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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.03.2006 38.2006.14

29 marzo 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,446 parole·~37 min·1

Riassunto

Idoneità al collocamento di un assicurato a cui è stata negata una rendita AI,finché ha seguito un programma occupazionale adeguato al suo stato fisico. Inidoneità soggettiva quando non l'ha più frequentato,indicando di non sapere quali lavori poteva esercitare e le cui ricerche non erano valide.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2006.14   rs

Lugano 29 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 dicembre 2005 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 4 novembre 2005 la Sezione del lavoro, a cui la problematica era stata sottoposta dall’Ufficio regionale di collocamento di __________ (cfr. doc. 12), ha stabilito che RI 1 doveva essere ritenuto inidoneo al collocamento a decorrere dal 6 settembre 2005 (cfr. doc. 7).

                                         A seguito dell’opposizione, interposta dall’assicurato (cfr. doc. 6), la Sezione del lavoro, il 20 dicembre 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A1).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso pervenuto al TCA il 31 gennaio 2006 l’assicurato si è così espresso:

"  (…)

        In risposta alla lettera mi viene confermata la sospensione riguardo il lavoro svolto presso la __________ di __________, ove mi hanno sospeso dal 4 (recte: 6) di settembre e tutto il mese di ottobre 2005, nella lettera mi fanno notare che dalla mia domanda per l’ottenimento dell’AI mi viene detto che la stessa Assicurazione invalidità conferma che posso svolgere gli stessi lavori svolti precedentemente.

        Faccio notare che la mia posizione della schiena non era eretta e quindi un sovraccarico della schiena mi rendeva impossibile continuare il lavoro, ho spiegato la mia situazione ma non c’è stato niente da fare, in data 30 dicembre ho ricevuto una lettera da parte dell’AI dove mi è stato accolto il ricorso e mi dovrò presentare per un controllo medico. (Doc. I)

                               1.3.   La Sezione del lavoro, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti, di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Questa Corte è chiamata a stabilire se l’assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al collocamento a far tempo dal 6 settembre 2005.

                               2.3.   In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.), che torna applicabile nel caso di specie che si riferisce a un lasso di tempo successivo al 1° luglio 2003.

                                         Al riguardo va infatti ricordato che, dal profilo temporale, il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                               2.4.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).

                                         Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.3.), non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

                                         Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

"  Art. 15 Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002)

                                         L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

                                         Il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

                                         O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

                                         E' dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).

                               2.5.   Secondo l’art. 15 cpv. 2 LADI:

"  Gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizioni equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità."

                                         Anche le persone handicappate fisicamente o psichicamente in misura durevole e rilevante, a determinate condizioni, possono essere dunque considerate idonee al collocamento. Al proposito va rilevato che l'handicap non deve forzatamente essere invalidante ai sensi dell’assicurazione invalidità (DLA 1991 pag. 95).

                                         Inoltre, anche l’assegnazione di una rendita intera dell’AI non esclude l’idoneità al collocamento (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherugsrechts, Berna 1997, pag. 96, DLA 1995 Nr. 30 pag. 173 consid. 3).

                                         Va pure precisato che la fattispecie di cui all’art. 15 cpv. 2 LADI non dev’essere confusa con quella di cui all’art. 28 LADI, che si riferisce ad una capacità lavorativa ridotta o inesistente da un punto di vista soltanto passeggero (cfr. STFA del 24 gennaio 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland c/ B., C 286/05; DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02; DLA 1995 Nr. 30 p. 171).

                                         In tale ipotesi il diritto all’indennità giornaliera decade completamente se il disoccupato ha esaurito il suo diritto all’indennità in virtù dell’art. 28 LADI e se la sua incapacità al lavoro supera il 50%.

                                         Per contro una persona impedita fisicamente e psichicamente, la cui capacità al lavoro è ridotta, rimane idonea al collocamento nell’ambito dell’articolo 15 capoverso 2 LADI ed è indennizzabile, se adempie gli altri presupposti del diritto all’indennità (DLA 1995 pag. 172).

                                         L’art. 15 OADI precisa inoltre che:

"  Per stabilire l'idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i servizi cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti dell'assicurazione-invalidità. Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) disciplina i particolari d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno (cpv. 1).

  Il capoverso 1 è parimenti applicabile, qualora all'esame del diritto all'indennità o al collocamento degli impediti fisici o psichici partecipino organi dell'assicurazione infortuni obbligatoria, dell'assicurazione-malattie, dell'assicurazione militare o della previdenza professionale (cpv. 2).

  Un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione invalidità o un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno (cpv. 3)."

                                         Il capoverso 3 della citata norma configura una disposizione di coordinamento.

                                         In proposito va rilevato che l’assicurazione invalidità e l’assicurazione disoccupazione non sono istituti complementari nel senso che un assicurato escluso dalla vita produttiva può in ogni caso pretendere l’invalidità o la disoccupazione.

                                         Chi, ad esempio, a causa di un grave danno alla salute, non percepisce una rendita, in quanto è invalido in misura insufficiente, può essere contemporaneamente incollocabile.

                                         D’altra parte l’assegnazione di una rendita di invalidità non esclude di principio l'idoneità al collocamento (DLA 1998 pag. 31 consid. 3bb; DTF 109 V 29).

                                         Infatti per valutare l'idoneità al collocamento gli organi dell'assicurazione disoccupazione non sono vincolati alla valutazione delle assicurazioni che erogano le rendite come l'assicurazione invalidità e l'assicurazione contro gli infortuni (cfr. SVR 2000 ALV N° 21 pag. 62).

                                         Per la categoria di assicurati di cui al capoverso 3 OADI, il concetto di idoneità al collocamento è stato ulteriormente relativizzato ed è stato introdotto l’obbligo di pagamento anticipato da parte dell’assicurazione disoccupazione. Tale norma impedisce che l’assicurazione disoccupazione e gli altri rami delle assicurazioni sociali rifiutino di versare determinate prestazioni con motivazioni contraddittorie (Locher, op. cit., p. 96).

                               2.6.   In una sentenza del 18 marzo 1996 nella causa M. pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 191 seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l'assicurato che non ritiene di essere in grado di lavorare fino al momento in cui l'assicurazione per l'invalidità si pronuncia sulla sua domanda e che non cerca un lavoro né accetta un'occupazione adeguata non ha diritto alle indennità di disoccupazione per questo lasso di tempo.

                                         Sempre il TFA, in un successivo giudizio dell'8 giugno 1998, pubblicato in DLA 1999 N. 19, pag. 104, ha ribadito che un assicurato non è considerato idoneo al collocamento se la sua inidoneità al collocamento risulta chiaramente dalle sue dichiarazioni nonché da quelle dei medici e dei consulenti del personale.

                                         L'assicurazione per l'invalidità e l'assicurazione contro la disoccupazione non hanno un carattere complementare reciproco. Di conseguenza, un assicurato può essere inidoneo al collocamento dal punto di vista della legislazione in materia di assicurazione contro la disoccupazione - e dunque non ha diritto all'indennità - anche se la sua incapacità lavorativa non è sufficiente per generare il diritto a una rendita di invalidità.

                               2.7.   L’Alta Corte si è pronunciata in merito all’aspetto soggettivo dell’idoneità al collocamento in una sentenza del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05, relativa al caso di un assicurato, beneficiario di una mezza rendita di invalidità, al quale è stata negata l’idoneità al collocamento, in quanto non era disposto, né in grado di accettare un’occupazione.

                                         In particolare il TFA ha rilevato:

"  (…)

  2.

Streitig ist letztinstanzlich allein die Frage der subjektiven Vermittlungsfähigkeit ab Februar 2004.

2.1 Das kantonale Gericht verneint die Vermittlungsbereitschaft, da sich der Versicherte in den Formularen "Angaben der versicherten Person" jeweils als arbeitsunfähig erachtet und in einer Stellungnahme von April 2004 habe ausführen lassen, dass die Arbeitsunfähigkeit noch unbestimmte Zeit andauern werde; zudem lägen auch keine Arbeitsbemühungen vor.

Der Beschwerdeführer ist demgegenüber der Auffassung, er habe sich ab Februar 2004 als arbeitsfähig erachtet, was in zwei Schreiben von April und September 2004 auch zum Ausdruck gekommen sei; insofern sei die Sachlage anders als im Oktober/Dezember 2003, als eine vollständige Arbeitsunfähigkeit ärztlich belegt gewesen sei. Dass er keine Arbeitsbemühungen getätigt habe, könne "so ebenfalls nicht auf ihm sitzen gelassen werden", sei er doch vom Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in dieser Hinsicht überhaupt nicht unterstützt worden.

2.2 In der Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung hat der Versicherte Anfang Februar 2004 angegeben, bereit und in der Lage zu sein, im Ausmass einer Vollzeitstelle zu arbeiten. In den monatlich auszufüllenden Formularen "Angaben der versicherten Person für den Monat ..." hat der Beschwerdeführer jedoch immer die Rubrik "arbeitsunfähig" angekreuzt . Er hat weder direkt auf dem Formular noch indirekt durch Mitteilung an den Berater des RAV ausgeführt, diese Angabe beziehe sich nur auf den Umfang der jeweils ärztlich bescheinigten Arbeitsunfähigkeit. Damit ist davon auszugehen, dass sich der Versicherte während der Zeit ab Februar 2004 als vollständig arbeitsunfähig erachtet hat. Diese Haltung wird durch die Protokolleinträge des Beraters des RAV bestätigt: Zum Gespräch vom 8. Juli 2004 wird festgehalten, der Beschwerdeführer frage "einfach nach sehr leichter Arbeit" und erhalte die Antwort, "dass niemand für solche Arbeit und dies zu 30% benötigt wird"; weiter wird ausgeführt,  er wisse nicht, was er arbeiten könnte, er frage "nun einfach jeden Monat Firmen" an, "ob sie etwas für ihn hätten". Über die Besprechung vom 24. August 2004 findet sich der Protokolleintrag, der Versicherte kenne keine Arbeit, die er machen könne; ein "Wille wäre wohl vorhanden aber keine Möglichkeit in Sicht. So kann er auch nur entsprechend Bewerbungen machen."

Auch unter Berücksichtigung der schwierigen Ausgangslage für die Stellensuche sind die - erstmals im Juni 2004 auf den entsprechenden Formularen der Arbeitslosenversicherung nachgewiesenen - Arbeitsbemühungen kaum als ernsthaft zu bezeichnen. Im hier massgebenden Zeitraum bis zum Einspracheentscheid vom 15. September 2004 (RKUV 2001 Nr. U 419 S. 101) erfolgten die Bewerbungen in den Monaten Juli und September 2004 jeweils an einem einzigen Tag, während im August 2004 jede Bewerbung ausblieb, was auch unter Berücksichtigung von Ferien völlig ungenügend ist. Im Juni 2004 wurden immerhin neun Bewerbungen unternommen, wobei auch in diesem Monat an einem Tag fünf und an einem anderen Tag zwei Bewerbungen auf einmal erfolgt sind. Es fällt weiter auf, dass der Versicherte alle Bewerbungen telephonisch durchgeführt hat (ohne dass er allerdings die Telephonnummer oder den Namen der Ansprechperson auf den entsprechenden Formularen aufgeführt hätte); bei den Blindbewerbungen wäre es angebracht gewesen, sich schriftlich (allenfalls mit einem Standardschreiben) anzubieten.

Ob der Beschwerdeführer durch das RAV in seinen Arbeitsbemühungen ungenügend unterstützt worden ist, kann offen bleiben. Es ist  primär seine eigene Aufgabe, um Arbeit bemüht zu sein (Art. 17 Abs. 1 Satz 2 AVIG). Es wäre an ihm gelegen, zuhause mit Hilfe seiner Deutsch sprechenden Kinder ein Standardschreiben und einen Lebenslauf zu verfassen und diesen mit seinem Berater beim RAV zu besprechen und zu verbessern. Schliesslich fällt auf, dass der Beschwerdeführer sich nicht bereits während der Kündigungsfrist (bis Ende Februar 2004) um eine neue Arbeit bemüht hat, was angesichts seines Gesundheitszustandes sowie der Tatsache, dass er zu dieser Zeit nicht mehr arbeitete, ohne weiteres möglich gewesen wäre. Auch wenn wegen ungenügender Arbeitsbemühungen in der Regel nicht auf mangelnde Vermittlungsbereitschaft geschlossen werden darf (ARV 1996/97 Nr. 19 S. 101 Erw. 3b), ist dies in Anbetracht der konkreten Umstände und gestützt auf die Selbstdeklarationen des Versicherten der Fall.

2.3 Eventualiter macht der Beschwerdeführer geltend, es sei die Vermittelbarkeit ab dem 26. September 2004 zu bejahen.

Nach ständiger Rechtsprechung beurteilt das Sozialversicherungsgericht die Gesetzmässigkeit des Einspracheentscheides in der Regel nach dem Sachverhalt, der zur Zeit seines Erlasses gegeben war (RKUV 2001 Nr. U 419 S. 101; vgl. auch BGE 121 V 366 Erw. 1b). Ausnahmsweise kann das Gericht aus prozessökonomischen Gründen auch die Verhältnisse nach Erlass des Einspracheentscheides in die richterliche Beurteilung miteinbeziehen und zu deren Rechtswirkungen über den Zeitpunkt des Einspracheentscheides hinaus verbindlich Stellung beziehen, mithin den das Prozessthema bildenden Streitgegenstand in zeitlicher Hinsicht ausdehnen. Eine solche Ausdehnung des richterlichen Beurteilungszeitraums ist indessen - analog zu den Voraussetzungen einer sachlichen Ausdehnung des Verfahrens auf eine ausserhalb des durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisses liegende spruchreife Frage (BGE 122 V 36 Erw. 2a; zum Begriff des Anfechtungsgegenstandes vgl. BGE 125 V 414 Erw. 1a) - nur zulässig, wenn der nach Erlass des Einspracheentscheides eingetretene, zu einer neuen rechtlichen Beurteilung der Streitsache ab jenem Zeitpunkt führende Sachverhalt hinreichend genau abgeklärt ist und die Verfahrensrechte der Parteien, insbesondere deren Anspruch auf rechtliches Gehör, respektiert worden sind (BGE 130 V 140 Erw. 2.1).

Da der Einspracheentscheid der wira vom 15. September 2004 datiert und die für eine zeitliche Ausdehnung des Streitgegenstandes notwendigen Voraussetzungen nicht gegeben sind, ist auf den Eventualantrag nicht einzutreten. Die diversen, zum Teil erst letztinstanzlich eingereichten Unterlagen, welche den Sachverhalt nach dem Zeitpunkt des Einspracheentscheides betreffen, sind deshalb im vorliegenden Verfahren nicht massgebend." (STFA succitata)

                                         Questo Tribunale, con giudizio dell’8 febbraio 2000, pubblicato in RDAT II-2000 N.89 pag. 339, ha rilevato che deve essere considerato inidoneo soggettivamente al collocamento colui che sino alla decisione dell'AI, oltre che essere ritenuto inabile dai medici e dai consulenti del personale, dichiara chiaramente di essere inabile totalmente al lavoro e non cerca alcuna occupazione.

                                         In quel caso l’assicurato, al quale l’assicurazione invalidità aveva negato una rendita, è stato ritenuto non collocabile soggettivamente, poiché nella Domanda di indennità di disoccupazione egli aveva dichiarato di essere inabile al lavoro al 100% incapacità del resto attestata da un medico. Inoltre, interpellato dall’Ufficio del lavoro egli aveva affermato di non poter svolgere nessun lavoro, e di non avere effettuato ricerche di impiego. Infine, contattato nuovamente dall’amministrazione, l'assicurato aveva ribadito di ritenersi totalmente inabile al lavoro.

                               2.8.   Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

                                         Ciò vale anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni deve essere valutata in termini prospettivi, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 1190/04 consid. 1; DTF 120 V 387 consid. 2; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).

                                         Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.; STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

                                         In casu, pertanto, questa Corte limita il proprio esame al lasso di tempo dal 6 settembre 2005, corrispondente al giorno in cui l'assicurato si è per la prima volta assentato dal programma di occupazione temporanea presso la __________ di __________ (cfr. doc. 12) e a partire dal quale egli è stato ritenuto inidoneo al collocamento, al 20 dicembre 2005, quando è stata emanata la decisione su opposizione contestata.

                                         Eventuali fatti successivi sono, dunque, irrilevanti ai fini della presente vertenza e devono, se del caso, formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo.

                               2.9.   Nella presente evenienza l’assicurato si è iscritto in disoccupazione il 1° marzo 2005, aprendo il suo quarto termine quadro. Egli si è dichiarato disposto a lavorare al 100% quale magazziniere, autista magazziniere, operaio di fabbrica (cfr. doc. 14).

                                         Il 31 agosto 2005 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha assegnato al ricorrente un Programma d’occupazione temporanea (POT) presso il __________ di __________ con grado di occupazione al 100%, che si sarebbe svolto dal 1° settembre al 31 dicembre 2005 (cfr. doc. 12).

                                         L'assicurato ha iniziato tale programma giovedì 1° settembre 2005. Da martedì 6 a venerdì 9 settembre 2005 egli non ha presenziato al POT, ripresentandosi poi lunedì 12 settembre 2005. Da mercoledì pomeriggio 14 settembre 2005 l’assicurato non ha più svolto il programma d’occupazione temporanea a __________ (cfr. doc. 4).

                                         Agli atti figura un certificato medico del 6 settembre 2005 stilato dal Dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie reumatiche, da cui risulta che l’assicurato dal 6 al 9 settembre 2005 è stato inabile al lavoro al 100% per malattia (cfr. doc. 3).

                                         Il 19 settembre 2005 ha avuto luogo un colloquio di consulenza tra il ricorrente e il proprio collocatore. Dal relativo verbale emerge che:

"  L’assicurato consegna un certificato medico che attesta l’impossibilità di effettuare lavori che comportano un peso maggiore di 15 kg, con l’impossibilità di movimenti ripetitivi e di avere una posizione fissa prolungata. Si telefona al signor __________ responsabile del po __________ a __________, che conferma la disponibilità a permettere all’assicurato di avere una posizione a tratti seduta, a tratti in piedi e a permettere allo stesso di effettuare brevi passeggiate per decongestionare il peso della schiena (questo per venire incontro nel maggior modo possibile alle esigenze del signor RI 1). L’assicurato si dichiara comunque contrario alla frequentazione dello stesso Po (a suo dire impossibilitato a causa di problemi fisici; secondo il suo parere la passeggiata a disposizione  non gli permette di risolvere il problema). Sempre secondo il suo parere il tipo di lavoro del po è ripetitivo e quindi inadatto a essere svolto. Viene informato che verrà segnalato all’Ufficio giuridico in caso di assenza dallo stesso.” (Doc. 12)

                                         Il certificato medico consegnato al consulente del personale dal ricorrente in occasione del colloquio del 19 settembre 2005 è stato redatto il 16 settembre 2005 dal Dr. med. __________ e indica che l’assicurato può ancora svolgere lavori leggeri con pesi di al massimo 15 kg che non implichino movimenti ripetitivi o una posizione fissa prolungata (cfr. doc. 12).

                                         Su richiesta del collocatore del ricorrente, il vicedirettore del Programma __________, in merito all’attività che l’assicurato doveva svolgere a __________, il 23 settembre 2005, ha precisato:

"  (…)

Il lavoro che gli era stato assegnato, dopo che ci aveva messo al corrente delle sue difficoltà fisiche, era quello di smontare apparecchi elettrici ed elettronici, in modo particolare computer e radioline.

Il signor RI 1, come molti altri colleghi, lavorava al banco dove poteva rimanere in piedi, seduto o appoggiato a uno apposito sgabello. Vicino a sé aveva una paletta da dove prelevava il materiale e lo appoggiava al banco per lo smontaggio. Non si trattava di spostare pesi superiori a kg 10.

Utilizzava per lo smontaggio, piccoli attrezzi come martello, cacciavite a mano e ad aria compressa.

Inoltre quando si accorgeva di avere dei disturbi gli era concesso di uscire per muoversi diversamente e riprendersi dai sintomi percepiti.

Si è cercato in tutti i modi di facilitare l’attività propostagli.

Il ritmo richiesto non è da catena di montaggio in quanto le persone, lavorando al banco, possono gestire autonomamente le quantità di lavoro a loro destinate. Inoltre, data la caratteristica di alcuni utenti, esiste una ragionevole flessibilità.

Data questa situazione, il fatto che il signor RI 1 non si è più ripresentato al lavoro, presentando un certificato medico del Dr. med. __________ del 16.9.05 dove indica che non può svolgere un certo tipo di lavoro, ma non che sia inabile, considerando di conseguenza la sua assenza quale ingiustificata, chiediamo l’interruzione del PO in data odierna.” (Doc. 12)

                                         La Sezione del lavoro, a seguito di una comunicazione dell’URC di __________ afferente al suo abbandono del POT per presunta impossibilità a causa di motivi di salute (cfr. doc. 12), il 30 settembre 2005, ha dato l’opportunità all’assicurato di esprimersi riguardo al suo comportamento entro il termine di dieci giorni, specificando che in caso di silenzio avrebbe emesso una decisione in base agli atti in suo possesso (cfr. doc. 11).

                                         Il ricorrente, con scritto pervenuto all’amministrazione il 10 ottobre 2005, ha sottolineato segnatamente che il problema presso la __________ di __________ non era il peso degli oggetti, bensì il fatto di dovere tenere la schiena curva per otto ore e che dopo i primi due giorni di lavoro è stato così male che ha trascorso il finesettimana a riposo con dolori alla schiena (cfr. doc. 10).

                                         Il 10 ottobre 2005 il Dr. med. __________ ha ulteriormente certificato che l’assicurato dal 17 al 23 settembre 2005 è stato inabile nel suo lavoro (cfr. doc. 3).

                                         Il ricorrente, il 27 ottobre 2005, è stato sentito dalla Sezione del lavoro.

                                         Dal relativo verbale si evince che l’insorgente ha dichiarato di non essere in grado di dire in quali attività è disponibile, visto che, nonostante il Dr. med. __________ il 16 settembre 2005 abbia indicato che lo stesso può svolgere qualsiasi attività, non riesce ad alzare e spostare pesi. In particolare, a differenza di quanto scritto dal medico, ossia che egli può sollevare pesi fino al massimo 15 kg, l’assicurato ha sottolineato che non gli è possibile alzare più di 4/5 kg e che molto dipende anche dalla posizione in cui si trova.

                                         Egli ha, inoltre, precisato che da un’ultima radiografia, eseguita, salvo errore, il 20 ottobre 2005, emergerebbe una discopatia cervicale C5 e che perciò non si reputa in grado di menzionare quali professioni sarebbero per lui adeguate.

                                         L’assicurato ha, poi, indicato di compiere otto ricerche di lavoro al mese, come da istruzione dell’URC, e che le stesse vengono svolte in diverse direzioni viste le sue condizioni di salute. Allorché è stato contattato da potenziali datori di lavoro, ha spiegato loro i propri problemi di salute e conseguentemente le risposte sono sempre state negative. L’insorgente ha puntualizzato che anche in questo caso gli è difficile individuare una strada da seguire per poter trovare un impiego adatto a lui. Infine l’assicurato ha evidenziato che i responsabili del POT gli hanno lasciato tutta la libertà di cui poteva avere bisogno per abbreviare i suoi dolori (cfr. doc. 9).

                                         In occasione dell’audizione del 27 ottobre 2005 l’amministrazione ha prospettato al ricorrente una decisione relativa all’idoneità al collocamento, precisando che se fosse stato ritenuto inidoneo, non avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 9).

                                         Dal profilo procedurale la Sezione del lavoro ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell'assicurato garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

                                         La Sezione del lavoro, con decisione formale del 4 novembre 2005, confermata dalla decisione su opposizione del 20 dicembre 2005, ha stabilito che l’assicurato a decorrere dal 6 settembre 2005 è inidoneo al collocamento (cfr. doc. 7, A1).

                             2.10.   Va, inoltre, segnalato che l’Ufficio dell’assicurazione invalidità, il 7 settembre 2005, ha emesso una decisione con cui ha respinto la richiesta dell’assicurato tendente all’ottenimento di provvedimenti professionali.

                                         Secondo l'UAI dagli atti medici-specialistici acquisiti all’incarto risultava che il ricorrente era abile nella misura del 100% nella sua professione abituale di magazziniere e in attività analoghe. Dal punto di vista medico non vi erano, infatti, motivi per i quali egli non potesse svolgere le attività esercitate in passato (cfr. doc. 12).

                                         A seguito dell’impugnazione di tale decisione da parte dell’assicurato (cfr. doc. I), l’UAI, il 27 dicembre 2005, gli ha comunicato che per permettere la valutazione del diritto a prestazioni da parte dell’AI era necessario un accertamento medico presso il SAM di Bellinzona i cui costi sarebbero stati assunti dall’assicurazione stessa e la cui data sarebbe stata fissata dal Centro (cfr. doc. A2).

                                         In proposito è utile ribadire che il diniego di una rendita di invalidità non implica automaticamente il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, come risulta da quanto esposto precedentemente (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).

                                         Infatti mentre l’assicurazione invalidità assegna una rendita AI a un assicurato incapace al guadagno almeno al 40% a causa di un danno alla salute fisica, mentale o psichica permanentemente o per una lunga durata (cfr. art. 7, 8 LPGA; 4, 28 LAI), l’assicurazione contro la disoccupazione interviene erogando delle indennità giornaliere all’assicurato disoccupato perlomeno parzialmente che è idoneo al collocamento oggettivamente e soggettivamente (cfr. consid. 2.4.).

                             2.11.   Dalle risultanze sopra menzionate emerge che l’assicurato ha iniziato e svolto regolarmente il POT di smontatore di apparecchi elettrici ed elettronici, come radioline e computers, a __________ giovedì 1° settembre 2005, venerdì 2 e lunedì 5 settembre 2005 (cfr. consid. 2.9.).

                                         Tale programma d’occupazione temporanea era conforme alle difficoltà fisiche dell’assicurato.

                                         L’insorgente, già al momento dell’iscrizione in disoccupazione nel mese di marzo 2005, nonostante si fosse dichiarato alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno quale magazziniere, autista magazziniere, operaio di fabbrica (cfr. doc. 14), aveva indicato di non poter svolgere lavori pesanti e di dovere evitare sforzi anomali a causa di disturbi alla schiena (cfr. doc. 6).

                                         Ciò è stato ribadito all’organizzatore del POT, il quale ne ha tenuto conto nell’assegnazione al ricorrente dei compiti da espletare (cfr. doc. 12).

                                         Come risulta dallo scritto del 23 settembre 2005 del vicedirettore del Programma __________, l’assicurato poteva infatti scegliere la posizione più idonea per svolgere il proprio lavoro, e meglio in piedi, seduto o appoggiato a uno sgabello, alternandole a piacere e aveva la possibilità di uscire per camminare. Inoltre i pesi che l’insorgente doveva spostare non erano superiori ai 10 kg e i ritmi di lavoro non erano molto intensi (cfr. doc. 12, consid. 2.9.).

                                         Tale libertà di esercizio e di organizzazione è stata riconosciuta dall’assicurato durante l’audizione del 27 ottobre 2005 davanti alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 9, consid. 2.9.).

                                         Gli incarichi da assolvere e le modalità di lavoro presso il __________ corrispondono peraltro alla capacità lavorativa dell’insorgente attestata dal Dr. med. __________ il 16 settembre 2005, il quale, come visto, ha indicato che l’assicurato può ancora svolgere lavori leggeri con pesi di al massimo 15 kg che non implichino movimenti ripetitivi o una posizione fissa prolungata (cfr. doc. 12; consid. 2.9.).

                                         L’assenza del ricorrente da martedì 6 a venerdì 9 settembre 2005 risulta poi validamente giustificata dal certificato medico del 6 settembre 2005, in cui il Dr. med. __________ ha attestato che lo stesso era totalmente incapace al lavoro a causa di malattia (cfr. doc. 3).

                                         L’assicurato, dunque, dal 6 al 9 settembre 2005 non era effettivamente in grado di svolgere le proprie mansioni presso il __________ di __________.

                                         Egli si è, in ogni caso, ripresentato al programma d’occupazione temporanea lunedì 12 settembre 2005, dove è stato attivo fino a mercoledì mattino 14 settembre 2005 compreso (cfr. doc. 4).

                                         In simili condizioni, l’assicurato contrariamente a quanto deciso dalla Sezione del lavoro, nel periodo dal 6 al 14 settembre 2005, avendo svolto il POT assegnatogli, ad eccezione dei giorni in cui era inabile al lavoro al 100%, ha dimostrato di essere disponibile a esercitare un’attività lucrativa adeguata.

                                         Di conseguenza in questo lasso di tempo egli va ritenuto idoneo al collocamento sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo.

                             2.12.   Diversa è invece la situazione a decorrere dal 15 settembre 2005.

                                         L’assicurato non ha più frequentato il programma d’occupazione temporanea, manifestando esplicitamente il suo dissenso alla continuazione dello stesso al proprio collocatore il 19 settembre 2005 (cfr. doc. 12; consid. 2.9.).

                                         Dalla metà di settembre 2005 il ricorrente si è reputato non più in grado di svolgere il POT (cfr. doc. 12, I).

                                         Tuttavia, come già esposto al considerando precedente, tale programma era adatto al suo stato di salute.

                                         Inoltre nulla, in relazione all’esercizio del POT, risulta essere mutato a far tempo da metà settembre 2005 rispetto ai primi giorni del medesimo.

                                         Quanto addotto dall’assicurato a motivazione del proprio rifiuto, ossia, da un lato, il fatto che dovesse assumere e mantenere per otto ore una posizione curva e, dall’altro, l’impossibilità di alzare più di 4/5 kg (cfr. doc. 10, I, 9), è del resto infondato.

                                         In effetti la prima asserzione del ricorrente è confutata dalle affermazioni dell’organizzatore del POT, secondo cui l’assicurato poteva svolgere il proprio lavoro rimanendo in piedi, seduto o appoggiato a un apposito sgabello e quando sentiva la necessità poteva uscire per muoversi (cfr. doc. 12). L’insorgente ha peraltro espressamente riconosciuto la facoltà concessagli dalla __________ di assumere la postura per lui più adeguata dinanzi alla Sezione del lavoro il 27 ottobre 2005 (cfr. doc. 9; consid. 2.9.).

                                         La seconda giustificazione è, invece, in contrasto con quanto attestato dal Dr. med. __________ il 16 settembre 2005, ovvero che l’assicurato può sollevare pesi fino a un massimo di 15 kg (cfr. doc. 9, 12).

                                         I due ulteriori certificati medici del 16 settembre e del 10 ottobre 2005 del Dr. med. __________ agli atti non sono poi tali da inficiare la valutazione dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato effettuata dallo stesso sanitario sempre il 16 settembre 2005 (cfr. doc. 12).

                                         La seconda certificazione datata 16 settembre 2005 è complementare al primo certificato del 16 settembre 2005, relativo ai lavori che l’assicurato è ancora in grado di svolgere, nella misura in cui si riferisce soltanto a dei controlli a cui si è sottoposto l’assicurato il 15 e appunto il 16 settembre (cfr. doc. 3).

                                         Dal referto del 10 ottobre 2005 emerge, per contro, che l’assicurato dal 17 al 23 settembre 2005 è stato inabile nel suo lavoro.

                                         In proposito va osservato, in primo luogo, che non è specificata l’entità dell’incapacità lavorativa. In secondo luogo, che l’inabilità dell’insorgente, perlomeno parziale, nella sua attività abituale, ossia l’autista magazziniere (cfr. doc. 9), è comunque già stata attestata implicitamente dal Dr. med. __________ nel certificato del 16 settembre 2005, precisando che l’assicurato può espletare unicamente attività leggere che non comportino il sollevamento di pesi superiori a 15 kg, movimenti ripetitivi o una posizione fissa prolungata (cfr. doc. 12).

                                         Va, d’altronde, evidenziato che il ricorrente, interrogato in merito dall’amministrazione il 27 ottobre 2005, non solo ha dichiarato di non poter svolgere il POT, ma si è pure reputato non in grado di indicare in quali attività è disponibile, più precisamente di elencare degli impieghi adeguati al suo stato di salute (cfr. doc. 9).

                                         E’ vero che nello scritto del 9 dicembre 2005, aggiuntivo all’opposizione, il ricorrente, aderendo all’apprezzamento del Dr. med. __________ del 16 settembre 2005 concernente la sua abilità lavorativa al 100% in attività leggere, ha sostenuto di non avere intenzione di interrompere la disoccupazione e che l’amministrazione dovrebbe aiutare le persone che hanno voglia di lavorare, ma che purtroppo hanno delle difficoltà a svolgere l’occupazione precedente (cfr. doc. 3).

                                         Tuttavia secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’interessato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

                                         In casu, tutto ben considerato, questa Corte cosidera più attendibile la prima versione dall’assicurato fornita durante il colloquio di consulenza del 19 settembre 2005 e l’audizione davanti alla Sezione del lavoro il 27 ottobre 2005, ossia prima che nei suoi confronti, non soltanto fosse emanata una decisione di inidoneità soggettiva al collocamento e mantenuta anche in sede di opposizione, ma persino fosse ventilata la semplice possibilità di un diniego dell’inidoneità e quindi del diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 9).

                                         Di conseguenza occorre concludere che l’assicurato, a far tempo dal 15 settembre 2005, rifiutandosi di continuare il POT adeguato alle sue condizioni fisiche e dichiarando di non sapere quali attività potrebbe svolgere, ritiene di non essere in grado di lavorare.

                             2.13.   La soluzione appena menzionata è peraltro sostanziata dalle ricerche di impiego intraprese dall’insorgente nei mesi di settembre e di ottobre 2005 (cfr. doc. 13, 4).

                                         Al riguardo è utile ricordare che in una decisione pubblicata in DLA 1996/1997 N. 19, pag. 98, in merito alle ricerche di lavoro, il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre il danno. Se invece gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato, l’inidoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una precedente sospensione.

                                         L'Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione pubblicata in DLA 2002 N. 13, consid. 4 pag. 110 e, in una sentenza inedita del 24 giugno 2003 nella causa S. (C 263/02), in cui ha ribadito che:

"  (…)

1.2 Nach der Rechtsprechung (ARV 1996/97 Nr. 19 S. 98; Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 87 Rz 219) können fortlaufend ungenügende Bemühungen um eine neue Stelle ein wesentlicher Hinweis darauf sein, dass die versicherte Person während einer bestimmten Zeitspanne nicht gewillt war, ihre Arbeitskraft anzubieten, was einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschlösse. Dies darf aber nicht ohne weiteres auf Grund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein gefolgert werden. Auch dürftige Bemühungen um eine neue Arbeit sind in der Regel nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der gesetzlichen Schadenminderungspflicht und nicht die Folge davon, dass die versicherte Person in der fraglichen Zeit eine neue Anstellung gar nicht finden wollte. Für die Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft wegen ungenügender Stellensuche bedarf es besonders qualifizierter Umstände (Nussbaumer, a.a.O. S. 88 mit Hinweisen). (…)"

(cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C 263/02)

                                         In concreto l’assicurato, a differenza di quanto da lui affermato alla Sezione del lavoro il 27 ottobre 2005 (cfr. doc. 9), non ha diversificato le ricerche di impiego in settori professionali implicanti attività leggere, quindi confacenti alle sue condizioni fisiche.

                                         Al contrario egli si è proposto unicamente quale operaio e magazziniere (cfr. doc. 4, 13), spiegando poi ai potenziali datori di lavoro che l’hanno contattato i propri disturbi di salute (cfr. doc. 9), così da rendere vani gli sforzi tendenti al reperimento di un lavoro.

                                         Il ricorrente, procedendo in tal modo, ha dimostrato di non cercare seriamente un impiego e di non essere conseguentemente disponibile a cercare e ad accettare un’occupazione.

                                         Alla luce della giurisprudenza menzionata (cfr. consid. 2.6., 2.7.) e degli elementi fattuali del caso concreto appena ricordati, segnatamente delle dichiarazioni dell’assicurato stesso dinanzi all’URC e alla Sezione del lavoro e del suo atteggiamento, il TCA ritiene che egli, a prescindere dalla questione di sapere, in riferimento altresì alla sua asserzione secondo cui nel mese di ottobre 2005 gli sarebbe stata riscontrata anche una discopatia cervicale C5 (cfr. doc. 9; consid. 2.9.), quale sia da un punto di vista oggettivo la sua capacità lavorativa, è inidoneo soggettivamente al collocamento a decorrere dal 15 settembre 2005.

                                         Pertanto il ricorrente, benché l’UAI gli abbia rifiutato le prestazioni previste dalla LAI - la relativa opposizione è ancora pendente dinanzi all’UAI (cfr. consid. 2.10.) - non ha diritto a indennità di disoccupazione dal 15 settembre 2005 fino perlomeno alla fine del periodo esaminato da questa Corte, ossia al 20 dicembre 2005 (cfr. consid. 2.8.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione su opposizione del 20 dicembre 2005 della Sezione del lavoro è riformata nel senso che l'assicurato è inidoneo al collocamento dal 15 settembre 2005.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2006.14 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.03.2006 38.2006.14 — Swissrulings