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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2005 38.2005.56

21 novembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,596 parole·~8 min·4

Riassunto

Stralcio della causa dai ruoli a seguito dell'intervenuta transazione tra le parti che è stata omologata dal TCA, in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.56   dc/gm

Lugano 21 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 23 giugno 2005 interposto da

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 24 maggio 2005 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 18 agosto 2005 della parte convenuta (cfr. Doc. III);

richiamato il verbale 14 novembre 2005 del seguente tenore:

"                                       Il sig. __________ precisa di essere stato consulente del personale del sig. RI 1, di professione ottico, il quale non riuscendo a trovare lavoro in Ticino ha esteso le sue ricerche anche fuori dalla sua professione e fuori Cantone. Ci siamo così accorti che necessitava di un corso d'inglese, per cui di comune accordo abbiamo deciso che lo frequentasse.

Si tratta di un corso collettivo, che viene accettato su indicazione del Centro misure attive.

Il Presidente del TCA chiede al sig. __________ se a __________ vengono organizzati corsi di inglese. Il Consulente del personale risponde di sì, per quel che riguarda i corsi individuali, no invece per i corsi collettivi. I corsi individuali vengono accordati in particolare ad assicurati che lavorano (ad es. corsi serali). Gli altri vengono inviati a corsi collettivi che si tengono a __________ o a __________.

Dopo l'interruzione del corso in discussione il sig. RI 1 non ha più partecipato a un corso di inglese né gli è stato assegnato un corso.

L'avv. __________ precisa con chiarezza che in definitiva il corso, sebbene concordato, è comunque stato ufficialmente assegnato all'assicurato (cfr. decisione).

All'inizio del mese di novembre 2004 come consulente del personale è subentrata la sig.ra __________.

Il sig. RI 1 ha iniziato il corso al momento previsto, salvo un piccolo problema al primo giorno.

La consulente del personale precisa che Il sig. RI 1 si è presentato al colloquio di consulenza il 22 novembre 2004 sottolineando di avere problemi finanziari (cfr. doc. 12).

In precedenza avevo già avuto un colloquio con lui il 9 novembre 2004 (cfr. doc. 18).

Il 22 novembre 2004 mi ha illustrato la sua situazione finanziaria precisando che era particolarmente difficile. L'ho invitato ad andare alla Cassa di disoccupazione sottoponendole il problema. L'assicurato mi ha inviato un e-mail di conferma (doc. 13) nel quale precisava di avere effettivamente ottenuto dalla Cassa di disoccupazione un aiuto.

Il sig. __________ precisa che l'importo di fr. 240.-- indicato nella decisione corrisponde al tariffario arcobaleno per recarsi durante tutto il corso (durata di 2 mesi) da __________ a __________ e ritorno. Su questo aspetto l 'avv. RA 1 esprime il proprio scetticismo. Il sig. __________ precisa che qualora un assicurato dimostrasse che vi è stato un errore, la decisione verrebbe modificata.

Il Presidente del TCA rileva comunque che nel caso concreto l'assicurato non ha fatto ricorso a mezzi pubblici di trasporto bensì utilizzava il veicolo privato.

Rispondendo al Presidente del TCA il sig. RI 1 precisa di essersi recato presso la consulente del personale dopo che gli era stato bloccato il proprio conto corrente postale in quanto aveva un saldo negativo. Non poteva così prelevare i soldi per pagare la benzina. E a quel punto che è stato invitato a rivolgersi alla Cassa di disoccupazione.

L'assicurato precisa che la consulente del personale, per aiutarlo, ha telefonato ad un  funzionario della Cassa di disoccupazione __________, di cui non ricordo il nome.

Mi hanno detto che mi avrebbero dato un anticipo di fr. 120.--.

Rispondendo al Presidente del TCA l'assicurato sottolinea di aver effettivamente ricevuto questi soldi. Egli precisa di aver interrotto il corso da giovedì 24 novembre 2004 (cfr. doc. 16).

Il Presidente del TCA rileva che in realtà si trattava di mercoledì 24 novembre 2004.

Rispondendo al Giudice  l'assicurato precisa di non avere esplicitamente fatto presente alla Cassa di disoccupazione la questione del conto bloccato.

In simili condizioni, a prescindere dalla questione a sapere se realmente l'assicurato poteva utilizzare un veicolo privato anziché un mezzo pubblico di trasporto, il Presidente del TCA ritiene che il ricorrente, con il suo comportamento e cioè mettendosi in condizione di non ricevere in contanti l'anticipo che gli occorreva, ha colpevolmente rinunciato alla misura attiva. Questa soluzione si giustifica tanto più che l'assicurato ha definitivamente rinunciato al corso e non si è recato presso la Cassa di disoccupazione per risolvere la questione relativa all'impossibilità per lui di prelevare dal conto l'anticipo che gli era stato versato.

D'altra parte il TCA ritiene che l'Alta Corte nella sentenza del 14 giugno 2005 (C 71/05) ha chiaramente indicato che l'abbandono o il non inizio di un corso a causa di grosse difficoltà finanziarie non può essere sanzionato.

Pertanto il Presidente del TCA propone la seguente soluzione transattiva:

La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che l'assicurato è sospeso per 9 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Le parti accettano seduta stante questa proposta transattiva per cui su questo punto la causa è divenuta priva d'oggetto.

Riguardo alla richiesta di assistenza giudiziaria durante la procedura di opposizione l'avv. __________ chiede l'assegnazione di un termine affinché questo aspetto possa essere esaminato. Il Presidente del TCA assegna alla Sezione del lavoro un termine di 5 giorni per comunicare al Tribunale la propria disponibilità a riconoscere l'assistenza giudiziaria richiesta. Se così fosse la causa verrebbe stralciata dai ruoli, in caso contrario il TCA si pronuncerà su questa questione, restando invece acquisita la riduzione della sanzione da 18 a 9 giorni." (cfr. Doc. VII)

rilevato che con scritto del 14 novembre 2005 la Sezione del lavoro si è così espressa:

"Con riferimento al verbale del 14 novembre 2005, le comunichiamo la nostra disponibilità a riconoscere l'assistenza giudiziaria richiesta. Come d'uso, il patrocinatore dovrà inviarci la nota d'onorario per l'evasione del caso." (cfr. Doc. VIII)

precisato che il 16 novembre 2005 il Presidente del TCA ha inviato al patrocinatore

dell'assicurato uno scritto del seguente tenore:

"                                       Con la presente le trasmetto copia dello scritto del 14 novembre 2005 della Sezione del lavoro.

Anche su questo punto la causa può dunque essere risolta per via transattiva.

Come discusso nel corso dell'udienza la transazione va intesa nel senso che, da parte sua, vi è la rinuncia alla richiesta di ripetibili a seguito della riduzione della sanzione.

Di conseguenza, visto che per costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria, con l'omologazione della transazione diventa priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria davanti al TCA.

Con la presente le assegno un termine di 5 giorni per manifestare il suo accordo con quanto appena esposto, così da potere stralciare la causa." (cfr. Doc. IX)

e che l'avv. RA 1 ha così risposto il 17 novembre 2005:

"                                       Con riferimento alla sua del 16 novembre 2005, le significo il mio accordo al contenuto della stessa.

Può di conseguenza stralciare la causa dai ruoli per intervenuta transazione giudiziaria."

(cfr. Doc. X)

ricordato che, per costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 1° luglio 2003 nella causa T., U 176/02; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa D., I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S., P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa C., U 18/97; U. Kieser, "ATSG-Kommentar, pag. 628: "Soweit die unentgeltlich vertretene Partei obsiegt, steht der Partei der Anspruch auf eine Parteientschädigung zu; die unentgeltliche Vertretung wirkt sich insoweit nicht mehr aus (vgl dazu BGE 117 V 404 f.)");

ricordato inoltre che secondo l'art. 50 LPGA:

"   1                                               Le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.

  2 L’assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.

  3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso."

considerato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. STFA del 30 agosto 2005 nella causa B., K 29/05; STFA del 15 giugno 2005 nella causa L., U 50/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA del 9 aprile 2003 nella causa B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo

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