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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.02.2006 38.2005.73

20 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,831 parole·~39 min·2

Riassunto

Va confermata la decisione di restituzione emessa da una cassa che ha chiesto all'assicurato il rimborso delle prestazioni versategli manifestamente a torto, vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.73   FS/DC/td

Lugano 20 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 agosto 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 22 luglio 2005 emanata da

Cassa Dis. CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 21 aprile 2005 la Cassa disoccupazione CO 1 (di seguito la Cassa), a seguito di un rapporto di revisione del SECO, ha chiesto all’assicurato la restituzione di fr. 26'202.50 a titolo di prestazioni ricevute indebitamente (cfr. doc. 13).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 14), la Cassa, il 22 luglio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la propria decisione di restituzione ed ha osservato che:

"  (…)

II Sig. RI 1 si è annunciato in disoccupazione in data 5 aprile 2004. Dalla domanda di indennità di disoccupazione, compilata dall'assicurato, si rileva che lo stesso ha lavorato presso la ditta __________ di __________ dal giugno 2001 al 31 gennaio 2004 ed è stato licenziato dal datore di lavoro per crisi economica. Dall'attestato del datore di lavoro si rileva che l'assicurato ha lavorato presso la ditta __________ fino al 31 gennaio 2004 in qualità di produttore cinematografico e regista.

L'assicurato ha ricevuto regolarmente le indennità di disoccupazione fino al mese di dicembre 2004 ma, in seguito ad una revisione effettuata dal SECO, sono emerse le seguenti indicazioni: 1) il Sig. RI 1 è stato azionista maggioritario, socio e gerente con firma individuale della __________ fino al 20 aprile 2004 data in cui è stato trasferito tutto alla madre, persona fino ad allora totalmente estranea alla società; 2) l'attestato del datore di lavoro e la lettera di licenziamento sono stati firmati dal Sig. __________, padre dell'assicurato e persona senza diritto di firma fino a quel momento; 3) II Sig. __________ e la Sig.ra __________ non sono mai stati stipendiati dalla società __________; 4) la società __________ ha avuto un solo dipendente, ossia il Sig. RI 1; 5) il nr. di telefono indicato sotto il nome dell'azienda nella lettera di licenziamento risulta essere lo stesso che ha scritto l'assicurato sulla domanda di indennità; 6) il sito internet della società fa solo riferimento al Sig. RI 1; 7) L'indirizzo dell'azienda è lo stesso di quello della famiglia __________ e RI 1 di __________.

L'assicurato ha ribattuto a queste indicazioni evidenziando che il licenziamento è stato deciso dal Sig. __________ in virtù della difficoltà di reperire nuovi mandati e del bilancio 2003 senza alcuna influenza sulla decisione. Inoltre indica che la società ha avuto altri dipendenti oltre ad affidare puntuali mandati a terze persone. Infine evidenzia che dal momento del suo licenziamento non si è più occupato di eseguire aggiornamenti al sito internet della società e non si è più occupato della gestione della società.

Considerato che il Seco non ha modificato la contestazione a suo tempo emanata, la Sezione di __________, con decisione del 21 aprile 2005 ha chiesto in restituzione l'importo di Frs. 26'202.50 netti relativi alle indennità di disoccupazione versate da aprile a dicembre 2004. Nell'atto di opposizione, l'assicurato evidenzia che risultano adempiuti tutti i requisiti per l'assegnazione delle indennità di disoccupazione. Chiede pertanto la modifica della decisione e la rinuncia da parte della Cassa a chiedere il rimborso di quanto percepito. A mente di questa Cassa non è possibile accogliere l'opposizione presentata dall'assicurato, in quanto parecchie sono le indicazioni atte a giustificare che la posizione dell'assicurato può essere definita analoga a quella di un datore di lavoro come riportato nei vari punti indicati dal Seco. Pertanto la Cassa non può purtroppo accogliere l'opposizione presentata dall'assicurato e quindi la decisione della Sezione di __________ viene confermata.

(…)." (cfr. doc. A)

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale la sua patrocinatrice ha innanzitutto sollevato argomenti di carattere procedurali:

"  (…)

Da un profilo procedurale la decisione impugnata presenta lacune insanabili.

La cassa di disoccupazione fonda in effetti la propria decisione su di una non meglio precisata "revisione" effettuata dal SECO, secondo il quale il qui ricorrente avrebbe rivestito una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Preso atto delle risultanze di tale revisione, l'CO 1 si é limitata a notificare all'assicurato la decisione 21 aprile dapprima, e la decisione su opposizione 22 luglio 2005 in seguito.

Tale modo di procedere é assolutamente irrituale e non merita tutela alcuna.

L'art. 85 LADI enumera i compiti di esclusiva spettanza dei servizi cantonali, tra i quali figura la verifica dell'idoneità al collocamento dei disoccupati (cfr. art. 85 lit. d LADI).

I Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale (art. 85 b cpv. 1 LADI). Ai sensi dell'art. 17 della Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati e dell'art. 2 c lit. a del Regolamento sul rilancio dell'occupazione e sostegno ai disoccupati in Ticino il compito di verificare l'idoneità al collocamento é di esclusiva competenza dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.

Nel caso specifico occorre pertanto chiedersi se l'agire dell'CO 1 meriti tutela, ritenuto come la cassa avrebbe casomai dovuto segnalare all'assicurato di ritenere necessaria una verifica dei presupposti per l'ottenimento delle indennità prima di iniziare a versare le medesime; e non effettuare i pagamenti e poi chiederne la restituzione senza avere mai formalmente sancito la mancanza di uno dei presupposti di cui all'art. 8 LADI, unica ragione che avrebbe permesso alla cassa il rifiuto delle indennità.

Oltre a ciò, va segnalato che neppure l'ufficio regionale di collocamento ha mai espresso dubbio alcuno sull'adempimento, da parte del ricorrente, dei requisiti legali per l'ottenimento delle indennità di disoccupazione, tant'é vero che ha sempre raccolto le richieste di lavoro ed ha assegnato le misure attive previste dalla LADI.

Questo bizzarro iter altro non fa se non sottolineare, qualora questo dovesse essere necessario, la perfetta buona fede dell'assicurato qui ricorrente, che ha sempre e - diligentemente fornito alla cassa di disoccupazione le informazioni e la documentazione richiesta, per vedersi poi recapitare la sorprendente, ed invero inattesa, decisione dell'CO 1 di chiedere il rimborso delle indennità erogate. Di ciò dovrà essere tenuto debito conto, ragione per la quale l'assicurato si riserva sin d'ora di chiedere, al momento debito, il condono del rimborso.

Già per queste ragioni la decisione su opposizione 22 luglio 2005 dell'CO 1 deve essere annullata.

(…)” (cfr. doc. I)

                                         Nel merito la rappresentante del ricorrente chiede l’annullamento della decisione per i seguenti motivi:

"  (…)

6.   Nel caso in disamina é pacifico che l'assicurato qui ricorrente abbia diritto alle indennità di disoccupazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla cassa di disoccupazione.

Per motivare la propria decisione l'CO 1 si limita a riprendere le argomentazioni sollevate dal SECO, indicando in particolare che:

-                               l'assicurato é stato azionista maggioritario, socio e gerente con firma individuale della __________;

      -                               é stato il signor __________ a firmare la lettera di licenziamento del ricorrente;

      -                               __________ e __________ non sono mai stati stipendiati dalla società;

      - il qui ricorrente fosse l'unico dipendente della __________;

      -                               il numero di telefono indicato quale numero della società corrisponde al recapito fornito dall'assicurato;

      -                               il sito internet della società fa riferimento solo all'assicurato;

      - l'indirizzo dell'azienda corrisponde a quello della famiglia __________, __________ e RI 1.

      Ora, alcune osservazioni si impongono.

Il ricorrente é stato licenziato dalla __________ in data 31 gennaio 2004 (cfr. doc. E). Dal tenore della lettera emerge, senza bisogno di ulteriori commenti, la totale estraneità dell'assicurato al processo decisionale, ragione per la quale egli altro non ha potuto fare se non prendere nota della decisione. In questo senso egli, pur essendo a quel momento ancora iscritto a RC in qualità di socio e gerente, non ha certamente potuto partecipare alla formazione della volontà della società, essendo la decisione stata presa unilateralmente ed esclusivamente da __________. Poco importa, a mente del ricorrente, sapere se la circostanza che sia stato l'altro socio a firmare la lettera di licenziamento fosse ineccepibile da un profilo squisitamente formale oppure no. __________, del resto, é stato socio della __________ sin dal momento della sua costituzione, contrariamente a quanto sembra sostenere la cassa di disoccupazione.

Neppure corrisponde al vero il fatto che il qui ricorrente sia stato l'unico dipendente della società. Come egli stesso ha avuto modo di indicare nello scritto 15 marzo 2005 all'CO 1, la società ha avuto alle sue dipendenze altre persone, segnatamente: __________ (dal 1. gennaio al 30 aprile 2003);

      __________ (dal 1. febbraio al 31 maggio 2003);

      __________ (dal 25 al 30 ottobre 2003).

      La __________ ha poi affidato puntuali mandati a terzi.

Circa il recapito della società, la cassa di disoccupazione attribuisce un'importanza spropositata a circostanze del tutto secondarie. Tanto per cominciare, lo scopo indicato a RC della __________ dovrebbe di per sé fugare ogni dubbio circa l'importanza limitatissima della sede. In effetti, “Lo svolgimento di attività di qualsiasi genere nel campo cinematografico e televisivo, inclusi concezione grafica tridimensionale, grafic design per internet, produzione e postproduzione” rientrano tra quel novero di attività che non necessitano di una sede ove svolgerle: le riprese cinematografiche non vengono certamente effettuate presso la sede della società, e la concezione grafica tridimensionale, così come il grafic design per internet necessitano unicamente di un supporto informatico che occupa uno spazio limitato e che può tranquillamente essere spostato.

Oltre a ciò, l'indirizzo del qui ricorrente, al momento del licenziamento, non coincideva con la sede della società né con l'indirizzo dei genitori: egli risiedeva, in quel momento, a __________, dove del resto gli é stata recapitata la lettera di licenziamento.

Chi, invece, risiedeva allo stesso indirizzo della sede societaria era __________, a ulteriore riprova della sua vicinanza con la __________ anche prima che l'avv. __________ provvedesse alle modifiche a registro di commercio.

Un'ultima osservazione, poi, alla censura relativa al sito internet, di cui il ricorrente, a far tempo dalla data del suo licenziamento, non si é più occupato, se non per far effettuare un'aggiunta di cui si dirà in seguito.

Nell'edizione 2004 del Festival internazionale del film di __________ é stato infatti proiettato il cortometraggio intitolato “__________”. girato, montato e terminato nel 2003 dal qui ricorrente; prova ne é che il copyright risale a quell'anno. In occasione della presentazione del film il ricorrente ha partecipato alla manifestazione, tentando di promuovere il cortometraggio: per questa ragione egli ha provveduto a richiedere l'aggiornamento del sito internet della __________, facendo aggiungere che il film era stato proiettato, per l'appunto, in concorso a __________.

Anche ciò, giova ricordarlo, nella speranza di acquisire maggiore visibilità e trovare un nuovo impiego.

7.   Ritenuto l'andamento economico e le chiusure dei bilanci annuali della __________, certamente la società avrebbe potuto essere stata lasciata fallire. Se ciò non é avvenuto é unicamente, come del resto é già stato comunicato alla cassa di disoccupazione, perché vi erano degli ingenti scoperti relativi ad oneri sociali ai quali far fronte. Liquidate queste pendenze, la società non ha più avuto alcuna attività, ciò che del resto l'CO 1 neppure allega.

8.   L'idoneità al collocamento del ricorrente, poi, é provata da alcuni incontestabili fatti. Nel corso dei mesi di giugno, luglio e agosto del 2005 egli ha lavorato per la __________ di __________ in qualità di montatore video presso la __________. Oltre a ciò egli inizierà, a far tempo dal prossimo mese di settembre, a lavorare presso l'__________ al 60% in qualità di __________ (cfr. doc. G). Dopo tre mesi al 60% il suo incarico verrà verosimilmente esteso all'80%.

9.   La cassa di disoccupazione fonda la propria decisione di rimborso sull'art. 95 LADI. Giusta l'art. 95 cpv. 1 la domanda di restituzione é retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55. II cpv. 1 bis LADI stabilisce inoltre che l'assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite e indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare, al servizio civile e alla protezione civile, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali é tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la disoccupazione. In deroga all'art. 25 cpv. 1 LPGA, l'importo da restituire é limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate.

Ora, già a prima vista appare palese che il qui ricorrente non ha ricevuto alcuna prestazione da alcuna istituzione o assicurazione, eccezion fatta per le indennità versate dalla cassa di disoccupazione, ragione per la quale egli non é tenuto a rimborsare alcunché.

10.                                 Visto quanto precede, e ritenuto come la cassa di disoccupazione abbia indebitamente sospeso il versamento delle indennità di disoccupazione a far tempo dal mese di gennaio del 2005, si chiede che essa sia tenuta a versarle sino all'estinzione del diritto comprensive di interessi.

(…)." (cfr. doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 15 settembre 2005 la Cassa si è confermata nelle proprie allegazioni e, in particolare, ha osservato che:

"  (…)

Nell’atto di ricorso la rappresentante del Sig. RI 1 contesta la decisione della nostra Cassa da un punto di vista procedurale evidenziando che il compito di verificare l’idoneità al collocamento è di esclusiva competenza dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro e non della Cassa.

A tale riguardo occorre precisare che la domanda di verifica verso un assicurato, sulla eventuale posizione analoga a quella di un datore di lavoro è una questione attinente l’eventuale abuso di diritto e non concerne la verifica dell’idoneità al collocamento di materia della Sezione del Lavoro.

(…)." (cfr. doc. III)

                                         in diritto

                               2.1.   L'art. 81 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che le casse di disoccupazione appurano il diritto alle prestazioni, nella misura in cui questo compito non è espressamente riservato ad altro ente.

                                         L'art. 85 cpv. 1 lett. d LADI prevede invece che i servizi cantonali verificano l'idoneità al collocamento dei disoccupati.

                                         Le casse di disoccupazione, in particolare, hanno la competenza di rifiutare il diritto alle prestazioni quando l'assicurato, in una posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro, benché formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva (cfr. tra le tante: DLA 2002 N. 28, pag. 183; DLA 2001 N. 25, pag. 218; STFA del 16 settembre 2004 nella causa E., C 71/04; STFA del 14 luglio 2004 nella causa L. C 19/04; STFA del 7 luglio 2004 nella causa D., C 11/04; STFA del 5 luglio 2004 nella causa D., C 155/03; STFA del 16 giugno 2004 nella causa F., C 210/03; STFA dell'8 giugno 2004 nella causa K., C 110/03 STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03; STFA del 26 settembre 2003 nella causa B., C 95/03 e STFA del 14 aprile 2003 nella causa F. C 92/02).

                                         Pertanto la Cassa è l'autorità competente a pronunciare, sulla base di una revisione del Segretariato di Stato dell’economia (SECO), il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un assicurato con posizione analoga a un datore di lavoro, posto a fondamento di un ordine di restituzione.

                                         L’Alta Corte, in una decisione del 17 ottobre 2005 nella causa F. (C 1/05), ha precisato che la questione relativa alla situazione dell’assicurato in una posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro, il quale, benché formalmente licenziato continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva, può:

"  (…) da un lato essere di rilievo per valutare l'aspetto della controllabilità e computabilità della perdita di lavoro (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI; DTF 126 V 126 consid. 2, 123 V 237 segg. consid. 7b/bb; DLA 2004 no. 24 pag. 262 consid. 2) (…)”

                                         e

"  (…) Dall'altro, essa può tuttavia incidere anche sull'idoneità al collocamento dell'assicurato nella misura in cui è suscettibile di restringerne la disponibilità in ragione degli impegni persistenti o delle prospettive di reimpiego (RDAT 1994 I no. 79 pag. 205; DLA 1992 no. 11 pag. 125, 1980 no. 41 pag. 100; cfr. pure le sentenze del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 5.2 in fine e 6, e del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha rilevato che "Il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione";Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], cifra marg. 221; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, Delémont 2005, pag. 92, secondo il quale, tuttavia, in presenza di un rischio di elusione dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, il diritto all'indennità di disoccupazione è escluso senza che si debba ulteriormente esaminare l'idoneità al collocamento). (…)."

(cfr. STFA del 17 ottobre 2005 nella causa F.; C 1/05, consid. 1.3).

                                         Riguardo alla competenza delle Casse di disoccupazione a pronunciarsi in merito all’idoneità al collocamento la nostra Massima Istanza, in una sentenza del 30 agosto 2005 nella causa M. (C 129/05), ha peraltro sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

2.1 Nach Art. 81 Abs. 2 lit. a AVIG unterbreitet die Kasse einen Fall der kantonalen Amtsstelle zum Entscheid, wenn Zweifel bestehen, ob der Versicherte anspruchsberechtigt ist. Die kantonale Amtsstelle wird demnach verpflichtet, über die Vermittlungsfähigkeit eine auf Feststellung lautende Verfügung zu erlassen, wenn die Arbeitslosenkasse das Zweifelsfallverfahren eingeleitet hat (BGE 126 V 399). Ob die Kasse so vorgeht, obliegt ihrem pflichtgemässen Ermessen. Betrachtet sie die Anspruchsvoraussetzung der Vermittlungsfähigkeit als nicht gegeben, bleibt sie zum Erlass einer leistungsablehnenden Verfügung zuständig. Ob die zu Grunde gelegte Auffassung fehlender Vermittlungsfähigkeit zutrifft, ist in einem vom Betroffenen einzuleitenden Beschwerdeverfahren gerichtlich zu überprüfen. Aus Art. 81 Abs. 2 lit. a AVIG kann daher nicht abgeleitet werden, dass der Versicherte die Durchführung des Zweifelsfallverfahrens verlangen könnte. Mit dessen Einrichtung schuf der Gesetzgeber weder ein neues Rechtsmittel, noch eine besondere Zuständigkeitsregel, sondern ein verwaltungsinternes Instrument, um die einheitliche Anwendung des Rechts zu gewährleisten. Die Arbeitslosenkassen überweisen einen Fall nur dann an die kantonale Amtsstelle, wenn sie Zweifel an der Vermittlungsfähigkeit des am Recht stehenden Versicherten haben. Bestehen jedoch keine derartigen Zweifel, können die Kassen selbstständig verfügen. (…)." (cfr. STFA del 30 agosto 2005 nella causa M., C 129/05)

                                         Di conseguenza la Cassa di disoccupazione era legittimata ad emettere le decisione di restituzione tanto più che essa ha precisato di non ritenere realizzato il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. b LADI e non quello dell’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI sull’idoneità al collocamento (cfr. consid. 1.4 e 2.3).

                               2.2.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

                                         Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                         L'art. 95 LADI, nella versione valida fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che la cassa è tenuta ad esigere il rimborso delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto e che il rimborso è condonato se la riscossione è avvenuta in buona fede e se esso cagionasse un grave rigore.

                                         Secondo l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

                                         Lart. 53 cpv. 2 LPGA stabilisce che l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

                                         L’amministrazione può dunque riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).

                                         Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

                                         In questo caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

                                         I principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente, sono da restituire a norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni oggetto di restituzione non sono state erogate tramite l’emissione di una decisione formale (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15 = DTF 129 V 110; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 = DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80).

                                         Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

                               2.3.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b che rinvia a sua volta all’art. 11 LADI).

                                         In una sentenza del 4 luglio 2005 nella causa M. (C 270/04) il TFA ha confermato il precedente giudizio con il quale questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era iscritta al collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al collocamento.

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha riassunto la propria giurisprudenza ed ha, in particolare, sottolineato che:

"  (...)

2.2    Giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

2.3    Con la sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es. sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).

2.4    Questo principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C 71/01).

2.5    Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es. dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre 2004 in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03, consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).

2.6    La presente Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re K., consid. 2).

2.7    Orbene, un rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit [sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione alfine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° gennaio 2003.

(…)

3.

3.1    Contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 4).

3.2    Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04)

                                         In un’altra sentenza del 10 novembre 2005 nella causa A. (C 275/04), il TFA ha ribadito che, per poter beneficiare del diritto alle indennità, il lavoratore dipendente, che si trova in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, deve lasciare definitivamente la ditta a seguito della sua chiusura e/o interrompere ogni legame con la società.

                                         L’Alta Corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.3 Al riguardo non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02]).

Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183 [sentenza del 19 marzo 2002 in re S., C 373/00]; sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02). In tal caso, a prescindere da un esame a posteriori delle circostanze - comunque contrario al principio secondo cui questo esame ha luogo nel momento in cui si statuisce sul diritto dell'assicurato -, è quindi impossibile determinare se le condizioni legali sono adempiute. Del resto con la citata condizione non viene perseguito l'abuso in sé stesso, bensì il rischio d'abuso (DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02]).

3.4 Per stabilire se un impiegato sia membro di un organo decisionale supremo di un'azienda e per tale motivo escluso dal diritto a indennità per lavoro ridotto, rispettivamente dal diritto a indennità di disoccupazione, deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga sulla base della struttura aziendale interna (DTF 120 V 521; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [sentenza del 24 marzo 2004 in re P, C 113/03]). Non sono per contro decisivi i soli criteri formali quali, segnatamente, l'appartenenza al consiglio d'amministrazione o il conferimento di una procura o di un altro mandato commerciale, di modo che possono di principio essere esclusi dall'indennità di disoccupazione anche dipendenti che non detengono formalmente un diritto di firma e non sono iscritti a registro di commercio né come amministratori né come organi dirigenti, ma che di fatto esercitano

un'influenza determinante sulle decisioni della società (cfr. DTF 122 V 272 consid. 3, 120 V 525 consid. 3b; SVR 1997 AlV no. 101 pag. 309).

3.5 L'insieme delle circostanze agli atti induce a pensare che quantomeno il rischio di pagamento abusivo di indennità di disoccupazione in favore di una persona che riveste una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro si realizza nel caso di specie.

In effetti, le tavole processuali evidenziano come l'assicurato, cofondatore della società e per una decina di anni sedente nel suo consiglio di amministrazione - quale presidente prima e amministratore unico in seguito -, da alcuni anni risultasse esserne l'unico dipendente, l'unico responsabile tecnico e amministrativo come pure l'unica persona in grado di perseguire e realizzare lo scopo sociale. Dalle stesse emerge in particolare come le sue competenze spaziassero dalla progettazione all'allestimento dei capitolati, dalla direzione lavori alle liquidazioni, dalla conclusione e disdetta di contratti di lavoro alla presa di contatto con i clienti ecc. Per parte sua, l'amministratore unico T.________, che l'assicurato ha indicato occuparsi "solamente della contabilità" e che per giunta amministra(va) già oltre 70 società, ha precisato di essere (stato) responsabile delle questioni finanziarie e della direzione insieme con A.________ (cfr. verbale di audizione 25 novembre 2004 di T.________ dinanzi al Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, pag. 2).

In tali circostanze, l'assicurato - che anche dopo il licenziamento ha continuato, senza troppo aspettare (cfr. verbale di audizione 25 novembre 2004 di T.________, pag. 3), a svolgere importanti funzioni operative, a locare alla S.________ SA i locali di sua proprietà e a utilizzare l'autovettura intestata alla società prima che questa venisse, per il 1° gennaio 2004, intestata a suo nome -, pur non essendo formalmente organo esecutivo della società, godeva di una larga autonomia nell'organizzazione e impostazione del lavoro. In considerazione delle peculiarità della società in questione - di modeste dimensioni e senza diversificazione strutturale interna - e delle competenze molto estese dell'interessato, si può pertanto ben ritenere che quest'ultimo non fosse un semplice impiegato, bensì detenesse facoltà gestionali al più alto livello dell'azienda che gli consentivano di partecipare in prima persona alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b). Di conseguenza, ben si può concludere, alla luce della giurisprudenza in materia e insieme al seco, che l'interessato si trovava in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro.

Per il resto, contrariamente a quanto intende dedurne A.________, gli atti mostrano chiaramente come egli, in seguito alla disdetta del suo contratto, non abbia interrotto ogni legame con la società, ma abbia al contrario continuato a svolgere importanti attività per essa, quali ad es. l'esecuzione delle stime peritali per la Banca X.________ e l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di F.________ nonché i contatti con la clientela per l'assunzione dell'ampliamento della stazione di servizio di A.________. Avendo egli mantenuto degli stretti legami con la S.________ SA, comprovati peraltro anche dal fatto che il numero di telefono dell'ufficio della società era deviato sul suo numero natel, anch'esso intestato alla S.________ SA, risultava impossibile controllarne la perdita di lavoro effettivamente subita (v. consid. 3.3). Motivo per il quale si giustifica di applicare la giurisprudenza in materia denegante il diritto alle indennità di disoccupazione (consid. 3.1).

(…)." (cfr. STFA del 10 novembre 2005 nella causa A., C 275/04)

                                         Per costante giurisprudenza federale, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva.

                                         L’Alta Corte ha osservato che la questione relativa alla situazione dell’assicurato in una posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro, il quale, benché formalmente licenziato continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva, può, tra l’altro “(…) essere di rilievo per valutare l’aspetto della controllabilità e computabilità della perdita di lavoro (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI; DTF 126 V 126 consid. 2, 123 V 237 segg. consid. 7b/bb; DLA 2004 no. 24 pag. 262 consid. 2) (…).” (cfr. STFA del 17 ottobre 2005 nella causa F.; C 1/05, consid. 1.3).

                                         La situazione è invece differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione.

                                         Infatti, il TFA vuole, da una parte, evitare una possibile elusione della legge e, dall'altra parte, impedire che un assicurato possa beneficiare indebitamente delle indennità di disoccupazione.

                                         Diversa è pure la situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA del 16 settembre 2004 nella causa E., C 71/04).

                               2.4.   Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta che l’assicurato si è iscritto al collocamento il 2 aprile 2004 e che dal 5 aprile 2004 ha rivendicato il versamento di indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1 e 2).

                                         L’assicurato ha lavorato quale produttore cinematografico/regista dal 1° luglio 2001 al 31 gennaio 2004 presso la __________ (cfr. doc. 3 punto 2 e 3).

                                         Per questa società l’assicurato ha rivestito, dalla sua data di iscrizione, il 22 giugno 2001, fino al 19 aprile 2004 la carica di socio gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 19'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.-- (cfr. doc. 7).

                                         Dal 20 aprile 2004 la mamma dell’assicurato figura iscritta a Registro di Commercio (RC) quale socia gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 19'000.-- (cfr. doc. 7).

                                         Il padre dell’assicurato è sempre stato iscritto a RC quale socio senza diritto di firma e una quota di fr. 1'000.-- (cfr. doc. 7).

                                         I genitori dell’assicurato non sono mai stati dipendenti della ditta la quale, solo nel 2003, ha avuto, per brevi periodi (meglio per i seguenti periodi: dal 1.1.2003 al 30.04.2003, dal 1.2.2003 al 31.5.2003 e dal 25.10.2003 al 30.10.2003) altri tre dipendenti oltre al ricorrente (cfr. doc. 8).

                                         Il 31 gennaio 2004 è stata significata all’assicurato una lettera di disdetta, firmata da suo padre, del seguente tenore:

"  (…)

visto le attuali difficoltà ad operare nel settore dell’audiovisivo, come già espressoti più volte, sono dispiaciuto nel comunicarti il tuo congedo quale dipendente della __________ e di conseguenza pure quale socio.

Al momento attuale non vedo vie d’uscita a questa imbarazzante situazione e preferisco, spero di comune accordo, interrompere questa nostra collaborazione.

(…)." (cfr. doc. 4)

                                         Questo Tribunale ritiene che esistano, nel caso concreto, gli estremi per applicare la giurisprudenza federale atta ad impedire l’ottenimento abusivo di indennità di disoccupazione per i seguenti motivi.

                                         Al momento della disdetta l’assicurato rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (socio gerente con diritto di firma individuale della Sagl sua ex datrice di lavoro).

                                         Suo padre (semplice socio senza diritto di firma) nemmeno poteva sottoscrivere validamente la lettera di licenziamento.

                                         La madre dell’assicurato (che non ha mai lavorato per la ditta) ha assunto la posizione sino ad allora rivestita da suo figlio (socia gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 19'000.--).

                                         Ora, viste le caratteristiche della ditta in questione – di modeste dimensioni e senza diversificazione strutturale interna – e considerato che, ritenuta la qualifica di produttore cinematografico/regista, l’assicurato era l’unico in grado di svolgere lo scopo della società, bisogna concludere che il ricorrente, anche dopo il suo licenziamento, ha mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno a una società solo formalmente diretta e in mano ai suoi genitori.

                                         Del resto il TFA, in una decisione pubblicata in RDAT I - 1994 N. 79 pag. 205, ha confermato la decisione con la quale questo Tribunale ha ritenuto inidoneo al collocamento un amministratore di una SA licenziatosi e sostituito dalla figlia.

                                         In quel caso l’Alta Corte ha, in particolare, rilevato che:

"  (…)

Al giudizio in lite si deve prestare adesione pure nella misura in cui ha considerato non essere il ricorrente idoneo al collocamento: in effetti, come giustamente ritenuto dai primi giudici, si può dedurre dagli atti che l’assicurato, pur avendo designato la propria figlia a succedergli quale amministratrice della ditta G. SA, doveva essere ritenuto ancora amministratore della ditta medesima. Si deve ammettere, con i giudici di prime cure e l’amministrazione, che l’assicurato abbia voluto costruire una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative. (…)."

                                         Nella sua posizione di persona in grado di determinare la volontà del datore di lavoro l’assicurato non ha infine interrotto ogni legame con la società sua ex datrice di lavoro la quale non è stata chiusa e continua a esistere (cfr. estratto relativo alla __________ facilmente reperibile all’indirizzo www.zefix.ch).

                                         Infatti, il sito internet della __________ indica ancora l’assicurato quale persona di riferimento. Il ricorrente lo ha aggiornato aggiungendovi un film (da lui girato, montato e terminato nel 2003) proiettato nell’edizione 2004 del Festival Internazionale del film di __________.

                                         Inoltre, nel mese di dicembre 2004, l’assicurato ha lavorato per la __________ conseguendo un guadagno intermedio di fr. 900.-- (cfr. doc. 6).

                                         In questo contesto assume pure un particolare rilievo anche la circostanza che il numero di telefono privato (__________), indicato dall’assicurato nella sua domanda d’indennità di disoccupazione, è identico a quello della __________ sua ex datrice di lavoro (cfr. 2 e 3).

                                         Va pure rilevato che, quale ulteriore comprova dell’estensione delle sue competenze, gli avvisi di addebito concernenti il pagamento del salario mensile dell’assicurato sono stati inviati dall’istituto bancario incaricato alla __________ indicando il nome del ricorrente e il suo indirizzo dapprima via __________, __________ e in seguito via __________ (cfr. doc. 3).

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede e conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3), questo Tribunale deve concludere che la Cassa è incorsa in un errore manifesto allorquando ha versato all’assicurato, durante i periodi da aprile a dicembre 2004, le indennità di disoccupazione nonostante egli rivestisse ancora una posizione analoga ad un datore di lavoro e non avesse interrotto ogni legame con la società sua ex datrice di lavoro (cfr. in questo senso anche la STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C 217/02).

                                         Di conseguenza, date le premesse per una riconsiderazione (errore manifesto e importanza della rettifica) delle decisioni materiali con le quali all’assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione da aprile a dicembre 2004, è a ragione che la Cassa ha chiesto al ricorrente la restituzione dell’importo (nel suo ammontare corretto e non contestato; cfr. doc. 13) di fr. 26'202.50 per prestazioni ricevute indebitamente.

                                         Infine il TCA sottolinea che il presente caso non è paragonabile a quello deciso dal TFA nella sentenza del 13 giugno 2005 nella causa C. (C244/04) visto che in quella fattispecie il padre era iscritto a RC quale unico titolare della ditta e suo figlio neppure era in grado di determinare la volontà della ditta sua ex datrice di lavoro. Nel presente caso l’assicurato è stato iscritto quale socio gerente con diritto di firma individuale ed è in grado di svolgere lo scopo della società.

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:

"  (…)

2.2 Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, um dessen analoge Anwendung es geht, schliesst nur arbeitgeberähnliche Personen selbst sowie deren im Betrieb mitarbeitende Ehegatten vom Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung aus, nicht jedoch andere Verwandte von arbeitgeberähnlichen Personen. Dass der Beschwerdegegner Sohn des Geschäftsinhabers S.________ ist, reicht somit für die Verneinung eines Leistungsanspruchs gegenüber der Arbeitslosenversicherung nicht aus. Vielmehr müsste der Sohn selbst eine arbeitgeberähnliche Stellung einnehmen. Die in Erw. 2.1 hievor genannten Indizien weisen wohl darauf hin, dass der Versicherte im Betrieb seines Vaters dank der verwandtschaftlichen Bande eine bevorzugte Stellung geniesst, indem er beispielsweise jeweils im Frühling wieder in die Firma einsteigen und einen höheren als den marktüblichen Lohn beziehen kann. Diese Vorteile weisen jedoch nicht eindeutig darauf hin, dass der Sohn faktisch die Möglichkeit hätte, die Geschicke des Betriebes zu beeinflussen. Dies aber und nicht der Genuss arbeitsvertraglicher Vorteile - ist ausschlaggebend für die Frage, ob eine arbeitgeberähnliche Stellung vorliegt. Alleiniger, im Handelsregister eingetragener Betriebsinhaber ist der Vater, der auch als einzige Person unterschriftsberechtigt ist. Dass der Versicherte dereinst das Geschäft übernehmen soll, ist kein Beleg dafür, dass er heute schon arbeitgeberähnliche Einflüsse ausübt. Der Bezug eines hohen Lohnes, die Angabe der Mail-Adresse des Versicherten auf der Homepage der Firma und eine auf ihn lautende Telefonnummer weisen ebenfalls nicht nach, dass der Beschwerdegegner im Sinne eines faktischen Organs in der väterlichen Unternehmung massgebliche Entscheidungen träfe. Auch die Tatsache, dass der Vorname des Versicherten mit dem Buchstaben C  im Firmenlogo erscheint, drückt noch keine beherrschende Stellung des Sohnes in der Firma aus. Nach dem Gesagten ist daher die arbeitgeberähnliche Stellung des Beschwerdegegners nicht ausgewiesen.

(…)." (cfr. STFA del 13 giugno 2005 nella causa C., C 244/04)

                                         La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.73 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.02.2006 38.2005.73 — Swissrulings