Raccomandata
Incarto n. 38.2004.94 dc/gm
Lugano 9 maggio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2004 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 novembre 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle e Cassa disoccupazione PI 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa del 18 gennaio 2005 della Sezione del lavoro di Bellinzona (cfr. Doc. III);
ritenuto che con decreto 15 febbraio 2005 il Tribunale ha chiamato in causa la Cassa disoccupazione PI 1 di __________, assegnandole un termine di 20 giorni per prendere posizione in merito al ricorso inoltrato dall'assicurata (cfr. Doc. IX);
rilevato che in data 22 febbraio 2005 la Cassa disoccupazione PI 1 ha inoltrato le proprie osservazioni (cfr. Doc. X);
richiamato il verbale del 9 maggio 2005, relativo alla discussione di causa, del seguente tenore:
" Il presidente del TCA chiede preliminarmente all'avv. __________ di spiegare per quali motivi la Sezione del lavoro esamina anche il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. a LADI (posizione analoga al datore di lavoro), quando in realtà competente dovrebbe essere la cassa di disoccupazione.
L'avv. __________ precisa che precedentemente al 1° aprile di quest'anno quando un caso era sottoposto per esame dall'URC anche se si riferiva all'idoneità al collocamento, l'esame veniva fatto su tutti i presupposti.
Dal 1° aprile ci siamo coordinati tra Casse di disoccupazione e Sezione del lavoro precisando che il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. a LADI deve essere fatto dalle Casse di disoccupazione.
Allego al riguardo una recente circolare. Essa viene acquisita agli atti e trasmessa alla Cassa di disoccupazione PI 1 e alla ricorrente.
Il presidente del TCA precisa che esaminerà innanzitutto il problema dell'idoneità al collocamento.
Rispondendo al presidente del TCA, l'assicurata precisa che attualmente non lavora. Ha cessato di controllare la disoccupazione dal mese di novembre e da allora beneficia degli assegni di prima infanzia.
Il presidente del TCA sottolinea che uno dei motivi per i quali è stata ritenuta inidonea al collocamento è perché l'assicurata aveva dichiarato che sarebbe ritornata nei mesi successivi a lavorare presso l'azienda del marito.
Al riguardo, il marito precisa che l'assicurata è stata licenziata perché da un giorno all'altro non le è più stato permesso di utilizzare la patente di guida che aveva conseguito nel suo paese.
Subito dopo avere appreso questa notizia, mia moglie si è iscritta ad una scuola guida. Bisogna infatti fare degli esami sia teorici che pratici, come se non si avesse mai guidato. Pensavamo che sarebbe andato tutto velocemente. In realtà non è stato così ed ho dovuto assumere un'altra persona (il sig. __________), che lavora ancora presso di noi.
L'assicurata precisa, con riferimento a quanto figura in uno dei verbali (quello del 13 ottobre 2004), che effettivamente ha poi ottenuto il permesso di guida.
Il presidente del TCA chiede all'avv. __________ se alla luce di quanto appena esposto ritiene che realmente la signora è inidonea al collocamento per questo motivo. L'avv. __________ precisa che al momento in qui si è iscritta non si sapeva quanto sarebbe durata la procedura.
Il presidente del TCA chiede all'avv. __________ per quale motivo questo argomento non è stato ripreso nella decisione su opposizione.
Il presidente del TCA sottolinea che in sede di opposizione (come peraltro nella risposta di causa) si fa riferimento soltanto all'aspetto relativo alla posizione analoga.
Riguardo alla posizione analoga del datore di lavoro, il presidente del TCA costata che effettivamente, secondo la giurisprudenza federale, la moglie del titolare dell'azienda non ha diritto alle indennità di disoccupazione.
Il presidente del TCA sottolinea che sia nel formulario "domanda di indennità di disoccupazione" (pto 29), sia nell'attestato del datore di lavoro (pto 4), i sig.ri __________ hanno dichiarato quale era il ruolo del marito nella ditta. Del resto anche la lettera di disdetta allegata è firmata dal direttore sig. __________.
Il presidente del TCA chiede alla sig.ra __________ per quale motivo sono state comunque versate le indennità all'assicurata. La rappr. della cassa risponde che "siamo incorsi in un grave errore". Afferma di essere stata lei stessa a trattare l'incarto. Essa precisa di essere stata al corrente di tutto e di non avere giustificazioni per questa leggerezza.
Subito dopo che il Servizio cantonale ha emesso la decisione, ha emesso pure la decisione di restituzione di CHF 26'308.80, datata 4 ottobre 2004, riferiti al periodo gennaio-luglio 2004. Copia della decisione viene acquisita agli atti.
Al riguardo il sig. __________ sottolinea di avere inoltrato uno scritto nel dicembre 2004 con il quale chiedeva perché è stato chiesto l'importo in restituzione visto che aveva contestato la decisione della Sezione del lavoro.
Il presidente del TCA acquisisce della documentazione datata 5.10.2004 contenuta nell'incarto dell'URC di __________. In particolare la raprr. della Cassa riconosce di essere stata lei ad utilizzare i termini "cestinare la lettera di restituzione" e precisa che intendeva dire che per errore la Cassa di disoccupazione ha emesso la decisione di restituzione. Questo perché secondo prassi la Cassa non emette una decisione di restituzione se la decisione della Sezione del lavoro è contestata.
Il presidente del TCA chiede alla rappr. della Cassa se nel frattempo l'opposizione del sig. __________ contro la decisione del 4 ottobre 2004, rispettivamente quella di tenore analogo del 4 febbraio 2005, è stata evasa oppure no. La risposta è no.
Il presidente del TCA chiede alla raprr. della Cassa di spiegare perché il 4.2.2005 è stata emessa una nuova decisione di restituzione.
La rappr. della Cassa precisa che la precedente decisione era stata di fatto annullata internamente (tra __________ e la sede centrale di __________). Nel febbraio 2005 ho emesso una nuova decisione perché non sapevo che vi era stato un ricorso al TCA contro la decisione su opposizione. In realtà il presidente del TCA constata che già nel dicembre 2004 il sig. __________ aveva comunicato alla Cassa di avere inoltrato un ricorso al TCA.
La rappr. della Cassa, rispondendo al presidente del TCA, precisa di essere venuta a conoscenza dell'errore commesso in occasione dell'esame della domanda in data 10 agosto 2004 (doc. 11), quando il servizio cantonale ha segnalato alla Cassa quanto comunicato dall'URC (dubbi sull'idoneità al collocamento, doc. 12).
L'assicurata conferma che la sua consulente del personale era la sig.ra __________.
Il presidente del TCA chiede all'avv. __________ in che circostanza la sig.ra __________ ha proceduto alla comunicazione del 5 agosto 2004.
L'avv. __________ precisa che da quanto le risulta vi è stato un inoltro posticipato della comunicazione per questioni di vacanze ed assenze della consulente e del capo-gruppo.
L'avv. __________ e l'avv. __________ precisano di non avere in mente nulla di particolare.
Il presidente del TCA chiede all'avv. __________, che è stato invitato a presentarsi all'udienza con l'incarto dell'URC di __________, di indicare al Tribunale quando hanno avuto luogo i colloqui di consulenza con la sig.ra RI 1. Sono avvenuti il 10.8.2004, 24.5.2004, 8.4.2004, 9.3.2004, 10.2.2004.
Il presidente del TCA chiede se esistono copie dei verbali di consulenza. L'avv. __________ precisa di avere personalmente constatato che non esistono verbali di consulenza.
L'assicurata, rispondendo ad un'esplicita domanda del presidente del TCA, conferma di avere partecipato ai colloqui e che non era stato allestito nessun verbale.
Essa precisa che in quei colloqui si parlava delle modalità con le quali svolgeva le ricerche di lavoro. I colloqui duravano poco, la consulente del personale controllava le ricerche e guardava sul computer se vi erano posti di lavoro. Non venivano allestiti verbali e l'assicurata doveva solo firmare il formulario con l'indicazione del prossimo appuntamento.
Il presidente del TCA chiede all'avv. __________ se è normale che non si allestiscano verbali di consulenza. L'avv. __________ precisa che non corrisponde alla prassi della Sezione del lavoro.
Non ricordo se ho parlato con la mia collocatrice della posizione di mio marito nella ditta.
L'assicurata, rispondendo al presidente del TCA, precisa che le ricerche di lavoro sono sempre state ritenute sufficienti.
Il presidente del TCA chiede all'avv. __________ se esistono delle direttive che indicano ai dipendenti degli URC come comportarsi in caso di assicurati con bambini piccoli e in particolare se viene segnalato loro la possibilità di ricorrere agli Assegni di prima infanzia o agli Assegni integrativi.
L'avv. __________ risponde che su questo aspetto non vi sono, secondo quanto gli risulta, delle indicazioni scritte. Egli ritiene che questo fatto dovrebbe essere abbastanza notorio per i consulenti.
Il presidente del TCA chiede all'avv. __________ se la sig.ra __________ sta lavorando presso l'URC di __________, la risposta è no, si trova in congedo maternità. L'avv. __________ si impegna a fare pervenire l'indirizzo.
L'assicurata precisa che viene chiesto il diritto all'indennità di disoccupazione fino al momento in cui sono stati concessi gli assegni di prima infanzia.
L'avv. __________ sottolinea che il 10 agosto la sig.ra è stata informata sui dubbi che l'ufficio aveva per quel che riguarda il suo caso.
In questo contesto l'avv. __________, vista l'assenza di indicazioni riguardo ai contenuti dei colloqui di consulenza e considerato che l'unica comunicazione certa è quella del 5 agosto comunicata all'assicurata il 10 agosto, propone a titolo transattivo di riconoscere realizzati i presupposti del diritto fino al 10 agosto (tanto più che ammessa già sin d'ora la buona fede dell'assicurata è molto verosimile che anche il presupposto dell'onere gravoso sia adempiuto).
L'assicurata e il marito accettano la proposta.
Il presidente del TCA, esaminata la situazione dal profilo dei fatti e del diritto, richiamato il principio della buona fede in relazione con l'art. 27 LPGA (cfr. STFA del 29.8.2002, C 25/02; RDAT II-2002 pag. 356 segg.; STFA del 10.2.2005, C 254/04) decide che la transazione può essere omologata, per cui la causa verrà stralciata dai ruoli.
Dal canto suo la Cassa di disoccupazione dichiara già sin d'ora che accoglierà l'opposizione inoltrata dai sig.ri __________ contro la decisione di restituzione e riconoscerà il diritto alle indennità di disoccupazione fino al 10 agosto 2004.
Alle ore 11.10 il presidente del TCA chiude l'udienza.
Letto, approvato e firmato.
Le parti ricevono seduta stante copia del presente verbale d'udienza." (cfr. Doc. XIV)
preso atto dello scritto del 9 maggio 2005 dell'avv. __________ del seguente tenore:
" Con riferimento all'udienza di questa mattina, relativa alla pratica indicata a margine, a complemento di quanto registrato a verbale le comunico quanto segue.
Le confermo che nell'incarto originale URC non vi è copia cartacea dei protocolli di colloquio relativi agli incontri richiamati nel verbale di udienza odierno (cfr. pag. 4). Tuttavia, da un'ulteriore verifica del sistema informatico COLSTA, è emerso che vi sono delle registrazioni elettroniche relative ai colloqui avvenuti tra gennaio e novembre 2004 dall'assicurata presso l'URC di __________ (cfr. annessi).
Tali annotazioni non sembrano potere modificare la situazione constatata nel corso dell'udienza, ma vengono comunque annesse alla presente per completezza." (cfr. Doc. XV)
letti i protocolli di colloquio (Doc. XV 1-11), ed in particolare quello del 20 gennaio 2004, dal quale risulta che l'assicurata ha informato la sua consulente del personale di avere lavorato da ultimo come segretaria nella "ditta dove il marito è direttore" (cfr. Doc. XV 1);
ricordato che secondo l'art. 50 LPGA:
" 1 Le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.
2 L’assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.
3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso."
precisato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto (cfr. l'estratto del verbale qui sopra riprodotto, con le relative citazioni giurisprudenziali) e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA del 9 aprile 2003 nella causa B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione a sensi ed effetti di legge alle parti che hanno preso parte all'accordo, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. intimazione al SECO che, nel medesimo termine di ricorso, può impugnare la transazione davanti al TFA.
terzi implicati
PI 1
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo