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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.07.2006 38.2005.89

24 luglio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,533 parole·~53 min·1

Riassunto

L'assicurato, non presentandosi ad un colloquio con un potenziale DL, ha di fatto rifiutato un'occupazione adeguata. Volendo ritenere giustificata, per motivi di salute, la mancata partecipazione al colloquio, l'assicurato ha comunque rifiutato l'impiego durante una telefonata ricevuta dal DL.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.89   FS/DC/sc

Lugano 24 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 13 settembre 2005 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 13 aprile 2005 l'Ufficio regionale di collocamento (di seguito URC) di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico la seguente "Comunicazione relativa a una sanzione (rifiuto lavoro)" concernente RI 1:

"  In data 21.02.05 abbiamo offerto all’assicurato un posto di lavoro in qualità di impiegato di commercio qualificato presso la ditta __________ di __________.

L’assicurato non ha voluto presentarsi al colloquio. In allegato le sue giustificazioni e le precisazioni del responsabile della ditta.

Domanda:   la mancata assunzione è imputabile all’assicurato e pertanto lo stesso deve essere sospeso per un certo periodo dal versamento delle indennità di disoccupazione?” (cfr. doc. 10)

                                         Dalla documentazione allegata alla Comunicazione emerge quanto segue.

                                         Alla “Richiesta di giustificazioni” del 16 marzo 2005 con la quale l’URC lo ha informato che la __________ ha sostenuto che egli non è stato assunto in quanto “Non ha voluto presentarsi al colloquio” (cfr. doc. 14), l’assicurato ha risposto quanto segue:

"  In merito alla vostra missiva concernente la mancata presentazione da parte mia ad un colloquio presso la __________ di __________, tengo a precisare che si tratta in realtà di un contatto che non è andato a buon fine a seguito dei presupposti che vi indico di seguito:

Al ricevimento della vostra indicazione provvidi immediatamente a contattare la ditta in oggetto inviando loro come richiesto il mio curriculum vitae e fui ricontattato telefonicamente; emerse da subito una discrepanza fra le mansioni cui sarei stato adibito (di fatto di grande responsabilità) e l'inquadratura professionale proposta.

Dopo aver comunicato una indicazione di massima del salario richiesto (sorpreso che ciò avvenisse telefonicamente senza neanche sapere chi io fossi), restai in attesa di una conferma d'appuntamento per il giorno seguente.

La conferma mi fu inviata di sera via sms insieme ad una richiesta di una non meglio precisa certificazione.

A questo approccio poco professionale sono seguite informazioni; che ho raccolto personalmente da persone fidate; molto poco incoraggianti.

Si tratta pertanto di un rapporto arenatosi per un proprio fisiologico difetto d'impostazione e non per mia negligenza.

Continuo con il massimo impegno e serietà a cercare un impiego.

Sicuro della sua comprensione, avremo comunque modo di discutere eventualmente in occasione del nostro colloquio di martedì 29 marzo 2005." (cfr. doc. 13)

                                         Dal canto suo la __________, invitata a trasmettere all’URC le seguenti informazioni:

“ -  una descrizione dettagliata delle mansioni richieste per il posto annunciato di “impiegato di commercio qualificato”

-   il salario offerto (minimo e massimo)

-   una vostra valutazione a sapere se, sulla base del curriculum vitae trasmessovi, il signor RI 1 avrebbe avuto i requisiti per poter essere assunto.” (cfr. doc. 12)

                                         si è così espressa:

"  Le mansioni per il posto annunciato di "impiegato di commercio qualificato" sono le seguenti:

    -    gestione della contabilità, del personale e della segreteria

    -    assistenza alla clientela e marketing

Il profilo richiesto:

    -    età ideale 25-40 anni

    -    formazione adeguata e certificata

    -    alcuni anni di esperienza

    -    lingue nazionali e inglese parlate e scritte

    -    conoscenze approfondite nell'informatica

    -    flessibilità, spirito di iniziativa e dinamismo.

Il salario richiesto telefonicamente dal signor RI 1 CHF 5'500.-- ci andava bene. Su 115 candidati il signor RI 1 era quello con le migliori referenze, infatti è per questo motivo che dopo il primo colloquio, annullato da parte sua per malattia, ci eravamo accordati che avrebbe chiamato non appena passata l'influenza. Dopo dieci giorni, non avendolo sentito, lo abbiamo richiamato noi e ci ha comunicato che rinunciava al posto per non farci perdere tempo."

(cfr. doc. 11)

                               1.2.   Con lettera 15 aprile 2005 la Sezione del lavoro ha trasmesso all’assicurato la Comunicazione dell’URC unitamente ai suoi allegati e, avvisandolo che stava valutando se applicare una sanzione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, lo ha invitato a prendere posizione in merito (cfr. doc. 9).

                                         Con lettera 22 aprile 2005 l’assicurato ha osservato che:

"  (...)

Mi sembra scorretto che nella comunicazione redatta dall'URC di __________ sia riportato "L'assicurato non ha voluto presentarsi al colloquio". L'Ufficio regionale di collocamento dovrebbe avere d'obbligo l'uso del condizionale in merito ad una questione che vede contrapposto un lavoratore in cerca di impiego ed una ditta che formula affermazioni tutte da verificare.

Detto ufficio svolge un compito amministrativo, retto dalle imposte dei contribuenti: non è una società di lavoro temporaneo.

Mi auguro che l'atteggiamento che emerge dal loro scritto denoti solo maldestrezza e non favore unilaterale nei confronti della __________ di __________.

In merito alla lettera inviata dalla __________, mi viene il dubbio che abbiano sovrapposto il mio nome a quello di un altro candidato da loro esaminato (uno dei 115 al loro vaglio). Non sono mai stato in malattia durante questo periodo di disoccupazione e non mi è mai stata comunicata nè personalmente nè telefonicamente alcuna conferma di appuntamento.

Non capisco francamente quale sia lo scopo della __________ nell'affermare cose false e gravi, (__________che provvederò formalmente a diffidare dal diffamare il sottoscritto, qualora le sue affermazioni costituiranno la base di una eventuale sanzione che doveste decidere a mio sfavore), fatto sta che non solo non fecero alcun commento circa il salario richiestomi telefonicamente, non solo mi mandarono un sms alle 21:30 a cellulare spento per fissare un colloquio l'indomani mattina (sabato) che io vidi solo in mattinata, ma quando io richiamai il Sig. __________ e gli chiesi "come procediamo?", la risposta fu "ci sentiamo prossimamente, intanto noi andiamo avanti a vedere gli altri candidati". Seguì il loro silenzio.

Peraltro questa situazione l'ho già descritta nella prima lettera inviata all'URC, dove ho affermato "Si tratta di un rapporto arenatosi per un proprio fisiologico difetto di impostazione e non per mia negligenza".

Mi accorgo ora che avevo utilizzato un'espressione eufemistica, in quanto la condotta di detta azienda mi pare più scorretta che imprecisa.

Aggiungo da ultimo che la discrepanza fra le mansioni a cui sarei stato adibito e l'inquadratura professionale proposta non emerge solo dalla mia voce: la stessa __________ dichiarava di cercare, attraverso un'inserzione che faceva pubblicare su la Regione in data 23 febbraio 2005, in realtà un "responsabile amministrativo" e non un impiegato di commercio qualificato, o meglio un lavoratore con mansioni di inequivocabile responsabilità da inquadrare (e retribuire) a tutti gli effetti come impiegato di commercio qualificato.

Già questa mi sembra una scorrettezza verso lo stesso URC.

Confido che nel formulare una decisione vorrete tener conto del mio curriculum professionale e delle referenze lavorative ed etiche che per la prima volta vengono messe in discussione.

(…)." (cfr. doc. 8)

                                         Con lettera 25 aprile 2005 la Sezione del lavoro ha posto alla __________ le seguenti domande:

"  Domanda 1:

Voglia cortesemente specificare come si sono svolte le trattative d’assunzione e per quale motivo o con quale argomentazione il sig. RI 1 ha rifiutato il posto di lavoro?

Domanda 2:

Voglia riferire, se il candidato ha formulato delle pretese salariali o condizioni d’impiego particolari? (cfr. doc. 7)

                                         Con lettera 9 maggio 2005 la __________ ha comunicato quanto segue:

"  (...)

1.   Il signor RI 1 ci ha chiamati in data 22 febbraio 2005 su indicazione dell'Ufficio Regionale di Collocamento (URC) di __________. In quell'occasione gli abbiamo chiesto di inviarci il suo dossier.

2.   Il suo curriculum vitae ci è giunto tramite email. L'abbiamo esaminato ed abbiamo constatato che era tra i migliori fra tutti quelli ricevuti.

3.   Il giorno 3 marzo alle ore 15.40 (v. copia tabulato) abbiamo quindi chiamato telefonicamente il signor RI 1 per delle domande preliminari, tra le quali quella delle pretese salariali.

4.   Il giorno 4 marzo 2005 alle 11.35 (v. copia tabulato) lo abbiamo di nuovo contattato telefonicamente e fissato un appuntamento per un colloquio l'indomani alle ore 11.00.

                                                                         Pochi minuti dopo questa conversazione, l'abbiamo però di nuovo contattato tramite SMS chiedendogli di portare con sè i certificati di lavoro che mancavano palesemente dal suo dossier (v. copia messaggio).

5.   Lo stesso giorno verso le 18.00 il signor RI 1 ci ha inviato un SMS per annunciarci che era malato e che non avrebbe potuto presenziare al colloquio fissato per l'indomani, 5 marzo. Copia dell'SMS à facilmente ottenibile presso la compagnia telefonica.

6.   Subito dopo, alle 18.24, tramite SMS (v. copia tabulato SMS) gli abbiamo augurato una pronta guarigione e chiesto cortesemente di farsi sentire non appena guarito.

7.   Nonostante attendessimo un cenno da parte sua, l'abbiamo cercato più volte invano ottenendo come unica risposta la segreteria telefonica. Di queste telefonate conserviamo i tabulati telefonici (v. copie tabulati).

8.   Il 14 marzo abbiamo chiamato nuovamente il signor RI 1 attivando la modalità viva voce. Il signor RI 1 ci ha finalmente risposto personalmente al telefono.

9.   Gli chiedemmo come si sentisse e se fosse ancora malato. Risposta: "un po'" (...). Gli chiedemmo pure se fosse ancora interessato al posto di lavoro presso la __________. Rispose con le seguenti testuali parole "no, no, non voglio farvi perdere tempo".

                                                                         Gli chiedemmo allora se avesse trovato un altro posto di lavoro, ci rispose "no, no, no". Quando cercammo di capire, ci rispose "lasciamo così". A malincuore, gli facemmo allora gli auguri sia per il suo "cagionevole" stato di salute sia per il suo futuro professionale. Ribadiamo che conoscendo il potenziale del signor RI 1 eravamo ben disposti nei suoi confronti.

A questo punto il titolare della ditta si sente molto sollevato dal fatto di poter guardare negli occhi ogni singolo componente del suo valido, affiatato e professionale team. Il suo sguardo viene sorretto e contraccambiato. Non abbiamo certo bisogno di un pessimo bugiardo.

Tutto lo svolgimento della ricerca dell'impiegato è stato fatto in presenza di più persone (dipendenti della ditta e persone outsourced) che possono confermare e testimoniare quanto sopra descritto.

Ci riserviamo di adire le vie legali (risarcimento danni, procedure civili e/o penali) nei confronti di chi, deliberatamente e senza alcunché di concreto, calunnia e getta fango sull'immagine della __________ e del suo titolare.

(…)" (cfr. doc. 6)

                                         I doc. 6 e 7 sono stati trasmessi all’assicurato (cfr. doc. 5) che ha così preso posizione:

"  (...)

Ripercorrendo punto per punto la lettera della __________ datata 9 maggio 2005 a voi inviata, nulla da dire sui punti 1,2 e 3. Al punto 4, relativamente alla telefonata delle 11.35, è falso che proposero un colloquio per l'indomani alle ore 11: infatti fu una telefonata assolutamente generica nella quale veniva richiesta la disponibilità per un incontro nei giorni della settimana seguente.

II Signor __________ afferma nel punto 4 di avermi inviato un sms pochi minuti dopo le 11.35. Ebbene nella documentazione a loro fornita dalla Swisscom non c'è traccia di detto messaggio, mentre viene esibito un giornale interno, palesemente creato "ad hoc" dalla stessa azienda per sostenere la propria mendace ricostruzione, giornale non avente alcuna rilevanza legale.

Data la meticolosità con la quale ricostruiscono tutto l'accaduto, mi sembra una testimonianza di azzardo e pasticciona l'inoltro di una documentazione interna all'azienda che non trova alcun riscontro nell'ufficialità di un tabulato Swisscom.

Fatto sta che l'unico messaggio io lo ricevetti alle 21.30 a telefono spento, e questo messaggio conteneva una convocazione per un colloquio all'indomani. Se questo messaggio fosse quello inviato alle 18.24 e a me recapitato alle 21.30, si vedrà eventualmente di chiarirlo in altra sede attraverso una approfondita indagine.

Al punto 5 si afferma che io abbia inviato un sms declinando il colloquio per l'indomani. Non solo ribadisco la falsità di questa affermazione, ma rimango anche perplesso su come la __________ non esibisca copia, data la loro puntuale e ossessiva attenzione nella raccolta di documentazione. La Sunrise da me telefonicamente contattata mi ha comunicato che è estremamente difficile, se non impossibile, ottenere copie degli sms inviati.

Risposta ai punti 6,7 e 8 l'ho implicitamente trasmessa attraverso quanto scritto sopra.

Relativamente al punto 9, noto quanto sospettosamente dettagliato sia l'elenco di frasi a me attribuite nel tentativo di dipingere l'azienda in oggetto come un affiatato e professionale team.

I messaggi promozionali per accrescere o mantenere credibilità agli occhi degli uffici statali credo stonino in una vicenda dalla quale emerge soltanto pressapochismo, senso di onnipotenza e maldestrezza da parte di un padrone che, dove non possa fornire prove scritte e dettagliate si appelli a dipendenti e a collaboratori confidando evidentemente che i rapporti professionali siano un valido presupposto per testimoniare le sue pessime bugie.

Inoltre, il Signor __________ dovrebbe capire che un rapporto di lavoro serio non può nascere quando un'azienda dichiara di cercare, attraverso un'inserzione che faceva pubblicare su la Regione in data 23 febbraio 2005, in realtà un "responsabile amministrativo" e non un impiegato di commercio qualificato, o meglio un lavoratore con mansioni di inequivocabile responsabilità da inquadrare (e retribuire) a tutti gli effetti come impiegato di commercio qualificato. Mi risulta che l'unico elemento concreto acquisito fin qui sia la scorrettezza nei confronti miei e dell'URC.

A questo punto credo non sia il sottoscritto ma la __________ a dover fornire spiegazioni esaurienti in merito.

Mi sento offeso, raggirato e snervato poiché, essendo concentrato sulla ricerca di un impiego, mi vedo continuamente chiamato in causa per inesistenti irregolarità da un'azienda che deve, essa stessa, per prima chiarire il proprio modus operandi nella ricerca di collaboratori.

Mi riservo di adire le vie legali (risarcimento danni, procedure civile e/o penali) nei confronti di chi, deliberatamente e senza alcunché di concreto, calunnia e getta fango sulla mia immagine.

Attendo quindi la vostra decisione, restando a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento." (cfr. doc. 4)

                               1.3.   Con decisione del 31 maggio 2005 la Sezione del lavoro ha sospeso l'assicurato per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver rifiutato l'impiego adeguato assegnatogli ufficialmente presso la __________ (cfr. doc. 3).

                               1.4.   A seguito dell'opposizione dell'assicurato (cfr. doc. 2), la Sezione del lavoro, il 13 settembre 2005, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento ed ha in particolare sottolineato:

"  (...)

Nella presente fattispecie, l'occupazione offerta, è da ritenere senz'altro adeguata, come pure del resto l'attività quale impiegato di commercio rientra tra quelle ricercate dall'assicurato, mentre divergenti sono le posizioni di lavoratore e datore di lavoro riguardo ai motivi per cui l'occasione di lavoro è sfumata.

Dalla prima versione fornita dall'assicurato il 21 marzo 2005, che è quella determinante, l'assicurato afferma quanto segue: "(...) Dopo aver comunicato una indicazione di massima del salario richiesto (sorpreso che ciò avvenisse telefonicamente senza neanche sapere chi io fossi), restai in attesa di una conferma d'appuntamento per il giorno seguente.

La conferma mi fu inviata di sera via sms insieme ad una richiesta di una non meglio precisa certificazione.

A questo approccio poco professionale sono seguite informazioni; che ho raccolto personalmente da persone fidate; molto poco incoraggianti.

Si tratta pertanto di un rapporto arenatosi per un proprio fisiologico difetto d'impostazione e non per mia negligenza (...)".

Questa versione è stata in seguito modificata dal signor RI 1 con le osservazioni 22 aprile 2005 e 23 maggio 2005, nelle quali in sostanza afferma di non avere mai ricevuto una conferma telefonica del colloquio e nemmeno personale da parte della __________ (cfr. osservazioni 22 aprile 2005), mentre il 23 maggio 2005 riferisce di una proposta telefonica per la settimana seguente.

Sulla base della prima versione dei fatti fornita dall'assicurato con le giustificazioni 21 marzo 2005, appare evidente che il suo comportamento è suscettibile di sanzione. Infatti egli avrebbe dovuto accettare senza indugio il lavoro offerto dalla __________ o perlomeno presentarsi al colloquio di lavoro. Come ammesso dall'assicurato, la conferma dell'appuntamento è avvenuta mediante cellulare (cfr. Giustificazioni 21 marzo 2005). Di conseguenza egli era perfettamente a conoscenza che il giorno seguente avrebbe dovuto presentarsi al colloquio di lavoro con la ditta in questione, ma egli ha preferito non farlo. Il fatto che la conferma gli fosse stata trasmessa via SMS, come pure il fatto che a suo dire era in attesa di una conferma di una convocazione al colloquio da parte della ditta in parola, oltre ad essere in perfetta contraddizione, non bastano per giustificare il comportamento tenuto dallo stesso, anzi denotano una mancanza di volontà di accettare l'occupazione offerta. Infatti non è importante che la conferma e la richiesta dei documenti da portare al colloquio d'assunzione sia stata trasmessa tramite un messaggio SMS. Sebbene un poco inusuale, in relazione a delle trattative per un impiego, l'assicurato avrebbe dovuto certamente dare seguito all'appuntamento e rimanere a disposizione del potenziale datore di lavoro. Egli avrebbe dovuto fare tutto il possibile per evitare o abbreviare la disoccupazione e non soffermarsi sulla forma della convocazione al colloquio utilizzato dalla __________ per decidere di non presentarsi.

Pertanto differentemente da quanto sostenuto dall'assicurato con l'opposizione, lo scrivente Ufficio non si basa esclusivamente sulla versione fornita dal datore di lavoro che ha semplicemente rafforzato il convincimento che egli non si è presentato al colloquio di lavoro in questione, ma anche basandoci esclusivamente sulla versione fornita dal signor RI 1, va concluso che il suo comportamento è parificabile al rifiuto di un'occupazione adeguata e pertanto passibile di sanzione.

Visto quanto precede e alla luce della citata giurisprudenza, considerata l'adeguatezza dell'assegnazione, osservato come l'impiego offerto rientra tra le occupazioni ricercate dall'assicurato e, inoltre, come i motivi addotti dallo stesso non appaiono sufficienti per giustificare il rifiuto dell'opportunità lavorativa, si ritiene giustificata una sospensione per la durata di 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione.

(...)" (cfr. doc. A)

                               1.5.   Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:

"  Con la presente inoltro il mio ricorso opponendomi alla decisione del 13.09.2005 dell'ufficio giuridico di Bellinzona.

Quest'ultimo mi ha inflitto una sanzione di sospensione al diritto di disoccupazione di 31 giorni fornendo motivazioni che dimostrano palesemente di non aver tenuto in nessun conto le mie obiezioni e di aver travisato ogni mia spiegazione.

Nonostante la profonda frustrazione di fronte a questo modo di valutare i fatti da parte del suddetto ufficio, mi appello a codesto Tribunale nella speranza che, a prescindere da qualsiasi decisione sarà da voi presa, siano tenute in conto i fatti da me narrati nonché le loro logiche implicazioni. Nella fattispecie, in tutte le lettere, ho sempre dichiarato di essere rimasto in attesa di una convocazione di colloquio il giorno venerdì 4 marzo 2005 perché preannunciatomi telefonicamente dal titolare, e da tutte le lettere risulta che questa comunicazione mi è arrivata via sms di sera a cellulare spento. Me ne accorsi il sabato mattina quando ormai l'orario del colloquio era passato e riuscii a contattare il titolare della ditta solo il lunedì successivo, senza mai più ottenere da parte sua alcuna comunicazione (convocazione).

Come mi si può imputare una colpa (per di più grave) sulla base di quanto realmente accaduto? L'ufficio giuridico mentre "fa le pulci" alla mia lettera in merito ai sostantivi usati, dimostra di non voler tenere in conto l'unica cosa fondamentale che stiamo discutendo da sei mesi e cioè il fatto che non ci si possa presentare ad un colloquio un sabato mattina alle 11 se non si è al corrente di questa convocazione, tanto più che essa viene spedita dal titolare dell'azienda di sera quando è mia abitudine tenere il cellulare spento. Come si dice oltre al danno la beffa; un'occasione di lavoro sfumata, una sanzione amministrativa inflittami per me molto pesante, il titolare della __________ che fornisce una ricostruzione di fatti farfugliata, illogica e contraddittoria, il tutto condito con toni epici per esaltare la grandezza della sua azienda agli occhi dell'URC e dell'Ufficio giuridico.

Egregi Signori, vi invito caldamente a leggere le lettere scritte dalla __________ dove emergono pesanti contraddizioni nella documentazione da loro fornita fra i tabulati ad uso interno dell'azienda e i tabulati telefonici ufficiali. Già soltanto questo avrebbe dovuto indirizzare l'ufficio giuridico alla cautela nel prendere una decisione. Quando poi ho letto che lo stesso titolare dell'azienda riferiva che tra gli oltre cento candidati io ero quello con le migliori possibilità, la ritengo una vergognosa presa in giro perché quando io cercai di mettermi in contatto con lui per finalizzare un colloquio non solo mi fu difficile reperirlo, ma non venni mai più convocato. Nella lettera che essi hanno inviato hanno anche avuto la sfrontatezza di inventare un mio "no, no, lasciamo perdere", frase che avrei pronunciato telefonicamente la settimana successiva al colloquio sfumato e udita da tutto il loro staff a viva voce: assolutamente falso!

L'ufficio giuridico si è sempre incaponito sul fatto che io non abbia dimostrato la mia disponibilità e non abbia accettato un'occupazione adeguata, ma l'essere informati che probabilmente un colloquio avvenga il giorno seguente o la settimana dopo, non vuol dire che la convocazione sia confermata. Infatti non ci si presenta da un datore un giorno qualsiasi e in qualsiasi orario per un appuntamento mai confermato. L'essere rimasto in attesa di un colloquio non è una mancanza di volontà ad accettare un impiego. Aver ricevuto una conferma via SMS alle 21.30 di venerdì, non è una mia colpa o mancanza (ho l'abitudine di spegnere il cellulare la sera).

La convocazione non è arrivata in tempo e questo non è colpa mia! Ho sempre espresso inequivocabilmente e chiaramente la mia volontà a concludere un contratto per porre termine alla mia disoccupazione. La frase "... proprio fisiologico difetto d'impostazione e non per mia negligenza", riportata dall'ufficio giuridico in ogni loro comunicazione, è solo un eufemismo che non ha evidentemente messo sufficientemente in luce la scarsa professionalità della __________ nel reclutare il proprio personale.

Mi è stata attribuita una sanzione perchè avrei rifiutato un opportunità lavorativa e mi si è chiesto di giustificare tale rifiuto. Io non ho mai rifiutato niente e non mi dovrei giustificare per una cosa che non ho commesso.

Chiedo quindi che i 31 giorni di sospensione al diritto di disoccupazione siano annullati." (cfr. doc. I)

                               1.6.   Nella sua risposta dell’8 novembre 2005 l'autorità amministrativa ha chiesto di respingere il ricorso ed ha in particolare osservato:

"  (...)

4.1 Nel caso che ci occupa, l'occupazione offerta, è da ritenere senz'altro adeguata, come pure del resto l'attività quale impiegato di commercio rientra tra quelle ricercate dall'assicurato, mentre divergenti sono le posizioni di lavoratore e datore di lavoro riguardo ai motivi per cui l'occasione di lavoro è sfumata.

Concretamente, in modo simile alle precedenti fasi della procedura, l'assicurato lamenta una presunta errata valutazione dei fatti, nonché la mancata presa in considerazione delle contestazioni sollevate. A suo dire il colloquio di lavoro in questione non è avvenuto perché il datore di lavoro non lo avrebbe tempestivamente ed efficacemente convocato. Egli sarebbe venuto a conoscenza della convocazione fuori tempo utile, ossia solo la mattina stessa in cui avrebbe dovuto avere luogo l'incontro. Il mezzo utilizzato dal datore di lavoro (messaggio SMS) gli avrebbe permesso di venire a conoscenza dell'appuntamento solo il mattino del 5 marzo 2005, poiché la sera precedente avrebbe avuto il proprio cellulare spento. L'assicurato ritiene pure che le informazioni fornite per iscritto dal potenziale datore di lavoro siano contraddittorie, illogiche e - in parte - false.

Le argomentazioni e le conclusioni, nonché le censure nei confronti dell'ammini­strazione sono contestate e non possono essere condivise, per i motivi indicati in seguito.

4.2                                                                          Come indicato nella decisione contestata si rileva innanzitutto che l'assicurato inizialmente ha contestato l'approccio poco professionale del datore di lavoro, il fatto di avere raccolto personalmente, da persone fidate, informazioni poco incoraggianti, e dichiarato che si è trattato di un "rapporto arenatosi per un proprio fisiologico difetto d'impostazione e non per mia negligenza" (cfr. doc. 13, scritto 21 marzo 2005), ma non ha mai sostenuto di non essersi potuto presentare perché informato in ritardo del colloquio.

Solo in seguito, l'assicurato ha dichiarato di non essersi potuto presentare al colloquio perché non avrebbe saputo dello stesso, avendo potuto leggere il messaggio SMS inviatogli dal datore di lavoro solo il mattino in cui il colloquio avrebbe dovuto aver luogo (doc. 8, scritto del 22 aprile 2005).

Inoltre, le informazioni raccolte presso il datore di lavoro, proprio per chiarire le contestazioni sollevate in corso di procedura dall'assicurato, appaiono sufficiente­mente dettagliate e credibili per ritenere che durante il breve colloquio telefonico del 4 marzo 2005, il potenziale datore di lavoro e l'assicurato abbiano realmente convenuto un incontro per il giorno seguente (doc. 6/1). D'altra parte anche la e-mail del 21 marzo 2005 (doc. 13) inviata dal ricorrente alla propria consulente del personale appare congruente con i fatti indicati dal datore di lavoro (doc. 6). Ossia che il messaggio SMS confermava l'incontro e chiedeva di portare con sè le copie dei certificati di lavoro e diplomi.

5.   In conclusione, tutto considerato si ritiene sufficientemente provato che l'assicurato sapesse che per il giorno sabato 5 marzo 2005 fosse previsto un colloquio e che abbia omesso, senza sufficienti motivi, di parteciparvi. L'opinione negativa che l'assicurato ha potuto ricavare dalle informazioni che avrebbe assunto in merito al potenziale datore di lavoro o il procedere atipico della convocazione, non giustificano la rinuncia anticipata alla possibilità impiego. Inoltre, considerata l'adeguatezza dell'assegnazione in questione, osservato come l'impiego offerto rientra tra le occupazioni ricercate dall'assicurato e, inoltre, come i motivi addotti dallo stesso non appaiono sufficienti per giustificare il rifiuto dell'opportunità lavorativa, si ritiene pure giustificata la durata della sospensione inflitta.

(…)." (cfr. doc. III)

                               1.7.   Con ulteriore scritto del 16 novembre 2005 al TCA l’assicurato si è riconfermato nella propria posizione puntualizzando che:

"  (...)

Mi permetto di aggiungere alcune considerazioni:

la giurista, Signora __________, aveva evidentemente già preso la sua decisione fin dalla mia spiegazione fornita. Non capisco perché mi abbia dato la possibilità di presentare tutti i miei ricorsi, quando il suo procedere, evidenzia considerazioni del tutto arbitrarie della giurisprudenza. Essa ritiene sufficientemente provata la mia mancanza ed espone in tono accusatorio e per niente neutrale le sue conclusioni a mio danno, senza tenere conto delle uniche e vistose reali incongruenze in questa faccenda: la discrepanza fra la versione fornita dall'azienda e la documentazione. Io ho semplicemente ricostruito i fatti e siccome le mie precisazioni non erano contenute nella prima lettera, la Signora giurista mi dà contro. Questo è vergognoso.

Tengo inoltre a sottolineare l'infame rovesciamento che detta giurista fa di un mio pensiero; più precisamente le informazioni che ho raccolto sulla azienda non hanno mai determinato un mio comportamento di rinuncia anticipata a una possibilità lavorativa presso la __________; sono solo state, a posteriori, una riconferma della discutibile serietà di una azienda che convoca per un colloquio di lavoro una persona attraverso sms spedito il venerdì sera per l'indomani mattina. Quando si tratta di un colloquio lavorativo, i termini conferma e convocazione per me si equivalgono.

Confido nell'imparzialità di codesto Tribunale.

(…)." (cfr. doc. V)

                                         Questo documento è stato trasmesso alla Sezione del lavoro (cfr. doc. IX) che, con lettera del 19 dicembre 2005 al TCA, si è riconfermata nelle proprie allegazioni precisando che “(…) le speculazioni del signor RI 1, riguardo la presunta prevenzione dell’avv. __________, sono completamente errate e non necessitano di alcun ulteriore commento. (…).” (cfr. doc. X).

                                         I doc. IX e X sono stati trasmessi all’assicurato per conoscenza (cfr. doc. XI).

                               1.8.   Con lettera del 18 novembre 2005 il TCA ha posto le seguenti domande alla Swisscom Mobile SA:

                                         "1.  Potete confermarci se il giorno 4 marzo 2005 sono stati inviati dei messaggi SMS dal numero __________ (numero cliente __________) verso il numero __________?

                                                                            In caso affermativo vogliate trasmetterci i relativi tabulati con i rispettivi testi dei messaggi e indicazione dell'ora in cui sono stati inviati e consegnati (momento in cui il destinatario ha "aperto/letto" l'SMS)

                                          2.  Potete confermarci se il giorno 4 marzo 2005 il numero __________ (numero cliente __________) ha ricevuto dei messaggi SMS dal numero __________?

                                                                            In caso affermativo vogliate trasmetterci i relativi tabulati con i rispettivi testi dei messaggi.” (cfr. doc. VI)

                                         Con lettera del 5 dicembre 2005 la Swisscom Mobile SA ha così risposto al TCA:

"  Ci riferiamo alla sua richiesta del 18.11.05 relativa agli SMS dei n° __________ e __________.

Purtroppo a causa delle disposizioni giuridiche in special modo la Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) - non siamo in grado di fornirle queste informazioni.

I testi degli SMS inviati nel passato non possono più essere letti (ciò sarebbe possibile solo in casi di sorveglianza diretta). Inoltre, i tabulati del destinatario rimangono registrati solo per sei mesi (art. 5 cpv. 3 LSCPT). Dopo di che, il sistema cancella le informazioni automaticamente. In caso, gli SMS da lei citati sono stati inviati oltre sei mesi fa e quindi i tabulati sono stati cancellati. Alla luce di quanto detto, ci spiace dovere affermare di non essere in grado di fornirle le informazioni desiderate. (...)" (Doc. VII)

                                         I doc. VI e VII sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (cfr. doc. VIII)

                               1.9.   Con lettera del 1° giugno 2006 l’assicurato ha sollecitato l’evasione della causa (cfr. doc. XII).

                             1.10.   Il 12 giugno 2006 il TCA ha posto alla __________, potenziale datore di lavoro dell’assicurato, la seguente domanda:

"  (…)

Nel suo scritto del 9 maggio 2005 ha affermato che il giorno 4 marzo 2005 è stato fissato un appuntamento con il sig. RI 1 per un colloquio l'indomani alle ore 11:00 (cfr. doc. 6, punto 4, qui allegato in copia).

Rileviamo tuttavia che, nel formulario "esito della candidatura" del 14 marzo 2005, ha dichiarato che "abbiamo concordato un colloquio per il giorno 26 febbraio 2005" (cfr. Doc. 15, punto 1, qui allegato in copia).

Voglia chiarirci puntualmente queste differenze e comunicarci che ne è stato del colloquio fissato per il 26 febbraio 2005.

(…).” (cfr. doc. XIII)

                                         Il potenziale datore di lavoro ha così risposto al TCA:

"  (…)

con la presente confermiamo quanto scritto nella nostra lettera del 9 maggio 2005 cioè che avevamo fissato un appuntamento con il signor RI 1 il 5 marzo 2005.

La data scritta sul formulario “Esito della candidatura” è stato un errore di trascrizione commesso dalla nostra segretaria.

Ci scusiamo per questo errore.

(…).” (cfr. doc. XIV)

                             1.11.   I doc. XIII e XIV sono stati notificati alle parti per osservazioni (cfr. doc. XV).

                                         Con scritto del 23 giugno 2006 al TCA l’assicurato ha espresso le seguenti considerazioni:

"  (…)

Questa vicenda è costellata di facilonerie, imprecisioni e menzogne da parte della __________ che, fin dall’inizio, non ha smesso un istante di prendere in giro me, l’URC, L’Ufficio Giuridico e ora codesto Tribunale.

Non sono sufficienti le convocazioni via sms di venerdì sera per il sabato mattina seguente, la produzione da parte loro di giornali interni comprovanti, a loro dire, l’invio di sms puntualmente smentiti dai tabulati ufficiali richiesti al loro gestore di telefonia, nonché quant’altro di evidentemente falso riscontrabile dalla valutazione di tutto il carteggio; adesso emerge anche un questionario compilato dichiarando il falso…

Sono esasperato e davvero al limite della pazienza nei confronti della __________: questi signori pretendono di uscire a testa alta da una vicenda che li vede clamorosamente in errore e sperano di aggiungere il danno alla beffa; non solo dopo quel sms non hanno dato seguito alla mia possibile assunzione non rispondendo al telefono per fissare un nuovo colloquio con me (talmente ero il miglior candidato e talmente disposti essi erano a corrispondere un salario più che adeguato), ma hanno avuto anche la sfacciataggine di danneggiarmi privandovi dell’indennità di disoccupazione per un ammontare che si è rilevato, a seguito delle decisioni dell’ufficio giuridico, estremamente pesante per la mia situazione finanziaria.

Mi appello pertanto alla vostra imparzialità ed oggettività nell’analizzare i fatti, augurandomi che possiate giungere quanto prima ad un verdetto giusto.

(…).” (cfr. doc. XVI)

                                         Dal canto suo la Sezione del lavoro, con lettera del 26 giugno 2006, ha comunicato al TCA di riconfermarsi integralmente nelle precedenti allegazioni (cfr. doc. XVII).

                                         Il doc. XVI alla Sezione del lavoro e il doc. XVII all’assicurato sono stati notificati per conoscenza (cfr. doc. XVIII e XIX).

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver rifiutato l'impiego assegnatogli ufficialmente dall’URC il 21 febbraio 2005 (cfr. doc. 17).

                                         In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

                                         La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

                                         Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

"  (…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…)

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)."

(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

                               2.2.   La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

                                         In una sentenza del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02 l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

"  (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

                                         Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

                                         In una decisione del 2 giugno 2003 il TFA ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer sérieusement en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22 consid. 1a; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 704 p. 258). (…)"

(cfr. STFA del 2 giugno 2003 nella causa G., C 119/02)

                                         Questo principio è stato ancora confermato in una sentenza del 3 maggio 2005 nella causa H., C 108/04, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

"  Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

                                         Su queste questioni, vedi in particolare:

                                         G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenz-entschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.

                                         La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato poi che, allorquando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione e quindi equiparabile ad un rifiuto (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

                               2.3.   La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).

                                         L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.    non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.    non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.    non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.    compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.    è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.      necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.    implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.    è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.      procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

                                         (Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

                                         Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …, p. 60).

                                         Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03) in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

                                         Il TFA ha, al riguardo, rilevato:

"  (…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen. Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten (BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik (abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG; BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)

                                         Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                               2.5.   Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza del 29 ottobre 2003 nella causa D. (C 162/02), pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

                                         Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

                                         In quel caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di lavoro. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

                                         In un'altra sentenza del 9 dicembre 2003 nella causa H. (C 58/03), la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

                                         In una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03) il TFA ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

                                         L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.

                                         Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

                                         Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

                                         Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. STFA del 12 dicembre 2003 nella causa K. (C 70/02); STFA 6 febbraio 2004 nella causa A. (C 130/03) e STFA del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03). Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

                                         Inoltre in una sentenza dell'8 luglio 2004 nella causa P. (38.2003.94) il TCA, vagliate le circostanze concrete oggettive della vertenza sub judice e la situazione soggettiva dell'assicurata, ha ritenuto che in quel caso non esistessero validi motivi per ritenere di gravità media o lieve la colpa dell’assicurata. Pertanto questa Corte ha confermato la sanzione di 31 giorni inflitta all'assicurata per aver ritirato la sua candidatura relativa a un'occupazione adeguata assegnatale ufficialmente.

                                         In questo senso ha pure deciso il TFA in un’altra sentenza del 28 luglio 2004 nella causa V. (C 7/04).

                               2.6.   L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

                                         In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

"  (…)

Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

                                         In un'altra sentenza del 22 dicembre 2004 nella causa S. (C 116/04) l'Alta Corte ha rilevato:

"  Überdies war der Kerngehalt aller Aussagen des Herrn T.________  identisch in dem Sinne, dass sich der Versicherte nicht mehr vereinbarungsgemäss bei ihm gemeldet habe, weshalb es zu keiner Anstellung gekommen sei. Hiezu konnte der Versicherte im Rahmen der Gewährung des rechtlichen Gehörs (Art. 42 ATSG) schriftlich Stellung nehmen, sodass keine Ungleichbehandlung der Parteien bei der Beweiserhebung vorliegt.

3.1.2  Die Verwaltung verletzte indes den verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) insofern, als sie es unterliess, dem Beschwerdegegner das während des Einspracheverfahrens erstellte Gesprächsprotokoll vom 16. September 2003 zur Stellungnahme zu unterbreiten (Art. 42 ATSG). Da aber die Aussagen im Protokoll vom 16. September 2003 letztlich nicht von entscheidwesentlicher Bedeutung waren und weil sich der Versicherte vor- wie auch letztinstanzlich hiezu vollumfänglich äussern konnte, nachdem das Eidgenössische Versicherungsgericht sowohl die Sach- wie auch die Rechtslage frei überprüft (Art. 132 OG), ist der Verfahrensmangel ausnahmsweise einer Heilung zugänglich (BGE 127 V 437 Erw. 2d/aa, 126 I 72, 126 V 132 Erw. 2b, je mit Hinweisen)."

                                         Nella presente fattispecie il TCA constata che il diritto di essere sentito dell'assicurato è stato rispettato.

                                         Infatti l'amministrazione ha dato al ricorrente la possibilità di esprimersi in merito al suo comportamento e alla ventilata sospensione con scritti del 16 marzo e del 15 aprile 2005, ossia prima di pronunciare la sanzione (cfr. doc. 9, 14 e consid. 1.1 e 1.2).

                                         Pertanto il diritto di essere sentito dell'assicurato è stato ossequiato già prima dell'emanazione della decisione formale del 31 maggio 2005, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 21 e 22).

                               2.7.   Nell'evenienza concreta risulta dagli atti che a RI 1 - assicurato al terzo termine quadro (precedenti termini quadro dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 e dal 10 aprile 2002 al 9 aprile 2004), reiscrittosi al collocamento a far tempo dal 1° novembre 2004, alla ricerca di un'occupazione al 100% quale impiegato di commercio, contabile, manager di marketing (cfr. doc. 18) - il 21 febbraio 2005 è stata assegnata ufficialmente un'occupazione a tempo pieno in qualità di impiegato di commercio qualificato presso la __________ (cfr. doc. 17).

                                         Nel proprio ricorso l’assicurato ha sostenuto in particolare che: “(…) Nella fattispecie, in tutte le lettere, ho sempre dichiarato di essere rimasto in attesa di una convocazione di colloquio il giorno venerdì 4 marzo 2005 perché preannunciatomi telefonicamente dal titolare, e da tutte le lettere risulta che questa comunicazione mi è arrivata via sms di sera a cellulare spento. Me ne accorsi il sabato mattina quando ormai l’orario del colloquio era passato e riuscii a contattare il titolare della ditta solo il lunedì successivo, senza mai più ottenere da parte sua alcuna comunicazione (convocazione). (…).” (cfr. doc. I).

                                         Chiamata ora a pronunciarsi questa Corte ritiene che il ricorrente ha effettivamente, come sostiene l'amministrazione (cfr. gli accertamenti riprodotti in esteso al consid. 1.1 e 1.2) e di fatto rifiutato una reale possibilità di impiego, ciò che giustifica, di principio, una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione in base all'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.2 e 2.3).

                                         Al riguardo il TCA rileva innanzitutto che nella lettera del 9 maggio 2005 la __________, ha, in particolare, dichiarato che:

                                         “1.  Il signor RI 1 ci ha chiamati in data 22 febbraio 2005 su indicazione dell'Ufficio Regionale di Collocamento (URC) di __________. In quell'occasione gli abbiamo chiesto di inviarci il suo dossier.

                                          2.  Il suo curriculum vitae ci è giunto tramite email. L'abbiamo esaminato ed abbiamo constatato che era tra i migliori fra tutti quelli ricevuti.

                                          3.  Il giorno 3 marzo alle ore 15.40 (v. copia tabulato) abbiamo quindi chiamato telefonicamente il signor RI 1 per delle domande preliminari, tra le quali quella delle pretese salariali.” (cfr. doc. 6)

                                         L’assicurato, nelle sue giustificazioni del 21 marzo 2005, ha, tra l’altro, precisato che “(…) Dopo aver comunicato una indicazione di massima del salario richiesto (sorpreso che ciò avvenisse telefonicamente senza neanche sapere chi io fossi), restai in attesa di una conferma d’appuntamento per il giorno seguente. (…).” (cfr. doc. 13, la sottolineatura è del redattore).

                                         I tre punti appena sopra esposti non sono inoltre stati contestati dall’assicurato che, nel suo scritto del 23 maggio 2005, al proposito ha dichiarato “(…) nulla da dire sui punti 1, 2 e 3 (…).” (cfr. doc. 4).

                                         Pertanto il giovedì 3 marzo 2005 l’assicurato sapeva con certezza che il giorno seguente gli sarebbe stato confermato un appuntamento.

                                         Nel suo scritto del 9 maggio 2005 il potenziale datore di lavoro ha poi ancora sostenuto che:

                                         “4.  Il giorno 4 marzo 2005 alle 11.35 (v. copia tabulato) lo abbiamo di nuovo contattato telefonicamente e fissato un appuntamento per un colloquio l'indomani alle ore 11.00.

                                                                            Pochi minuti dopo questa conversazione, l'abbiamo però di nuovo contattato tramite SMS chiedendogli di portare con sè i certificati di lavoro che mancavano palesemente dal suo dossier (v. copia messaggio).

                                         Questo punto è stato contestato dall’assicurato che, sempre nella sua lettera del 23 maggio 2005, ha, in particolare, affermato che la telefonata del 4 marzo 2005 alle ore 11.35 “(…) fu una telefonata assolutamente generica nella quale veniva richiesta la disponibilità per un incontro nei giorni della settimana seguente (…)” e che “(…) è falso che proposero un colloquio per l’indomani alle 11 (…)” (cfr. doc. 4).

                                         Il TCA ritiene poco credibile e poco probabile che, durante la conversazione telefonica del 4 marzo 2005, il potenziale datore di lavoro abbia chiesto all'assicurato ancora solo la sua disponibilità per un futuro incontro allorquando il giorno precedente, come visto sopra e non contestato, egli aveva già comunicato all’assicurato che il giorno dopo gli avrebbe confermato un appuntamento. E’ invece molto probabile che in occasione della telefonata in parola il potenziale datore di lavoro abbia, come concordato, effettivamente proposto all’assicurato un colloquio per l’indomani.

                                         Del resto, sempre nelle giustificazioni del 21 marzo 2005, anche se espressamente reso attento dall'amministrazione che il potenziale datore di lavoro circa la sua mancata assunzione ha dichiarato che egli non ha voluto presentarsi al colloquio (cfr. doc. 14 e 15), l’assicurato non ha immediatamente precisato che egli avrebbe visto la conferma di appuntamento inviatagli tramite sms solo il giorno dopo e troppo tardi rispetto all’ora fissata per il colloquio.

                                         In simili circostanze, valutando i fatti in applicazione del principio della probabilità preponderante, valido nell’ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 125 V 195 consid. 2, DTF 119 V 338 consid. 1, DTF 118 V 289 consid. 1b; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6), questo Tribunale deve concludere che il potenziale datore di lavoro ha fissato all’assicurato un appuntamento per un colloquio per il giorno di sabato 5 marzo 2005 alle ore 11.00.

                                         Al colloquio del 5 marzo 2005 l’assicurato non si è presentato.

                                         Il potenziale datore di lavoro, nel suo scritto dell’11 aprile 2005, ha sostenuto che il colloquio sarebbe stato annullato su richiesta dell'assicurato a causa di una sua malattia e che egli si è impegnato a richiamare non appena passata l’influenza (cfr. doc. 11 e doc. 6).

                                         L’assicurato, nella sua lettera del 22 aprile 2005, ha affermato invece che “(…) Non sono mai stato in malattia durante questo periodo di disoccupazione (…).” (cfr. doc. 8).

                                         Ora, se l'assicurato non fosse stato malato, egli avrebbe dovuto regolarmente presentarsi al colloquio del 5 marzo, ciò che non ha fatto.

                                         Se invece non si è presentato al colloquio a seguito di un'inabilità lavorativa egli, una volta guarito, avrebbe dovuto immediatamente riprendere contatto con il potenziale datore di lavoro per fissare un nuovo colloquio secondo quanto stabilito.

                                         Ora, l’assicurato non ha provato (e di questo ne deve portare le conseguenze; cfr. STFA del 3 ottobre 2003 nella causa A., consid. 2.3.2, C 151/03; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., consid. 2b bb, U 202/01; DLA 2002 pag. 177, consid. 2c, pag. 179; DLA 2000 pag. 121 e 122; DTF 119 V 20; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto civile e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno 1992, CFPG fascicolo 8), che egli, come da lui sostenuto, ha effettivamente contattato il potenziale datore di lavoro il lunedì 7 marzo 2005.

                                         Del resto nelle giustificazioni del 21 marzo 2005 e a differenza di quanto aggiunto nel suo scritto del 22 aprile 2005 alla Sezione del lavoro, l’assicurato non ha immediatamente sostenuto di aver contattato il potenziale datore di lavoro il lunedì seguente e che questi, dopo avergli comunicato che lo avrebbe sentito prossimamente, in seguito è rimasto silente (cfr. doc. 8 e 13).

                                         Inoltre, il potenziale datore di lavoro (a prescindere dal contestato messaggio del 4 marzo 2005 alle ore 11.40; cfr. doc. 6/3 e 4), con la documentazione prodotta (cfr. doc. 6/1 – 6/5), ha dimostrato che egli ha contattato ripetutamente l’assicurato e questo anche dopo il lunedì 7 marzo 2005 (momento questo dopo il quale, secondo l’assicurato, egli sarebbe rimasto silente) e meglio il 14 marzo 2005 (cfr. doc. 6/2 e 6/5).

                                         Del resto, nonostante dall’accertamento effettuato da questo Tribunale non è stato possibile appurare se effettivamente l’assicurato ha trasmesso un sms al potenziale datore di lavoro (cfr. consid. 1.8), quest’ultimo, grazie ai tabulati prodotti, ha inconfutabilmente provato che il 3, il 4 e il 14 marzo 2005 ha contattato telefonicamente l’assicurato e che il 3 marzo 2005 alle ore 18.24 gli ha pure inviato un sms (al riguardo cfr. la STCA del 4 maggio 2006 nella causa B., C 2/06).

                                         Per contro, l’assicurato non ha neppure prodotto il testo di questo sms e nemmeno ha provato che lo stesso sarebbe pervenuto al proprio operatore solo alle 21.30.

                                         Per quanto riguarda ancora alle differenze emerse tra lo scritto del potenziale datore di lavoro del 9 maggio 2005 e quanto riprodotto nel formulario “esito della candidatura”, il TCA ha infine appurato, e non vi è motivo per dubitare che ciò non sia vero, che si è trattato di un errore di trascrizione della segretaria della __________ (cfr. consid. 1.10).

                                         In simili circostanze, sempre conformemente al principio della probabilità preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali, questo Tribunale deve concludere che l’assicurato ha di fatto rifiutato l’occupazione assegnatagli ufficialmente presso la __________ non presentandosi al colloquio fissatogli dal potenziale datore di lavoro per il 5 marzo 2005 o rifiutando esplicitamente l'impiego il 14 marzo 2005 (se si volesse ritenere giustificata da motivi di salute la mancata partecipazione al colloquio).

                               2.8.   Per quel che concerne l'impiego in quanto tale, ricordato che secondo l'art. 16 cpv. 1 LADI "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione", il TCA constata che nessuno dei presupposti dell'art. 16 cpv. 2 LADI sono qui realizzati (cfr. consid. 2.3).

                                         In particolare il salario di fr. 5'500.-- appare adeguato all’impiego offerto di impiegato di commercio qualificato e soddisfa le stesse richieste salariali dell’assicurato (cfr. doc. 4, 6, 8 e 11).

                                         Il lavoro era situato fuori dal luogo di domicilio, ma il tragitto giornaliero era inferiore alle due ore (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI e SVR 2005 ALV Nr. 3) e corrispondeva all’attività desiderata dall'assicurato (cfr. doc. 17 e 18).

                                         L'occupazione assegnata al ricorrente era dunque adeguata.

                                         In particolare non è possibile concludere differentemente per il solo motivo che in un’inserzione apparsa sul quotidiano La Regione del 23 febbraio 2005 figura che la __________ cercava “un(a) responsabile del settore amministrativo” (cfr. doc. 2). Questo vale a maggiore ragione visto che il potenziale datore di lavoro ha indicato per il posto annunciato di “impiegato di commercio qualificato” le stesse mansioni e lo stesso profilo riprodotto nell’inserzione apparsa su La Regione e ha dichiarato che l’assicurato era il candidato con le migliori referenze (cfr. doc. 2 e 11).

                                         Di conseguenza a ragione il ricorrente è stato sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. Anche l'entità della sanzione (31 giorni di sospensione) risulta proporzionata e conforme alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.5 e 2.6).

                                         La decisione impugnata deve dunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.89 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.07.2006 38.2005.89 — Swissrulings