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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.05.2007 38.2007.15

7 maggio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,292 parole·~26 min·2

Riassunto

Medico sospeso per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo.Su 5 ricerche 2 telefoniche non sostanziate e precisate,di cui una pure ripetitiva.Avrebbe dovuto cercare anche in altri settori.Ricerche all'estero non documentate

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.15   rs

Lugano 7 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 18 gennaio 2007 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 18 gennaio 2007 l’Ufficio regionale di collocamento di CO 1 (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 14 dicembre 2006 (cfr. doc. 4) con cui aveva sospeso RI 1 per tre giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche nel mese di novembre 2006 (cfr. doc. A).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 18 gennaio 2007 l’assicurato ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:

"  (…)

la decisione del 18 gennaio 2007 riferisce che la sanzione è adeguata, ma non è stato riportato un motivo per il quale il sottoscritto non ha fatto il possibile per ottenere un’occupazione.

Sul foglio che mensilmente viene riempito per le ricerche ci sono tre voci (scritta, telefonica e di persona), il che significa che le ricerche possono anche essere effettuate telefonicamente. Le ricerche corrispondenti al mese di novembre 2006 erano cinque di cui tre per iscritto e due tramite il telefono.

Il sottoscritto in persona ha riferito alla Signora __________ (la mia consulente) di poter verificare circa la verità delle prove degli sforzi, chiamando le persone di riferimento.

Come ho già spiegato nelle lettere precedenti contro la sanzione, sempre dall’aprile 2006 mi sono candidato per tutti i posti adeguati riportati nel bollettino dei medici svizzeri e nel foglio ufficiale anche a livello nazionale nonostante una famiglia con tre bambini di cui una frequenta la scuola elementare. Da ricordare che gli ospedali del cantone mi hanno informato che assumono medici per concorso pubblico sul foglio ufficiale. Le ricerche d’impiego senza l’offerta da parte degli ospedali a mio parere sono controproducenti e avranno effetto negativo.” (Doc. I)

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha comunicato di riconfermarsi nelle conclusioni della decisione su opposizione, non emergendo dal ricorso nuovi elementi atti a modificare il provvedimento impugnato (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/9

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato debba essere o meno sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre 2006.

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) e del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nell causa S., C 221/02).

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1; Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

                               2.6.   Dapprima va osservato che il ricorrente con l’atto di ricorso, indicando che il provvedimento del 18 gennaio 2007 “… riferisce che la sanzione è adeguata, ma non è stato riportato un motivo per il quale il sottoscritto non ha fatto il possibile per ottenere un’occupazione” (cfr. doc. I), ha implicitamente sostenuto che la decisione su opposizione impugnata sia carentemente motivata.

                                         Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid, 2.1.; STFA del 10 giugno 2002 nella causa R., H 192/00; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).

                                         Nella fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su opposizione contestata.

                                         Infatti da quest'ultima emerge chiaramente il motivo per cui l’URC ha sospeso l'assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi degli art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, ovvero poiché lo stesso, nel mese di novembre 2006, ha compiuto delle ricerche di lavoro insufficienti. L’amministrazione ha, inoltre, precisato che gli argomenti sollevati dall’insorgente nell’atto di opposizione non permettono di giungere a una conclusione differente rispetto alla decisione formale del dicembre 2006 (cfr. doc. A).

                                         Del resto il ricorrente ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.

                               2.7.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato si è iscritto in disoccupazione il 4 aprile 2006 dopo un periodo di attività lavorativa a tempo determinato quale medico assistente presso il reparto di __________ – __________ – dell’Ospedale __________ __________ (cfr. doc. 1).

                                         Egli ha dichiarato di ricercare un’occupazione a tempo pieno in qualità di medico assistente (cfr. doc. 4; A).

                                         Per quanto concerne il mese di novembre 2006, l’insorgente, sul relativo formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”, ha indicato di avere effettuato cinque ricerche di impiego, e meglio il 1° novembre 2006 presso l’__________ di __________, il 6 novembre 2006 presso il Dr. med. __________ di __________, il 10 novembre 2006 presso uno studio medico non meglio definito, il 16 novembre 2006 presso il reparto di __________ dell’Ospedale __________ di __________ e il 25 novembre 2006 presso la __________ di __________ (cfr. doc. 5).

                                         L'URC di __________ ha ritenuto questi sforzi volti al reperimento di un’occupazione adeguata insufficienti, poiché l’assicurato ha comprovato unicamente tre ricerche, ad esclusione delle due compiute telefonicamente.

                                         Di conseguenza l’amministrazione, con decisione formale del 14 dicembre 2006, confermata con decisione su opposizione del 18 gennaio 2007, ha inflitto al ricorrente tre giorni di sospensione dal diritto alle indennità (cfr. doc. 4, A).

                                         Prima di emanare la decisione formale del 14 dicembre 2006, la consulente del personale ha inviato all’insorgente, il 4 dicembre 2006, una "Richiesta di giustificazione" con cui ha richiesto di motivare, entro il 14 dicembre 2006, le insufficienti ricerche.

                                         La collocatrice ha pure precisato che oltre la data indicata l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

                                         L'assicurato, con scritto del 7 dicembre 2006, ha rilevato in buona sostanza che due delle cinque ricerche indicate sul formulario del mese di novembre 2006 sono state compiute per telefono. Una riguardava un’inserzione pubblicata sul Bollettino dei medici svizzeri, dove non era stato specificato l’indirizzo, bensì unicamente il numero di telefono. L’altra era in relazione con una risposta negativa da parte dell’__________ ricevuta alla fine del mese di ottobre 2006. Il ricorrente, al riguardo, ha puntualizzato di avere chiamato il primario, Dr. med. __________, all’inizio del mese di novembre 2006 e di essere riuscito, dopo mezzora di discussione, a convincerlo a prenderlo in considerazione per l’anno seguente. In effetti l’assicurato deve contattare nuovamente il Dr. med. __________ nel mese di maggio 2007. Infine l’assicurato ha osservato che gli ospedali cantonali e le cliniche private assumono personale tramite concorsi pubblicati sul Foglio Ufficiale e sul Bollettino d’informazione dei medici di cui non ha perso nemmeno un numero (cfr. doc. 4).

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

                               2.8.   In concreto è incontestato che le tre ricerche compiute per iscritto il 6, il 16 e il 25 novembre 2006 presso due ospedali e un medico siano valide.

                                         Contestate sono, per contro, le due ricerche effettuate telefonicamente il 1° e il 6 novembre 2006.

                                         Al riguardo va preliminarmente ribadito che in linea di principio le ricerche di lavoro, se compiute unitamente ad ulteriori ricerche effettuate secondo altre modalità, possono essere svolte anche per telefono. Il TFA ha, infatti, ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che intraprende ricerche di lavoro esclusivamente per telefono (cfr. DLA 2000 pag. 156 segg.).

                                         Tuttavia secondo la giurisprudenza federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 38).

                                         Nel caso in esame, per quanto attiene all’asserita ricerca telefonica del 6 novembre 2006, occorre evidenziare che la stessa, non solo non è stata in alcun modo sostanziata, ma neppure è stata precisata. In effetti l’assicurato si è limitato a indicare che si tratta di uno studio medico e il relativo numero di telefono.

                                         Il ricorrente si è giustificato allegando che sul Bollettino dei medici, di cui ha prodotto una copia, risultano unicamente le coordinate telefoniche (cfr. doc. 4).

                                         Tale motivazione non è valida, poiché l’assicurato, se effettivamente, come dallo stesso sostenuto, ha contattato tale studio medico, non può non sapere perlomeno il nome del medico interessato alla collaborazione da parte di un assistente.

                                         Il TFA, in una sentenza C 6/05 del 6 marzo 2006, pubblicata in DLA 2006 N. 18 pag. 220, relativa a un assicurato titolare di un diploma di ingegnere elettrotecnico del Politecnico federale e di un diploma postgrado in gestione d’impresa, ha stabilito che le ricerche di lavoro svolte secondo una metodologia differente da quella ordinaria, consistente nel produrre perlomeno dei giustificativi dei contatti intercorsi con potenziali datori di lavoro, non possono essere considerate sufficienti nemmeno quando si tratta di un assicurato che ha occupato una posizione di quadro superiore ed è alla ricerca di un impiego qualificato e le stesse non sono a priori sprovviste di utilità.

                                         Conseguentemente la ricerca che l’insorgente ha indicato di avere effettuato il 6 novembre 2006 non va considerata valida ai fini della presente vertenza.

                               2.9.   Relativamente alla ricerca che il ricorrente ha asserito di aver intrapreso per telefono il 1° novembre 2006 presso l’__________, va rilevato che dalle carte processuali emerge che con scritto del 27 ottobre 2006 tale __________ gli ha comunicato che in merito alla sua candidatura al concorso pubblicato sul Foglio Ufficiale __________ la scelta aveva favorito altri candidati.

                                         A prescindere dal fatto che anche questa ricerca telefonica non è stata debitamente comprovata, la stessa si rivela ripetitiva, siccome era già stata effettuata dall’insorgente nei mesi precedenti.

                                         Dal Foglio ufficiale __________ (cfr. www.ti.ch/CAN/temi/fu) risulta che il __________ è stato pubblicato un concorso generale per l’anno 2006 per medici assistenti presso l’__________ con scadenza indeterminata, ritenuto che la pubblicazione era valida per tutto l’anno e che la data d’inizio dell’impiego era generica nel corso del 2006, a dipendenza delle diverse scadenze di incarico.

                                         Visto, da un lato, che il concorso di gennaio 2006 era valido per l’intero anno, dall’altro, che alla fine del mese di ottobre 2006 l’assicurato è stato avvertito che la scelta era ricaduta su altri candidati, era improbabile che nei mesi di novembre, dicembre 2006 e gennaio 2007 il medesimo avesse delle possibilità di essere assunto.

                                         Mediante delle ricerche di lavoro ripetitive un assicurato non comprova a sufficienza il suo impegno nel cercare una nuova occupazione. Questa attitudine non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.

                                         Il ricorrente, pertanto, benché fosse legittimato a contattare il direttore dell’__________ per segnalargli il suo interesse, anche per il 2007, per i posti menzionati, doveva in ogni caso compiere collateralmente altre ricerche sufficientemente valide dal profilo quantitativo e qualitativo al fine di tentare di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Del resto non emerge dagli atti, e nemmeno l’assicurato l’ha preteso, che al medesimo sia stata garantita l’assunzione quale medico assistente presso l’__________ nel 2007. Infatti il ricorrente ha indicato solamente di avere convinto il Dr. med. __________ a prenderlo in considerazione per il 2007 e che avrebbe dovuto ricontattare il direttore nel maggio 2007 (cfr. doc. 4).

                                         Non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione esclusivamente l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere -  alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la sentenza del TFA C 197/03dell’11 ottobre 2004):

"  Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

                                         Visto che il ricorrente non ha concluso alcun contratto con l’__________, in casu non può comunque entrare in considerazione un’eventuale esenzione da una sospensione dal diritto alle indennità (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2005.51del 6 ottobre 2005; STCA 38.2005.16 del 18 maggio 2005; STCA 38.2004.1 del 27 maggio 2004 consid. 2.17.).

                             2.10.   L'assicurato ha poi addotto che il numero dei posti di lavoro offerti a medici assistenti tramite pubblicazioni sul Foglio Ufficiale o sul Bollettino dei medici svizzeri è notevolmente ridotto soprattutto in Ticino (cfr. doc. 6).

                                         Egli ha così sottointeso implicitamente di aver svolto poche ricerche di impiego, in quanto mancherebbero le offerte di lavoro in tale ambito.

                                         L'art. 17 cpv. 1 LADI prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente.

                                         E' vero, dunque, che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali l'assicurato si è iscritto per il collocamento, tuttavia esse devono essere estese pure in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

                                         Il TCA, per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione. Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi menzionati).

                                         L'obbligo di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22 ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).

                                         Va d’altronde segnalato che nell'ambito dei requisiti che possono fare concludere per l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che consacra una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di "relativer Berufschutz"), enuncia che non è considerata adeguata un'occupazione che cumulativamente "compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione" sempre che "una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli" (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 63).

                                         Di conseguenza l'assicurato, iscrittosi in disoccupazione nel mese di aprile 2006, ritenuta la difficoltà nel trovare un'occupazione quale medico assistente a causa dei pochi posti di impiego esistenti sul mercato del lavoro per questa attività, nel mese di novembre 2006 avrebbe dovuto cercare un lavoro anche in altri ambiti professionali (per un caso analogo cfr. sentenza 38.2001.46 del 5 ottobre 2001 nella causa, concernente un'assicurata sanzionata per insufficienti ricerche, poiché durante il periodo precedente l'iscrizione in disoccupazione aveva effettuato una sola ricerca quale docente di scuola dell'infanzia, a causa delle rare pubblicazioni di concorsi sul FU, e sentenza).

                                         Inoltre giova segnalare che nella sentenza C 10/05 del 25 aprile 2005 il TFA, in relazione a una censura afferente a un’offerta di impiego oscillante, ha ribadito che:

"  (…) allfällige Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt umso intensivere Bemühungen des Versicherten erfordern und es nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche ankommt.” (sentenza C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.3.)

                             2.11.   Nell’opposizione l’assicurato ha asserito di avere cercato un impiego anche in __________, dove peraltro ha conseguito la laurea in medicina e la specializzazione in reumatologia (cfr. doc. 6).

                                         In proposito va osservato che secondo la giurisprudenza possono essere prese in considerazione anche le ricerche effettuate all'estero, soprattutto se contemporaneamente vengono compiute ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg; DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D. Cattaneo, op. cit., pag. 30).

                                         Tuttavia nel caso in esame l’insorgente, oltre a non avere minimamente documentato le ricerche citate, come invece richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.), non ha indicato né con l’opposizione, né con il ricorso – più specificatamente presso quali posti di lavoro avrebbe postulato in __________.

                                         Considerato che il ricorrente ha avuto a più riprese la possibilità di elencare dettagliatamente le ricerche che avrebbe effettuato in __________ e di comprovarle, tale omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04, consid., 3; STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).

                                         In proposito va osservato che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.

                                         Contestualmente il TFA ha rilevato:

"  (…)

4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, consid. 4.2)

                                         L’assicurato deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle asserite ricerche che avrebbe effettuato in __________ (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04, consid., 3; STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).

                             2.12.   Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che l’assicurato, avendo compiuto nel mese di novembre 2006 unicamente tre ricerche di lavoro qualitativamente valide, ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

                                         Ciò implica una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

                             2.13.   Per quanto concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato tre giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo ammonta a un minimo di 3 giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.5.).

                                         Tutto ben considerato, la penalità di tre giorni inflitta al ricorrente dall’URC risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

                                         La decisione su opposizione del 18 gennaio 2007 va, conseguentemente, confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2007.15 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.05.2007 38.2007.15 — Swissrulings