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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.04.2006 38.2005.93

20 aprile 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,678 parole·~48 min·1

Riassunto

Insufficienti ricerche di lavoro. Fino alla decisione di recarsi in CH l'assicurata non era tenuta a compierne e neppure per qualche giorno dopo l'arrivo in CH. In ragione di ciò e della sua situazione di madre sola trasferitasi con 2 figli da un paese lontano, riduzione della sanzione da 10 a 6 gg.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.93   rs/td

Lugano 20 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 14 ottobre 2005 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 12 settembre 2005 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha sospeso l’assicurata per dieci giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di impiego nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 3).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta il 7 ottobre 2005 dall’assicurata (cfr. doc. 3), l’URC, il 14 ottobre 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.

                                         In particolare l’amministrazione ha osservato:

"  (…)

L’assicurata è rimpatriata, proveniente dal __________, a metà giugno 2005.

Risulta iscritta in disoccupazione a far capo dal 14.07.2005.

Durante il colloquio d'iscrizione, avvenuto il 19.07.2005, per il periodo precedente l'annuncio presso i nostri servizi (gli ultimi tre mesi: 15.04./14.07.2005), ha presentato prove insufficienti di ricerca di una nuova occupazione (due ricerche di lavoro 11.07.2005 e una ricerca 12.07.2005).

Con opposizione del 07 ottobre 2005 chiede il riesame e quindi l'annullamento della sanzione.

Siamo del parere che il rimpatrio non sia frutto di una repentina decisione ma sia una scelta ponderata, magari anche dovuta, che necessita comunque di una indispensabile pianificazione di ogni dettaglio.

Gli argomenti sollevati con l'opposizione non permettono di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata." (Doc. A)

                               1.3.   L’assicurata ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, rilevando:

"  (…)

La sospensione sarebbe dovuta al fatto che la sottoscritta non è stata in grado di giustificare e comprovare la ricerca di lavoro durante i mesi da aprile a luglio 2005.

Nel periodo in questione, la sottoscritta viveva in __________ con i propri figli. Essendo rimasta disoccupata, la sottoscritta ha sì cercato lavoro in __________, senza tuttavia essere stata in grado di trovarlo. Tale difficoltà è alla base della decisione della sottoscritta di trasferirsi in Svizzera con i propri figli a metà giugno 2005.

Ora, in __________ non vi è la possibilità di ottenere timbri per la ricerca di lavoro, essendo tale procedura totalmente inesistente in __________. Non è neppure prevista nella legislazione __________ un'indennità per disoccupazione. La sottoscritta, mentre viveva ancora in __________, non era neppure a conoscenza che per la Svizzera avrebbe necessitato di documentazione che dimostrasse la ricerca di un posto di lavoro. Del resto, ad aprile / maggio 2005, la sottoscritta non sapeva ancora che si sarebbe trasferita in Svizzera con la famiglia, siccome tale decisione è stata presa a giugno.

Per la sottoscritta era inoltre impensabile cercare un lavoro in Svizzera mentre era ancora in __________, come pretende l'ufficio di collocamento. La sottoscritta non parla infatti l'italiano né conosce la realtà della Svizzera. Infatti, nonostante la sottoscritta sia Svizzera, è la prima volta che viene in Svizzera. Trattasi quindi di una realtà totalmente diversa da quella __________.

Come poteva quindi la sottoscritta cercare lavoro in Svizzera senza conoscere la lingua e la realtà locale? E' già assai difficile trovare lavoro vivendo qui in Svizzera. Infatti è dal mese di luglio che la sottoscritta cerca un posto di lavoro, in qualsiasi settore, senza esito per ora.

Immaginare e pretendere che la sottoscritta cercasse un posto di lavoro mentre era ancora in __________ è semplicemente fuori della realtà.

E' iniquo pertanto penalizzare la sottoscritta per il fatto di non aver potuto dimostrare le ricerche effettuate in un paese estero, oltre oceano, i cui procedimenti sono completamente diversi da quelli previsti in Svizzera. Certo è che la sottoscritta non si sarebbe trasferita in Svizzera, con due figli a suo carico, se avesse trovato un lavoro confacente in __________.

E' pure iniquo pretendere che la sottoscritta, senza conoscere la lingua italiana, né il Ticino, potesse, dal __________, cercare un lavoro prima del suo trasferimento in Svizzera.

La situazione della sottoscritta in Svizzera è molto difficile date le difficoltà iniziali che un trasferimento all'estero comportano. La sottoscritta ha altresì due figli a proprio carico e deve da sola e senza alcun sostegno badare alla sussistenza dell'intera famiglia. Per cui la decisione presa dall'ufficio di collocamento oltre che ingiusta è estremamente gravosa in un momento già così delicato e difficile.

La sottoscritta chiede pertanto che la citata decisione venga riformata nel senso che la sanzione in questione sia annullata con effetto immediato." (Doc. I)

                               1.4.   L’amministrazione, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Questa Corte è chiamata a stabilire se l’assicurata deve essere o meno sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di impiego nei mesi precedenti il controllo della disoccupazione.

                                         Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

                                         L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

                                         In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. pubblicata in  DTF 124 V 228- 230 il TFA ha sancito la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                                         In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

                                         (cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

                               2.3.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

                                         Oltre al caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

                               2.4.   Sul numero di ricerche mensili da svolgere va rilevato quanto segue.

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

                                         Secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

"  (…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden." (STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02)

In una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese (al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid. 2.3.1.).

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.

In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un periodo di controllo.

                                         In una sentenza del 12 luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:

"  (...)

2.1  Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts  suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"

                                         Infine, in una sentenza del 29 settembre 2005 nella causa H.

                                         (C 199/05) l'Alta Corte si è così espressa:

"  (...)

Richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz ferner die Rechtsprechung zur Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (BGE 124 V 231 Erw. 4a; SVR 2004 ALV Nr. 18 S. 59 [in BGE 130 V 385 nicht  publizierte] Erw. 4.1) sowie die Verwaltungspraxis, wonach in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden, wobei indes die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind (Urteil E. vom 25. April 2005 Erw. 2.3.1, C 10/05). Darauf wird verwiesen.

2.2 Zu ergänzen ist, dass die versicherte Person auf Grund der  Schadenminderungspflicht selbst alles Zumutbare zu unternehmen hat, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Wie in den übrigen Zweigen der Sozialversicherung hat die versicherte Person auch bei der Arbeitslosenversicherung ihr Möglichstes zur Schadenminderung von sich aus, d.h. ohne besondere Aufforderung durch eine Amtsstelle oder Abgabe eines Merkblattes, vorzukehren (ARV 1980 Nr. 44 S. 109).

Für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen darf durchaus auf eine einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden, und es geht rechtsprechungsgemäss nicht an, mit dem Hinweis auf intensivere Anstrengungen in anderen Monaten sich in einer andern Kontrollperiode ungenügend um Arbeit zu bemühen (erwähntes Urteil E. Erw. 2.3.2 mit Hinweis).

Vor der Einstellung ist keine Verwarnung auszusprechen (BGE 124 V 233 Erw. 5b; Urteil W. vom 13. April 2005 Erw. 4, C 4/05).

Das seit 1. Januar 2003 geltende Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit der zugehörigen Verordnung (ATSV) und die auf den 1. Juli 2003 erfolgte Teilrevision von AVIG und AVIV modifizieren die Rechtslage nicht, weshalb die zu den bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Bestimmungen ergangene Rechtsprechung weiterhin zu berücksichtigen ist (erwähntes Urteil E. Erw. 1.2). (...)"

                                         Al riguardo cfr. pure SFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74), il TCA ha ricordato che:

"  Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

                               2.5.   Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         L'obbligo di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

                                         (C 280/01), nella quale ha osservato:

"  Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha avuto modo di rilevare:

"  (…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

                                         In una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa T. (C 78/05)  il TFA ha confermato una sospensione di 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo, rilevando:

"  (...)

qu'il a reconnu n'avoir effectué qu'une démarche au mois de décembre 2003, en raison d'un profil de cadre assez spécifique;

qu'il ne peut être tenu compte des autres documents déposés dans le même temps, ceux-ci étant le résultat de trois démarches entreprises  antérieurement à la période de contrôle en question;

que dans la mesure où le profil du recourant est spécifique, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d'autres méthodes ordinaires au sens de l'art. 26 al. 1 OACI (offre spontanée, par exemple) ou rechercher du travail en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment si besoin est;

que le comportement du recourant qui n'a effectué qu'une recherche d'emploi pour le mois de décembre 2003 constitue ainsi une violation claire de l'obligation de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, même si son conseiller ORP ne lui a pas encore fixé d'objectif précis; (...)"

                                         In un'altra sentenza del 29 settembre 2005 nella causa H.

                                         (C 199/05) l'Alta Corte si è così espressa:

"  (...)

4.2.3 Aber auch für die Zeit ab 17. bis 30. Juni 2004 kann die Versicherte aus den behaupteten Anweisungen der Frau S.________ nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie räumt selber ein, Frau S.________ habe sie aufgefordert, in erster Linie sämtliche möglichen Bewerbungen für Dauerstellen zu tätigen; telefonische Anfragen für Aushilfsjobs bzw. Blindbewerbungen (ohne  entsprechende Stellenausschreibung) seien erst in zweiter Linie vorzunehmen.

Diese Anweisung ist nicht zu beanstanden, da von einer arbeitslosen Person verlangt wird, dass sie sich vor allem schriftlich auf konkrete  Stellenangebote bewirbt (Urteile M. vom 24. Mai 2000 Erw. 2c, C 185/99, S. vom 11. Juni 1999 Erw. 2d, C 401/98, und S. vom 26. August 1996 Erw. 5b, C 134/96). Die Versicherte vermag lediglich das Vorstellungsgespräch vom 17. Juni 2004 im Pflegezentrum Y.________ auf Grund der einen Bewerbung vom 25. Mai 2004 (Erw. 3 hievor) zu belegen. Bewerbungen für Dauerstellen auf neue  Inserate hin weist sie keine nach. Unbehelflich ist ihr Vorbringen, in den Sommermonaten würden im Pflegebereich erfahrungsgemäss kaum Dauerarbeitsverträge abgeschlossen. Denn allfällige Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt erfordern um so intensivere Bemühungen der versicherten Person; es kommt nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche an (BGE 124 V 234 Erw. 6). Wenn nötig, ist auch ausserhalb des  bisherigen Berufs Arbeit zu suchen (BGE 120 V 76 Erw. 2; Urteil S. vom 16. Februar 2005 Erw. 2, C 6/04). Unter diesen Umständen könnten die Bemühungen der Versicherten in der Zeit vom 17. bis 30. Juni 2004 selbst dann nicht als rechtsgenüglich qualifiziert werden, wenn sie Blindbewerbungen unternommen hätte. (...)"

                               2.6.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                                         Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo. E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese).

                               2.7.   Nella già menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro.

                                         Il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti.

                                         La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

                                         Infine, l'Alta Corte ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro.

                               2.8.   Nella presente evenienza risulta dagli atti all’incarto che l’assicurata, con doppia nazionalità __________ e svizzera, a metà giugno 2005 si è trasferita in Svizzera, con due figli, proveniente dal __________.

                                         In __________, la ricorrente, ha conseguito il diploma di infermiera in cure generali (cfr. doc. 1) e dal mese di giugno 2003 al 10 febbraio 2005, ha lavorato a __________, quale infermiera, presso la ditta __________.

                                         L'assicurata si è iscritta in disoccupazione il 14 luglio 2005 (cfr. doc. 1).

                                         Alla stessa è stato riconosciuto il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, segnatamente in quanto l’art. 14 cpv. 3 LADI prevede che gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono esentati per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero.

                                         Al momento del suo annuncio per il collocamento presso l’URC di __________ l’assicurata ha comprovato di aver effettuato soltanto tre ricerche di lavoro nel mese di luglio 2005 (cfr. doc. 4).

                                         La consulente del personale dell’insorgente, conseguentemente, il 1° settembre 2005, le ha inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 12 settembre 2005, il fatto di aver fornito prove insufficienti di ricerche di lavoro relative al periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione. La collocatrice ha altresì precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 3).

                                         L’assicurata non ha dato seguito a tale richiesta.

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito della ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

                                         L’URC, non ritenendo quantitativamente validi gli sforzi intrapresi dall’assicurata, con decisione formale del 12 settembre 2005, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per dieci giorni (cfr. doc. 3; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 14 ottobre 2005 (cfr. doc. A; consid. 1.2.).

                               2.9.   La ricorrente ha contestato la sanzione inflittale, adducendo che alla base della decisione di trasferirsi in Svizzera, che sarebbe stata presa nel mese di giugno 2005, vi è il fatto di essere rimasta senza impiego in __________ e di non avere trovato una nuova occupazione in quel Paese. Essa ha altresì precisato che in __________ non vige la procedura di ottenere timbri dai potenziali datori di lavoro interpellati e che quando era in __________ non sapeva che per la Svizzera era necessario documentare le ricerche di lavoro compiute.

                                         Essa, mentre era ancora in __________, non era comunque in grado di cercare un impiego in Svizzera, sia perché non parlava italiano, sia poiché non conosceva la realtà della Confederazione Elvetica dove, fino alla metà di giugno 2005, non si era mai recata (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

                                         Questa Corte innanzitutto rileva che l’assicurata nel periodo precedente alla decisione di trasferirsi in Svizzera non era tenuta a cercare un impiego ai sensi della LADI.

                                         Come visto, l’insorgente ha dichiarato di avere deciso nel mese di giugno 2005 di traslocare in Svizzera alla metà dello stesso mese.

                                         Questa asserzione non convince.

                                         In primo luogo, va osservato che l’assicurata è stata licenziata dalla ditta __________ per eccesso di personale con effetto dal 10 febbraio 2005 (cfr. doc. 1).

                                         La ricorrente deve aver, quindi, saputo di dover interrompere il rapporto di impiego con la ditta __________ perlomeno già all’inizio del mese di febbraio 2005.

                                         In secondo luogo, pur ritenendo veritiera la circostanza secondo cui l'assicurata ha dapprima ricercato un nuovo impiego in __________ e solo in un secondo tempo ha deciso di recarsi in Svizzera (cfr. doc. I), va sottolineato che la ricorrente ha tre figli (nati nel 1982, 1989, 1998), di cui due minorenni, di sedici anni e sette anni - quest’ultimo certamente ancora in età scolare -, che si sono trasferiti in Svizzera con lei.

                                         In simili condizioni, non è realistico che il trasferimento in Svizzera, paese molto diverso dal __________ da molti punti di vista ad esempio per la lingua, la cultura, tradizioni e la situazione climatica, sia stato deciso dall’assicurata, al corrente del licenziamento al più tardi dagli inizi di febbraio 2005, soltanto due settimane prima della partenza.

                                         Tale trasferimento, essendo stato motivato dal mancato reperimento di un nuovo impiego in __________, ossia da una circostanza di non estrema urgenza, non può essere stato organizzato in modo così repentino. Tra la decisione di rientrare in Svizzera e la relativa attuazione deve essere intercorso un periodo più lungo.

                                         D’altro canto, considerata la situazione personale e familiare dell’insorgente, in concreto si giustifica di tener conto di un lasso di tempo di alcuni mesi tra il licenziamento e l’adozione della drastica misura di trasferirsi oltre oceano, in cui l’assicurata ha compiuto tutti i tentativi possibili per cercare di restare, in modo dignitoso, nel Paese in cui i ragazzi sono nati e cresciuti.

                                         Questa Corte, pertanto, in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), ritiene che la decisione di trasferirsi in Svizzera sia stata presa alla fine del mese di aprile 2005, inizio del mese di maggio 2005.

                                         Nel periodo, dunque, dalla metà alla fine di aprile 2005 l'assicurata non era tenuta, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione (cfr. doc. 3, A), a intraprendere degli sforzi volti al reperimento di un’occupazione.

                             2.10.   Da quando l’assicurata ha deciso di trasferirsi in Svizzera, ossia dal mese di maggio 2005, alla data della effettiva partenza, avvenuta a metà giugno 2005, è trascorso un mese e mezzo.

                                         Pur considerando che l’assicurata in quel periodo è stata occupata con problemi concreti legati all’organizzazione del viaggio e del trasloco oltre oceano, essa aveva comunque sufficiente tempo per intraprendere perlomeno qualche ricerca di lavoro.

                                         Inoltre in rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 130 V 18; DTF 127 V 8; DTF 126 V 40; DTF 126 V 53, DTF 126 V 62; DTF 126 V 73; DTF 126 V 106 e 110; DTF 126 V 225; DTF 126 V 359-360; DTF 126 V 438 e 441; DTF 126 V 504-505; DTF 119 V 130 consid. 5b; SVR 2001 AHV Nr. 3; SVR 2000 EL Nr. 3; Pratique VSI 2000 pag. 180) tra gli assicurati che si trovano in Svizzera e coloro che sono all'estero, anche questi ultimi devono compiere le ricerche di lavoro prima di annunciarsi per il collocamento in Svizzera.

                                         Contestualmente va segnalato che questo Tribunale conferma costantemente le decisioni di sospensione emanate dall'URC a causa di mancate ricerche prima dell'iscrizione in disoccupazione anche da parte di assicurati all'estero (cfr. fra le tante: STCA del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186; STCA del 22 settembre 2005 nella causa T., 38.2005.37; STCA del 5 febbraio 2003 nella causa G.D.L., 38.2002.109; STCA del 16 luglio 2002 nella causa G., 38.2001.287; STCA del 12 dicembre 2001 nella causa R.D.Q, 38.2001.82).

                                         In particolare nella sentenza del TCA del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, questa Corte ha stabilito che un’assicurata, nel periodo successivo alla decisione di rientrare in Svizzera a causa del rischio sempre più concreto della partecipazione attiva a una guerra del Paese straniero in cui ha soggiornato a lungo per motivi di studio, doveva compiere ricerche di impiego in Svizzera. Nonostante lo stato di insicurezza e i problemi organizzativi relativi al trasloco, essa aveva infatti sufficiente tempo. A tal fine l’assicurata avrebbe potuto consultare i quotidiani svizzeri eventualmente reperibili nella città a vocazione turistica nella quale si trovava o, via internet , utilizzando i computers di qualche Internet Café, i giornali elvetici che dispongono di un’edizione on line.

                                         Il TFA, inoltre, con sentenza del 26 marzo 2004 nella causa S., C 208/03, pubblicata in DLA 2005 pag. 57segg., ha deciso che un assicurato che aveva interrotto la sua disoccupazione per andare a lavorare per due mesi in __________ era tenuto a proseguire con sufficiente assiduità le ricerche di lavoro in vista del suo ritorno. Il soggiorno all'estero non lo dispensava da quest'obbligo, tanto più che con i mezzi di comunicazione oggi disponibili (Internet, posta elettronica, ecc.) e le agenzie di collocamento, era indubbiamente possibile e ragionevole esigere che l’assicurato inviasse delle richieste di lavoro dall'estero.

                             2.11.   L’assicurata non ha comprovato alcuna ricerca di lavoro nel periodo dall’inizio del mese di maggio a metà del mese di giugno 2005 in cui essa era ancora in __________.

                                         Dalle tavole processuali si evince che l’assicurata è di madrelingua __________ e che nel corso dei suoi studi, quale lingua straniera, ha seguito delle ore di lezione di inglese (cfr. doc. 1).

                                         Nonostante non avesse delle nozioni basilari delle lingue ufficiali svizzere, l’assicurata avrebbe dovuto, in ogni caso, compiere qualche ricerca di lavoro in Ticino, Cantone di destinazione del proprio trasferimento.

                                         A tale fine l’assicurata avrebbe dovuto richiedere l’aiuto di persone di sua conoscenza in Svizzera, come ad esempio la signora presso la quale è andata a vivere con i due figli non appena arrivata nel nostro paese.

                                         Essa, tramite queste persone, avrebbe potuto proporsi per un impiego quale ausiliaria di pulizie o aiuto cucina, attività per le quali la conoscenza della lingua del posto non costituisce un requisito essenziale (cfr. doc. 1).

                                         La ricorrente avrebbe, altresì, dovuto chiedere consiglio al Consolato Svizzero a __________. In proposito giova evidenziare che il Dipartimento federale degli affari esteri, tramite il Servizio degli svizzeri all’estero, ha pubblicato una “Guida per gli svizzeri all’estero”, che contempla un sommario dei loro diritti e doveri, oltre che un elenco di possibili problemi e spunti per la loro soluzione (cfr. www.eda.admin.ch).

                                         Un capitolo concerne espressamente l’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In particolare dallo stesso risulta:

"  (…)

                                        Come procedere?

Le persone che, al loro rientro in Svizzera, desiderano beneficiare di indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione devono annunciarsi tempestivamente all’ufficio di collocamento del loro Comune di domicilio in vista di trovare un impiego. Il diritto a indennità ed eventuali periodi d’attesa decorrono da tale data. Chi non si annuncia entro un anno dall’arrivo in Svizzera perde il diritto alle prestazioni dell’assicurazione.

Per il resto, i disoccupati rientrati in patria devono adempiere alle stesse condizioni dei disoccupati indigeni: devono cioè essere idonei al collocamento, vale a dire disposti, capaci e autorizzati ad accettare un’occupazione adeguata. Inoltre devono intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro per evitare o abbreviare la disoccupazione.

Attenendosi alle prescrizioni di controllo, devono poter dimostrare di essere alla ricerca attiva di un lavoro.

A seconda del caso, l’assicurazione contro la disoccupazione può finanziare provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, vale a dire rimborsare le spese per un determinato periodo di tempo dedicato a corsi o programmi di riqualificazione, perfezionamento e reintegrazione professionale.

Per chi vuol saperne di più

Ulteriori informazioni sull’assicurazione contro la disoccupazione si trovano nei due promemoria «Disoccupazione» (n. 716.200 d/f/i) e «Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri all’estero» (n. 716.203 d/f/i). Ambedue sono ottenibili presso le rappresentanze svizzere all’estero o presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) a Berna, oppure su Internet." (Guida per gli svizzeri all’estero, assicurazione contro la disoccupazione)

                                         Nell’ipotesi in cui, inoltre, nel lasso di tempo da maggio a metà giugno 2005 l’assicurata abbia continuato a effettuare delle ricerche in __________, le stesse avrebbero dovuto essere comprovate.

                                         Indipendentemente dalla questione di sapere se effettivamente, come asserito dall’insorgente, in __________ non vige la procedura di ottenere timbri dai potenziali datori di lavoro interpellati (cfr. doc. I), in concreto, oltre a non essere state fornite le attestazioni di potenziali datori di lavoro contattati, eventualmente raccolte posteriormente alle ricerche, nemmeno sono stati indicati i nomi degli stessi.

                             2.12.   Relativamente al periodo da metà giugno 2005, quando l’assicurata è giunta in Svizzera, fino al 14 luglio 2005, corrispondente all’iscrizione in disoccupazione, la ricorrente ha compiuto tre ricerche di lavoro. Più precisamente essa si è proposta di persona l’11 luglio 2005 presso il Chiosco __________ di __________ quale commessa e presso il Bar __________ di __________ come cameriera e il 12 luglio 2005 presso la Pizzeria __________ di __________, in qualità di cameriera (cfr. doc. 4).

                                         A prescindere dall’aspetto qualitativo di tali sforzi, essi risultano insufficienti dal profilo quantitativo.

                                         In primo luogo, giova evidenziare che la giurisprudenza cantonale, quale linea di riferimento, ha stabilito che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide. Il TFA ha confermato tale principio, precisando che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, ritenendo in determinati casi un numero minimo di ricerche superiore a quattro (cfr. consid. 2.4.).

                                         In secondo luogo, delle tre ricerche effettuate due, come visto, sono state intraprese l’11 luglio 2005 e una il 12 luglio 2005.

                                         Le ricerche vanno compiute in modo continuo durante l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 25 novembre 2002 nella causa B., 38.2002.111; STCA del 29 luglio 2002 nella causa P., 38.2002.1; STCA del 2 maggio 2000 nella causa T., 38.2000.11; STCA del 13 aprile 2000 nella causa G., 38.1999.375; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27), in special modo quando le stesse vengono intraprese, come in casu, di persona (cfr. consid. 2.5.).

                                         La medesima, quindi, ad eccezione di qualche giorno dopo la metà di giugno 2005 necessario quale primo tempo di ambientamento in Svizzera, avrebbe dovuto, da un lato, effettuare un numero maggiore di sforzi volti al reperimento di un’occupazione, dall’altro, ripartirli su tutto il lasso di tempo in questione e non effettuarli solo durante i giorni precedenti l’annuncio per il collocamento.

                             2.13.   Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che l'assicurata, non avendo effettuato ricerche di lavoro nel periodo in cui era ancora in __________, dall’inizio del mese di maggio alla metà del mese di giugno 2005 (cfr. consid. 2.11.), e avendone compiute di insufficienti da quando è arrivata in Svizzera fino all’iscrizione in disoccupazione (cfr. consid. 2.12.), ha violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

                                         Ciò implica una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

                             2.14.   Ora si tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza della LADI asserita dall’assicurata perlomeno per il periodo in cui risiedeva ancora in __________ (cfr. doc. I), e meglio del dovere di compiere delle ricerche di lavoro valide sia quantitativamente che qualitativamente già prima di iscriversi per il collocamento, può costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l'assicurata.

                                         Il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 LPGA (Informazione e consulenza).

                                         Questa nuova importante disposizione legale ha il seguente tenore:

"  Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi (cpv. 1).

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa (cpv. 2).

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente (cpv. 3)."

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi; cfr. DLA 2002 pag. 194 - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e

                                         pag. 318-321).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

                                         Così l'art. 20 cpv. 4 OADI ("avverte l'assicurato riguardo ai suoi obblighi secondo l'articolo 17 LADI, in particolare all'obbligo di adoperarsi per trovare lavoro". Per un caso di applicazione, cfr. STFA del 13 agosto 2003 nella causa A., C 133/02), valido fino al 31 dicembre 2002, è stato abrogato e sostituito dall'art. 19a OADI, il quale prevede che:

"  1 Gli organi esecutivi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a-d LADI informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare, sulla procedura di annuncio e sull'obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.

2 Le casse informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai settori di competenza delle casse (art. 81LADI).

3 I servizi cantonali e gli uffici regionali di collocamento (URC) informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai rispettivi settori di competenza (art. 85 e 85b LADI)." (cfr. E. Imhof, art. cit in SZS pag. 317-318)

                                         L'entrata in vigore dell'art. 27 LPGA ha molto ridimensionato il principio, precedentemente in vigore, secondo cui non è possibile invocare l'ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi. Il giudice federale emerito R. Spira ("Du droit d'être renseigné …" in SZS 2001 pag. 524 seg., in particolare pag. 531) sottolinea che la presunzione della conoscenza della legge è stata rovesciata. (Al riguardo vedi pure U. Kieser, "ATSG - Kommentar" ad art. 27 pag. 319; sul principio appena citato cfr. invece Pratique VSI 2003 pag. 207 segg. (210); DLA 2002 pag. 113 (115); DLA 2000 pag. 99; DTF 124 V 220; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; DTF 124 V 220).

                                         Questo Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc. 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, già menzionata sopra, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

                                         A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.

                                         In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

                                         Il ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

                                         Nel caso concreto la ricorrente non ha mai allegato di avere, prima del suo annuncio all'URC, contattato l'amministrazione per ricevere ragguagli relativamente alla sua condizione di disoccupata.

                                          In casu, dunque, siccome l’insorgente non si è rivolta direttamente all’URC per ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, non entra in considerazione un eventuale diritto alla consulenza ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LPGA a favore dell'assicurato.

                                         Pertanto, visto che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA l'assicurato che precedentemente alla sua iscrizione in disoccupazione non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un'occupazione adeguata - o ne ha compiuti di insufficienti - deve essere sanzionato, anche se ignorava quanto impone la LADI in questo ambito, nel caso in cui non si sia rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri, l’insorgente deve essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, anche nell’ipotesi in cui essa non fosse cognita dell'obbligo di cercare un impiego.

                             2.15.   Per quanto concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni al mese, mentre è di quattro giorni la sospensione minima irrogata agli assicurati che non compiono ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.6.).

                                         Nel caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurata dieci giorni di sospensione.

                                         A mente del TCA la sospensione di dieci giorni risulta eccessiva, in quanto, da una parte, la ricorrente dalla metà alla fine del mese di aprile 2005 non era ancora tenuta, in considerazione del riconoscimento di un ragionevole lasso di tempo tra il licenziamento e la decisione di trasferirsi in Svizzera (cfr. consid. 2.9.), a intraprendere degli sforzi per trovare un’occupazione adeguata. Essa nemmeno era tenuta a cercare un impiego nei primi giorni successivi al suo arrivo in Svizzera alla metà del mese di giugno 2005, necessari per un iniziale ambientamento (cfr. consid. 2.12.).

                                         Dall’altra, tale penalità non tiene conto della particolare situazione della ricorrente che, quale madre sola, ha deciso di trasferirsi con due figli dal __________ in Svizzera, Paese dove non si era mai recata in precedenza, con la speranza di trovare delle condizioni economiche migliori e che ha dovuto affrontare e organizzare un cambiamento di vita così rilevante per sé e la sua famiglia.

                                         In simili condizioni, tutto ben considerato, la sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di dieci giorni irrogata all’insorgente dall’URC di __________ non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.) e deve, pertanto, essere ridotta a sei giorni.

                                         Il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che l'assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei giorni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione su opposizione del 14 ottobre 2005 dell’URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurata è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei giorni.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.93 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.04.2006 38.2005.93 — Swissrulings