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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.04.2004 38.2004.6

5 aprile 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·739 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2004.6   dc/gm

Lugano 5 aprile 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 16 gennaio 2004 interposto da

_RICO1  

contro  

la decisione del 4 dicembre 2003 emanata da

_CON1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto che, accogliendo l'opposizione dell'assicurato contro una decisione del 15 settembre 2003, con decisione su opposizione del 4 dicembre 2003 la Sezione del lavoro ha ritenuto __________ idoneo al collocamento dal 1° maggio 2003 ed ha inoltre rilevato:

"                                       (…)

Riguardo infine alla richiesta di indennità speciali in relazione al suo progetto di attività lucrativa indipendente, si osserva quanto segue. Oggetto della presente contestazione è la decisione del 15 settembre 2003 dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro di inidoneità al collocamento a far tempo dal 1. febbraio 2003, non invece la questione delle predette indennità speciali. Oltretutto la fase di progettazione si è conclusa, avendo l'assicurato iniziato la sua attività quale indipendente lo scorso mese di maggio. La richiesta di indennità speciali a decorrere dal 1. febbraio 2003 formulata dall'opponente appare dunque priva di significato. (…)" (cfr. Doc. _);

visto il tempestivo ricorso del 16 gennaio 2004 con il quale l'assicurato postula il versamento di 60 indennità speciali (cfr. Doc. _);

considerato che nella sua risposta di causa del 23 febbraio 2004 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. _);

richiamato lo scritto del 26 febbraio 2004 del TCA alla Sezione del lavoro (cfr. Doc. _);

vista la lettera dell'assicurato del 5 marzo 2004 (cfr. Doc. _) e l'allegata decisione dell'URC di __________ del 2 marzo 2004 con la quale vengono concesse 63 indennità giornaliere speciali (cfr. Doc. _);

letta pure la risposta della Sezione del lavoro del 4 marzo 2004 che ha a sua volta allegato la citata decisione (cfr. Doc. _ e _);

preso atto dello scritto del 15 marzo 2004 dell'assicurato (cfr. Doc. _) e della seguente precisazione dell'URC di __________:

"                                       (…)

Di fatto, tenuto conto che l'entrata in vigore delle modifiche LADI 1.7.2003 l'assicurato avrebbe potuto percepire un massimo di 60 ID speciali, tuttavia questo aspetto non va a modificare il suo diritto alle indennità (si tratterebbe eventualmente di emettere una nuova decisione con decorso del regime delle indennità speciali solo a partire dal 4.2.03). (…)" (cfr. Doc. _);

ricordato che per costante giurisprudenza, possono di principio essere sottoposti all'esame del giudice solo i rapporti giuridici sui quali l'amministrazione si sia pronunciata mediante una decisione vincolante. L'oggetto impugnato è quindi definito dalla decisione medesima. Viceversa, qualora non sia stata resa una decisione, non esiste oggetto impugnato e nessun giudizio di merito può essere emanato (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata, SVR 1997 UV 81, p. 294);

constatato che nella presente fattispecie, da una parte, la decisione impugnata concerneva unicamente la questione dell'idoneità al collocamento dell'assicurato (riconosciuta dall'amministrazione) e, che d'altra parte, in corso di procedura l'ufficio competente ha attribuito al ricorrente le indennità speciali da lui richieste (cfr. art. 71a cpv. 1 LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003:

"                          Art. 71a201                                    Sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente202.

1L’assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un’attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività.203

2Per questa categoria di assicurati essa può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù del decreto federale del 22 giugno 1949204 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri. In caso di perdita l’indennità giornaliera versata all’assicurato è diminuita dell’importo pagato dal fondo di compensazione.").

Ora, quest'ultimo tema, non era stato affrontato dall'amministrazione nella decisione su opposizione impugnata davanti al TCA, per cui il ricorso dell'assicurato sarebbe irricevibile.

In realtà l'assicurato ha inteso fare valere un diniego di giustizia per il fatto che l'amministrazione non si era mai formalmente pronunciata sul tema delle indennità speciali (cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA; Doc. _ e Doc. _). Tale questione è stata tuttavia risolta a favore dell'assicurato mediante l'emanazione della decisione del 2 marzo 2004;

rilevato che di conseguenza la causa è divenuta priva di oggetto;

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli:

                                         2.   non si prelevano né tasse né spese;

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo

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