Raccomandata
Incarto n. 38.2006.18 DC/sc
Lugano 27 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2006 di
RI 1
contro
Ufficio regionale di collocamento di __________ in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza del 25 ottobre 2004 il TCA aveva dichiarato irricevibile un ricorso inoltrato da RI 1 il 21 aprile 2004 contro una decisione dell'URC di __________ del 22 luglio 1997 (inc. 38.2004.60).
1.2. Il 15 febbraio 2006 l'assicurato ha inoltrato al TCA uno scritto denominato "istanza di rigetto della vostra decisione del 25 ottobre 2004" nel quale fa riferimento ad una vertenza in Pretura che lo oppone al datore di lavoro presso il quale nel 1997 ha svolto un periodo di introduzione.
Egli ha inoltre rilevato:
" (...)
Desidero ricevere i 3 mesi mai retribuiti, pari al totale di fr. 9'600.--.
I due anni di mancata retribuzione senza neanche ricevere il pagamento dei contributi AVS.
Ed inoltre che riconosciate il danno subito, sia moralmente che dal punto di vista retributivo.
Inoltre desidero ricevere dall'__________, __________, __________ tutte le mensilità maltolte nei miei confronti negli ultimi due anni di disoccupazione.
E che le decisioni intimate dall'Ufficio giuridico, della Sezione del lavoro, Bellinzona vengano ritirate.
Questo per un totale di fr. 122'414.00.
Distinta:
● __________ Precetto esecutivo n° __________ 9'600.--
● __________ Precetto esecutivo n° __________ 5'222.--
● 2 anni Paghe mai ricevute 76'800.--
● __________ Precetto esecutivo n° __________ 14'692.--
● __________ Raccomandata del 13 febbraio 2006 16'100.--
Totale Fr. 122'414.--" (Doc. I/2)
1.3. Il 20 febbraio 2006 il TCA ha assegnato all'assicurato un termine di 5 giorni per trasmettere la copia della decisione della Pretura di __________ da lui citata (cfr. Doc. II).
Il 22 febbraio l'assicurato ha inviato la "copia" del verbale di udienza nella causa promossa da __________ (datore di lavoro presso il quale l'assicurato ha svolto il periodo di introduzione) contro RI 1 (cfr. Doc. VI, A).
1.4. Il 22 febbraio 2006 il TCA ha invitato l'assicurato a indicare con precisione e a produrre la o le decisioni contro le quali intende ricorrere (cfr. Doc. III).
Il 24 febbraio 2006 (cfr. Doc. VII2) l'assicurato ha indicato di volere ricorrere contro le seguenti decisioni:
" (...)
● Decisione, __________ 7 giugno 2004.
● Decisione, __________ 6 settembre 2004.
● Decisione, __________ 29 dicembre 2005. (...)" (Doc. VII2)
In questo scritto RI 1 ha pure comunicato di avere ricorso presso il TFA contro la sentenza del TCA del 25 ottobre 2004 (cfr. Doc. VII2).
In un ulteriore scritto datato 24 febbraio 2006 l'assicurato ha inoltre precisato di volere ricorrere contro le ulteriori seguenti decisioni:
" (...)
● decisione n. __________ del 22 marzo 2005
● decisione n. __________ del 5 aprile 2005
● decisione n. __________ del 23 agosto 2005
● decisione n. __________ del 23 agosto 2005. (...)" (Doc. VII3)
1.5. Il 22 febbraio 2006 il TCA ha inviato il seguente scritto all'URC di __________:
" Egregio signor __________,
nella sentenza citata al consid. 2.5, il TCA si è così espresso:
" Nella presente fattispecie, a mente del TCA, le accuse formulate dall'assicurato nei confronti del datore di lavoro presso il quale ha svolto il periodo di introduzione meritano di essere approfondite dall'autorità che ha emesso la decisione nel 1997.
Dopo avere sentito personalmente l'assicurato, l'URC di __________ sarà così in grado di stabilire se realmente il datore di lavoro in questione non ha rispettato le condizioni poste alla base del riconoscimento di assegni per il periodo di introduzione.
Se il datore di lavoro non avesse rispettato tali condizioni, l'URC dovrà ancora valutare se esistono gli estremi per l'applicazione di un periodo di perenzione più lungo rispetto a quello di cinque anni (art. 95 cpv. 4 LADI seconda frase) ed agire di conseguenza.
In tale contesto e con riferimento alla risposta di causa (cfr. consid. 1.4, punto 7) il TCA segnala che la Cassa di disoccupazione __________ in data 23 giugno 2004 ha affermato di avere effettuato i versamenti alla ditta in questione nel periodo dal 1.4.1997 al 30.9.1997 (cfr. Doc. VIII, inc. 38.2004.47)."
Alla luce di uno scritto del 15 febbraio 2006 inviato dal signor RI 1 al TCA, le assegno un termine di 5 giorni per indicare che seguito hanno avuto i vostri accertamenti." (Doc. IV)
Il 6 marzo 2006 __________, capo sede dell'URC di __________ ha così risposto:
" Con riferimento al suo scritto del 22 febbraio 2006 le comunico che, dopo avere valutato le contestazioni dell'assicurato, considerato che il signor RI 1 ammette di avere firmato delle ricevute per i salari contestati, il tempo trascorso dal periodo a cui si riferiscono le richieste dell'assicurato (luglio, agosto e settembre 1997), non si è ritenuto vi fossero gli estremi per prendere in considerazione una decisione di restituzione da parte del datore di lavoro degli API a suo tempo concessi." (Doc. XI)
Questi scritti sono stati trasmessi per conoscenza all'assicurato (cfr. Doc. XVI).
1.6. L'8 marzo 2006 la Sezione del lavoro ha inviato per conoscenza al TCA uno scritto destinato all'ufficio degli stipendi e delle assicurazioni del seguente tenore:
" Egregio signor __________,
in applicazione del Regolamento sulle competenze e la procedura dell'Amministrazione in materia di responsabilità civile dello Stato, dei suoi dipendenti e di altri agenti pubblici del 7 dicembre 1999, segnatamente l'articolo 1, Le notifichiamo la pretesa di risarcimento di danni e di riparazione di torto morale avanzataci dal nostro assicurato indicato a margine (cfr. scritto 4 marzo 2006, qui allegato in copia).
Le informiamo che in data 7 marzo 2006 abbiamo trasmesso il suddetto scritto, per conoscenza e competenza, al Tribunale cantonale delle assicurazioni." (Doc. XIII1)
La Sezione del lavoro ha pure trasmesso al TCA per competenza, uno scritto all'assicurato del 4 marzo 2006, intitolato "vostra decisione d'inidoneità al lavoro". (cfr. Doc. XII).
Questo Tribunale, preso atto che il 22 febbraio 2006 la Sezione del lavoro ha emesso una decisione su opposizione (cfr. Doc. V1) che ha confermato una precedente decisione del 29 dicembre 2005 con la quale l'assicurato era stato dichiarato inidoneo al collocamento, ha aperto un nuovo incarto.
1.7. Il 9 marzo 2006 il TCA ha inviato la seguente lettera all'assicurato:
" La informiamo che il suo scritto del 4 marzo 2006, da lei inviatoci per conoscenza e pure trasmessoci dall'Amministrazione per competenza, è stato trattato come ricorso (inc. TCA 38.2006.23) contro la decisione su opposizione del 22 febbraio 2006 emessa dalla Sezione del lavoro di Bellinzona.
Il Tribunale lo ha pertanto trasmesso in data odierna alla Sezione del lavoro ai fini della risposta di causa.
Dal suo precedente scritto del 24 febbraio 2006, constatiamo che fa riferimento ad un ricorso inoltrato al Tribunale federale delle assicurazioni contro la nostra sentenza del 25 ottobre 2004. Voglia cortesemente produrre una copia di tale ricorso." (Doc. XIV)
Il 17 marzo 2006 il ricorrente ha fatto pervenire ulteriore documentazione, in particolare una lettera del TFA del 7 marzo 2006 del seguente tenore:
" Con il suo scritto del 24 febbraio 2006, ci comunica che intende fare ricorso contro la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 25 ottobre 2004.
Per essere ricevibile l'atto ricorsuale deve contenere le conclusioni, ossia l'indicazione della decisione chiesta dal ricorrente e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio. Il ricorrente deve precisare per quale motivo non ritiene convincenti le considerazioni dell'istanza precedente. Se è impugnata una decisione d'irricevibilità oppure un decreto di stralcio, è necessaria una specifica contestazione dei motivi di irricevibilità o di stralcio.
Attiriamo la sua attenzione sul fatto che, queste condizioni non sembrano essere soddisfatte nello scritto da lei inoltrato e che l'omissione può essere sanata entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio, quest'ultimo per legge non può essere prorogato, conformemente all'art. 135 OG in relazione con l'art. 33 cpv. 1 OG (i termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non decorrono, dal 7° giorno precedente al 7° giorno successivo alla Pasqua, dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 1 ° gennaio incluso; v. art. 34 cpv. 1 OG).
Visto che il giudizio reso dall'autorità sopra menzionata Le è stato notificato il 26 ottobre 2004 (vedi allegato), il termine per fare ricorso è scaduto. Per questo motivo, non daremo seguito al suo scritto." (Doc. XV2)
1.8. Il TCA ha effettuato alcuni accertamenti relativi alle decisioni enumerate dell'assicurato (cfr. Doc. X e consid. 1.4).
in diritto
2.1. Secondo l'art. 60 LPGA, applicabile in materia di assicurazione contro la disoccupazione sulla base degli art. 1 cpv. 1 e 100 LADI, il ricorso presso il TCA deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione su opposizione.
2.2. Nella presente fattispecie il TCA ha innanzitutto potuto accertare che con decisione del 7 giugno 2004 la Cassa disoccupazione __________ ha inflitto all'assicurato 35 giorni di sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione (Doc. B1). Il 6 settembre 2004 l'amministrazione ha emesso una decisione su opposizione con la quale ha ridotto la sanzione a 31 giorni (Doc. B2).
Di conseguenza il ricorso inoltrato il 15 febbraio 2006 contro questa decisione su opposizione è manifestamente tardivo.
Contro la decisione del Servizio Cantonale del 29 dicembre 2005 che ha dichiarato RI 1 inidoneo al collocamento dal 1° dicembre 2005 (Doc. B3), il TCA non può entrare nel merito in quanto al momento determinante (ricorso dell'assicurato: 15 febbraio 2006) non esisteva ancora una decisione su opposizione. Ora, per costante giurisprudenza l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa dall’organo competente (cfr. SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
In una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, pubblicata in DTF 130 V 388 e in SJZ 100 (2004) n. 11 pag. 268 seg., già citata, il TFA ha, inoltre, stabilito che, anche sotto l’egida della LPGA, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, l’emanazione di una decisione costituisce una condizione materiale necessaria per poter emettere un giudizio di merito nella susseguente procedura amministrativa o giudiziaria.
Anche riguardo alla decisione del 29 dicembre 2005 il ricorso va dichiarato irricevibile.
Poiché l'amministrazione ha nel frattempo emesso la decisione su opposizione e l'assicurato l'ha contestata, il TCA ha aperto un nuovo incarto (38.2006.23).
In quella vertenza verrà esaminato se a ragione oppure no, la Sezione del lavoro ha dichiarato RI 1 inidoneo al colllocamento.
Con decisione su opposizione del 26 aprile 2005 (cfr. Doc. X1), l'URC di __________ ha respinto l'opposizione del 12 aprile 2005 (cfr. Doc. B6) con la quale l'assicurato aveva contestato la sospensione di 5 giorni per non essersi presentato a un colloquio di consulenza (decisione del 22 marzo 2005, Doc. B4).
Il ricorso del 15 febbraio 2006 contro la decisione su opposizione del 26 aprile 2005 è manifestamente tardivo.
Con decisione su opposizione del 26 aprile 2005 (cfr. Doc. X5) l'URC di __________ ha accolto l'opposizione dell'assicurato contro una decisone del 5 aprile 2005 (Doc. B5) con la quale l'assicurato era stato sospeso per 9 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per non essersi presentato a un colloquio di consulenza.
Il ricorso del 15 febbraio 2005 contro la decisone su opposizione del 26 aprile 2005 oltre che manifestamente tardivo è anche privo di oggetto, visto che l'amministrazione ha integralmente accolto la richiesta dell'assicurato (cfr. Doc. B6) di annullare la sanzione (cfr. Doc. X4).
Infine, contro le decisioni dell'URC di __________ del 23 agosto 2005: sospensione di 15 giorni (Doc. B7) e di 10 giorni (cfr. Doc. B8) l'assicurato non ha inoltrato nessun opposizione (cfr. comunicazione del Consulente del personale __________ al segretario __________ del TCA, cfr. Doc. X) per cui il Tribunale in assenza di una decisione su opposizione, non può entrare nel merito del ricorso del 15 febbraio 2006.
2.3. Per quel che riguarda le contestazioni dell'assicurato nei confronti dei suoi ex datori di lavoro (__________e __________, cfr. consid. 1.2), esse sono di natura civile ed esulano dalle competenze del TCA (cfr. l'art. 26c cpv. 1 lett. a della Legge organica giudiziaria, civile e penale, secondo cui "il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica, quale ultima istanza cantonale, le contestazioni in materia di assicurazioni sociali per le quali la legislazione federale prevede la costituzione di un’autorità cantonale di ricorso indipendente dall’amministrazione, come pure le altre contestazioni attribuitele dalla legge" e l'art. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA) che enumera esaustivamente le materie in cui a quest'ultimo è attribuita la competenza del giudizio).
La stessa conclusione vale per la richiesta di risarcimento danni inoltrata dall'assicurato (cfr. art. 1 LPTCA e STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01, consid. 4) che è stata peraltro già trasmessa alla Sezione del Lavoro all'Ufficio competente (Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni, cfr. consid. 1.6).
Infine, la sentenza del TCA del 25 ottobre 2004 è cresciuta in giudicato (cfr. consid. 1.7).
Alla luce di quanto appena esposto il ricorso del 15 febbraio 2006 di RI 1 deve essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti