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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.04.2006 38.2005.103

5 aprile 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,738 parole·~19 min·3

Riassunto

Assicurata ha percepito due volte l'importo di alcune indennità. Non informando la Cassa, al momento del secondo versamento, che non aveva ancora restituito la somma del primo bonifico, ha commesso negligenza grave. Negata la buona fede e di conseguenza il condono delle prestazioni percepite a torto

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.103   DC/sc

Lugano 5 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 3 novembre 2005 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 3 novembre 2005 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha confermato la propria decisione del 1° settembre 2005 con la quale ha respinto la domanda dell'assi-curata volta ad ottenere il condono dell'importo di fr. 5'589.95 chiestole in restituzione (cfr. consid. 1.3 e 2.2 della sentenza del TCA del 14 maggio 2005, inc. 38.2005.23).

                                         L'amministrazione ha così motivato la decisione su opposizione:

"  Nel caso in esame, con decisione su opposizione 11 febbraio 2004 la signora RI 1 è stato ritenuta idonea al collocamento a far tempo dal 6 ottobre 2003.

In considerazione di questa decisione la Cassa ha proceduto ad annullare la richiesta di restituzione dell'importo di fr. 5'589.95, pari  alle indennità di disoccupazione relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003. La medesima Cassa ha tuttavia inavvertitamente erogato il medesimo importo, una seconda volta, per lo stesso periodo.

Ora, l'assicurata non poteva ignorare che le prestazioni per lo stesso periodo, versate una seconda volta, erano state erogate per errore. Doveva dunque senza indugio segnalare l'errore alla Cassa ad attendersi, da parte di quest'ultima, una richiesta di restituzione delle indennità indebitamente versate. Alla luce della menzionata giurisprudenza, l'assicurata non può pertanto invocare la sua buona fede. (...)" (Doc. A)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

"  (...)

Chiedo a questo Lodevole ufficio che la mia domanda di Opposizione venga accolta, in quanto io indebitamente non ho preso niente non ho dato falsi atti o quant'altro è da precisare che vi è stato un errore di accredito da parte della __________ ed è stato anche un mio errore a non accorgermi dello sbaglio ho utilizzato tale somma dal periodo dal 25 settembre 04 al 02 febbraio 05 periodo in cui sono rimasta senza attività lucrativa e utilizzati per mangiare.

Attualmente non ho la possibilità economica per restituire tale somma e purtroppo se non trovo lavoro dovrò chiedere l' assistenza.

Mi auguro che il prossimo futuro cambi per far sì che io possa restituire la somma che mi ha permesso di sopravvivere per tale periodo di vita.

                               1.3.   Nella sua risposta del 20 dicembre 2005 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso sulla base delle argomentazioni già esposte nella decisione su opposizione (cfr. Doc. III).

                               1.4.   Il 5 gennaio 2006 l'assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

"  (...)

Con la presente voglio ribadire , come sempre affermato, che non mi sono appropriata indebitamente intenzionalmente della cifra di fr. 5.589.95.- infatti da parte mia non ho mai inoltrato nessuna richiesta della somma summenzionata.

Sono consapevole che ho usufruito di tale somma per vivere dal mese di ottobre 04 a fine gennaio 05 periodo in cui ho frequentato una scuola a tempo pieno, dalle ore 08.00 alle 17.00, che visto gli orari e l' impegno non mi ha permesso di lavorare.

Lodevole Presidente attualmente lavoro come gerente nel __________ a __________, e da diverso tempo che la crisi economica, dovuta a divieti tipo la riduzione del tasso alcolemico, questo è il fattore predominante della crisi in generale che si ripercuotono sulle attività.

È dal mese di novembre 05 che lavoro presso il centro formazione __________ di __________, in qualità di ausiliaria pagata a ore, ma la paga è minima al di sotto di fr. 1000- .

In conclusione Chiedo a questo lodevole Ufficio di aiutarmi e di credere nella mia buona fede, potrò restituire la somma sopracitata inviatami per un loro errore a fr.100- mensili, oppure in caso di disoccupazione si tratterranno la somma dovuta." (Doc. V)

                                         Al riguardo il 14 febbraio 2006 la Sezione del lavoro si è così espressa:

"  Con riferimento alla causa citata a margine e al vostro scritto 10/13 febbraio 2006, preso atto della documentazione annessa (doc. V), lo scrivente Ufficio si riconferma in quanto espresso nella risposta di causa 20 dicembre 2005." (Doc. VII)

                               1.5.   Il 15 marzo 2006 il TCA ha chiesto alla Cassa di disoccupazione di prendere posizione sulla richiesta di rateazione formulata dall'assicurata.

                                         Il 21 marzo 2006 l'amministrazione ha così risposto:

"  (...)

Vi comunichiamo che siamo disposti ad accettare un pagamento rateale per un importo mensile di fr. 200.--.

Qualora la Sig.ra RI 1 dovesse iscriversi nuovamente in disoccupazione provvederemo a trattenere la somma menzionata dalle indennità.

Per ciò che concerne la frase riportata dall'interessata "restituire la somma sopracitata per un loro errore" tale problematica è già stata dettagliatamente spiegata sia nel nostro atto di ricorso, sia nella sentenza del 19.05.2005." (Doc. X)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

                                         Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                         Chiamata a pronunciarsi circa il diritto applicabile nel caso in cui l’amministrazione si è dovuta pronunciare su una domanda di condono dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e concernente la restituzione di prestazioni ricevute in precedenza, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

1.2 Die Vorinstanz hat hinsichtlich der am 18. Juli 2003 verfügten, mit Einspracheentscheid vom 16. Februar 2004 bestätigten Ablehnung des Erlassgesuchs des Beschwerdeführers Art. 95 Abs. 1 AVIG (in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 Satz 2 des auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) angewendet. Ob diese Vorgehensweise mit Blick darauf, dass die Gutgläubigkeit während des Leistungsbezugs vom 9. Mai bis 20. Juni 2002 - und damit ein Sachverhalt, der sich in einer vor dem In-Kraft-Treten des ATSG liegenden Zeitspanne verwirklicht hat - zur Diskussion steht, einer näheren Überprüfung stand hält, oder ob der bis Ende 2002 Grundlage für den Erlass einer Rückerstattungsschuld gegenüber der Arbeitslosenversicherung bildende Art. 95 Abs. 2 Satz 1 AVIG (in seiner bis dahin geltenden Fassung) zum Zuge kommt, braucht vorliegend nicht abschliessend beurteilt zu werden. Ebenso wenig wie im Falle der Rückerstattung von zu Unrecht bezogenen Leistungen (vgl. BGE 130 V 319 Erw. 5.1 und 5.2) kommt im Zusammenhang mit der Erlassvoraussetzung der Gutgläubigkeit der Frage ausschlaggebende Bedeutung zu, ob Art. 25 ATSG (oder altes Recht) anzuwenden ist, wenn der Einspracheentscheid nach dem In-Kraft-Treten des ATSG ergangen, der Erlass aber in Bezug auf vor dem 1. Januar 2003 gewährte Leistungen zu prüfen ist. Denn die nach dem ATSG diesbezüglich massgeblichen Grundsätze sind aus der früheren Regelung und den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien zur Beurteilung der für einen Erlass unter anderem vorausgesetzten Gutgläubigkeit des Leistungsbezügers (BGE 122 V 223 Erw. 3, 112 V 103 Erw. 2c, 110 V 180 f. Erw. 3c; AHI 2003 S. 161 f. Erw. 3a; ARV 2001 Nr. 18 S. 162 Erw. 3b) hervorgegangen (vgl. auch Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Zürich 2003, Rz 23 zu Art. 25). Unbestrittenermassen gelangten demgegenüber auf das am 1. Mai 2003 angehobene Erlassverfahren bereits die in Art. 4 Abs. 4 und 5 ATSV geregelten formalen Aspekte der Gesuchseinreichung zur Anwendung. (…)." (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nella causa R.,

C 174/04)

                                         Inoltre, circa gli effetti dell'art. 25 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"  i) ALV: Die bisherige Rückerstattungsregelung des AVIG (vgl. alt Art.

6, alt Art. 95 AVIG) fällt grundsätzlich zugunsten derjenigen Art. 25 ATSG dahin (vgl. BBl 1999 4733, 4743). Immerhin werden für Einzelfragen abweichende Lösungen vorgesehen; dies betrifft die Rückforderung von Beiträgen, wo die in Art. 16 Abs. 3 AHVG vorgesehene Besonderheit auch für die ALV massgebend ist (vgl. Art. 6 AVIG), und einzelne Bereiche der Leistungsrückforderung (vgl. Art. 95 AVIG). Es ergeben sich insoweit gegenüber dem bisherigen Recht keine massgebenden Abweichungen."

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 25, n. 45)

                                         Dunque la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità.

                                         L'art. 4 OPGA regola il condono.

                                         Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

                                         Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

                                         Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

                                         Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

                                         L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"  1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

   a.   quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC;

   b.   quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

   c.   quale importo per le spese personali: 4800 franchi l’anno;

   d.   quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4 Sono computati come spese supplementari:

   a.   per le persone sole, 8000 franchi;

   b.   per i coniugi, 12 000 franchi;

   c.   per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."

                                         Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

                                         -     l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                         -     la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

                                         Quindi, anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere concesso.

                               2.3.   La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                         Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

                               2.4.   Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

                                         L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

                                                      Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

                                         Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"  a) Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und

    insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge

    der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

"  a  Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf verzichtet, von der

    allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

                                         La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

                                         In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"  Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht "erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

-   Anspruchsberechtigung des Versicherten

    (s. Anspruchs- Voraussetzungen)

-   Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

                                         Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                         Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

                                         Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

                               2.5.   Il TFA, in una sentenza del 2 luglio 2003 nella causa D, C 70/03, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

                                         L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve.

                                         Il TFA ha in particolare sottolineato che:

"  (...)

4.2 Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung für die offen­sichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen. Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfal­les erwartet werden. Nachdem die von der Beschwer­deführerin empfangenen Leistungen annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie, würde sie eine Erwerbstä­tigkeit mit einem bloss 20%igen Pensum ausüben, kaum je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezoge­nen Arbeitslosenentschädigung erreichen würde.

Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrech­nungen der Arbeitslosenversicherung oder gar be­sonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu nicht.

Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen dem anrechenbaren Arbeits­und damit verbundenen Verdienstausfall Und der ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskre­panz zwischen dem zufolge Arbeitslosigkeit mut­masslich entgangenen Verdienst und der deswegen bezogenen Versicherungsleistungen nicht gespro­chen werden. Vielmehr ist mit Vorinstanz und Ver­waltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszuge­hen, welche eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst."

                                         In un'altra sentenza del 25 gennaio 2006 nella causa B., C 264/05 il TFA ha stabilito che un assicurato non poteva invocare il principio della buona fede per non dovere restituire delle indennità di disoccupazione indebitamente ricevute, argomentando:

"  (...)

Ungeachtet dessen weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz auch daran scheitert, dass die Beschwerdeführerin bei einem versicherten Verdienst von Fr. 1992.- und Gesamteinkommen (einschliesslich der bezogenen Taggelder) in den betreffenden Monaten, welche diesen um 50 % übersteigen, die Unrichtigkeit der Abrechnungen ohne weiteres erkennen konnte oder hätte erkennen können. (...)"

                               2.6.   Nella presente fattispecie il TCA ha accertato nella precedente sentenza del 19 maggio 2005 concernente l'assicurata (cfr. inc. 38.2005.23) che RI 1 ha ricevuto due volte l'importo di fr. 5'589.95 (indennità di disoccupazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003) a seguito di un errore della Cassa di disoccupazione la quale in un primo tempo ha versato le indennità di disoccupazione, le ha poi chieste in restituzione (a seguito di una decisione con la quale la ricorrente era stata dichiarata inidonea al collocamento dalla Sezione del lavoro) senza mai incassarle e le ha poi versate una seconda volta dopo che la Sezione del lavoro aveva accolto l'opposizione dell'assicurata contro la sua decisione.

                                         Chiamato ora a pronunciarsi sulla domanda di condono, il TCA richiamata la giurisprudenza esposta al consid. 2.5, ritiene che l'assicurata, non comunicando immediatamente alla Cassa di disoccupazione che non aveva ancora restituito le indennità di disoccupazione e che quindi, a torto, riceveva un nuovo versamento, ha commesso una negligenza grave.

                                         In particolare l'entità dell'importo in questione era tale da permetterle di riconoscere che si trattava di un errore.

                                         Di conseguenza, non essendo realizzato il primo presupposto cumulativo per concedere il condono, la decisione su opposizione deve essere confermata.

                                         A titolo abbondanziale il TCA segnala che la Cassa di disoccupazione si è già dichiarata disposta a concordare una restituzione rateale delle indennità di disoccupazione indebitamente percepite (cfr. consid. 1.5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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