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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.03.2006 38.2005.102

20 marzo 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,773 parole·~19 min·3

Riassunto

Un assicurato non informando la Cassa del proprio prepensionamento anticipato(evento che escludeva di poter beneficiare di indennità) ha commesso una negligenza grave.Va così negata la buona fede,ergo il condono delle prestazioni percepite a torto. Per il rimborso rateale va contattata la Cassa.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.102   DC/sc

Lugano 20 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 26 novembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 27 ottobre 2005 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 27 ottobre 2005 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha confermato la propria decisione del 21  luglio 2005  (doc. 5) con la quale ha respinto la domanda del 18 maggio 2005 dell’assicurato (cfr. Doc. 7 e doc. 8) volta ad ottenere il condono dell’importo di fr. 35’8689 chiestogli in restituzione (cfr. Doc. 9).

                                         L’amministrazione ha così motivato la decisione su opposizione:

"  (...)

Il signor __________ (1940) si è iscritto in disoccupazione in data 19 novembre 2001 (termine quadro per la riscossione: 19.11.2001 - 31.10.2005; guadagno assicurato: 1'219), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come artigiano, ausiliare di pulizia. L'assicurato si è annunciato alla Cassa __________ di __________ (in seguito: Cassa), rivendicando le relative indennità a decorrere da novembre 2001. II signor RI 1 è stato indennizzato nel periodo da novembre 2001 a luglio 2004. Dal 31 agosto 2004 egli non risulta più iscritto quale persona in cerca di impiego.

Prima di annunciarsi in disoccupazione, e meglio nel periodo dal 1. settembre 1984 al 10 ottobre 2001, l'assicurato ha lavorato come operaio generico presso il Comune di __________. Il rapporto di lavoro ha preso fine a seguito della disdetta, da parte del datore di lavoro, per raggiungimento, da parte del dipendente, del limite di 720 giorni di assenza per malattia previsto dal Regolamento Organico dei dipendenti (il signor RI 1 è in effetti stato impedito di lavorare causa malattia nel periodo dal 23 settembre 1999 al 10 ottobre 2001). Con decisione 13 settembre 2004 il signor RI 1 è stato posto a beneficio delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità nella misura del 75% con effetto retroattivo al 1. novembre 2003.

Con scritto 19 agosto 2004, completato con scritto 20 settembre 2004, la Cassa pensioni __________ ha segnatamente comunicato alla Cassa quanto segue: il signor RI 1 ha richiesto in data 11 febbraio 2002 il pensionamento anticipato per limite di età al 60% dal 1. novembre 2001; in seguito all'assegnazione di una rendita Al al 40% ha chiesto di essere messo a beneficio anche della pensione invalidità al 40% a decorrere dal 1. novembre 2001; il versamento delle rendite ha avuto inizio nel mese di marzo 2002 (mese in cui si è anche proceduto al versamento retroattivo relativo al periodo novembre 2001-febbraio 2002). Tale pensionamento anticipato volontario non è tuttavia mai stato notificato alla Cassa (cfr. verbale di audizione 27 settembre 2004 dell'assicurato presso la Cassa).

Considerato come in caso di pensionamento anticipato volontario il diritto alle prestazioni assicurative cessa - per cui il signor RI 1, nel caso concreto, non poteva essere posto a beneficio delle indennità di disoccupazione a decorrere dalla data della sua iscrizione per il collocamento - la Cassa ha in data 21 ottobre 2004 emesso una decisione di restituzione per l'importo di fr. 35'868.-, pari alle indennità percepite senza giusta causa.

(...)

Nel caso in esame, si constata come l'opponente, in seguito a grave negligenza, abbia indebitamente ottenuto delle prestazioni alle quali non aveva diritto. Infatti, non informando tempestivamente la Cassa della sua richiesta, avvenuta l'11 febbraio 2002, di pensionamento anticipato e della relativa decisione della competente autorità, l'assicurato non ha avuto un comportamento conforme alla buona fede e ha così indotto la Cassa a versargli, per oltre due anni, delle prestazioni assicurative alle quali non aveva in realtà diritto. (...)" (Doc. A1)

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale  il suo patrocinatore si è così espresso:

"  (...)

Nel caso indicato nel presente ricorso ci troviamo di fronte ad un assicurato del 1940 che ha chiesto ed ottenuto il pre­pensionamento e che ha continuato a percepire la disoccupazione, in quanto a sua insaputa, non è stato informato che con tale richiesta non aveva più diritto alla prestazioni. Al riguardo osserviamo che la possibilità di pre-pensionamento era appena stata introdotta e che sicuramente il nostro assistito , in buona fede , riteneva che il diritto alla disoccupazione sussisteva sino al termine del diritto. Ciò è dimostrabile , in quanto sui relativi conteggi mensili viene indicato , sia il diritto rimanente , che i giorni timbrati. Riteniamo che da parte della Cassa non ci si è accorti di questa situazione e che quindi non si è potuto avvisare il nostro assistito della perdita del diritto all'indennità. Non ci sembra pertanto che si possa accusare il nostro assistito di aver voluto deliberatamente percepire delle indennità a torto. Riteniamo che l'apprezzamento della sezione del lavoro, di palese negligenza sia eccessiva e che considerando lo stato di salute del nostro assistito, messo la beneficio di una rendita parziale AI, non era evidente , che lo stesso potesse comprendere la situazione inerente il diritto alla disoccupazione. Pensiamo piuttosto che si è trattato di una mancanza di informazione tra Cassa Disoccupazione, datore di lavoro , assicurato che abbia portato alla situazione creatasi. Per tutto quanto espresso riteniamo che non sia provato un reale comportamento doloso o una negligenza grave che non permetta di accettare il condono. Per quanto riguarda la situazione economica attuale, come da documentazione allegata, risulta chiaramente che non è possibile procedere alla restituzione intera dell'importo chiesto in restituzione pari a Fr. 35'868.- . Ricordiamo che il nostro assistito attualmente è stato degente per più di tre mesi e che è ancora al beneficio di prestazioni da parte della __________. Cessate dette prestazioni , le entrate della famiglia sono solo quelle inerenti la rendita di vecchiaia di Fr. 2'029.- e l'importo della Cassa Pensione __________, che permetterebbero tuttavia un rimborso mensile non superiore a Fr. 200.-.

Si chiede quindi al vostro Lodevole Tribunale di accordare al nostro assistito il principio della buona fede e riconoscere il diritto al condono dell'importo di Fr.  35'868.

Nel caso non ci fossero gli estremi per la concessione del condono, si chiede a codesto Lodevole Tribunale almeno la possibilità di rimborsare il debito ratealmente." (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 15 dicembre 2005 la Cassa di disoccupazione propone di respingere il ricorso sulla base delle argomentazioni contenute nella decisione su opposizione (cfr. Doc. II).

                               1.4.   Il 6 marzo 2006 il TCA ha chiesto alla Sezione del lavoro di prendere posizione sulla richiesta di rateizzazione formulata dal ricorrente se del caso interpellando la Cassa di disoccupazione (Doc. V).

                                         La Sezione del lavoro si è così espressa il 10 marzo 2006:

"  (...)

Lo scrivente Ufficio non si oppone alla richiesta, formulata dal signor RI 1, di rateizzare l'importo da restituire, constatando nondimeno che, competente per eventualmente approvare una simile modalità di pagamento, rimane la Cassa di disoccupazione scelta dall'assicurato (Cassa __________ di __________)." (Doc. VI)

                                         La Cassa di disoccupazione, il 16 marzo 2006 ha rilevato:

"  (...)

Con la presente, le comunichiamo che la nostra Cassa potrà valutare la concessione o meno di una dilazione di pagamento, solo dopo aver ricevuto una proposta concreta da parte del Signor RI 1,

La sua richiesta di dilazione dovrà tener conto dei termini di perenzione fissati dell'art. 16 cpv. 2 della Legge AVS ossia, "un credito per contributi fissato in una decisione notificata si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato"." (Doc. VII)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

                                         Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                         Chiamata a pronunciarsi circa il diritto applicabile nel caso in cui l’amministrazione si è dovuta pronunciare su una domanda di condono dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e concernente la restituzione di prestazioni ricevute in precedenza, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

1.2 Die Vorinstanz hat hinsichtlich der am 18. Juli 2003 verfügten, mit Einspracheentscheid vom 16. Februar 2004 bestätigten Ablehnung des Erlassgesuchs des Beschwerdeführers Art. 95 Abs. 1 AVIG (in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 Satz 2 des auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) angewendet. Ob diese Vorgehensweise mit Blick darauf, dass die Gutgläubigkeit während des Leistungsbezugs vom 9. Mai bis 20. Juni 2002 - und damit ein Sachverhalt, der sich in einer vor dem In-Kraft-Treten des ATSG liegenden Zeitspanne verwirklicht hat - zur Diskussion steht, einer näheren Überprüfung stand hält, oder ob der bis Ende 2002 Grundlage für den Erlass einer Rückerstattungsschuld gegenüber der Arbeitslosenversicherung bildende Art. 95 Abs. 2 Satz 1 AVIG (in seiner bis dahin geltenden Fassung) zum Zuge kommt, braucht vorliegend nicht abschliessend beurteilt zu werden. Ebenso wenig wie im Falle der Rückerstattung von zu Unrecht bezogenen Leistungen (vgl. BGE 130 V 319 Erw. 5.1 und 5.2) kommt im Zusammenhang mit der Erlassvoraussetzung der Gutgläubigkeit der Frage ausschlaggebende Bedeutung zu, ob Art. 25 ATSG (oder altes Recht) anzuwenden ist, wenn der Einspracheentscheid nach dem In-Kraft-Treten des ATSG ergangen, der Erlass aber in Bezug auf vor dem 1. Januar 2003 gewährte Leistungen zu prüfen ist. Denn die nach dem ATSG diesbezüglich massgeblichen Grundsätze sind aus der früheren Regelung und den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien zur Beurteilung der für einen Erlass unter anderem vorausgesetzten Gutgläubigkeit des Leistungsbezügers (BGE 122 V 223 Erw. 3, 112 V 103 Erw. 2c, 110 V 180 f. Erw. 3c; AHI 2003 S. 161 f. Erw. 3a; ARV 2001 Nr. 18 S. 162 Erw. 3b) hervorgegangen (vgl. auch Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Zürich 2003, Rz 23 zu Art. 25). Unbestrittenermassen gelangten demgegenüber auf das am 1. Mai 2003 angehobene Erlassverfahren bereits die in Art. 4 Abs. 4 und 5 ATSV geregelten formalen Aspekte der Gesuchseinreichung zur Anwendung. (…)." (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nella causa R.,

C 174/04)

                                         Inoltre, circa gli effetti dell'art. 25 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"  i) ALV: Die bisherige Rückerstattungsregelung des AVIG (vgl. alt Art.

6, alt Art. 95 AVIG) fällt grundsätzlich zugunsten derjenigen Art. 25 ATSG dahin (vgl. BBl 1999 4733, 4743). Immerhin werden für Einzelfragen abweichende Lösungen vorgesehen; dies betrifft die Rückforderung von Beiträgen, wo die in Art. 16 Abs. 3 AHVG vorgesehene Besonderheit auch für die ALV massgebend ist (vgl. Art. 6 AVIG), und einzelne Bereiche der Leistungsrückforderung (vgl. Art. 95 AVIG). Es ergeben sich insoweit gegenüber dem bisherigen Recht keine massgebenden Abweichungen."

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 25, n. 45)

                                         Dunque la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità.

                                         L'art. 4 OPGA regola il condono.

                                         Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

                                         Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

                                         Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

                                         Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

                                         L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"  1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

   a.   quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC;

   b.   quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

   c.   quale importo per le spese personali: 4800 franchi l’anno;

   d.   quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4 Sono computati come spese supplementari:

   a.   per le persone sole, 8000 franchi;

   b.   per i coniugi, 12 000 franchi;

   c.   per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."

                                         Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

                                         -     l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                         -     la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

                                         Quindi, anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere concesso.

                               2.3.   La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                         Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

                               2.4.   Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

                                         L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

                                                      Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

                                         Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"  a) Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und

    insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge

    der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

"  a  Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf verzichtet, von der

    allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

                                         La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

                                         In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"  Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht "erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

-   Anspruchsberechtigung des Versicherten

    (s. Anspruchs- Voraussetzungen)

-   Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

                                         Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                         Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

                                         Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

                               2.5.   Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che l’assicurato, che ha iniziato a percepire indennità di disoccupazione dal mese di novembre 2001, nel febbraio del 2002 ha chiesto al Municipio di __________ di essere posto al beneficio del pensionamento anticipato (60%)  dal 1° novembre 2001. La richiesta é stata accolta . Il ricorrente è stato pure ritenuto invalido al 40% per cui, complessivamente, dal 1° novembre 2004 ha beneficiato dalla Cassa pensioni __________ di una rendita del 100% (cfr.doc.11).

                                         A seguito del prepensionamento volontario l’assicurato non poteva più beneficiare di indennità di disoccupazione, che gli sono dunque state versate indebitamente.

                                         L’errore della Cassa di disoccupazione è avvenuto in quanto l’assicurato, contravvenendo all’obbligo sancito all’art. 31 LPGA (cfr. consid. 2.3) ha omesso di fornire alla Cassa di disoccupazione questa importante indicazione e cioè l’ottenimento delle prestazioni da parte della Cassa pensioni.

                                         Si tratta di una negligenza grave (per dei casi in cui il TCA ha riconosciuto almeno una lieve negligenza la mancata comunicazione di una semplice richiesta di prestazioni ad un assicuratore sociale; RDAT I-2002 pag. 194 seg.; STFA del 16 dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9; STCA del 17 febbraio 2005 nella causa P., 29.2004.12).

                                         In simili condizioni, conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid.  2.4), la buona fede dell’assicurato deve essere negata.

                                         In particolare, con riferimento a quanto da lui affermato il 27 settembre 2004 (cfr. doc. 10 : "Non ho notificato tale fatto in quanto credevo che tale reddito non fosse influente ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione. Infatti tale importo è anche stato regolarmente notificato all'Ufficio tassazione"), il TFA ha già stabilito che è irrilevante sapere se le indicazioni che l’assicurato è tenuto a fornire avranno o no effetti concreti sul diritto alle prestazioni (cfr. consid. 2.4 in fine).

                                         In conclusione, venendo a mancare il primo presupposto cumulativo, secondo questo TCA, a ragione l’amministrazione ha respinto la domanda di condono inoltrata dall’assicurato.

                                         Riguardo alla richiesta del ricorrente di rimborsare il debito ratealmente, egli è invitato a contattare direttamente la Cassa di disoccupazione (cfr. consid. 1.4).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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