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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.07.2005 38.2005.31

13 luglio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,272 parole·~51 min·2

Riassunto

assicurato sanzionato dall'amministrazione per aver compiuto solo 8 ricerche di lavoro,invece delle 10 richieste come quantitativo minimo dall'URC,durante il primo periodo di controllo.Sanzione annullata dal TCA dato che la direttiva era stata comunicata solo alla fine del mese oggetto di sanzione

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.31   cr/DC/sc

Lugano 13 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 marzo 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 2 marzo 2005 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, ______________     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 28 gennaio 2005, l'URC di __________ ha sospeso RI 1 per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, facendo valere:

"  Giusta gli art. 17 cpv. 1, 30 cpv. 1 lett. c LADI e 44 cpv. 2 OADI, l'assicurato ha l'obbligo di cercare lavoro. Durante il colloquio di consulenza avvenuto in data 28.12.2004 era stato definito l'obiettivo minimo di 10 ricerche mensili, svolte su tutto l'arco del mese, nelle professioni iscritte, fatte principalmente in base alle reali offerte presenti sul mercato del lavoro.

Purtroppo per il periodo di controllo relativo al mese di dicembre 2004 questo accordo non è stato rispettato." (Doc. A4)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. A3), l'amministrazione, in data 2 marzo 2005, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento, osservando:

"  (...)

Fatti e motivazioni

L'assicurato si è iscritto in disoccupazione dal 21.12.2004 (suo 2° TQ) alla ricerca di un'occupazione al 100 % quale falegname di costruzione e finestre, falegname montatore.

L'assicurato in data 29.10.04 telefonava dicendo di aver reperito un nuovo posto di lavoro per ca. 3 mesi presso __________ a __________. Non veniva stipulato un contratto scritto. Annullava quindi l'appuntamento del 04.11.04.

Da rilevare che al momento di una precedente reiscrizione (maggio 2004), all'assicurato veniva regolarmente consegnato il promemoria sulle ricerche di lavoro.

Durante il colloquio d'iscrizione del 28.12.04 l'assicurato dichiarava che in data 13.12.04 il datore di lavoro lo informava verbalmente che il contratto sarebbe terminato anzitempo causa mancanza di lavoro. In effetti con scritto 24.12.04 il DL confermava che il rapporto di lavoro veniva disdetto dal 20.12.04.

Al momento dell'iscrizione (28.12.04) l'assicurato documentava le seguenti ricerche di lavoro:

-   ottobre 2004        5 ricerche (tre al 14.10 e due al 15.10)

-   novembre 2004   4 ricerche (il 10, 16, 18 e 22.11)

In tale occasione (28.12.04) veniva pure stabilito che per ogni periodo di controllo l'assicurato avrebbe dovuto documentare almeno 10 ricerche da svolgersi su tutto l'arco del mese, nelle professioni iscritte, fatte principalmente in base alle reali offerte presenti sul mercato del lavoro.

Al colloquio di consulenza del 28.01.05 l'assicurato documentava unicamente 8 ricerche di lavoro (tre al 17.12., una al 21.12., una al 22.12. e tre al 23.12.04).

Veniva informato che non avendo svolto quanto stabilito durante l'incontro del 28.12.04 sarebbe stata emessa una decisione di sanzione di tre giorni.

In data 28.01.05 veniva emessa regolare decisione di sanzione, sospendendo l'assicurato dal diritto all'indennità per 3 giorni dal 01.01.05.

Con opposizione del 11.02.05, l'assicurato contesta la decisione di sanzione ritenendo di aver fatto il massimo sforzo per reperire una nuova occupazione. Contesta in particolare il fatto che solo al 28.12.04 gli è stato comunicato che avrebbe dovuto svolgere 10 ricerche per ogni periodo di controllo. Fa notare inoltre che per il periodo di fine anno le falegnamerie sono chiuse dal 21.12. al 06.01.05.

Per dimostrare la sua disponibilità al collocamento, fa pure notare come in passato si sia sempre attivato nel ricercare un nuovo posto, accettando anche occupazioni di breve durata.

I motivi addotti dall'assicurato non possono essere completamente accettati.

Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata, se necessario anche fuori della professione precedente ed anche fuori del proprio luogo di domicilio. Tale obbligo decorre dal momento in cui l'assicurato viene a conoscenza che ha perso o perderà il lavoro.

Nel presente caso l'assicurato sapeva a priori che l'occupazione presso __________ si sarebbe protratta per ca. tre mesi.

Come da disposizioni in vigore avrebbe pertanto dovuto continuare a svolgere regolari ricerche per un nuovo posto di lavoro. Dalla documentazione presentata si rileva invece che in ottobre ha svolto quattro ricerche, ma tutte tra il 14 ed il 15.10.04. Si rileva inoltre che dopo l'ultima ricerca di novembre effettuata il 21.11., ha atteso fino al 17.12. prima svolgere ulteriori ricerche di lavoro.

Non si può certamente affermare che l'assicurato abbia fatto il massimo sforzo per reperire un nuovo lavoro.

Si conviene che avendo stabilito solo al 28.12.04 la quantità di ricerche da svolgersi per ogni periodo di controllo (almeno 10), considerato il particolare momento di fine anno è forse stato poco realistico, anche se non impossibile, esigere già da dicembre 2004 la quantità di ricerche stabilita.

Utile ricordare che l'assicurato durante il mese di ottobre, con decisione del 15.10.04, aveva già ricevuto una sanzione di due giorni per i medesimi motivi (due sole ricerche di lavoro durante il mese di settembre).

Da rilevare inoltre che il consulente, nel decidere la sanzione contestata, ha già ampiamente tenuto in considerazione la buona fede dell'assicurato. Infatti conformemente alla direttiva in vigore, considerata la precedente suindicata penalità, avrebbe dovuto emettere una decisione di sanzione di ben 5 giorni (vedi direttiva ufficio giuridico 054c pag. 2 p.to 1C del 01.11.04).

Ciò considerato, gli argomenti sollevati non permettono di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata." (Doc. A1)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 23 marzo 2005, l'assicurato ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione, rilevando:

"  Con la presente mi permetto presentare ricorso alla decisione su opposizione dell'Ufficio Regionale di Collocamento di __________ del 2 marzo 2005 che mi sospende per 3 giorni in conformità con la decisione del 28 gennaio 2005 dove mi veniva imputato che durante il mese di dicembre 2004 non avevo rispettato l'obiettivo di effettuare 10 ricerche di lavoro in quanto ne avevo fatte "unicamente" 8.

Come indicato già nella mia lettera  di opposizione all'Ufficio Regionale di Collocamento dell'11 febbraio 2005, evidenzio che ho dimostrato in questo periodo di disoccupazione di effettuare il massimo sforzo per reperire una nuova occupazione e tale sforzo è stato premiato in più di una circostanza.

Infatti, annunciatomi il 1. luglio 2004, evidenzio che nel mese di settembre ho reperito un'attività parziale di 4 giorni e da metà ottobre 2004 ho trovato un'occupazione a tempo pieno come falegname posatore della durata di qualche mese (2 o 3 mesi).

In data 13 dicembre 2004 il mio datore di lavoro mi comunicava la disdetta del rapporto di lavoro con un preavviso di una settimana scadente il 20 dicembre 2004.

In data 21 dicembre 2004 mi sono riannunciato in disoccupazione ed al 28 dicembre 2004 mi presentavo al colloquio di consulenza con la mia consulente Sig.ra __________.

Venne allestito un verbale dove risulta che ho consegnato le ricerche del mese di ottobre (non richieste dalla consulente come lei stesso indicato) e le 4 ricerche per novembre 2004, periodo in cui stavo lavorando a tempo pieno.

Venni inoltre informato che per il mese di dicembre 2004 (mi ero annunciato al 21 dicembre) dovevo presentare almeno 10 ricerche di lavoro (3 le avevo già fatte durante il periodo in cui ho lavorato).

Preciso che, per il periodo di attività lavorativa presso la ditta __________, ho effettuato solo una richiesta al mio datore di lavoro per assentarmi per poter andare all'URC e mi è stata negata in quanto mi venne comunicato che ero pagato per lavorare e non per assentarmi.

Malgrado numerosi sforzi sono comunque riuscito ad effettuare 8 ricerche di lavoro nel mese di dicembre (3 nel periodo precedente e 5 durante il periodo di disoccupazione dal 21 al 23 dicembre).

Rilevo inoltre che dal 24 dicembre al 6 gennaio le ditte di falegnameria sono chiuse per vacanze natalizie e quindi mi era impossibile potermi presentare per effettuare ulteriori sforzi.

Preciso inoltre che durante il mese di gennaio e febbraio 2005 ho effettuato 10 ricerche di lavoro nelle varie falegnamerie del __________ ottemperando quindi quanto indicatomi dalla mia consulente.

Rilevo infine che nella decisione su opposizione presentata dall'URC mi viene confermato che "si conviene che avendo stabilito solo al 28.12.04 la quantità di ricerche da svolgersi per ogni periodo di controllo (almeno 10), considerato il particolare momento di fine anno è forse stato poco realistico, anche se non impossibile, esigere già da dicembre 2004 la quantità di ricerche stabilita".

Purtroppo, malgrado questa indicazione, l'URC conferma la decisione precedentemente presa spostando però la motivazione sul numero, secondo loro, ridotto delle ricerche effettuate nel periodo di ottobre (4), novembre (4) e dicembre 2004 (3).

Contesto pertanto in maniera assoluta l'indicazione dell'URC che non ho fatto il massimo sforzo per reperire un nuovo lavoro in quanto per dimostrare il mio impegno ho reperito due occupazioni (anche se a carattere temporaneo) e mi sono impegnato parecchio per cercare un'attività di durata indeterminata.

Non ritengo pertanto giusto infliggermi una sospensione di 3 giorni che mi priva di oltre Fr. 500.- per non aver rispettato un accordo, comunicatomi il 28 dicembre 2004, di effettuare un totale di 10 ricerche di lavoro nel mese di dicembre quando si sapeva che le aziende del settore edile e rami affini sono chiuse per vacanze natalizie.

Chiedo pertanto a codesti onorevoli Giudici di voler accogliere il mio ricorso ripristinandomi il pagamento di 3 giorni che è importante per la mia situazione finanziaria." (Doc. I)

                               1.4.   L’amministrazione, nella sua risposta dell'8 aprile 2005, ha postulato la reiezione del ricorso, osservando:

"  (...)

1.   L'assicurato si è riscritto in disoccupazione dal 21.12.04 (suo 2° TQ) alla ricerca di un'occupazione al 100% quale falegname di costruzione e finestre, falegname montatore (doc. 1).

2.   Al momento della precedente reiscrizione, maggio 2004, all'assicurato veniva regolarmente consegnato il promemoria sulle ricerche di lavoro (doc. 2).

3.   Il Signor RI 1 era al corrente che l'occupazione reperita dal 18.10.04 presso __________ era temporanea (vedi punto 3, suo scritto 11.02.05). Pertanto sapeva che il suo impegno nel ricercare lavoro doveva continuare anche durante detta attività. Non doveva pertanto attendere che il datore di lavoro in data 13.12.04 gli comunicasse la disdetta, per riprendere a ricercare lavoro.

4.   Causa ricerche di lavoro insufficienti durante il mese di settembre (due sole ricerche) con decisione 15.10.04 era stata decisa una sanzione di due giorni. Ciò premesso è da rilevare che durante il mese di ottobre ha svolto 5 ricerche: tre il 14.10 e due al 15.10, in novembre ha svolto 4 ricerche: il 10, 16, 18 e 22.11 (doc. 3. e 4.).

                                                                         È poi stato inattivo, senza svolgere alcuna ricerca di lavoro dal 22.11.04 al 16.12.04 (doc. 5).

Dopo un così lungo periodo in cui non è stata svolta una sola ricerca di lavoro, ci è impossibile poter considerare che l'assicurato abbia profuso il massimo sforzo per reperire un nuovo posto di lavoro.

5.   Non può nemmeno essere accettata la motivazione addotta dall'assicurato "rilevo inoltre che dal 24 dicembre al 06 gennaio le ditte di falegnameria sono chiuse per vacanze natalizie e quindi mi era impossibile potermi presentare per effettuare ulteriori sforzi". Si rileva infatti che tutte le ricerche svolte in dicembre (nel periodo 17.12. - 23.12.04), sono state effettuate in forma scritta. Poteva pertanto, indipendentemente dal fatto che le ditte del settore fossero chiuse, continuare ad inviare la propria candidatura in forma scritta; caso contrario si dovrebbero considerare inadeguate le tre offerte redatte in data 23.12.04 che sicuramente sono pervenute ai DL durante il periodo di chiusura.

6.   Da rilevare che l'assicurato in data 15.10.04 aveva già ricevuto una sanzione di due giorni per i medesimi motivi (due sole ricerche durante il mese di settembre).

7.   Nel decidere la sanzione contestata, conformemente alle disposizioni in vigore (direttiva ufficio giuridico 054C pag. 2 p.to 1C del 01.11.04 - doc. 6) il consulente avrebbe dovuto decidere una sanzione di cinque giorni. Ha pertanto ampiamente tenuto conto delle motivazioni addotte dall'assicurato.

Visto quanto precede si chiede dunque a questo lodevole Tribunale di voler confermare la decisione impugnata e respingere il ricorso in esame." (Doc. III)

                               1.5.   Con scritto del 22 aprile 2005 l’assicurato ha osservato:

"  (...)

Mi preme precisare unicamente 3 piccole osservazioni:

1.   Non è vero, come indicato dal Sig. __________ dell'URC, che ho atteso il giorno 13 dicembre 2004 (data della disdetta del mio datore di lavoro) per effettuare le ricerche di lavoro in quanto, durante tutto il periodo in cui sono stato occupato ho svolto le ricerche di lavoro.

                                                                         Evidentemente, lavorando come falegname, dalle 8.00 alle 18.00 ho dovuto effettuarle per scritto in quanto ero impossibilitato ad andare di persona.

                                                                         Infatti sia per il mese di ottobre e novembre, sia per dicembre ho effettuato le mie ricerche con impegno anche se a mio avviso, effettuarle di persona nel nostro settore penso sia molto più efficace rispetto a quelle effettuate per lettera.

2.   Nel mese di dicembre ho effettuato 3 ricerche prima di annunciarmi e 5 ricerche dal 21 al 31 dicembre 2004. Il mio collocatore mi aveva intimato di effettuarne 10 per il mese di dicembre ma per il periodo delle vacanze natalizie sono riuscito ad effettuarne 8 che comunque ritengo un buon numero. Rilevo altresì che per gennaio ne ho effettuate 10 adempiendo interamente a quanto indicatomi dal mio consulente.

3.   Il lavoro che ho effettuato da ottobre a dicembre a tempo pieno è indice di una mia volontà a trovare una soluzione al mio stato di disoccupato. Preciso inoltre che a partire dalla fine della scorsa settimana ho reperito una nuova occupazione nel mio settore della falegnameria.

                                                                         Questi lavori sono stati cercati e concretizzati dal sottoscritto (senza quindi l'aiuto di altri enti) a conferma della mia volontà a trovare al più presto un'occupazione duratura senza più richiedere le indennità di disoccupazione.

Ribadisco quindi che non ritengo corretto subire una sospensione di 3 giorni che mi priva di oltre Fr. 500.-- solo per il fatto di non aver effettuato 10 ricerche nel mese di dicembre dove ho lavorato fino al 20 e dal 24 al 31 dicembre le aziende nel mio settore sono chiuse per le festività natalizie." (Doc. V)

                               1.6.   Il doc. V è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. VI), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

In data 30 maggio 2005 l'amministrazione ha ribadito quanto comunicato con la risposta dell'8 aprile 2005 (cfr. doc. VII).

                               1.7.   Il doc. VII è stato trasmesso al ricorrente (cfr. doc. VIII), per conoscenza.

                               1.8.   Pendente causa il TCA ha chiesto all’amministrazione di precisare a quale periodo di controllo si riferisce la sanzione di 3 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a RI 1 (cfr. doc. IX).

                                         Con scritto del 15 giugno 2005 l’amministrazione ha comunicato al TCA che la sanzione inflitta all’assicurato si riferisce al mese di dicembre 2004 (cfr. doc. X).

                                         Il doc. IX e il doc. X sono stati inviati all’assicurato (cfr. doc. XI), per conoscenza.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della presente vertenza è la questione a sapere se l'assicurato deve essere o meno sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo dopo la reiscrizione al collocamento.

                                         Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 2 marzo 2005).

                                         Nel caso in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per insufficienti ricerche di lavoro durante il periodo di controllo di dicembre 2004. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in considerazione.

                               2.3.   Dapprima va rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio 2003. È stato invece parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.

                                         Come appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà dunque presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell’assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Anche gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

                               2.5.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

                                         Secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

"  (…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden."

(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02)

                                         In una sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:

"  1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,

Schul- und Berufsbildung der versicherten Person sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden Arbeitsmarkt. (…)"

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di lavoro lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.

Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato:

"  (...)

Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V 231 Erw. 4a mit Hinweis).

Wenn jedoch dem Versicherten grössere Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74) il TCA ha ricordato che:

"  Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

                               2.6.   Giusta l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         L'obbligo di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

                                         (C 280/01), nella quale ha osservato:

"  Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi ad un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.P., AD 5/87).

                                         Inoltre il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha avuto modo di rilevare:

"  (…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)"

(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

                               2.7.   L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

                                         In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della sospensione:

"  Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V 40 Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art. 30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im Taggeldrecht nicht zum Tragen.

  Wüsste nämlich eine arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227- 228)

                                         In questa sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                                         In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

                               2.8.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                                         Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo).

                               2.9.   Nella già menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:

"  b) Die Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994 vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen.  Indessen sei der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle.  Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen Monaten ungeahndet gelten lassen.  Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten deshalb bloss leichtfahrlässig.  Analog zur Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen.  Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweíse dieselbe Praxis.

  Demgegenüber macht die Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen.  Dass die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von der Pflicht zur Stellensuche.  Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.

  c)  Die Vorinstanz beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht oder verlängert hätten (vgl.  Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a).  Dies müsse gleihermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten.  Auch bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).

  d) Die im genannten Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können.  Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus.  Im Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz.  Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG).  Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar.  Folgerichtig unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden.  Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde.  Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1 1980 IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird, die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu Art. 30).  Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine zumutbare Arbeit abzulehnen.  Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen müsse.  Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen.  Daher hat auch leichte Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.

  e) Aus diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit  von Sanktionen befreit." (DTF 124 V 231-233)

                                         Nella sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha sottolineato:

"  Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17).  Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art. 17).  Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg.  Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien.  Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung.  Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)

                                         La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

                                         Infine, sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:

"  Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen.  Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.  BGE 122 V 218).  Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde.  Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV).  Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt.  Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperìoden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat.  Das Eidgenössische   Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig.  Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233)

                             2.10.   Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incarto che l'assicurato ha lavorato quale falegname presso la ditta __________ di __________ dal 18 ottobre 2004 fino al 20 dicembre 2004 (cfr. doc. 1a).

                                         Egli si è poi reiscritto in disoccupazione a decorrere dal 21 dicembre 2004 (cfr. doc. 1).

                                         In occasione del colloquio di consulenza del 28 gennaio 2005 l'assicurato ha consegnato all'amministrazione otto ricerche di lavoro svolte durante il mese di dicembre 2004.

                                         L'amministrazione, con decisione formale del 28 gennaio 2005, ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per 3 giorni (cfr. doc. A4).

                                         Tale provvedimento è stato poi confermato con decisione su opposizione del 2 marzo 2005 (cfr. doc. A1).

                                         L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

                                         In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

"  (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

                                         In occasione del colloquio di consulenza del 28 gennaio 2005 la consulente del personale ha allestito un verbale del seguente tenore:

"  Dato che non ha avuto modo di guardare l'accordo sugli obiettivi rinviamo la stipulazione al prossimo colloquio.

Consegna le ricerche di dicembre: sono 8 al posto di minimo 10, iniziate il 17.12.04. Si giustifica indicando che non credeva che fosse così grave se ne faceva in meno e il precedente consulente ne ha richieste al massimo 8.

Ricordato istruzioni che ha ricevuto da parte mia il 28.12.04 e informato che devo emettere una sanzione di 3 giorni a cui potrà fare opposizione. Consegnato faut di gennaio e fogli per le ricerche. Fissato nuovo colloquio per il 28.02.2005 alle ore 14.00." (Doc. 7c)

Nella presente fattispecie il TCA constata che l'amministrazione ha dato l'opportunità al ricorrente di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.

                                         Dunque il diritto di essere sentito dell'assicurato è stato rispettato già prima dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

                             2.11.   L'assicurato ha lavorato in qualità di falegname presso la ditta __________ dal 18 ottobre 2004 fino al 20 dicembre 2004 (cfr. doc. 1a).

                                         Con scritto del 24 dicembre 2004 il datore di lavoro ha confermato per iscritto all'assicurato quanto già comunicatogli verbalmente in precedenza, ossia la disdetta del contratto di lavoro a far tempo dal 20 dicembre 2004 (cfr. doc. 1a).

                                         Egli si è poi reiscritto in disoccupazione a decorrere dal 21 dicembre 2004 (cfr. doc. 1).

Al colloquio di iscrizione del 28 dicembre 2004 l’assicurato ha consegnato all’amministrazione le ricerche di lavoro da lui svolte durante i mesi di ottobre e novembre 2004 durante i quali aveva lavorato quale falegname presso la ditta __________. In quell’occasione la consulente del personale lo aveva informato del fatto che egli avrebbe dovuto compiere ogni sforzo al fine di reperire una nuova occupazione, dovendo comprovare un minimo di dieci ricerche mensili. Ella ha infatti verbalizzato quanto segue:

"  Si reiscrive in quanto ha ricevuto la lettera di disdetta dalla ditta __________ di __________ a causa di mancanza di lavori da eseguire, la data della disdetta è stata redatta il 24.12.04 e indica la fine del rapporto di lavoro per il 20.12.04. Dichiara che comunque il datore di lavoro lo ha informato verbalmente il 13.12.04. Non esiste contratto scritto, concordato assunzione temporanea per 2-3 a seconda dei lavori a fr. 31.40/l'ora, rapporto lavorativo iniziato il 18.10.04 come falegname-posatore. Disponibilità oraria: flessibile automunito. Dichiara di non avere problemi di salute. Appena possibile consegna il formulario funzione compilato e una foto alla segretaria del gruppo 2.

Richiesto ricerche effettuate dal 1.11.04 al 30.11.04: consegna le ricerche di ottobre che non gli erano state richieste e 4 ricerche per novembre. Indica che non ne ha svolte di più in quanto gli risultava che doveva farne meno visto che lavorava, inoltre anche il sindacato __________ gli ha detto che deve farne almeno 4. Informato che l'informazione non è corretta e che già per dicembre dovrà nuovamente dimostrare di avere fatto il massimo degli sforzi per reperire un lavoro e pertanto presenterà già un minimo di 10 ricerche, svolte su tutto l'arco del mese, nelle professioni iscritte, fatte principalmente in base alle reali offerte presenti sul mercato del lavoro. Informato che per quanto attiene le ricerche di ottobre e novembre effettuerò delle verifiche. Ricordato inoltre che dovrà sempre presentarmi la copia delle lettere che inoltra ai datori di lavoro. Dato che non ha potuto seguire la parte di TRIS in cui si preparano le lettere vedremo se è possibile recuperarla al più presto, evt. gli inoltrerò la decisione di partecipazione con tutte le informazioni utili. Consegnato faut di dicembre e fogli per le ricerche. Fissato nuovo colloquio per il 28.01.2005 alle ore 14.30." (Doc. 7d)

In occasione del colloquio di consulenza del 28 gennaio 2005 l’assicurato ha consegnato all’amministrazione otto ricerche di lavoro compiute, per iscritto, durante il mese di dicembre 2004 (cfr. doc. 2c).

In particolare, l’assicurato ha inoltrato la propria candidatura per iscritto a otto falegnamerie del __________ (cfr. doc. 2c e allegati), in data 17 dicembre 2004 (3 ricerche di lavoro), 21 dicembre 2004 (1 ricerca di lavoro), 22 dicembre 2004 (1 ricerca di lavoro) e 23 dicembre 2004 (3 ricerche di lavoro).

Tali ricerche di lavoro sono state ritenute insufficienti dall’amministrazione, in quanto non rispettose delle direttive impartite, secondo le quali le ricerche di lavoro mensili da comprovare avrebbero dovuto essere almeno dieci.

L’amministrazione ha inoltre ritenuto le otto ricerche di lavoro compiute dall’assicurato insufficienti, visto che l’assicurato, a conoscenza del breve periodo di lavoro presso la ditta __________ (circa tre mesi), non ha compiuto regolari ricerche di lavoro durante il periodo in cui era attivo come falegname, ma si è limitato a svolgere cinque ricerche di lavoro in ottobre 2004 (tutte concentrate il 14 ottobre e il 15 ottobre 2004), quattro ricerche in novembre e poi otto ricerche in dicembre 2004, ma solo a partire dal 17 dicembre 2004, benché già sapesse dell’ormai imminente fine del rapporto di lavoro preannunciatagli verbalmente dal suo datore di lavoro in data 13 dicembre 2004. Non avendo effettuato nessuna ricerca di lavoro nel periodo compreso fra il 23 novembre 2004 e il 16 dicembre 2004, l’URC riteneva che l’assicurato non avesse profuso il massimo sforzo per reperire un nuovo posto di lavoro (cfr. doc. III).

Al riguardo, questo Tribunale rileva che la motivazione fornita dall’URC per giustificare la sanzione inflitta a RI 1, ovvero il presunto comportamento scorretto dell’assicurato durante i mesi precedenti quello oggetto di sanzione, che è, come indicato dall’amministrazione stessa in risposta ad una specifica domanda in tal senso del TCA (cfr. doc. IX), il solo mese di dicembre 2004 (cfr. doc. X), deve essere respinta.

Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 26 cpv. 3 OADI citato in precedenza, i consulenti del personale dell'URC devono controllare ogni mese le ricerche di lavoro svolte dagli assicurati, dato che il loro ruolo, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.6.) è proprio quello di verificare, nei singoli casi concreti, che i disoccupati, per ogni periodo di controllo, forniscano all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide e decidere, di volta in volta, quali siano le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati. Non avrebbe quindi nessun senso infliggere ad un assicurato una sanzione a distanza di mesi per avere compiuto insufficienti ricerche di lavoro in un determinato periodo, ritenuto l’effetto educativo insito in ogni sospensione.

L'amministrazione non può dunque nel caso di specie addurre quale motivazione che l'assicurato ha compiuto, a suo giudizio, insufficienti ricerche durante i mesi di ottobre e novembre 2004 precedenti l'annuncio al collocamento - ricerche per le quali non è stato sanzionato al momento del suo annuncio in disoccupazione - per giustificare la sanzione di tre giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa delle presunte insufficienti ricerche di lavoro svolte nel mese di dicembre 2004.

Il TFA ha peraltro avuto modo di confermare che occorre valutare gli sforzi compiuti dagli assicurati in ogni periodo di controllo in una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, in cui ha indicato:

"  (...)

2.3.2  Der weitere Einwand, das Vorgehen der Verwaltung sei  überspitzt formalistisch (dazu BGE 120 V 417 Erw. 4b), ist unbegründet. Aus dem Gesetz geht klar hervor, dass der Versicherte seine Bewerbungen für jede Kontrollperiode (d.h. für jeden Kalendermonat) nachweisen muss und die Verwaltung diesen Nachweis benötigt, um beurteilen zu können, ob die Bemühungen genügend sind (Art. 17 Abs. 2 AVIG, Art. 26 und 27a AVIV; Erw. 1  hievor). Von einer strikten Anwendung von Formvorschriften, welche durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, sondern zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis) kann somit keine Rede sein. Dies  gilt umso mehr, als für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen durchaus auf eine einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden darf und es rechtsprechungsgemäss nicht angeht, mit dem Hinweis auf intensivere Anstrengungen in früheren Monaten sich in einer andern Kontrollperiode ungenügend um Arbeit zu bemühen (Urteil Z. vom 21. Februar 2001, C 252/00, 254/00 und 255/00). (...)"

Il comportamento tenuto dall’assicurato nei mesi precedenti l’annuncio al collocamento e che non è stato oggetto di sanzione da parte dell’amministrazione al momento dell’iscrizione in disoccupazione non può dunque venire invocato a sostegno della sospensione relativa alle insufficienti ricerche di lavoro durante il mese di dicembre 2004 oggetto della presente controversia.

L’altra giustificazione fornita dall’amministrazione e cioè il fatto che in occasione della precedente iscrizione al collocamento, l’assicurato era già stato sanzionato con due giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per le insufficienti ricerche svolte in settembre 2004 (solo due ricerche di lavoro compiute), potrebbe invece essere presa in considerazione per fissare eventualmente l'entità della sanzione per il mese di dicembre 2004 ma non per decidere sul principio stesso di una sospensione in quel periodo di controllo.

                             2.12.   Occorre allora valutare se l’assicurato, compiendo otto ricerche di lavoro durante il mese di dicembre 2004, ha violato le direttive impartitegli dalla sua consulente del personale in data 28 dicembre 2004, come preteso dall’amministrazione nella decisione impugnata.

L’assicurato, contestando quanto sostenuto dall’amministrazione in sede di decisione, ha osservato di avere compiuto ogni sforzo al fine di reperire una nuova occupazione effettuando nel mese di dicembre 2004 otto ricerche di lavoro. Egli ha motivato questa affermazione indicando che durante il periodo citato egli ha continuato a lavorare presso la ditta __________ fino al 20 dicembre 2004, ha svolto tre ricerche di lavoro prima della fine del suo contratto di lavoro ed altre cinque ricerche dal 21 dicembre 2004 fino alla fine del mese di dicembre 2004, periodo particolare in cui tutte le ditte di falegnameria chiudono per le festività natalizie e di fine anno e, soprattutto, ha ricevuto dall’amministrazione l’indicazione di dover compiere un minimo di dieci ricerche di lavoro solo il 28 dicembre 2004 (cfr. doc. A3).

A mente del TCA, avendo la consulente del personale indicato all’assicurato solo in data 28 dicembre 2004 la quantità minima di ricerche di lavoro da svolgere e da comprovare all’amministrazione, a torto l’URC ha sanzionato l’assicurato per avere svolto “solo” otto ricerche di lavoro, anziché dieci, durante lo stesso mese di dicembre 2004.

Infatti visto il momento in cui l’amministrazione ha impartito le sue direttive circa la quantità di ricerche da svolgere mensilmente (28 dicembre 2004), è del tutto logico e ragionevole pensare come ha fatto il ricorrente, che l’informazione ricevuta doveva valere a partire dal successivo mese di gennaio 2005. Cosa che poi puntualmente è avvenuta. Difatti, come indicato dall'assicurato nell’opposizione e ancora in sede ricorsuale (cfr. doc. A3 e doc. I), egli ha rispettato nei mesi di gennaio 2005 e febbraio 2005 le direttive fornite dalla propria consulente del personale, consegnando all'amministrazione dieci ricerche di lavoro, in qualità di falegname, compiute di persona, presentandosi direttamente presso alcuni potenziali datori di lavoro, che a comprova dell'avvenuta ricerca hanno apposto sul formulario "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" il loro "timbro" (cfr. doc. 9).

Non a caso, l’amministrazione stessa ha ammesso in sede di decisione su opposizione che “avendo stabilito solo al 28.12.2004 la quantità di ricerche da svolgersi per ogni periodo di controllo (almeno 10), considerato il particolare momento di fine anno è forse stato poco realistico, anche se non impossibile, esigere già da dicembre 2004 la quantità di ricerche stabilita.” (cfr. doc. A1).

Questo Tribunale ritiene pertanto che le otto ricerche di lavoro svolte dall'assicurato durante il primo periodo di controllo di dicembre 2004 sono da considerare sufficienti. Questo a maggior ragione, se si considera che l'annuncio dell'interruzione del rapporto di lavoro è avvenuto il 13 dicembre 2004 (cfr. consid. 1.2), che egli si è iscritto al collocamento solo il 21 dicembre 2004 (cfr. doc. 1) e che l’indicazione di compiere dieci ricerche di lavoro si riferisce alla quantità minima di ricerche di lavoro da svolgere in un mese intero di controllo.

                             2.13.   Alla luce di quanto esposto RI 1 non ha dunque violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge, per cui a torto l'amministrazione l'ha sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di dicembre 2004 sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

                                         La decisione su opposizione del 2 marzo 2005 dell'URC di __________ va dunque annullata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §)  La decisione su opposizione dell'URC di __________ del 2 marzo 2005 è annullata.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.31 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.07.2005 38.2005.31 — Swissrulings