Raccomandata
Incarto n. 38.2005.25 DC/sc
Lugano 9 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 1° marzo 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1° febbraio 2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 1° febbraio 2005 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha stabilito che RI 1 non ha diritto alle indennità per insolvenza, argomentando in particolare:
" (...)
Secondo la Prassi SECO
244/1, oltre alle persone che occupano una posizione analoga a quella di datore di lavoro non hanno diritto all'indennità neanche i loro coniugi che lavorano nell'azienda.
L'esclusione dalle prestazioni di tali persone avviene senza procedere a ulteriori verifiche dell'effettivo potere decisionale. Di conseguenza i coniugi delle persone che lavorano nell'azienda sono esclusi dal diritto all'indennità per insolvenza, anche se non svolgono una funzione analoga a quella del datore di lavoro.
Considerato quindi che lei è la moglie del presidente della società, signor __________, non ha diritto all'indennità per insolvenza.
La nostra decisione del 22.12.2004 è confermata e la sua opposizione del 20 gennaio 2005 respinta." (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
" La società, per la quale lavoravo da oltre sedici anni, venne posta al beneficio di una moratoria concordataria della durata di sei mesi. La concessione della moratoria, unitamente alle informazioni rilasciate dal CDA a tutto il personale che era considerato come salvaguardato da questa speciale procedura, non indicava presagi tragici così come avvenuti nella realtà. Il rilancio previsto dal progetto di ristrutturazione che prevedeva la salvaguardia anche del settore __________ (con un potenziamento) e nel quale io lavoravo, era un'ulteriore garanzia del mio posto di lavoro. Ancora durante la prima riunione presso la Pretura di __________ (svoltasi il 27 ottobre 2004) venne concessa una ulteriore scadenza nel giorno di 23 novembre 2004). Purtroppo per motivi a me sconosciuti, il previsto rilancio non ebbe esito positivo e la moratoria venne revocata dalla Pretura di __________.
La conseguente procedura portò la società al fallimento in tempi estremamente brevi e non prevedibili.
In un contesto prettamente personale derivante dai miei lunghi anni di sacrifici, dal pagamento dei contributi sia di AVS che, in particolare, di disoccupazione, di aver lavorato in condizioni non sempre ideali ed aver cercato di contribuire, con la pazienza e la fedeltà aziendale, alla salvaguardia di un'azienda con oltre vent'anni di attività e di parte dei posti di lavoro, questi atteggiamenti mi toccano profondamente non solo dal profilo finanziario ma pure nell'aspetto morale. Quest'ultimo, come a voi ben noto, non è controllabile e le conseguenze ancor meno prevedibili.
In diritto
Nonostante gli indirizzi dottrinali che si possono "intendere", si dovrebbe essere dell'avviso che, un soggetto ad oneri assicurativi dovrebbe poter usufruire dei vantaggi posti in essere nel versare i contributi. In effetti al momento del versamento di un contributo nasce un rapporto contrattuale che, se non di carattere diretto, è coperto da un contratto mantello. Nella fattispecie questo viene ravvisato dalla legge e dal regolamento di applicazione. Orbene, questo impegno assunto nell'accettare i contributi e non ponendo evidenti e chiari limiti all'assicurato, viene bellamente e tranquillamente disatteso. In virtù di motivazioni, perlomeno sorprendenti.
Aggiungo che qualunque sia la vostra decisione, non potrà trovare la mai accoglienza in quanto:
- la legge non prevede detta discriminazione, tanto che non citate nessun articolo;
- la pubblicazione Prassi SECO 1/2004 che non sono riuscita a trovare nel sito www.seco-admin.ch, complici sicuramente le mie difficoltà di navigazione, non può essere ritenuto elemento essenziale per negare un diritto ad un soggetto correttamente assicurato;
- nel suo assieme, se posso intendere la sottilità della vostra interpretazione, essendo tale non può essere generalizzata e va applicata per ogni singolo caso;
- ho regolarmente pagato i contributi, e l'azienda che mi ha occupato altrettanto ha fatto, quindi contrattualmente sono nati dei diritti legittimi e completi.
Confermo quindi, a codesto lodevole Tribunale, la mia opposizione alla decisione del 22 dicembre 2004 ed alla successiva Decisione su opposizione del 1 febbraio 2005, dell'__________ Cassa CO 1, __________." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 18 marzo 2005 la Cassa chiede di respingere il ricorso e osserva che:
" (...)
Con richiesta del 22 dicembre 2004 la signora RI 1 ha rivendicato indennità per insolvenza per un ammontare di fr. 15'051.-pari al salario dovuto per il periodo di disdetta e relativa quota parte di 13a e vacanze e un supplemento per vacanze maturate dal 1° gennaio 2004 al 30 novembre 2004.
Dalla richiesta d'indennità per insolvenza si evince che il fallimento è stato decretato il 24 novembre 2004 e che il salario è stato pagato, con la sola eccezione delle vacanze, fino al 30 novembre 2004.
Va premesso che l'eventuale indennità per insolvenza erogabile riguarderebbe solo il periodo in cui vi è stata prestazione lavorativa e cioè i 4 mesi precedenti il 24 novembre 2004. Dal 25.11.2004 poteva entrare in linea di conto solo l'indennità di disoccupazione in base all'art. 29 LADI.
Nella presente fattispecie la Cassa si è opposta al riconoscimento delle prestazioni, limitate al diritto a vacanze per il periodo 25.07/24.11.2004, per la ragione che la signora RI 1 è moglie del Presidente del consiglio di amministrazione della __________.
A proposito dei membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, l'art. 51 cpv. 2 LADI stabilisce:
" Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda.
La signora RI 1 è moglie del signor __________, Presidente del consiglio di amministrazione, e quindi esclusa per legge dal diritto alle prestazioni.
La Prassi ML/AD 2004/01 al punto 6 stabilisce:
" Oltre alle persone che occupano una posizione analoga a quella de datore di lavoro non hanno diritto all'indennità per insolvenza neanche i loro coniugi che lavorano nell'azienda.
L'esclusione delle prestazioni di tali persone avviene senza procedere a ulteriori verifiche dell'effettivo potere decisionale. Di conseguenza i coniugi delle persone che lavorano, con questa posizione, nell'azienda sono esclusi dal diritto all'indennità per insolvenza, anche se non svolgono una funzione analoga a quella del datore di lavoro."
Quanto precede chiarisce senza dubbio alcuno la situazione della ricorrente e quindi la Cassa chiede a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. V)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza se:
a. il loro datore di lavoro é stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore é disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.
Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
Il contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI é identico a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Pertanto la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) e dal TCA in merito a quest’ultimo disposto trova applicazione analogica anche nella presente fattispecie.
Infatti il TFA, in una decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI é applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui all’art. 51 LADI.
Infine al proposito Gehrards testualmente rileva:
" Keinen IE-Anspruch hat der Personenkreis, der auch bei der KAE und SWE vom Anspruch ausgeschlossen ist (AVIG 51 II).” (cfr. G. Gehrards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrecht”, Ed. P. Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna, 1996, pag. 174 n° 79).
2.3. Secondo l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
Questa normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als Arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).
In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di precisare che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OAD, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una sentenza del 19 novembre 1994, pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici.
Le sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dal Tribunale federale in una decisione del 17 luglio 1996 pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130.
In un ulteriore sentenza del 26 marzo 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 101, Il Tribunale federale, sempre in merito all’esclusione delle persone elencate all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI dal diritto all’indennità per lavoro ridotto, ha stabilito che non bisogna giudicare esclusivamente in base allo statuto formale di organo; va invece stabilito, in virtù degli elementi concreti della fattispecie, l’ampiezza del potere decisionale. Occorre pertanto applicato un concetto di organo in senso materiale, poiché solo così vi é la garanzia che l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, il quale intende scientemente combattere gli abusi, adempia il suo scopo.
In particolare nelle decisioni pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha affermato che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI ex lege, come descritto agli art. 716 a 716b del Codice delle obbligazioni.
Il TFA ha infatti rilevato che:
" (...) Nach der Rechtsprechung muss bei Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die Unter- nehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur zukommen. Hiervon ausgenommen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht einzig die mitarbeitenden Verwaltungsräte, da diese unmittelbar von Gesetzes wegen
(Art. 716-716b OR) über eine massgebliche Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG verfügen (BGE 122 V 273 E. 3 mit Hinweisen). Hingegen geht es nach der zuvor erwähnten
Rechtsprechung nicht an, Angestellte in leitenden Funktionen allein deswegen vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung auszuschliessen, weil sie für einen Betrieb zeichnungsberechtigt und im Handelsregister eingetragen sind (BGE 122 V 272 E. 3, 120 V 525 f. E. 3b; vgl. ferner ARV 1996 Nr. 10 S. 52). (...).”
(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 310 consid. 5a)
Il TFA si é poi ancora riconfermato nella sua giurisprudenza in un’ulteriore decisione del 21 maggio 1997 pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107.
In particolare, in questa sentenza il TFA ha confermato un giudizio cantonale che, accogliendo parzialmente il ricorso (si trattava di stabilire se un direttore con diritto di firma individuale fosse o meno escluso dal diritto alle indennità per insolvenza), ha rinviato gli atti alla Cassa di disoccupazione per ulteriori accertamenti.
In quell’occasione il TFA ha pure sottolineato che:
“(...) Im Urteil B. AG vom 26. März 1997 (C 102/96) hat das Eidgenössische Versicherungsgericht sodann dargelegt, dass Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG vor allem an die faktische Möglichkeit zur Einflussnahme anknüpft. Diese wird zwar bei einem Verwaltungsrat begriffsnotwendig vorausgesetzt (BGE 122 V 273 oben), bei leitenden Angestellten auf tieferen Ebenen der Organisation jedoch häufig durch entsprechende Umschreibung des Aufgaben- und Kompetenzbereichs eingeschränkt. Wo dabei im Einzelfall die Grenze zwischen dem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium und den unteren Führungsebenen verläuft, lässt sich anhand formaler Kriterien allein nicht beurteilen. (...).”
(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 107, consid. 1. b). pag. 331)
Il Tribunale amministrativo, Sezione assicurazioni sociali, di Lucerna, in una decisione, cresciuta in giudicato, del 29 aprile 1997 e pubblicata in SVR 1998 ALV Nr. 2, ha stabilito, tra l’altro, che non vi é nessun diritto alle indennità per insolvenza per un lavoratore che é contemporaneamente membro del consiglio d’amministrazione. E ciò vale anche per il periodo posteriore all’uscita dal consiglio d’amministrazione, qualora i fatti riprovevoli, che hanno condotto all’insolvenza, rispettivamente al fallimento, risalgono al tempo in cui la persona fu membro del consiglio d’amministrazione.
Nella medesima sentenza, il Tribunale di Lucerna, in merito all’impossibilità di un membro del consiglio d’amministrazione ad avere accesso ai documenti necessari, ha avuto pure modo di osservare che:
" (...) Was die ungenügende Versorgung mit Informationen betrifft, so ist darauf hinzuweisen, dass die Verwaltungsratsmitglieder von sich aus die Pflicht haben, sich die erreichbare und für notwendig erachtete Informationen -allenfalls auf gerichtlichem Weg- zu beschaffen (vgl Guhl Th., a.a.O., S. 709). (...).”
(cfr. SVR 1998 ALV Nr. 2, pag. 5 in fine).
In una decisione, cresciuta in giudicato, del 25 febbraio 1997 e pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 104, il Tribunale amministrativo di Glarona, sempre nell’ambito dell’art. 51 cpv. 2 LADI, ha, in particolare, rilevato ancora che:
" (...) Wie bereits erwähnt, bezweckt Art. 51 Abs. 2 AVIG eine Angleichung der Insolvenzentschädigung an Art. 219 Abs. 4 lit. a SchKG. Der Ausschluss der in Art. 51 Abs. 2 AVIG genannten Personen von Insolvenzentschädigung und Konkursprivileg wird im wesentlich damit gerechtfertigt, dass diese aufgrund ihrer Stellung Einsicht in die Bücher hätten und daher von der Insolvenz des Arbeitgebers nicht überrascht würden, sondern rechtzeitig anders disponieren könnte (vgl. vorn E. 2c).
Die finanzielle Verhältnisse der A AG waren bereits im Zeitpunkt, als der Beschwerdeführer seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärte, schlecht. Der Beschwerdeführer kann vom Konkurs seiner Arbeitgeberin nicht überrascht worden sein und bedarf keines besonderen Schutzes (vgl dazu BBl 1994, S. 361/362). Er hat daher trotz seines Ausscheidens aus dem Verwaltungsrat keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung. (...).” (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 104 consid. 5.b), pag. 322).
Il TFA, in un'ulteriore decisione del 31 gennaio 2000 (confermata anche in DLA 2000, pag. 176) pubblicata in DTF 126 V 134, ha inoltre stabilito che ai fini di determinare il momento dell'uscita dal consiglio di amministrazione di una società anonima decisiva è la data, per analogia con la giurisprudenza relativa all'art. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal consiglio di amministrazione, e non quella della cancellazione dell'iscrizione nel Registro di commercio o quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Il diritto all'indennità per insolvenza dev'essere negato giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI pure per i periodi posteriori all'uscita dal consiglio di amministrazione qualora le difficoltà finanziarie cui è riconducibile il fallimento siano esistite già in precedenza e il rapporto di lavoro sia stato mantenuto.
2.4. A proposito della negazione del diritto all'indennità di disoccupazione al coniuge di un membro del consiglio di amministrazione, in una sentenza del 24 marzo 2005 nella causa A., C 187/04, l'Alta Corte ha rilevato:
" (...)
Die kantonale Rekurskommission hat die gesetzliche Vorschrift zum Ausschluss von Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung und ihrer im Betrieb mitarbeitenden Ehegatten vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG) sowie die Rechtsprechung zur analogen Anwendung dieser Bestimmung auf solche Personen und deren Ehegatten, welche Arbeitslosenentschädigung verlangen (vgl. BGE 123 V 236 Erw. 7), richtig dargelegt. Darauf wird verwiesen.
(...)
2.2 Die Ehegattin des Beschwerdeführers bekleidet ungeachtet der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine arbeitgeberähnliche Stellung. Eine solche kommt ihr als Verwaltungsratspräsidentin von Gesetzes wegen zu (BGE 122 V 273 Erw. 3; ARV 2004 Nr. 21 S. 196). Auch wenn sie nur kollektiv zu zweien unterschriftsberechtigt ist und lediglich 40 % der Aktien besitzt, ändert sich nichts daran, dass sie den Gang des Geschäfts massgeblich zu beeinflussen vermag. Zudem ist irrelevant, ob sie für ihr Verwaltungsratsmandat Lohn bezieht und ob die Firma inaktiv ist (100%ige Kurzarbeit, BGE 123 V 238 Erw. 7b/bb). Die Überschuldung ist sodann kein taugliches Kriterium, das Auscheiden einer Person in arbeitgeberähnlicher Stellung zu belegen (Urteil K. vom 8. Juni 2004, C 110/03). Vorliegend stand überdies bis zum Datum des Einspracheentscheides (22. März 2004), welches die zeitliche Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 116 V 248 Erw. 1), nicht definitiv fest, ob die Firma endgültig liquidiert werde, waren doch noch Straf- und Rechtsöffnungsverfahren mit Forderungen in Millionenhöhe hängig. In diesen Prozessen spielte der Beschwerdeführer eine aktive Rolle.
Dies zeigt auf, dass er nicht jede Verbindung mit seiner Firma gänzlich abgebrochen hat, in der seine Ehegattin eine arbeitgeberähnliche Stellung innehat. Daher steht ihm keine Arbeitslosenentschädigung zu (ARV 2001 Nr. 25 S. 218; Urteil F. vom 11. August 2003, C 30/03).
2.3 Was der Beschwerdeführer im Weiteren einwendet, vermag zu keinem andern Ergebnis zu führen. Der Hinweis auf das Urteil E. vom 16. Dezember 2003, C 301/02, ist schon deshalb nicht stichhaltig, weil es dort nicht um den Fall eines Ehegatten ging. Die Rechtsprechung nach BGE 123 V 234 bezweckt nicht nur, dem ausgewiesenen Missbrauch an sich zu begegnen, sondern bereits dem Risiko eines solchen, welches der Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung an Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung inhärent ist (Urteil F. vom 14. April 2003, C 92/02).
2.4 Schliesslich kann der Beschwerdeführer aus der Tatsache, dass dem ebenfalls aus dem Verwaltungsrat ausgeschiedenen und durch seine Ehefrau ersetzten G.________ im Kanton Bern Arbeitslosenentschädigung zugesprochen worden sein soll, nichts zu seinen Gunsten ableiten. Denn eine Gleichbehandlung im Unrecht kommt erst in Frage, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt (BGE 127 I 2 Erw. 3a mit Hinweisen). Der Einzelfall G.________ erfüllt diese Anforderungen offensichtlich nicht. Dass die Vorinstanz zu diesem bereits im kantonalen Prozess vorgetragenen Argument in der Begründung ihres Entscheides nicht eingegangen ist, rechtfertigt in casu keine Rückweisung. Einerseits konnte sich der Beschwerdeführer vor dem Eidgenössische Versicherungsgericht, welches über eine volle Kognition verfügt, nochmals zu diesem Punkt äussern. Anderseits wäre das vorinstanzliche Vorgehen, sofern es denn einer Verletzung des rechtlichen Gehörs gleichkäme, als im vorliegenden Verfahren geheilt zu betrachten. (...)"
2.5. In una direttiva pubblicata in Prassi AD 2004/1 il Segretariato di stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto e impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), in merito all’esclusione del diritto all’indennità per insolvenza secondo l'art. 51 cpv. 2 LADI ha, in particolare, stabilito che:
" (...)
6. Oltre alle persone che occupano una posizione analoga a quella di datore di lavoro non hanno diritto all'indennità neanche i loro coniugi che lavorano nell'azienda.
L'esclusione dalle prestazioni di tali persone avviene senza procedere a ulteriori verifiche dell'effettivo potere decisionale. Di conseguenza i coniugi delle persone che lavorano nell'azienda sono esclusi dal diritto all'IDI, anche se non svolgono una funzione analoga a quella del datore di lavoro. (...)"
2.6. Nella presente fattispecie dagli atti dell'incarto risulta che il presidente del Consiglio di amministrazione della __________ era __________ (cfr. Doc. 11), marito dell'assicurata (cfr. Doc. 9.).
In simili condizioni, visto il tenore dell'art. 51 cpv. 2 LADI (cfr. consid. 2.2), della giurisprudenza (cfr. consid. 2.3 e 2.4) e delle direttive citate (cfr. consid. 2.5), l'assicurata è esclusa per legge dal diritto di ottenere le indennità per insolvenza.
Questa indicazione figura peraltro esplicitamente al punto f. del formulario "Domanda d'indennità per insolvenza" allestito e firmato dall'assicurata (cfr. Doc. 12 e Doc. 13).
La decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata.
Quanto all'osservazione dell'assicurata, che ritiene ingiusto non poter beneficiare dell'indennità per insolvenza dopo avere lavorato e versato i contributi durante molti anni, questo Tribunale si limita a rilevare che esso è tenuto ad applicare le leggi federali (cfr. art. art. 191 Cost. fed., STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., H 19/02; RDAT I-2001 pag. 235 seg.; STFA del 18 aprile 2005 nella causa F., B 109/04; STFA del 29 marzo 2005 nella causa B., H 226/04; STFA del 16 febbraio 2005 nella causa M., K 166/04).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti