Raccomandata
Incarto n. 38.2005.106 rs/sc
Lugano 12 giugno 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 novembre 2005 emanata da
Cassa CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 22 novembre 2005 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 12 ottobre 2005 (cfr. doc. 20) con cui aveva negato all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 2 settembre 2005, in quanto non aveva compiuto il periodo di contribuzione e non poteva essere esonerato dall’adempimento dello stesso.
La cassa al riguardo si è così espressa:
" (...)
Nel suo caso durante il periodo dal 2 settembre 2003 al 1° settembre 2005 non può dimostrare alcun periodo contributivo e può comprovare unicamente 8 mesi di studio all'estero.
Dalla sua opposizione del 16 novembre 2005 non si evince alcun nuovo elemento che possa modificare la nostra decisione numero 335/05, pertanto riconfermiamo la nostra decisione di non diritto." (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto di essere posto al beneficio dell’indennità di disoccupazione richiesta.
A motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha rilevato:
" (...)
- se è vero che il ricorrente ha trascorso all'estero per un periodo di studio solo 8 mesi, è altrettanto vero che se il collocatore, prima della sua partenza per i periodi di studio, lo avesse informato che al suo rientro non avrebbe più potuto beneficiare dell'indennità di disoccupazione se il periodo di studio durava meno di 12 mesi, il qui ricorrente avrebbe senza alcun problema prolungato di 4 mesi il suo soggiorno all'estero;
- il Tribunale federale in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005 ha chiaramente stabilito che gli Uffici regionali di collocamento (Urc) devono avvisare i disoccupati se rischiano di perdere il diritto alle indennità giornaliere;
- nella fattispecie il ricorrente non è stato informato della necessità di trascorrere all'estero per studio almeno 12 mesi ed il collocatore ha pertanto commesso un grave errore.
Se debitamente informato dal collocatore competente, il qui ricorrente avrebbe senza alcun problema potuto prolungare il soggiorno di studio o recarsi in un altro Paese sempre per studiare ed adempiere così le condizioni di legge per poter beneficiare, al suo rientro in Patria, delle indennità di disoccupazione. (...)" (Doc. I)
1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Pendente causa questa Corte ha richiamato dall’URC di __________, come del resto richiesto anche dalla patrocinatrice dell’assicurato (cfr. doc. I), l’incarto completo di quest’ultimo (cfr. doc. V).
L’incarto citato è pervenuto a questa Corte il 16 marzo 2006 (cfr. doc. VI).
1.5. Alle parti è stato assegnato un termine di dieci giorni per visionare l’incarto dell’URC e presentare osservazioni in merito (cfr. doc. VII, VIII).
L’avv. RA 1 non ha fatto uso della facoltà offertale di esprimersi sulla documentazione richiamata.
La cassa, da canto suo, ha comunicato di non ritenere necessari l’esame dell’incarto dell’URC e di riconfermarsi nella risposta di causa (cfr. doc. IX).
1.6. Il doc. IX è stato inviato per conoscenza alla patrocinatrice dell’assicurato (cfr. doc. X).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il diritto dell’assicurato all’apertura di un nuovo termine quadro a decorrere dal 2 settembre 2005, segnatamente la questione se egli ha adempiuto il periodo contributivo annuale oppure si può avvalere di motivi di esonero, rispettivamente se l’amministrazione ha violato l’art. 27 LPGA relativo al proprio obbligo di informazione e consulenza.
2.3. L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.
2.4. L'assicurato ha, in effetti, diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
L'art. 13 cpv. 2 lett. b LADI stabilisce inoltre che quali periodi di contribuzione sono parimenti computati i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri e i corsi obbligatori di economia domestica di almeno 3 settimane consecutive a giornata intera
2.5. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di una formazione scolastica, a condizione che durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI).
Chiamato a pronunciarsi circa l'esonero dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI nel caso di un assicurato che, dopo aver interrotto alla fine del primo anno scolastico una formazione in "Betriebsökonomie", si è sottoposto a dei test dai quali è emersa la sua idoneità ad una formazione quale insegnante, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni.
" (…)
2.2 Nach Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG ist von der Erfüllung der Beitragszeit befreit, wer innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3 AVIG) während insgesamt mehr als zwölf Monaten wegen Schulausbildung, Umschulung oder Weiterbildung nicht in einem Arbeitsverhältnis stand und deshalb die Beitragszeit nicht erfüllen konnte. Nach der Rechtsprechung gilt als Ausbildung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG jede systematische, auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten (üblichen) Lehrganges beruhende Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 2a; ARV 1991 Nr. 8 S. 85 Erw. 3a mit Hinweis). Als Abschluss der Ausbildung gilt jener Zeitpunkt, in welchem der Student oder die Studentin davon Kenntnis erhält, dass er die Schlussprüfung mit Erfolg bestanden hat (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 3b; ARV 1977 Nr. 5 S. 26). Nachbesserungen von Diplomarbeiten oder Wiederholungen von Prüfungen zählen grundsätzlich ebenfalls zur Ausbildungsdauer. Vorausgesetzt ist, dass die entsprechenden Vorbereitungen und Arbeiten zeitlich intensiv sind und die versicherte Person von der Erfüllung der Kontrollvorschriften abhalten sowie dass diese zusätzliche Zeit - wie die Ausbildung selbst - genügend überprüfbar ist (ARV 2000 Nr. 28 S. 147 mit Hinweisen).
Es ist davon auszugehen, dass der Lehrgang an der Schule A.________ die erwähnten Anforderungen erfüllt, wobei offen bleiben kann, ob es sich dabei um eine Aus- oder einer Weiterbildung handelt. Das Schuljahr, welches vom 22. Oktober 2001 bis Ende September 2002 dauerte, hinderte jedoch für sich allein genommen den Beschwerdeführer nicht, wie es Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG verlangt, während mehr als zwölf Monaten daran, ein Arbeitsverhältnis einzugehen und die Beitragszeit zu erfüllen. Ob die anschliessende Phase der Information über berufliche Möglichkeiten allenfalls unter bestimmten Voraussetzungen einer Aus- oder Weiterbildung gleichzusetzen oder als Bestandteil einer solchen anzusehen wäre, muss vorliegend nicht geprüft werden. Vorauszusetzen wäre in jedem Fall - entsprechend der zitierten Praxis zu Nachbesserungen von Arbeiten und Wiederholungen von Prüfungen - eine hinreichend überprüfbare zeitliche Beanspruchung, deren Ausmass einer Erfüllung der Kontrollvorschriften (Art. 17 AVIG) entgegen steht. Der mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufgelegten Karte des aufgesuchten Berufs- und Laufbahnberaters ist aber lediglich zu entnehmen, dass am 29. Oktober 2002 von 14.00 bis ca. 17.30 Uhr Tests durchgeführt wurden und am 5. November 2002 ab 15.30 Uhr deren Auswertung (wohl im Rahmen einer Besprechung) stattfand. Eine zeitlich intensive Tätigkeit, welche den Beschwerdeführer von der Erfüllung der Kontrollvorschriften abgehalten hätte, liegt unter diesen Umständen nicht vor. Verwaltung und Vorinstanz sind daher mit Recht zum Ergebnis gelangt, die Voraussetzungen einer Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit seien nicht erfüllt, und haben deshalb einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint. (…)."
(cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa K., C 157/03)
In una sentenza pubblicata in DLA 2005 N. 10 pag. 132 segg., il TFA ha ribadito che la ripetizione di esami fa parte in genere della durata della formazione, a condizione, tuttavia, che in particolare il tempo supplementare necessario, come peraltro la formazione stessa, sia sufficientemente controllabile. Un periodo di un anno e otto mesi per prepararsi e sostenere gli esami di avvocatura è eccessivo.
In una sentenza pubblicata in DLA 2005 N. 18 pag. 207 segg. l’Alta Corte ha stabilito che un periodo di pratica che permette a un assicurato di completare le conoscenze teoriche acquisite all’università facendo un’esperienza pratica in un settore specifico rientra nel campo d’applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, rispettivamente dell’art. 25 LAVS, anche se tale pratica non costituisce una condizione necessaria per la formazione acquisita.
Contestualmente il TFA, per quanto attiene alla nozione di formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, segnatamente nell'ambito di uno stage, ha osservato che:
" (…)
Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa; DTA 2000 no 28 p. 146 consid. 1b; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b). Cette définition correspond à celle de la formation en tant que condition de la prolongation, au-delà de l'accomplissement du 18ème anniversaire, du droit à la rente d'orphelin de l'AVS, au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance la teneur de l'art. 25 al. 2 aLAVS (arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H 211/96, et F. du 14 avril 1986, C 148/85).
(…)
3.
3.1 La juridiction cantonale a jugé que le stage de six mois accompli à l'étranger constituait une période de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI. Elle a considéré que ce stage effectué dans le domaine de l'éducation sanitaire et environnementale, supervisé par une psychologue, ne constituait pas un premier emploi, dès lors que l'intéressée, bien que nourrie et logée, n'avait pas perçu de rémunération. Selon les premiers juges, cette activité avait permis de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise, effectuée dans le cadre d'une institution soutenue par diverses organisations internationales et de nature à valoriser directement un titre universitaire. Aussi, cette activité était-elle comparable à un stage dans un institut de recherche aux Etats-Unis, financé par le Fonds national de la recherche scientifique, dont le Tribunal administratif du canton de Vaud avait reconnu le caractère de formation complémentaire, voire de perfectionnement professionnel au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI
3.2 En l'occurrence, il y a lieu de se ranger à l'avis des premiers juges selon lequel le stage accompli au à l'étranger a permis à l'intéressée de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise. Dans la mesure où la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI correspond à celle de l'art. 25 al. 5 LAVS, il ne paraît pas indiqué de poser une exigence supplémentaire en ce sens que le stage doit constituer un complément nécessaire à la formation acquise, comme le soutient le recourant. Un tel critère est certes déterminant en ce qui concerne le droit à des prestations au titre des mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage au sens des art. 59 ss LACI (cf. ATF 111 V 276; DTA 1991 n° 13 p. 111 consid. 1b/bb). En ce qui concerne la libération des conditions relatives à la période de cotisation, en revanche, la loi n'a pas pour but d'en faire bénéficier seulement les assurés qui accomplissent une formation minimale. Au contraire, l'assurance-chômage a intérêt à ce que soient libérés temporairement des conditions relatives à la période de cotisation les assurés désireux d'accéder au marché de l'emploi qui
suivent une formation au-delà du niveau minimum requis actuellement. (…)"
Nella medesima sentenza l'Alta Corte ha inoltre sviluppato le seguenti considerazioni riguardo al momento in cui si era conclusa la precedente formazione universitaria dell'assicurata:
" Par sa décision du 2 mars 2001, la caisse a dénié à l'assurée le droit de se prévaloir d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, motif pris qu'elle avait suivi une formation universitaire durant 9 mois et 22 jours seulement pendant le délai-cadre applicable (du 10 janvier 1999 au 9 janvier 2001). Elle a considéré que l'intéressée avait terminé sa formation universitaire le 1er novembre 1999. Toutefois, sur le vu de l'attestation d'obtention de la licence en psychologie délivrée par l'Université X.________ le 1er novembre 1999, l'assurée ne s'est pas présentée à l'examen de techniques projectives. C'est seulement le 21 février 2000 qu'elle a réussi l'examen dans cette branche, après avoir suivi les cours correspondants durant le semestre d'hiver 1999-2000. Du moment que cet examen fait partie intégrante de la licence, force est de considérer que la formation universitaire n'a pris fin que le 21 février 2000, conformément à la jurisprudence selon laquelle la correction de travaux de diplôme ou la répétition d'examen est assimilée à la période de formation (DTA 2000 n°28 p. 144). Vu ce qui précède, l'assurée a suivi une formation universitaire pendant plus de 12 mois durant le délai-cadre applicable, de sorte qu'elle était libérée des conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 14 al. 1 LACI). Le recours se révèle ainsi mal fondé."
Infine il TFA ha rilevato che:
" (…)
Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s. consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).
(…)" (cfr. DLA 2005 N. 18 pag. 207 segg.)
Circa la necessità di un nesso causale tra l'inadempimento del periodo di contribuzione e il motivo d'esonero, in un'altra decisione del 17 novembre 2003 nelle causa E. e G., C 234/02 e 235/02, nel caso di due assicurati che, visti gli impegni di studio ("medizinische-therapeutische Grundausbildung" presso una ditta e "zusätzlichen Weiterbildungen"), chiedevano di essere esonerati dal periodo di contribuzione, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.3 Aus den Stundenplänen der Beschwerdeführer geht hervor, dass sie morgens am Montag und Samstag jeweils um 09.00 Uhr und an den übrigen Tagen jeweils um 10.00 Uhr zu lernen begannen. Am Nachmittag lernten sie nach einer zweistündigen Mittagspause (12.00 bis 14.00 Uhr) jeweils bis 17.00 Uhr (Ausnahmen: Schulbesuch montags von 13.00 bis 22.30 Uhr und jeweils dienstags von 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr). Der Sonntag war ihr freier Tag. Aus diesen Stundenplänen ergibt sich, dass sie im ersten Semester im Durchschnitt je ca. 36,5 Wochenstunden für den Schulbesuch, den Sprachkurs und das Lernen aufwendeten. Im zweiten Semester (Beginn am 27. August 2001) kam die Vorlesung mit zwei Wochenstunden hinzu, was einen Wochenaufwand von 38,5 Stunden ergibt.
Im Vergleich mit der betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,7 Stunden im Jahre 2001 (Die Volkswirtschaft, Heft 10/2003, S. 98 Tabelle B9.2) hatten die Beschwerdeführer mithin pro Woche eine disponible Zeit von fünf Stunden im ersten und von drei Stunden im zweiten Semester, um einer beitragspflichtigen Arbeit nachzugehen. Zudem hätten sie die Möglichkeit gehabt, anstatt der Kurse, die sie regelmässig zwei bis drei Stunden pro Woche offenbar als Selbstständigerwerbende erteilten (ansonsten wären sie als Beitragszeit anzurechnen), eine beitragspflichtige Beschäftigung auszuüben. Um nötigenfalls einen zusammenhängenden mehrstündigen Freiraum für eine solche Arbeit zu schaffen, wäre es den Beschwerdeführern angesichts der relativ kurzen und überblickbaren Dauer der Ausbildung möglich und zumutbar gewesen, die Lernzeiten auch auf die Abende und den Sonntag zu verschieben. Nach dem Gesagten fehlt es an der erforderlichen Kausalität zwischen der Nichterfüllung der Beitragszeit und der Ausbildung, da eine Arbeit von wenigen Stunden pro Woche eine genügende Beitragszeit bildet (SVR 1999 ALV Nr. 7 S. 20 Erw. 2c).
(…)" (cfr. STFA del 17 novembre 2003 nelle cause E. e C., C 234/02 e C 235/02)
2.6. Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono esentati per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero. Alle stesse condizioni sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o dell’AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esentati dall’adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all’estero di oltre un anno (cfr. art. 14 cpv. 3 LADI).
2.7. In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
L'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechtens.
(…)" (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2., pag. 270-271)
Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero:
" (…)
Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)"
(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)
2.8. L’Alta Corte, pronunciandosi in merito a un caso ticinese, con sentenza del 22 febbraio 2006, nella causa K., C 224/04, ha confermato il giudizio del TCA che aveva respinto il ricorso inoltrato da un’assicurata contro una decisione su opposizione di una Cassa con cui le era stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione, poiché non aveva compiuto il periodo di contribuzione, né poteva essere esonerata dall’adempimento dello stesso.
La nostra Massima Istanza ha segnatamente rilevato:
" (…)
2.
Nell’evenienza concreta, l'interessata si è iscritta al collocamento facendo richiesta di indennità di disoccupazione a far tempo dal 3 novembre 2003. Il termine quadro in esame si estende pertanto la periodo dal 3 novembre 2001 al 2 novembre 2003.
Come risulta, in particolare, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente medesima in occasione della compilazione del formulario di richiesta delle prestazioni in lite, essa, durante tale termine quadro, ha svolto attività lavorativa presso la Oficina de Turismo di B. (S.) dal 31 maggio al 31 agosto 2002, presso la Schweizer Skischule di S. dal 20 dicembre 2002 al 21 aprile 2003 e presso la Snow-sports School M. in A. dal 28 giugno al 21 settembre 2003. Ora, alla luce di questi dati si deve concludere, con i primi giudici, che l'interessata non ha adempiuto l'onere contributivo minimo secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI nei due anni precedenti la domanda. Pure a ragione la Corte cantonale ha poi ritenuto che l'insorgente non poteva nemmeno beneficiare di un motivo di esenzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI. Infatti, pur tenendo conto del fatto che tra il 3 settembre 2001 e l'11 aprile 2002 l'insorgente ha frequentato il quinto ed ultimo semestre alla Scuola superiore alberghiera e del turismo di B., concluso con il conseguimento del diploma di operatrice di turismo, e anche ammettendo che il corso intensivo di spagnolo seguito dal 6 al 31 maggio 2002 ed il successivo periodo di pratica assolto dal 31 maggio al 31 agosto 2002 presso la Oficina de turismo di B. configurassero una formazione nel senso della predetta norma, l'interessata - che a S. e in A. ha lavorato quale maestra di sci - non ha superato complessivamente il limite di 12 mesi, durante i quali non sarebbe stata vincolata da un rapporto di lavoro per motivi di formazione. La valutazione della precedente istanza merita infine di essere condivisa anche nella misura in cui essa autorità ha stabilito che l'assicurata non poteva neppure prevalersi del motivo di esenzione di cui all'art. 14 cpv. 3 LADI. Il soggiorno di quest'ultima in A. non è infatti durato oltre un anno." (STFA del 22 febbraio 2006 nella causa K., C 224/04, consid. 2)
In un'altra sentenza del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, attinente a un caso ticinese relativo a un assicurato che quale motivo di esonero dall’adempimento del periodo minimo di contribuzione ha invocato, oltre a un periodo di studi presso un’università in Svizzera fino all’ottenimento del diploma e a due soggiorni all’estero, lo svolgimento dell’attività di ricerca concernente la stesura di un progetto di dottorato, il TFA ha in particolare osservato:
" (…)
Il nuovo motivo di esenzione dall’adempimento del periodo contributivo addotto dall’interessato in sede federale, e meglio lo svolgimento dell’attività di ricerca relativa alla stesura di un progetto di dottorato, non modifica l’esito del gravame. Il lavoro di ricerca in esame non può infatti essere assunto quale formazione ai sensi della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha già avuto modo di statuire che uno studio autodidattico in relazione con un proprio progetto di ricerca non è sufficientemente controllabile e non rientra perciò nella fattispecie giuridica giustificante l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione (DLA 1990 no. 2 pag. 21).” (STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 5)
2.9. Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta che l’assicurato ha svolto un apprendistato di commercio presso la __________ di __________ dal 1° settembre 2000 al 30 giugno 2003 (cfr. doc. 6, 7, 8).
Il 28 luglio 2003 il ricorrente si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 2 settembre 2003, dichiarando di essere alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale impiegato di commercio (cfr. doc. 9).
Egli ha controllato la disoccupazione fino al mese di novembre 2003 (cfr. doc. 19).
Dopo avere svolto alcuni soggiorni all’estero, e meglio in __________, __________ e __________, per l’apprendimento del tedesco, dello spagnolo e dell’inglese (cfr. doc. 23-27), l’assicurato si è nuovamente annunciato per il collocamento nel mese di giugno 2005 (cfr. doc. 3).
Il termine quadro biennale per la riscossione delle prestazioni (cfr. art. 9 LADI), iniziato il 2 settembre 2003, è scaduto il 1° settembre 2005 (cfr. doc. III).
Il ricorrente, il 18 settembre 2005, con effetto dal 2 settembre 2005, ha postulato l’apertura di un nuovo termine quadro (cfr. doc. 21).
La Cassa ha respinto tale domanda, ritenendo che egli non ha adempiuto il periodo di contribuzione, né poteva essere esonerato da questo obbligo (cfr. doc. A, 20).
Il ricorrente non ha contestato il fatto di non avere compiuto il periodo minimo di contribuzione, né la circostanza di non poter essere esentato da tale obbligo. Egli sostiene piuttosto che il collocatore ha commesso una colpa grave non informandolo della necessità di svolgere all’estero un periodo di studi di almeno dodici mesi per poter ancora beneficiare, al rientro in Svizzera, delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. I).
2.10. Questa Corte constata che in effetti l’assicurato nel termine quadro per il periodo di contribuzione rilevante, che in casu va dal 2 settembre 2003 al 1° settembre 2005 (cfr. art. 9 cpv. 1 e 3 LADI), non ha compiuto il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.4.).
Dalla “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 18 settembre 2005 emerge che in tale lasso di tempo il ricorrente non ha esercitato alcuna attività lavorativa soggetta a contribuzione (cfr. doc. 21).
2.11. A ragione, poi, la Cassa ha ritenuto che l’assicurato non può essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
Dalle tavole processuali si evince che nel termine quadro di contribuzione pertinente il ricorrente è stato per alcuni periodi all’estero per motivi di studio, conseguendo i relativi diplomi linguistici.
Più precisamente, dal mese di gennaio al mese di aprile 2004, l’assicurato è stato a __________ in __________, dove ha ottenuto il diploma “__________” e “__________” (cfr. doc. 23, 24).
Nel lasso di tempo tra il mese di novembre e di dicembre 2004 egli è poi stato, per quattro settimane, a __________ - __________ - superando l’esame di spagnolo livello base (cfr. doc. 25).
Infine da marzo agli inizi di giugno 2005 il medesimo ha svolto 13 settimane di corso di inglese a __________ in __________ (cfr. doc. 26, 27).
Globalmente, quindi, l’assicurato è stato all’estero per apprendere le lingue straniere circa otto mesi.
In simili circostanze, anche ammettendo che i corsi svolti all’estero e i diplomi conseguiti configurino una formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (al riguardo cfr. STFA del 22 febbraio 2006 nella causa K., C 224/04 consid. 2, riprodotta al consid. 2.8.), complessivamente il ricorrente non ha superato il limite di dodici mesi durante i quali non sarebbe stato vincolato da un rapporto di lavoro per motivi di formazione (cfr. consid. 2.5.).
Il ricorrente medesimo ha peraltro riconosciuto di avere “…trascorso all’estero per un periodo di studio solo 8 mesi” (cfr. doc. I).
Per inciso è utile rilevare, inoltre, che dei periodi di permanenza all’estero dopo la fine di un corso di lingue non vanno considerati formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, in quanto l’eventuale studio autodidattico non è sufficientemente controllabile (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 5).
In concreto, pertanto, non sono ossequiate le condizioni per poter esentare un assicurato dall’adempimento del periodo di contribuzione sulla base dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
Il ricorrente non può, infine, neppure essere esonerato in applicazione dell'art. 14 cpv. 3 LADI, siccome, come visto, il suo soggiorno in __________ non è durato oltre un anno, né ha mai certificato di avervi svolto un’attività dipendente (cfr. consid. 2.6.).
2.12. L’assicurato, sia nell’opposizione che nel ricorso, ha addotto che né la Cassa, né l’URC lo hanno informato circa la necessità di svolgere all’estero un periodo di studi di oltre dodici mesi per potere beneficiare anche al rientro in Svizzera delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. I, 19).
Da uno scritto del 10 dicembre 2003 del ricorrente all’URC di __________, trasmesso dall’amministrazione stessa al TCA, risulta in effetti che egli ha chiesto di provvedere alla chiusura del suo caso, poiché dal mese di gennaio 2004 sarebbe partito per un soggiorno linguistico in __________ della durata di sei mesi (cfr. doc. VI 49).
E’, pertanto, pacifico che l’assicurato, quando ha richiesto la cancellazione della propria iscrizione dalla disoccupazione alla fine del 2003, ha avvertito gli organi preposti all’applicazione della LADI della sua partenza per l’estero al fine di apprendere una lingua straniera.
Dalla documentazione all’inserto emerge che l’URC nulla ha eccepito riguardo alla durata del prospettato corso all’estero.
La Cassa, del resto, non ha sostenuto il contrario (cfr. doc. III).
2.13. In simili condizioni il TCA deve, dunque, esaminare se l’amministrazione ha o meno violato il proprio dovere di informazione e consulenza.
Il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza”.
Questa nuova importante disposizione legale ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
2.14. Riguardo, più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
L’Alta Corte, in particolare ha rilevato:
" (…)
1. Es steht fest und ist unbestritten, dass der Beschwerdegegner wegen des beabsichtigten fünfmonatigen Auslandaufenthalts (ab 6. Februar 2004) in den zweieinhalb Monaten, die ihm zwischen Antragstellung und Abreise zur Verfügung standen, nicht vermittlungsfähig (Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 AVIG; BGE 126 V 522 Erw. 3a mit Hinweisen) war. Streitig und zu prüfen ist, ob das RAV seine Beratungspflicht gemäss Art. 27 Abs. 2 ATSG verletzt hat, wenn es den Versicherten nicht bereits anlässlich des Erstgespräches vom 18. Dezember 2003 auf die möglicherweise fehlende Vermittlungsfähigkeit aufmerksam gemacht hat. Ist dies zu bejahen, stellt sich weiter die (im angefochtenen Entscheid ebenfalls bejahte) Frage, ob dies zur Folge hat, dass der Versicherte gestützt auf vertrauensschutzrechtliche Grundsätze so zu stellen ist, wie wenn seine Vermittlungsfähigkeit gegeben wäre.
2. Gemäss Art. 27 des - im vorliegenden Fall anwendbaren – Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 sind die Versicherungsträger und Durchführungsorgane der einzelnen Sozialversicherungen verpflichtet, im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches die interessierten Personen über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären (Abs. 1). Jede Person hat Anspruch auf grundsätzlich unentgeltliche Beratung über ihre Rechte und Pflichten. Dafür zuständig sind die Versicherungsträger, denen gegenüber die Rechte geltend zu machen oder die Pflichten zu erfüllen sind. Für Beratungen, die aufwändige Nachforschungen erfordern, kann der Bundesrat die Erhebung von Gebühren vorsehen und den Gebührentarif festlegen (Abs. 2). Stellt ein Versicherungsträger fest, dass eine versicherte Person oder ihre Angehörigen Leistungen anderer Sozialversicherungen beanspruchen können, so gibt er ihnen unverzüglich davon Kenntnis (Abs. 3).
Nach der gleichzeitig mit dem ATSG am 1. Januar 2003 in Kraft gesetzten Ausführungsbestimmung des Artikels 19a AVIV klären die in Artikel 76 Absatz 1 Buchstaben a-d AVIG genannten Durchführungsstellen die Versicherten über ihre Rechte und Pflichten auf, insbesondere über das Verfahren der Anmeldun und über die Pflicht, Arbeitslosigkeit zu vermeiden und zu verkürzen (Abs. 1). Die Kassen klären die Versicherten über die Rechte und Pflichten auf, die sich aus dem Aufgabenbereich der Kassen (Art. 81 AVIG) ergeben (Abs. 2). Die kantonalen Amtsstellen und die regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) klären die Versicherten über die Rechte und Pflichten auf, die sich aus den jeweiligen Aufgabenbereichen (Art. 85 und 85b AVIG) ergeben (Abs. 3).
Der Aufgabenbereich der von den Kantonen zu errichtenden (Art. 85b Abs. 1 Satz 1 AVIG) RAV ist im AVIG nicht näher umschrieben. In Art. 85b Abs. 1 Satz 2 und 3 AVIG wird lediglich festgehalten, dass die Kantone den RAV Aufgaben der kantonalen Amtsstelle übertragen und ihnen die Durchführung der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung übertragen können. Im Kanton St. Gallen schreibt Art. 6 der Verordnung über regionale Arbeitsvermittlungszentren vom 13. November 1995 und 19. März 1996 vor, dass die RAV eine Auskunftsstelle der kantonalen Arbeitslosenkasse betreiben (Abs. 1 lit. h), dass sie die Vermittlungsfähigkeit von Arbeitslosen überprüfen (Abs. 1 lit. i [in Kraft seit 1. März 2001]) und dass sie Fälle entscheiden, die der kantonalen Amtsstelle von den Kassen unterbreitet werden (Abs. 1 lit. k [in Kraft seit 1. März 2001]).
(…)
Wo die Grenzen der in Art. 27 Abs. 2 ATSG statuierten Beratungspflicht in generell-abstrakter Weise zu ziehen sind, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden. Aufgrund des Wortlautes ("Jede Person hat Anspruch auf [...] Beratung über ihre Rechte und Pflichten."; "Chacun a le droit d'être conseillé [...] sur ses droits et obligations."; "Ognuno ha diritto [...] alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.") sowie des Sinnes und Zwecks der Norm (Ermöglichung eines Verhaltens, welches zum Eintritt einer den gesetzgeberischen Zielen des betreffenden Erlasses entsprechenden Rechtsfolge führt) steht mit Blick auf den vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt fest, dass es auf jeden Fall zum Kern der Beratungspflicht gehört, die versicherte Person darauf aufmerksam zu machen, dass ihr Verhalten (vorliegend: der Antritt eines Auslandaufenthaltes im Februar 2004) eine der Voraussetzungen des Leistungsanspruches (vorliegend: die Anspruchsvoraussetzung der Vermittlungsfähigkeit) gefährden kann.
5. Unterbleibt eine Auskunft entgegen gesetzlicher Vorschrift oder obwohl sie nach den im Einzelfall gegebenen Umständen geboten war, hat die Rechtsprechung dies der Erteilung einer unrichtigen Auskunft gleichgestellt (BGE 124 V 221 Erw. 2b, 113 V 71 Erw. 2, 112 V 120 Erw. 3b; ARV 2003 S. 127 Erw. 3b, 2002 S. 115 Erw. 2c, 2000 S. 98 Erw. 2b; vgl. auch MEYER-BLASER, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für das Sozialversicherungsrecht, in: ZSR 1992 2. Halbbd., S. 299 ff., S. 412 f.). Abgeleitet aus dem Grundsatz von Treu und Glauben, welcher den Bürger in seinem berechtigten Vertrauen auf behördliches Verhalten schützt, können falsche Auskünfte von Verwaltungsbehörden unter bestimmten Voraussetzungen eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung des Rechtsuchenden gebieten. Gemäss Rechtsprechung und Doktrin ist dies der Fall, 1. wenn die Behörde in einer konkreten Situation mit Bezug auf bestimmte Personen gehandelt hat; 2. wenn sie für die Erteilung der betreffenden Auskunft zuständig war oder wenn die rechtsuchende Person die Behörde aus zureichenden Gründen als zuständig betrachten durfte; 3. wenn die Person die Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne weiteres erkennen konnte; 4. wenn sie im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, und 5. wenn die gesetzliche Ordnung seit der Auskunftserteilung keine Änderung erfahren hat (BGE 127 I 36 Erw. 3a, 126 II 387 Erw. 3a; RKUV 2000 Nr. KV 126 S. 223; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 121 V 66 Erw. 2a mit Hinweisen). In analoger BGE 131 V 472 S. 481 Anwendung dieser Grundsätze (wobei die dritte Voraussetzung diesfalls lautet: wenn die Person den Inhalt der unterbliebenen Auskunft nicht kannte oder deren Inhalt so selbstverständlich war, dass sie mit einer anderen Auskunft nicht hätte rechnen müssen) wurde in Fällen unterbliebener Auskunftserteilung unter anderem entschieden, dass es einer versicherten Person nicht zum Nachteil gereichen darf, wenn die Verwaltung sie nicht auf die Pflicht, sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, zur Arbeitsvermittlung zu melden und die Kontrollvorschriften zu erfüllen, hinweist (Urteil A. vom 13. August 2003, C 113/02) oder wenn ihr das Arbeitsamt entgegen gesetzlicher Vorschrift anlässlich der Anmeldung keine Stempelkarte abgibt, weil dies einer unterbliebenen mündlichen Belehrung gleichkommt (nicht veröffentlichtes Urteil Z. vom 21. August 1995, C 94/95).
Es sind keine Gründe ersichtlich, diese Gleichstellung von pflichtwidrig unterbliebener Beratung und unrichtiger Auskunftserteilung nach der Kodifizierung einer umfassenden Beratungspflicht im ATSG aufzugeben, dies um so weniger als diese Folgen einer Verletzung der Beratungspflicht in den Sitzungen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 8. Mai (Protokoll S. 9) und 11./12. September 1995 (Protokoll S. 12) diskutiert worden sind. Im Übrigen wird auch in der Lehre die Auffassung vertreten, dass eine ungenügende oder fehlende Wahrnehmung der Beratungspflicht gemäss Art. 27 Abs. 2 ATSG einer falsch erteilten Auskunft des Versicherungsträgers gleichkommt und dieser in Nachachtung des Vertrauensprinzips hiefür einzustehen hat (KIESER, a.a.O., S. 320, N 17 zu Art. 27; IMHOF/ZÜND,
a.a.O., S. 317; FREIVOGEL, a.a.O., S. 96; zu alt Art. 16 KVG: EUGSTER, a.a.O., Rz 406 und FN 1031).
6. Nach dem in Erw. 4 hievor Ausgeführten steht fest, dass das RAV (in dessen Zuständigkeit im Übrigen nach Art. 6 Abs. 1 lit. i der kantonalen Verordnung über regionale Arbeitsvermittlungszentren vom 13. November 1995 und 19. März 1996 gerade auch die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit fällt) den Beschwerdegegner am 18. Dezember 2003, als er seine Pläne betreffend Auslandaufenthalt bekannt gab, darauf hätte hinweisen müssen, dass sein Verhalten die Anspruchsvoraussetzung der Vermittlungsfähigkeit gefährden kann.
Bevor indessen die von der Vorinstanz ohne weiteres zur Anwendung gebrachten vertrauensschutzrechtlichen Grundsätze greifen, bleibt zu prüfen, ob sich die Unterlassung dieser Information zum Zeitpunkt des Erstgespräches für den Versicherten nachteilig ausgewirkt hat. Es ist aufgrund der Akten nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 126 V 360 Erw. 5b, 125 V 195 Erw. 2, je mit Hinweisen) erstellt, dass hinsichtlich der Möglichkeit, den Auslandaufenthalt zu verschieben, in der Zeit zwischen dem 18. Dezember 2003 (Termin des Erstgespräches) und der Zustellung der Verfügung vom 20. Januar 2004 (mit welcher die Vermittlungsfähigkeit verneint wurde) eine Änderung zu Ungunsten des Versicherten eingetreten ist. Vielmehr finden sich in den Akten hiezu nur die Darstellungen des Versicherten, wonach er bezüglich des Zeitpunktes des Auslandaufenthaltes flexibel gewesen wäre (Einsprache vom 31. Januar 2004) bzw. den Auslandaufenthalt entsprechend den Bedürfnissen eines potentiellen (temporären) Arbeitgebers hinausgeschoben hätte (Beschwerde vom 24. Februar 2004), und die Behauptung, dass die Möglichkeit der Verschiebung bis Ende Dezember 2004 bestanden hätte (Replik vom 27. Mai 2004). In diesem Sinne beanstandet das RAV in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht, dass die Vorinstanz aufgrund der blossen Parteibehauptung ohne weitere Prüfung beispielsweise der Stornierungsbedingungen angenommen hat, dass der Versicherte bei rechtzeitiger Information ohne weiteres in der Lage gewesen wäre, den Sprachaufenthalt (z.B. auf Ende 2004) zu verschieben. Die Sache wird daher an die Vorinstanz zurückgewiesen, damit sie den Beschwerdegegner auffordere, den Nachweis für die in der Zeit zwischen dem 18. Dezember 2003 und der Zustellung der Verfügung vom 20. Januar 2004 eingetretene Änderung in der Möglichkeit, den Auslandaufenthalt zu verschieben, zu erbringen. Ist der Versicherte dazu nicht in der Lage, hätte er, der aus der unbewiesen gebliebenen Tatsache Rechte ableiten wollte, die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen (vgl. BGE 115 V 142 Erw. 8a) und könnte die Verwaltung nicht verpflichtet werden, nach den Regeln des Vertrauensschutzes für die am 18. Dezember 2003 unterbliebene Auskunftserteilung einzustehen. Kann hingegen der erforderliche Nachweis erbracht werden, wird die Vorinstanz der Frage nachzugehen haben, ob der BGE 131 V 472 S. 483 Versicherte, wäre er im Dezember 2003 über die möglicherweise fehlende Vermittlungsunfähigkeit aufgeklärt worden, mit Blick auf den geplanten Studienbeginn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit bereit gewesen wäre, mit dem Sprachaufenthalt zuzuwarten, nachdem dies - wie das RAV zu Recht geltend macht - unter Umständen eine Verschiebung des Studienbeginns um ein Jahr zur Folge gehabt hätte." (DTF 131 V 472 consid. 1-2; 4.3.-6)
In un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.
Il ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.
Per contro in una sentenza del 21 dicembre 2005 nella causa AWA c/A., C 9/05 il TFA si è chinato sul caso di un assicurato che dopo essersi licenziato dal suo ultimo posto di lavoro ha iniziato nel mese di settembre 2002 un’attività indipendente, percependo a tale fine il capitale di libero passaggio del secondo pilastro. Il 19 maggio 2003 egli si è iscritto in disoccupazione. La Cassa ha trasmesso all’Ufficio del lavoro la fattispecie per decisione. Tramite un formulario compilato dall’assicurato nel mese di settembre 2003 l’Ufficio del lavoro è stato informato, da un lato, che se lo stesso avesse reperito un impiego, avrebbe interrotto immediatamente la sua attività indipendente. Dall’altro, che l’assicurato, mediante la sua attività, voleva comunque raggiungere economicamente e imprenditorialmente l’indipendenza, ciò che implicava un elemento di durata.
L’Alta Corte ha deciso che l’Ufficio del lavoro, in simili condizioni, ha a ragione negato il diritto alle indennità di disoccupazione da maggio 2003.
L’amministrazione, solo dopo aver ottenuto, nel mese di settembre 2003, queste indicazioni, era in grado di farsi un quadro della situazione professionale dell’assicurato.
Pertanto in quel caso non si trattava di un comportamento futuro dell’assicurato, bensì dell’attività indipendente esercitata fino a quel momento. Non era, quindi, possibile per l’amministrazione invitare l’assicurato ai sensi dell’art. 27 LPGA a riflettere su un’azione progettata che minacciava il diritto alle prestazioni.
Per un’analisi approfondita della differenza tra la DTF 131 V 472 e la STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, da un parte, e la STFA del 21 dicembre 2005 nella causa AWA c/A., C 9/05, dall’altra, cfr. STCA del 20 marzo 2006 nella causa A., 38.2005.90.
Infine in una sentenza dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05 l’Alta Corte, pur stabilendo che nel caso di un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione continuando a mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta in cui aveva lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta che l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva violato il proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha precisato che ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto alle prestazioni.
Nella fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue dimissioni.
2.15. L’evenienza concreta si distingue dalle fattispecie giudicate dal TFA - la DTF 131 V 472 è stata espressamente invocata dalla rappresentante dell’assicurato (cfr. doc. I) - in cui l’amministra-zione non ha reso attenti degli assicurati al momento della loro iscrizione in disoccupazione del fatto che il loro comportamento avrebbe potuto pregiudicare la realizzazione di una delle condizioni del diritto alle indennità (cfr. consid. 2.14.).
In concreto, in primo luogo, l’assicurato non pretende che nei suoi confronti sia stata omessa un’informazione che l’avrebbe indotto a cambiare comportamento o progetto così da poter beneficiare nell’immediato delle indennità di disoccupazione.
Il ricorrente, in effetti, fa valere che il mancato ossequio dell’obbligo di consulenza sarebbe avvenuto non al momento della sua iscrizione per il collocamento e quindi della sua richiesta di prestazioni - come invece nei casi su cui si è pronunciata la nostra Massima Istanza -, bensì allorché egli è uscito dalla disoccupazione.
In secondo luogo, quando l’assicurato ha chiesto la cancellazione della sua iscrizione per il collocamento, alla fine del 2003, correva un termine quadro per la riscossione di prestazioni - dal 2 settembre 2003 al 1° settembre 2005.
Pertanto, nel momento in cui il ricorrente ha comunicato all’URC che nel mese di gennaio 2004 si sarebbe recato in __________ per un soggiorno linguistico di sei mesi (cfr. doc. VI 49), il suo progetto non pregiudicava in nessun modo il suo diritto alle prestazioni. Per il presente, infatti, egli non ne domandava più. Per il futuro prossimo, se al rientro dalla __________ - previsto, secondo quanto riferito all’URC, nel mese di giugno-luglio 2004 - non avesse reperito un impiego, avrebbe potuto ancora beneficiare di indennità, visto che il relativo termine quadro sarebbe scaduto solo il 1° settembre 2005.
Non risulta poi che l’amministrazione sia stata in qualche modo contattata dall’assicurato posteriormente al dicembre 2003 prima della nuova iscrizione nel mese di giugno 2005.
L’art. 27 cpv. 2 LPGA non implica d’altronde un dovere di consulenza relativo a eventuali diritti futuri, bensì unicamente in relazione a un caso specifico concreto (cfr. consid. 2.13.).
In casu non si trattava di un caso specifico concreto, visto che l’assicurato nel mese di dicembre 2003 aveva proprio richiesto di chiudere il suo incarto presso l’assicurazione disoccupazione (cfr. doc. VI 49)
Lo scopo dell’assicurazione contro la disoccupazione è, del resto, quello di garantire agli assicurati un’adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa, segnatamente, della disoccupazione attuale o imminente (cfr. art. 1a, 7, 8, 10 LADI) e non della disoccupazione che in un futuro mediamente lontano potrebbe verificarsi.
Questa Corte ritiene, pertanto, che nel presento caso l’amministrazione - a prescindere dalla questione di sapere se la problematica dell’esenzione del periodo di contribuzione riguardi o meno l'ambito di competenza dell’URC o se comunque l’assicurato potesse e dovesse riconoscerne l’eventuale incompetenza (cfr. consid. 2.13.; al riguardo cfr. anche STFA del 18 marzo 2005 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baseland c/ B., C 18/05) -, non avvertendo alla fine del 2003 l’assicurato che se non avesse effettuato, a decorrere dal gennaio 2004, oltre dodici mesi di formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, non avrebbe potuto essere esentato dal periodo di contribuzione nell’ipotesi in cui alla fine del termine quadro corrente, ossia nel settembre 2005, avesse dovuto ancora ricorrere all’assicurazione contro la disoccupazione, non ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA.
In concreto l'amministrazione non ha neppure violato l’art. 27 cpv. 1 LPGA afferente all’obbligo di informazione generale dell’amministrazione.
In effetti, per motivi di praticabilità ed economicità al dovere di informare non può essere riconosciuta una estensione tale da implicare l’obbligo di informare in modo automatico e sistematico, tramite prospetti generali o altro, gli assicurati che hanno già in corso un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione in merito al comportamento da assumere per poter in seguito beneficiare di un ulteriore termine quadro.
Ciò vale a più forte ragione se si pone mente al fatto che attualmente una persona giovane che dispone di una formazione commerciale ed ha soggiornato in molteplici Paesi esteri, come è il caso per l’assicurato, può far capo a ogni tipo di informazione tramite internet o comunque può rivolgersi alla propria cassa di disoccupazione o a una di sua scelta per ottenere i relativi opuscoli (al riguardo cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 7).
La censura formulata dal ricorrente risulta, di conseguenza, infondata.
2.16. Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che nel caso di specie rettamente la Cassa ha negato all'assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 2 settembre 2005.
La decisione su opposizione impugnata va, dunque, confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti