Raccomandata
Incarto n. 38.2004.95 FS/DC/td
Lugano 8 marzo 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2004 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 novembre 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 20 ottobre 2004 la RI 1, ditta attiva nella fabbricazione in proprio o per conto di terzi di articoli di abbigliamento e affini (cfr. doc. 6/G), ha preannunciato, per 18 dipendenti e per una durata probabile dal 2 novembre 2004 al 1° febbraio 2005, un periodo di lavoro ridotto al 60% adducendo quale motivo che "(…) Le ordinazioni attuali sono insufficienti per dar lavoro 5 giorni alla settimana. I clienti ordinano molto poco adducendo il motivo al calo dei consumi e al voler dar fondo prima alle scorte dei loro magazzini, rimandando ai mesi a venire le nuove ordinazioni. (…)." (cfr. doc. 5 punto 11a).
Con decisione del 3 novembre 2004 la Sezione del lavoro si è opposta al pagamento delle indennità per lavoro ridotto, motivando:
" (…)
L'indennità per lavoro ridotto può essere versata unicamente qualora si riscontri un sensibile calo della cifra d’affari. Infatti secondo la giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. Nel presente caso dai dati forniti dall'azienda questo calo non è riscontrabile pertanto la perdita di lavoro annunciata rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.
(…)." (cfr. doc. 6)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dalla ditta (cfr. doc. 7), la Sezione del lavoro, il 16 novembre 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione del 3 novembre 2004 e, tra l'altro, ha osservato che:
" (…)
3. Nella presente fattispecie, sulla base dei dati forniti dalla ditta in parola unitamente all’opposizione qui in esame, per quanto riguarda il periodo gennaio-ottobre, emerge segnatamente quanto segue:
· totale cifra d'affari per il periodo gennaio-ottobre 2004: fr. 1'865’181;
· totale cifra d'affari per il periodo gennaio-ottobre 2003: fr. 1'616’284;
· totale cifra d'affari per il periodo gennaio-ottobre 2002: fr. 2'216’637;
· totale cifra d'affari per il periodo gennaio-ottobre 2001: fr. 2'368’883;
· totale cifra d'affari per il periodo gennaio-ottobre 2000: fr. 2'110’380.
La media per quanto riguarda il quadriennio 2000-2003 è la seguente: 8'312’184 : 4 = 2'078’046.
La percentuale della cifra d'affari realizzata nel corso del periodo gennaio-ottobre del corrente anno, in confronto alla media del quadriennio precedente, è pertanto la seguente: 89.75%.
La riduzione della cifra d'affari per quanto attiene al suddetto periodo è dunque del 10% circa.
In considerazione di quanto precede e alla luce della citata giurisprudenza, essendo la suddetta percentuale di riduzione inferiore al 25%, la perdita di lavoro annunciata dall’opponente rientra ancora nel rischio aziendale del datore di lavoro. Pertanto, essendo la concreta perdita di lavoro non computabile, viene meno una delle condizioni cumulative di cui all'articolo 31 LADI per la concessione delle richieste indennità.
4. Le motivazioni sollevate con l’opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.
(…)." (cfr. doc. A1)
1.3. Contro questa decisione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha rilevato che:
" (…)
1. Il lavoro ridotto è già stato introdotto dal 02.11.04 per motivi gravi, dovuti alle pochissime commesse in arrivo che da oltre 2 mesi a questa parte costringe la ditta a fare orario ridotto, lasciando a casa i dipendenti 2-3 volte la settimana.
E questo non certo per colpa nostra ma a causa della grave crisi economica generale che affligge anche la nostra clientela, costringendola al risparmio, al preferire dar fondo ai magazzini e a posticipare i nuovi acquisti ai mesi a venire.
2. Dalle cifre d’affari, aggiornate al 30.11.04, possono senz’altro constatare quanto su descritto. Purtroppo anche in dicembre le commesse sono calate. Ci permettiamo farvi presente che comunque la cifra d’affari conseguita negli anni passati o anche solo nei mesi scorsi, non ci aiuta certo a superare le difficoltà odierne, né tanto meno ad avere ora lavoro sufficiente per non dover lasciare a casa il personale.
Vorremmo inoltre che sapeste che la nostra cifra d’affari è lorda, composta cioè, nella stragrande maggioranza, dalle materie prime quali: cerniere, filo, bottoni, elastico, trasporti ma soprattutto dalle stoffe molto, ma molto costose.
E’ quindi sbagliato, almeno nel nostro caso, prendere le cifre d’affari come metro di valutazione per accordare o meno il pagamento delle indennità.
3. Le commesse torneranno ad arrivare, ce lo assicurano i nostri clienti, ma nel frattempo bisogna salvaguardare i posti di lavoro pagando le indennità al nostro personale, in caso contrario lo perderemmo e questo sarebbe molto grave per la ditta la quale si ritroverebbe, al momento della ripresa, a non poter soddisfare la domanda per mancanza di manodopera!
4. La ditta RI 1 merita di essere aiutata perché in 23 anni d’attività ha dato prova di essere una ditta seria, che ha pagato sempre e puntualmente tutti gli oneri sociali.
Per la sola disoccupazione abbiamo pagato, in tutti questi anni, la bella somma di ca. 230'000.00 fr. di premi e ora che abbiamo bisogno chiediamo cortesemente, che ci venga riconosciuto il diritto all’indennità per lavoro ridotto, per cui abbiamo pagato tutti quei soldi.
(…)." (cfr. doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 19 gennaio 2005 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è confermata nelle proprie allegazioni e, in particolare, ha puntualizzato che:
" (…)
Alla medesima conclusione si giunge del resto se si prende in considerazione il dato relativo al mese di novembre 2004 (fr. 88'440.90) che l’azienda in parola ha fornito con l’atto ricorsuale.
· totale cifra d'affari per il periodo gennaio-novembre 2004: fr. 1'953’621;
· totale cifra d'affari per il periodo gennaio-novembre 2003: fr. 1'805’055;
· totale cifra d'affari per il periodo gennaio-novembre 2002: fr. 2'405’188;
· totale cifra d'affari per il periodo gennaio-novembre 2001: fr. 2'601’762;
· totale cifra d'affari per il periodo gennaio-novembre 2000: fr. 2'347’093.
La media per quanto riguarda il quadriennio 2000-2003 è la seguente: 9'159'098.45 : 4 = 2'289’774.
La percentuale della cifra d'affari realizzata nel corso del periodo gennaio-novembre del corrente anno, in confronto alla media del quadriennio precedente, è pertanto la seguente: 85.31%.
La riduzione della cifra d'affari per quanto attiene al suddetto periodo è dunque del 15% circa, di nuovo inferiore rispetto alla percentuale fissata dalla giurisprudenza (25%) e al raggiungimento della quale non è più possibile parlare di fluttuazione normale dell’attività aziendale.
(…)." (cfr. doc. III)
1.5. Con ulteriore scritto del 29 gennaio 2005 al TCA la ditta ricorrente ha trasmesso al TCA copia del suo ricorso, nel quale si è riconfermata, e la sua cifra d’affari aggiornata fino al mese di dicembre 2004 (cfr. doc. V e allegati B1 e B2).
Il doc. V unitamente agli allegati B1 e B2 sono stati trasmessi alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico per conoscenza (cfr. doc. VI).
in diritto
2.1. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 16 novembre 2004 con la quale è stata confermata l'opposizione sollevata contro il pagamento delle indennità per lavoro ridotto fatto valere dalla ditta ricorrente per il periodo dal 2 novembre 2004 al 1° febbraio 2005), si applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.
2.2. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro
la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti, la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
In particolare, in una sentenza del 2 dicembre 2004 nella causa L. C. SA (C 264/03), l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
Per normale rischio aziendale la dottrina e la giurisprudenza intendono il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (p. es. difetti dei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per ragioni esterne (p. es. la situazione del mercato del lavoro o dei capitali). Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).
Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).
(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03)
In quell’occasione, chiamata a pronunciarsi in un caso in cui i problemi accusati dalla ditta (impresa di pulizia) che aveva preannunciato il lavoro ridotto erano causati indirettamente dalla difficile situazione di mercato in cui si era venuto a trovare il suo committente, attivo a livello internazionale nel settore vendite, la nostra Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Controversa è pertanto la questione se le riduzioni di lavoro di un committente, attivo a livello internazionale nel settore delle vendite, possano essere considerate come facenti parte del rischio aziendale normale di un'impresa di pulizia.
Al riguardo va rilevato che da un lato vero è, come afferma la ricorrente, che difficilmente una ditta attiva nel settore delle pulizie nel Cantone Ticino può essere ritenuta a conoscenza della situazione del mercato in cui opera la propria mandante, attiva in un settore del tutto differente e per di più a livello internazionale, e quindi prevederne l'evoluzione e prendere i relativi provvedimenti (si veda in particolare la giurisprudenza sviluppata per quanto riguarda il settore edilizio, in cui era notoria negli anni novanta la difficoltà nel ramo di attività stesso; in tal caso la crisi riguardava tuttavia direttamente quel campo: DLA 1999 no. 10 pag. 52 consid. 4b, 1998 no. 50 pag. 292 consid. 2).
D'altro lato è pur vero che ancora quando era attiva quale R.________ SA, e meglio nel 2001, la società aveva subito dei grossi disagi in seguito alla riduzione del lavoro da parte della ditta A.________ SA ed inoltre la situazione non era migliorata nell'anno successivo. In tali condizioni ci si può pertanto chiedere se la perdita di lavoro annunciata nel 2003 non fosse in realtà prevedibile. Non va poi dimenticato che il fatto di operare per la maggior parte a favore di un solo committente senz'altro accresce il rischio di perdita.
La questione circa la normalità o meno del rischio aziendale in concreto può tuttavia restare indecisa: come rettamente evidenziato dalla Corte cantonale, non risulta dagli atti una perdita di lavoro effettiva.
Malgrado infatti le previsioni pessimistiche di fine 2002, secondo cui nei primi tre mesi dell'anno successivo la cifra d'affari avrebbe dovuto essere pari all'incirca a fr. 35'000.- mensili e quindi ridotta della metà, alla luce delle dichiarazioni dello stesso datore di lavoro risalenti al mese di marzo 2003, risulta da gennaio a marzo 2003 un volume d'affari medio di fr. 62'298.-. Nello stesso periodo dell'anno precedente esso era invece pari a fr. 58'579.- e mediamente nel 2002 a fr. 60'426.-.
Ciò significa che la ditta interessata, tramite provvedimenti adeguati e tempestivi, è stata in grado di scongiurare la prevista - ingente - perdita di lavoro. Del resto è stata lei stessa ad affermare di aver reperito diversi clienti, anche se in parte solo temporaneamente, circostanza che è stata espressamente ammessa anche nel ricorso di diritto amministrativo.
Al riguardo va ancora aggiunto che il fatto che i nuovi mandati fossero di natura solo temporanea, come precisato nel ricorso di diritto amministrativo, è irrilevante, determinante essendo il fatto che nel periodo menzionato la ditta ha potuto trasferire il personale attribuito al settore ditta A.________ SA ad un altro settore e quindi compensare le perdite. Anzi probabilmente proprio il fatto di aver reperito mandati temporanei, ha permesso alla ricorrente di mantenere intatto - malgrado la richiesta necessità di personale - il rapporto contrattuale concluso con la ditta A.________ SA.
Correttamente quindi l'autorità cantonale ha rilevato come la cifra d'affari fosse rimasta invariata nel 2003 rispetto all'anno precedente, il che non indica certo una diminuzione del lavoro, circostanza questa che esclude l'assegnazione delle chieste prestazioni (si veda in proposito sentenza del 15 marzo 2004 in re F., C 189/02, consid. 4; Gerhards, op. cit., pag. 413).
(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03)
2.4. Secondo la giurisprudenza federale, una flessione della domanda a cui può essere confrontata una ditta comporta per quest’ultima una perdita di lavoro dovuta a motivi economici (cfr. DLA 1987 N. 8, consid. 2b, pag. 83; DLA 1985 N. 17, consid. 2b, pag. 108-109 e DLA 1985 N. 18, consid. 3a, pag. 112, tutte citate in DLA 1990 N. 21, consid. 3, pag. 138 per negare l’esistenza dei motivi economici).
In una decisione pubblicata in DLA 2000 N. 10 l'Alta Corte ha, in particolare, osservato che:
" (…)
4.-a) Vorrangiges Ziel der Kurzarbeitsentschädigung bildet die Verhütung von Arbeitslosigkeit durch die Erhaltung von Arbeitsplätzen (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG; BGE 120 V 526 Erw. 3b mit Hinweisen). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im nicht veröffentlichten Urteil M. vom 8. Januar 1997 (C 203/95) erkannt, dass weder das Gesetz noch seine Entestehungsgeschichte Anhalktspunkte dafür enthalten, wonach dieses legislatorische Ziel unter einem grundsätzlichen strukturpolitischen Vorbehalt stünde. Namentlich darf die in Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG statuierte Anspruchsvoraussetzung der "wirtschaftlichen Gründe" nicht als Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle verstanden werden. Vielmehr ist der Begriff der "wirtschaftlichen Gründe" weit auszulegen (vgl ARV 1989 Nr. 12 S. 122 Erw. 2a, 1987 Nr. 8 S. 83 Erw. 2b mit Hinweisen; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, Band I, Bern 1987, N 39 zu Art. 32-33). Er erfasst sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe (Gerhards, a.a.O., N 41 zu Art. 32-33; a.M. Stauffer, Die Kurzarbeitsentschädigung, SJZ 1985 S. 177 f.). Abgesehen davon, dass die Organe der Arbeitslosen-versicherung und Sozialversicherungsrichter mit der Abgrenzung von konjunkturellen und strukturellen Ursachen eines Arbeitsausfalles im konkreten Einzelfall, namentlich bei grösseren und international tätigen Betrieben, überfordert wären (vgl BGE 104 V 112 f. Erw. 4a), erscheint der generelle Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle von der Kurzarbeitsentschädigung auch sozialpolitisch fragwürdig (Gerhards, a.a.O., N 41 zu Art. 32-33). (…)"
(cfr. DLA 2000 N. 10, consid. 4a, pag. 56)
Pertanto, anche se ogni ditta deve mettere in preventivo che il proprio risultato possa variare da un periodo con l’altro, ciò non significa ancora che un’azienda debba essere pronta a sopportare qualsiasi riduzione del proprio preventivato risultato d’esercizio a titolo di normale rischio aziendale.
In tale contesto va ricordato che, chiamata a decidere nel caso di una ditta attiva nel campo dell'abbigliamento, in particolare circa la perdita computabile del lavoro e il normale rischio aziendale, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l'altro, le seguenti considerazioni:
" (…)
Le taux de 10 % de perte de travail selon l'art. 32 al. 1 let. b LACI ne constitue pas un critère d'ordre conjoncturel; pour être prise en considération, la perte de travail subie par l'entreprise ne doit pas avoir été provoquée - pour un pourcentage déterminé - par la conjoncture. Le taux de 10 % représente uniquement la limite quantitative de la perte de travail en deçà de laquelle l'entreprise doit assumer elle-même les fluctuations de son activité économique au regard du marché (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 388).
S'il est vrai que l'intimée s'est plus ou moins adaptée au fil des ans à la chute importante de ses ventes, principalement en ne repourvoyant pas les postes de travail laissés vacants par les départs naturels, il n'en demeure pas moins que les efforts entrepris pour adapter la capacité de production, surtout si leurs effets ne suffisent pas à enrayer la perte de travail, ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi des indemnités pour réductions de l'horaire de travail. En outre, l'existence d'une situation économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, 1998 n° 50 p. 290; 1996/97 n°.40 p. 220). Or, l'intimée justifie sa perte de travail par la surproduction dans le secteur de l'habillement et l'essor des importations de textiles et de produits de confection en provenance des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est. Ces éléments, ainsi que les pertes dues à un taux de change défavorable pour les ventes à l'étranger, ne constituent pas un phénomène nouveau; la concurrence grandissante dans le secteur concerné, la pression extrême sur les prix touchent toutes les entreprises de confection du pays, qui doivent inclure dans leurs calculs prévisionnels la diminution des commandes en relation avec les coûts plus élevés de production et les pertes dues au taux de change. Sous cet angle la perte de travail n'apparaît ni passagère ni exceptionnelle et se confond avec les risques normaux d'exploitation de l'entreprise. (…)" (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa X. SA, C 283/01)
In una sentenza pubblicata in SVR 2003 ALV Nr. 9 = DLA 2003 N. 20 p. 195 seg., pronunciandosi circa il normale rischio aziendale in un caso concernete un'agenzia di collocamento, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha inoltre deciso che un importante riduzione del numero dei collocamenti che deve essere effettuato da una ditta che si occupa di lavoro temporaneo fa parte del rischio impresa. Dunque, la sola consistenza della perdita di lavoro (anche se rilevante, in quel caso si trattava del 40%) non permette ancora di concludere automaticamente per l'esistenza di circostanze eccezionali o straordinarie che esulano quindi dal normale rischio aziendale.
2.5. Il TCA ha stabilito che, dopo avere considerato tutte le circostanze del caso concreto (in particolare la situazione del ramo e quella concorrenziale nonché un'eventuale evoluzione strutturale), é solo a seconda della consistenza della flessione della cifra d’affari che si può concludere se questa rientra o meno nel normale rischio aziendale. Non a caso, per quanto attiene alla perdita di lavoro, il legislatore federale ha stabilito che una perdita di lavoro é computabile se é dovuta a motivi economici ed é inevitabile e per ogni periodo di conteggio é di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite dai lavoratori dell’azienda (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI, vedi inoltre, tra le tante, STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 20 febbraio 2002 nella causa E. D.-L., 38.2001.160; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 17 gennaio 2001 nella causa C.N.C. 2000 SA, 38.2000.169; STCA del 21 novembre 2000 nella B., 38.2000.26; STCA del 2 febbraio 2000 nella causa G.M. & Co. SA, 38.1999.177 e STCA del 7 gennaio 1999 nella causa V.-V. & A., 38.1998.149).
Pertanto, secondo la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale (cfr. STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C.S.P. SA, 38.2002.95; STCA del 17 giugno 2002 nella causa F. SA, 38.2001.231; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 24 luglio 2000 nella causa R.G. SA, 38.2000.22; STCA del 4 gennaio 2000 nella causa I. P. Sagl, 38.1999.178; STCA 17 marzo 1999 nella causa T.N. SA, 38.1998.319; STCA del 23 novembre 1998 nella causa A. C. SA, 38.1998.134; STCA del 10 novembre 1998 nella causa M., 38.1998.172; STCA del 17 agosto 1998 nella causa M. SA, 38.1997.327; STCA 9 marzo 1998 nella causa T. SA, 38.1997.139; STCA 2 settembre 1997 nella causa S., 38.1997.48; STCA 11 agosto 1997 nella causa R., 38.1997.24; STCA 4 giugno 1997 nella causa P., 38.1996.282; STCA 10 settembre 1996 nella causa M.F. SA, 38.1996.53).
2.6. Nel caso concreto, come visto sopra, quale motivo che l'ha indotta ad introdurre il lavoro ridotto la ditta ha indicato che: "(…) Le ordinazioni attuali sono insufficienti per dar lavoro 5 giorni alla settimana. I clienti ordinano molto poco adducendo il motivo al calo dei consumi e al voler dar fondo prima alle scorte dei loro magazzini, rimandando ai mesi a venire le nuove ordinazioni. (…)." (cfr. doc. 5 punto 11° e consid. 1.1).
Il TCA constata che già in passato la ricorrente ha inoltato delle richieste di indennità per lavoro ridotto.
Con decisione del 10 aprile 2002 l’Ufficio del lavoro non ha sollevato opposizione contro il preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal 18 marzo al 17 giugno 2002 (cfr. doc. 17).
Con decisione dell’11 giugno 2002 l’Ufficio del lavoro si è opposto al preannuncio di lavoro ridotto inoltrato il 5 giugno 2002 in quanto la perdita di lavoro rientrava nel normale rischio aziendale visto che la diminuzione della cifra d’affari della ditta non aveva raggiunto il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente (cfr. doc. 16).
Questa decisione è stata impugnata davanti a questo Tribunale che, con sentenza del 20 febbraio 2003, l’ha confermata (cfr. STCA del 20 febbraio 2003 nella causa C. SA; 38.2002.147).
In quell’occasione il TCA ha, tra l’altro, puntualizzato che: “(…) le cifre d'affari conseguite dalla ditta dal 1998 in avanti possono essere comparate tra di loro. Infatti, il cambiamento strutturale, meglio il passaggio da façonneur a fabbricante in proprio, è avvenuto gradualmente durante la metà degli anni '90 e nel 1998 la ditta non lavorava più a façon (cfr. doc. VI, risposta 2). Dunque dal 1998 le cifre d'affari conseguite tengono tutte già conto delle implicazioni che il passaggio da façonneur a fabbricante in proprio ha comportato. (…):” (cfr. STCA del 20 febbraio 2003 nella causa C. SA; 38.2002.147, consid. 2.6).
Pertanto, anche in questa occasione e nonostante le considerazioni della ditta in proposito (cfr. doc. I, punto 2), a mente del TCA le cifre d’affari possono essere comparate tra loro e utilizzate per valutare se i presupposti necessari per l’ottenimento delle indennità per lavoro ridotto sono o meno adempiuti.
Va peraltro rilevato che già allora, quali motivi che l’avevano indotta ad introdurre il lavoro ridotto, la ditta aveva indicato il sensibile e improvviso calo delle ordinazioni e la mancanza improvvisa di rinnovi di contratti esistenti a causa della concorrenza che produce all’estero a prezzi infinitamente più bassi (cfr. STCA del 20 febbraio 2003 nella causa C. SA, consid. 1.1; 38.2002.147).
Con decisione del 4 marzo 2003 la Sezione del lavoro si è poi opposta al preannuncio di lavoro ridotto inoltrato il 29 novembre 2002 e, in particolare, ha sottolineato che: “ (…) Nel caso in esame la perdita di lavoro subita dall’azienda è dovuta ad un calo delle ordinazioni, al mancato rinnovo di contratti esistenti ed alla concorrenza estera. Circostanze queste che possono toccare qualsiasi datore di lavoro e pertanto rientrano nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. (…).” (cfr. doc. 15).
A seguito dell’opposizione interposta contro la decisione del 25 aprile 2003, nella quale la ditta ha sostenuto che la sensibile perdita di lavoro subita era dovuta alla grave crisi economica generale e al conseguente drastico calo dei consumi, la Sezione del lavoro, con decisione su opposizione del 4 giugno 2003, ha modificato la propria decisione e con decisione del 10 giugno 2003 non si è opposta al preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal 22 aprile al 21 luglio 2003 (cfr. doc. 9, 10 e 13).
La Sezione del lavoro non si è neppure opposta al preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal 1° settembre al 30 novembre 2003 (cfr. doc. 8).
Nell’ultima tabella aggiornata fino al mese di dicembre 2004 e contenente la cifra d’affari mensile conseguita dalla ditta durante gli anni dal 2000 al 2004 risulta che, dopo un lieve aumento della cifra d’affari annua nel 2001 rispetto all’anno precedente, la ditta ha subito una flessione ridotta nel 2002 e una più marcata nel 2003.
In questi anni la cifra d’affari annua è infatti stata la seguente:
2000 fr. 2'596'333.80
2001 fr. 2'726'912.20
2002 fr. 2'533'300.40
2003 fr. 1’956'492.60 (cfr. doc. V/B2)
Dalla medesima tabella emerge come le cifre d’affari varino sensibilmente da un mese all’altro e questo anche rispetto agli stessi mesi nei diversi anni (ad esempio nel mese di gennaio 2004 la cifra d’affari mensile è stata superiore a quella del mese di gennaio 2001 anno in cui la ditta ha ottenuto il miglior risultato annuo; nei mesi da aprile a luglio 2004 la cifra d’affari mensile è sempre stata superiore ai medesimi mesi dell’anno 2002 e lo stesso è accaduto per i mesi di giugno, luglio e settembre 2004 rispetto a quelli del 2000).
In simili circostanze, a mente di questo Tribunale, non è dunque possibile confrontare le cifre d’affari dei singoli mesi e occorre invece valutare l’andamento globale dell’azienda e considerare i risultati degli esercizi annui.
Nel 2004 la cifra d’affari della ditta è stata di fr. 2'065'895.50 (cfr. doc. V/B2).
Quanto appena esposto può essere così sintetizzato. Innanzitutto, già negli anni 2002 e 2003 la ditta ha avuto delle difficoltà e ha preannunciato l’introduzione del lavoro ridotto adducendo sempre i medesimi motivi (diminuzione degli ordini, calo dei consumi, crisi generale e concorrenza estera). Inoltre la cifra d’affari annua per il 2004 è superiore rispetto a quella del 2003 (il che non indica certo una diminuzione del lavoro). In simili condizioni, conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr. in particolare le sentenze del TFA dell'8 ottobre 2003 nella causa X. SA, C 283/01 e del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03 citate in esteso ai consid. 2.3. e 2.4.), questo Tribunale deve concludere che a ragione la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è opposto al preannuncio di lavoro ridotto inoltrato dalla ditta per il periodo dal 2 novembre 2004 al 1° febbraio 2005.
In ogni caso, anche tenendo conto della media della cifra d’affari annua conseguita negli anni dal 2000 al 2003, nel 2004 la ditta ha subito una flessione del risultato d’esercizio di quasi il 16% (fr. 2'453'259.75 media 2000-2003 contro fr. 2'065'895.50 nel 2004).
Ora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, questa ridotta flessione della cifra d’affari annua non configura una circostanza eccezionale o straordinaria e come tale, vista la giurisprudenza cantonale citata (cfr. consid. 2.5) rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.
Visto tutto quanto precede, a mente del TCA la decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti