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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.03.2005 38.2005.2

11 marzo 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,710 parole·~39 min·1

Riassunto

assicurato, dopo avere saputo di non avere superato gli esami presso una scuola superiore, ha atteso qualche mese prima di isciversi in disoccupazione.Sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro svolte nel periodo precedente l'annuncio al collocamento

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.2   cr/sc

Lugano 11 marzo 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 dicembre 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 2 dicembre 2004 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, ________________   in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 19 ottobre 2004, l'URC di __________ ha sospeso RI 1 per 9 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, facendo valere:

"  L'assicurato si iscrive presso l'ufficio scrivente il 20 settembre 2004, per la ricerca di un impiego in qualità di elettronico in radio e televisione, nella misura del 100%. Conformemente all'art. 17 cpv. 3 lett. c) LADI, rispettivamente art. 20 cpv. 1 lett. d) OADI, l'assicurato che si annuncia allo scrivente ufficio deve presentare unitamente alla lettera di licenziamento, ai certificati degli ultimi datori di lavoro, agli attestati sulla formazione e sul perfezionamento, anche la prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro durante il periodo antecedente la data di richiesta di indennità di disoccupazione: nel caso specifico l'assicurato non comprova alcuna ricerca nei 3 mesi precedenti la data di richiesta d'indennità di disoccupazione. Si chiede di motivare tale atteggiamento.

Trascorso il termine per produrre delle giustificazioni che non sono pervenute all'ufficio scrivente, ma l'assicurato si è limitato a trasmettere delle copie di ricerche svolte, ritenute quantitativamente insufficienti, si procede ad una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per un periodo determinato in quanto l'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione (giusta art. 17 cpv. 1 LADI).

Si informa l'assicurato che in caso di opposizione e/o ricorso è tenuto ad adempiere ai suoi obblighi quale ricercatore di impiego." (Doc. 1b)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato personalmente (cfr. doc. 1a), l'amministrazione, in data 2 dicembre 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto della sua prima decisione, osservando:

"  (...)

1.                                                                            Il signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione a far tempo dal 20 settembre 2004 (4° termine quadro).

                                                                         Con richiesta di giustificazione 7 ottobre 2004, l'Ufficio regionale di collocamento dà la possibilità all'assicurato di prendere posizione circa l'assenza di ricerche di lavoro relative al periodo antecedente l'iscrizione. Trascorso il termine entro il quale l'assicurato avrebbe potuto fornire le proprie osservazioni, l'assicurato si limita a fornire 3 attestazioni relative al mese di agosto, di conseguenza, la consulente di riferimento emette la contestata decisione (19 ottobre 2004).

                                                                         Con opposizione 26 ottobre / 8 novembre 2004, il signor RI 1 chiede una revisione della decisione ritenendola ingiusta nei suoi confronti.

                                                                         A motivazione di questa sua richiesta l'assicurato argomenta: "a fine luglio non ho passato gli esami presso la __________ di __________ interrompendo così il proseguimento degli studi. In attesa di decidere il dafarsi mi sono subito messo a disposizione dei vari centri sportivi della regione in qualità di monitore volontario, da metà luglio a metà settembre. Terminato il ciclo, durante il quale mi sono comunque attivato per cercare un posto di lavoro, non trovandolo, mi sono iscritto all'URC, iniziando subito la ricerca di un'attività. Non ero a conoscenza dei meccanismi burocratici che regolamentano l'URC e pertanto il mio comportamento potrebbe non essere stato completamente corretto, ma in perfetta buona fede. Durante il colloquio avuto con la collocatrice Sig.a __________ __________, ho motivato quanto suesposto e pertanto ho ritenuto superfluo farlo anche per posta. RI 1".

2.                                                                            Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori dal proprio luogo di domicilio (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                                                         Ogni assicurato è tenuto a ricercare un impiego già prima di essere iscritto in disoccupazione. In particolare un nuovo lavoro deve essere cercato intensamente durante il termine di disdetta in caso di un contratto di lavoro di durata indeterminata, mentre in caso di un contratto di lavoro di durata determinata le ricerche di lavoro devono essere svolte durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto d'impiego (3 mesi). Nel caso d'attività stagionali è comunque necessario svolgere le proprie ricerche non solo nel periodo finale della stagione lavorativa bensì durante tutto l'anno.

                                                                         Tutte le prove dei propri sforzi per trovare un lavoro devono essere conservate e consegnate all'amministrazione in occasione di una nuova iscrizione in disoccupazione.

                                                                         Se l'assicurato non compie sufficienti sforzi egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI. Secondo tale norma l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

3.                                                                            Gli argomenti sollevati dall'assicurato con l'opposizione suindicata, non permettono, nella fattispecie, di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.

                                                                         Infatti, il signor RI 1 si sarebbe dovuto adoperare a ricercare attivamente un'occupazione dal momento in cui ha cessato la formazione. È irrilevante il fatto che il signor RI 1 non conoscesse le regole che sono applicate nel caso in cui gli assicurati non si sono attivati nella ricerca di un nuovo impiego prima dell'iscrizione al collocamento, anche se ciò appare perlomeno strano, visto che con il 20.9.2004 ha aperto il 4° termine quadro di riscossione delle prestazioni assicurative." (Doc. A)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 26 dicembre 2004, l'assicurato ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione, rilevando:

"  Facendo riferimento alla sanzione suindicata intendo ricorrere alla sanzione inflittami per i seguenti motivi.

Sono venuto a conoscenza dei risultati degli esami a metà luglio. Fino al 20 settembre 2004 ero occupato in qualità di monitore volontario. Ho poi deciso di iscrivermi all'URC iniziando a fare tutto il possibile per trovare un'occupazione.

Chiedo di cancellare la sospensione inflittami o di limitarla a 5 giorni (2 mesi equivalgono a 8 giorni sanzionabili, meno 3 ricerche) tenendo in debito conto le motivazioni portate." (Doc. I)

                               1.4.   L’amministrazione, con la sua risposta del 13 gennaio 2005, ha postulato la reiezione del ricorso, osservando che con il suo ricorso l’assicurato non ha aggiunto nulla a quanto già noto al momento della decisione su opposizione (cfr. doc. III).

                               1.5.   Pendente causa il TCA ha chiesto all'assicurato di indicare la data esatta nella quale è venuto a conoscenza del fatto di non avere superato gli esami presso la __________ di __________ (cfr. doc. V).

In data 9 febbraio 2004 l’assicurato ha inviato al TCA la risposta ricevuta in data 8 luglio 2004 dal direttore della Scuola __________ e in merito al suo ricorso del 5 luglio 2004 (cfr. doc. VI e VIB).

All’ulteriore richiesta del TCA di specificare la data esatta in cui gli è stato comunicato l’esito negativo degli esami (cfr. doc. VII), l’assicurato ha risposto con scritto del 16 febbraio 2005, in cui ha indicato quanto segue:

"  Sono venuto a conoscenza del fatto di non avere superato gli esami in data 1° luglio 2004. Al ricevimento della lettera del direttore della __________, ho potuto visionare i risultati degli esami in data 8 luglio 2004 e ho deciso di non proseguire con ulteriori precisazioni." (Doc. VIII)

                                         Il doc. VI e il doc. VIII sono stati trasmessi all’amministrazione (cfr. doc. IX), con facoltà di presentare osservazioni scritte.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della presente vertenza è la questione a sapere se l'assicurato deve essere o meno sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi precedenti l'iscrizione al collocamento.

                                         Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 2 dicembre 2004).

                                         Nel caso in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi precedenti l'annuncio al collocamento, avvenuto il 20 settembre 2004. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in considerazione.

                               2.3.   Dapprima va rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio 2003. È stato invece parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.

                                         Come appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà dunque presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell’assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

                               2.5.   Anche gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

                                         Oltre al caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale in particolare per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

                                         Per contro non possono essere sospesi gli assicurati che stanno ancora svolgendo gli studi (cfr. STCA del 18 aprile 1986 nella causa S.M., Mendrisio contro CAD Famiglia OCST) o che frequentano corsi di perfezionamento (cfr. STCA del 25 ottobre 1985 nella causa P.G., Riazzino contro CPCAD, concernente un corso di tedesco in Germania; STCA del 15 settembre 1988 nella causa L.T., Massagno contro Cassa disoccupazione OCST, a proposito di un corso di inglese in Olanda).

                                         Per ulteriori indicazioni, cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.

                               2.6.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

                                         Secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

"  (…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden."

(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02)

                                         In una sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:

"  1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,

Schul- und Berufsbildung der versicherten Person sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden Arbeitsmarkt. (…)"

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di lavoro lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.

Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato:

"  (...)

Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V 231 Erw. 4a mit Hinweis).

Wenn jedoch dem Versicherten grössere Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74) il TCA ha ricordato che:

"  Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

                               2.7.   Giusta l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         L'obbligo a comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

                                         (C 280/01), nella quale ha osservato:

"  Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi ad un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.P., AD 5/87).

                                         Inoltre il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha avuto modo di rilevare:

"  (…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)"

(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

                               2.8.   L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

                                         In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della sospensione:

"  Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V 40 Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art. 30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im Taggeldrecht nicht zum Tragen.

  Wüsste nämlich eine arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227- 228)

                                         In questa sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                                         In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

                               2.9.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                                         Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo e la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo).

                             2.10.   Nella sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha sottolineato:

"  Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17).  Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art. 17).  Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg.  Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien.  Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung.  Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)

                                         La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

                                         Infine, nella sentenza citata, il TFA ha stabilito che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:

"  Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen.  Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherang, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.  BGE 122 V 218).  Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde.  Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV).  Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt.  Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperìoden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat.  Das Eidgenössische   Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig.  Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233)

                             2.11.   Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incarto che l'assicurato si è iscritto quale studente presso la Scuola __________ di __________ a partire dal 26 agosto 2002 (cfr. doc. 3b).

                                         In data 1° luglio 2004, egli ha saputo di non avere superato gli esami e, dopo aver preso in data 8 luglio 2004 visione degli stessi, ha deciso di non inoltrare ricorso (cfr. doc. VIII).

                                         Fino al 20 settembre 2004 è poi stato impegnato in qualità di monitore volontario.

                                         Successivamente, egli si è iscritto in disoccupazione a decorrere dal 20 settembre 2004, alla ricerca di un impiego al 100% in qualità di elettronico in radio e televisione (cfr. allegato 4).

                                         Durante i mesi precedenti l'annuncio al collocamento l'assicurato ha svolto unicamente due ricerche di lavoro, nel mese di agosto 2004, che sono state ritenute insufficienti dall'amministrazione.

                                         L'URC, con decisione formale del 19 ottobre 2004, ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per 9 giorni per insufficienti ricerche di lavoro durante i mesi precedenti l’annuncio al collocamento (cfr. doc. 1c).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 2 dicembre 2004 (cfr. doc. A).

                                         L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

                                         In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

"  (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

                                         Nel caso di specie, il 7 ottobre 2004 la consulente del personale dell'assicurato gli ha inviato una "Richiesta di giustificazione" con la quale gli ha richiesto di motivare le insufficienti ricerche di lavoro compiute nei tre mesi precedenti l’annuncio al collocamento entro il 15 ottobre 2004, precisando che oltre questa data l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso e menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 1d).

                                         Nella presente fattispecie il TCA constata che l'amministrazione, inviando all'assicurato la richiesta di giustificazione citata (cfr. doc. 1d), ha dato al ricorrente la possibilità di esprimersi prima di pronunciare la sanzione.

                                         Dunque il diritto di essere sentito dell'assicurato è stato rispettato già prima dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

                             2.12.   L'assicurato, nell'opposizione del 26 ottobre 2004 (cfr. doc. 1a), ha osservato che il suo comportamento non è stato completamente corretto a causa del fatto che egli non era a conoscenza dei meccanismi burocratici che regolamentano l'URC.

                                         Al riguardo, come correttamente rilevato dall'URC, va innanzitutto sottolineato che essendo già stato in passato iscritto in disoccupazione - l’assicurato è al suo quarto termine quadro - il ricorrente aveva già ricevuto dall'amministrazione le opportune informazioni circa i suoi diritti e doveri di disoccupato, con riferimento in particolare alla necessità di compiere già durante il periodo precedente l'annuncio al collocamento gli sforzi necessari al fine di trovare una nuova occupazione.

Pertanto, l'assicurato era o doveva essere perfettamente a conoscenza del dovere di ricercare un'occupazione nei mesi precedenti l'iscrizione al collocamento, così da non dovere fare ricorso alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

                             2.13.   Nell'atto ricorsuale l'assicurato ha osservato di avere effettuato gli esami presso la __________ di __________, di avere ricevuto i risultati, negativi, nel mese di luglio 2004 e di essere stato occupato in qualità di monitore volontario fino al 20 settembre 2004, motivo per il quale egli non ha avuto il tempo necessario per potere svolgere delle ricerche di lavoro (cfr. doc. I).

                                         Al riguardo, va segnalato che secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.5.), devono essere sanzionati gli assicurati che una volta terminati i corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi in disoccupazione, senza compiere, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano al collocamento, nessuna ricerca di impiego.

Il TCA ha confermato che vi è un obbligo di cercare lavoro tra la fine del perfezionamento (magari soggiornando all'estero) e l'annuncio in disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 19).

Al contrario, il TCA ha stabilito che non possono essere sospesi dal diritto all'indennità di disoccupazione gli assicurati che stanno ancora svolgendo gli studi di base (cfr. STCA del 18 aprile 1986 nella causa S.M.) o che frequentano dei corsi di perfezionamento (cfr. STCA del 25 ottobre 1985 nella causa P.G.; STCA del 15 settembre 1988 nella causa L.T.) (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Rispondendo ad un’esplicita richiesta del TCA (cfr. doc. V e doc. VII), l’assicurato ha indicato di essere venuto a conoscenza del fatto di non avere superato gli esami compiuti presso la __________ in data 1° luglio 2004 (cfr. doc. VIII) e di aver fatto ricorso contro tale decisione. Una volta visionati i risultati degli esami in data 8 luglio 2004 (cfr. doc. VI), egli aveva però deciso di non contestare l’esito negativo degli stessi inoltrando ulteriori precisazioni (cfr. doc. VI).

Alla luce della giurisprudenza appena ricordata, l'assicurato non aveva l'obbligo di compiere le ricerche di lavoro nel periodo in cui era impegnato con gli esami presso la __________ di __________. Per contro, una volta a conoscenza del risultato, negativo, degli esami citati e dell’impossibilità, presa visione in data 8 luglio 2004 degli stessi, di una modifica di tale decisione (l'assicurato ha infatti deciso di non proseguire la procedura di ricorso), l'assicurato era tenuto ad attivarsi nella ricerca di una nuova occupazione, onde evitare di dover fare ricorso alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Egli non ha invece effettuato nessuna ricerca di lavoro nel mese di luglio 2004, mentre ha svolto due ricerche di lavoro nel mese di agosto 2004 e due ricerche di lavoro durante il mese di settembre 2004.

                                         Per il mese di agosto 2004 l'assicurato ha consegnato all'amministrazione una risposta scritta, ricevuta dalla __________, alla sua richiesta telefonica di un eventuale posto di lavoro, effettuata a fine agosto 2004 (cfr. doc. 1c1) e una ricerca scritta, datata 10 agosto 2004, inviata al __________ di __________ (cfr. doc. 1c2), che non ha avuto esito positivo, come comunicato dal potenziale datore di lavoro con scritto del 27 agosto 2004 (cfr. doc. 1c3).

Tali ricerche devono essere considerate insufficienti.

Quanto alle due ricerche di lavoro effettuate durante il mese di settembre 2004 e comprovate dal timbro dei due potenziali datori di lavoro contattati personalmente dall’assicurato, come risulta dal formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” (cfr. doc. 5b), occorre rilevare che le stesse sono state compiute in data 24 settembre 2004 e 30 settembre 2004 e sono quindi successive all’iscrizione al collocamento dell’assicurato, avvenuta il 20 settembre 2004 (cfr. allegato 4).

                                         Questo Tribunale ritiene dunque che l'assicurato ha violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge non effettuando nessuna ricerca di lavoro nel mese di luglio 2004 e svolgendo insufficienti ricerche di lavoro durante i mesi di agosto 2004 e settembre 2004.

                             2.14.   Il ricorrente ha dunque violato l'obbligo di ridurre il danno nel periodo precedente l'annuncio al collocamento (cfr. consid. 2.4.).

                                         Di conseguenza l'assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione.

                                         Nel caso concreto, l'URC ha inflitto all’assicurato una sospensione di 9 giorni.

                                         Quanto all'entità della sanzione, occorre rilevare che normalmente, in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese precedente l'annuncio al collocamento, la sanzione inflitta dall’amministrazione, secondo le direttive, è pari a un minimo di 4 giorni, mentre invece in caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un mese precedente l'annuncio al collocamento, i giorni di sanzione ammontano ad un minimo di 3.

Nel caso di specie, l’assicurato non ha compiuto nessuna ricerca di lavoro nel periodo compreso fra l’8 e il 31 luglio 2004, ha svolto insufficienti ricerche di lavoro nel mese di agosto 2004 e non ha svolto nessuna ricerca di lavoro fra il 1° settembre 2004 e il 20 settembre 2004. La sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta dall’amministrazione appare dunque conforme al principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.9.). In particolare i 3 giorni di penalità per i mesi di luglio e settembre malgrado l'assicurato non abbia compiuto nessuna ricerca si giustificano per il fatto che egli non era tenuto a cercare un lavoro durante l'intero periodo di controllo.

                                         La decisione impugnata deve dunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

erzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.2 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.03.2005 38.2005.2 — Swissrulings