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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.05.2008 38.2007.103

8 maggio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,191 parole·~21 min·3

Riassunto

Negato condono di ID. Nonostante BF dell'assic.,il rimborso non cagiona grave rigore economico.Può restare aperto quesito se a ragione fatto capo ai redditi degli ultimi 12 mesi invece che al redito del mese in cui dec.rest.passata in giudicato:in ogni caso non onere gravoso. Non violato art.27 LPGA

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.103   RS

Lugano 8 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2007 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 3 dicembre 2007 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 3 dicembre 2007 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha confermato la decisione del 14 novembre 2007 con la quale ha respinto la domanda del 27 agosto 2007 di RI 1 volta a ottenere il condono dell’importo di fr. 3'084.15 chiestogli in restituzione dalla Cassa __________ per il periodo settembre 2005-agosto 2006, in quanto da una revisione della SECO è emerso che il guadagno assicurato ammontava a fr. 4'754.-- e non a fr. 5'100.-- (cfr. doc. A1, 5, 12, 13, 14).

                                         A motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha addotto che, pur adempiendo l’assicurato la condizione della buona fede - l’errore commesso dalla Cassa non è imputabile a una negligenza di questi – la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente non gli cagiona una situazione economico-finanziaria di grave rigore (cfr. doc. A1, 5).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 3 dicembre 2007 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando la concessione del condono (cfr. doc. I).

                                         Dopo l’assegnazione all’insorgente, da parte di questo Tribunale, di un termine di venti giorni per completare il ricorso, con la comminatoria che trascorso infruttuoso il citato termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. doc. II), l’assicurato, il 19 dicembre 2007, ha indicato, in buona sostanza, di essere impossibilitato a restituire la somma richiestagli.

                                         Egli, al riguardo, ha specificato di non avere un salario fisso, di dover far fronte a molte spese e che sarebbe rimasto un mese senza attività a causa di partenza per l’estero.

                                         L’assicurato ha concluso sottolineando che il rimborso gli creerebbe una situazione di instabilità finanziaria (cfr. doc. I).

                               1.3.   La Sezione del lavoro, in risposta, ha chiesto un’integrale reiezione dell’impugnativa con le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. V).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se la Sezione del lavoro, a ragione oppure no, ha respinto la domanda dell’assicurato volta all’ottenimento del condono dell’obbligo di restituire la somma di fr. 3'084.15 percepita a torto a titolo di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione nel lasso di tempo dal mese di settembre 2005 al mese di agosto 2006.

                                         Più precisamente questa Corte deve verificare se l’amministrazione ha correttamente o meno negato l’adempimento del requisito del grave rigore economico.

                               2.3.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

                                         Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

                                         L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

                                         La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

                               2.4.   La giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono, regolato dal vecchio art. 95 LADI, conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).

                                         L'art. 4 OPGA regola il condono.

                                         Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

                                         Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA; STF C 93/05 del 20 gennaio 2007).

                                         Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

                                         Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

                                         L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"  1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

    1.  quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC,

    2.  quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4 Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

                                         Secondo l’art. 3b cpv. 1 LPC, in vigore fino al 31 dicembre 2007 (cfr. nuovo art. 10 LPC valido dal 1° gennaio 2008):

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

  1. per le persone sole, almeno 16 540 franchi e al massimo

      18 140 franchi;

  2. per i coniugi, almeno 24 810 franchi e al massimo 27 210                             franchi;

  3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli                  dell'AVS o dell'AI, almeno 8680 franchi e al massimo 9480          franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la                                                     totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi                      ciascuno e per ogni altro figlio un terzo."

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

                                         Il reddito determinante comprende in particolare giusta l’art. 3c LPC, valido fino al 31 dicembre 2007 (cfr. nuovo art. 11 LPC in vigore dal 1° gennaio 2008):

"  I redditi determinanti comprendono:

a.    le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa; il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.    il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.    un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.    le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.    le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.      gli assegni familiari;

g.    le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.    le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                               2.5.   Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

                                         -     l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                         -     la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

                                         Qualora difetti, quindi, una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

                               2.6.   Nella presente evenienza la Sezione del lavoro, come già esposto nei fatti, ha riconosciuto la buona fede dell’assicurato, in quanto l’errore di conteggio del guadagno assicurato non è da imputare al ricorrente (cfr. doc. A1, 5).

                                         L’amministrazione, tuttavia, ha negato l’adempimento dell’ulteriore requisito da ossequiare per poter beneficiare del condono di una prestazione percepita indebitamente, ossia delle gravi difficoltà economiche (cfr. consid. 2.3., 2.4., 2.5.).

                                         In particolare la Sezione del lavoro relativamente al calcolo delle condizioni finanziarie del ricorrente, e meglio ai redditi di quest’ultimo, ha indicato che:

"  (…) anziché prendere in considerazione unicamente l’importo realizzato nel mese di settembre 2007 (CHF 9'225.30) e convertirlo su base annua, nell’interesse dell’assicurato si è preferito considerare i redditi conseguiti nel corso del periodo da ottobre 2006 a settembre 2007, siccome molto dissimili di mese in mese. Qualora fosse stato preso in considerazione unicamente il reddito conseguito durante il mese in cui è cresciuta in giudicato la decisione di restituzione della Cassa (settembre 2007), il reddito netto da cui poi dedurre le varie spese sarebbe infatti stato maggiore, come maggiore sarebbe conseguentemente stato anche l’importo eccedente i proventi computabili." (Doc. A1)

                                         L'assicurato ha contestato tale conclusione, asserendo di non avere un salario fisso, che sarebbe rimasto un mese senza attività a causa della sua partenza all’estero e che la restituzione dell’ammontare di fr. 3'084.15 gli avrebbe procurato un’instabilità finanziaria (cfr. doc. I, III).

                               2.7.   Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, ritiene utile ribadire che per valutare se un assicurato presenta o meno una grave difficoltà economica determinanti sono i redditi e le spese al momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. consid. 2.4.; art. 4 cpv. 2 OPGA; STF C 93/05 del 20 gennaio 2007).

                                         Ciò risulta, del resto, anche dalla Direttiva della SECO “Domanda di condono”, pubblicata in Prassi ML/AD 2004/2, segnatamente dalle “Istruzioni per compilare il questionario”, che indicano che :

"  - sono determinanti i redditi, i redditi sussidiari e altri proventi esistenti al momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato, convertiti in importo annuale” (Prassi ML/AD 2004/2, Foglio 4/5).

                                         Al riguardo cfr. anche Prassi LADI 2005/12 “Adeguamento dell’allegato alla decisione di condono, del questionario, nonché delle istruzioni ad esso inerenti”, secondo cui alle “Istruzioni per compilare il questionario” prevede:

"  - sono determinanti i redditi, i redditi sostitutivi e gli altri introiti al momento del passaggio in giudicato della decisione di restituzione, convertiti su base annua.” (Prassi LADI 2005/15)

                                         Dalle “Istruzioni per compilare il questionario” redatte dalla SECO nel dicembre 2007 e pubblicate in Prassi LADI 2008/9 si evince che sono determinanti i redditi, i redditi sussidiari e altri proventi esistenti al momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato, convertiti in importo annuale”.

                                         Nel caso in esame l’ordine di restituzione risale al 17 agosto 2007 (cfr. doc. 13).

                                         Esso non è stato impugnato ed è quindi passato in giudicato nel mese di settembre 2007.

                                         La domanda di condono interposta dal ricorrente è, peraltro, pervenuta alla Cassa il 27 agosto 2007 (cfr. doc. 12)

                                         L’amministrazione non ha comunque tenuto conto del reddito del mese di settembre 2007 pari a fr. 9'225.30 (cfr. doc. 6) che convertito in guadagno annuo corrisponde a fr. 110'703.60, bensì della somma delle entrate degli ultimi dodici mesi prima della crescita in giudicato della decisione di rimborso di fr. 98'321.05 (cfr. doc. 5), in quanto questa seconda soluzione si rivela più favorevole per l’insorgente.

                                         La questione di sapere se tale modo di operare, agevolando l’assicurato, sia in linea di principio corretto oppure no può restare insoluta.

                                         In effetti, in casu, sia utilizzando il reddito del mese di settembre 2007 calcolato su un anno (fr. 110'793.60), che facendo capo alla somma delle entrate degli ultimi dodici mesi prima della crescita in giudicato dell’ordine di restituzione (fr. 98'321.05), al ricorrente non può essere riconosciuto il grave onere, visto che già conteggiando l’ammontare di fr. 98'321.05 gli resta un’eccedenza di fr. 16'402.63 (cfr. doc. 5).

                                         In concreto la soluzione adottata dalla Sezione del lavoro risulta ad ogni modo adeguata, siccome l’assicurato, con il ricorso e il relativo complemento, ha asserito di continuare a non disporre di un salario fisso (cfr. doc. I, III).

                                         Il computo delle differenti entrate mensili per il lasso di tempo dall’ottobre 2006 al settembre 2007 permette, pertanto, di avere un quadro più realistico della situazione economica del ricorrente.

                               2.8.   Giova, inoltre, rilevare che nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice (cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145), il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. art. 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

                                         Nel caso di specie l’assicurato, per quanto attiene ai redditi susseguenti al settembre 2007, non ha allegato alcuna cifra al proprio ricorso, limitandosi ad affermare appunto che le sue entrate non sono fisse e che un mese sarebbe rimasto senza attività in quanto assente all’estero.

                                         Egli nemmeno ha sollevato obiezioni in merito alle spese computate dall’amministrazione (cfr. doc. I, III).

                                         In simili condizioni, tutto ben considerato, il conteggio della Sezione del lavoro deve essere fatto proprio dal TCA.

                                         Considerato che all’insorgente resta un importo eccedente i proventi computabili pari a fr. 16'402.--, a ragione l’amministrazione gli ha negato il condono della somma di fr. 3'084.15 chiestagli in restituzione (cfr. STCA 38.2001.171 del 12 marzo 2002).

                               2.9.   L’assicurato lamenta una mancanza di informazioni riguardo alle norme regolanti il condono (cfr. doc. I, III).

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, regola la “Informazione e consulenza”.

                                         Questa importante disposizione legale ha il seguente tenore:

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA del      9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del   28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.; DLA 2002 pag. 194).

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

                                         Riguardo, più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

                                         Secondo questo Tribunale in concreto l’art. 27 LPGA non è stato violato, poiché non si trattava di fornire all’assicurato - il quale è stato peraltro reso edotto con l’intimazione dell’ordine di restituzione della possibilità di presentare domanda di condono (cfr. doc. 13) - delucidazioni o avvertimenti in merito a situazioni pregiudizievoli per lo stesso, dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, che potevano essere oggetto di modifiche.

                                         Le condizioni economiche di un assicurato costituiscono un dato di fatto che non può essere mutato. Del resto la Cassa neppure era tenuta a indicare all’assicurato quale situazione finanziaria sarebbe stata meglio avere ai fini del diritto al condono. L’onere gravoso esiste o non esiste. Esso non può essere modificato a seconda delle conseguenze prospettate (cfr. DTF 133 V 249 = DLA 2007 N. 10 pag. 193 = SVR 2007 ALV Nr. 20)

                             2.10.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questa Corte deve dunque confermare la decisione su opposizione del 3 dicembre 2007 impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2007.103 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.05.2008 38.2007.103 — Swissrulings