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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.09.2005 38.2005.45

2 settembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,484 parole·~32 min·3

Riassunto

l'assicurato che non annuncia un'attività esercitata gratuitamente per per dei suoi parenti (cugini) che avrebbe dovuto essere retribuita (quindi analoga a un rapporto di lavoro) va sospeso sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LADI. Rinvio per appurare se la rinuncia a un salario é giustificata

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.45   FS/DC/td

Lugano 2 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 maggio 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 15 aprile 2005 emanata da

Cassa CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 15 aprile 2005 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa), fondandosi sull’art. 30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI e sull’art. 45 cpv. 1 lett. c OADI, ha sospeso RI 1 per 16 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1° marzo 2005 adducendo che:

"  (…)

L’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure se ha violato altrimenti l’obbligo d’informare o di annunciare, oppure ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l’indennità di disoccupazione.

La sospensione del diritto all’indennità ha effetto dal primo giorno dopo l’atto o l’omissione per cui è stata decisa.

Nel suo caso ha controllato la disoccupazione e ottenuto le relative indennità durante i mesi di ottobre, novembre 2004 e febbraio 2005, senza notificare la sua attività presso la ditta __________ di __________ e presso la __________ di __________ né all’Ufficio regionale di collocamento, né alla nostra Cassa di disoccupazione.

Sulla base delle sue osservazioni datate 9 aprile 2005 e delle dichiarazioni allegate, la Cassa non ritiene di doversi pronunciare diversamente per quanto riguarda la sospensione dal diritto all’indennità. La Cassa, con il minimo della colpa media, ha già tenuto conto della particolarità del caso.

Riconfermiamo pertanto la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per 16 giorni a decorrere dal 1° marzo 2005, come da nostra decisione del 17 marzo 2005.

(…)." (cfr. doc. E)

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha rilevato che:

"  (…)

1. Con la decisione qui impugnata l'Istituto delle assicurazioni sociali (in seguito IAS) ha risolto di confermare la sospensione, per la durata di 16 giorni a decorrere dal 1. marzo 2005, del diritto alle indennità di disoccupazione per il sottoscritto, sulla base di asserzioni infondate secondo cui io avrei lavorato "senza notificare la mia attività presso la ditta __________, __________, e presso la __________ di __________ ", vedi decisione impugnata, pagina 1. Tale asserita attività si sarebbe svolta all'insaputa dell'Ufficio regionale di collocamento e della Cassa di disoccupazione. Al proposito si rinvia alla decisione impugnata. Ciò non corrisponde minimamente al vero.

In sede di esame sull'opposizione il competente servizio non è minimamente entrato in merito alle censure da me sollevate né ha analizzato i documenti da me prodotti: ciò configura una evidente violazione del diritto di essere sentito che deve essere giustamente sanzionata.

Non è infatti ammissibile che i funzionari preposti si limitino semplicemente a riconfermare decisioni, senza minimamente analizzare i motivi per i quali si è formulata un'opposizione.

2. In concreto bisogna integralmente ribadire tutto quanto evidenziato in sede di opposizione in quanto il sottoscritto non ha mai lavorato né per la ditta __________, __________, né per la __________, __________, e meglio come risulta dalle dichiarazioni che sono già state allegate in originale all'opposizione e di cui si allegano ora unicamente delle fotocopie, richiamando l'incarto dall'IAS:

    dichiarazione dell'impresa __________, __________, del 23.03.2005, attestante l'affitto dell'officina nel mese di ottobre alla ditta __________;

    dichiarazione della ditta __________, __________, del 23.03.2005, dove viene indicato che ho aiutato in prestazioni al Bus di proprietà della società a titolo gratuito per mio cugino __________;

    dichiarazione della __________, __________, del 07.04.2005, dove si giustifica la mia presenza in tale carrozzeria e l'aiuto in favore di mio cugino __________, anch'esso eseguito a titolo gratuito;

    dichiarazione del signor __________, __________, del 31.03.2005, che ribadisce l'aiuto durante 2 ore, per una piccola riparazione alla sua autovettura, nei locali della __________, __________.

Di conseguenza non si vede come si possa lecitamente sostenere che, per miei aiuti altruistici a parenti, io debba perdere le indennità giornaliere cui ho diritto, addirittura 16 (!) senza che si possa neppure comprendere le modalità di calcolo (che comunque sarebbe totalmente ingiustificato).

(…)." (cfr. doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 31 maggio 2005 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e, in particolare, ha osservato che:

"  (…)

Con lettera dell’8 marzo 2005 l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ci segnalava un abuso commesso dal signor RI 1. In particolare erano venuti a conoscenza che il signor RI 1 aveva svolto attività lavorativa per 10 giorni a cavallo dei mesi di ottobre e novembre 2004 e per ulteriori 2 ore in un giorno del mese di febbraio 2005.

Il signor RI 1 è stato sentito nel mese di marzo 2005 ed ha ammesso i fatti contestatigli, dichiarando tuttavia di aver agito nell'intento di "fare un piacere" al cugino __________ e pertanto senza alcuna remunerazione.

L'Ufficio giuridico ci invitava a procedere ad un ordine di restituzione di quanto percepito indebitamente (art. 95 LADI) calcolando un reddito ipotetico per le ore lavorative effettuate.

Lasciava alla Cassa la valutazione se prevedere per tale comportamento la notifica di una sanzione in base all'art. 30 cpv. 1 lett f.

La Cassa, dopo aver rilevato che sia nei FAUT di ottobre e novembre 2004, sia nel FAUT di febbraio 2005 il signor RI 1 non aveva dichiarato l'attività lavorativa, ha ritenuto giustificata la sanzione di sospensione del diritto all'indennità per 16 giorni.

In sede di opposizione il ricorrente ha presentato 3 dichiarazioni, rispettivamente della __________ di __________, della __________ di __________ e del __________ di __________.

Secondo il parere del ricorrente queste 3 dichiarazioni non sarebbero state minimante considerate dalla Cassa, cosa che configurerebbe una evidente violazione del diritto di essere sentito.

Le argomentazioni ricorsuali non sono pertinenti.

La Cassa ha esaminato le 3 dichiarazioni ritenendole una conferma dell'attività lavorativa svolta, seppur non remunerata.

Stabilendo una sanzione di 16 giorni di sospensione, corrispondente al minimo della colpa media, la Cassa ritiene di aver tenuto conto della particolarità del caso. La sanzione è proporzionata all'omissione commessa e ripetuta.

(…)." (cfr. doc. V)

                                         In diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. RU N. 44 del 5 novembre 2002 pag. 3371 segg.).

                                         Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce ad una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 1° marzo 2005 (in quanto l’assicurato avrebbe leso il suo obbligo di informare omettendo di indicare l’attività svolta nei mesi di ottobre/novembre 2004 e febbraio 2005), al presente caso si applicano le norme della LPGA e quelle della LADI in vigore dal 1° luglio 2003.

                               2.3.   L’assicurato é sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di informare o di annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).

                                         Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 (in concreto applicabile; cfr. consid. 2.2) il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato (cfr. n. 16 dell’Allegato alla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1).

                                         L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

                                                      Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

                                         Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"  a)   Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b)   Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 28, n. 30 e 31)

"  a   Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

                                         La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

                                         In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gehrards:

"  Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen Unterlagen”).

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder “nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

-   Anspruchsberechtigung des Versicherten

    (s. Anspruchs- vorausetzungen)

-   Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer).”

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

                               2.4.   In una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80 il TFA ha stabilito che la sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI, può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96 cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare alla cassa di aver conseguito un guadagno intermedio.

                                         Il TFA ha in particolare rilevato che:

"  (...)

c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;

qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI, l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17 décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die Arbeitslosen-versicherung, n° 2.3.1 p. 87);

qu’en l'occurrence, l’intimé devait en particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de chômage à réduire le montant des indemnités journalières;

que selon la jurisprudence, la notion de faute en droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS, op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);

qu’un assuré qui omet de déclarer a l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81), laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...).”

(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 80, consid. c, pag. 243)

                                         Circa l'obbligo di annunciare e informare, in un'altra decisione, la nostra Massima istanza ha confermato il precedente giudizio del TCA e, in particolare, ha sottolineato che:

"  (…)

2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli, a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione. (…)"

(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa B., C 89/00, consid. 2a)

                                         L'Alta Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un'altra sentenza ha, in particolare, osservato che:

"  (…)

3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23 settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite nella residua misura di fr. 9662.75. (…)"

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 3b)

                                         Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                         Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

                                         Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, pag. 191; DTF 123 V 150 consid. 1b, pag. 151; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, pag. 21).

                                         L'Alta Corte, in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 193 ha stabilito che una sospensione del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI può essere pronunciata solo qualora l'assicurato abbia agito intenzionalmente, vale a dire consapevolmente e volontariamente.

                               2.5.   Chiamato a pronunciarsi in un'ulteriore fattispecie concernente il guadagno intermedio in caso di un'attività non remunerata, il TFA, richiamati i criteri che permettono di stabilire se un'attività esercitata a titolo benevolo o a titolo di favore deve essere equiparata a un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LADI, ha pure stabilito che se un assicurato esercita a titolo benevolo o a titolo di favore un'attività che dovrebbe essere svolta soltanto dietro retribuzione (quindi analoga a un rapporto di lavoro) senza annunciarlo all'assicurazione contro la disoccupazione, il suo dritto all'indennità deve essere sospeso in base all'art. 30 cpv. 1 lett. b LADI e non dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) o f) LADI (cfr. DLA 2000, N.32, pag. 169).

                                         L'Alta Corte ha, in particolare, osservato che:

"  (…)

c) Dans un arrêt non publié K. du 28 février 1997 (C 263/96), la Cour de céans a posé les critères permettant de déterminer quand une activité exercée bénévolement ou à titre de pure complaisance doit être assimilée à un rapport de travail au sens de l'art. 10 al. 1 LACI. Selon cet arrêt (consid. 1), tel sera le cas s'il y a un contrat impliquant des droits et des obligations réciproques des parties ou si, conformémemnt à la présomption posée à l'art. 320 al. 2 CO, un salaire ou une rémunération sont normalement dus pour le travail fourni au regard de l'ensemble des circostances ou des circostances ou des usages professionels et locaux. En l'occurance, il faut admettre avec la recourante que le gérant du centre a accepté de l'intimée l'exécution d'un travail qui, au vu notamment de sa nature (service des clients de l'établissement, encaissement …), de sa durée (quattre mois) et de sa régularité (deux soirs par semaine), ne devait être fourni que contre un salaire; en conséquence, l'existence d'un contrat de travail au sens de l'art. 10 al. 1 LACI doit être présumée conformément à l'art. 320 cl. 2 CO. Il est à noter que la nature des relations unissant l'intimée au gérant de l'établissement ne change rien à la pertinence de cette présomption, qui vaut également, selon le Tribunal fédéral, en cas de travail fourni dans le cadre d'un rapport de concubinage (arrêt non publié F. du 23 août 1999 [4C.89/1999], consid. 2).

d) Pourtant, si l'intimé, comme elle l'allègue et comme cela paraît vraisemblable, n'a pas fait valoir de prétention de salaire envers son ami et employeur, son comportement ne tombe pas sous le coup de l'art. 30 al. 1 lett. e ou f LACI ainsi que le soutien la recourante, mais devrait bien plutôt être sanctionné en application de l'art. 30 al. 1 let. b en liaison avec l'art. 11 al. 3 LACI. Encore faudrait-il que la renonciation au salaire ne se justifiât par aucun motif suffisant (DTA 1996/1997 no 21 p. 120 consid. 7a; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 699). Or, sur le vu des circostances très particulières du cas d'espèce, notamment des raison qui ont amené l'intimée à travailler gratuitement pour son ami, il apparaît plutôt qu'aucun motif de suspension n'est réalisé dans son cas, de sorte que sur ce point le recours doit être rejeté.

(…)." (cfr. DLA 2000 N. 32, consid. 1c e 1d pag. 172 e 173)

                                         L’Alta Corte, in una decisione del 14 aprile 2005 nella causa Öffentliche Arbeitslosenkasse Baselland gegen S. (C 90/02), nel caso di un’assicurata che non ha dichiarato all’amministrazione la sua attività, volta ad introdurre il suo subentrante, effettuata presso il precedente datore di lavoro di 38 ore nel mese di aprile, di 52,5 ore nel mese di maggio e di 70 ore nel mese di giugno 2001, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.

Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin die Auskunfts- und Meldepflicht verletzt hat und daher in der Anspruchsberechtigung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung einzustellen ist.

3.1 Aufgrund der Akten ist erstellt und im Übrigen unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses Ende März 2001 mit der Eingliederungsstätte X.________ eine mündliche Vereinbarung getroffen hatte, wonach sie ihre Arbeitskraft nach Bedarf und stundenweise bis Ende Juni zur Verfügung stellen würde. Es ging darum, dass die Beschwerdegegnerin ihren ad interim eingesetzten, in der Sache unerfahrenen Nachfolger bei der Einarbeitung unterstützen und insbesondere bei der Erstellung der Abrechnung für das Bundesamt für Sozialversicherung, die Ende Juni eingereicht werden musste, behilflich sein sollte. Daraufhin war die Versicherte während 38 Stunden im April, 52,5 im Mai und 70 Stunden im Juni im Betrieb der Eingliederungsstätte X.________ tätig. Auf den Formularen "Angaben der versicherten Person" der Monate April bis Juni 2001 hatte sie die Fragen, ob sie bei einem oder mehreren Arbeitgebern gearbeitet oder ob sie eine selbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt hatte, verneint.

3.2 Die Vorinstanz hat erwogen, die Beschwerdegegnerin habe zwar der Arbeitslosenkasse den bei der ehemaligen Arbeitgeberin in den Monaten April bis Juni 2001 erzielten, aber erst im August 2001 ausbezahlten Zwischenverdienst auf den jeweiligen Kontrollausweisen nicht angegeben. Nachdem sie frühestens Ende Juni 2001 mit der Abgeltung ihrer Leistungen habe rechnen dürfen, habe sie die Formulare hinsichtlich der Frage nach einer Beschäftigung korrekt ausgefüllt. Nach Treu und Glauben habe sie davon ausgehen dürfen, dass nur eine entgeltliche Arbeitstätigkeit anzugeben sei. Dies gehe einerseits aus dem klein gedruckten Zusatz zur entsprechenden Frage hervor, wonach allfällige Bescheinigungen über den Zwischenverdienst und vorhandene Lohnabrechnungen einzureichen seien, andererseits erscheine es allgemein als schlüssig und nachvollziehbar, dass im Zusammenhang mit einer fortdauernden Beschäftigung nicht die Arbeit an sich, sondern vielmehr der dadurch erzielte Verdienst von Bedeutung sei. Eine restriktivere Auslegung widerspräche Sinn und Zweck der einzuholenden Auskunft und wäre als überspitzter Formalismus abzulehnen. Daher erfülle das Verhalten der Beschwerdegegnerin den Tatbestand von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG nicht.

3.3 Dieser Auffassung ist nicht beizupflichten. Es liegt kein Sachverhalt vor, der unter dem Gesichtspunkt des überspitzten Formalismus, der eine besondere Form der Rechtsverweigerung ist (Art. 29 Abs. 1 BV; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 120 V 417 Erw. 4b), geprüft werden könnte. Streitgegenstand ist allein die Verletzung der Auskunfts- und Meldepflicht, mithin ein fehlerhaftes Verhalten der Versicherten. Sodann findet sich weder in den Akten ein Anhaltspunkt, noch wurde dies von der Beschwerdegegnerin geltend gemacht, dass sie auf Grund einer behördlichen Auskunft oder Zusicherung die während der Kontrollperioden April bis Juni 2001 ausgeübte Beschäftigung nicht angegeben bzw. nicht gemeldet hat, weshalb eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung nach dem in Art. 9 BV verankerten Grundsatz von Treu und Glauben nicht geboten ist (BGE 127 I 36 Erw. 3a, 126 II 387 Erw. 3a; RKUV 2000 Nr. KV 126 S. 223; je mit Hinweisen). Des Weiteren übersieht die Vorinstanz dass der Zweck der Auskunfts- und Meldepflicht darin besteht, der Gefahr missbräuchlicher Inanspruchnahme von Arbeitslosenentschädigung vorzubeugen (ARV 1993/1994 Nr. 3 S. 22 Erw. 3d; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band I, 1987, N. 27 zu aArt. 24 - 25, S. 312). Die Kasse muss beurteilen können, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang einem Versicherten Anspruch auf Leistungen zusteht. So hat das Eidgenössische Versicherungsgericht entschieden, dass auch ein allfälliger Nebenverdienst (Art. 23 Abs. 3 AVIG), der nicht versichert ist und bei der Berechnung des Zwischenverdienstes unberücksichtigt bleibt (Art. 24 Abs. 3 AVIG), zu melden ist, da die diesbezügliche rechtliche Qualifikation der Verwaltung obliegt (nicht veröffentlichtes Urteil F. vom 19. Mai 1988, C 49/87). Die Meldepflicht besteht auch dann, wenn der Versicherte freiwillig, aus reiner Gefälligkeit oder anderen Motiven, unentgeltlich Arbeit leistet, wobei die Verwaltung alsdann zu prüfen hat, ob die (unentgeltliche) Tätigkeit einem Arbeitsverhältnis im Sinne von Art. 10 Abs. 1 AVIG gleichzusetzen ist, die in der Regel nur gegen Bezahlung ausgeführt wird (Art. 322 Abs. 1 und Art. 394 Abs. 3 OR). In einem solchen Fall ist allerdings der Anspruch bei falscher Auskunft bzw. unterbliebener Meldung nicht auf Grund von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG, sondern nach lit. b einzustellen, wonach zu Lasten der Versicherung auf Lohn- und Entschädigungsansprüche nicht verzichtet werden darf (ARV 2000 Nr. 32 S. 169 ff.). Daher ist sowohl der Einwand der Beschwerdegegnerin, sie habe nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus Gefälligkeit und Loyalität gegenüber der Eingliederungsstätte X.________ unentgeltlich Leistungen erbringen wollen, als auch das Vorbringen, die Auszahlung der Entschädigung sei erst nach den Kontrollperioden erfolgt, weshalb sie darüber während der Monate April bis Juni keine Auskunft habe geben bzw. keine Meldung habe erstatten müssen, nicht stichhaltig. Es steht fest, dass die Versicherte spätestens im Mai 2001, als ein erheblich umfangreicherer Einsatz ihrer Arbeitskraft absehbar wurde, ihre Leistungen nicht mehr unentgeltlich zur Verfügung stellte. Daher hat die Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu Recht auf Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG abgestützt.

(…).“ (cfr. STFA del 14 aprile 2005 nella causa Öffentliche Arbeitslosenkasse Baselland gegen S., C 90/02, consid. 3)

                               2.6.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                               2.7.   Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta che il 1° novembre 2003 l’assicurato, di formazione carrozziere diplomato qualificato con una lunga esperienza, si è iscritto al collocamento alla ricerca di un’attività quale carrozziere diplomato, autista addetto alle consegne a domicilio e camionista (cfr. doc. 100 - 101 e 102 - 103).

                                         Sentito personalmente dall’amministrazione l’assicurato, durante l’audizione del 2 marzo 2005, ha, in particolare, dichiarato che:

"  (…)

In merito alla segnalazione in oggetto, dichiaro:

Prendo atto dei documenti formanti il mio incarto presso l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro e precisamente:

- la segnalazione di presunto abuso trasmesso il 19.01.2005 dall’URC di __________

Al riguardo dichiaro:

Effettivamente, verso la fine del mese di ottobre 2004 fino all’inizio del mese di novembre 2004, per la durata di 10 giorni con un’occupazione di 6 ore al giorno, ho svolto dei lavori di carrozzeria presso il capannone della ditta __________ di __________.

In particolare, ho aiutato mio cugino __________, __________, a riparare un pullman per prepararlo al controllo tecnico dei veicoli (collaudo). Collaudo riuscito. Infatti, mio cugino è amministratore della società __________ che organizza saltuariamente dei viaggi in torpedone con destinazione __________.

Per questa prestazione di lavoro non ho percepito nulla, né ho pattuito qualcosa con mio cugino __________.

Per quanto riguarda la mia presenza presso la __________ di __________, preciso che mio figlio __________ svolge l’apprendistato presso questa officina e quindi quando è brutto tempo lo accompagno al lavoro.

In merito a dei lavori svolti presso la __________ di __________, dichiaro che in un’occasione ho riparato una cordina per l’apertura interna della portiera dell’automobile di mio cugino __________ al quale ho unicamente fatto un piacere.

In buona sostanza, il pezzo di ricambio è stato comandato dalla Carrozzeria (sconto) e la stessa mi ha messo a disposizione l’officina per il cambio della cordina. Attività durata al massimo 2 ore svolta circa 10 giorni orsono.

Specifico che anche in questo caso non ho percepito nulla.

A domanda rispondo di non conoscere chi possa aver segnalato questa mia attività lavorativa non annunciata.

(…)” (cfr. doc. 18-20)

                                         In una lettera del 23 marzo 2005 la ditta __________ ha rilasciato la seguente “Dichiarazione”:

"  (…)

La sottoscritta __________, __________, rappresentata dal signor __________, amministratore unico della società, certifica con la presente che il signor RI 1, __________, ha effettuato alcuni lavori di carrozzeria sul bus di proprietà della __________, a titolo di comodatario.

Si precisa che tale prestazione è stata eseguita in un contesto famigliare per dare un “colpo di mano” al signor __________, amministratore della società e cugino di primo grado del signor RI 1.

Si precisa inoltre che non è stata percepita nessuna retribuzione.

(…).” (cfr. doc. B)

                                         In una lettera del 7 aprile 2005 il __________ ha rilasciato la seguente “Dichiarazione”:

"  (…)

Io sottoscritto __________, __________, quale responsabile della __________, __________, dichiaro, su richiesta del signor __________, __________, quanto segue:

-   il signor __________. __________, figlio del signor RI 1, sta svolgendo il primo anno di apprendistato presso di me, quale meccanico;

-   egli, lo scorso mese di febbraio 2004, mi ha chiesto se potevo ordinare, a nome della Carrozzeria, un accessorio legato al funzionamento della portiera dell’auto del signor __________, __________. Io ho quindi ordinato tale accessorio e l’ho consegnato al mio dipendente;

-   i lavori di posa dello stesso, durati circa 2 ore, sono stati svolti dal padre del mio apprendista e dal signor __________ negli spazi della Carrozzeria che ho messo a disposizione gratuitamente.

Il signor RI 1 gode della nostra stima e fiducia e non percepisce, ne ha mai percepito alcun compenso o salario da parte nostra.

(…).” (cfr. doc. C)

                                         In una lettera del 31 marzo 2005 il signor __________ ha rilasciato la seguente “Dichiarazione”:

"  (…)

Io sottoscritto __________, dichiaro, su richiesta del signor RI 1, __________, quanto segue:

-   so che il signor __________, figlio del signor RI 1, sta svolgendo il suo primo anno di attività presso la __________, quale meccanico;

-   di conseguenza, lo scorso mese di febbraio 2004, ho chiesto se egli poteva fare ordinare, a nome della Carrozzeria, un accessorio legato al funzionamento della mia auto;

-   una volta ricevuto tale accessorio ho chiesto a mio cugino, signor RI 1 di aiutarmi nella posa dello stesso: questi lavori sono durati circa 2 ore. Mio cugino, signor RI 1 mi ha aiutato gratuitamente dato il legame di parentela e dato che io l’avevo già aiutato in altri piccoli lavori senza chiedergli nulla.

(…).” (cfr. doc. D)

                                         Come sopra visto (cfr. consid. 2.5), se un assicurato esercita a titolo benevolo o a titolo di favore un'attività che dovrebbe essere svolta soltanto dietro retribuzione (quindi analoga a un rapporto di lavoro) senza annunciarlo all'assicurazione contro la disoccupazione, il diritto all'indennità deve eventualmente essere sospeso in base all'art. 30 cpv. 1 lett. b LADI.

                                         Dalle risultanze appena esposte emerge che l'assicurato non ha ricevuto alcuna retribuzione né per l'attività svolta per la ditta __________ né per quella svolta per il sig. __________.

                                         Neppure l’assicurato ha mai percepito un compenso da parte del __________.

                                         Per i motivi di seguito esposti questo Tribunale ritiene che, visto l’insieme delle circostanze, sia per l’attività svolta per la ditta __________ che per la prestazione fornita al sig. __________, un salario rispettivamente una retribuzione è dovuta.

                                         Infatti, vista la sua formazione (carrozziere diplomato qualificato con una lunga esperienza), la precisa missione da compiere (riparazione di un pullman per prepararlo al collaudo), la durata del lavoro (10 giorni), la sua regolarità (6 ore al giorno) e il fatto che la __________ del __________ le ha affittato appositamente l’officina di __________ durante il mese di ottobre 2004 (cfr. doc. A), le prestazioni fornite dall’assicurato alla ditta __________ per la sistemazione di un bus dovevano essere retribuite.

                                         Anche la prestazione fornita al sig. __________, ritenuta la preparazione della stessa (comanda del pezzo accessorio tramite il garage), il lavoro svolto in officina potendo quindi disporre della relativa infrastruttura e considerata la sua formazione, doveva essere retribuita.

                                         Va qui ricordato che la presunzione della conclusione di un contratto di lavoro ai sensi dell’art. 320 cpv. 2 del Codice delle Obbligazioni (CO) non è influenzata dal fatto che vi siano dei rapporti di parentela tra il datore di lavoro e il dipendente.

                                         Nella decisione pubblicata in DLA 2000, N. 32 e riprodotta in parte al consid. 2.5 il TFA ha infatti rilevato che: “ (…) Il est à noter que la nature des relations unissant l'intimée au gérant de l'établissement ne change rien à la pertinence de cette présomption, qui vaut également, selon le Tribunal fédéral, en cas de travail fourni dans le cadre d'un rapport de concubinage (arrêt non publié F. du 23 août 1999 [4C.89/1999], consid. 2). (…).” (cfr. DLA 2000, N. 32, consid, 1c in fine, pag. 173).

                                         Inoltre, nella decisione del 28 febbraio 1997 nella causa K. (C 263/96) (citata dal TFA nella sua decisione pubblicata in DLA 2000, N. 32, pag. 172), per rispondere alla questione a sapere se nel caso di un’attività a titolo puramente gratuito e benevolo esiste un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LADI, l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che:

"  (…)

     c) Pour répondre à cette question, il faut observer au préalable, que les principes posés par le législateur en matière d’assurance-chômage ont pour but d’éviter que des travaux représentant une certaine valeur économique et financière puissent être entrepris ou exécutés aux frais de l’assurance sociale alors qu’ils devraient être normalment rémunérés (ATF 120 V 519, consid. 4b/bb: arrêt non public K. Du 18 marz 1996 [C228/95]). Dans ce sens, il est dès lors sans importance de savoir si le travailleur accepte de travailler gratuitement ou de renoncer à un salaire. Pour déterminer s’il y a un rapport de travail, les critères décisifs sont aux nombre de deux: d’une part, il importe de savoir s’il y a contrat impliquant des droits et obligations réciproques et, d’autre part, si, au regard de l’ensemble des circostances ou des usages professionnels et locaux, un salaire ou une rémunération sont dus. Ce n’est qu’en l’absence de ces deux conditions que le travail ou les services rendus seront considérés résultant d’actes de pure complaisance et que celui qui les accomplit n’entrera pas dans un rapport de travail (cf. arrêt non public W. Du 24 avril 1996 [C 70/95] consid. 3).

(…).” (cfr. STFA del 28 febbraio 1997 nella causa K., C 263/96)

                                         In simili circostanze, richiamata in particolare la sentenza pubblicata in DLA 2000, N. 32, pag. 169, l’assicurato andava eventualmente sospeso sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI (perché ha rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario) e non in base all’art. 30 cpv. 1 lett. e) e f) (perché ha violato l’obbligo di informare oppure perché ha indebitamente ottenuto l’indennità di disoccupazione).

                                         E’ dunque a torto che la Cassa ha sospeso l’assicurato fondandosi sui disposti di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI (cfr. consid. 2.3. 2.4 e 2.5).

                                         Per quanto riguarda l'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI va inoltre rilevato che lo stesso può essere applicato solo qualora l'assicurato abbia agito intenzionalmente, vale a dire consapevolmente e volontariamente (cfr. DTF 125 V 193).

                                         Dai soli atti di causa e senza gli ulteriori necessari accertamenti, questo Tribunale non può concludere per l'esistenza di un motivo di sospensione fondato sull'art. 30 cpv. 1 lett. b LADI.

                                         Infatti, come rilevato dal TFA nella decisione pubblicata in DLA 2000, N. 32, pag. 169, l'assicurato può essere sospeso se ha rinunciato a detrimento dell'assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l'ultimo datore di lavoro (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. b LADI) solo nella misura in cui la rinuncia non fosse giustificata (cfr. DLA 1996/1997 N. 21, consid. 7a, pag. 121 e Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 699, pag. 255-256).

                                         Ora, la Cassa non ha appurato compiutamente i motivi che hanno spinto l'assicurato a prestare la propria attività per la ditta __________ e per il sig. __________ gratuitamente.

                                         Pertanto, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché, esperiti i dovuti accertamenti e sentito personalmente l'assicurato in particolare circa i motivi per i quali ha rinunciato ad una retribuzione per l'attività svolta, stabilisca se egli va sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione in base all'art. 30 cpv. 1 lett. b LADI (cfr. per un caso analogo vedi la STCA del 17 ottobre 2001 nella causa D., 38.2001.203).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza la decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti vengono rinviati all’amministrazione perché proceda come indicato al consid. 2.7 in fine.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.45 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.09.2005 38.2005.45 — Swissrulings