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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.06.2007 38.2007.17

27 giugno 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,975 parole·~45 min·5

Riassunto

Sospensione di 31 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per rifiuto di occupazione adeguata senza sufficienti motivi. La durata della sospensione rispetta il principio della proporzionalità.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.17   DC/sc

Lugano 27 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 14 marzo 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 14 febbraio 2007 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 7 novembre 2006 l'Ufficio regionale di collocamento (in seguito URC) di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro la seguente "Comunicazione relativa a una sanzione (rifiuto lavoro)" concernente RI 1:

"  (...)

Posto offerto:

Datore di lavoro:   __________

Descrizione

occupazione:        CAMERIERA AI PIANI + EVENTUALE AIUTO COLAZIONI

Caratteristiche

impiego:                TEMPO 42 ORE SETTIMINALI, CONTRATTO INDETERMINATO CON INIZIO DA SUBITO A __________

Retribuzione:        PERIODO DI PROVA FR. 3200 POI FR. 3300

Fattispecie:         Dal 3.09.06 al 5.09.06 l'assicurata ha svolto un test d'idoneità al collocamento presso l'__________ a __________. Le è stato offerto il posto di lavoro come cameriera ai piani. Il responsabile dell'__________ ci informa che l'assicurata ha rifiutato l'impiego. In data 18.09.06 chiediamo all'assicurata il motivo del rifiuto.

                              In data 26.09.06 riceviamo risposta dal RA 1 che ha ricevuto mandato dall'assicurata il quale specifica i motivi che hanno indotto l'assicurata al rifiuto del posto.

Domanda:            Con la presente chiediamo una verifica della fattispecie e se esistono presupposti per una sanzione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI." (Doc. 13)

                               1.2.   Con decisione del 14 dicembre 2006 la Sezione del lavoro ha sospeso l'assicurata per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l'offerta di lavoro presso l'__________ (cfr. Doc. 3).

                               1.3.   A seguito dell'opposizione dell'assicurata, la Sezione del lavoro, il 14 febbraio 2007, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato 31 giorni di penalità ed ha in particolare sottolineato:

"  (...)

4.   Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti emerge segnatamente quanto segue:

      -    dopo avere effettuato, con esito positivo, un test d'idoneità professionale (dal 3.09.06 al 5.09.06) presso l'__________, __________, il datore di lavoro in questione ha offerto all'assicurata un'occupazione a tempo pieno, quale cameriera ai piani/ev. aiuto colazioni, di durata indeterminata, con uno stipendio di fr. 3'200.-- mensili durante il periodo di prova e di fr. 3'300.-- in seguito. L'assicurata ha rifiutato l'occupazione offerta;

      -    interpellata dall'URC circa i motivi del rifiuto, il 26 settembre 2006, l'opponente per il tramite del suo rappresentante, ha riferito di non avere accettato l'occupazione proposta in quanto, avendo in passato effettuato una prova presso il medesimo esercizio pubblico, era a conoscenza del fatto che il lavoro non era confacente alla propria personalità e non soddisfaceva le proprie aspettative. In occasione del test d'idoneità si sarebbe trovata in difficoltà durante la pausa pranzo, non essendo riuscita a dialogare molto con i colleghi e dovendo, a suo dire, trascorrere tale pausa cucinando piuttosto che rilassandosi. Inoltre il salario offerto era al di sotto delle sue aspettative, considerate le maggiori spese di vitto e viaggio da dedurre dallo stesso;

      -    mediante osservazioni 22 novembre 2006, il rappresentante, oltre a ribadire quanto contenuto nelle giustificazioni 26 settembre 2006, precisa quanto segue "(...) Rimarchiamo come la sig.ra RI 1 sia una persona seria nel lavoro e precisa come del resto confermato dagli attestati di lavoro precedenti e che quindi la sua rinuncia sia stata dettata dalla consapevolezza che il metodo di lavoro, la qualità del lavoro, e le condizioni poste l'avrebbero danneggiata in quanto non in grado di tutelare la sua professionalità e la sua salute (...)";

      -    dall'accertamento esperito dall'UG presso l'__________, è emerso che il primo colloquio avuto con l'assicurata è avvenuto nel settembre 2005. Avendo delle buone referenze, il potenziale datore di lavoro aveva deciso di assumere la signora RI 1, che però rifiutava l'occupazione in quanto, avendo già un lavoro presso l'__________, preferiva rimanere nel __________, evitando così problemi di spostamento. Nonostante l'esperienza fatta in passato, il potenziale datore di lavoro ha deciso comunque di far svolgere la prova di lavoro all'assicurata, essendo stata proposta dall'URC e pensando che ella avesse cambiato idea sulla possibilità di lavorare nel __________, essendo rimasta senza lavoro. Per quanto riguarda le affermazioni relative alla pausa pranzo il datore di lavoro asserisce che essa é di un'ora e nel caso della signora RI 1, poteva essere effettuata anche al di fuori dell'azienda e senza alcun obbligo di reperibilità;

Nella presente fattispecie, l'occupazione offerta presso l'__________, __________, è da ritenere senz'altro adeguata. Del resto l'attività come cameriera ai piani rientra tra quelle ricercate dall'opponente e il tragitto per arrivare sul luogo di lavoro e per rientrare al proprio domicilio non supera le due ore (art. 16 cpv. 2 lett. f. LADI).

Visto quanto precede e alla luce della citata giurisprudenza, considerata l'adeguatezza dell'assegnazione, osservato come l'impiego offerto rientra tra le occupazioni ricercate dall'assicurata e, inoltre, come i motivi addotti dalla stessa non appaiono sufficienti a giustificare il rifiuto dell'opportunità lavorativa presso l'__________ - la quale avrebbe dovuto accettare senza indugio l'occupazione offerta al fine di ridurre il danno alla disoccupazione - si ritiene pertanto giustificata una sospensione di 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione." (Doc. B)

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA, nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:

"  (...)

2.                                                                            La sig.ra RI 1 ha informato subito il collocatore URC di aver già effettuato precedentemente ( l'anno prima) un colloquio di assunzione presso il medesimo potenziale datore di lavoro rifiutando l'impiego per motivi inerenti il salario,le spese di spostamento e difficoltà personali. (DOC. N)

3.   La richiesta di giustificazione inviata da URC in data 18.09.06 è tardiva in quanto era già a conoscenza dei motivi per i quali la sig.ra RI 1 aveva rifiutato in un primo tempo l'impiego e non aveva informato a sufficienza l'assicurata sulle conseguenze di un rifiuto ad accettare un lavoro proposto, e non aveva preso in considerazione le giustificazioni cercando di incoraggiare l'assicurata a vincere le sue paure ed effettuare un periodo di prova.(Art. 16 LADI - art. 16 cpv. 1 let. a, OADI)

4.   Sostituendosi al personale URC il sig. __________ RA 1 aveva nel frattempo contattato la segreteria dell'__________ chiarendo le paure e i motivi per i quali la sig.ra RI 1 non aveva aderito alla loro proposta di lavoro, tentando di far effettuare un periodo di prova presso l'__________ alla propria assistita. (Art. 30 cpv. 1 let. c LADI)

5.   Purtroppo il posto di lavoro non era più disponibile cosa possibile se l'URC avesse agito tempestivamente.

6.   È evidente che nella fretta di sanzionare l'assicurata sia I'URC sia la stessa cassa disoccupazione non hanno tenuto in considerazione i problemi inerenti l'inizio immediato del periodo di prova presso l'__________,non avendo sottoposto all'assicurata quantomeno una proposta di un contratto di lavoro o l'inizio di un periodo di prova alla quale poter far valere l'art. 30 cpv. 1 LADI.

7.   Le tracce di rapporto finale inerente un test di idoneità professionale sono datate 12 settembre 2006 (data Fax)

8.   Le tracce di documentazione inerente un ipotetico contratto di lavoro sono datate il 6 novembre 2006 (data Fax)

9.   Si richiama inoltre come la decisione su opposizione del 14.02.07 dell'ufficio giuridico della sezione del lavoro sia sproporzionata in merito ad una eventuale sanzione dovuta all'applicazione dell'art. 30 LADI.

10.                                                                          Sproporzionata in quanto l'assicurata ha partecipato ad un Test di idoneità al quale non espressamente e necessariamente sussisteva l'obbligo di inizio immediato di attività ma vi era solo una disponibilità ad un periodo di prova presso __________." (Doc. I)

                               1.5.   Nella sua risposta del 23 aprile 2007 l'amministrazione ha chiesto di respingere il ricorso ed ha in particolare osservato:

"  (...)

6.                                                                            Nella presente fattispecie, l'occupazione offerta presso l'__________, __________ è da ritenere senz'altro adeguata. Del resto l'attività come cameriera ai piani rientra tra quelle ricercate dall'opponente e il tragitto per arrivare sul luogo di lavoro e per rientrare al proprio domicilio non supera le due ore (art. 16 cpv. 2 lett. f. LADI).

Visto quanto precede e alla luce della citata giurisprudenza, considerata l'adeguatezza dell'assegnazione, osservato come l'impiego offerto rientra tra le occupazioni ricercate dall'assicurata e, inoltre, come i motivi addotti dalla stessa non appaiono sufficienti a giustificare il rifiuto dell'opportunità lavorativa presso l'__________, bisogna concludere che la ricorrente doveva accettare senza indugio l'occupazione offerta al fine di ridurre il danno alla disoccupazione.

7.   Riguardo alle motivazioni contenute nel presente gravame si rileva quanto segue.

La ricorrente, in buona sostanza, sostiene che non vi era alcuna concreta proposta di lavoro, che ella non è stata sufficientemente informata sulle conseguenze del suo rifiuto, che la richiesta di giustificazioni da parte dell'URC è tardiva, che il patrocinatore della ricorrente si sarebbe sostituito al collocatore cercando di farle effettuare un periodo di prova presso l'__________ in questione e che infine la sospensione è sproporzionata in quanto "(...) l'assicurata ha partecipato ad un Test di idoneità al quale non espressamente e necessariamente sussisteva l'obbligo di inizio immediato di attività ma vi era solo una disponibilità ad un periodo di prova presso __________ (...)".

Come si evince dal formulario Rapporto finale inerente un test d'idoneità professionale (doc. 13 pag. 2) e dallo scritto 6 novembre 2006 (doc. 11), il potenziale datore di lavoro ha, al termine del test, proposto un lavoro all'assicurata dal 6 settembre 2006, di durata indeterminata quale cameriera ai piani (ev. aiuto colazioni), con uno stipendio di fr. 3'200.-- durante il periodo di prova ed in seguito di fr. 3'300.--. Pertanto l'__________ ha offerto una concreta proposta d'impiego che l'assicurata ha rifiutato, come peraltro ammesso dalla ricorrente con l'opposizione (doc. 2 pag. 1 pto. 3) e nei precedenti scritti (doc. 4, doc. 8).

Si contesta recisamente il fatto che l'amministrazione non avrebbe informato correttamente l'assicurata sulle conseguenze del suo rifiuto. Infatti risiede nell'obbligo primordiale dell'assicurato di cercare ed accettare un lavoro.

La richiesta di giustificazioni è tempestiva, in quanto I'URC ha prontamente richiesto le giustificazioni alla signora RI 1 non appena ha ricevuto la conferma del suo rifiuto da parte del datore di lavoro, alle quali, per il tramite del proprio rappresentante, l'assicurata ha risposto il 26 settembre 2006 (doc. 12). Si osserva che il precedente rifiuto riguarda il 2005 quando l'assicurata non era ancora iscritta in disoccupazione e pertanto l'URC non poteva richiedere le giustificazioni all'assicurata. Inoltre per quanto attiene alla critica relativa al fatto che il collocatore non ha contattato nuovamente il potenziale datore di lavoro per farla assumere, osserviamo innanzitutto che dal Rapporto finale inerente un test d'idoneità professionale si evince chiaramente che l'__________ non prevedeva di offrire alla signora RI 1 un'occasione di lavoro entro tre mesi e nemmeno l'avrebbe tenuta in considerazione per eventuali posizioni future in quanto "(...) l'offerta è già stata fatta ma la signora ha rifiutato (...)" (doc. 13 pag. 2). Era piuttosto l'assicurata che doveva accettare immediatamente l'offerta d'impiego al fine di ridurre il danno alla disoccupazione.

Infine anche la sospensione di 31 giorni è proporzionata alla colpa, che nel caso concreto è considerata grave, avendo l'assicurata rifiutato, senza un valido motivo, un lavoro idoneo, e pertanto la sospensione prevista in questi casi è di 31-60 giorni (art. 45 cpv. 2 e 3 OADI)." (Doc. III)

                               1.6.   Il 2 maggio 2007 il patrocinatore dell'assicurata ha al TCA inviato uno scritto del TCA, nel quale si è così espresso:

"  (...)

Vorrei inoltre richiedere un parere alla presente procedura che verifichi se da parte della Sezione del lavoro Ufficio Giuridico vi sia un accanimento eccessivo nella misura adottate a sanzione della nostra associata.

A titolo abbondanziale comunichiamo che dal 5.02.07 la sig.ra RI 1 lavora presso __________ di __________ a piena soddisfazione delle parti." (Doc. V)

                                         Al riguardo la Sezione del lavoro il 14 maggio 2007 ha rilevato:

"  (...)

Innanzitutto si censura il tentativo della controparte di introdurre elementi estranei alla causa e a questo proposito si precisa che non c'è nessun accanimento contro l'assicurata. Infatti l'URC ha proposto un lavoro alla signora RI 1, come è tenuto a fare, e in seguito constatato il suo rifiuto, ha sottoposto il caso all'UG per esaminare se l'assicurata doveva essere sospesa. Tale è stata la conclusione. Questa decisione è stata oggetto di opposizione e la relativa decisione su opposizione è ora oggetto di ricorso.

Per quanto riguarda il fatto di avere reperito un impiego a far tempo dal 5 febbraio 2007, rileviamo che esso ha preso avvio 5 mesi dopo rispetto al lavoro offerto dall'URC (inizio previsto per il 6 settembre 2006, doc. 13 pag. 2)." (Doc. VII)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere iniziato una nuova attività presso la l'__________ a __________.

                                         In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

                                         La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità.

                                     Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

                                         Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

"  (…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…)

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)."

(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

                               2.3.   La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

                                         In una sentenza del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02 l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

"  (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

                                         Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

                                         Questo principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005 nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

"  Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:  Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

                                         In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006, il TFA ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata:

"  (...)

2.

Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der Beschwerdeführer aufgrund eigener Bemühungen bei der Firma A.________ vorstellen konnte. Das auf den 14. Februar 2005 vereinbarte dritte Gespräch sagte er unter Rückzug seiner Bewerbung ab. Die Arbeit bei der potentiellen Arbeitgeberin war nach den zutreffenden und zu Recht unwidersprochen gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz zumutbar.

Indem sich der Beschwerdeführer vorzeitig aus dem laufenden

Bewerbungsverfahren um die Stelle eines Aussendienstmitarbeiters zurückzog, erfüllt er den Einstellungstatbestand der Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Darunter fällt grundsätzlich jedes das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages (ver-)hindernde Verhalten eines Versicherten. Eine zumutbare Arbeit gilt als abgelehnt, wenn der Arbeitslose sich nicht ernsthaft um die Aufnahme von Vertragsverhandlungen, insbesondere ein Vorstel-lungsgespräch bemüht, bei den Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber eine nach den Umständen gebotene ausdrückliche Annahmeerklärung unterlässt (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit Hinweisen; ARV 2002 S. 58 Erw. 1 [Urteil A. vom 8. Juni 2001, C 436/00]; SVR 2004 ALV Nr. 11 S. 31 Erw. 1 [Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02]), oder wenn er, wie hier, vorzeitig seine Bewerbung zurückzieht (zum Ganzen vgl. Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 257 f.). (...)"

                                         Su queste questioni, vedi in particolare:

                                         G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.

                                         La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

                               2.4.   La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).

                                         L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.    non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.    non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.    non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.    compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.    è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.      necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.    implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.    è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.      procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

                                         (Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

                                         Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …, p. 60).

                                         Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03) in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

                                         Il TFA ha, al riguardo, rilevato:

"  (…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen. Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten (BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik (abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG; BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)

                                         Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

                                         In una sentenza del 16 ottobre 2001 nella causa A., C 407/00, chiamato ad esprimersi a proposito dell'adeguatezza di un'occupazione nel settore della ristorazione, l'Alta Corte ha rilevato:

"  3.- a) Le fait que l'intimée est titulaire d'un certificat de cafetier-restaurateur et qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise aussi bien comme tenancière indépendante d'une crêperie que comme gérante libre d'une buvette, ne permet pas de conclure que l'emploi qui lui était assigné ne tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes (art. 16 al. 2 let. b LACI). En effet, l'activité d'auxiliaire de gastronomie ne répond pas à une           définition précise. Il est notoire qu'elle dépend de l'importance de l'établissement hôtelier et de son personnel.

Elle peut ainsi comprendre aussi bien le travail de dame de          buffet que des nettoyages. On pouvait donc raisonnablement           attendre de l'intimée, sans que cela soit trop exiger d'elle compte tenu de son expérience, qu'elle travaille comme auxiliaire de gastronomie dans un restaurant où la dame de buffet doit accomplir également les nettoyages (Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 95, ch. m. 239 et les notes n° 519 et 520). Sur ce point, le jugement           attaqué est erroné.

    b) Il est constant que l'intimée doit, en raison de           son état de santé, prendre une douche en cours de journée (attestation médicale du docteur C.________ du 11 janvier 2000).

    Pour autant, cela ne signifie pas que le travail de nettoyage inclus dans l'activité d'auxiliaire de gastronomie proposée à l'assurée ne convenait pas à son état de santé (art. 16 al. 2 let. c LACI). En effet, ceci ne ressort pas de l'attestation médicale précitée. Sur ce           point également, le jugement attaqué est erroné.

    c) Ainsi que le relève à juste titre la juridiction cantonale de dernière instance, le salaire que le restaurant X.________ a réellement proposé à l'intimée n'est pas clairement établi. D'une part, il ne figure pas sur l'assignation du 10 septembre 1999. D'autre part, le montant offert par l'établissement n'est pas indiqué dans la formule de candidature, datée du 22 septembre 1999.

    Si l'on s'en tient aux déclarations de l'intimée du 17 août 2000, le salaire proposé était de 2800 fr. environ.

Selon ses affirmations du 20 décembre 1999 (compte rendu de           l'entretien par téléphone avec D.________, conseiller du service de placement), le restaurant X.________ lui a offert un salaire mensuel brut de 2900 fr.

    Cela nécessite une instruction complémentaire. On ne           saurait retenir que les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis (art. 30 al. 1 let. d LACI et la jurisprudence déjà citée), aussi longtemps qu'on ignore si le restaurant X.________ a bel et bien offert à l'intimée, comme le prétend le recourant, un salaire mensuel brut de 2980 fr. Il est, en effet, décisif de savoir           si cet établissement lui a proposé le salaire minimum prévu par l'avenant genevois à la convention collective de travail CCNT 98, auquel a droit toute collaboratrice à plein temps sans apprentissage ni formation élémentaire, ce qui vaut pour une auxiliaire de gastronomie (art. 16 al. 2 let. a LACI; voir aussi Nussbaumer, op. cit., p. 95, ch. m. 238). Compte tenu des affirmations de l'assurée           (procès-verbal de l'audition du 17 août 2000), il s'agit dès lors de savoir si des pourparlers avec le restaurant X.________ ont eu lieu sur ce point. En revanche, la question des frais généraux, soit des frais de déplacement et de repas invoqués par l'intimée, n'est pas déterminante (arrêts non publiés B. du 11 avril 1988 [C 152/86] et J. du 7 décembre 1984 [C 124/84]).

    En conséquence, la cause doit être renvoyée à la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage pour qu'elle procède à cette instruction complémentaire."

                                         Nella successiva sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, il TFA ha rilevato:

"  4.2  Dans l'arrêt du 16 octobre 2001, la Cour de céans a considéré que le fait que la recourante est titulaire d'un certificat de cafetier-restaurateur et qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise aussi bien comme tenancière indépendante d'une crêperie que comme gérante libre d'une buvette, ne permettait pas de conclure que l'emploi qui lui était assigné - soit auxiliaire de gastronomie, dans un restaurant où la dame de buffet doit accomplir également les nettoyages - ne tenait pas raisonnablement compte de  ses aptitudes au sens de l'art. 16 al. 2 let. b LACI. L'arrêt étant passé en force de chose jugée dès qu'il a été prononcé (art. 38 OJ), il n'y a pas lieu d'y revenir.

4.3  Après avoir procédé à l'instruction complémentaire requise dans l'arrêt de renvoi du 16 octobre 2001 en ce qui concerne le salaire qui avait été proposé à la recourante par le restaurant X.________, la juridiction cantonale s'en est tenue à la version des faits donnée par B.________ dans sa lettre du 5 janvier 2004.

La recourante, qui a eu la possibilité de s'exprimer au sujet des  renseignements contenus dans cette lettre, n'a pas contesté la véracité des faits qui y sont exposés. Dans la lettre en question, B.________ indique que la recourante s'était plainte à l'Office cantonal de l'emploi que le restaurant X.________ lui proposait un salaire dérisoire qui ne figurait pas dans le barème genevois. B.________ avait été vexée à l'époque que la candidate se permette d'entacher la réputation de son établissement auprès de l'office, car le salaire qui avait été proposé à la recourante correspondait au minimum genevois pour le poste à repourvoir. En fait, celle-ci refusait  une section nettoyage assez légère dans un restaurant coquet de 50 places.

Ces différents éléments permettent de tenir pour établi au degré de  vraisemblance prépondérante que, comme l'ont retenu les premiers juges, le salaire proposé pour une auxiliaire de gastronomie correspondait au salaire minimum prévu par l'avenant genevois à la convention collective de travail CCNT 98. L'emploi assigné satisfaisait  aux conditions des conventions collectives mentionnées à l'art. 16 al. 2 let. a LACI. Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis (art. 30 al. 1 let d LACI)."

                               2.5.   Per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).

                               2.6.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                               2.7.   Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza del 29 ottobre 2003 nella causa D. (C 162/02), pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

                                         Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

                                         In particolare, la nostra Massima Istanza ha rilevato:

"  (…)

3.1. Art. 45 Abs 3 AVIV …lautet in deutscher, französischer und italienischer Sprache wie folgt: "Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat." "Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable." "La colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo." In der Rechtsprechung wird der Vorbehalt des entschuldbaren Grundes (motif valable/valido motivo) in Übereinstimmung mit der deutschen und französischen, aber im Widerspruch zur italienischen Fassung im Zusammenhang mit beiden Tatbeständen, sowohl der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c; Urteil H. vom 8. November 2001, C 156/01, Erw. 3a) als auch der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit (z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 48 Erw. 1; Urteil I. vom 23. August 2001, C 21/01, Erw. 1b) genannt.

3.2 Nach ständiger Rechtsprechung zu Art. 30 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 3bis AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 AVIV ist der Bemessung der Einstellungsdauer sowohl bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (Einstellungsgrund gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) als auch bei Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Einstellungsgrund gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) nicht zwingend ein schweres Verschulden zugrunde zu legen. Dabei werden für die Unterschreitung des für schweres Verschulden vorgesehenen Sanktionsrahmens statt eines entschuldbaren Grundes (z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa; Urteile F. vom 20. September 2002, C 48/02, Erw. 5, G. vom 20. Juni 2001, C 32/01, Erw. 4, sowie T. vom 16. Februar 2001, C 15/00, Erw. 3b und 4b) oft - gleichbedeutend (vgl. insbesondere Urteile F. vom 20. September 2002, C 48/02, Erw. 5, und T. vom 16. Februar 2001, C 15/00, Erw. 3) - besondere Umstände des Einzelfalls verlangt, indem festgehalten wird, die Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV bilde hier lediglich die Regel, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden dürfe, sodass insoweit das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsgericht nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt sei, sondern auch eine mildere Sanktion zulasse (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c; RJJ 1999 S. 56 Erw. 3; Urteile J. vom 17. März 2003, C 278/01, Erw. 2.1, K. vom 8. Oktober 2002, C 392/00, Erw. 4.5, und D. vom 21. Mai 2001, C 424/00, Erw. 2b).

(…)

3.4

3.4.1  Zunächst ist festzustellen, dass der Wortlaut aller drei Sprachfassungen des Art. 45 Abs. 3 AVIV keinerlei Anhaltspunkt enthält, der dafür sprechen würde, hinsichtlich der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit zwischen amtlich zugewiesenen auf der einen und nicht amtlich zugewiesenen Stellen auf der andern Seite zu differenzieren. Eine solche Unterscheidung wurde lediglich - teilweise - von der Rechtsprechung eingeführt bzw. offen gelassen. Das Urteil C 226/98 (Erw. 3.3.1 hievor) gab indessen das frühere, den Einstellungstatbestand der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit betreffende Urteil C 386/97 ungenau wieder. In Letzterem war nicht entschieden worden, im Falle der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit müsse immer ein schweres Verschulden angenommen werden. Vielmehr war darin erst nach Verneinung eines entschuldbaren Grundes auf ein nach Art. 45 Abs. 3 AVIV zwingend schweres Verschulden geschlossen worden (ARV 1999 Nr. 23 S. 137 Erw. 1b und S. 139 Erw. 2c). Damit sollte demnach entgegen ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c (sowie z. B. Urteil C. vom 10. Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b) nicht gesagt werden, im Rahmen des Einstellungsgrundes der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit sei eine Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgeschriebenen Einstellungsdauer generell unzulässig. Vielmehr sollte damit festgestellt werden, dass bei Vorliegen dieses Einstellungstatbestandes im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV, das heisst nur bei Fehlen eines entschuldbaren Grundes, zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen sei (vgl. Urteile I. vom 23. August 2001, C 21/01, Erw. 1b, S. vom 20. Juli 2001, C 74/01, Erw. 1b und 4a, sowie D. vom 19. Januar 2001, C 75/00). Art. 45 Abs. 3 AVIV schreibt nicht nur bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen, sondern auch bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit nur unter dem Vorbehalt eines entschuldbaren Grundes die Annahme eines schweren Verschuldens vor (Erw. 3.1 hievor). Wird ein solcher Grund bejaht, ist diese Bestimmung nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG.

3.4.2 Abgesehen davon, dass schon der Wortlaut von Art. 45 Abs. 3 AVIV keine Handhabe dafür bietet, die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit anders zu behandeln als jene einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Tätigkeit, vermag auch das im Urteil C 226/98 angeführte Argument, bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit stünden Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar fest (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c; ebenso z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa und Urteil C. vom 10. Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b), für diesen Einstellungsgrund einen Ausschluss einer die Einstellungsdauer bei schwerem Verschulden unterschreitenden Sanktion nicht zu begründen. Selbst wenn bei diesem Einstellungstatbestand Tatsache und Schwere des Verschuldens häufiger klar feststehen sollten als bei den Einstellungsgründen der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und der Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit, könnte dies nicht dazu führen, die Möglichkeit einer Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgesehenen Einstellungsdauer bei Einstellungen wegen Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit generell zu verneinen. Damit würden diejenigen, durchaus auch bei diesem Einstellungsgrund vorkommenden, Konstellationen vernachlässigt, in denen Tatsache und Schwere des Verschuldens gerade nicht klar feststehen.

3.4.3  Aufgrund dieser Erwägungen ist die Rechtsprechung im Sinne der in Erw. 3.3.2 hievor angeführten Urteile dahin zu klären, dass bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes, weil Art. 45 Abs. 3 AVIV diesfalls nicht anwendbar ist, auch bei Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Es verhält sich damit nicht anders als bei der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und bei der Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (vgl. auch Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz 712, der auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV genannten Gründen eine Verschuldensprüfung im Einzelfall postuliert, ohne zwischen den verschiedenen betroffenen Einstellungstatbeständen zu differenzieren)." (DTF 130 V 125 consid. 3.1.; 3.2.; 3.4.)

                                         Relativamente alla nozione di "validi motivi" il TFA ha precisato:

"  3.5 Zu prüfen bleibt, was unter entschuldbaren Gründen zu verstehen ist, deren Vorliegen dazu führt, dass anders als nach Art. 45 Abs. 3 AVIV nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Dazu ist vorab festzuhalten, dass der deutsche Wortlaut dieser Bestimmung, der von einem "entschuldbaren Grund" spricht, nicht treffend ist, könnte er doch dazu verleiten, nach Gründen zu suchen, die ein Verschulden ausschliessen. Dies ist jedoch nicht gemeint, wie aus der Rechtsprechung folgt, die bei entschuldbaren Gründen bzw. unter besonderen Umständen des Einzelfalls nicht auf eine Einstellung verzichtet, sondern unter Umständen auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbeständen den für schweres Verschulden vorgesehenen Rahmen unterschreitet (Erw. 3.2 und 3.3 hievor). Es ist vielmehr gestützt auf die französische und die italienische Fassung, worin von einem "motif valable" bzw. "valido motivo" gesprochen wird, festzustellen, dass unter einem "entschuldbaren Grund" im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV ein Grund zu verstehen ist, der das Verschulden leichter als schwer erscheinen lassen kann. Dies steht auch in Übereinstimmung mit den Urteilen, in denen statt von entschuldbaren Gründen von besonderen Umständen des Einzelfalls die Rede ist (vgl. für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie die Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Erw. 3.2 hievor und für die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Urteile G. vom 15. Februar 2002, C 93/01, Erw. 3, und U. vom 28. September 2001, C 119/01, Erw. 3).

Es handelt sich somit um Gründe, die - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen, ansonsten es schon an der Erfüllung der in Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbestände fehlen würde (vgl. Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV, Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung und Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) - das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lassen können. Diese im konkreten Einzelfall liegenden Gründe können - wie etwa gesundheitliche Probleme (RJJ 1999 S. 57 Erw. 4) - die subjektive Situation der betroffenen Person oder - so die Befristung einer Stelle (ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4b/aa) - eine objektive Gegebenheit beschlagen. (…)"

(DTF 130 V 125-131 consid. 3.5.)

                                         In quel caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di lavoro. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

                                         In un'altra sentenza del 9 dicembre 2003 nella causa H. (C 58/03), la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

                                         In una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03) il TFA ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

                                         L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.

                                         Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una  concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

                                         Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

                                         Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. STFA del 12 dicembre 2003 nella causa K. (C 70/02); STFA 6 febbraio 2004 nella causa A. (C 130/03) e STFA del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03). Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

                               2.8.   Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che l'assicurata, nata nel __________, domiciliata a __________, si è annunciata in disoccupazione il 10 agosto 2006 alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale cameriera ai piani/lingerista, ausiliaria domestica e aiuto cucina/lavapiatti.

                                         La Cassa di disoccupazione le ha aperto un termine quadro per la riscossione dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2008 ed ha fissato il guadagno assicurato in fr. 3'629 (cfr. Doc. 14).

                                         Dagli atti dell'incarto risulta che l'assicurata ha effettuato un "test d'idoneità professionale" presso l'__________ a __________ dal 3 al 5 settembre 2006, al termine del quale il potenziale datore di lavoro le ha offerto un'opportunità di impiego dal 6 settembre 2006.

                                         La ricorrente ha rifiutato la proposta del datore di lavoro (cfr. doc. 13), che era formulata in questi termini:

"  (...)

    ●   lavoro offerto: cameriera ai piani + eventuale aiuto colazioni

la signora aveva detto di aver già svolto anche questa mansione, sicché ha effettuato i primi due gg in raddoppio ai piani (le prime 2 / 3 settimane sono sempre di affiancamento per i nuovi collaboratori) ed il terzo in servizio colazioni;

    ●   orari di lavoro proposti: 42 ore settimanali

08:00 → 13:00 + 14:00 → 17:30 (17:00 il quinto giorno)

oppure:

09:00 → 13:00 + 14:00 → 18:30 (18:00 il quinto giorno)

    ●   tipo di contratto: indeterminato

    ●   retribuzione: Fr. 3.200 nel periodo di prova, poi Frs. 3,300.00

    ●   mensilità: 13

nel caso del supporto colazioni, la base dopo qualche mese positivamente insieme sarebbe salita subito ai 3.400.

Durante i tre giorni di prova la signora la lavorato bene ed in modo ordinato, sicché il contratto lavoro era stato subito offerto." (Doc. 11)

                                         Con il suo comportamento l’assicurata ha dunque perso l’opportunità di ottenere un’ occupazione, che risultava adeguata da tutti i profili.

                                         In particolare per quel che riguarda la distanza tra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro essa rispettava il presupposto dell'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI)

                                         Inoltre per quel che riguarda la conformità con lo stato di salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) nessun certificato medico ha attestato che la ricorrente non poteva svolgere l'impiego in questione. Agli atti figura infatti soltanto un certificato, peraltro datato 1° marzo 2007, del dottor __________ del seguente tenore:

"  Certifico la sig.ina RI 1 è già stata in cura specialistica in passato per disturbi nervosi e cutanei.

È importante che possa lavorare in un ambiente tranquillo e non rumoroso." (Doc. N)

                                         Di conseguenza, richiamata la giurisprudenza federale precedentemente illustrata (cfr. consid. 2.3), secondo cui l’assicurato deve accettare esplicitamente e senza indugio ogni possibilità di lavoro adeguato, a ragione, secondo questo Tribunale, l’amministrazione ha inflitto all’assicurata una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

                                         In particolare va sottolineato che il potenziale datore di lavoro ha preso posizione il 5 dicembre 2006 sulle perplessità sollevate dall'assicurata dopo il test d'idoneità, rilevando in particolare che nel caso della ricorrente non vi era nessun obbligo di rimanere in azienda o di reperibilità durante la pausa pranzo e che la ricorrente era in grado di svolgere le mansioni affidatele.

                                         L'assicurata avrebbe quindi dovuto accettare immediatamente il lavoro, secondo quanto prescritto all'art. 16 cpv. 1 LADI, anche  alla luce delle sue difficoltà finanziarie (cfr. Doc. O1).

                                         Il fatto che l'assicurata abbia reperito un nuovo impiego a __________ a partire dal 5 febbraio 2007 non è rilevante (cfr. Doc. O2).

                                         Questa circostanza avrebbe potuto giustificare il rifiuto dell’impiego presso l'__________ soltanto se, all'inizio di settembre 2006, un altro contratto di lavoro di durata indeterminata era già stato concluso (cfr. la STFA del 19 settembre 2006 nella causa J., C 134/06), ciò che non è il caso nella presente fattispecie.

                                         A tale riguardo il TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 21 dicembre 2005 nella causa A., C 296/05; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"  Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber  und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"  Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz fzu verbleiben."

                                         Ora nel caso concreto non risulta che nel settembre 2006 l'assicurata aveva già concluso un contratto di lavoro con l'__________ di __________.

                                         Infine, come giustamente rilevato dall'amministrazione nella risposta di causa, l'assicurata non può giustificarsi affermando di non essere stata informata dalla consulente del personale delle conseguenze del rifiuto dell'impiego.

                                         Quello di cercare e accettare un lavoro adeguato è infatti uno degli obblighi principali del disoccupato (ad esempio, sull'obbligo di cercare lavoro già durante il periodo di disdetta cfr. STCA 38.2006.26 del 16 agosto 2006 e STCA 38.2006.38 del 18 ottobre 2006 e le sentenze federali citate. Comunque anche volendo, per ipotesi, applicare la giurisprudenza relativa all'art. 27 cpv. 2 LPGA (cfr. DTF 131 V 472); la buona fede (cfr. DTF 127 I 36; DTF 124 V 221) non potrebbe essere tutelata, visto che sulla base delle ragioni addotte avrebbe comunque molto verosimilmente rifiutato l'impiego a __________ (cfr. in tale contesto la STCA 38.2006.3 del 13 settembre 2006 e la sentenza del TFA C 149/06 del 30 novembre 2006).

                                         In conclusione la Sezione del lavoro ha dunque giustamente inflitto all’assicurata una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione. Anche l'entità della sanzione (31 giorni di sospensione) corrisponde alla gravità della colpa (cfr. sentenza del Tribunale federale C 57/06 del 5 aprile 2007; sentenza del Tribunale federale C 18/07 del 22 febbraio 2007; sentenza del Tribunale federale C 218/06 del 22 febbraio 2007), per cui la decisione su opposizione deve essere confermata.

                                         Del resto, secondo la costante giurisprudenza federale l'autorità di ricorso non può sostituire, senza importanti motivi, il proprio apprezzamento a quello dall'amministrazione (cfr. STFA del 7 novembre 2006 nella causa I., C 193/06; DTF 126 V 81 consid. 6; DTF 123 V 152 consid. 2).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2007.17 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.06.2007 38.2007.17 — Swissrulings