Raccomandata
Incarto n. 38.2005.59 dc/fz
Lugano 13 luglio 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 7 luglio 2005 interposto da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 luglio 2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione contro la disoccupazione
letti ed esaminati gli atti, in particolare la decisione su opposizione del 6 luglio 2005 con la quale la Sezione del lavoro ha accolto l'opposizione dell'assicurata ed ha annullato la decisione del 28 febbraio 2005 con la quale la ricorrente era stata sospesa per 20 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione;
preso atto che con lettera 11.07.05 la ricorrente ha comunicato il ritiro del ricorso (II);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo