Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.06.2005 38.2005.32

6 giugno 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,642 parole·~23 min·1

Riassunto

Assicurato sospeso per abbandono di impiego adeguato in quanto egli aveva solo la speranza di trovare un lavoro in altro Cantone(la stipula del contratto era infatti vincolata al reperimento duraturo di un appartamento).Sanzione di 31 gg corretta:assenza di validi motivi per ridurre la sospensione

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.32   DC/dc

Lugano 6 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 25 marzo 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 21 marzo 2005 emanata da

Cassa Disoccupazione CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 21 marzo 2005 la Cassa di disoccupazione CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato  la sospensione per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione precedentemente inflitta a RI 1, argomentando:

"  (...)

L'assicurato rivendica l'indennità di disoccupazione dal 1° febbraio 2005. II 30 dicembre 2004 l'assicurato disdice per la fine del mese di gennaio il rapporto di lavoro presso il __________ in __________, poiché intenzionato a trasferirsi presso il __________ in __________. L'assicurato non può trasferirsi a __________, a causa dello stipendio di gennaio, di molto inferiore alle sue aspettative.

Con decisione del 24 febbraio 2005, la cassa sospende l'assicurato dal diritto all'indennità di disoccupazione per 31 giorni. L'assicurato interpone tempestivamente opposizione il 4 marzo 2005.

L'assicurato conclude un accordo verbale per la sua assunzione presso il __________ in __________. L'assicurato dichiara altresì, che un contratto scritto sarebbe stato siglato non appena avesse trasferito il suo domicilio a __________. L'assicurato rinuncia al trasferimento a __________, poiché lo stipendio del mese di gennaio

(Fr. 2 200.- netti) è di molto inferiore alle sue aspettative (Fr. 2 800.-) e non gli consente di pagare l'affitto dell'appartamento in Ticino fino alla fine del mese di marzo, così come l'affitto e la cauzione per l'appartamento reperito a __________.

Secondo istruzioni del seco - Segretariato di Stato dell'economia, quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali, si ritiene che l'assicurato sia certo di ottenere un impiego solo dopo che il contratto è stato effettivamente concluso.

A mente della cassa, l'assicurato non può invocare, lo stipendio del mese di gennaio quale ragione per il mancato trasferimento a __________. Le spese supplementari per gli affitti e le cauzioni, quantificate dall'assicurato in Fr. 2 300, superano abbondantemente la differenza tra il salario riscosso a gennaio ed il salario atteso dall'assicurato per il medesimo mese.

Inoltre, già a partire dal mese di settembre 2004, le ore di lavoro assegnate all'assicurato sono diminuite e mai il salario ha raggiunto Fr. 2 800.- netti. A questo proposito, la cassa è chiamata a verificare il calcolo del guadagno assicurato, segnatamente se non è possibile calcolare il guadagno assicurato sulla base dello stipendio medio riscosso durante i dodici mesi precedenti il 1° settembre 2004.

Dopo un esame approfondito dei fatti determinanti e in applicazione delle disposizioni di legge menzionate, l'assicurato è sanzionabile ai sensi dell'assicurazione contro la disoccupazione.

L'opposizione dell'assicurato é respinta e la decisione del 24 febbraio 2005 è confermata." (Doc. A)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:

"  (...)

lo ho chiesto a quella della __________ di trasferirmi a __________ e quelli mi hanno detto che era possibile e che dovevo presentarmi là per fare un colloquio: quel signore di __________ mi ha detto che mi avrebbe preso ma che però avrei dovuto affittare un appartamento in quella città per avere il domicilio e l'indirizzo e per poter così fare il contratto. Allora ho dato la disdetta da __________ come mi è stato detto di fare dalla __________ di __________.

A fine gennaio però non ho avuto i soldi per pagare l'affitto dell'appartamento a __________. Sono così rimasto senza lavoro ma non per colpa mia.

Chiedo che il Tribunale, verifichi che la cassa abbia correttamente applicato la legge e che la sanzione sia annullata." (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 13 aprile 2005 la Cassa chiede di respingere il ricorso e osserva:

"  L'assicurato rivendica l'indennità di disoccupazione dal 1 ° febbraio 2005 (allegati 1 e 2). Dal 2 ottobre 2001 al 31 gennaio 2005 l'assicurato è occupato quale aiuto cucina e aiuto cassa presso il __________ in __________ (allegato 3). II 30 dicembre 2004 l'assicurato disdice il rapporto di lavoro per la fine del mese di gennaio, poiché intenzionato a trasferirsi presso un __________ di __________ (allegato 5). L'assicurato non conclude, infine, il nuovo contratto di lavoro, in quanto non ha potuto affittare un appartamento in città per ragioni finanziarie.

(...)

L'assicurato dichiara di aver concordato verbalmente un'assunzione dal 1° febbraio 2005 con l'ufficio amministrativo della __________ __________ della città di __________ (allegato 8) e di aver inoltrato per questa ragione la disdetta del rapporto di lavoro. Dall'atto di ricorso si rileva che la firma del nuovo contratto di lavoro era subordinata al reperimento di un appartamento a __________ (allegato 15). L'assicurato dichiara di aver sì trovato un appartamento, ma di non averlo potuto affittare, perché lo stipendio ridotto percepito nel mese di gennaio non gli consentiva di saldare la cauzione richiesta per il nuovo appartamento (allegato 12) e d'altra parte di continuare a pagare l'affitto per l'appartamento occupato in Ticino per ulteriori due mesi (allegato 13). L'assicurato quantifica l'onere per i due affitti in alcune migliaia di franchi (allegato 13).

Nel mese di gennaio l'assicurato percepisce uno stipendio di Fr. 2'203.45 netti (allegato 4/O), inferiore di Fr. 600.- rispetto alle sue attese (allegato 8). Se da una parte l'onere per i due affitti supera abbondantemente la differenza tra lo stipendio riscosso e quello atteso dall'assicurato nel mese di gennaio, d'altra parte l'assicurato ha percepito per l'ultima volta uno stipendio almeno equivalente o superiore a Fr. 2 800.nel mese di agosto 2004 (allegato 4/ H). A mente della cassa, l'ammontare inferiore alle attese dello stipendio del mese di gennaio non può giustificare, esso solo, la rinuncia all'affitto dell'appartamento reperito a __________.

Nel momento in cui l'assicurato inoltra la disdetta del rapporto di lavoro egli non poteva essere certo di aver concluso il nuovo contratto di lavoro, poiché esso era subordinato all'affitto di un appartamento a __________.

L'assicurato ha pertanto interrotto un'occupazione adeguata senza garanzia di averne trovata un'altra." (Doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'assicurato che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).

                                         E' segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).

                                         Secondo costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STFA dell'8 ottobre 2004 nella causa B., C 22/04; STFA del 24 febbraio 2003 nella causa G., C 170/02; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).

                                         La costante giurisprudenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni (TFA) esige invece che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. DLA 1953 N. 80, DLA 1954 N. 33; DLA 1968 N. 10, DLA 1976 N. 4; DLA 1976 N. 18; DLA 1977 N. 8; DLA 1986 N. 23).

                                         Analogamente, il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi soggettivi").

                                         L'assicurato deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri ("in tempi di disoccupazione non è possibile realizzare tutti i propri ideali", cfr. DLA 1977 N. 6, N. 13, N. 14, N. 31; DLA 1980 N. 43; DLA 1987 N. 1 e art. 16 cpv. 1 lett. b LADI).

                                         Nella già citata sentenza dell'8 ottobre 2004 nella causa B.,

                                         C 22/04 l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:

"  (...)

Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).

Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention, les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime.

Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive LACI qu'un travail qui  n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"

                                         Va ancora precisato che la terza revisione della LADI  del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

                                         Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.

                               2.3.   La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).

                                         L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.    non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.    non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.    non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.    compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.    è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.      necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.    implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.    è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.      procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

                                         (Per un commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”, Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27, vedi pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V 41).          

                               2.4.   Nella presente fattispecie è giustamente incontestato che l’occupazione dell’assicurato , nella sua professione di aiuto cucina e aiuto cassa, alle dipendenze del __________ a __________ era adeguata (cfr. Doc. 2 e Doc. 3)

                                         L'amministrazione ha sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI in quanto egli avrebbe disdetto il contratto di lavoro senza previamente assicurarsi un altro impiego.

                                         Il ricorrente in sede ricorsuale afferma invece di avere inoltrato la disdetta il 30 dicembre 2004 per il 31 gennaio 2005 dopo avere trovato un impiego presso il __________ di __________ (cfr. Doc. 5).

                                         Per costante giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti. Non basta invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg., l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"  Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber  und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"  Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Umzumutbarkeit, am Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz zu verbleiben".

                                         Nella presente fattispecie, dagli atti dell'incarto risulta che al momento in cui ha sciolto il rapporto di lavoro con il __________ di __________, l'assicurato aveva già raggiunto un accordo verbale di principio con la __________ di __________.

                                         La stipulazione del contratto era tuttavia vincolata al reperimento duraturo di un appartamento a __________.

                                         Ora l'assicurato, non potendo pagare contemporaneamente, per un certo periodo, due appartamenti /uno in Ticino a uno a __________) non è stato in grado di adempiere questa condizione per cui il nuovo rapporto di lavoro non si è concluso (cfr. Doc. 8, Doc. 9, Doc. 10 - "non è stato stipulato nessun contratto, eravamo d'accordo verbalmente. Il motivo di non aver stipulato un contratto è stato a causa di non aver avuto ancora un domicilio a __________ " - e Doc. 12-14).

                                         Pertanto, secondo questo Tribunale,  al momento in cui ha sciolto il contratto di lavoro l'assicurato aveva solo la speranza e l'aspettativa di reperire un nuovo impiego e non una garanzia di assunzione.

                                         Inoltre, come sottolinea giustamente l'amministrazione nella decisione su opposizione (cfr. consid. 1.1) e nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3) doveva apparire chiara all'assicurato l'impossibilità di pagare due affitti per due mesi, indipendentemente dallo stipendio effettivamente percepito nel mese di gennaio 2005.

                                         In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza federale citata,  RI 1 deve essere ritenuto disoccupato per colpa propria e sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. b OADI.     

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.                                      

                                         In una sentenza del 15 febbraio 1999 nella causa B., pubblicata in DLA 2000 N. 8, pag. 38, l'Alta Corte ha così riassunto la propria giurisprudenza sulla durata delle sospensioni inflitte agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI ,in relazione con l'art. 44 lett. b OADI:

"  c) Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (eingefügt mit der auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 11. Dezember 1995, AS 1996 295) liegt ein schweres Verschulden vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat. Bei schwerem Verschulden dauert die Einstellung in der Anspruchsberechtigung 31 bis 60 Tage (Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV in der ab 1. Januar 1997 gültigen Fassung, AS 1996 3071).

In einem nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998, C 386/97, in dem es um die Ablehnung zumutbarer Arbeit ging, hat des Eidgenössische Versicherungsgericht die Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV als gesetzmässig qualifiziert und einen kantonalen Entscheid aufgehoben, mit welchem die von der Verwaltung verfügte Einstellungsgrundes von 31 auf 28 Tage herabsetztet worden war. Der Begründung des Urteils ist zu entnehmen, dass eine Einstellungsdauer von weniger als 31 Tagen im Rahmen dieses Einstellungsgrundes generell unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Demgegenüber hat das Gericht im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 16. September 1998, C 199/98, in einem Anwendungsfall von Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (Kündigung ohne Zusicherung einer neuen Stelle) eine vom kantonalen Richter verfügte Herabsetzung der Einstellungsdauer von 39 auf 25 Tage geschützt mit der Feststellung, dass entschuldbare Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV vorlägen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Kündigung des Arbeitsverhältnisses während der Probezeit erfolgte. In gleichem Sinn war bereits in dem in RJJ 1998 S. 213 publizierten Urteil B. vom 28. November 1997, C 282/97, entschieden worden. Das Urteil U. vom 9. November 1998 hat an dieser Rechtsprechung nichts geändert. Beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle kommt dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere Bedeutung zu als bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG) wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann Art. 45 Abs. 3 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschrankt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu. Im übrigen fragt sich, ob ‑ unter dem Titel der entschuldbaren Gründe ‑ nicht auch bei der Ablehnung zumutbarer Arbeit Ausnahmen vorzubehalten sind, so wenn die Zumutbarkeit nach den gesamten Umständen (Art der Tätigkeit, Entlohnung, Arbeitszeit etc.) nur als Grenzfall zu bejahen ist. Dies kann im vorliegenden Fall indessen offen bleiben."

(cfr. DLA 2000 N. 8, consid. 2c, pag. 41-42)

                                         Nel caso che era chiamato a giudicare il TFA ha poi stabilito quanto segue:

"  d) Hier geht es nicht um den klassischen, nach der bisherigen Rechtsprechung in der Regel als schwer zu qualifizierenden Fall, wo der Versicherte zunächst das Arbeitsverhältnis auflöst und sich erst anschliessend um eine neue Stelle bemüht. Nach den glaubhaften und von der Verwaltung nicht bestrittenen Angaben des Beschwerdeführers hat er die bisherige Stelle auf den 11. Oktober 1997 gekündigt, nachdem ihm auf den 1. November 1997 eine andere Stelle mündlich zugesichert worden war. Nach den ebenfalls unbestritten gebliebenen Angaben des Beschwerdeführers ist das Arbeitsverhältnis in der Folge nur deshalb nicht zustande gekommen, weil er sich mit einer vom Arbeitgeber erst nachträglich verlangten Konkurrenzverbotsklausel nicht einverstanden erklären wollte. Indem der Beschwerdeführer das Arbeitsverhältnis auf eine bloss mündliche Zusicherung hin aufgelöst hat, verschuldete er die Arbeitslosigkeit nach dem Gesagten zwar selbst. Es liegt jedoch kein schweres Verschulden im Sinne von Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV vor. In vergleichbaren Fällen wurde bisher auf ein mittelschweres Verschulden erkannt (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 23. März 1983, C 16/82), was auch vorliegend als richtig erscheint. Es rechtfertigt sich daher, die verfügte Einstellungsdauer ermessensweise von 33 Tagen auf 20 Tage herabzusetzen."

(cfr. DLA 2000, N. 8, consid. 2d, pag. 42-42)

                                         In una sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha inoltre confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla malattia di sua madre.

                                         In una sentenza dell'8 aprile 1999, pubblicata in DLA 2000 N. 9, pag. 45, la nostra Massima istanza ha ribadito che:

"  (…) Zwar hat das Eidgenössischen Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998 (C 386/97), in welchem es um die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit von unbefristeter Dauer ging, ausgeführt, dass eine Einstellung von weniger als 31 Tagen im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV generell unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Dagegen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil B. vom 15. febbraio 1999 (C 226/98) unter Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 16. September 1998 [C199/98] sowie in RJJ 1998 S. 213 publiziertes Urteil B. vom 28.November 1997 [C 282/97]), an welcher das erwähnte Urteil U. nichts geändert hat, entschieden, dass beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere Bedeutung zukommt als bei Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG)), wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar feststehen. Art. 45 Abs. 3 AVIV kann daher bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzellfall abgewichen werden kann. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu. Diese Überlegungen haben - unter dem Gesichtspunkt entschulbaren Gründe - auch ihre Gültigkeit, wenn es - wie Hier - um die Ablehnung einer (nicht amtlich zugewiesenen) zumutbaren Arbeit von bloss befristeter Dauer geht. (…)." (cfr. DLA 2000, N. 9, consid. 4 b)aa), pag. 50)

                                         In una sentenza del 17 marzo 2003 nella causa J. (C 278/01), citata in RtiD I-2004 pag. 213 il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una sospensione di 25 giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi previamente garantita una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre Gottardo per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -, trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività professionale.

                                         In un'altra sentenza dell'11 novembre 2003 (C 288/02) pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in Svizzera interna, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono i suoi genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando con attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un possibile esaurimento nervoso.

                                    Nonostante il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza federale appena citata ha dunque stabilito che,  trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr. RTiD I- 2004 pag. 212 seg.;  DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA dell'11 novembre 2003 nella causa SECO c/ B.-D., C 288/02; STFA del 4 agosto 2003 nella causa SECO c/ S., C 221/02; STCA del 17 marzo 2003 nella causa SECO c/ J., C 278/01).

                                    Ciò vale peraltro anche per le sanzioni fondate sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 130 V 125 seg. e D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali : alcuni temi d’attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg.,in particolare pag. 237-239)

                                2.6   Nella presente fattispecie a mente del TCA non esistono motivi che giustificano una sanzione inferiore ai 31 giorni, per cui la decisione su opposizione deve essere confermata (cfr. SVR 2005 ALV Nr. 3; STFA del 5 aprile 2004 nella causa L., C 8/04; STFA del 5 maggio 2004 nella causa S., C 51/04; STFA del 30 settembre 2004 nella causa O., C 169/03; STFA del 12 ottobre 2004 nella causa L., C 228/02; STFA del 16 febbraio 2005 nella causa B., C 212/04; STFA del 9 marzo 2005 nella causa S., C 255/04; STFA del 31 gennaio 2005 nella causa S., C 165/03; STFA del 12 aprile 2005 nella causa F., C 185/04).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.32 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.06.2005 38.2005.32 — Swissrulings