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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.07.2005 38.2005.22

21 luglio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,108 parole·~41 min·3

Riassunto

dichiarazioni inveritiere fornite all'amministrazione circa l'invio a potenziali datori di lavoro di 13 candidature sulle 25 controllate.L'invio delle ricerche scritte per posta B non nuoce agli assicurati,tuttavia in casu esse non sono state minimamente comprovate.Sospensione di 20 giorni corretta

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.22   rs/td

Lugano 21 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 2 febbraio 2005 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 19 novembre 2004 l’Ufficio regionale di collocamento di __________, fondandosi sull’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha sottoposto per decisione alla Sezione del lavoro il caso concernente l’assicurato, in quanto da un controllo delle ricerche di impiego relative ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2004 è emerso, segnatamente, che delle 25 ricerche consegnate, 15 potenziali datori di lavoro hanno dichiarato di non avere ricevuto la relativa candidatura (cfr. doc. 10 = A4).

                                         Con decisione del 27 dicembre 2004 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 20 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, argomentando:

"  Conformemente alle disposizioni degli articoli menzionati, l'assicurato che ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di informare o di annunciare deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Nella presente fattispecie il signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione dal 1 maggio 2004, a tempo pieno e alla ricerca di attività quale pittore, magazziniere, operaio di fabbrica. Al suo quarto termine quadro con un guadagno assicurato di Fr. 3'328.--.

Da un controllo effettuato dall'URC di __________ presso i datori di lavoro riguardanti le ricerche di lavoro svolte dall'assicurato durante i mesi di agosto, settembre e ottobre 2004, è risultato che su un totale di 25 datori di lavoro  contattati, 15 hanno risposto di non aver mai ricevuto nessuna lettera di candidatura da parte del signor RI 1.

Sentito personalmente, in sede di verbale di audizione del 17 dicembre 2004, l'assicurato ha esplicitamente dichiarato e controfirmato: "… Sì, in effetti avrei potuto svolgere diversamente e in modo più efficace le mie ricerche di lavoro durante il periodo tra maggio 2004 e ottobre 2004. Me ne assumo tutte le responsabilità…". Ora, visto quanto precede, l'ufficio giuridico ritiene che il comportamento dell'assicurato non sia stato conforme alle prescrizioni di legge e decide pertanto di sospenderlo per un determinato periodo dal beneficio delle prestazioni della disoccupazione. Si rende attento l'assicurato che l'introduzione di una eventuale procedura di opposizione non modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa." (Doc. 5 = A2)

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 4), la Sezione del lavoro, il 2 febbraio 2005, ha emanato una decisione su opposizione in cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.

                                         L’amministrazione, in particolare, ha rilevato:

"  (…)

3. Nel caso in esame, dagli accertamenti esperiti dall'URC è emerso che dei 25 datori di lavoro interpellati, 15 hanno risposto di non aver ricevuto nessuna lettera di candidatura da parte del signor RI 1. Da rilevare come la maggior parte dei datori di lavoro, che dichiara di non aver ricevuto l'offerta d'impiego dell'assicurato, risponde per iscritto alle persone in cerca di impiego.

Nel corso della sua audizione di data 17 dicembre 2004 l'opponente ha segnatamente dichiarato di aver proceduto all'invio delle sue candidature con corrispondenza normale (posta B) e che inoltre, per quanto riguarda i mesi da agosto a ottobre 2004, egli non ha ricevuto nessuna risposta da parte dei datori di lavoro contattati.

Ora, ritenuto come l'onere di comprovare l'effettivo invio delle lettere di candidatura ai diversi potenziali datori di lavoro incombe all'assicurato, osservato inoltre come, viste le risposte dei datori di lavoro contattati dall'URC, un gran numero degli stessi dichiara di non aver ricevuto la candidatura scritta del signor RI 1 e di rispondere sempre per iscritto ai cercatori di impiego che si rivolgono a loro, possiamo concludere che l'assicurato non ha effettivamente inviato le ricerche di lavoro in questione. Ritenuto pertanto come il signor RI 1 abbia fornito nel caso concreto indicazioni inveritiere - per cui è realizzato il presupposto di cui all'articolo 30 cpv. 1 lett. e LADI - una sospensione di venti giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione appare dunque giustificata.

Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata." (Doc. A1)

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:

"  (…) sul verbale di audizione del 17.12.2004, dove si fa rilevare "che in effetti avrei potuto svolgere diversamente le mie ricerche di lavoro, in modo più efficace", la risposta da me data in quella occasione significava una apertura a possibili miglioramenti da apportare per migliorare qualitativamente gli sforzi di ricerca da me effettuati mensilmente, a dimostrazione della mia massima disponibilità ad accettare i consigli dati sia dal Servizio Giuridico che dall'URC di __________. In effetti tutto è migliorabile, questo però non vuol dire assolutamente che le ricerche di lavoro fino ad ora eseguite tramite lettere di candidature spontanee non fossero altrettanto efficaci, in effetti tutte le opportunità fino ad ora da me trovate, e comprovate dal guadagno intermedio dichiarato presso la mia cassa di disoccupazione __________, sono frutto del mio attuale modo di operare.

2°- per quanto concerne le risposte date dai datori di lavoro, a seguito del controllo effettuato dalla mia collocatrice, si rileva che parte di essi ha dichiarato di aver ricevuto la mia candidatura, altri datori di lavoro dicono di non ricordare, altri viceversa sostengono di non aver mai ricevuto la mia lettera. A mio modo di vedere le risposte date dalle persone sopra citate non dimostrano assolutamente che io non abbia regolarmente inviato la mia candidatura presso di loro, a questo proposito faccio rilevare che sulla lettera di richiesta di informazioni inviata dall'URC, alla domanda, avete conservato la lettera , la maggior parte di loro non ha nemmeno risposto, ciò mi fa pensare sulla veridicità di quanto da loro sostenuto. Io ribadisco, e sostengo nuovamente di aver regolarmente inviato la mia lettera di candidatura alle ditte menzionate.

3°- alla precisa domanda postami dall'ispettore signor __________, sul verbale di audizione del 17.12.2004, circa i motivi per i quali non avrei risposto agli annunci apparsi sui nostri quotidiani, di quali annunci parla? Mi potrebbe inviare copia degli annunci citati? In quanto, anche se non molto frequentemente, leggo i quotidiani, ma annunci che potrebbero riguardare le mie conoscenze professionali non ne ho mai visti, altrimenti, non avrei esitato ad inoltrare immediatamente la mia candidatura, visto che sono interessato a trovarmi un'opportunità lavorativa per evitare di far capo all'assicurazione disoccupazione.

4°- sempre per quanto concerne il verbale di audizione sopra citato, alla domanda "come si comporterebbe qualora le venisse offerto un impiego adeguato a tempo pieno di durata illimitata? Sarebbe disposto a lasciare l'attuale attività per accettare l'opportunità offerta?". Mi sembra evidente che la mia risposta non poteva che essere affermativa, in quanto ho sempre sostenuto, anche con la mia collocatrice, di essere alla ricerca di un posto di lavoro a tempo pieno, dandole la mia completa disponibilità nell'accettare eventuali assegnazioni od offerte di lavoro da lei proposte, cosa che fino ad ora non è mai successa.

In conclusione mi chiedo come il Servizio Giuridico e l'URC di __________, possano sostenere e mettere in dubbio il mio comportamento e la mia fiducia unicamente con questi argomenti. E' vero che sono già al quarto termine quadro, come fattomi notare dall'ispettore signor __________, è altrettanto vero però che ho sempre lavorato e accettato tutte le opportunità lavorative che mi sono capitate, a dimostrazione della mia massima disponibilità e versatilità nel mettermi a disposizione in più professioni e nei più svariati settori.

Sono consapevole di essere al beneficio dell'assicurazione disoccupazione, ma questo stato di cose non può essere imputato al mio comportamento, ma unicamente all'attuale mercato del lavoro. Cercherò in futuro di far tesoro dei consigli ricevuti per migliorare la qualità delle mie ricerche di lavoro, prova ne è che a partire dal mese di dicembre 2004 invio le mie lettere di candidatura inserendo il francobollo per la risposta anche se la cosa mi sta pesando non poco a livello finanziario. Spero che in questo modo si possano appianare i dubbi sollevati dal Servizio Giuridico e dall'URC di __________, nella massima collaborazione reciproca." (Doc. I)

                               1.4.   Nella propria risposta del 7 aprile 2005 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere fornito all’URC di __________ delle indicazioni inveritiere in merito all’invio di alcune lettere di candidatura spontanea relative ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2004.

                                         Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1, consid. 1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione su opposizione contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2004 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 2 febbraio 2005).

                                         Nel caso in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per indicazioni inveritiere fornite nei mesi di agosto, settembre, e ottobre 2004. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in considerazione.

                               2.3.   L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di informare o di annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).

                                         Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 (in concreto applicabile; cfr. consid. 2.2) il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato (cfr. n. 16 dell’Allegato alla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1).

                                         L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

                                                      Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

                                         Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"  a)   Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b)   Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 28, n. 30 e 31)

"  a   Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

                                         La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

                                         In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gehrards:

"  Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen Unterlagen”).

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder “nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

-   Anspruchsberechtigung des Versicherten

    (s. Anspruchs- vorausetzungen)

-   Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

                                         In una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80 il TFA ha stabilito che la sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI, può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96 cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare alla cassa, segnatamente, di aver conseguito un guadagno intermedio.

                                         Il TFA ha in particolare rilevato che:

"  (...)

c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;

qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI, l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17 décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die Arbeitslosen-versicherung, n° 2.3.1 p. 87);

qu’en l'occurrence, l’intimé devait en particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de chômage à réduire le montant des indemnités journalières;

que selon la jurisprudence, la notion de faute en droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS, op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);

qu’un assuré qui omet de déclarer a l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81), laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...)."

(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 80, consid. c, pag. 243)

                                         Ancora, circa l'obbligo di annunciare e informare, in un'altra decisione, la nostra Massima istanza ha confermato il precedente giudizio del TCA e, in particolare, ha sottolineato che:

"  (…)

2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli, a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione (…)."

(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa B., C 89/00, consid. 2a)

                                         L'Alta Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un'altra sentenza ha, in particolare, osservato che:

"  (…)

3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23 settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite nella residua misura di fr. 9662.75 (…)."

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 3b)

                                         Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                         Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

                                         Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, pag. 191; DTF 123 V 150 consid. 1b, pag. 151; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, pag. 21).

                               2.4.   Il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella versione francese della Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC, Janvier 2003), in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha stabilito che:

                                         "D 34  L'assuré enfreint son obbligation d'aviser et de renseigner lorsqu'il répond de manière fausse ou incomplète aux questions figurant sur le formulaire à remettre à l'autorité compétente. Il y a aussi motif de suspension lorsqu'il ne fournit pas spontanément tous les renseignements importants pour déterminer son droit à l'indemnité ou calculer ses prestations.

                                          D 35  Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit ne revêt pas une grande importance.

                                          D. 36 S'il est établi que l'assuré a enfreint sciemment son obligation de renseigner et d'aviser, l'organe d'éxecution concerné dépose de surcroît une plainte pénale conformément à l'art. 106 LACI.

                                          D 37  Si la violation de l'obligation de reinsegner et d'aviser entraîne une perte durable ou passegère du droit à l'indemnité, aucune suspension ne sera prononcé."

                                          (cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, D34-D37)

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                               2.6.   In una sentenza del 27 maggio 1997 pubblicata in DTF 123 V 150 (giudizio reso contro una decisione emessa dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1996, della modifica dell’art. 30 cpv. 3 LADI e dell’art. 45 cpv. 2 OADI che hanno inasprito i limiti della durata delle sospensioni a seconda del grado della colpa), il TFA ha stabilito che è costitutiva di abuso del potere di apprezzamento la prassi amministrativa secondo cui nel caso di un assicurato che fa dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche personali di lavoro viene di regola pronunciata una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per la durata massima prevista nell’ipotesi di colpa grave.

                                         Contestualmente la nostra Massima Istanza ha, in particolare, rilevato che:

"  (...)

2.- Streitig und zu prüfen ist, ob die von der Vorinstanz auf 45 Tage reduzierte Dauer der Einstellung in der Anspruchberechtigung im Sinne des mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde gestellten Rechts-begehrens wieder auf 60 Tage zu erhöhen ist.

(...)

3.- (...)

   c) Als sachgemässer Ausgangspunkt für die individuelle Verschuldensbeurteilung im Bereich des schweren Verschuldens ist ein Mittelwert in der von 26 bis 60 Tagen reichenden Skala zu wählen, d.h. eine durchschnittliche Dauer von ca. 43 Einstellungstagen. Unter Berücksichtigung der gegebenen Umstände des konkreten Einzelfalls ermöglicht diese Vorgehensweise einerseits eine Verschärfung der verwaltungsrechtlichen Sanktion, wie dies auch durch Art. 45 Abs. 2 lit. d AVIV angeordnet wird, wenn das Verschulden des Versicherten besonders schwer wiegt, z.B. im Wiederholungsfall bei bereits erfolgter strafrechtlicher Verurteilung. Eine Verschärfung der Sanktion in krasseren Fällen als dem vorliegenden ist nicht mehr möglich, wenn bereits der durchschnittliche Fall mit der maximal zulässigen Sanktion belegt wird. Anderseits erlauben Milderungsgründe, den Durchschnittswert von ca. 43 Einstellungstagen nach Massgabe des in milderem Licht erscheinenden Verschuldens auch in der Kategorie schweren Verschuldens angemessen zu reduzieren, wobei der Bereich von 26 bis 42 Tagen auszuschöpfen ist, ohne das Ermessen zu unterschreiten. Sachgerechte Ermessenbetätigung erfordert, den gesamten Ermessespielraum nach oben und unten in eine dem jeweiligen Verschulden entsprechenden Weise zu nutzen.

Eine zahlenmässige Schwerpunktbildung an der oberen Grenze des Ermessensspielraums ist auch insofern nicht sachgerecht, als der Gesetzgeber mit der auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Neuregelung von Art. 30 Abs. 3 AVIG den Sanktionsrahmen von 40 auf 60 Einstellungstage je Einstellungsgrrund erhöht hat. Es geht somit nicht etwa darum, überholte reformbedürftige Normen durch besonders strenge Anwendung aktuellen Bedürfnissen anzupassen.

(...)

   d) Auch die konkreten Umstände des vorliegenden Falles bilden keinen hinreichenden Anlass, auf 60 Einstellungstage zu erkennen. Festzuhalten ist, das die unwahren Angaben des Beschwerde-gegners als erstellt zu gelten haben. Es sind jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich, welche eine Verschärfung der Sanktion über einen mittleren Wert, der gemäss vorinstanzlichem Entscheid bei 45 Tagen liegen kann, aufdrängen oder rechtfertigen würden.

(...)." (cfr. DTF 123 V 150, consid. 2 e 3c) e d), pag. 151, 153 e 154)

                                         In un’ulteriore decisione del 25 giugno 2004 nella causa A. (C 152/03), chiamata a decidere nel caso in cui ad un assicurato, oltre ad una sospensione di 37 giorni in quanto disoccupato per propria colpa, è stata inflitta una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione di 60 giorni, ridotti dal Tribunale cantonale a 45, sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, in merito allo scopo e alla durata della sospensione irrogata in forza di quest’ultimo disposto l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

2.3 Die Dauer der Einstellung nach Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG leitet sich - ihrer Zweckbestimmung gemäss - von Art und Ausmass des im Einzelfall vorhandenen objektiven Schadensrisikos ab, wie es sich durch die unwahren oder unvollständigen Angaben oder durch andere Verletzungen der Auskunfts- und Meldepflichten ergeben hat. Die subjektive Vorwerfbarkeit des betreffenden Verhaltens beeinflusst das Mass der Sanktion dagegen nur insoweit, als deren Berücksichtigung in einem angemessenen Verhältnis zum gesetzlichen Schutzzweck steht. Denn auch bei beim Einstellungstatbestand des Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG handelt es sich nicht um eine Massnahme mit dem Charakter einer Strafe (a.M. Chopard, a.a.O., S. 35; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O., S. 251 N 691). Dies ergibt sich nach gesetzessystematischen Gesichtspunkten nicht zuletzt daraus, dass die rein pönalen Rechtsfolgen - unter anderem - von Auskunfts- oder Meldepflichtverletzungen in komplementärer Weise durch die Strafbestimmungen der Art. 105 und 106 AVIG abgedeckt werden.

Im konkreten Fall hat das Verhalten des Versicherten nur insofern zu einem effektiven wirtschaftlichen Schaden der Arbeitslosenversicherung geführt, als er ein Arbeitsverhältnis aufgekündigt hat, ohne dass hiefür hinreichende Gründe vorgelegen hätten. Die selbstverschuldete Arbeitslosigkeit wurde mit einer (rechtskräftigen) Einstellung in der Anspruchsberechtigung über 37 Tage separat sanktioniert. Diese Anzahl von Arbeitslosentaggeldern hätte der Versicherte zu Unrecht in Anspruch genommen, falls sein Ansinnen, die Kasse über die Urheberschaft der Vertragskündigung zu täuschen, erfolgreich gewesen wäre. Mit Blick auf dieses begrenzte spezifische Schadensrisiko erhellt die Unverhältnismässigkeit einer Einstellungsdauer von 60 Tagen. Hinzu kommt noch, dass die Einreichung des gefälschten Belegs gewissermassen einem untauglichen Versuch gleichkommen musste, der als solcher objektiv nicht geeignet war, eine Täuschung zu bewirken, weil die Kasse bei der Abklärung des Leistungsanspruchs stets Angaben des letzten Arbeitgebers einholt, die sich unter anderem auf die Umstände der Vertragsauflösung erstrecken. Damit ist die vorinstanzlich reduzierte Einstellungsdauer im Ergebnis zu bestätigen.

(…)." (cfr. STFA del 25 giugno 2004 nella causa A., C 152/03)

                               2.7.   L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

                                         In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

"  (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

                                         Nella presente fattispecie il TCA constata che, prima di emettere la decisione formale del 27 dicembre 2004 con la quale ha sospeso RI 1 per 20 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, la Sezione del lavoro ha, in primo luogo, trasmesso all’assicurato copia della comunicazione dell’URC del 19 novembre 2004 relativa a una sospensione dal diritto alle indennità, invitandolo a formulare osservazioni in merito (cfr. doc. 8, 10; consid. 1.1.), che l’insorgente ha, peraltro, inoltrato il 29 novembre 2004 (cfr. doc. 7).

                                         In secondo luogo, l’amministrazione, il 17 dicembre 2004, ha sentito personalmente il ricorrente in relazione alle ricerche di impiego dei mesi di agosto, settembre, e ottobre 2004 (cfr. doc. 6).

                                         Il diritto di essere sentito dell’assicurato è, dunque, stato rispettato già prima dell’emanazione della decisione formale del 27 dicembre 2004, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

                               2.8.   La Sezione del lavoro ritiene che l’assicurato non abbia spedito 15 delle 25 lettere di candidatura indicate sui Formulari relativi alle ricerche di impiego svolte dal mese di agosto al mese di ottobre 2004 che sono state oggetto di verifica presso i potenziali datori di lavoro da parte dell’URC di __________ (cfr. doc. A1; A2).

                                         Il ricorrente, dal canto suo, sostiene di avere regolarmente inviato le lettere di domanda di impiego menzionate nei Formulari relativi alla prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro (cfr. doc. I).

                                         In occasione dell’audizione del 17 dicembre 2004 davanti alla Sezione del lavoro egli ha, inoltre, affermato di aver svolto le ricerche alla fine dell’attività lavorativa, alla sera o durante i fine settimana, di regola spedendo la sua candidatura a potenziali datori di lavoro scelti sfogliando in prevalenza l’elenco telefonico, poiché durante il giorno non aveva tempo di leggere i quotidiani, né di rispondere a reali annunci.

                                         L’assicurato ha pure aggiunto che gli invii avvenivano mediante corrispondenza non prioritaria – posta B (cfr. doc. 6).

                                         Questa Corte, dapprima, constata che l’URC di __________, relativamente a quanto emerso dagli accertamenti esperiti nel mese di ottobre 2004 presso 25 potenziali datori di lavoro che l’assicurato ha precisato di avere interpellato nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2004, ha indicato:

"  Agosto 04; nr. ricerche controllate 8 con esito:

DL che dichiarano di aver ricevuto la candidatura = 2

DL che dichiarano di non aver ricevuto la candidatura = 6

Settembre 04; nr. ricerche controllata 9 con esito:

DL che dichiarano di aver ricevuto la candidatura = nessuno

DL che dichiarano di non aver ricevuto la candidatura = 4

DL che non sono in grado di rispondere = 3

DL che non hanno dato seguito alla nostra richiesta = 2

Ottobre 04; nr. ricerche controllate 8 con esito:

DL che dichiarano di aver ricevuto la candidatura = 1

DL che dichiarano di non aver ricevuto la candidatura = 5

DL che non sono in grado di rispondere = 1

DL che non hanno dato seguito alla nostra richiesta = 1" (Doc. 10)

                                         Da questo scritto sembra, dunque, emergere che 15 potenziali datori di lavoro (6 nel mese di agosto 2004 + 4 nel mese di settembre 2004 + 5 nel mese di ottobre 2004) hanno dichiarato di non avere ricevuto la candidatura del ricorrente.

                                         Tuttavia da un attento esame delle “Richieste di informazioni sulle ricerche di lavoro” trasmesse ai potenziali datori di lavoro, risulta che, a differenza di quanto concluso dall’amministrazione (cfr. doc. 10; A1; A2), rispondendo negativamente alla domanda “Potete confermare di avere ricevuto la candidatura in questione?”, il potenziale datore di lavoro non ha dichiarato di non avere ricevuto la domanda di impiego dell’assicurato, bensì ha soltanto affermato di non avere la certezza della relativa ricezione.

                                         Ciò implica che le indicazioni, sopra citate, fornite dall’URC in merito ai potenziali datori di lavoro che avrebbero precisato che non è stata loro recapitata alcuna lettera da parte dell’assicurato non sono pienamente attendibili e vanno rivalutate facendo capo all’insieme della documentazione agli atti (Formulari delle ricerche di lavoro, Richieste di informazione ai potenziali datori di lavoro, ecc.).

                                         Questo Tribunale approfitta dell’occasione per invitare l’amministrazione a meglio formulare le domande da sottoporre ai potenziali datori di lavoro riguardanti il controllo delle ricerche di impiego che un assicurato sostiene di aver compiuto. In particolare la prima domanda dovrebbe essere, ad esempio, così formulata: “Avete ricevuto la candidatura in questione?”.

                                         Dai Formulari concernenti gli sforzi intrapresi dal ricorrente nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2004, si evince che lo stesso ha indicato di aver compiuto 29 ricerche di impiego, quasi esclusivamente in forma scritta, ad eccezione delle ricerche presso __________ il 12 ottobre 2004 e __________ di __________ il 20 settembre 2004 che sarebbero state effettuate per telefono (cfr. doc. 10).

                                         L’URC di __________ ha interpellato 25 dei 27 potenziali datori di lavoro contattati per iscritto dall’insorgente, chiedendo loro, come visto, se essi potevano o meno confermare di avere ricevuto la candidatura dell’assicurato (cfr. doc. 10).

                                         Sui Formulari attinenti alle ricerche di lavoro è stato menzionato che tre potenziali datori di lavoro non hanno dato seguito alla richiesta dell’amministrazione (cfr. doc. 10).

                                         Dalla Richiesta inviata alla __________ risulta, poi, unicamente che la ditta ha cessato l’attività (cfr. doc. 10).

                                         Tre ulteriori potenziali datori di lavoro, la __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, hanno, invece, dichiarato sulle “Richieste di informazione sulle ricerche di lavoro” di avere ricevuto la candidatura dell’assicurato (cfr. doc. 10).

                                         La __________ ha esplicitamente risposto di non avere mai ricevuto la candidatura dell’assicurato (cfr. doc. 10).

                                         Altri dieci potenziali datori di lavoro, e meglio __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________ e __________ di __________ hanno dichiarato di non potere confermare di avere ricevuto la candidatura in questione, ma di rispondere sempre per iscritto alle domande di impiego notificate loro (cfr. doc. 10).

                                         L’assicurato non ha, tuttavia, prodotto degli scritti di risposta di queste ditte e in occasione dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro ha espressamente riconosciuto di non avere ricevuto alcuna risposta alle sue candidature dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2004 (cfr. doc. 6).

                                         Inoltre __________, __________, __________ e __________ hanno risposto affermativamente alla domanda se generalmente conservano le lettere dei candidati. __________ ha puntualizzato di tenere tali scritti per quattro mesi e la __________ per un anno. Queste quattro ditte, come visto, non hanno però indicato di avere ricevuto la candidatura dell’insorgente (cfr. doc. 10).

                                         Da tali attestazioni, che risultano peraltro precise e credibili, va desunto che questi dieci potenziali datori di lavoro non hanno ricevuto le lettere di domanda di impiego dell’insorgente.

                                         In caso contrario, infatti, essi avrebbero risposto al ricorrente come da loro prassi.

                                         Sette potenziali datori di lavoro, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ e __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, hanno specificato di non poter confermare di avere ricevuto la candidatura in questione e di non rispondere alle lettere di candidatura (cfr. doc. 10).

                                         Tuttavia __________ ha affermato di conservare le lettere di candidatura e __________ di tenerle a volte, ma non sempre (cfr. doc. 10). Nel caso dell’assicurato, tuttavia, non risulta che essi siano in possesso di alcuna domanda di impiego.

                                         Di conseguenza, in questi due ultimi casi va considerato che i potenziali datori di lavoro non hanno ricevuto le domande di impiego dell’insorgente.

                                         Per quanto concerne, invece, la __________, __________ e __________, la __________, __________ e la __________, visto che queste ditte, da un lato, dichiarando di non poter confermare di aver ricevuto la candidatura del ricorrente, non hanno escluso che la stessa sia stata loro notificata, dall’altro, di solito non rispondono alle domande di impiego a loro indirizzate, non può essere affermato con la necessaria tranquillità che questi potenziali datori di lavoro non hanno ricevuto la candidatura dell’assicurato.

                                         Complessivamente, quindi, risultano almeno 13 i potenziali datori di lavoro che non hanno ricevuto le lettere di candidatura che l’assicurato sostiene di aver inviato e non 15 come sostenuto dall’amministrazione (cfr. doc. A1; A2).

                                         Quanto asserito dal ricorrente, e meglio che le risposte date dai potenziali datori di lavoro non dimostrano che egli non ha regolarmente inviato le lettere di candidatura e che la maggior parte non ha risposto alla domanda se è stato conservato il suo scritto o meno, è ininfluente ai fini della presente vertenza.

                                         I datori di lavoro interpellati che non hanno risposto al quesito menzionato dall’assicurato sono, in effetti, tra quelli che hanno dichiarato di non poter confermare di avere ricevuto la candidatura dell’insorgente (cfr. doc. 10). In tal caso risulta irrilevante che non abbiano risposto alla domanda citata dal ricorrente.

                               2.9.   L’assicurato ha, poi, sottolineato di avere spedito le lettere di candidatura in questione mediante posta B (cfr. doc. 6).

                                         Al riguardo è utile rammentare che normalmente un invio con posta B viene recapitato al destinatario al più tardi il terzo giorno lavorativo dopo l'impostazione, escluso il sabato (cfr. www.posta.ch).

                                         In una sentenza del 2 novembre 2000 nella causa H., C 212/00, relativa a un caso in cui l’amministrazione ha rifiutato a un assicurato le indennità di disoccupazione in quanto lo stesso non avrebbe esercitato il relativo diritto entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo (art. 20 cpv. 3 LADI), in casu luglio 1997, il TFA ha stabilito che il plico postale, se fosse stato inviato il 31 ottobre 1997, ultimo giorno del termine di tre mesi, mediante posta non prioritaria, avrebbe dovuto giungere al destinatario il 5 novembre 1997 (il 3 novembre 1997 era un sabato). Nel caso di specie la lettera è arrivata l’11 novembre 1997, ossia il settimo giorno feriale dopo il relativo invio. Secondo l’Alta Corte questo ritardo rientrava nell’ambito del possibile, per cui l’assicurato non doveva sopportare le conseguenze della perdita o della distruzione della busta di intimazione da parte della cassa. Il termine di tre mesi è stato considerato ossequiato.

                                         Nell’evenienza concreta le 13 lettere di candidatura in questione (cfr. consid. 2.8.) sono state inviate dall’assicurato nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2004, mentre gli accertamenti dell’amministrazione sono stati eseguiti il 13 ottobre 2004, per quanto riguarda i mesi di agosto e settembre 2004, e il 28 ottobre 2004, in relazione alle ricerche di ottobre 2004 (cfr. doc. 10).

                                         Benché inviate con posta B, le candidature del ricorrente del mese di agosto 2004, e meglio del 3 agosto presso __________, del 18 agosto presso __________, del 23 agosto presso __________ e del 25 agosto presso __________ __________, e del mese di settembre 2004, ossia del 4 settembre presso __________, del 10 settembre presso __________ e del 20 settembre presso __________, il 13 ottobre 2004, allorché sono stati esperiti i controlli da parte dell’URC a distanza di circa tre settimane dagli ultimi presunti invii postali dell’assicurato, avrebbero dovuto essere arrivate ai destinatari.

                                         In proposito va evidenziato che __________ e __________, ai quali l’insorgente ha scritto il 3, rispettivamente 18 agosto 2004, hanno indicato che la candidatura è stata loro recapitata (cfr. doc. 10).

                                         Ciò vale anche per le ricerche del 6 ottobre 2004 presso __________ e del 12 ottobre 2004 presso __________, che il 28 ottobre 2004, dopo come minimo 16 giorni dall’ultima spedizione menzionata, avrebbero dovuto essere giunte ai potenziali datori di lavoro. In effetti la __________, interpellata per iscritto dal ricorrente il 7 ottobre 2004, ha dichiarato di avere ricevuto la candidatura (cfr. doc. 10)

                                         Relativamente a quella presso __________ del 21 ottobre 2004, giovedì, va osservato che la “Richiesta di informazioni sulle ricerche di lavoro” del 28 ottobre 2004 è giunta al più presto al potenziale datore di lavoro il 29 ottobre 2004, venerdì della settimana seguente.

                                         Pertanto, considerando che, di regola, un invio non prioritario viene consegnato il terzo giorno feriale dopo l’impostazione, anche ammettendo il ritardo di qualche giorno, il 29 ottobre 2004 l’asserita domanda di impiego dell’assicurato avrebbero dovuto essere stata notificata a __________.

                                         A questo proposito va sottolineato che verosimilmente tale potenziale datore di lavoro, se avesse ricevuto la lettera di candidatura dell’insorgente successivamente alla compilazione e all’invio della “Richiesta di informazioni” all’amministrazione, avrebbe avvisato in merito quest’ultima.

                                         Ciò per contro non risulta dalle tavole processuali.

                                         Per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288).

                                         Da un accertamento esperito da questa Corte presso l’URC di __________ nell’ambito di un’altra vertenza è emerso che normalmente l’amministrazione non chiede agli assicurati di spedire per raccomandata le ricerche di impiego (cfr. STCA del 16 maggio 2003 nella causa S., 38.2002.108, consid. 1.4.; 2.7).

                                         Il fatto di inviare le ricerche per posta B non può, dunque, per principio, nuocere agli assicurati.

                                         L'importante è che essi sappiano comprovare di avere realmente effettuato le ricerche allegando, ad esempio, la domanda e la relativa risposta del potenziale datore di lavoro contattato.

                                         Nel caso di specie, a prescindere dal fatto che agli atti non risulta la copia di nessuna lettera di candidatura, l’assicurato non ha prodotto alcuna risposta dei potenziali datori di lavoro.

                                         Come già rilevato (cfr. consid. 2.8.), egli ha, al contrario, riconosciuto di non avere ricevuto alcuna risposta alle sue candidature dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2004 (cfr. doc. 6).

Va, poi, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403).

                                         Il TFA ha ricordato questi principi in una sentenza del 15 gennaio 2001 nella causa P.-B., pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.

                                         In casu, tutto ben considerato, viste in particolare le risposte fornite dai potenziali datori di lavoro contattati dall’URC menzionate sopra che hanno condotto alla conclusione che almeno 13 potenziali datori di lavoro non hanno ricevuto la candidatura (cfr. consid. 2.8.) e il fatto che, comunque, quando sono stati effettuati gli accertamenti da parte dell’URC le lettere di candidatura avrebbero dovuto essere giunte alle ditte interpellate, anche se spedite con posta B, questo Tribunale ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che l’insorgente, nel periodo da agosto a ottobre 2004, non ha effettivamente svolto tredici ricerche di lavoro che ha dichiarato di avere compiuto.

                                         L’assicurato ha conseguentemente fornito all’amministrazione indicazioni inveritiere.

                                         E’ pertanto a giusto titolo che la Sezione del lavoro lo ha sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione in base all’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.

                             2.10.   Come visto (cfr. consid. 2.5.; 2.6.), la durata della sospensione è determinata in funzione della gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; STFA del 25 giugno 2004 nella causa A., C 152/03; cfr., pure, la “Tabella delle sospensioni. All’attenzione degli URC e delle autorità cantonali” pubblicata in Prassi ML/AD 99/1 quale A1 e poi riconfermata nella Circolare relativa all'indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 D68, che nel caso dell’art. 30 cpv. 1 lett. e, non fissa il numero dei giorni di sospensione e si limita a rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi).

                                         Ora, il caso che ci occupa è meno grave di quello deciso dal TFA nella sentenza pubblicata in DTF 123 V 150 e riportato al consid. 2.6.

                                         In quell’occasione, il TFA ha confermato, nel caso di un assicurato che aveva fatto dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche personali di lavoro, una sospensione di 45 giorni.

                                         Ritenuto un minimo di 31 ed un massimo di 60 giorni di sospensione nel caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI), la nostra Corte federale ha pure rilevato che una sospensione pari alla durata media di circa 43 giorni offre la possibilità di considerare tutti i fattori, aggravanti o attenuanti, che giustificano l'entità della sospensione decisa.

                                         L'amministrazione ha sospeso l’assicurato per 20 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere fornito indicazioni inveritiere in relazione a 15 ricerche di impiego (cfr. doc. A1; A2).

                                         Alla luce della giurisprudenza appena menzionata e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, la sanzione di 20 giorni inflitta al ricorrente, nonostante, come esposto sopra (cfr. consid. 2.9.), risulti in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che le ricerche di lavoro non compiute dall’insorgente nel lasso di tempo da agosto a ottobre 2004 sono 13 su 25 ricerche controllate dall’URC e non 15, è conforme al principio della proporzionalità e deve essere confermata (cfr. STCA del 16 maggio 2003 nella causa S., 38.2002.108., in cui il TCA ha confermato la sospensione di 10 giorni irrogata giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI a un assicurato che, contrariamente a quanto da lui asserito, non aveva inviato 6 lettere di candidatura su 24).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.22 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.07.2005 38.2005.22 — Swissrulings