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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.10.2004 38.2004.47

13 ottobre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·662 parole·~3 min·2

Riassunto

la mancanza di legittimazione paassiva deve portare a respingere un ricorso e non a dichiararlo irricevibile. In casu il ricorso di un assicurato contro un'autorità diversa da quella che ha emesso la decisione contestata relativa ad assegni per il periodo di introduzione è, quindi, respinto

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2004.47   DC/sc

Lugano 13 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 21 aprile 2004 di

RI 1  

contro  

Cassa Dis. CO 1   in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto che, in data 21 aprile 2004, RI 1 ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

"                                       Egregi signori, dopo 7 anni ho il piacere di informarvi che in fattispecie nel periodo di introduzione tra il 1.07.1997 il 30.09.1997 il signor __________ oltre a non aver portato a termine il contratto di formazione, non hanno neanche pagato i 3 mesi di stipendio a me dovuti, nella fattispecie di questo caso reputo per mia considerazione personale questi signori persone truffaldine e disoneste

Allegati:  - contratto di formazione;

                - ev. contratto della __________.

Cordiali saluti.

RI 1

P.S.:   - Ho taciuto fino ad ora per paura di ripercussioni." (Doc. I)

richiamate la successiva completazione del ricorso (cfr. Doc. V) e la risposta della Cassa disoccupazione del 23 giugno 2004, del seguente tenore:

"Ci riferiamo al suo scritto in oggetto e con la presente le comunichiamo che in conformità all'art. 125 OADI, l'incarto del sig. RI 1 non è più in nostro possesso in quanto sono trascorsi oltre 7 anni dalla data di iscrizione in disoccupazione dell'assicurato.

Tuttavia, ci è ancora possibile stampare i conteggi da noi effettuati a favore della ditta __________ dal 1.4.1997 al 30.9.1997. Tali versamenti sono stati effettuati in quanto vi è stata un'autorizzazione inerente gli assegni periodo d'introduzione da parte dell'URC di __________.

Alla fine di ogni mese o inizio mese successivo la ditta invia ora, alla Sezione interessata mentre negli scorsi anni compreso il 1997 all'__________ di __________, il formulario "attestato presenze PML" ed il relativo conteggio firmato dal disoccupato quale ricevuta dello stipendio pagato interamente dalla ditta. Unicamente quando la Cassa disoccupazione è in possesso di questi documenti inserisce il rimborso a favore del datore di lavoro stabilito da parte dell'URC di __________ per il tramite dell'UMA di Bellinzona.

Restiamo a completa disposizione per eventuali ulteriori informazioni in merito, mentre ci è gradita l'occasione per porgerle cordiali saluti." (Doc. VIII)

considerato inoltre che, in data 28 giugno 2004, l'assicurato ha inviato al TCA ulteriore documentazione tra cui la decisione n° 203013824 del 22 luglio 1997 dell'URC di __________ concernente gli assegni per il periodo d'introduzione (doc. IX e B1);

visto che, a seguito di questi ulteriori elementi, è stato aperto un ulteriore incarto tuttora pendente davanti al TCA avente come controparte l'URC di __________ (38.2004.60) e cioè l'autorità che ha emesso la decisione contestata;

ricordato che, per costante giurisprudenza, la mancanza della legittimazione passiva deve portare a respingere il ricorso nel merito e non a dichiararlo irricevibile (cfr. STFA del 26 agosto 2004 nella causa B., B 49/04:

"                                                                               Le défaut de qualité pour défendre est toutefois une condition de fond du droit exercé, qui entraîne le rejet de l'action et non son irrecevabilité (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome 1, Berne 2001, n. 447, p. 100). A lui seul - et contrairement à ce que soutient B.______ SA - le fait que l'assuré a dirigé son action contre l'employeur et non contre l'institution de prévoyance n'eût pas justifié un prononcé d'irrecevabilité des premiers juges."

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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