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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.07.2007 38.2007.20

4 luglio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,287 parole·~11 min·6

Riassunto

Negato diritto a sussidi per assicurati pendolari: l'assicurato non ha adempiuto al periodo di contribuzione previsto.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.20   DC/sc

Lugano 4 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 21 marzo 2007 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 31 marzo 2007 la Sezione del lavoro, Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA), confermando la precedente decisione del 22 gennaio 2007 (cfr. Doc. A2), ha negato a RI 1 il diritto a sussidi per gli assicurati pendolari ed ha rilevato in particolare:

"  (...)

5.   Per il calcolo della perdita finanziaria sono state tenute in considerazione le tariffe stabilite dal Dipartimento federale dell'economia (ordinanza del 1° luglio 2003) e per le spese di viaggio è stato fatto riferimento all'art. 92 OADI, cioè il rimborso del costo per i biglietti o gli abbonamenti di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici (art. 85 cpv. 3 lett. a).

6.   Di conseguenza il conteggio per il calcolo della perdita finanziaria si riassume così come segue:

      Guadagno assicurato                                                           fr. 3'199.--

      Guadagno verificato del reddito precedente:                            fr. 3'199.--

      Guadagno intermedio soggetto all'AVS:            fr. 4'275.--

      ./. spese di viaggio (__________/__________)   fr.    115.--

      ./. contributo vitto esterno:                               fr.    325.--      fr.   440.50

      Guadagno verificato dal reddito dell'occupazione esterna:                                                               fr. 3'934.50

                                                                                                ========

Nella fattispecie l'Ufficio delle misure attive, dopo riesame del caso, tiene in considerazione che il guadagno intermedio di fr. 4'275.-- indicato dalla Cassa __________ di __________, si riferisce alla retribuzione mensile percepita da diversi datori di lavoro. (...)" (Doc. A1)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha in particolare rilevato:

"  (...)

In data 4.11.2006 ho presentato regolare domanda per ricevere il sussidio per spese di pendolare visto che aveva reperito un posto di lavoro limitatamente dal 20.11.06 al 1.12.2006 a __________.

Dalla decisione costato che la Sezione del lavoro (in seguito SdL) ha indicato, quale salario soggetto all'AVS fr. 4'275.--, da attività lavorative da me reperite quale docente supplente.

Questo importo tenuto in considerazione da parte della cassa __________ quale guadagno intermedio non viene da me contestato. Contesto invece la decisione della SdL in quanto, a mio modo di vedere, non è logico che essi abbiano tenuto in considerazione la totalità di quanto da me percepito durante il mese in oggetto a causa del reperimento di posti di lavoro presso la Scuola di __________, limitata a 18 ore di lavoro sull'arco di 3 giorni, e 32 ore di lavoro su 5 giorni presso il Comune di __________.

A mio modo di vedere la calcolazione è errata ed ingiusta nei miei confronti in quanto non è logico che la SdL sommi la totalità dei salari per l'attività da me avuta. Secondo logica è più corretto effettuare l'effettiva calcolazione sulle mie spese sopportate per il trasferimento dal domicilio a __________ così come pure le spese derivanti dal vitto.

Accetto quindi che le mie spese ammontino a Fr. 440.50 come da calcolo effettuato in data 22.1.2007 dalla stessa SdL." (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 17 aprile 2007 l'UMA propone di respingere il ricorso (Doc. III).

                               1.4.   Il 24 aprile 2007 l'assicurata ha ribadito le sue richieste (cfr. Doc. V).

                               1.5.   In uno scritto del 7 maggio 2007 l'UMA ha in particolare sottolineato:

"  (...)

●    Nella presente fattispecie l'Ufficio delle misure attive ha tenuto in considerazione, per l'emissione della decisione la motivazione "mancata perdita finanziaria".

●    Evidenzia tuttavia il fatto che l'assicurata prima dell'iscrizione in disoccupazione era in formazione scolastica (__________) e quindi non ha adempiuto al periodo di contribuzione, nonostante abbia acquisito un periodo di contribuzione per aver esercitato un'attività lucrativa nei mesi estivi.

●    A tale scopo richiama la Circolare PML emanata dal Seco in vigore dal gennaio 2006, alla lett. L6 dove è esplicitamente indicato che "Gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione e quelli che hanno acquisito un periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LADI non hanno perciò diritto agli SPSS" rispettivamente alla L7a. "Il richiedente deve poter comprovare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi (art. 13 cpv. 1 LAD)"." (Doc. VII)

                               1.6.   Il 18 maggio 2007 la ricorrente ha rilevato:

"  (...)

Come già ampiamente descritto, in sede di opposizione alla Sezione del Lavoro di Bellinzona e presso il vostro ufficio, mi ritengo penalizzata dal modo di agire e dai calcoli eseguiti dalla sezione del lavoro con decisione del 22.01.2007.

Inoltre non sono assolutamente d'accordo con l'indicazione riportata (ultimo punto) nella lettera del 07.05.2007 della Sezione del lavoro. In effetti non capisco come adesso si possa richiamare una circolare PML dove, pare che, venga indicato che gli assicurati che non hanno un periodo di contribuzione non hanno diritto a tale sussidio.

Se fosse vera questa affermazione ci troviamo di fronte ad una disparità di trattamento (ci sono disoccupati di serie A e di serie B???)." (Doc. IX)

                                         Su questo aspetto l'UMA ha preso posizione il 31 maggio 2007 (cfr. Doc. XI).

                               1.7.   Il 20 giugno 2007 il TCA ha richiamato dalla Cassa __________ l'incarto completo dell'assicurata (Doc. XIII) che è stato immediatamente trasmesso (Doc. XIV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurata ha diritto o no al sussidio per le spese di pendolare.

                                         Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

                                         Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):

"  (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

                                         Per quel che riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; A Leu, "Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schultess Juristische Medien AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed Schultess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 644 seg.), inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI.

                                         Questa disposizione legale ha attualmente il seguente tenore:

"  Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto.

1L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:

    a.  non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e

    b.  hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.

2Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo

3Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività."

                                         Il Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è al riguardo così espresso:

"  Tutti i presupposti del diritto sono riuniti in un unico articolo. Per questo motivo gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo articolo.

La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il capoverso 2. I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale possono essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno, l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è pertanto quello conseguito grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare in disoccupazione.

Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi.

I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo 71" (p. 2014)

                                         L'art. 13 cpv. 1 LADI prevede che:

"  Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione."

                                         L'art. 14 cpv. 1 LADI stabilisce invece che:

"  Sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

a.   formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera;

b.   malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;

c.   soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo."

                                         La terza revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e 372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non hanno diritto a questa prestazione.

                                         La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella "Circulaire relative aux mesures du marché du travail (MMT), in vigore dal 1° gennaio 2006, sottolinea del resto che:

"  La notion d'activité précédente stipulée à l'art. 68 al. 3 LACI doit être entendue au sens de l'art. 23 al. 1 LACI. L'art. 94 OACI se réfère donc au gain assuré que l'assuré obtenait par son travail salarié avant d'être au chômage.

Les assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation et ceux qui ont acquis des périodes de cotisation au tire de l'art. 13 al. 2 LACI, n'ont en conséquence pas droit aux PESE." (L6)

                               2.3.   Nella presente fattispecie risulta dall'incarto della Cassa __________ che la ricorrente si è iscritta in disoccupazione il 1° settembre 2006.

                                         Essa ha potuto fare valere 2.04 mesi di contribuzione ed un periodo di formazione di 21.4 mesi (cfr. Doc. 1).

                                         L'assicurata ha così potuto beneficiare del diritto all'indennità di disoccupazione, sulla base della normativa relativa all'esonero del periodo di contribuzione (art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, cfr. consid. 2.2).

                                         In simili condizioni, richiamato il chiaro tenore dell'art. 68 cpv. 1 lett. b LADI, questo Tribunale non può che confermare, nel suo risultato, la decisione su opposizione la quale l'UMA ha negato all'assicurata il diritto ai sussidi per gli assicurati pendolari.

                                         A proposito dell'osservazione dell'assicurata secondo cui "ci troviamo di fronte ad una disparità di trattamento (ci sono disoccupati di serie A e di serie B ???)" (cfr. consid. 1.6), questo Tribunale si limita a ricordare che l'art. 191 della Costituzione federale impone ai Tribunali e alle altre autorità incaricate  dell'applicazione del diritto di applicare le leggi federali e il diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 233: "C'est en vain que le recourant se prévaut d'une inégalité de traitement entre fonctionnaires internationaux suisses et étrangers résidant en Suisse. L'art. 190 Cst. oblige en effet le Tribunal fédéral à appliquer le droit international et les lois adoptées par l'Assemblée fédérale, cela même lorsqu'il l'estimerait contraire à la Constitution, en particulier au principe d'égalité consacré par l'art. 8 Cst. Or, en l'espèce, l'inégalité critiquée par le recourant est non seulement consacrée par la loi, mais également par des règles du droit international public. De ce double point de vue, le grief soulevé est irrecevable."; sentenza del TFA C 336/05 del 7 novembre 2006; D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni" in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali. Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea. Ginevra. Monaco, 2006 p. 135 seg. - p. 181 n. 38 e nota 154 -).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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