Raccomandata
Incarto n. 38.2005.1 dc/gm
Lugano 7 febbraio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 30 dicembre 2004 interposto da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 dicembre 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione contro la disoccupazione
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 3 febbraio 2005 della parte convenuta del seguente tenore:
" (...)
Con la contestata decisione l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 12 agosto 2004, in virtù della quale la signora RI 1 è stata ritenuta inidonea al collocamento a decorrere dal 29 luglio 2004.
Con il ricorso in oggetto l'assicurata chiede l'annullamento della querelata decisione.
Preso atto delle argomentazioni formulate dalla ricorrente, lo scrivente Ufficio ritiene giustificato modificare la decisione impugnata e osserva quanto segue.
1. La signora RI 1 si è annunciata in disoccupazione il 1. gennaio 2004 (termine quadro per la riscossione: 01.01.2004 - 31.12.2005; guadagno assicurato: fr. 8'708.-), alla ricerca di un impiego a tempo parziale (80%) come impiegata di commercio.
Con comunicazione 29 luglio 2004 per dubbi circa l'idoneità al collocamento l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) per esame e decisione il caso della signora RI 1, considerato il ruolo ricoperto dalla stessa in seno alla società __________ in __________. La predetta comunicazione è stata sottoposta all'assicurata per conoscenza in data 2 agosto 2004.
Esperiti i necessari accertamenti, segnatamente sentita personalmente il 12 agosto 2004, con decisione di medesima data l'UG ha ritenuto la signora RI 1 inidonea al collocamento a decorrere dal 29 luglio 2004. Contro questa decisione l'assicurata ha interposto opposizione in data 31 agosto / 1. settembre 2004, respinta dal servizio cantonale con decisione 7 dicembre 2004, qui impugnata con il ricorso in esame (doc. I, inc. no. 38.2005.1).
2. Un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se, tra le altre condizioni, è idoneo al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI). Secondo la definizione legale dell'articolo 15 LADI, li disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
L'idoneità al collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa senza che l'assicurato ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona e, d'altra parte, soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà di prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.; DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenteschädigung, 2. ed., Zurigo 1998, pagg. 31-38). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N. 20; STCA del 5 luglio 2001, nella causa S. G. contro UL, consid. 2.2., pag. 10).
3. Nella presente fattispecie, considerata l'effettiva disponibilità al collocamento della signora RI 1 nella misura dell'80%, lo scrivente Ufficio, in applicazione dell'articolo 53 cpv. 3 LPGA, ritiene di dovere modificare la decisione su opposizione 7 dicembre 2004 nel senso che l'opposizione è accolta e la decisione emessa il 12 agosto 2004 è dunque annullata
Considerata la modifica a favore della ricorrente della decisione impugnata, si propone lo stralcio dal ruolo della causa in esame." (cfr. Doc. III);
ricordato che secondo l'art. 53 cpv. 3 LPGA l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso;
precisato inoltre che anche secondo l'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo