Raccomandata
Incarto n. 38.2004.46 rs/td
Lugano 15 dicembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 maggio 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Questo Tribunale, con sentenza 18 agosto 2003, ha accolto il ricorso di RI 1 diretto contro la decisione su opposizione del 4 marzo 2003, con cui la Sezione del lavoro aveva stabilito che, dal 20 novembre 2002, all'assicurato doveva essere applicato l'art. 28 LADI a causa della sua capacità lavorativa temporaneamente inesistente, poiché la fattispecie non era stata sufficientemente chiarita. Il TCA ha, perciò, rinviato gli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti.
In particolare questa Corte ha deciso che la Sezione del lavoro non solo non aveva approfondito quale era realmente lo stato di salute dell'assicurato nel mese di novembre 2002, ovvero se egli era incapace al lavoro e quindi se dovesse essergli applicato l'art. 28 cpv. 1 LADI, ma nemmeno aveva proceduto a verificare l'evoluzione delle sue condizioni di salute dopo l'esaurimento delle indennità ex art. 28 cpv. 1 LADI.
L’amministrazione gli aveva semplicemente negato il diritto a prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, basandosi su di una documentazione medica agli atti che non era sufficiente per concludere che l'insorgente era totalmente incapace al lavoro sia dal 20 novembre 2002, (quando ha avuto luogo la visita da parte del medico di fiducia), che nei mesi seguenti. Dal citato giudizio risulta, poi, che l'amministrazione avrebbe dovuto appurare se effettivamente i disturbi psichici menzionati dalla Dr. med. __________ tendevano realmente verso la cronicità e se un miglioramento dello stato di salute era quindi da escludere almeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. inc. 38.2003.30).
1.2. La Sezione del lavoro, dopo avere esperito alcune indagini mediche (cfr. doc. 7, 8, 9, 10, 15, 16), il 6 febbraio 2004, ha emesso una decisione formale con la quale ha nuovamente stabilito che dal 20 novembre 2002 all'assicurato è applicabile l'art. 28 cpv. 1 LADI.
L'amministrazione ha motivato il suo provvedimento, rilevando che, per quanto attiene al periodo comprendente la fine del 2002 e il primo trimestre del 2003, l'assicurato è stato sì ritenuto, dal profilo dello stato di salute fisico, idoneo a svolgere lavori leggeri con sovente cambio di posizione, tuttavia, per quanto riguarda le sue condizioni psichiche, è stata accertata la sua inabilità lavorativa in misura del 100% a tempo indeterminato. I medici interpellati, infatti, avrebbero dichiarato che tale problematica si è accentuata nel lasso di tempo in questione, assumendo un carattere cronico.
A mente della Sezione del lavoro, conseguentemente, l’assicurato, al termine dei 30 giorni in cui ha diritto all'indennità giornaliera intera ex art. 28 cpv. 1 LADI, non può più pretendere giusta l'art. 28 cpv. 4 LADI delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 4).
1.3. A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________, per conto dell'assicurato (cfr. doc. 2), la Sezione del lavoro, il 5 maggio 2004, ha emanato una decisione su opposizione in cui ha ribadito il contenuto della sua prima decisione. L'amministrazione, in particolare, ha indicato:
" 1. II signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione il 1 maggio
2001 alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale meccanico di azienda, operaio di fabbrica o capo meccanico. Il termine quadro per la riscossione delle indennità si è concluso il 30 aprile 2003, mentre le ultime indennità di disoccupazione versate risalgono al mese di dicembre 2002.
Con decisione 6 febbraio 2004 lo scrivente ufficio ha ritenuto che all'assicurato sia applicabile, a far tempo dal 20 novembre 2002, l'art. 28 cpv. 1 LADI. Precedentemente all'emissione della decisione oggi contestata, una prima decisione amministrativa era già stata sottoposta alla valutazione del Tribunale cantonale delle assicurazioni, che aveva accolto il ricorso interposto contro la stessa, annullato la decisione e rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per ulteriori accertamenti e emissione di una nuova decisione (cfr. STCA del 18 agosto 2003, inc. 38.2003.30).
2. Oggetto della vertenza è il fatto di ritenere l'assicurato, a far tempo
dal 20 novembre 2002, completamente inabile al lavoro e pertanto applicare ad esso le regole relative all'indennità giornaliere nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta (art. 28 LADI; cfr. decisione impugnata, consid. 5 e STCA del 18 agosto 2003, inc. 38.2003.30, consid. 2.7).
Questa valutazione implica che la possibilità d'indennizzo dell'assicurato è limitata all'esaurimento delle indennità giornaliere giusta l'art. 28 LADI.
3. Nel caso concreto, allo scopo di chiarire - come indicato dalla
STCA del 18 agosto 2003 - la capacità lavorativa dell'assicurato nel novembre 2002 e nei mesi successivi, sono stati interpellati il medico curante Dr. __________ __________ (specialista in medicina generale), i medici fiduciari Dr. __________ (specialista in ortopedia e chirurgia ortopedica) e la Dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia).
In particolare è stato indagato lo stato di salute dell'assicurato tra il mese di novembre 2002 e la fine del termine quadro di riscossione delle prestazioni (30 aprile 2003). Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, si ritiene importante lo sviluppo della situazione anche posteriormente al novembre 2002. Infatti, considerando che la nuova decisione è stata pronunciata dopo il 30 aprile 2003, non si poteva fare astrazione di quanto effettivamente accaduto nel frattempo.
Pertanto, si ritengono gli accertamenti svolti posteriormente alla decisione del TCA pertinenti, conformi alle necessità di chiarimenti rilevate dal TCA stesso ed esperiti in modo corretto. Inoltre, all'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, è stata data ampia possibilità di pronunciarsi su tutti gli elementi rilevanti per la decisione impugnata.
Non è stato per contro possibile interpellare il medico curante Dr. __________ (specialista in psichiatria) poiché, benché più volte sollecitato in virtù dell'obbligo di collaborazione giusta l'art. 28 cpv. 3 LPGA, l'opponente ha sempre rifiutato la necessaria autorizzazione. Questo accertamento sarebbe stato - invero - molto utile, poiché l'assicurato è stato ricoverato per motivi psichiatrici dal 26 marzo 2003 al 18 aprile 2003, ossia durante il periodo in cui rivendica il riconoscimento delle indennità di disoccupazione. Ora, tenuto conto che l'assicurato ha sempre sostenuto di essere stato abile al lavoro e non ha mai comunicato all'amministrazione nessun periodo di degenza per i mesi di marzo e di aprile, questa circostanza avrebbe dovuto essere chiarita. Come detto, questo accertamento è stato reso impossibile dal rifiuto dell'opponente di concedere il necessario svincolo al proprio medico curante, Dr. __________. Pertanto, l'amministrazione ha valutato il caso in base agli elementi a disposizione (art. 43 LPGA).
4. Dal punto di vista psichico la Dr.ssa __________ ha confermato, il 16 gennaio 2004, la valutazione del 20 novembre 2002, ossia ha ritenuto che l'assicurato fosse dal punto di vista psichico inabile al lavoro dal novembre 2002. Il ricovero dell'opponente dal 26 marzo al 18 aprile 2003, come pure i successivi periodi di degenza (16 giugno-12 luglio 2003 e 22 luglio-5 settembre 2003) confermano nei fatti la valutazione del medico fiduciario. Nello stesso senso vanno le chiare riserve espresse dal Dr. __________ e dal Dr. __________ riguardo allo stato di salute psichico del paziente. L'eventuale parziale capacità lavorativa dell'opponente dal punto di vista fisico non può sovvertire questa situazione e non permette dunque una valutazione differente rispetto a quanto concluso con la decisione contestata." (Doc. A1)
1.4. Con tempestivo ricorso l'assicurato, patrocinato dallo Studio legale RA 1, ha postulato:
" 1. II ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su opposizione 05.05.2004, con la
quale viene confermata la decisione formale 06.02.2004 della Sezione del Lavoro, Bellinzona, di inidoneità al collocamento del ricorrente rispettivamente l'applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LADI a far tempo dal 20.11.2002, è integralmente annullata.
2. Protestate tasse di giustizia, spese e ripetibili." (Doc. I)
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l'assicurato ha precisato:
" (…)
1. Prima di entrare nel merito del presente contenzioso e per meglio comprendere le ragioni della totale infondatezza della decisione formale 06.02.2004 della Sezione del lavoro (nel prosieguo "SdL"), rispettivamente della successiva decisione su opposizione 05.05.2004 (Doc. 1), oggetto del presente gravame, è assolutamente doveroso ed opportuno soffermarsi sull'intero iter procedurale che ha preceduto queste due recenti decisioni. In effetti, il presente contenzioso non è altro che il naturale proseguimento di una controversia assicurativa sorta nell'autunno 2002. Con decisione formale 31.01.2003, confermata con decisione su opposizione 04.03.2003 la SdL aveva infatti stabilito, a torto, che dal 20.11.2002 al signor RI 1 doveva essere applicato l'art. 28 LADI a causa di un'incapacità lavorativa temporanea attestata da un parere della Dr.ssa. __________.
Secondo questa disposizione, pertanto, una volta esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione (per al massimo 30 giorni dopo l'inizio dell'incapacità totale o parziale al lavoro e limitato a 34 indennità giornaliere entro il termine quadro), l'assicurato non poteva più essere posto al beneficio delle indennità, visto che egli non sarebbe stato abile al lavoro almeno in ragione del 50% (art. 28 cpv. 1 e 4 LADI).
Con sentenza 18.08.2003 il TCA aveva accolto il ricorso 13.03.2003 dell'assicurato annullando la decisione impugnata e rinviando alla SdL gli atti per nuovi accertamenti ai sensi dei considerandi 2.10. e 2.11. della medesima (sentenza, pag. 31). Si chiede in questa sede il richiamo da codesto on. Tribunale del
le assicurazione dell'intero incarto relativo alla predetta decisione.
(…)
7. Come si vedrà nel prosieguo, i chiarimenti richiesti dal TCA non sono stati concretizzati dalla SdL nemmeno nell'ambito di questo secondo iter procedurale. In effetti, da un'attenta lettura della sentenza 18.08.2003 del TCA, qui richiamata, si evince chiaramente che gli ulteriori accertamenti ed approfondimenti richiesti dovevano portare precisamente sui referti del Dr. __________ e della Dr.ssa __________, evidentemente con riferimento alla situazione e allo stato di salute fisico e psichico dell'assicurato di allora, ossia del periodo determinante tra il 20.11.2002 ed il 04.03.2003 (data della decisione su opposizione) e non invece a quella attuale, ovvero estate/autunno 2003 ed inizio 2004. E invece la SdL ha "mischiato" le due situazioni e gli accertamenti che era tenuta ad effettuare sullo stato di salute del novembre 2002 con la situazione fisica e psichica attuale dell'assicurato. È evidente che l'attuale stato di salute del signor RI 1 avrebbe dovuto far oggetto, se del caso, di una nuova istruttoria, rispettivamente di una nuova decisione a sé stante ed indipendente da quella precedentemente resa. II processo dipendente dalla sentenza 18.08.2003 del TCA riguarda e deve riguardare solo ed esclusivamente la situazione determinante di allora (20.11.2002 - 04.03.2003). Pertanto, la nuova decisione avrebbe dovuto - ma cosi non è stato - riferirsi su quello stato di fatto, al fine di poter finalmente stabilire se all'epoca determinante il signor RI 1 era da ritenere idoneo al collocamento e quindi percepire le indennità di disoccupazione. E in quest'ottica si giustifica pertanto pienamente il rifiuto dell'assicurato (per il tramite dell'avv. RA 1) di svincolare il Dr. __________ dal segreto professionale nei confronti della SdL (Doc. 2), in quanto questo medico non avrebbe potuto riferire sullo stato di salute dell'assicurato nel momento determinante (20.11.2002-04.03.2003), bensì solo limitatamente al periodo successivo (estate/autunno 2003 ed oltre).
Prove: testi, edizione e richiamo documenti, richiamo dal Tribunale
cantonale delle assicurazioni, Lugano, dell'intero incarto n.
38.2003.30 di cui alla sentenza di data 18.08.2003.
AI FATTI E ALLE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE SU OPPOSIZIONE
Ad. 1 Evaso con riferimento agli atti di causa e con le precisazioni
già espresse nella premessa, che si danno qui per
integralmente riprodotte. Contrariamente a quanto decretato dalla SdL nella querelata decisione 06.02.2004, rispettivamente in quella successiva su opposizione 05.05.2004 oggetto del presente gravame - che come già detto non ha per nulla preso in considerazione il periodo determinante tra il 20.11.2002 ed il 04.03.2003 - all'assicurato non è applicabile a far tempo dal 20.11.2002 l’art. 28 cpv. 1 LADI, in quanto egli è da ritenere, per i motivi di cui si dirà nel prosieguo, perfettamente idoneo al collocamento.
Ad. 2 Integralmente contestato.
2.1. Si ribadisce nuovamente che all'epoca determinante, ossia durante il periodo dal 20.11.2002 al 04.03.2003, il signor RI 1 era da ritenere idoneo al collocamento, per cui i presupposti per l'applicazione dell'art. 28 LADI a partire dal 20.11.2002 non erano (e non sono) dati.
Dell'inservibile portata probatoria della valutazione della Dr.ssa __________ già è stato detto dai Giudici nella sentenza 18.08.2003 e nella premessa di questo allegato, a cui si rimanda per brevità. II rapporto medico del Dr. med. __________ di data 18.12.2003 (Doc. 3, Doc. 4), unitamente a quello successivo della Dr.ssa __________ del 16.01.2004 (Doc. 5), entrambi medici di fiducia dell'autorità amministrativa, sono del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio di causa, poiché il primo medico ha visitato il signor RI 1 solamente il 18.12.2003, per cui la valutazione dello stato di salute fisico e psichico dell'assicurato non può evidentemente riferirsi al periodo determinante tra il 20.11.2002 e il 04.03.2003 (ci mancherebbe altro!). Pertanto, l'affermazione del Dr. med. __________ secondo la quale "Per attività lavorativa leggera che non obbligano il paziente a spostare frequentemente i pesi, a lavorare con le braccia oltre l'orizzonte e attività che non lo obbligano ad effettuare lavori fini, il paziente sarebbe sicuramente dal punto di vista ortopedico abile al 50%" esula completamente dal contesto della presente fattispecie, per cui non può in nessun caso costituire valido elemento di giudizio. Lo stesso discorso vale anche per il rapporto della Dr.ssa __________, la quale non avendo oltremodo più visitato il signor RI 1 si è permessa ancora una volta il lusso di fornire una valutazione personale di tipo ortopedico che esula chiaramente dal suo campo di competenza (specialista in psichiatria e psicoterapia), come del resto anche il TCA aveva avuto modo di sottolineare nella nota sentenza 18.08.2003 (a pag. 29).
2.2. Ancorché il medico curante Dr. __________ abbia attestato
un'incapacità lavorativa al 100% a far tempo dal 1. maggio 2002 per attività svolte in precedenza, egli ha pur sempre ritenuto idoneo l'assicurato a svolgere lavori leggeri con sovente cambio di posizione, e meglio attività quali benzinaio o di sorveglianza (certificato Dr. __________ del 19.12.2002, Doc. 6, Doc. 7). Non va dimenticato che questa situazione non ha inoltre mai impedito al signor RI 1 di effettuare le ricerche di lavoro e di adempiere alle prescrizioni di controllo, per cui già solo da questo profilo un'applicazione dell'art. 28 LADI risulta del tutto fuori luogo (art. 28 cpv. 1 LADI: ".... e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo').
Addirittura, nel verbale del colloquio di consulenza del 25.09.2002, il collocatore del signor RI 1 scriveva quanto segue: "... iscritto c/o __________ "..medico non ha ritenuto di inoltrare domanda Al valutandolo idoneo al collocamento (secondo Dr. __________... lavorando si riprenderebbe)" (sentenza TCA 18.08.2003, considerando 1.4., pag. 3).
L'idoneità al collocamento va esaminata in base alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della decisione impugnata (DLAD 1998, pag. 29; DTF 120 V 387). Siccome il presente contenzioso non è altro che il naturale prolungamento della controversia assicurativa sorta nell'autunno del 2002 e che si è reso necessario per il fatto che l'originaria decisione su opposizione del 04.03.2003 (come pure quella del 31.01.2003) si fondava su accertamenti medici insufficienti - in particolare con riferimento alla valutazione della Dr.ssa __________ del 20.11.2002 -, è ovvio e pacifico che anche la nuova decisione formale 06.02.2004, rispettivamente quella successiva su opposizione 05.05.2004 avrebbe dovuto basarsi solo ed esclusivamente sullo stato di salute fisico e psichico dell'assicurato riferito al periodo determinante tra il 20.11.2002 ed il 04.03.2003, come del resto richiesto dal TCA nella nota sentenza qui richiamata. Ma tant'è!
2.3. L'idoneità al collocamento è data se il disoccupato è
disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione
adeguata (art. 8 cpv. 1 lett. f), risp. art. 15 cpv. 1 LADI). Essa va valutata da un duplice punto di vista. Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali. Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare e accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona. L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DTF 113 V 137 cons. 3, DLAD 1986 n. 20). Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro. II Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre avuto modo di stabilire che l'assicurato che non ritiene di essere in grado di lavorare fino al momento in cui l'assicurazione per l'invalidità si pronuncia sulla sua domanda e che non cerca un lavoro né accetta un'occupazione adeguata non ha diritto alle indennità di disoccupazione per questo lasso di tempo.
Al contrario, nel concreto caso, il signor RI 1, pur di trovare un'occupazione che gli permettesse di togliersi dalla delicata e mortificante situazione psicologica tipica del disoccupato, caratterizzata appunto dai soliti noti e comunque inevitabili disturbi di tipo psicosociale (tipici in particolare per i disoccupati di lunga durata), si era in precedenza (nel primo termine quadro di disoccupazione) addirittura recato a __________, dove aveva trovato un lavoro a tempo determinato fino al 30 aprile 2001 presso la ditta __________ quale montatore di impianti telefonici, lasciando in Ticino la moglie e i suoi 5 figli.
II signor RI 1, inoltre, ha sempre seguito le istruzioni impartite dall'URC di __________ ed in seguito da quello di __________. Durante la sua iscrizione alla disoccupazione, egli ha sempre effettuato le ricerche di lavoro (art. 17 LADI), consegnando regolarmente le prove dei suoi sforzi ai propri collocatori. Collocatori che, durante tutto il suo periodo di disoccupazione, non hanno mai contestato o ancora (e sarebbe sicuramente stato più grave) sanzionato l'assicurato per ricerche di lavoro insufficienti (art. 30 LADI). Queste circostanze sono rilevanti ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione nel senso che se un assicurato viene sospeso per mancanza di ricerche di lavoro o per ricerche insufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo dev'essere, se più volte sanzionato, ritenuto inidoneo al collocamento in quanto risulterebbe di meridiana evidenza il suo tentativo di "approfittare" delle prestazioni offerte dall'assicurazione contro la disoccupazione.
Va nuovamente sottolineato e ribadito come durante entrambi i termini quadro di disoccupazione (01.02.1999 - 31.01.2001 e 01.05.2001 - 30.04.2003) il signor RI 1, malgrado la sua piena volontà e disponibilità ad accettare un'attività lavorativa confacente alla sua persona, non sia mai stato oggetto di particolare attenzione da parte dei suoi collocatori. In particolare, I'URC non ha mai provveduto ad assegnare al signor RI 1 un eventuale posto di lavoro vacante segnalatogli, da parte di datori di lavoro alla ricerca di manodopera. Si richiamano qui dall'URC di __________ e di __________, rispettivamente dalla Cassa di disoccupazione __________ di __________ tutti gli incarti dell'assicurato, al fine di verificare quante offerte di lavoro questi Uffici gli hanno proposto. L'unica proposta effettivamente andata in porto fu un corso di informatica presso la __________ di __________ dal 04.03.2002 al 22.03.2002 (sentenza TCA 18.08.2003, pag. 10). Non si deve qui sicuramente rammentare a codesta on. Corte l'importanza dei programmi occupazionali. Si tratta di provvedimenti finanziati dalla LADI intesi alla riqualificazione, al perfezionamento o alla reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti il mercato dei lavoro (art. 59 ss. LADI), di cui il signor RI 1 non ha pressoché quasi mai beneficiato.
2.4. Dagli ulteriori accertamenti ordinati dalla SdL nel frattempo è
emerso che nel mese di dicembre 2002 l'incapacità lavorativa
al 100% del signor RI 1 (riscontrata dal Dr. med. __________)
era riferita e limitata alle attività che l'assicurato aveva svolto in passato (prima del 01.05.2002), mentre lo stesso era comunque ed in ogni caso idoneo a svolgere dei lavori leggeri con sovente cambio di posizione, ossia attività quali benzinaio o di addetto alla sorveglianza (Doc. 6, Doc. 7, domanda e risposta no. 3).
Si ribadisce inoltre che la decisione del TCA, con la quale veniva rinviato l'incarto alla SdL per un approfondimento negli accertamenti, verteva sulla situazione relativa alle condizioni fisiche (e non psichiche) del signor RI 1 (Doc. 8).
Nel proprio rapporto medico del 13.11.2003 (Doc. 7), il Dr. med. __________ ha sì sottolineato, avuto sempre riferimento allo stato di salute del signor RI 1 nel mese di dicembre 2002, che "dal lato psichiatrico si è sviluppata una sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo che era molto legata al fatto di non poter lavorare con delle preoccupazioni sul futuro suo e della sua famiglia", pur ritenendo nel contempo sempre idoneo il ricorrente a svolgere lavori leggeri con sovente cambio di posizione, ossia attività quali benzinaio o di addetto alla sorveglianza (Doc. 7, risposta no. 1).
Questo sta a significare che lo stato di salute psichico nel periodo determinante dal 20.11.2002 al 04.03.2003 non era sicuramente tale da escludere l'idoneità ai collocamento del signor RI 1 ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. f) e 15 cpv. 1 LADI. E questo anche perché i disturbi di carattere psico-sociale riscontrati nel dicembre 2002 e nel primo trimestre del 2003 sono pienamente comprensibili e del tutto normali, tipici e "naturali" proprio della situazione in cui viene a trovarsi ogni persona disoccupata, in particolare quella di lunga durata. Le più che giustificate preoccupazioni sul proprio futuro, sul destino della propria famiglia peserebbero evidentemente su chiunque (anche su chi non è disoccupato) e non solamente sul signor RI 1, padre di 5 figli. Si sfida qualsiasi persona all'età di 58 anni e dopo un lungo periodo di disoccupazione continua a non trovarsi nello stato d'ansia nel quale si trovava il ricorrente a quell'epoca. Voler ammettere il contrario, come pretendeva e pretende tuttora la SdL, significherebbe negare le indennità di disoccupazione a tutti i disoccupati, ciò che evidentemente non è lo scopo che la Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione si prefigge.
Non va inoltre dimenticato che in passato il signor RI 1 era stato oggetto, __________, d'interventi apparsi sul __________ "__________" in relazione alla sua situazione personale e famigliare. È quindi fin troppo facile oggi, come pure nel lontano novembre 2002, per la Dr.ssa __________ e la SdL ritenere psicologicamente fragile il ricorrente e di conseguenza dichiararlo (a torto) inidoneo al collocamento e per di più sulla scorta di indicazioni mediche (in ogni caso contestate) nemmeno riferite al periodo determinante 20.11.2002 - 04.03.2003. Infatti, anche nella sua nuova decisione su opposizione 05.05.2004 la SdL, avendo saputo dei tre ricoveri dell'assicurato presso l'ospedale __________ di __________ nel corso del 2003 (Doc. 7, risposta no. 4), ha preso in considerazione lo stato di salute del signor RI 1 durante tutto il 2003 (e in parte anche il 2004, Doc. 5), contrariamente a quanto richiesto dal TCA nella propria sentenza. Va in ogni caso ribadito che già il primo ricovero del signor RI 1 presso l'ospedale __________ è avvenuto il 26.03.2004, ossia posteriormente al periodo determinante 20.11.2002-04.03.2003, ed è inoltre stato di breve durata.
Ma se anche per delirio di ipotesi codesta on. Corte non volesse ritenere il signor RI 1 idoneo al collocamento ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. f) e 15 cpv. 1 LADI e dunque confermare la tesi della SdL (in ogni caso avversata), l’art. 28 LADI non trova applicazione anche per un'altra ragione. Nell'ambito del precedente contenzioso la SdL aveva infatti affermato che "Ora, nella valutazione della presente fattispecie lo scrivente Ufficio ha tenuto conto sia del rapporto della dottoressa __________, sia dei certificati medici prodotti dal ricorrente [del Dr. med. __________]. Del resto entrambi conducono alla stessa conclusione, a sapere l'incapacità al lavoro del signor RI 1 nella misura del 100%" (sentenza, considerando 1.5., punto 10, pag. 5). Orbene, con l'avversata decisione su opposizione 05.05.2004 la SdL non ha fatto altro che riconfermare l'originaria decisione su opposizione del 04.03.2003 basandosi su degli accertamenti (ancora una volta incompleti e di cui si dirà più diffusamente nel prosieguo) dello stato di salute del ricorrente durante l'intero 2003 e non limitatamente al periodo determinante 20.11.2002 - 04.03.2003, così come richiesto dal TCA. Ma per quale ragione allora la SdL non ha applicato all'assicurato l’art. 28 LADI direttamente a partire dal 01.05.2002, ritenuto come entrambi i certificati (della Dr.ssa __________ e del Dr. med. __________) conducono alla stessa conclusione?
La risposta è semplice e chiara: ammettere un'incapacità lavorativa già del 01.05.2002 implicava dover riconoscere un impedimento di carattere durevole e non più temporaneo come prescritto dall'art. 28 cpv. 1 LADI. In effetti, un impedimento della capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane almeno un anno, per cui nel concreto caso si imporrebbe a giusta ragione l'applicazione dell'art. 15 cpv. 2 LADI e non dell'art. 28 cpv. 1 LADI. Questa stridente contraddizione appare ancora più evidente nel Doc. 4 inviato dalla stessa SdL al signor RI 1, nel quale si legge che "in casi particolari l'autorità amministrativa può ricorrere all'aiuto di un medico di fiducia per valutare aspetti medici legati all'incapacità lavorativa temporanea (art. 28 cpv. 5 LADI) o all'idoneità al collocamento (art. 15 cpv. 3 LADI)." L'insicurezza mostrata dalla stessa SdL in punto alle disposizioni in concreto applicabili è palese e si commenta da sé.
Giusta l'art. 15 cpv. 2 LADI gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizioni equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Anche le persone handicappate fisicamente o psichicamente in misura durevole e rilevante, a determinate condizioni, possono essere dunque considerate idonee al
collocamento.
A tal proposito, va rilevato che l'handicap non deve forzatamente essere invalidante ai sensi dell'assicurazione invalidità, circostanza che la SdL non ha voluto considerare. Inoltre, anche l'assegnazione di una rendita intera dell'AI non esclude l'idoneità al collocamento (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 96, DLAD 1995 Nr. 30 p. 173 consid. 3). Come già evidenziato nel precedente ricorso 13.03.2003, l'art. 15 cpv. 2 non va confuso con l’art. 28 LADI. In effetti, una persona impedita fisicamente e psichicamente, la cui capacità al lavoro è ridotta, rimane idonea al collocamento nell'ambito dell'art. 15 cpv. 2 LADI ed è indennizzabile se adempie gli altri presupposti del diritto all'indennità (DLAD 1995, pag. 172). L'art. 15 cpv. 3 OADI stabilisce inoltre che un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione invalidità o un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno. Questa norma costituisce addirittura una disposizione di coordinamento. In effetti, per la categoria di assicurati di cui all'art. 15 cpv. 3 OADI il concetto di idoneità al collocamento è stato ulteriormente relativizzato ed è stato introdotto l'obbligo di pagamento anticipato da parte dell'assicurazione disoccupazione. Questo impedisce che la LADI e le altre assicurazioni sociali rifiutino di versare determinate prestazioni con motivazioni contraddittorie (Locher, op. cit., pag. 96). Come già detto, l'idoneità al collocamento va esaminata in base alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della decisione impugnata, che nel nostro caso (e per le motivazioni già espresse in precedenza e nella sentenza del TCA 18.08.2003) va situata nel periodo determinante che va dal 20.11.2002 al 04.03.2003.
Per tutte le motivazioni testé indicate e rilevato come il signor RI 1 si è sempre dichiarato disponibile ad accettare un'attività lavorativa nella misura in cui si trovi un'occupazione confacente alla sua persona, egli è sicuramente da ritenere nel periodo determinante tra il 20.11.2002 ed il 04.03.2003 fisicamente e psichicamente idoneo al collocamento giusta l'art. 15 cpv. 1, subordinatamente giusta l'art. 15 cpv. 2 LADI, per svolgere lavori leggeri con sovente cambio di posizione, ossia lavori quale benzinaio o addetto alla sorveglianza (Doc. 7, risposta no. 3).
Prove: testi, edizione e richiamo documenti, richiamo dal Tribunale
cantonale delle assicurazioni, Lugano, dell'intero incarto n.
38.2003.30 di cui alla sentenza di data 18.08.2003, richiamo
dall'URC di __________ e di __________, rispettivamente dalla
Cassa di disoccupazione __________ di __________ di tutti gli incarti
relativi alle ricerche di lavoro effettuate dall'assicurato, ai
verbali di colloquio assicurato/collocatore, nonché quelli
relativi ai provvedimenti adottati dagli Uffici a favore
dell'assicurato ed alle offerte di lavoro da loro proposte
all'assicurato.
Ad. 3 e
Ad. 4 Integralmente contestati.
Premesso che il signor RI 1 è sicuramente da ritenere, nel periodo determinante tra il 20.11.2002 ed il 04.03.2003, fisicamente e psichicamente idoneo al collocamento giusta l'art. 15 cpv. 1, subordinatamente giusta l'art. 15 cpv. 2 LADI, per svolgere lavori leggeri con sovente cambio di posizione, ossia lavori quale benzinaio o addetto alla sorveglianza (Doc. 7, risposta no. 3), si precisa e specifica quanto segue.
Anzitutto, si ribadisce che la decisione del TCA, con la quale veniva rinviato l'incarto alla SdL per un approfondimento negli accertamenti, verteva sulla situazione relativa alle condizioni fisiche (e non psichiche) del signor RI 1.
A prescindere da ciò, va comunque sottolineato e ribadito che i "disturbi" di carattere psico-sociale avvertiti dall'assicurato nel periodo determinante dal 20.11.2002 al 04.03.2003 (Doc. 7) sono pienamente comprensibili e del tutto normali, tipici e "naturali" della situazione in cui viene a trovarsi ogni persona disoccupata, specialmente se di lunga durata come il signor RI 1, e, dunque, in quanto tali non possono inficiare minimamente, come già evidenziato in precedenza, l'idoneità al collocamento dell'assicurato, pena la più totale inefficacia della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.
Ma soprattutto, non va confuso lo stato di salute fisico e psichico del signor RI 1 nel momento determinante dal 20.11.2002 al 04.03.2002 con quello del periodo posteriore. In effetti, questa nuova fattispecie, che abbraccia temporalmente lo stato di salute dell'assicurato durante tutto il resto del 2003 e su cui poggia in pratica l'avversata decisione su opposizione 05.05.2004 (Doc. 1) della SdL, non riguarda affatto la sentenza del TCA del 18.08.2003 e le relative richieste di ulteriori accertamenti. Pertanto questa fattispecie avrebbe dovuto, se del caso, far oggetto di una nuova istruttoria, rispettivamente di una nuova decisione a sé stante ed indipendente da quella resa precedentemente.
Al di là di ciò, non va inoltre dimenticato che il successivo presunto peggioramento dello stato depressivo dell'assicurato nel corso del 2003, ancorché lo stesso non sia oggetto del contendere e non sia neanche stato correttamente dimostrato e provato da alcun medico specialista, è contestuale alla pregressa procedura ricorsuale sfociata con la decisione del TCA del 18.08.2003, dunque in stretta relazione con il processo ed il suo esito e pertanto da un profilo umano la reazione del signor RI 1 sarebbe stata del tutto normale e comprensibile. Ed è alquanto singolare, per non dire altro, l'atteggiamento chiaramente vessatorio assunto dalla SdL, la quale ha ancora una volta di più cercato di sfruttare le continue frustrazioni con le quali il signor RI 1 si è trovato confrontato a causa della situazione assicurativa e giudiziaria venutasi a creare. Di questo la SdL era del resto già stata ampiamente resa edotta dal patrocinatore del ricorrente ancor prima della qui querelata decisione (Doc. 8, Doc. 9).
Pertanto e contrariamente a quanto disinvoltamente assunto dalla SdL, gli accertamenti svolti posteriormente alla decisione del TCA non sono risultati né pertinenti, né conformi alle necessità di chiarimenti imposti dal TCA, né esperiti correttamente nella misura in cui la decisione su opposizione 05.05.2004 non si è (per nulla) limitata alla valutazione della situazione personale dell'assicurato nel periodo determinante dal 20.11.2002 al 04.03.2003. II fatto che la decisione del TCA sia stata pronunciata dopo il 30.04.2003 e che l'assicurato sia stato ricoverato per una breve degenza presso l'Ospedale __________ di __________ dal 26.03.2003 al 18.04.2003 nulla muta ai fini del giudizio della presente causa, in quanto il periodo determinante da esaminare era solamente quello tra il 20.11.2002 (data del primo rapporto della Dr.ssa __________) e il 04.03.2003 (data dell'originaria decisione su opposizione della SdL).
A giusta ragione, il ricorrente (per il tramite dell'avv. RA 1) si è dunque opposto alla richiesta della SdL di poter interpellare il Dr. med. __________, liberandolo dal segreto professionale. Per i quali motivi, il riferimento della SdL all'art. 28 cpv. 3 LPGA è del tutto fuori luogo, in quanto dimostra per l'ennesima volta come l'intenzione di detto Ufficio, poi realmente concretizzasi nella contestata decisione su opposizione 05.05.2004 (Doc. 1), era ed è quella di decretare l'inidoneità al collocamento del ricorrente e dunque l'applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LADI a far tempo dal 20.11.2002 poggiandosi sulla situazione venutasi a creare tra il 26.03.2003 ed il 05.09.2003, anzi fino alla fine del 2003, ossia posteriormente al periodo determinante stabilito dal TCA. È infatti la stessa SdL ad ammetterlo esplicitamente: "Il ricovero dell'opponente dal 26 marzo al 18 aprile 2003, come pure i successivi periodi di degenza (16 giugno-12 luglio 2003 e 22 luglio-5 settembre 2003) confermano nei fatti la valutazione del medico fiduciario" Dr.ssa. __________. Questo medico ha nel frattempo provveduto ad allestire un secondo rapporto medico 16.01.2004 (Doc. 5), anch'esso come il suo primo (del 20.11.2002) del tutto inconcludente, poiché pure ella fornisce una valutazione dello stato di salute del ricorrente non contestualizzata al periodo richiesto 20.11.2002-04.03.2003 ("La patologia psichiatrica, cronicizzata anch'essa con diversi scompensi nel corso del 2003 (3 ricoveri in 7 mesi)", Doc. 5, pag. 2). Inoltre, la Dr.ssa __________ ha redatto questo secondo rapporto senza nemmeno prima visitare il signor RI 1, limitandosi a consultare ed esaminare i certificati del Dr. med. __________ del 19.12.2002 e del 13.11.2003 (Doc. 7), rispettivamente quello del Dr. med. __________ del 18.12.2003 (Doc. 3). Ritenuto come la Dr.ssa __________ non abbia visitato il ricorrente, non si riesce sinceramente a comprendere con quale estrema sicurezza ella abbia potuto a distanza di quasi 14 mesi dalla prima valutazione 20.11.2002 precisare, con riferimento alla stessa, la totale inabilità al lavoro a tempo indeterminato "dal punto di vista psichiatrico" (Doc. 5, pag. 1), mentre solo 9 giorni dopo l'unica visita avvenuta (l'11.11.2002) non vi era riuscita!
II rapporto medico del Dr. __________ (Doc. 3), come già detto, è contestato e irrilevante ai fini del giudizio. In effetti, il TCA aveva esplicitamente richiesto alla SdL di voler raccogliere delle "precisazioni complementari al medico curante dell'assicurato e delle osservazioni al riguardo alla Dr.ssa __________ " (sentenza, considerando 2.10., pag. 28), ma non presso il Dr. med. __________. Inoltre, detto medico ha visto e visitato il signor RI 1 il 18.12.2003, per cui la valutazione dello stato di salute dell'assicurato non può evidentemente riferirsi al periodo determinante tra il 20.11.2002 e il 04.03.2003. Ci mancherebbe altro!
In conclusione, il signor RI 1 è sicuramente da ritenere nel periodo determinante tra il 20.11.2002 ed il 04.03.2003 fisicamente e psichicamente idoneo al collocamento giusta l’art. 15 cpv. 1, subordinatamente giusta l’art. 15 cpv. 2 LADI, per svolgere lavori leggeri con sovente cambio di posizione, ossia lavori quale benzinaio o addetto alla sorveglianza. Pertanto, l'applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LADI a far tempo dal 20.11.2002 è del tutto destituita di ogni fondamento." (Doc. I)
1.5. Dopo l'assegnazione di un ultimo termine perentorio di 10 giorni (cfr. doc. III), la Sezione del lavoro, il 16 luglio 2004, ha presentato la risposta di causa, con la quale ha chiesto la reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.6. Il 20 luglio 2004 l'assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni del 3 giugno 2004 (cfr. doc. VI).
1.7. Pendente causa il TCA ha invitato il rappresentante dell'assicurato a comunicare se questi aveva inoltrato domanda per essere posto al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione invalidità e, in caso affermativo, qual era stato l'esito, documentando la risposta (cfr. doc. VII).
Il 10 settembre 2004 l'avv. RA 1 ha risposto:
" come da vostra recente richiesta ho interpellato il signor RI 1 il quale mi ha confermato di aver fatto richiesta di una rendita completa AI e di averla ottenuta a partire dallo scorso mese.
Egli mi ha detto di averla ottenuta nella misura del 50% per i noti problemi fisici ed al 100% per i problemi psichici.
Non sono tuttavia in possesso del documento che vi autorizzo già sin d'ora a richiamare dalla competente autorità, ossia dall'Ufficio AI in Bellinzona." (Doc. VIII)
1.8. Questa Corte, il 28 settembre 2004, ha chiesto al patrocinatore dell'assicurato se la stessa era autorizzata, oltre a richiamare dall'Ufficio AI la decisione relativa all'assegnazione all'interessato di una rendita intera, anche a esaminare l'incarto AI completo, comprensivo della documentazione medica riguardante l'assicurato (cfr. doc. IX).
Il 1° ottobre 2004 l'avv. RA 1 ha puntualizzato:
" (…) comunico che la richiesta facoltà di esaminare la documentazione medica completa riguardante l'assicurato dovrà essere limitata alla sua situazione relativa all'oggetto del contendere ossia alla sua situazione al momento della domanda di messa al beneficio dell'AD nel novembre 2002, coerentemente quindi con la posizione precedentemente assunta nei confronti della Sezione del lavoro." (Doc. X)
1.9. Il 13 ottobre 2004 il TCA ha richiamato dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità la decisione relativa all'attribuzione a RI 1 di una rendita intera (cfr. doc. XI).
Il 15 ottobre 2004 l'UAI ha trasmesso il provvedimento richiesto, da cui risulta che all'assicurato, il 25 giugno 2004, è stata assegnata una rendita intera di invalidità con effetto dal 1° maggio 2003, oltre a delle rendite completive per la moglie e per i figli (cfr. doc. XII).
1.10. I doc. XI e XII sono stati inviati per conoscenza all'avv. RA 1 (cfr. doc. XIII)
Essi sono stati pure trasmessi alla Sezione del lavoro unitamente ai doc. da VI a X (cfr. doc. XIV).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno all'assicurato è stato ritenuto applicabile l'art. 28 cpv. 1 LADI a decorrere dal 20 novembre 2002.
Va, dapprima, segnalato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).
Nel caso in esame, riferendosi la fattispecie a un periodo precedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni della LADI (l'amministrazione ha applicato l'art. 28 LADI al ricorrente a far tempo dal 20 novembre 2002), si applicano le norme valide fino al 30 giugno 2003.
2.2. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI), cioè disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata (cfr. art. 15 cpv. 1 LADI).
2.3. L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 2000 consid. 1a pag. 158; DLA 2000 pag. 18; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 2000 consid. 1a pag. 158; DLA 2000 pag. 18; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un'occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (DLA 2000 consid. 1a pag. 158; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58; DTF 123 V 214, consid. 3, pag. 216; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Nr. 217 e G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. P. Haupt, Berna, 1987, vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
2.4. L’art. 28 LADI regola il diritto all’indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta.
Il cpv. 1 di questa disposizione prevede che gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia, infortunio o maternità e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 34 indennità giornaliere entro il termine quadro.
Secondo il cpv. 2 le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dalle prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a o b.
Il cpv. 3 enuncia che il Consiglio federale disciplina i particolari, stabilisce segnatamente il termine per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.
Giusta il cpv. 4 i disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento, e alla mezza indennità, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.
Il cpv. 5 infine prevede che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Di transenna va segnalato che il nuovo art. 28 LADI, valido dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.4.), ha modificato il cpv. 1 e 2 della vecchia disposizione e ha introdotto il cpv. 1 bis.
Il nuovo cpv. 1 stabilisce che gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all'intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al trentesimo giorno dopo l'inizio dell'incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro.
Secondo il nuovo cpv. 1bis le assicurate la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta dopo il parto hanno diritto a 40 indennità giornaliere supplementari. La limitazione della durata di riscossione a 30 giorni non è applicabile.
Il nuovo cpv. 2 prevede che le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall'indennità di disoccupazione.
L'art. 28 cpv. 1 LADI deroga dunque a uno dei principi fondamentali dell'assicurazione contro la disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le relative prestazioni possono essere erogate a un assicurato solo se questi è idoneo al collocamento. Tale disposto prevede infatti una regolamentazione specifica per i casi di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito di malattia, infortunio o maternità. Il senso e lo scopo di questa eccezione consiste nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente mancanza dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a quelle situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o infortuni.
Ai fini di migliorare la sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di malattia, infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliere limitata nel tempo (cfr. DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02).
In una decisione pubblicata in DLA 2001 pag. 76 la nostra Massima Istanza ha innanzitutto stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero delle situazioni intermedie tra l'idoneità e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o è in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno.
Il TFA ha poi ricordato che l'art. 15 cpv. 2 LADI e l'art. 15 cpv. 3 OADI sono applicabili in caso di impedimento durevole e importante della capacità lavorativa e di guadagno. L'art. 15 cpv. 3 OADI prevede l'obbligo, per l'assicurazione contro la disoccupazione, di anticipare prestazioni a titolo preventivo, qualora un impedito non sia manifestamente inidoneo al collocamento e soddisfi gli altri presupposti del diritto. Queste prestazioni sono soggette a restituzione (art. 95 LADI) nel caso in cui l'assicurazione per l'invalidità conceda successivamente una rendita.
Un impedimento della capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane almeno un anno (cfr. Nussabaumer, op. cit., N. 225).
Per contro l'art. 28 LADI, come già precisato, è applicabile in caso di incapacità lavorativa temporanea.
La norma prevista dall'art. 28 cpv. 4 LADI, secondo cui l'assicurato ha diritto all'intera indennità giornaliera se la capacità lavorativa è di almeno il 75%, e alla mezza indennità se la capacità lavorativa è di almeno il 50%, non presuppone che l'assicurato abbia già esaurito il proprio diritto all'indennità in virtù dell'art. 28 cpv. 1 LADI. Inoltre, questo disposto viene applicato indipendentemente dal fatto che l'inizio dell'incapacità lavorativa è precedente o successivo alla disoccupazione.
Con quest'ultima disposizione si vuole quindi indennizzare ancora la capacità lavorativa residua o recuperata dell’assicurato che può ancora essere sfruttata sul mercato del lavoro (cfr. DLA 1995 pag. 168 consid. 3. b) bb); Nussbaumer, op. cit., Nr. 362).
Secondo la legge, come visto, il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione è dato “al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 34 indennità giornaliere entro il termine quadro”.
Per ogni singolo caso di malattia l’indennità giornaliera di disoccupazione è pagata una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni dopo l’inizio dell’inabilità (cfr. Nussbaumer, op. cit., Nr. 360; Gehrards, op. cit., pag. 341 n° 24).
In altre parole per ogni caso di malattia solo i primi 30 giorni sono indennizzabili.
Come “singolo caso” di malattia si considera di principio non solo l’inizio vero e proprio della malattia, ma pure ogni “ricaduta” (cfr. G. Gehrards, op. cit., pag. 341 n° 25).
2.5. L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:
" Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:
" (…)
Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."
La presente lite verte sul ricorso inoltrato dall'insorgente contro la decisione su opposizione del 5 maggio 2004 che ha confermato la decisione formale del 6 febbraio 2004, con cui la Sezione del lavoro ha stabilito che all'assicurato, dal 20 novembre 2002, è applicabile l'art. 28 LADI.
Tale provvedimento è stato emesso dall'amministrazione su rinvio del TCA, dopo aver esperito ulteriori accertamenti (cfr. consid. 1.1.).
Le nuove indagini mediche effettuate dalla Sezione del lavoro presso i Dr. med. __________, __________ e __________ sono state sottoposte all’assicurato, il 21 gennaio 2004, con la possibilità di presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. 6).
Ora, visto che nella precedente procedura il diritto di essere sentito dell'assicurato era stato ossequiato (cfr. consid. 2.8. inc. 38.03.30) e che, inoltre, a seguito della STCA del 18 agosto 2003 egli doveva essere ben consapevole che l'amministrazione stava nuovamente valutando l'applicazione o meno delle disposizioni previste dall'art. 28 LADI al suo caso, l’opportunità conferitagli di esprimersi sulle attestazioni mediche includeva la possibilità di pronunciarsi anche sull'applicabilità o meno dell'art. 28 LADI.
Pertanto il diritto di essere sentito dell'assicurato è stato ossequiato già prima dell'emanazione della decisione formale del 6 febbraio 2004, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 21 e 22).
2.6. L'assicurato si è iscritto in disoccupazione presso l'URC di __________ il 1° maggio 2001, aprendo il suo secondo termine quadro (cfr. doc. 20).
In proposito va osservato che il ricorrente era alla ricerca di un impiego al 100% (cfr. doc. 20).
Dal 1° agosto 2002 egli ha fatto capo all'URC di __________ a seguito del cambiamento del suo domicilio.
Il 23 ottobre 2002 il caposede di quest'ultimo URC, nutrendo dei dubbi circa l'effettiva idoneità al collocamento del ricorrente, sulla base dell’art. 28 cpv. 5 LADI, ha richiesto l'intervento di un medico di fiducia, e meglio della Dr. med. __________ - FMH Psichiatria e psicoterapia -, affinché visitasse l'assicurato (cfr. consid. 2.10. inc. 38.03.30).
L'11 novembre 2002 la Dr. med. __________ ha esaminato l'insorgente. Dalla relativa valutazione del 20 novembre 2002 emerge che:
" (…)
Le mie considerazioni si basano su:
- colloquio con l'assicurato nel mio studio in data dell'11 novembre 2002.
- colloquio telefonico con il medico curante dell'assicurato, Dr. __________ il 19 novembre 2002.
- esame degli atti da lei messimi a disposizione.
Determinare, rispettivamente confermare l'incapacità temporanea o definitiva, parziale o totale al lavoro del/della disoccupato/a.
A mio avviso l'assicurato RI 1 è inabile al lavoro al 100% a tempo indeterminato.
Determinare nel limite del possibile l'origine dell'incapacità al lavoro.
Da un lato i problemi fisici: i dolori continui al sistema muscolare, che gli impediscono di svolgere un lavoro in cui si necessita di forze fisiche, dall'altro la sua condizione psichica (al momento piuttosto depressa) che gli rende difficile applicarsi in qualsiasi attività.
Diagnosticare il carattere acuto, cronico o recidivo dell'affezione misura.
I dolori hanno ormai raggiunto un carattere cronico ed anche il disturbo psichico si sta evolvendo in quella direzione.
Considerata la situazione generale del Signor RI 1 (la natura dei suoi disturbi e l'età) non reputo probabile in un prossimo futuro un grande miglioramento del suo stato di salute con conseguente ripresa dell'abilità lavorativa, per cui ritengo adeguato indirizzare lo stesso verso una richiesta di invalidità." (Doc. 10, inc. 38.03.30)
Il 19 dicembre 2002 il medico curante dell'assicurato, Dr. med. __________, medicina generale FMH, medico curante dell'assicurato, ha rilasciato il seguente certificato medico:
" Si certifica l'incapacità lavorativa del summenzionato paziente nella misura del 100 % dal 01.05.02 a data indeterminata.
Esso potrebbe essere idoneo per lavori leggeri con sovente cambio di posizione." (Doc. 12 inc. 38.03.30)
La Sezione del lavoro con decisione formale del 31 gennaio 2003, confermata con decisione su opposizione del 4 marzo 2003, ha stabilito che dal 20 novembre 2002 all'assicurato doveva essere applicato l'art. 28 LADI, a causa della sua capacità lavorativa temporaneamente inesistente attestata dalla Dr. __________.
Ai sensi di questo disposto, pertanto, una volta esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione per al massimo 30 giorni dopo l'inizio dell'incapacità totale o parziale al lavoro e limitato a 34 indennità giornaliere entro il termine quadro, l'assicurato non poteva più essere posto al beneficio delle indennità, visto che egli, a mente dell'amministrazione, non sarebbe stato abile al lavoro almeno al 50% (cfr. art. 28 cpv. 4 LADI; consid. 2.9. inc. 38.03.30).
L'assicurato ha impugnato la decisione su opposizione del 4 marzo 2003 davanti al TCA, il quale, il 18 agosto 2003, ha accolto il ricorso rinviando gli atti alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti (cfr. inc. 38.03.30).
2.7. Nella sentenza del 18 agosto 2003, appena menzionata, il TCA ha rinviato gli atti all’amministrazione al fine di esperire nuove indagini mediche volte a chiarire le condizioni di salute dell'assicurato nel periodo dal 20 novembre 2002 al 4 marzo 2003. Ciò risultava indispensabile per poter valutare se dal 20 novembre 2002 al ricorrente era applicabile l'art. 28 cpv. 1 e 4 LADI, come ritenuto dall'amministrazione (cfr. consid. 1.1.), o meno.
I certificati medici agli atti non erano, infatti, sufficienti per stabilire con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali se RI 1, dal 20 novembre 2002 al momento dell'emanazione della decisione su opposizione del 4 marzo 2003, avesse o meno sempre presentato un'incapacità lavorativa superiore al 50% ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 e 4 LADI (cfr. consid. 1.1.; inc. 38.03.30).
La Sezione del lavoro, il 3 novembre 2003, dopo aver ricevuto la relativa dichiarazione di svincolo dal segreto professionale, sottoscritta dal ricorrente (cfr. doc. 17), ha posto al Dr. med. __________ i seguenti quesiti:
" (…)
1. Quali erano le cause mediche (fisiche o psichiche) dell'incapacità
lavorativa a tempo pieno da Lei considerate al momento della stesura del certificato medico del 19 dicembre 2002 (p.f. dettagliare la risposta, precisare gli esami medici eseguiti e di che tipo di attività si è tenuto conto)?
2. Quali erano precisamente le attività lavorative che l'assicurato non era, a Suo parere, in grado di svolgere, e per quale motivo, nel dicembre 2002?
3. Lei ha ritenuto il signor RI 1 idoneo per lavori leggeri con
sovente cambio di posizione; voglia per cortesia precisare quali erano le attività lavorative che l'assicurato era, a Suo parere, in grado di svolgere (precisare tipo di attività, eventuali limiti medici) nel dicembre 2002;
4. Descriva l'evoluzione dello stato di salute del paziente dal mese di
dicembre 2002 a tutt'oggi in relazione alla sua capacità al lavoro (p.f. dettagli per quanto possibile la situazione durante il primo trimestre 2003, indichi se i disturbi lamentati hanno raggiunto un carattere cronico);
5. P.f. precisi da quando il signor RI 1 è Suo paziente, se lo è
ancora attualmente, con quale frequenza lo ha visto e se sono stati eseguiti particolari accertamenti medici posteriormente al mese di dicembre 2002." (Doc. 16)
Il Dr. med. __________, il 13 novembre 2003, ha risposto:
" (…)
1. Il paziente soffriva di cervico-brachialgie bilateralmente, probabilmente in parte su note discopatie dalla vertebra C3 alla vertebra C7 con artrosi cervicali e restringimento del canale foraminale intervertebrale da C4 a C7 e in parte su lesione della manscetta rotatoria bilateralmente.
Dal lato psichiatrico si è sviluppata una sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo che era molto legata al fatto di non poter lavorare con delle preoccupazioni sul futuro suo e della famiglia.
In base a questi problemi di salute ho valutato la sua incapacità lavorativa al 100% per lavori che effettuava fino al suo licenziamento nel 2001, ma lasciandogli la possibilità di trovare una nuova attività lavorativa leggera che gli avrebbe permesso di cambiare soventemente la posizione onde evitare i dolori alle spalle e alle braccia.
Lasciandogli questa speranza mi aspettavo un netto miglioramento dei suoi disturbi psichici.
2. Un'attività lavorativa con dei movimenti ripetitivi delle braccia
avrebbe senz'altro peggiorato i disturbi cervico-brachiali. Questo sarebbe successo soprattutto svolgendo lavori manuali o dei lavori legati ad una posizione fissa, per esempio con lo sguardo fisso su di uno schermo (computer). Il paziente mi ha chiesto il certificato medico datato il 19.12.2002 solo in dicembre 2002.
3. Come sopra descritto pensavo a dei lavori di tipo benzinaio o ad
una sorveglianza di un parking.
4. I dolori cervico-brachiali sono diminuiti ma questi si acutizzerebbero probabilmente svolgendo un'attività lavorativa come descritto al punto 2.
La depressione si è aggravata in modo tale da dover ricoverare il
paziente nel reparto di psichiatria all'ospedale __________ di __________ tre volte nell'arco di 6 mesi; dal 26.3.2003 al 18.4.2003, dal 16.6.2003 al 12.7.2003 e dal 22.7.2003 al 5.9.2003.
Nel primo trimestre del 2003 i disturbi erano soprattutto di tipo psicosociale sulla base dei quali è subentrata una gastrite.
I disturbi cervico-brachiali sono da ritenere cronici, ma non lavorando, molto meno importanti, mentre i disturbi psichiatrici sono pure diventati cronici e in modo accentuato.
5. Seguo il paziente dal 13.3.1995.
Il Signor RI 1 mi ha consultato nel 2003: il 17.01.03, 30.01.03, 04.02.03, 11.03.03, 22.05.03, 13.06.03, 15.09.03.
Il paziente viene seguito maggiormente dal Dr. __________, psichiatra, visto che gli ultimi ricoveri erano soprattutto dovuti a problemi psicosociali.
Non ho più richiesto ulteriori accertamenti nel 2003." (Doc. 15)
L'amministrazione, a seguito di tale certificazione, ha invitato il ricorrente a liberare dal segreto professionale anche il Dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc.14). L'assicurato, tuttavia, si è opposto a tale richiesta (cfr. doc. 13; 12).
Il 10 dicembre 2003 la Sezione del lavoro ha interpellato il Dr. med. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, chiedendogli se l'insorgente nel periodo dal mese di maggio 2002 fino a quel momento presentava effettivamente un'abilità a svolgere lavori leggeri, se sì quali (cfr. doc. 10).
Dal rapporto del 18 dicembre 2003 del Dr. med. __________ si evince:
" (…)
Riferisce che da circa 3 anni non lavora più. Fa solo piccoli lavoretti di manutenzione di giardini ma con grossa difficoltà. Sarebbe stato peritato dallo psichiatra Dr.ssa __________ in data 20.11.02 e il paziente sarebbe stato giudicato dal punto di vista psichiatrico inabile al lavoro al 100% per un tempo indeterminato.
Dal punto di vista fisico sogg. il paziente accusa dolori alla colonna cervicale, alla colonna toracale lombare con dolori alle spalle.
Difficoltà alla presa fine a causa di uno stato dopo operazione metacarpale bilaterale con sensazione di formicolii. Importante calo della forza con impossibilità a lavorare con le braccia oltre l'orizzonte.
Alla visita odierna si nota un paziente in condizioni generali decisamente ridotte che assume psico-farmaci.
Si veste e si spoglia senza alcuna limitazione. La funzione delle braccia è completamente libera ma dolente all'abduzione terminale.
Vi è peraltro un importante calo della forza per una sospetta patologia della cuffia dei rotatori.
La motilità della colonna cervicale è libera. Non trovo nulla di radicolare proveniente dalla colonna cervicale. Può darsi che questi formicolii derivino da una certa irritazione del nervo radiale dovuta agli interventi ai pollici.
In conclusione ritengo che in qualità di meccanico questo paziente sia completamente inabile al lavoro. Il carattere della patologia è decisamente cronico con frequenti recidive.
Per attività lavorative leggere che non obbligano il paziente a spostare frequentemente i pesi, a lavorare con le braccia oltre l'orizzonte e attività che non lo obbligano ad effettuare lavori fini, il paziente sarebbe sicuramente dal punto di vista ortopedico abile al 50%. Non bisogna tuttavia tralasciare il problema psichico che tuttavia esula dalle mie incombenze.
Personalmente proporrei di attendere la decisione definitiva dell'AI prima di decidere l'ulteriore procedere." (Doc. 9)
La Dr. med. __________, alla quale l'amministrazione ha sottoposto, oltre all'attestazione medica del Dr. med. __________ del 19 dicembre 2002, gli accertamenti medici effettuati presso i Dr. med. __________ e __________ alla fine del 2003 (cfr. doc. 8), il 16 gennaio 2004, ha indicato:
" (…)
Mio certificato del 20.11.2002: dal punto di vista psichiatrico, totale inabilità al lavoro a tempo indeterminato.
Certificato Dr. med. __________ del 13.11.2003: l'A. soffre di disturbi cervico-brachiali ed una depressione reattiva, che gli permetterebbero al massimo di svolgere un'attività leggera con possibilità di cambiare sovente la posizione.
Nel corso del 2003 la depressione si è aggravata al punto che egli ha dovuto essere ricoverato in psichiatria tre volte per una durata totale di circa 4 mesi. Tuttora è in cura psichiatrica.
Certificato Dr. med. __________ del 19.12.2002: L'A. è inabile al lavoro al 100% dal 01.05.2002 a tempo indeterminato.
Certificato Dr.med. __________ del 18.12.2003: alle visite l'A. si presenta in "condizioni generali decisamente ridotte", accusa "dolori alla colonna cervicale, toracale, lombare e alle spalle" ed "un importante calo della forza delle braccia".
La patologia sarebbe "cronica con frequenti recidive".
Concludendo il Dr. med. __________ reputa l'A., dal punto di vista ortopedico, abile al lavoro al 50% " per attività lavorativa leggera che non obbligano il paziente a spostare frequentemente i pesi, a lavorare con le braccia oltre l'orizzonte e attività che non lo obbligano ad effettuare lavori fini" rimarcando che "non bisogna tralasciare il problema psichico".
Valutazione: L'A. soffre di due patologie importanti ed invalidanti:
- La patologia ortopedica, che gli limita in modo importante i movimenti delle braccia e causa, secondo la valutazione del Dr. med. __________, un'incapacità lavorativa del 50% con ulteriori limitazioni sul tipo di lavoro possibile.
Il carattere dei disturbi viene descritto come decisamente cronico con frequenti recidive, cosa che non lascia presupporre un miglioramento in un prossimo futuro.
- La patologia psichiatrica, cronicizzata anch'essa con diversi scompensi nel corso del 2003 (3 ricoveri in 7 mesi) a prova di una grossa instabilità psichica nonostante le cure effettuate.
Anche per quel che riguarda il disturbo psichico, la prognosi non è favorevole ed un marcato miglioramento dello stato psichico in un prossimo futuro non è probabile.
Alla luce di questi fatti reputo l'A. totalmente inabile al lavoro e non collocabile a tempo indeterminato." (Doc. 7)
Il 21 gennaio 2004, come già esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), la Sezione del lavoro ha trasmesso all'assicurato tali certificati medici, conferendogli la possibilità di presentare eventuali osservazioni. Inoltre è stato precisato che se l'insorgente non avesse reso possibile i necessari accertamenti presso il Dr. med. __________, l'amministrazione avrebbe deciso sulla base degli elementi in suo possesso (cfr. doc. 6).
Il ricorrente, il 23 gennaio 2004, ha rilevato che gli approfondimenti ordinati dal TCA devono portare sui referti dei Dr. med. __________ e __________ con riferimento alla situazione di allora e non a quella attuale, poiché l'eventuale stato di salute attuale deve far oggetto di una nuova decisione da parte dell'amministrazione. Egli ha, consequenzialmente, puntualizzato che nessun ulteriore svincolo sarebbe stato sottoscritto, segnatamente a beneficio del Dr. med. __________ (cfr. doc. 5).
Fondandosi su tali risultanze, l'amministrazione con decisione formale del 6 febbraio 2004, confermata con decisione su opposizione del 5 maggio 2004, ha nuovamente ritenuto applicabile al ricorrente l'art. 28 LADI a far tempo dal 20 novembre 2002, in quanto, benché dal profilo fisico presentasse una capacità lavorativa per attività leggere, dal punto di vista psichico era inabile al lavoro al 100% a tempo indeterminato a causa di disturbi di carattere cronico (cfr. doc. 4; A1).
2.8. L'assicurato, nell'atto ricorsuale, ha contestato il modo di procedere della Sezione del lavoro, sostenendo, come già avvenuto in precedenti scritti (cfr. doc. 5; 12), che essa, contrariamente a quanto fissato dal TCA nella sentenza del 18 agosto 2003, non si è limitata a esperire degli accertamenti relativi allo stato di salute fisico e psichico dell'assicurato nel periodo determinante dal 20 novembre 2002 al 4 marzo 2003, bensì ha esteso le indagini mediche anche al lasso di tempo successivo, e meglio estate/autunno 2003 e inizio 2004. In particolare i certificati dei Dr. med. __________ e __________ concernono il periodo posteriore a quello rilevante ai fini della lite.
Egli ha anche ribadito di non aver liberato dal segreto professionale il Dr. med. __________ a ragione, dato che il suo intervento riguarda l'arco di tempo posteriore a quello in questione. Basandosi sul rapporto del Dr. med. __________ egli ha, infine, affermato di essere stato idoneo al collocamento dal 20 novembre 2002 al 4 marzo 2003 (cfr. doc. I).
E' utile rilevare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Ciò vale anche per l'idoneità al collocamento che, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. DTF 112 V 398 consid. 1a; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).
Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
Pertanto, in casu, l'esame prospettivo implica, in linea di principio, che la situazione di salute dell'assicurato nel periodo in questione, ovvero dal 20 novembre 2002 agli inizi del mese di marzo 2003, sia valutata sulla base della documentazione datata fino all'emanazione del provvedimento impugnato.
Di conseguenza, ai fini del presente giudizio, verranno considerati gli accertamenti esperiti successivamente alla sentenza del TCA del 18 agosto 2003, se, si riferiscono al periodo dal 20 novembre 2002 al 4 marzo 2003 o se, comunque, permettono di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione di salute e dell’abilità lavorativa dell’assicurato durante tale arco di tempo (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).
2.9. Preliminarmente, per quanto concerne il rifiuto di svincolare dal segreto professionale il Dr. med. __________, va rilevato che è vero che dal certificato del Dr. med. __________ del 13 novembre 2003 e da quanto attestato dall'assicurato risulta che tale psichiatra sarebbe intervenuto solo posteriormente al lasso di tempo determinante, e meglio in seguito al periodo di degenza presso l'Ospedale __________ di __________ dal 26 marzo al 18 aprile 2003 (cfr. doc. 12, 13; A7; I).
Tuttavia, anche considerando conforme alla realtà dei fatti tale indicazione, l'insorgente è comunque entrato in cura presso il Dr. med. __________ a breve distanza di tempo dal periodo in esame che va dal 20 novembre 2002 al 4 marzo 2003.
Lo specialista, dunque, se fosse stato liberato dal segreto professionale, avrebbe potuto fornire delucidazioni in merito allo stato di salute psichico dell'assicurato, e conseguentemente circa la sua abilità lavorativa, in modo prospettico, perlomeno riguardo alla situazione all'inizio del 2003.
A tale proposito va segnalato che l'art. 28 cpv. 3 LPGA, relativo alla collaborazione nell'esecuzione, prevede che:
" Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni."
Inoltre giusta l'art. 43 cpv. 3 LPGA:
" Se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia."
L'art. 28 cpv. 3 LPGA, in pratica, implica che gli assicurati che pretendono delle prestazioni sono tenuti a svincolare terze persone dal segreto d'ufficio o professionale, affinché queste permettono di accertare e chiarire tutti gli elementi della fattispecie. L’autorizzazione a fornire informazioni si limita in ogni caso ai dati rilevanti per il caso di specie. Non si può, pertanto, pretendere che venga rilasciata un'autorizzazione generale. Al contrario, quest’ultima deve contenere la descrizione precisa dell'oggetto sul quale porterà l'informazione (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 28, n. 21-25).
L'art. 43 cpv. 3 LPGA, dal canto suo, parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA - secondo cui se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi -, bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che, come visto, contempla il dovere di svincolare dal segreto delle persone tenute a dare informazioni ai sensi (cfr. anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).
La violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel caso in cui avvenga in modo ingiustificato.
Le sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiato che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo.
L'art. 43 cpv. 3 LPGA prevede due sanzioni: l'autorità amministrativa può decidere in base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emettere una decisione di merito, non va prolato un provvedimento di irricevibilità (cfr. U. Kieser, op. cit. ad art. 43, n. 36-41).
In una sentenza del 22 settembre 2004 nella causa K. (I 190/04), il TFA in un caso in cui a un assicurato che lamentava disturbi alla schiena e depressione erano state rifiutate delle prestazioni da parte dell'assicurazione invalidità, poiché egli aveva fornito unicamente il nome del medico curante, dal cui rapporto non emergevano elementi relativi eventuali problemi psichici, e aveva negato di essere stato in cura presso altri sanitari, ha stabilito che l'amministrazione e il tribunale cantonale non avevano violato il principio inquisitorio. Infatti non avendo debitamente compilato il formulario di richiesta di prestazioni, non emergevano punti sui quali indagare più approfonditamente. Neppure la censura secondo cui prima di decidere sulla base degli atti, si sarebbe dovuto procedere con la diffida ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 LPGA è stata ritenuta fondata. Tale procedura presuppone che l'amministrazione abbia potuto constatare che l'assicurato ha violato il dovere di collaborare. Nel caso di specie, per contro, non erano riscontrabili indizi in tal senso.
L'Alta Corte ha comunque accolto il ricorso dell'assicurato, in quanto dalla situazione medica presentata in sede federale sono risultati necessari degli accertamenti. Non sono, tuttavia, state assegnate ripetibili, visto il precedente comportamento manchevole dell'assicurato.
Nel caso concreto la Sezione del lavoro, dopo i due rifiuti dell’assicurato di svincolare il Dr. med. __________ dal segreto professionale del 25 novembre e 10 dicembre 2003 (cfr. doc. 12, 13), l’ha nuovamente invitato, il 21 gennaio 2004, ad autorizzare il medico a fornire le necessarie informazioni, precisando che in caso negativo avrebbe deciso sulla base degli elementi in suo possesso (cfr. doc. 6).
Come visto (cfr. consid. 2.7.), il ricorrente non ha svincolato lo psichiatra (cfr. doc. 5) e l’amministrazione, il 6 febbraio 2004, ha emesso la decisione formale con cui ha stabilito che all’assicurato, dal 20 novembre 2002, è applicabile l’art. 28 LADI.
A tale proposito il TCA constata che l'amministrazione ha comunque dato seguito a quanto previsto dall'art. 43 cpv. 3 LPGA. Infatti, dopo le prime risposte negative, ha inviato una diffida all'assicurato, indicandogli che se non avesse liberato il medico dal segreto professionale, avrebbe deciso fondandosi sugli atti disponibili. Essa, solo a seguito dell'ennesimo rifiuto, ha emanato la decisione formale del 6 febbraio 2004 (cfr. doc. 4).
L'amministrazione ha, dunque, agito correttamente in applicazione di quanto sancito dalla LPGA.
Si ricorda, inoltre, che l'insorgente, svincolando il medico dal segreto professionale, avrebbe avuto la facoltà di specificare quali informazioni il sanitario poteva rilasciare. Più precisamente l’assicurato avrebbe potuto indicare che rilevanti erano i dati medici e il relativo apprezzamento riguardanti piuttosto la fine del 2002/inizio 2003.
Al riguardo va, del resto, evidenziato che il ricorrente, tramite il suo rappresentante, sebbene solo relativamente alla forma ha riformulato la dichiarazione di svincolo nei confronti del Dr. med. __________, (cfr. doc. 17, 18).
2.10. Nel caso concreto da un attento esame degli accertamenti medici effettuati dall'amministrazione tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004 va osservato che il referto del 18 dicembre 2003 del Dr. med. __________, effettivamente, si riferisce unicamente allo stato di salute dell'assicurato e alla sua capacità lavorativa al momento della visita (cfr. doc. 9; consid. 2.7.). Il giudizio di tale medico non è, quindi, rilevante ai fini della presente vertenza, che deve chiarire se l’assicurato, nel periodo dal 20 novembre 2002 al 4 marzo 2003, era o meno abile al lavoro (cfr. consid. 2.8.).
Per quanto riguarda il certificato del 16 gennaio 2004 della Dr. med. __________, va evidenziato che la psichiatra, benché abbia tenuto conto delle attestazioni mediche del 2002 riguardo ai problemi fisici e psichici, ha dato una valutazione complessiva di inabilità totale al lavoro, più che altro basandosi sulle condizioni dell'insorgente nel momento in cui ha stilato l’attestazione.
Per quanto riguarda l'aspetto somatico-ortopedico, in effetti, si è fondata sull'apprezzamento del Dr. med. __________, mentre in relazione alla problematica psichica ha menzionato i diversi scompensi avuti nel 2003, sottolineando che tale patologia si è cronicizzata. Essa ha, pure, specificato che la prognosi non è favorevole e che un marcato miglioramento dello stato psichico in un prossimo futuro non è probabile (cfr. doc. 7; consid. 2.7.).
Questa ultima indicazione, riferendosi all'evoluzione futura posteriore al rapporto medico del 16 gennaio 2004, a maggior ragione non rispetta quanto prescritto da questa Corte con la sentenza del 18 agosto 2003.
Il referto della Dr. Med. __________, pertanto, non permette di chiarire le condizioni di salute dell'assicurato alla fine del 2002/inizio 2003.
Il Dr. med. __________, per contro, il 13 novembre 2003 ha descritto le condizioni di salute dell'assicurato riportandosi alla fine del 2002. Il sanitario ha menzionato una cervico-brachialgia bilaterale, oltre a una sindrome ansioso depressiva di tipo reattiva. Egli ha valutato che l'assicurato fosse incapace al 100% per i lavori che aveva effettuato prima del licenziamento nel 2001, ma fosse abile al lavoro per delle attività leggere con sovente cambio della posizione per evitare i dolori alle spalle e alle braccia, come benzinaio e sorvegliante di un parking. Il medico curante, lasciando questa speranza all'insorgente, si aspettava così un netto miglioramento dei disturbi psichici.
Lo stesso medico ha, però, osservato che la depressione si è invece aggravata in modo tale da dover ricoverare l'assicurato, dal 26 marzo 2003 al 18 aprile 2003 nel reparto di psichiatria dell'Ospedale __________ di __________
Relativamente al periodo successivo a quello in questione egli ha indicato, oltre al ricovero appena menzionato, altri due ricoveri, dal 16 giugno al 12 luglio 2003 e dal 22 luglio al 5 settembre 2003. Inoltre il sanitario ha precisato che sia i disturbi cervico-brachiali, che quelli psichiatrici sono da considerare cronici.
Il medico ha infine menzionato le date del 2003 in cui ha visitato l'assicurato, ossia, in relazione all'arco di tempo in questione, il 17 e il 30 gennaio, il 4 febbraio 2003 (cfr. doc. 15; consid. 2.7.).
In simili condizioni, secondo questo Tribunale, le più recenti attestazioni del Dr. __________, le quali hanno precisato il suo precedente certificato del 19 dicembre 2002, sono rilevanti per la soluzione della presente fattispecie, sia circa gli elementi forniti riguardanti il periodo in esame, che anche per quanto attiene alle indicazioni relative al lasso di tempo immediatamente successivo agli inizi di marzo 2003.
In proposito va ribadito che eccezionalmente il giudice può tenere conto anche di fatti intervenuti posteriormente, se essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione durante il periodo determinante (cfr. consid. 2.8.; STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).
Visto quanto precede, a mente del TCA il modo di procedere della Sezione del lavoro va stigmatizzato, poiché non ha ossequiato integralmente quanto indicato da questa Corte nella sentenza del 18 agosto 2003. L'amministrazione, infatti, avrebbe dovuto richiedere ai Dr. Med. __________ e __________ dei rapporti complementari, più specificatamente attinenti al periodo da novembre 2002 a marzo 2003.
Tuttavia, come sarà esposto più dettagliatamente in seguito, la documentazione agli atti è comunque sufficiente per concludere che dal 20 novembre 2002 all’assicurato tornava, in ogni caso, applicabile l’art. 28 LADI.
2.11. Relativamente all'abilità lavorativa del ricorrente a partire dal 20 novembre 2002, il TCA ribadisce che il Dr. med. __________ nel rapporto del 13 novembre 2003, riportandosi alla fine del 2002, dal profilo fisico, ha ritenuto l'assicurato inabile al 100% per i lavori che aveva effettuato fino al suo licenziamento, ma capace di svolgere attività leggere con sovente cambio della posizione, come benzinaio o sorvegliante di un parking.
Il medico, comunque, a differenza di quanto certificato nel mese di dicembre 2002, ha espressamente indicato che l'assicurato soffriva anche di disturbi psichici e che, lasciandogli la speranza di poter effettuare un lavoro leggero, si aspettava un netto miglioramento di tale problematica (cfr. doc. 15).
Così non è stato. Infatti, come dichiarato dallo stesso Dr. med. __________, la depressione si è aggravata in modo tale da dovere ricoverare l'assicurato nel reparto di psichiatria dell'ospedale __________ una prima volta dal 26 marzo al 18 aprile 2003 (cfr. doc. 15).
Visto che il ricovero ha avuto luogo il 26 marzo 2003, le condizioni psichiche, verosimilmente, sono peggiorate tra la fine del 2002 e gli inizi del 2003.
Inoltre nei primi mesi del 2003 il ricorrente si è spesso recato dal proprio medico, e meglio il 17 e il 30 gennaio, il 4 febbraio e l'11 marzo 2003 (cfr. doc. 15).
All'assicurato nel corso del 2004 è, poi, stata assegnata una rendita intera da parte dell'assicurazione invalidità a decorrere dal 1° maggio 2003.
Il grado di invalidità del ricorrente è del 100% a seguito di una malattia di lunga durata (cfr. doc. XII; consid. 1.9.).
All'assicurato sono state pure erogate delle rendite completive per la moglie e per i figli (cfr. doc. XII).
Per inciso è utile osservare che la rendita completiva per la moglie è versata anche per il periodo successivo al 1° gennaio 2004, data dell'entrata in vigore della quarta revisione della LAI, in quanto, nonostante l'art. 34 LAI, relativo alla rendita completiva per il coniuge, sia stato abrogato, secondo le disposizioni finali di tale revisione le rendite completive correnti beneficiano della garanzia dei diritti acquisiti.
L’assegnazione della rendita intera dell’AI risulta influente ai fini del presente giudizio, poiché, per le ragioni che seguono, fornisce in modo prospettico degli importanti elementi per chiarire la situazione dell'abilità lavorativa del ricorrente alla fine del 2002/inizio 2003 (cfr. consid. 2.8.).
L'art. 28 LAI prevede:
" 1 L’assicurato invalido almeno al 40 per cento ha diritto a una rendita. Secondo il grado d’invalidità, la rendita è graduata come segue:
Grado d’invalidità in percentuale Diritto alla rendita in frazioni di rendita intera
almeno 40 un quarto
almeno 50 metà
almeno 60 tre quarti
almeno 70 rendita intera
1bis ...
1ter Le rendite per un grado d’invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche per i congiunti per i quali è chiesta una prestazione.
2 L’articolo 16 LPGA è applicabile per determinare l’invalidità dell’assicurato che esercita un’attività lucrativa. Il Consiglio federale definisce il reddito del lavoro determinante per valutare l’invalidità.
2bis L’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa, è determinata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
2ter Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2 bis . In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti.
3 ...
In proposito giova segnalare che la rendita di tre quarti è stata introdotta dalla quarta revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004 (cfr. R. A. Meier, Assurances sociales: ce qui change en 2004, in Sécurité sociale 6/2003, pag. 365, 366).
L'art. 16 LPGA, relativo al grado di invalidità enuncia:
" Per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevo