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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.08.2005 38.2005.7

29 agosto 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,490 parole·~1h 2min·3

Riassunto

l'assicurato che sa e/o deve sapere che l'attività svolta va retribuita non percepisce le ID in buona fede. Non comunicare questa evenienza costituisce una grave negligenza e la cassa é impedita nel suo compito di verificare il diritto alle ID. No AG perché manca la possibilità di esito favorevole

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.7   FS/td

Lugano 29 agosto 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 1 dicembre 2004 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

parte interessata:          SECO - Direzione del lavoro Mercato del lavoro e AD

                                         (RDTC-INTC), 3003 Berna

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 1° dicembre 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha emanato una decisione su opposizione del seguente tenore:

"  (…)

L'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro,

vista l'opposizione 4/5 febbraio 2004 presentata dal Segretariato di Stato dell'economia, Berna, contro la decisione 31 dicembre 2003, osserva quanto segue.

Fatti e motivazioni

1.   II signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione in data 26 agosto 2002 alla ricerca di un impiego a tempo pieno come giocatore di pallacanestro o artigiano e rivendicando le relative indennità a far tempo dal 1. agosto 2002. L'assicurato si è annunciato presso la Cassa __________ (in seguito: __________) e a far tempo dal 1. aprile 2003 non figura più iscritto come persona in cerca di impiego.

Con decisione 8 gennaio 2003 l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) ha ritenuto che il signor RI 1 non adempisse le condizioni per poter essere posto a beneficio delle indennità di disoccupazione, osservato come lo stesso abbia continuato con la sua attività di giocatore di pallacanestro per il __________ anche dopo la sua iscrizione in disoccupazione.

È in considerazione della predetta decisione che in data 28 gennaio 2003 la __________ ha emesso una decisione di restituzione per l'importo di fr. 8'434.05, pari alle prestazioni assicurative che l'assicurato ha percepito indebitamente nel periodo dal 26 agosto al 31 ottobre 2002.

II 12 febbraio 2003 il signor RI 1 ha presentato domanda di condono per l'importo suindicato, asserendo, in sostanza, di aver avuto un comportamento conforme alla buona fede e di non essere in grado di restituire il predetto importo viste le difficili condizioni economiche in cui si trova.

In data 2 aprile 2003 la __________ ha sottoposto all'UG la predetta domanda di condono. La procedura di condono è stata inizialmente sospesa nell'attesa dell'esito della vertenza che opponeva l'assicurato al suo datore di lavoro e relativa all'incasso dello stipendio arretrato. In seguito, e meglio nel corso del mese di dicembre 2003, avendo il signor RI 1 deciso di rinunciare alla causa nei confronti del __________, il servizio cantonale ha proceduto all'esame della domanda di condono, accogliendola con decisione 31 dicembre 2003. Contro questa decisione il Segretariato di Stato dell'economia (in seguito: seco) ha interposto opposizione in data 4/5 febbraio 2004.

La predetta opposizione è stata sottoposta per conoscenza ed eventuali osservazioni al signor RI 1 in data 30 giugno 2004. Non avendo l'assicurato ritirato l'invio raccomandato e alfine di concedergli comunque la possibilità di esprimersi in merito all'opposizione interposta dal seco, l'UG ha nuovamente sottoposto la stessa in data 1. settembre 2004 (al recapito indicato all'UG dal signor __________, precedente rappresentante dell'assicurato). Anche in questo caso il signor RI 1 non ha proceduto al ritiro dell'invio raccomandato. Il servizio cantonale ha nuovamente sottoposto in data 9 novembre 2004 all'assicurato l'opposizione qui in esame. Lo stesso ha risposto con lettera 10/16 novembre 2004 - chiedendo, in sostanza, la conferma della decisione impugnata - sottoposta per conoscenza ed eventuale presa di posizione all'opponente in data 16 novembre 2004.

2.   Giusta l'articolo 28 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale (cpv. 1). Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cpv. 2).

A norma dell'articolo 95 cpv. 1 LADI, la domanda di restituzione è retta dall'articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

Conformemente all'articolo 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1).

Le condizioni poste dagli articoli 95 LADI, 25 LPGA e 4 OPGA sono cumulative, per cui una domanda di condono può essere accolta unicamente nel caso in cui entrambe le condizioni siano adempiute.

La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza. La buona fede è esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STCA del 20 febbraio 2003 nella causa M.B., 38.2002.142, consid. 2.1; DLA 2001, pag. 160; DLA 1998, pag. 70).

Riguardo all'esame dei presupposti del condono, è rilevante l'istante in cui la restituzione deve effettivamente avvenire (cfr. STCA del 20 febbraio 2003 nella causa M.B., 38.2002.142, consid. 2.1).

3.   Nel caso in esame, dai documenti agli atti, segnatamente dal verbale di audizione dell'assicurato del 27 novembre 2002 presso la __________, emerge che l'assicurato, successivamente alla fine della stagione sportiva (31 maggio 2002), dal mese di agosto 2002 in poi ha continuato a svolgere la sua attività di giocatore di pallacanestro presso il __________, allenandosi i martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (si nota che questi allenamenti occupano l'assicurato in misura inferiore rispetto a prima) e giocando le partire al sabato dalle 17.30 alle 19.30 circa. Nel corso della sua audizione il signor RI 1 ha confermato che per questa sua attività non percepisce alcun salario. Egli ha inoltre dichiarato di non aver ritenuto dover annunciare i suoi allenamenti alla competente cassa, poiché si svolgono al di fuori del normale orario di lavoro e perché non percepisce per questi nessun compenso.

D'altra parte, si osserva come con scritto 21 gennaio 2003 all'avv. __________, allora presidente del __________, il signor RI 1 abbia rivendicato il versamento di un importo di fr. 26'000.quale corrispettivo per le prestazioni sportive che lo stesso ha fornito nei mesi da settembre a dicembre 2002, dichiarando in particolare quanto segue: "[...] La rimando agli Art. 319 e 320 del Codice delle obbligazioni [...]. Ho giocato per due stagioni per il __________, sempre con un contratto da professionista. E’ pertanto evidente che quest'anno la mia prestazione non poteva considerarsi gratuita considerati i precedenti. Ricordo che ho sempre svolto l'attività di giocatore professionista di pallacanestro sin dal mio rientro dagli __________ e la cosa è ben nota a tutti che gravitano attorno al mondo della pallacanestro in Ticino e anche in Svizzera. Pertanto e in considerazione di quanto sopra, chiedo che mi venga versato - entro e non oltre il 31 gennaio 2003- lo stipendio di Sfr. 26'000, 00 netti (Sfr. 6'500,00 per 4 (quattro) mensilità come citato). [...]" L'assicurato ha del resto fatto spiccare in data 9 aprile 2003 nei confronti del __________ un precetto esecutivo per l'importo suindicato.

Ora, visto quanto precede, ritenuto in particolare come il signor RI 1 abbia continuato a svolgere la sua attività di giocatore di pallacanestro presso il __________ anche dopo la sua iscrizione in disoccupazione e, inoltre, come per queste sue prestazioni sportive egli abbia rivendicato il versamento dello stipendio dovuto, l'assicurato non poteva ignorare il suo obbligo di annunciare questa sua attività alla Cassa di disoccupazione, tenuto conto che, stante a quanto da lui stesso dichiarato nel suo scritto 21 gennaio 2003 al presidente __________, la sua prestazione non poteva essere considerata gratuita. Al signor RI 1 non può pertanto essere riconosciuta la buona fede, per cui non è adempiuto uno dei due presupposti cumulativi contemplati dai combinati disposti di cui agli articoli 25 LPGA e 4 OPGA. Di conseguenza, anche se, stante alla documentazione agli atti, all'assicurato andrebbe riconosciuto il grave rigore economico, la domanda di condono da lui presentata non può essere accolta per questo motivo.

Pertanto, visto quanto precede nonché gli argomenti sollevati dall'opponente, si ritiene di dover accogliere l'opposizione in esame, nel senso che la domanda di condono presentata dal signor RI 1 in data 12 febbraio 2003 è respinta.

decide

Per questi motivi

1.   L'opposizione è accolta.

Di conseguenza la decisione 31 dicembre 2003 è annullata. La domanda di condono presentata da RI 1 il 12 febbraio 2003 è dunque respinta.

2.   Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione. L'atto di ricorso, redatto in lingua italiana, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Gli eventuali mezzi di prova devono essere, per quanto possibile, allegati.

3.   Intimazione:

      - al Seco, Effingerstrasse 31, 3003 Berna (raccomandata)

      - al signor RI 1, Via __________, __________

      - all'Ufficio regionale di collocamento, __________

      - alla Cassa __________

(…)." (cfr. doc. A)

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore ha chiesto che:

                                         "1.    Il ricorso di RI 1, __________, è accolto.

                                          1.1. Di conseguenza la decisione 1° dicembre 2004 della Sezione del lavoro, Bellinzona è annullata.

                                          1.2. La domanda di condono di RI 1 è accolta.

                                          2.    Le tasse di giustizia sono a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 congrue ripetibili.

                                          3.    Intimazione alle parti come di rito." (cfr. doc. I, pag. 8)

                                         A sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell’assicurato ha, in particolare, addotto che:

"  (…)

4.   Il ricorrente è a conoscenza del fatto che le motivazioni della decisione 8 gennaio 2003, ormai cresciuta in giudicato, non possono più essere contestate in questa sede. Vero è che a ben vedere il ricorrente doveva rivolgersi ad un legale già a quel momento, affinché quest'ultimo potesse almeno sollevare la problematica relativa al fatto che il ricorrente pur "lavorando" alle dipendenze del __________ egli non percepiva salario alcuno. Il perché di questa situazione è ormai ampiamente noto, ma è bene ricordarlo: il datore di lavoro era strettamente dipendente dai finanziamenti dell'avv. __________, che - si è saputo solo più tardi - non erano del tutto leciti. In quel momento dunque il datore di lavoro si trovava in palese stato d'insolvenza: al ricorrente pertanto non dovevano essere versate indennità di disoccupazione, ma occorreva semmai valutare la possibilità di erogare indennità di insolvenza.

Ma il passato è passato e non occorre rivangarlo ulteriormente, se non per un punto che è il punto centrale della contestazione del ricorrente. Egli infatti è da sempre stato un ottimo giocatore di pallacanestro, ma un perfetto incapace a gestire i propri affari, denotando a più riprese (e il caso in esame ne è un evidente esempio) ingenuità incredibili.

Si pensi ad esempio al fatto che il 21 gennaio 2003, all'indomani della decisione 8 gennaio 2003 con la quale gli era fatto ordine di ri­tornare le prestazioni di disoccupazione indebitamente percepite, egli scriveva all'avv. __________, allora presidente del __________, invitandolo a versargli i salari arretrati, ricordando egli al suo interlocutore che una parte di tali salari doveva essere rimborsata. La Sezione del lavoro vede in questo scritto una palese mala fede, poiché con questo scritto il ricorrente ammette di essere stato a conoscenza di un rapporto di lavoro e di aver al contempo percepito delle indennità di disoccupazione.

Ma questo scritto è semmai la disarmante prova della buona fede del ricorrente e una evidente prova della sua ingenuità. Come si può infatti ammettere di avere torto con tanta facilità e soprattutto mandando copia di tale scritto proprio a chi gli diceva che aveva torto? Che scopo vi era inoltre di inviare tale scritto alla Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, Bellinzona? Non ci vuole certamente un professore di diritto per ammettere che tale gesto costituisce inequivocabilmente un auto-goal (prova ne è che l'avversata decisione sfrutta infatti tale situazione) e che una persona ragionevole si sarebbe astenuta dall'inviare in copia tale documento alla Sezione del lavoro.

Sia consentito precisare che il ricorrente non intende in tal modo sostenere che un po' più di furbizia e malizia sarebbero stati più pa­ganti, poiché vi erano comunque prove a sufficienza (e altre potevano essere assunte presso il medesimo __________ o presso il Ministero Pubblico) del rapporto di lavoro tra il ricorrente il __________.

A maggiore riprova dell'ingenuità e fors'anche della faciloneria che contraddistingue il ricorrente, può ancora essere citato un piccolo altro aneddoto. Il 3 agosto 2003 egli è stato sorpreso alla guida del suo veicolo che produceva rumore evitabile per l'inefficacia del silenziatore: per questo fatto egli è stato multato il 3 ottobre 2003. Dopo la contestazione della multa il ricorrente è stato giustamente invitato a presentarsi a __________ per un controllo del ripristino del dispositivo di licenziamento: egli è giunto a tale controllo senza essersi nemmeno preoccupato di porre rimedio al difetto meccanico del suo veicolo: per questo motivo egli è stato multato una seconda volta il 26 settembre 2003. Ma è mai possibile che ciò capiti ad una persona normale? Evidentemente no, ma al ricorrente ciò capita quotidianamente. Sia consentita la ripetizione: il ricorrente è un ottimo giocatore di pallacanestro, ma un pessimo amante di sé stesso.

A tutto ciò poi occorre ricordare il caos finanziario in cui vive il ricorrente, assillato da creditori e precetti esecutivi, in una spirale senza fine, così come già provato con la domanda di condono e dimostrato dall'annessa documentazione (parziale) sulla sua situazione finanziaria.

A non averne dubbio il ricorrente non è in grado di gestirsi in maniera autonoma e necessita con urgenza l'assistenza di un curatore amministrativo, che il sottoscritto legale si adopererà per fargli nominare.

Ma al di là di questa necessaria misura nei suoi confronti, il ricorrente non può proprio essere considerato avvezzo alla mala fede nei suoi rapporti con i terzi e le autorità. Egli vede la vita in una maniera assai troppo semplicistica, per rendersi conto che determinati suoi comportamenti non sono normali e possono - come nel caso in esame - essere fraintesi.

Sia comunque concesso formulare ancora qualche osservazione sulle motivazioni addotte dalla Sezione del lavoro nella sua decisione 1° dicembre 2004.

Secondo la Sezione "l'assicurato non poteva ignorare il suo obbligo di annunciare questa sua attività alla Cassa di disoccupazione, tenuto conto che, stante a quanto da lui stesso dichiarato nel suo scritto 21 gennaio 2003 al presidente __________, la sua prestazione non poteva essere considerata gratuita". Tale affermazione richiama nuovamente la questione relativa al tipo di indennità che richiedeva il ricorrente.

Il ricorrente è - come detto - persona assai mal auto-gestita; non si può pertanto pretendere che egli potesse andare oltre l'assioma: "non ricevo lo stipendio, chiedo la disoccupazione". Egli dunque non era a conoscenza della possibilità di ricevere delle indennità per insolvenza ex art. 51 segg. LADI, che con buona probabilità gli sarebbero state concesse se i funzionari da lui contatti gli avessero posto domande più precise e gli avessero consigliato di promuovere un'esecuzione nei confronti del suo datore di lavoro notoriamente oberato dai debiti per l'incresciosa situazione finanziaria venutasi a creare per colpa del suo presidente. Questi sarebbero certamente stati i motivi che un legale avrebbe addotto per contestare la decisione 8 gennaio 2003 con la quale il qui ricorrente veniva obbligato a ritornare le indennità di disoccupazione indebitamente percepite.

Nessuno contesta infatti che egli "lavorava" per il __________; nessuno poi contesta il fatto che egli non percepiva lo stipendio per l'insolvenza notoria del datore di lavoro; si vuole solo ricordare che - per evidente ignoranza del ricorrente - egli non è stato immediatamente in grado di far capire ai responsabili cantonali che egli stava di fatto richiedendo delle indennità di insolvenza. Ma purtroppo, sempre per il solito comportamento passivo e disinteressato del qui ricorrente tale decisione non è stata contestata ed ora risulta ampiamente cresciuta in giudicato, di modo che - a rigor di logica - quanto affermato in questi ultimi due capoversi non avrebbe valore giuridico alcuno.

Si ribadisce che lo scritto 21 gennaio 2003 del qui ricorrente non può essere inteso quale gesto di mala fede, perché altrimenti mal si comprenderebbe il motivo per il quale egli lo avrebbe inviato alla Sezione del lavoro. Il vero motivo è semmai la buona fede del ricorrente, che - accettando la decisione di rimborso dell'8 gennaio 2003 - voleva mettere a conoscenza la Sezione della sua buona volontà nel cercare di rimborsare le indebite indennità di disoccupazione, sollecitando il suo datore di lavoro di provvedere al più presto a pagargli gli stipendi arretrati e con quei soldi poter rimborsare il proprio debito nei confronti della Sezione. Null'altro.

Per chiudere infine la disamina dello scritto 21 gennaio 2003 occorre tenere presente che esso è stato scritto a pochi giorni dalla ricezione della decisione 8 gennaio 2003 di rimborsare le indennità di disoccupazione ricevute. In questo senso tale scritto appare certamente logico (almeno per una volta...): il ricorrente si è reso conto dell'errore in cui era occorso (ad onore del vero ancora oggi non ha compreso che poteva comunque ricevere delle indennità, ma ad altro titolo), ha capito di dover reperire al più presto i soldi necessari per pagare il proprio debito, e si è quindi rivolto al proprio debitore, ossia il datore di lavoro. Pensando che "per tenere buoni quelli della Sezione del lavoro, così non mi mandano il precetto" fosse buona cosa scrivere che l'importo ricevuto dal datore di lavoro sarebbe poi stato immediatamente utilizzato per onorare il proprio debito, egli ha mandato tale scritto alla Sezione. Questo scritto non può evidentemente essere inviato per altro motivo: siccome la buona fede è presunta, occorreva alla Sezione dimostrare il contrario. Essa invece ha fatto uso di tale documento corroborando semplicemente la posizione secondo la quale il ricorrente sapeva di essere ancora dipendente del __________ e ciò nonostante avrebbe continuato a percepire le indennità di disoccupazione.

Come detto, però, il ricorrente si è reso conto di questa situazione (e che la sua semplicistica teoria "niente stipendio uguale indennità di disoccupazione) solo con la decisione 8 gennaio 2003; visto che non aveva i soldi (e nemmeno li ha oggi, come riconosce la Sezione del lavoro) per pagare il suo debito, egli li ha sollecitati da chi glieli doveva. Quella lettera può dunque essere girata e rigirata in 1000 modi, ma non dirà nient'altro che questo.

La Sezione ritiene poi che il ricorrente dimostrerebbe a maggior ragione la propria mala fede per il fatto che egli avrebbe fatto spiccare nei confronti del suo ex-datore di lavoro un precetto esecutivo solo il 9 aprile 2003. Ma questo è - per i motivi di cui sopra - un assurdo: infatti toccava proprio all'autorità accertare sin da subito (quindi dalla presentazione della domanda di ottenimento di indennità di disoccupazione) se la richiesta del ricorrente era legittima o doveva semmai essere trasformata in una domanda tendente all'ottenimento di indennità di insolvenza: se così fosse stato, il funzionario che trattava l'incarto doveva immediatamente avvisare il ricorrente che per potergli concedere tali indennità doveva al più presto avviare una procedura esecutiva nei confronti del suo datore di lavoro.

Vi è infine ancora un elemento che milita a favore della buona fede del ricorrente, anche se nuovamente rimette in discussione l'agire delle autorità sul genere di indennità che occorreva allocare al ricorrente. Infatti nel verbale 27 novembre 2002 dinanzi la Cassa cantonale disoccupazione a Lugano, il ricorrente ha ripetuto sostanzialmente quanto aveva detto in occasione della prima richiesta di ottenere delle indennità. In particolare si pone l'accento sull'affermazione del ricorrente secondo il quale:

"No, non percepisco nessun salario per questa mia attività in quanto la società __________ non ha i fondi per pagare"

Inequivocabilmente tale affermazione doveva far suonare un campanello di allarme al funzionario verbalizzante: doveva infatti domandarsi come mai il ricorrente non era stato consigliato di muovere determinati passi a tutela dei suoi interessi per poi ottenere delle indennità di insolvenza. Il ricorrente, quindi, non ha mai mentito in merito alla sua situazione personale con il suo datore di lavoro: toccava semmai all'autorità informarlo partitamente, già in occasione del primo colloquio presso l'Ufficio del lavoro, sui suoi diritti e non trattarlo quale un semplice disoccupato, quale appunto non era. Non si può ora imputare al ricorrente di non aver conosciuto i propri diritti, e rinfacciargli oggi un'inazione da parte dell'autorità, e soprattutto non è possibile sostenere l'esistenza di una sua mala fede di fronte a tutti questi fatti che dimostrano semmai il contrario.

Si ricorda infine che non toccherebbe in ogni caso al ricorrente dimostrare la propria buona fede, essendo presunta, ma che il presente ricorso è servito proprio a ciò, nonostante egli non ne avesse obbligo. Le argomentazioni addotte dalla Sezione del lavoro per dimostrare la mala fede sono state tutte discusse, esaminate e contrastate: non vi è quindi altro spazio per sostenere a posteriori che il ricorrente era in mala fede.

Prove: c.s., doc. C

5.   In considerazione delle difficoltà economiche, peraltro già rilevate dalla medesima Sezione del Lavoro, il qui ricorrente chiede di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ad opera dello scrivente legale.

Il necessario formulario, da vidimare dal Comune di domicilio, è stato inoltrato in data odierna e sarà prodotto a codesto lodevole Tribunale non appena ritornato debitamente firmato.

Prove: c.s., doc. D

(…)." (cfr. doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 16 febbraio 2005 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è confermata nelle proprie allegazioni e ha ribadito che:

"  (…)

Ora, visto quanto precede, ritenuto in particolare come l'assicurato abbia continuato a svolgere la sua attività di giocatore di pallacanestro presso il __________ anche dopo la sua iscrizione in disoccupazione e, inoltre, come per queste sue prestazioni sportive egli abbia rivendicato il versamento dello stipendio dovuto, egli non poteva ignorare il suo obbligo di annunciare questa sua attività alla Cassa di disoccupazione, tenuto conto che, stante a quanto da lui stesso dichiarato nel suo scritto 21 gennaio 2003 al presidente __________, la sua prestazione non poteva essere considerata gratuita. Al ricorrente non può pertanto essere riconosciuta la buona fede.

Di conseguenza, anche se, stante alla documentazione agli atti, all'assicurato andrebbe riconosciuto il grave rigore economico, venendo a mancare uno dei due requisiti cumulativi previsti agli articoli 25 LPGA e 4 OPGA, a sapere quello della buona fede, la domanda di condono presentata dal signor RI 1 non può pertanto essere accolta.

(…)." (cfr. doc. III)

                               1.4.   Invitato a prendere posizione sul ricorso inoltrato dall’assicurato (cfr. doc. V), con lettera del 4 aprile 2005 al TCA, il Segretariato di Stato dell’economia (SECO) si è così espresso:

"  (…)

con riferimento al suo invito del 15 marzo scorso a presentare osservazioni nell'ambito della procedura citata a margine, rileviamo quanto segue:

L'assicurato ricorre contro la decisione su opposizione emanata il 1 ° dicembre 2004, con la quale veniva respinta la sua domanda di condono. A sostegno del suo ricorso, egli fa valere la sua "ingenuità" ed il "caos finanziario" in cui vive. Sostiene da un lato che gli sarebbe parso logico, non essendo pagato dal __________, di percepire indennità di disoccupazione. Dall'altro canto, l'autorità cantonale non lo avrebbe sufficientemente informato che aveva diritto alle indennità per insolvenza.

In merito alle indennità per insolvenza (art. 51 e segg. LADI), va rilevato che esse non entrano in considerazione per il periodo posteriore all'iscrizione in disoccupazione. Pertanto, mal si capisce la relazione tra la fattispecie oggetto della presente causa e questa affermazione. Infatti, l'interessato si è iscritto in disoccupazione il 1° agosto 2002, e le indennità chieste in restituzione (indennità di disoccupazione) portano sul periodo susseguente. L' affermazione dell'assicurato su questo punto non merita quindi tutela.

Per quanto concerne il punto di questione della buona fede, l'interessato ammette di aver accettato le indennità di disoccupazione perché non era pagato dal suo datore di lavoro. Afferma però di non essere stato in grado di capire le implicazioni di tale ragionamento. Tuttavia, egli non presenta alcun elemento, ossia un certificato medico, comprovante una menomata capacità di intendere e di volere. Non pretende neppure di non essere stato sufficientemente informato in merito ai suoi diritti e doveri in quanto disoccupato, ragione per cui la buona fede in casu non può essere ammessa.

In conclusione, rileviamo che il ricorso non presenta argomenti o mezzi di prova sufficientemente rilevanti per giustificare l'annullamento della decisione dell'autorità cantonale. Proponiamo quindi il suo respingimento.

(…)." (cfr. doc. VI)

                               1.5.   Il doc. VI è stato notificato alla parti per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. VII).

                                         Con scritto del 12 aprile 2005 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha comunicato al TCA di riconfermarsi nella propria risposta di causa del 16 febbraio 2005 (cfr. doc. VIII).

                                         L’assicurato è rimasto silente.

                                         Il doc. VIII è stato trasmesso al SECO per conoscenza (cfr. doc. IX).

                               1.6.   Così richiesto (cfr. doc. X) con lettera del 9 agosto 2005 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il formulario “Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” con la relativa documentazione (cfr. doc. XI e XI/Bis).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

                                         Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                         Chiamata a pronunciarsi circa il diritto applicabile nel caso in cui l’amministrazione si è dovuta pronunciare su una domanda di condono dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e concernente la restituzione di prestazioni ricevute in precedenza, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

1.2 Die Vorinstanz hat hinsichtlich der am 18. Juli 2003 verfügten, mit Einspracheentscheid vom 16. Februar 2004 bestätigten Ablehnung des Erlassgesuchs des Beschwerdeführers Art. 95 Abs. 1 AVIG (in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 Satz 2 des auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) angewendet. Ob diese Vorgehensweise mit Blick darauf, dass die Gutgläubigkeit während des Leistungsbezugs vom 9. Mai bis 20. Juni 2002 - und damit ein Sachverhalt, der sich in einer vor dem In-Kraft-Treten des ATSG liegenden Zeitspanne verwirklicht hat - zur Diskussion steht, einer näheren Überprüfung stand hält, oder ob der bis Ende 2002 Grundlage für den Erlass einer Rückerstattungsschuld gegenüber der Arbeitslosenversicherung bildende Art. 95 Abs. 2 Satz 1 AVIG (in seiner bis dahin geltenden Fassung) zum Zuge kommt, braucht vorliegend nicht abschliessend beurteilt zu werden. Ebenso wenig wie im Falle der Rückerstattung von zu Unrecht bezogenen Leistungen (vgl. BGE 130 V 319 Erw. 5.1 und 5.2) kommt im Zusammenhang mit der Erlassvoraussetzung der Gutgläubigkeit der Frage ausschlaggebende Bedeutung zu, ob Art. 25 ATSG (oder altes Recht) anzuwenden ist, wenn der Einspracheentscheid nach dem In-Kraft-Treten des ATSG ergangen, der Erlass aber in Bezug auf vor dem 1. Januar 2003 gewährte Leistungen zu prüfen ist. Denn die nach dem ATSG diesbezüglich massgeblichen Grundsätze sind aus der früheren Regelung und den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien zur Beurteilung der für einen Erlass unter anderem vorausgesetzten Gutgläubigkeit des Leistungsbezügers (BGE 122 V 223 Erw. 3, 112 V 103 Erw. 2c, 110 V 180 f. Erw. 3c; AHI 2003 S. 161 f. Erw. 3a; ARV 2001 Nr. 18 S. 162 Erw. 3b) hervorgegangen (vgl. auch Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Zürich 2003, Rz 23 zu Art. 25). Unbestrittenermassen gelangten demgegenüber auf das am 1. Mai 2003 angehobene Erlassverfahren bereits die in Art. 4 Abs. 4 und 5 ATSV geregelten formalen Aspekte der Gesuchseinreichung zur Anwendung. (…)." (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nella causa R.,

C 174/04)

                                         Inoltre, circa gli effetti dell'art. 25 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"  i) ALV: Die bisherige Rückerstattungsregelung des AVIG (vgl. alt Art.

6, alt Art. 95 AVIG) fällt grundsätzlich zugunsten derjenigen Art. 25 ATSG dahin (vgl. BBl 1999 4733, 4743). Immerhin werden für Einzelfragen abweichende Lösungen vorgesehen; dies betrifft die Rückforderung von Beiträgen, wo die in Art. 16 Abs. 3 AHVG vorgesehene Besonderheit auch für die ALV massgebend ist (vgl. Art. 6 AVIG), und einzelne Bereiche der Leistungsrückforderung (vgl. Art. 95 AVIG). Es ergeben sich insoweit gegenüber dem bisherigen Recht keine massgebenden Abweichungen."

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 25, n. 45)

                                         Dunque la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità.

                                         L'art. 4 OPGA regola il condono.

                                         Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

                                         Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

                                         Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

                                         Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

                                         L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"  1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

   a.   quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC;

   b.   quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

   c.   quale importo per le spese personali: 4800 franchi l’anno;

   d.   quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4 Sono computati come spese supplementari:

   a.   per le persone sole, 8000 franchi;

   b.   per i coniugi, 12 000 franchi;

   c.   per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."

                                         Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

                                         -     l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                         -     la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

                                         Quindi, anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere concesso.

                               2.3.   La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                         Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

                               2.4.   Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

                                         L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

                                                      Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

                                         Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"  a) Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und

    insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge

    der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

"  a  Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf verzichtet, von der

    allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

                                         La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

                                         In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"  Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht "erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

-   Anspruchsberechtigung des Versicherten

    (s. Anspruchs- Voraussetzungen)

-   Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

                                         Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                         Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

                                         Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

                               2.5.   In una decisione del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02 – decisione resa dopo che il TFA aveva già confermato il giudizio con il quale questo Tribunale ha concluso che l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al 50% e ha rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo dell’importo da restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con il quale il TCA ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione in quanto la stessa non era in buona fede.

                                         In quell’occasione il TFA ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:

"  (…)

2.3 Per quanto concerne la nozione di buona fede, giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv. 1 LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41 consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag. 73 consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni è limitato (art. 105 cpv. 2 OG). Per contro, il tema di sapere se una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 223 consid. 3 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3).

3.

Nell'ambito della precedente procedura, statuendo in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia, l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento, aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della corrispondenza e della contabilità private.

4.

4.1 Non sussistendo - in assenza di nuovi elementi suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi dagli accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle assicurazioni, si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere sottaciuto tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona fede le indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.

4.2 In una sentenza pubblicata in DLA 1998 no. 14 pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave negligenza - escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il fatto di lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa di disoccupazione.

4.3 La presente fattispecie - così come accertata da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, già solo per questo motivo merita di essere disatteso.

(…)." (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.B., C 292/02)

                                         In una decisione del 16 giugno 2003 nella causa C.G. (C130/02) la nostra Massima Istanza ha confermato il giudizio con il quale questo Tribunale, ravvisata la mancanza di buona fede, ha negato a un’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione.

                                         Il TFA ha sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.

3.1 I primi giudici, ritenendo che l'interessata avrebbe violato il proprio obbligo di comunicare all'amministrazione un fatto importante per l'esercizio del diritto alle prestazioni - in concreto: la propria posizione di amministratrice unica con diritto di firma individuale, ricoperta dall'8 aprile 1988 e anche successivamente al suo licenziamento, all'interno della società datrice di lavoro di appartenenza del padre - hanno ravvisato una grave negligenza nel comportamento della ricorrente e hanno, di conseguenza, negato la propria buona fede e il diritto al condono dell'obbligo di restituzione.

3.2 Per parte sua, l'assicurata, facendo in sostanza notare come la sua carica di amministratrice unica risultasse dal registro di commercio e fosse pertanto, per l'effetto di pubblicità riconosciuto a tale registro (art. 933 cpv. 1 CO), notoria, contesta di avere violato un obbligo di informazione e censura l'operato dei primi giudici nella misura in cui le hanno negato la buona fede e, di conseguenza, il diritto al condono. A tal proposito, l'insorgente osserva che l'amministrazione poteva senz'altro, senza particolari ricerche e dispendio, prendere conoscenza della sua posizione di amministratrice, non fosse altro per il fatto che la ditta della datrice di lavoro recava il proprio nome di famiglia. A sostegno della propria buona fede, C.________ fa quindi valere il carattere marginale dell'attività svolta presso la società in qualità di amministratrice unica, e mette in risalto il fatto che, già solo alla luce dell'impegno estremamente ridotto, limitato a poche ore mensili e di conseguenza retribuito in fr. 2000.annui, mai avrebbe pensato che tale attività potesse essere di pregiudizio per il proprio diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

4.

A ben vedere, questo Tribunale non ravvisa seri motivi per non condividere, almeno nel suo risultato, l'operato della Corte cantonale.

4.1 Anche se il Tribunale federale delle assicurazioni - in materia di restituzione di indennità per lavoro ridotto (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. c LADI) versate a torto ad un membro del consiglio di amministrazione di una SA attivo nella ditta - ha già avuto modo di osservare come, per l'effetto di pubblicità del registro di commercio (art. 933 cpv. 1 CO), la cassa disoccupazione debba sin dall'inizio lasciarsi opporre l'appartenenza di un lavoratore al consiglio di amministrazione (DTF 122 V 270) e - in una sentenza avente per oggetto, come in concreto, una domanda di condono dell'obbligo di restituzione di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione - ha altresì precisato che non sussiste un obbligo legale incondizionato - tale da escludere eo ipso la buona fede - di segnalare spontaneamente la propria posizione di consigliere di amministrazione (sentenza dell'8 agosto 2001 in re K., C 90/01, consid. 4b/aa e bb), la pronuncia impugnata deve comunque essere confermata, e questo già solo in ragione di un altro aspetto.

4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2 febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di riscossione di prestazioni.

4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata, sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che, secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA familiare.

4.4 In tali condizioni, avendo potuto e dovuto riconoscere l'illegittimità della propria richiesta di indennità di disoccupazione (cfr. DTF 123 V 237 consid. 7b/bb e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DLA 2002 no. 28 pag. 183 nonché il consid. 2a non pubblicato in DLA 2001 no. 27 pag. 225), l'insorgente non poteva giustamente essere ritenuta in buona fede al momento della loro riscossione. Ne consegue pertanto che a ragione la precedente istanza le ha negato il diritto al condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.

4.5 A nulla serve, in un simile contesto, invocare la presunta conoscenza (cfr. consid. 4.1), da parte dell'amministrazione, dei  rapporti societari e, quindi, del fatto che C.________ non avrebbe, dall'inizio, avuto diritto alle prestazioni indebitamente versate dalla cassa di disoccupazione (cfr. a tal proposito DTF 123 V 234; consid. 2a non pubblicato in DLA 2001 no. 27 pag. 225). A tal proposito va infatti rammentato che l'eventuale errore da parte dell'amministrazione (in concreto: l'indebito versamento delle prestazioni assicurative) non è suscettibile di sopperire alla mancanza di buona fede iniziale dell'assicurato (DLA 1998 no. 41 pag. 234).

5.

In esito alle suesposte considerazioni, la pronuncia impugnata, non violando il diritto federale né fondandosi su un accertamento dei fatti manifestamente errato, merita di essere confermata mentre il gravame deve essere respinto.

(…)" (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C.G., C 130/02)

                                         Pronunciandosi nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere ricevuto un salario durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale aveva riconosciuto la buona fede nella percezione delle indennità in un determinato periodo di controllo il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.2 Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19. März 2002 ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26. März 2002 in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt hat, keine Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung der Melde- oder Auskunftspficht ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von Gutgläubigkeit ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der Beschwerdegegner die Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom 16. April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in diesem Monat in der Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen zustehenden Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen können, dass ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest nicht vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in Kenntnis gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten nicht die nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der Taggeldabrechnung für den Monat März 2002 nicht unverzüglich bei der Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die offensichtlich zu hoch ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen der vorinstanzlichen Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit gewertet werden, sondern ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu qualifizieren, welche einer erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben entgegensteht. Die nach Art. 95 Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug ist demnach nicht erfüllt, weshalb die Rückerstattung der für den Monat März 2002 zu Unrecht ausgerichteten Taggelder im Betrag von Fr. 841.25 nicht erlassen werden kann. (…)."

(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C 172/03)

                                         In un altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.

                                         L'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:

"  (…)

4.1 In dem am 20. März 2000 ausgefüllten Antrag auf Arbeitslosenentschädigung gab die Beschwerdeführerin noch an, bereit und in der Lage zu sein, eine Arbeit im Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung anzunehmen. Wie sich in der Folge herausstellte, war sie im Hinblick auf die ihr zu Hause obliegende Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20 %igen Teilpensum interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin damit eine Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen lassen, kann dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass sie offenbar bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs auf dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu vertreten.

4.2 Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen. Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie, würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben, kaum je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung erreichen würde. Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu nicht. Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen dem anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"

(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C 70/03, consid. 4)

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato che:

"  (…) Nach der Rechtsprechung ist grobe Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)

                               2.6.   Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta che l’assicurato si é iscritto al collocamento il 26 agosto 2002 alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale giocatore di pallacanestro o artigiano rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 1° agosto 2002 (cfr. doc. 33 punto 2 e 33/B).

                                         L’ultimo datore di lavoro dell’assicurato è stato il __________ presso il quale egli è stato occupato durante la stagione 2001/2002 e più precisamente dal 1° agosto 2001 al 31 maggio 2002 (cfr. doc. 33/A e 33/B).

                                         Il 27 novembre 2002, l’assicurato è stato sentito da una funzionaria della Cassa cantonale di disoccupazione per chiarimenti in merito al suo caso di disoccupazione.

                                         In quell’occasione è stato steso e l’assicurato ha controfirmato un verbale nel quale, in particolare, si legge che:

"  (…)

Dai quotidiani è emerso che gioca ancora con il __________, ciò corrisponde al vero?

Si corrisponde al vero. La stagione è finita il 31.05.02 per poi ricominciare in agosto 2002.

Percepisce stipendio per questa attività?

No, non percepisco nessun salario per questa mia attività in quanto la società __________ non ha i fondi per pagare.

In quali giorni ed in quali orari si allena?

Di solito ho allenamento di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 20.00. Le partite in genere si svolgono al sabato dalle 17.30 alle 19.30 circa.

C’è una differenza tra l’attività che svolge ora e quella che ha fatto fino al 31.05.02?

Si, prima mi allenavo due/tre volte alla settimana di mattina dalle 10.00 alle 11.00 circa e tutte le sere dalle 18.00 alle 20.00 circa.

Per quale motivo non ha notificato alla Cassa la sua attività?

Non credevo di dover annunciare i miei allenamenti in quanto si svolgono al di fuori del normale orario di lavoro e siccome non percepisco stipendio non l’ho fatto.

(…).” (cfr. doc. 31)

                                         In effetti, nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” -FAUT dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2002 - alla domanda volta a sapere se durante quel mese ha lavorato per uno o più datori di lavoro l’assicurato ha risposto negativamente (cfr. doc. 35/A, 35/B, 35/c e 35/D punti 1).

                                         Con decisione dell’8 gennaio 2003, decisione questa cresciuta incontestata in giudicato, la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha stabilito che l’assicurato non adempie le condizioni per poter essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione. L’amministrazione ha, tra l’altro, così motivato la propria decisione:

"  (…)

Nel caso in esame, l’attività di giocatore di basket dell’assicurato (per il __________, datore di lavoro presso il quale ha compiuto il periodo di contribuzione) continua regolarmente.

L’assicurato non può pertanto essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.

(…).” (cfr. doc. 29)

                                         Con lettera “raccomandata brevi manu” del 21 gennaio 2003 l’assicurato ha scritto al Presidente del __________, in particolare, quanto segue:

"  (…)

Ho atteso a lungo senza percepire alcun salario, allenandomi e giocando le partite ufficiali di campionato sempre con moderata fiducia in attesa che la situazione finanziaria si sbloccasse da quel giorno di settembre quando Lei annunciò a tutti noi giocatori professionisti che avrebbe – nel mese di novembre – fatto confluire al Club Sfr. 300'000 così da poter regolarizzare i miei scoperti salariali.

A qualsiasi datore di lavoro può succedere di dover affrontare dei momenti difficili e mi sembra di aver pienamente dimostrato, allenandomi e giocando, di essere sportivamente solidale non percependo alcun salario per mesi. Da un punto di vista lavorativo, invece, considerata anche la mia precaria situazione finanziaria, non posso più attendere oltre e mi vedo costretto a reclamare quanto ritengo mi sia dovuto, ovvero le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2002.

(…)

(…) Ho giocato per due stagioni per il __________, sempre con un contratto da professionista. E’ pertanto evidente che quest’anno la mia prestazione non poteva considerarsi gratuita considerati i precedenti. Ricordo che ho sempre svolto l’attività di giocatore professionista di pallacanestro sin dal mio rientro dagli __________ e la cosa è ben nota a tutti che gravitano attorno al mondo della pallacanestro in Ticino e anche in Svizzera.

(…).” (cfr. doc. 28)

                                         Alla luce di questo scritto emerge con chiarezza che l’assicurato ben sapeva che l’attività quale giocatore professionista svolta durante i mesi da settembre a dicembre 2002 doveva essere retribuita dal __________.

                                         Questo vale a maggiore ragione se si considera che l’assicurato da diversi anni era ingaggiato quale giocatore di pallacanestro professionista e ritenuto che rispetto alla sua ultima stagione presso il __________ dal mese di agosto 2002 vi è stata solo una diminuzione degli allenamenti (non più i due/tre allenamenti di un’ora alla mattina e uno in meno alla sera di due ore).

                                         Inoltre, anche se sprovveduta o ingenua (secondo la descrizione che il suo patrocinatore fa dell'assicurato, cfr. consid. 1.2), a qualsiasi persona nella posizione dell’assicurato (giocatore di pallacanestro professionista da diversi anni che continua a giocare per il medesimo club con solo una diminuzione degli allenamenti) non poteva sfuggire che per gli organi chiamati ad applicare la LADI era importante sapere della continuazione della sua attività sportiva e questo indipendentemente dalle eventuali difficoltà del Club a versargli il salario.

                                         Al riguardo va qui ricordato che in una decisione pubblicata in DLA 1998 N. 14, pag. 70 la nostra Massima Istanza ha stabilito che costituisce una negligenza grave – e di conseguenza esclude il riconoscimento della buona fede – il fatto di lavorare a titolo gratuito per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa di disoccupazione. Tenuto conto della regolarità e della durata (quasi un anno) di tale attività, l’assicurato non poteva ritenersi autorizzato ad esercitarla senza informare l’amministrazione, in quanto si tratta di un’attività che esula dall’ambito di una semplice occupazione occasionale o di un servizio reso a un membro della famiglia. Il fatto che l’assicurato non percepisse un salario non cambia nulla alla sua situazione.

                                         Non a caso lo stesso patrocinatore dell’assicurato nel suo ricorso ha, in particolare, affermato che: “(…) Nessuno contesta infatti che egli “lavorava” (…).” (cfr. doc. I, pag. 6).

                                         Dalle evenienze appena riportate risulta in modo evidente che l'assicurato ha disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA (cfr. consid. 2.4).

                                         Non comunicando l'attività lavorativa svolta allorquando era iscritto in disoccupazione, egli ha impedito alla Cassa di verificare il suo diritto alle indennità di disoccupazione e se le norme che regolano il guadagno intermedio andavano o meno applicate.

                                         Un tale comportamento configura una grave negligenza che esclude la buona fede dell'assicurato intesa quale primo presupposto necessario per poter ottenere il condono delle prestazioni chiestegli in restituzione (cfr. consid. 2.2, 2.3 e 2.5).

                                         Neppure può essere riconosciuta la buona fede dell’assicurato per il fatto che egli, come sostenuto dal suo legale, avrebbe inteso chiedere le indennità per insolvenza e che in merito alle stesse l’amministrazione non gli avrebbe posto delle domande precise e neppure gli avrebbe consigliato di promuovere un’esecuzione nei confronti del suo ex datore di lavoro.

                                         Al riguardo questo Tribunale si limita qui ad osservare che già in precedenza, più precisamente il 2 marzo 2001 (visto il fallimento dell’Associazione __________), l’assicurato ha presentato una domanda di indennità per insolvenza (cfr. la STCA del 20 febbraio 2002, inc. 30.2001.118-119, con la quale questo Tribunale ha confermato la decisione dell’amministrazione che aveva respinto la stessa in quanto tardiva).

                                         Dunque, allorquando si è iscritto al collocamento il 26 agosto 2002, l’assicurato ben doveva sapere che esisteva la possibilità di chiedere delle indennità per insolvenza rispettivamente la differenza tra queste e le indennità di disoccupazione.

                                         Inoltre, come giustamente sottolineato dal SECO (cfr. consid. 2.4), visto che l'assicurato quando si è annunciato in disoccupazione ha affermato che non aveva più nessuna attività lavorativa, un'eventuale indennità per insolvenza avrebbe potuto riferirsi ad un periodo antecedente il 31 luglio 2002 e quindi diverso da quello che qui ci occupa (26 agosto - 31 ottobre 2002).

                                         Infine, a quell’epoca l’art. 27 LPGA – che ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l’obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 215, in particolare 221-222; DLA 2000 N. 20 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof – Ch. Zünd, “ATSG und Arbeitslosenversicherung” in SZS 2003 pag. 291 seg. [307]) – non era ancora entrato in vigore.

                                         La LPGA è infatti entrata in vigore il 1° gennaio 2003.

                                         Pertanto allora tornava pienamente applicabile la giurisprudenza federale secondo la quale non è possibile invocare l’ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi (cfr. DLA 2002 N. 15, consid. 2c, pag, 115; DLA 2000 N. 20, consid. 2b, pag. 99 e DTF 124 V 215, consid. 2b/aa, pag. 220).

                                         In una decisione del 13 luglio 2005 nella causa D. (C 273/04), chiamata a pronunciarsi circa la questione a sapere se l’esercizio del diritto alle indennità per insolvenza era perento ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LADI, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

5.

L'ignorance, par le recourant, des obligations qui lui incombaient pour faire valoir ses droits en matière d'indemnité en cas d'insolvabilité, est sans importance. En effet, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 313 consid. 2b et les références).

Par ailleurs, les autorités administratives, auprès desquelles le recourant s'est adressé (Office régional de placement de Renens, Office des poursuites de Sion), n'étaient pas tenues de le renseigner sur ses droits et obligations en la matière. En effet, les organes de l'assurance-chômage, et à plus forte raison les autorités compétentes en matière de poursuite pour dettes et de faillite, ne sont pas tenus de renseigner spontanément un assuré - sans avoir été questionnés par celui-ci - ou d'attirer son attention sur le risque d'un préjudice. Il en va de même en ce qui concerne le risque de perdre des prestations d'assurances sociales (DTA 2002 n° 15 p. 115 consid. 2c et les références).

A cet égard, on peut laisser indécis le point de savoir si cette jurisprudence reste applicable à la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003, soit postérieurement aux faits litigieux, de l'art. 27 al. 1 LPGA, aux termes duquel les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.

(…).” (cfr. STFA del 13 luglio 2005 nella causa D., C 273/04)

                                         Comunque per i motivi appena esposti non vi è stata nessuna violazione da parte dell'amministrazione degli obblighi derivanti dall'art. 27 cpv. 1 LPGA.

                               2.7.   L'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. I, pag. 8, punto 5).

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LADI dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

                                         La LADI non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61 lett. f LADI è, in casu, applicabile.

                                         Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).

                                         Le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

                                         Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

                                         Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

                                         L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:

"  1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

                                         Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

"  1L'assistenza giudiziaria non è concessa se:

a)   la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)   una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura  a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

                                         I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

                                         Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99:

"  (…).

         Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili, alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG), per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate)

(…)." (cfr. STFA succitata)

                                         In questo senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr. STFA del 31 marzo 2004 nella causa D., I 665/03, consid. 2.1.).

                                         L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

                                         Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 3).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

                                         L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).

                                         Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

                                         Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

                                         Nel caso di specie, viste le risultanze sopra enunciate in esteso (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale ritiene che la causa introdotta dal legale dell’assicurato non presentava possibilità di esito favorevole.

                                         Infatti, anche considerato che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo (cfr. DTF 125 II 265, consid. 4b, pag. 275 e DTF 124 I 304, consid. 2c, pag. 306), bisogna ammettere che un ricorrente ragionevole nella situazione dell’assicurato (che ha ammesso di aver lavorato dopo essersi iscritto in disoccupazione e che, pur sapendo di dover essere stipendiato, non ha comunicato questa evenienza all’amministrazione) non avrebbe finanziato il ricorso con i propri mezzi.

                                         Pertanto, venendo a mancare un presupposto cumulativamente necessario al fine di poter concedere l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio, la domanda in questo senso va respinta senza che sia necessario analizzare gli ulteriori presupposti.

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il TCA deve confermare la decisione su opposizione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   L’istanza d’assistenza giudiziaria è respinta.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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