto dell’8 giugno 2007, ha censurato il modo di operare dell’URC che in sede di risposta si sarebbe avvalso di motivazioni mai espresse nelle precedenti decisioni (cfr. doc. V).

                                         Al riguardo giova segnalare che la risposta (cfr. art. 3 LPTCA) è un atto che permette durante la procedura alla parte resistente di esprimersi circa le obiezioni sollevate da un ricorrente.

                                         Inoltre, in concreto, all’insorgente è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito alla risposta, opportunità che del resto l’assicurato ha utilizzato inviando lo scritto dell’8 giugno 2007.

                                         Questa Corte non ravvede, dunque, alcun comportamento censurabile da parte dell’amministrazione. In particolare non è stato violato il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost. fed.) dell’assicurato.

                                         Nel merito

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nei mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione.

                                         Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

                               2.6.   Nella presente vertenza dalla documentazione agli atti risulta che l’8 gennaio 2007 tra l’assicurato e la __________ di __________ è stato concluso un contratto prevedente lo svolgimento di un’attività quale manovale presso la __________ di __________ della durata di tre mesi. E’ stato precisato che, se l’incarico fosse proseguito oltre alla durata dei tre mesi, il contratto sarebbe stato considerato a tempo indeterminato. Inoltre il periodo di disdetta reciproco è stato stabilito in almeno due giorni durante i primi tre mesi d’impiego ininterrotto, in sette giorni tra il quarto e il sesto mese e in un mese a partire dal settimo mese, riservato il diritto di ciascuna delle parti di rescindere il rapporto contrattuale con effetto immediato per cause gravi conformemente agli art. 337 segg. CO (cfr. doc. 7).

                                         Da uno scritto della __________ del 9 marzo 2007 emerge poi che a causa di un calo di lavoro improvviso e non preventivabile l’assicurato ha terminato di operare per tale ditta il 6 marzo 2007 dopo che gli sono stati comunicati i giorni di disdetta come contemplato dal contratto (cfr. doc. 7).

                                         Il ricorrente, che si è iscritto in disoccupazione il 7 marzo 2007 (cfr. doc. 4; 13), non ha presentato ricerche di lavoro relative al periodo antecedente all’annuncio al collocamento.

                                         Il consulente del personale, il 15 marzo 2007, gli ha così trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 26 marzo 2007, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego dal 15 dicembre 2006 al 28 febbraio 2007.

                                         Il collocatore ha pure precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 5).

                                         Dalle tavole processuali non risulta che l’assicurato abbia risposto alcunché al consulente del personale.

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, in ogni caso, anche in questo contesto, ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

                                         L’URC, con decisione formale del 28 marzo 2007, ha poi sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per dieci giorni (cfr. doc. 6, A; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 19 aprile 2007 (cfr. doc. C; consid. 1.1.).

                               2.7.   L’assicurato, come visto, l’8 gennaio 2007 ha sottoscritto un contratto di durata determinata della validità di tre mesi con inizio l’8 gennaio 2007.

                                         Egli, indipendentemente dalla circostanza che nel recente passato avesse concluso altri contratti con la __________, era tenuto a cercare un impiego già a partire dall’inizio dell’attività lavorativa, ossia dall’8 gennaio 2007.

                                         Tale obbligo si imponeva alla luce della breve durata del nuovo contratto, di soli tre mesi.

                                         L’assicurato, pertanto, avrebbe dovuto cercare un impiego a fare tempo dall’8 gennaio 2007 a prescindere dal licenziamento verificatosi nel mese di marzo 2007.

                                         Il ricorrente, d’altronde, era, o comunque avrebbe dovuto essere, ben al corrente del proprio obbligo di cercare un’occupazione durante lo svolgimento di un’attività di durata determinata.

                                         In effetti era in corso il suo quinto termine quadro per la riscossione delle prestazioni (cfr. doc. 1).

                                         Nel lasso di tempo dall’8 gennaio al 6 marzo 2007, quando è stato disdetto il rapporto di lavoro, l’insorgente non ha invece effettuato alcuna ricerca (cfr. doc. E).

                                         Dal formulario relativo alla prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro del 12 marzo 2007 si evince che sono state compiute unicamente due ricerche di persona, una il 7 marzo 2007, giorno dell’iscrizione in disoccupazione, e una il 9 marzo 2007 (cfr. doc. E).

                                         La circostanza invocata dall’assicurato secondo cui non poteva assentarsi dal lavoro per ricercare un’occupazione (cfr. doc. I) non è poi di ausilio alcuno per il medesimo.

                                         E’ utile in proposito ricordare che le ricerche vanno svolte principalmente per iscritto rispondendo ad annunci concreti che vengono pubblicati sui quotidiani.

                                         Il ricorrente, perciò, nonostante l’attività impegnativa, avrebbe dovuto candidarsi per iscritto per qualche posto di lavoro, allestendo le relative lettere alla sera o nei fine settimana.

                                         Dalle carte processuali risulta del resto che nei mesi di aprile e maggio 2007 egli ha postulato presso dei potenziali datori di lavoro proprio mediante lettere (cfr. doc. 59).

                                         Inoltre questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad esempio STCA del 2 maggio 2000 nella causa Q., 38.2000.13).

                                         Il tempo necessario per cercare un altro lavoro deve essere concesso anche ai lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per scadere (cfr. G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code des obligations I. Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734; Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat de travail". Ed Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).

                                         L'assicurato ha, quindi, contravvenuto, per il periodo 8 gennaio-6 marzo 2007 all'obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.3.).

                                         Tale violazione implica la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

                               2.8.   Nel periodo considerato dall’URC antecedente l’attività iniziata l’8 gennaio 2007, ovvero dal 15 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007, l’assicurato non ha esercitato alcuna professione.

                                         Infatti il precedente contratto concluso con la __________ è iniziato il 21 agosto 2006 ed è terminato tre mesi dopo, e meglio il 21 novembre 2006 (cfr. doc. 7).

                                         Inoltre nemmeno risulta che dal 22 novembre 2006 al 7 gennaio 2007 l’assicurato abbia ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Di regola, in presenza di contratti di lavoro di durata determinata o quando un assicurato, precedentemente all’iscrizione in disoccupazione, non esercita alcuna attività vanno esaminati, dal profilo delle ricerche di impiego, i tre mesi precedenti l’annuncio per il collocamento (cfr. STFA C 200/03 del 15 dicembre 2003; STCA 38.1999.299 del 2 maggio 2000).

                                         In casu la durata del contratto concluso l’8 gennaio 2007 con la __________, come esposto sopra, era stata convenuta di tre mesi. Il licenziamento è intervenuto inaspettatamente con il preavviso, come convenuto, di soli due giorni.

                                         Ne discende che nell’arco di tempo dal 15 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007, dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, egli non era tenuto a cercare un’occupazione.

                               2.9.   In relazione al lasso di tempo in cui l’assicurato doveva compiere ricerche di impiego, più precisamente dall’8 gennaio al 6 marzo 2007, va osservato che il ricorrente ha indicato di essere stato vittima di una disparità di trattamento. Egli ha motivato tale asserzione sostenendo che in un caso analogo al suo l’assicurato non è stato sanzionato (cfr.doc. I).

                                         L’assicurato, dunque, invoca l’applicazione del principio della parità di trattamento.

                                         Tuttavia non esiste un diritto all’uguaglianza di trattamento fra assicurati in caso di applicazione illegale di norme giuridiche, a meno che l'amministrazione abbia introdotto una prassi illegale che non è stata applicata soltanto nel caso concreto (cfr. STCA del 2 agosto 1999 nella causa P., 38.1999.25).

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 1998 pag. 254 l'Alta Corte ha sviluppato su questo tema le seguenti considerazioni:

"  Nach der Rechtsprechung geht der Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung in der Regel der Rücksicht auf die gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der Umstand, dass das Gesetz in andern Fäl­len nicht oder nicht richtig angewendet worden ist, gibt dem Bürger grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend vom Gesetz behandelt zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich in einem einzigen oder in einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung dargetan ist. Wenn dagegen die Behörden die Aufgabe der in andern Fällen geübten, gesetzwidrigen Praxis ablehnen, kann der Bürger verlangen, dass die gesetzwidrige Begünstigung, die dem Dritten zuteil wird, auch ihm gewährt werde. Die Anwendung der Gleichbehandlung im Unrecht setzt als Vorbedingung voraus, dass die zu beurteilenden Sachverhalte identisch oder zumindest ähnlich sind (BGE 122 II 451 Erw. 4a, 115 Ia 83 Erw. 2, 115 V 238/239, je mit Hinweisen; Auer, L'égalité dans l'illégalité, ZB1 79/1978 S. 297; Häfliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, S. 73 f.; Meyer-Blaser, Die Bedeutung von Art. 4 BV für das Sozialversicherungsrecht, ZSR NF 111 (1992) II/3, S. 417; Jörg-Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Bern 1991, S. 223 f.).

Die Beschwerdeführerin hat ihre diesbezüglichen Vorbringen nicht weiter belegt und insbesondere nicht schlüssig dargetan, dass die Situation der erwähnten Ausländerinnen tatsächlich mit der ihrigen vergleichbar ist. Die Frage, ob die zu vergleichenden Sachverhalte identisch oder zumindest ähnlich sind, bzw. ob das Gleichbehandlungsgebot tatsächlich verletzt worden ist, muss indessen nicht geklärt werden, da die Beschwerdeführerin daraus gegebenenfalls keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ableiten könnte. Es besteht nämlich kein Grund zur Annahme, das KIGA gewähre anderen Leistungsansprecherinnen unter denselben Vor­aussetzungen in ständiger Praxis die Arbeitslosenentschädigung, es verhalte sich mit anderen Worten konstant gesetzwidrig, und es sei nicht gewillt, in Zukunft anders zu entscheiden. Die Beschwer­deführerin kann somit aus der Berufung auf die Gleichbehandlung im Unrecht nichts zu ihren Gunsten ableiten."

                                         In una sentenza del 4 giugno 2003 (K 31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni ha ricordato la propria costante giurisprudenza:

"  D'une façon générale, un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a,  125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références)."

                                         Il diritto ad ottenere un'uguaglianza di trattamento in caso di applicazione illegale di norme giuridiche (uguaglianza nell'illegalità; cfr. STCA del 17 novembre 2005 nella causa X, 38.2005.64; DTF 131 V 20 consid. 3.7; DTF 126 V 392 consid. 6; STFA del 20 gennaio 2006 nella causa C., C 304/05) viene dunque riconosciuto soltanto in circostanze del tutto eccezionali.

                                         Ciò è stato riconfermato dal TFA in una sentenza dell’11 agosto 2005 nella causa T. (C 121/05), a proposito di una ditta che ha preannunciato un periodo di lavoro ridotto a causa di un grosso cantiere davanti al suo negozio e che ha, in particolare, contestato l’opposizione allo stesso adducendo che a altre ditte le prestazioni erano state riconosciute, il TFA ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.3 Der Beschwerdegegner machte vorinstanzlich geltend, mindestens zwei Detaillisten aus dem Dorf Y.________ seien just für diese Zeit in den Genuss von Kurzarbeitsentschädigung gekommen, was die Frage nach der Gleichbehandlung aufwerfe. Hieraus kann er aus folgenden Gründen nichts zu seinen Gunsten ableiten.

Nach der Rechtsprechung geht der Grundsatz der Gesetzmässigkeit eines Entscheides in der Regel der Rücksicht auf die gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der Umstand, dass das Gesetz in anderen Fällen nicht oder nicht richtig angewendet worden ist, gibt dem Bürger grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend vom Gesetz behandelt zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich in einem einzigen oder in einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung dargetan ist. Eine Gleichbehandlung im Unrecht ist somit in Betracht zu ziehen, wenn die Behörde die Aufgabe der in anderen Fällen geübten gesetzwidrigen Praxis ablehnt; erst dann kann der Rechtsadressat verlangen, dass die gesetzwidrige Begünstigung, die Dritten zuteil wird, auch ihm gewährt werde, soweit dies nicht andere legitime Interessen verletzt (BGE 126 V 392 Erw. 6a mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 2 Erw. 3a, 127 II 121 Erw. 9b; Urteil F. vom 4. Dezember 2003 Erw. 4.3, C 8/03).

Das KIGA hat im vorinstanzlichen Verfahren ausgeführt, weshalb den zwei vom Beschwerdegegner ins Feld geführten Firmen, deren Anmeldung im Januar und April 2004 erfolgt sei, für 2 respektive 3 Monate Kurzarbeitsentschädigung gewährt worden sei, und weshalb sich jene beiden Fälle von dem vorliegenden unterschieden hätten. Der Beschwerdegegner hat nicht substanziiert dargelegt, inwieweit die relevanten Umstände jener Fälle mit den seinigen übereinstimmten und somit eine Ungleichbehandlung im Unrecht vorgelegen haben könnte. Selbst wenn dies zuträfe, ist weder dargetan noch aktenkundig, dass jene Fälle Teil einer eigentlichen gesetzwidrigen Praxis bilden könnten, zumal das KIGA angab, eine der Firmen habe ihr Begehren auf Weiterausrichtung der Kurzarbeitsentschädigung zurückgezogen, nachdem es die Sache vertieft überprüft habe. (…)"

                                         Nel caso in esame riguardo alla circostanza secondo cui un altro assicurato non sarebbe stato sanzionato per mancate ricerche in condizioni del tutto simili a quelle del ricorrente, va precisato che, anche qualora il caso fosse del tutto analogo, l’assicurato non potrebbe ricavarne nessuna pretesa diretta visto che non è per nulla dimostrato che vi sia una prassi illegale degli URC, da cui ci si è discostati solo nella presente fattispecie (cfr. al riguardo le dettagliate argomentazioni del TFA in DLA 1998 pag 253-254 ).

                             2.10.   Per quanto concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato dieci giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.

                                         Visto che è stato stabilito che l’insorgente non era tenuto a compiere ricerche durante il periodo dal 15 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007 (cfr. consid. 2.8.), la penalità di dieci giorni irrogata dall’amministrazione non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere ridotta.

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.5.).

                                         Di conseguenza, tutto ben considerato, l’assicurato va sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione su opposizione del 19 aprile 2007 dell’URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2007.33 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.06.2007 38.2007.33 — Swissrulings