Raccomandata
Incarto n. 38.2004.38 FS/DC/td
Lugano 16 dicembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2004 di
RI 1
contro
la decisione del 13 aprile 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 2 dicembre 2003 l'Ufficio Regionale di collocamento di __________ (URC) ha trasmesso alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico la seguente "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al collocamento" concernente il sig. RI 1:
" (…)
A seguito della verifica delle ricerche di lavoro effettuate prima di reiscriversi in disoccupazione e consegnate in data 21.11.03 (doc. 1) e di conseguenza alle 2 sospensioni già emanate in precedenza (doc. 2) viene comunicato quanto segue.
II Sig. RI 1 si é iscritto in disoccupazione lo scorso 24.10.03 a seguito della cessazione dell'attività presso il rist. __________ a __________ dove ha lavorato in qualità di cuoco - capo cuoco per la stagione 2003 (doc. 3) e dove potrà riprendere l'attività il prossimo 15.02.04 (doc. 4). Va segnalato che lavora presso lo stesso datore di lavoro dal 1999 con interruzioni regolari per fine stagione. In un caso, per la stagione 2001 (doc. 5), venne accettato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni con decisione N° 38.2001.00270 il fatto di dover riconoscere il contratto a tempo indeterminato, ma di seguito il contratto del 2002 (doc. 6) venne ripresa a carattere stagionale.
In data 07.11.03, durante il colloquio di reiscrizione, ha consegnato le ricerche di lavoro svolte durante il periodo da febbraio ottobre 2003. Tali ricerche furono ritornate in quanto non erano presentate in maniera corretta da poterne farne una verifica. Dopo riconsegna delle stesse si e dovuto riprocedere ad un colloquio per verificare le stesse in quanto contenevano materiale non inerente alle ricerche fatte (doc. 1). Dalla verifica fatta in data odierna si può constatare quanto segue. II Sig. RI 1 non ha dato seguito ad offerte di lavoro le quali erano apparse sui giornali per posti di lavoro a carattere duraturo ma basandosi in prevalenza con offerte di lavoro presso datori di lavoro che non cercavano personale senza dare seguito ad offerte concrete di lavoro. Durante il mese di agosto presso 4 datori di lavoro si é offerto per posizioni inesistenti come responsabile di cucina presso un negozio di moda, un rivenditore di tabacchi, sigarette giornali e presso una macelleria. Va ricordato che il sig. RI 1 era al corrente di come presentare le ricerche di lavoro e che già in passato venne sospeso 2 volte (doc. 2) per gli stessi motivi.
Pertanto, alla luce dei fatti sopra esposti, sottoponiamo il caso per decisione al Servizio giuridico cantonale.
(…)." (cfr. doc. 7)
Con riferimento alla "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al collocamento" l'assicurato è stato convocato per il giorno di giovedì 18 dicembre 2003 alle ore 14:00 presso gli uffici della Sezione del lavoro Ufficio giuridico per essere sentito in merito (cfr. doc. 5/A).
In quell'occasione è stato steso e sottoscritto dall'assicurato un "Verbale di audizione" del seguente tenore:
" (…)
Lei comprende e parla bene la lingua italiana?
Adr.:
Si
Sua moglie esplica attività lavorativa?
Adr.:
No mia moglie è casalinga
Lei possiede la licenza di condurre? Se sì, possiede anche un'autovettura propria?
Adr.:
Si, ho pure un'autovettura.
Quali mezzi di trasporto usa solitamente?
Adr.:
Si uso i miei mezzi privati o l'auto o la moto
Conferma di essersi iscritto la prima volta in disoccupazione dal 1 novembre 2000 (ndr. recte: 1 novembre 1999) al termine della stagione presso il Rist. __________ di __________? (Termine quadro dal 1.11.01 al 31.10.01) (ndr. recte: dal 1.11.99).
Adr:
Si confermo.
Conferma di essersi riannunciato presso la disoccupazione dal 01.11.2001, come pure il 01.11.2002 al termine della sua seconda stagione presso il Rist. __________ di __________?
Adr.
Si confermo
Conferma di essersi reiscritto in disoccupazione dal 1 novembre 2003 a tempo pieno e alla ricerca di attività quale cuoco?
Adr.:
Si confermo, sono alla ricerca di attività quale capo cuoco.
Conferma di essere già a conoscenza dell'inizio della stagione 2004 presso il Rist. __________ di __________? Se sì, in quale data inizia l'attività?
Adr.:
Si confermo di essere a conoscenza che l'inizio dell'attività è prevista per il 15 febbraio 2004. Infatti ho già firmato un contratto per tale data. Non è comunque da escludere che posso già iniziare l'attività agli inizi di febbraio 2004.
Conferma che esistono i presupposti per essere nuovamente riassunto presso il Rist. __________ di __________ per la stagione 2004? Se sì, a partire da quale data?
Adr.:
Si infatti ho già il nuovo contratto per l'anno 2004.
Conferma di aver ricevuto un'assegnazione il 25 novembre 2003 da parte dell'URC di __________ quale cuoco presso il Ristorante __________ di __________?
Adr.:
Si
Conferma di aver preso contatto con il datore di lavoro? Se sì, in quale data?
Adr.:
Si. II datore di lavoro mi ha comunque informato che avrei potuto iniziare il lavoro unicamente a partire da marzo 2004.
Mi può spiegare per quali motivi l'assunzione non è andata in porto?
Adr.:
Non ho accettato l'offerta perché avevo già il posto assicurato presso il Rist. __________ di __________ a partire da febbraio 2004.
Non ho anche accettato il posto di lavoro perché sono alla ricerca di un posto quale chef di cucina, ma non come cuoco.
Conferma di essere stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione in occasione della sua prima iscrizione in disoccupazione? Se sì, da chi, per quanti giorni e per quali motivi?
Adr.:
Si sono già stato penalizzato due volte da parte del Signor __________, mio attuale collocatore.
Conferma di essere stato messo a conoscenza che avrebbe dovuto svolgere le ricerche di lavoro durante tutto l'anno?
Adr.:
Si sono a conoscenza che le ricerche di lavoro devono essere svolte sull'arco di tutto l'anno.
Conferma di aver svolto le ricerche di lavoro durante tutto l'anno? Se no, per quali motivi non l'ha fatto?
Adr.:
Si confermo di aver svolto le ricerche durante tutto l'anno.
E come sono state svolte tali ricerche di lavoro?
Adr.:
Faccio le ricerche di lavoro sia in forma scritta che di persona. Rispondo pure ad annunci apparsi nei quotidiani, oppure tramite l'aiuto di internet.
Mi può spiegare per quali motivi le ricerche di lavoro per i mesi da febbraio ad ottobre 2003 le sono state ritornate in quanto non erano presentate in maniera corretta?
Adr.:
Sono state ritornate perché avevo portato al mio collocatore copia dei quotidiani che dimostravano come non c'erano reali ricerche di lavoro quale cuoco.
Avevo comunque svolto delle ricerche scritte di mia spontanea volontà presso i ristoranti della zona.
Avevo portato copia dei quotidiani perché l'anno precedente il collocatore mi aveva rimproverato di non guardare abbastanza le ricerche di lavoro esposte nei giornali.
Conferma di aver svolto ricerche di lavoro anche al di fuori della sua professione? Se sì, in quali altre e se no per quali motivi non l'ha fatto?
Adr.:
Si ho svolto tre ricerche di lavoro fuori dal mio ambito lavorativo quale operaio generico.
Dal momento della sua reiscrizione in disoccupazione 1 novembre 2003 ha fatto vacanza? Se sì, in quale periodo esattamente?
Ad r.:
No.
Conferma di non aver accettato il posto di lavoro presso il Rist. __________ di __________ perché lei è alla ricerca di un'attività quale chef di cucina?
Adr.:
Si.
Visto quanto precede, conferma pertanto di essersi reiscritto in disoccupazione per sopperire alla perdita di guadagno per il periodo invernale?
Adr.:
Sì mi sono iscritto in disoccupazione per i due mesi che rimango a casa a causa della chiusura del ristorante per il periodo invernale.
Come giustifica il fatto di aver fatto delle ricerche di lavoro per posizioni inesistenti come responsabile di cucina presso un negozio di moda, un rivenditore di tabacchi, sigarette e giornali e presso una macelleria?
Adr.:
Mi sono sbagliato quando ho compilato i formulari.
Lei è disposto a lasciare il suo attuale posto di lavoro?
Adr:.
No non sono disposto ad accettare un posto di lavoro quale semplice cuoco. Questo è anche per il fatto che ho seguito e mi sono diplomato seguendo la __________. II diploma l'ho ottenuto nel 1992.
Osservazioni:
Sono disposto ad accettare un posto di lavoro quale cuoco unicamente se si tratta di un posto sicuro. Infatti lavorando da più anni presso il Rist. __________ di __________ non è mia intenzione lasciare il posto.
Sono quindi disponibile per altri lavori quali operaio, cuoco, ecc.. durante i tre mesi di chiusura del Rist. __________ di __________.
(…)." (cfr. doc. 5)
Con decisione del 29 dicembre 2003 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha stabilito che l'assicurato è ritenuto inidoneo al collocamento dal 1° novembre 2003 (cfr. doc. A3).
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. A2), la Sezione del lavoro Ufficio giuridico, in data 13 aprile 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione del 29 dicembre 2003 e ha rilevato che:
" (…)
1. Il signor RI 1 si è riscritto in disoccupazione in data 24 ottobre 2003 (3° termine quadro di riscossione: 01.11.2003 - 31.10.2005; guadagno assicurato: fr. 3'790.-), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come cuoco, dopo aver lavorato come responsabile di cucina/cuoco saucier presso il ristorante "__________" a __________, con contratto stagionale, dal 3 febbraio al 31 ottobre 2003. L'assicurato lavora presso le stesso datore di lavoro, svolgendo attività stagionale, dal 1999.
In data 25 novembre 2003 l'Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di __________ ha assegnato all'assicurato un impiego di durata indeterminata quale cuoco presso il Ristorante __________ ad __________. L'assunzione non è tuttavia andata in porto in quanto il signor RI 1 aveva già la garanzia di essere riassunto presso il suo precedente datore di lavoro a far tempo dal 15 febbraio 2004 (contratto di lavoro sottoscritto in data 14 novembre 2003) e inoltre perché, a suo dire, alla ricerca di un impiego come chef di cucina, non invece come cuoco.
Con comunicazione 2 dicembre 2003 per dubbi circa l'idoneità al collocamento l'URC di __________ ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione dei lavoro (in seguito: UG) il caso del signor RI 1 per decisione.
Esperiti i necessari accertamenti, segnatamente sentito il signor RI 1 a verbale in data 18 dicembre 2003, con decisione 29 dicembre 2003 l'UG, tenuto conto dell'assieme delle circostanze, ha ritenuto lo stesso inidoneo al collocamento a far tempo dal 1. novembre 2003. Contro questa decisione l'assicurato ha interposto opposizione in data 22/28 gennaio 2004.
2. Conformemente ai combinati disposti di cui agli articoli 8 e 15
LADI, l'assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se, tra le atre condizioni, è idoneo al collocamento, a sapere se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
L'idoneità al collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa senza che l'assicurato ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona e, d'altra parte, soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà di prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.; DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenteschädigung, 2. ed., Zurigo 1998 pagg. 31-38). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N. 20; STCA del 5 luglio 2001, nella causa S.G. contro UL, consid. 2.2., pag. 10).
Conformemente al punto C della circolare n. 114c del 18 luglio 2003 della Sezione del lavoro, l'idoneità al collocamento di assicurati stagionali va in particolare messa in dubbio quando l'assicurato si è ripetutamente iscritto in disoccupazione durante la pausa stagionale nella propria professione - rinnovando il proprio rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro -, quando non si è adoperato - malgrado precedenti sospensioni - per ricercare durante la stagione lavorativa e durante la disoccupazione un nuovo impiego duraturo e/o quando ha rifiutato concrete offerte di lavoro a tempo indeterminato o annuali (migliori dell'impiego stagionale).
3. Nel caso in esame, il signor RI 1 esplica attività stagionale presso il ristorante "__________" di __________ già dal 1999, con interruzioni regolari per fine stagione (l'esercizio pubblico in questione chiude infatti nel periodo invernale). In data 14 novembre 2003 le parti hanno nuovamente sottoscritto un contratto di lavoro, per la stagione 2004, con inizio dell'attività previsto per il 15 febbraio 2004. Il signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione in data 24 ottobre 2003, con inizio del termine quadro (il terzo), al termine della stagione 2003 presso il predetto datore di lavoro.
D'altra parte, si rileva che l'opponente ha rifiutato un impiego di durata indeterminata quale cuoco (attività da lui ricercata; cfr. formulario delle ricerche di lavoro relative al mese di ottobre 2003, come pure l'indicazione dell'attività desiderata fornita all'URC al momento della reiscrizione in disoccupazione) assegnatogli in data 25 novembre 2003 presso il Ristorante __________ ad __________. Va al riguardo osservato che l'assicurato, oltre al fatto che ha preso contatto con il potenziale datore di lavoro solamente in data 8 dicembre 2003, non è stato assunto in quanto già in accordo con il suo precedente datore di lavoro circa la sua riassunzione a febbraio per la stagione 2004 e perché alla ricerca di un impiego come chef di cucina, non invece come cuoco. Nel corso della sua audizione del 18 dicembre 2003 il signor RI 1 ha del resto segnatamente dichiarato quanto segue. "Sono disposto ad accettare un posto di lavoro quale cuoco unicamente se si tratta di un posto sicur. Infatti lavorando da più anni presso il Rist. __________ di __________ non è mia intenzione lasciare il posto. Sono quindi disponibile per altri lavori quali operaio, cuoco, ecc. durante i tre mesi di chiusura del Rist. __________ di __________ ".
Inoltre, in occasione della nuova iscrizione in disoccupazione del signor RI 1, il suo consulente del personale ha proceduto alla verifica delle ricerche di lavoro svolte durante il periodo da febbraio a ottobre 2003 e constatato che l'assicurato, benché al corrente di come svolgere e presentare le ricerche d'impiego, non ha dato seguito ad offerte di lavoro durature che erano apparse sui giornali, indirizzando invece le sue ricerche di lavoro prevalentemente presso datori di lavoro che non abbisognavano di nuovo personale. Al riguardo si osserva che in passato (e meglio nel 2002) l'opponente ha già fatto oggetto di due sospensioni per gli stessi motivi.
Visto quanto sopra, vi sono giustificate ragioni per ritenere il signor RI 1 inidoneo al collocamento. Infatti, non soltanto egli si è a più riprese iscritto in disoccupazione durante il periodo di chiusura invernale - rinnovando il rapporto d'impiego stagionale con il medesimo datore di lavoro -, ma è anche venuto meno ai suoi obblighi di disoccupato. In effetti, malgrado le precedenti sospensioni dal diritto (art. 30 LADI), egli ha rifiutato - senza validi motivi - una concreta offerta d'impiego a tempo indeterminato e non si è adoperato in maniera sufficiente per ricercare durante la stagione lavorativa un nuovo impiega duraturo. Le motivazioni sollevate con l'opposizione non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.
(…)." (cfr. doc. A1)
1.3. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha rilevato che:
" (…)
In data 1.11.2003 al termine della mia attività lavorativa presso il Ristorante __________ di __________, mi sono annunciato in disoccupazione ed ho richiesto il pagamento delle indennità di disoccupazione.
Dal momento in cui mi sono annunciato in disoccupazione ho consegnato le ricerche di lavoro che ho effettuato, durante l'attività lavorativa, per il periodo per il quale avrei richiesto la disoccupazione oppure per un contratto a durata indeterminata.
Con mio stupore, in data 18.12.2003, sono stato convocato dal signor __________ a seguito di una segnalazione fatta dal mio collocatore signor __________.
Mi preme innanzitutto sottolineare come effettivamente sono alla ricerca di un posto di lavoro con un contratto di durata indeterminata.
Durante il colloquio di cui sopra ho esposto che non sono disposto ad accettare un posto di lavoro quale semplice cuoco. In effetti sono già in possesso di un contratto di lavoro, quale capo cuoco, a partire dal mese di febbraio 2004.
E' senza dubbio stata male interpretata tale mia affermazione in quanto la mia risposta era da ricercare nel fatto che sono già, di fatto, in possesso di un contratto di lavoro come cuoco.
I miei desideri sono sicuramente quelli di non costantemente dovermi rivolgere alla disoccupazione, al termine dell'attività stagionale, ma bensì quelli di trovarmi un posto di lavoro con un contratto a durata indeterminata presso qualsiasi datore di lavoro.
Sulla comunicazione del 2.12.2003 del signor __________ alla Sezione del lavoro viene indicato come io non abbia fatto delle ricerche di lavoro apparse sui giornali ma basandomi in prevalenza con offerte di lavoro presso datori che non cercavano personale senza dare seguito ad offerte concrete di lavoro.
Durante il mese di agosto 2003, per esempio, presso quattro datori di lavoro mi sono offerto come: responsabile di cucina, rivenditore di tabacchi, sigarette e giornali, e presso una macelleria.
Logicamente anche questo punto deve essere ulteriormente chiarito da parte mia.
Innanzitutto mi preme sottolineare come io abbia ricevuto, in data 17.12.2002, 4 giorni di sospensione e precedentemente in data 26.11.2001 3 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.
E' chiaro e ovvio che, malgrado i giorni di sospensione ricevuti, io non sia una persona con costanti problemi ai danni dell'assicurazione disoccupazione.
Le mie ricerche di lavoro fatte in agosto 2003 e prese come una presunta condanna nei miei confronti, sono state fatte dalla mia persona in tutta onestà e coscienza.
Non mi rimprovero sicuramente niente ai danni della collettività o rispettivamente nei confronti delle Autorità Federali.
Ho fatto delle ricerche di lavoro sulla base della mia esperienza e per questo non sono mai stato cacciato via da nessun datore di lavoro per un atteggiamento di "approfittatore" della disoccupazione.
Per concludere vorrei ribadire che qualora l'Ufficio Regionale di Collocamento mi trovasse un posto di lavoro con un contratto di lavoro a durata indeterminata, magari presso l'Amministrazione, oggi non mi ritroverei confrontato col dovermi recare, al termine di ogni stagione in disoccupazione. Forse si dovrebbe tenere anche in considerazione la situazione famigliare (padre di tre figli) e forse la cosa più importante la crisi economica che ormai da diversi anni stiamo vivendo.
Non da ultimo ritengo di essermi comportato in maniera corretta nei confronti della disoccupazione e chiedo pertanto l'annullamento della decisione oggetto del presente ricorso.
Inoltre ci tengo ulteriormente a precisare che sono disponibile per qualsiasi posto di lavoro, confacente alla mia persona, per questi tre mesi di chiusura del Ristorante __________ di __________, ma la cosa più importante è quella che, se trovo o vengo aiutato nel trovare un posto di lavoro con un contratto di durata indeterminata, risolverei tutti i miei problemi e potrei finalmente rinunciare a dover, al termine di ogni stagione, firmare dei contratti di durata determinata per l'anno successivo. E non come fatto dall'URC di __________ assegnandomi un posto dove l'esercizio pubblico resta aperto 10 mesi all'anno. Sarei caduto dalla padella alla brace come si dice in gergo.
Questo anche perché questa situazione non facilita sicuramente una mia vita, all'interno del nucleo famigliare, serena e psicologicamente sopportabile (…)." (cfr. doc. I)
1.4. Dopo essere stata sollecitata (cfr. doc. III), nella sua risposta del 28 giugno 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha chiesto di respingere il ricorso e, dopo aver, tra l'altro, rilevato che: "(…) A far tempo dal 14 febbraio 2004 egli (ndr.: si riferisce all'assicurato) non risulta più iscritto in disoccupazione (doc. 5, 7 e 18). (…)." (cfr. doc. IV, punto 1, pag. 2), ha ribadito che:
" (…)
5. Nella presente fattispecie, il ricorrente esplica attività stagionale presso il ristorante "__________" di __________ già dal 1999, con interruzioni regolari per fine stagione (l'esercizio pubblico in questione chiude in effetti nel periodo invernale; cfr. doc. 5). In data 14 novembre 2003 le parti hanno nuovamente sottoscritto un contratto di lavoro, per la stagione 2004, con inizio dell'attività previsto per il 15 febbraio 2004 (cfr. doc. 7/4). L'assicurato si è iscritto in disoccupazione in data 24 ottobre 2003, con inizio del termine quadro (il terzo) il 1. novembre 2003, al termine della stagione 2003 presso il predetto datore di lavoro (cfr. doc. 5, 7 e 18).
D'altra parte, si rileva come il ricorrente abbia rifiutato un impiego di durata indeterminata quale cuoco (attività da lui ricercata; cfr. formulario delle ricerche di lavoro relative al mese di ottobre 2003, come pure l'indicazione dell'attività desiderata fornita all'URC al momento della reiscrizione in disoccupazione; doc. 8 e 18) assegnatogli in data 25 novembre 2003 presso il Ristorante __________ ad __________. Va al riguardo osservato che l'assicurato, oltre al fatto che ha preso contatto con il potenziale datore di lavoro solamente in data 8 dicembre 2003, non è stato assunto, in quanto già in accordo con il suo precedente datore di lavoro circa la sua riassunzione a febbraio per la stagione 2004 e perché alla ricerca di un impiego come chef di cucina, non invece come cuoco (cfr. doc. 5 e 6). Nel corso della sua audizione del 18 dicembre 2003 il ricorrente ha del resto segnatamente dichiarato quanto segue: "Sono disposto ad accettare un posto di lavoro quale cuoco unicamente se si tratta di un posto sicuro. Infatti lavorando da più anni presso il Rist. __________ di __________ non è mia intenzione lasciare il posto. Sono quindi disponibile per altri lavori quali operaio, cuoco, ecc. durante i tre mesi di chiusura del Rist. __________ di __________ " (cfr. doc. 5).
Inoltre, in occasione della nuova iscrizione in disoccupazione del signor RI 1, il suo consulente del personale ha proceduto alla verifica delle ricerche di lavoro svolte durante il periodo da febbraio a ottobre 2003 e ha constatato che l'assicurato, benché al corrente di come svolgere e presentare le ricerche d'impiego, non ha dato seguito a offerte di lavoro durature apparse sui giornali, indirizzando invece le sue ricerche di lavoro prevalentemente presso datori di lavoro che non abbisognavano di nuovo personale. AI riguardo si osserva che in passato (e meglio nel 2002) l'opponente ha già fatto oggetto di due sospensioni per gli stessi motivi (cfr. doc. 5 e 7).
Visto quanto sopra, vi sono giustificate ragioni per ritenere il ricorrente inidoneo al collocamento. Infatti, non soltanto egli si è a più riprese iscritto in disoccupazione durante il periodo di chiusura invernale - rinnovando il rapporto d'impiego stagionale con il medesimo datore di lavoro -, ma è anche venuto meno ai suoi obblighi di disoccupato. In effetti, malgrado le precedenti sospensioni dal diritto (art. 30 LADI), egli ha rifiutato - senza validi motivi - una concreta offerta d'impiego a tempo indeterminato e non si è adoperato in maniera sufficiente per ricercare durante la stagione lavorativa un nuovo impiego duraturo.
(…)." (cfr. doc. IV)
1.5. Con ulteriore scritto del 3 luglio 2004 al TCA l'assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni e, in particolare, ha puntualizzato che:
" (…)
non corrisponde al vero che abbia rifiutato un posto d lavoro di durata indeterminata quale cuoco assegnatomi presso il Ristorante __________ ad __________ lo scorso 25.11.2003.
Come già citato nel mio ricorso il posto assegnatomi presso l'esercizio pubblico in oggetto risulta di fatto un posto di durata determinata in quanto l'esercizio pubblico resta aperto 10 mesi all'anno.
Per la conferma di quanto indicato invito codesto lodevole tribunale a voler procedere ad una verifica.
Ribadisco inoltre che io ho preso subito contatto con il ristorante __________ di __________ ma lo stesso era chiuso e avevo lasciato un messaggio vocale nella loro segretaria telefonica, Prova ne è che il gerente del locale la sera dell'8 dicembre 2003, se mi ricordo bene, mi ha cercato a casa tramite una telefonata. lo non ero presente e lo stesso aveva parlato con mia moglie. Durante il colloquio telefonico mia moglie aveva indicato che con i primi di febbraio 2004 sarei tornato a lavorare, presso il ristorante __________, in quanto non avevo altre possibilità se non quella di rimanere disoccupato. Durante la telefonata era pure emerso che probabilmente il posto di lavoro presso il suo esercizio non era confacente alla mia persona visto che ho prestato la mia opera presso il Ristorante __________ e che il suo locale è un posto di "prima classe".
(…)." (cfr. doc. VI)
Il doc. VI è stato notificato alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico alla quale è stato assegnato un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte in modo particolare per quanto concerne la durata del lavoro presso il Ristorante __________ ad __________ (cfr. doc. VII).
Con lettera dell'11 agosto 2004, oltre a produrre i doc. da VIII/1 a VIII/5, la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha osservato che:
" (…)
In data 25 novembre 2003 l'Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha assegnato al signor RI 1 un impiego quale cuoco presso il Ristorante __________ ad __________. Detto impiego era di durata indeterminata (l'esercizio pubblico chiude di norma dalla metà di novembre alla metà di dicembre per vacanze aziendali e ai dipendenti è comunque corrisposto il salario per tutto l'anno; cfr. scritto 6 agosto 2004 del consulente del personale dell'assicurato, signor __________, qui allegato) e il datore di lavoro era alla ricerca di un cuoco con mansioni di sostituto capo cucina (cfr. Segnalazione di un posto vacante del 24 novembre 2003, qui annessa). Con il suo comportamento l'assicurato ha rifiutato una concreta opportunità di lavoro a tempo indeterminato nella professione da lui ricercata (cfr. formulario delle ricerche di lavoro relative al mese di ottobre 2003, come pure l'indicazione dell'attività desiderata fornita all'URC al momento della reiscrizione in disoccupazione, agli atti come doc. 8 e 18).
Da accertamenti esperiti presso l'URC di __________ emerge che il qui ricorrente, contrariamente a quanto da lui dichiarato nel suo scritto 3 luglio 2003 (agli atti come doc. VI), ha preso contatto con il potenziale datore di lavoro solamente in data 8 dicembre 2003 (cfr. documentazione annessa).
Infine, si osserva che le ricerche che il signor RI 1 ha svolto nel corso del mese di agosto 2003 presso un negozio di moda, presso una macelleria e presso un rivenditore di tabacchi, sigarette e giornali sono per un impiego, inesistente, quale responsabile di cucina (cfr. Comunicazione dubbi circa l'idoneità al collocamento del 2 dicembre 2003, come pure il formulario delle ricerche di lavoro relative al mese di agosto 2003, agli atti come doc. 7 e 10).
(…)." (cfr. doc. VIII)
1.6. I doc. VII, VIII e allegati sono stati notificati all'assicurato (cfr. doc. IX) che, con lettera del 4 ottobre 2004 al TCA, ha osservato che:
" (…)
- II sottoscritto ha preso contatto con il ristorante __________ in data 26 novembre 2003 e non l'8 dicembre come scritto dalla sezione del lavoro (prova il gerente del Ristorante , nonché il formulario offerta di un posto di lavoro del 25.11.2003 vedi timbro URC 3.12.2003).
- Non ho sicuramente compromesso nulla in quanto il gerente del
ristorante __________ mi offriva un lavoro stagionale e non un lavoro a tempo indeterminato come vuole far credere la sezione del lavoro. II gerente mi comunicava che l'inizio del lavoro sarebbe avvenuto nel corso del mese di marzo per una durata di 10 mesi ca.
- A questo momento avevo già trovato un posto di lavoro che mi offriva la possibilità di iniziare già nel corso del mese di febbraio sino al mese di novembre.
A complemento di informazione sono chef di cucina ma sono sempre stato disposto ad assumere anche la funzione di cuoco l'essenziale è poter lavorare anche perché ho una famiglia con tre figli.
(…)." (cfr. doc. X)
Il doc. X è stato trasmesso alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico per conoscenza (cfr. doc. XI).
1.7. L'8 ottobre 2004 il TCA ha scritto al Ristorante __________, all'att. del sig. __________, una lettera del seguente tenore:
" (…)
il nostro Tribunale è chiamato a decidere nella causa di cui a margine, ai fini del giudizio voglia, per cortesia ed entro il termine di 10 giorni, rispondere alle seguenti domande:
1. Quando è stato contattato dal signor RI 1 per il posto di lavoro quale cuoco da lei offerto?
2. L'impiego offerto al signor RI 1 era di durata determinata (10 mesi) o indeterminata?
N.B.: rispondere precisamente alle domande se possibile documentando (ad esempio con eventuali note circa il contatto avuto con il signor RI 1 e con la produzione di contratti di lavoro, anonimizzati, sottoscritti da chi doveva sostituire e/o altri dipendenti chiamati a svolgere la stessa attività offerta al signor RI 1.
(…)." (cfr. doc. XII)
Con lettera del 16 ottobre 2002 il sig. __________ ha risposto al TCA quanto segue:
" (…)
Il Sig. RI 1 è stato contattato l'8 dicembre 2003.
Egli aveva la possibilità di iniziare a lavorare presso il mio ristorante a partire da aprile 2004 per ca. dieci mesi all'anno e non soltanto per la stagione invernale come la lui richiesto.
Inoltre, egli non é un cuoco qualificato per la nostra cucina internazionale mediterranea dato i suoi precedenti posti di lavoro:
- responsabile buffet: Hotel "__________", __________
- aiuto cuoco - cuoco: Ristorante Pizzeria "__________", __________
Per i seguenti motivi il Signor RI 1 non è stato ritenuto idoneo per il posto di lavoro da noi offertogli in qualità di cuoco.
(…)." (cfr. doc. XIII)
1.8. I doc. XII e XIII sono stati notificati alle parti per osservazioni (cfr. doc. XIV).
Con lettera del 27 ottobre 3004 al TCA la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. XV).
L'assicurato è rimasto silente.
in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al collocamento.
In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:
" Art. 15 Idoneità al collocamento
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002
2.2. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
L'Alta Corte ha ribadito la propria giurisprudenza in una sentenza del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03 e, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, ha, tra l'altro, osservato che:
" (…)
Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)"
(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3)
In un'altra sentenza del 7 giugno 2004 nella causa C. (C87/02), la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" (…)
6.
6.1Come già detto nel considerando 3, giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore vigente sino al 30 giugno 2003, stabilisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento).
6.2 Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3).
6.3 Il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti i compiti suscettibili di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1a e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).
6.4 Se, per contro, l'interessato può esercitare tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al collocamento. Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali attività indipendenti intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di natura transitorie, limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi (DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata).
(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02)
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha così concluso che, in quel caso, l'assicurato era idoneo al collocamento in quanto l'attività indipendente da lui svolta dopo il licenziamento comportava la conclusione della sua precedente attività e non la continuazione della stessa.
Essa poteva pertanto venire considerata un'attività transitoria che comportava investimenti minimi e quindi compatibile con l'assunzione di un'attività lavorativa a tempo pieno.
Inoltre l'assicurato ha effettivamente reperito un lavoro all'80% che ha accettato malgrado l'attività si svolgesse fuori cantone.
Il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).
Al riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).
Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2).
(…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03)
2.3. Nell'evenienza concreta risulta dagli atti all'incarto che l'assicurato, al suo terzo termine quadro, dal 1999 (fatto salvo il 2001 anno in cui il contratto è stato concluso a tempo indeterminato) lavora, da febbraio a fine stagione, quale cuoco, capo cuoco, responsabile di cucina e cuoco saucier presso il ristorante "__________" pizzeria di __________ (cfr. doc. 5, 7 e 18).
Durante il periodo della chiusura invernale il ricorrente si iscrive regolarmente in disoccupazione (cfr. doc. 5).
Il 24 ottobre 2003 l'assicurato si è nuovamente iscritto al collocamento, indicando la professione di cuoco quale attività desiderata (cfr. doc. 5 e 18).
L'URC di __________, visto che l'assicurato é già stato sospeso due volte dal diritto alle indennità di disoccupazione per ricerche di lavoro insufficienti (3 giorni a partire dal 26 novembre 2001 e 4 giorni a partire dal 4 dicembre 2002) (cfr. doc. 7), che durante i mesi da febbraio a ottobre 2003 si è proposto spontaneamente senza dare seguito a offerte di lavoro concrete e che durante il mese di agosto ha postulato presso quattro datori di lavoro (un negozio di moda, un rivenditore di tabacchi, sigarette e giornali e una macelleria) per posizioni inesistenti come responsabile di cucina, ha sottoposto il caso alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico per valutare l'idoneità al collocamento dell'interessato (cfr. consid. 1.1).
L'amministrazione, con decisione del 29 dicembre 2003, confermata con la decisione su opposizione del 13 aprile 2004 (oggetto della presente vertenza), ha ritenuto il ricorrente inidoneo al collocamento a decorrere dal 1° novembre 2003 (cfr. doc. A1 e A3).
In particolare, nella decisione su opposizione, la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha addotto quale motivazione anche che l'assicurato avrebbe rifiutato un impiego a tempo indeterminato presso il ristorante __________ di __________ assegnatogli ufficialmente il 25 novembre 2003 (cfr. doc. A1).
Il 4 dicembre 2003 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha inviato all'assicurato uno scritto con il quale l'ha convocato, il 18 dicembre 2003, per essere sentito in merito alla comunicazione "Dubbi circa l'idoneità al collocamento" emessa dall'URC il 2 dicembre 2003 - allegata alla lettera notificata al ricorrente (cfr. doc. 5/A).
Durante l'audizione del 18 dicembre 2003 l'insorgente ha, tra l’altro, affermato che il 1° novembre 1999 si è iscritto per la prima volta in disoccupazione al termine della sua stagione presso il ristorante __________ di __________.
In seguito, l'ultima volta il 1° novembre 2003, egli si è sempre reiscritto in disoccupazione alla fine della stagione.
L'assicurato ha precisato che per la stagione 2004 ha già sottoscritto un contratto a tempo determinato con inizio al 15 febbraio 2004.
Egli ha inoltre asserito di aver contattato il datore di lavoro per l'occupazione assegnatagli ufficialmente presso il ristorante __________ di __________ e che non ha accettato l'offerta perché avrebbe potuto iniziare a lavorare solo a partire da marzo 2004 e perché è alla ricerca di un posto quale chef di cucina e non come cuoco.
L'assicurato ha poi confermato di essere già stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per due volte e di sapere che le ricerche di lavoro devono essere svolte sull'arco di tutto l'anno. Al riguardo egli ha affermato di averlo fatto, di aver effettuato le ricerche sia in forma scritta che di persona e di aver risposto ad annunci apparsi sui quotidiani nonché di essersi aiutato anche con internet. In particolare egli ha sostenuto che le ricerche di lavoro da febbraio a ottobre 2003 gli sarebbero state ritornate in quanto egli aveva portato al proprio collocatore copia dei quotidiani dai quali emergeva che non c'erano reali offerte di lavoro quale cuoco.
L'insorgente ha pure dichiarato di aver svolto tre ricerche di lavoro fuori dalla sua professione e di essersi sbagliato quando ha compilato i formulari per le ricerche svolte presso un negozio di moda, un rivenditore di tabacchi, sigarette e giornali e una macelleria.
Infine l'assicurato ha osservato di essere disposto ad accettare un lavoro quale cuoco unicamente se si tratta di un posto sicuro. Infatti lavorando da più anni presso il ristorante __________ di __________ non è sua intenzione lasciare il posto. E' quindi disponibile per altri lavori quali operaio, cuoco, ecc. durante i tre mesi di chiusura del ristorante __________ di __________ (cfr. doc. 5).
Al riguardo il TCA constata che l'amministrazione, inviando all'assicurato lo scritto 2 dicembre 2003 con allegata la comunicazione "Dubbi circa l'idoneità al collocamento" e sentendolo personalmente il 18 dicembre 2003, gli ha dato la possibilità di esprimersi prima di pronunciare l'inidoneità al collocamento.
Pertanto la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurato sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (cfr. inoltre l'art. 42 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] e STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22 aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37).
2.4. Preliminarmente e a titolo generale va rilevato che relativamente al rapporto tra idoneità al collocamento e ricerche di lavoro, in una decisione pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 98, il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre il danno. Se invece gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato, l’idoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una precedente sospensione.
Il TFA ha, in particolare, rilevato:
"Wie das BIGA in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zutreffend ausführt, kann dieser Auffassung nicht beigepflichtet werden. Zwar darf aus ungenügenden Arbeitsbemühungen im Regelfall nicht auf mangelnde Vermittlungsbereitschaft geschlossen werden, solange diese nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der Schadenminderungspflicht sind. Wenn die Arbeitsbemühungen indessen nicht mehr nur ungenügend oder dürftig, sondern derart unbrauchbar sind, dass sie besonders qualifizierte Umstände darstellen, fürhrt dies zur Vermittlungsunfähigkeit. Lediglich als Beispiel wird in der Rechtsprechung (unveröffentlichtes Urteil C. vom 30 Oktober 1995 [C178/95] mit Hinweisen) der Versicherte gennant, der sich trotz vorheriger Einstellung in der Anspruchsberechtigung über längere Zeit nicht um Arbeit bemüht hat. Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im unverföffentlichten Urteil C. vom 22. März 1995 (C261/94) erwogen hat, kann daraus indessen nicht gefolgert werden, dass erst dann auf Vermittlungsunfähigkeit geschlossen werden kann, nachdem vorängig eine oder mehrere Einstellungen verfügt worden waren. Vielmehr können qualifizierte Umstände schon dann vorliegen, wenn ein Versicherter während längerer Zeit nicht nur nicht genügende Anstrengungen unternimmt, sondern überhaupt keine Arbeitsbemühungen oder - wie im vorliegenden Fall - blosse "pro forma" - Bemühungen vorweist."
(cfr. DLA 1996/1997, pag. 101).
L'Alta Corte si è riconfermata nella propria giurisprudenza e, in una decisione del 16 luglio 2003 nella causa M. (C 257/01), nel caso di un assicurato che non era intenzionato ha cercare un'altra occupazione oltre al suo impiego a tempo parziale ha, in particolare, rilevato che:
" (…)
Auf Grund dieser Tatsachen ist zu folgern, dass der Beschwerdeführer in der fraglichen Zeit gar keine weitere Anstellung neben seiner 60 %-Stelle (für welche vertraglich eine Pensenerhöhung auf 80 % und später 100 % vorgesehen war) suchte. Ob die Anspruchsvoraussetzung der (in vorliegendem Fall: teilweisen) Arbeitslosigkeit damit noch gegeben war oder ob der Beschwerdeführer nicht vielmehr seine Erwerbstätigkeit für eine beschränkte Zeit freiwillig auf 60 % reduzierte, kann offen bleiben, denn ersichtlich ist zumindest die fehlende Bereitschaft, eine andere oder eine weitere Stelle zu suchen und anzutreten, womit die weitere Anspruchsvoraussetzung der Vermittlungsfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG) in subjektiver Hinsicht nicht erfüllt war. Zwar lässt sich gemäss der Rechtsprechung aus ungenügenden Bemühungen um eine neue Stelle nicht ohne weiteres auf eine fehlende subjektive Bereitschaft schliessen, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. In der Regel liegt lediglich eine unzureichende Erfüllung der gesetzlichen Schadenminderungspflicht vor. Für die Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft auf Grund ungenügender Stellensuche bedarf es vielmehr qualifizierter Umstände (ARV 2002 Nr. 13 S. 109 Erw. 4 mit Hinweisen). Die Rechtsprechung nennt unter anderem das vollständige Fehlen jeglicher Bemühungen um eine Anstellung (ARV 1996/1997 Nr. 19 S. 101 Erw. 3b mit Hinweisen). (…)"
(cfr. STFA del 16 luglio 2003 nella causa M., C 257/01, consid. 3)
Chiamata a pronunciarsi circa l'idoneità al collocamento di una assicurata che dopo essere stata sospesa due volte dal diritto alle indennità di disoccupazione per non aver seguito le indicazioni del proprio collocatore (in casu l'assegnazione a un programma di occupazione temporanea) ha rifiutato per la terza volta il programma di occupazione, la nostra Massima Istanza ha ancora sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:
" (…)
2.3 Nach Art. 15 Abs. 1 AVIG (in der bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Fassung) ist die arbeitslose Person vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen. Stützt sich eine Aberkennung der Vermittlungsfähigkeit einzig auf fortgesetzte Verstösse gegen die Schadenminderungspflicht und kommt ihr somit Sanktionscharakter zu, muss das Verhältnismässigkeitsprinzip berücksichtigt werden. Dieses stellt einen im gesamten Verwaltungsrecht zu beachtenden Grundsatz dar und bedeutet in der Arbeitslosenversicherung unter anderem, dass Sanktionen wegen pflichtwidrigem Verhalten in einem angemessenen Verhältnis insbesondere zum Verschulden der versicherten Person stehen müssen (ARV 1996/97 Nr. 8 S. 33 Erw. 4c mit Hinweisen). So darf aus ungenügenden Arbeitsbemühungen in der Regel nicht auf mangelnde Vermittlungsbereitschaft geschlossen werden, solange diese nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der Schadenminderungspflicht sind. Dazu bedarf es besonders qualifizierter Umstände. Solche sind beispielsweise dann gegeben, wenn die versicherte Person trotz vorheriger mehrmaliger Einstellung in der Anspruchsberechtigung ihre Bemühungen um Arbeit weiterhin auf ihr bisheriges berufliches Tätigkeitsgebiet richtet, obwohl dort keine Anstellungschancen bestehen. Dagegen kann einem Versicherten mit ungenügenden persönlichen Arbeitsbemühungen im Rahmen der erstmaligen Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosentaggeldern die Vermittlungsbereitschaft in aller Regel nicht abgesprochen werden, es sei denn, es bestehe trotz des äusseren Scheins nachweislich keine Absicht zur Wiederaufnahme einer Arbeitnehmertätigkeit. Sind die Arbeitsbemühungen nicht mehr nur ungenügend oder dürftig, sondern unbrauchbar, liegen besonders qualifizierte Umstände vor, welche zur Vermittlungsunfähigkeit führen. Dasselbe gilt, wenn über längere Zeit überhaupt keine Arbeitsbemühungen oder blosse "pro forma"-Bemühungen vorgewiesen werden (SVR 1997 ALV Nr. 81 S. 246 Erw. 3b/bb; ARV 1996/97 Nr. 19 S. 101 Erw. 3b). Dem Verhältnismässigkeitsprinzip widerspricht es auch, wenn einstellungswürdiges Verhalten zunächst mit der leichtesten Massnahme geahndet (Sistierung von wenigen Tagen in der Anspruchsberechtigung unter Annahme eines bloss leichten Verschuldens) und dann dieses gleiche Verhalten zum Anlass genommen wird, direkt auf die schwerste Sanktion, die Aberkennung der Vermittlungsfähigkeit zu schliessen (ARV 1996/97 Nr. 8 S. 33 Erw. 4c). Zudem folgt aus dem in Art. 5 Abs. 2 BV verankerten Grundsatz rechtsstaatlichen Handelns für das Sozialversicherungsrecht ganz allgemein, dass jedenfalls schwere Rechtsnachteile als Folge eines pflichtwidrigen Verhaltens nur Platz greifen dürfen, wenn die versicherte Person vorgängig ausdrücklich auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden ist (Urteil B. vom 8. Mai 2002 [C 178/00] mit Hinweis auf die zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 96 V 3 Erw. 4b mit Hinweis; ARV 1993/94 Nr. 33 S. 234 Erw. 2b mit Hinweisen; vgl. auch den im Zusammenhang mit Art. 30a AVIG erfolgten Hinweis von Thomas Nussbaumer, a.a.O., S. 266 Rz 722). Hingegen ist eine der Einstellung vorangehende Mahnung nicht erforderlich (BGE 124 V 233 Erw. 5b).
(…)." (cfr. STFA del 2 settembre 2004 nella causa T., C 113/04)
2.5. Per quanto attiene, più specificatamente, agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va osservato che, per un certo periodo, l'Ufficio cantonale del lavoro (oggi Sezione del lavoro) ha applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.
Il TFA considera queste persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline, generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2.5.97 nella causa P.F.; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 19 segg.).
In una sentenza del 18 novembre 1998 nella causa B. (38.1998.162), il TCA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA 2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V 38; D. Cattaneo , op. cit., pag. 24).
Tuttavia, alla luce della giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 23 luglio 2004 nella causa C., 38.2004.7; STCA del 16 giugno 2003 nella causaY., 38.2002.243; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa B., 38.1999.329; STCA del 21 settembre 1999 nella causa T., 38.1999.246; STCA del 21 aprile 1999 nella causa de S.P., 38.1998.300 e STCA del 21 aprile 1999 nella causa Q., 38.1998.472; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, op. cit. pag. 21; 24-25).
Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II/2001 N. 92 e le STCA sopra citate).
2.6. Anche il TFA esige costantemente la disponibilità a cercare e ad accettare impieghi duraturi, affinché sia riconosciuta l'idoneità al collocamento di un assicurato che ricorre regolarmente all'assicurazione contro la disoccupazione soltanto per alcuni mesi all'anno.
In una sentenza pubblicata in DLA 2000 pag. 150 seg., il TFA ha ad esempio stabilito che:
" Se un assicurato - nella fattispecie un musicista - cerca volutamente soltanto rapporti di lavoro stagionali e limita sistematicamente le sue ricerche di lavoro a occupazioni di durata limitata, occorre negargli l'idoneità al collocamento. Per soddisfare il suo obbligo di diminuire il danno, l'assicurato è infatti tenuto a estendere le proprie ricerche a impieghi durevoli, anche al di fuori della sua professione. Nel caso specifico, né l'età, né la formazione, né l'attività precedente o la situazione economica esonerano l'assicurato da tali ricerche."
Nelle motivazioni della sentenza l'Alta Corte ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
" b) Nicht anders aIs in jenen Fällen, in denen die Betroffenen ihre Arbeitskraft aus freien Stücken auf Abruf zur Verfügung halten und alsdann mit einer ‑ von ihnen selbst zu tragenden ‑ Verminderung oder einen Ausbleiben der Einsatznachfrage konfrontiert sind (ARV 1996/97 Nr. 38 S. 209), hat sich auch der Beschwerdeführer aus eigenem Antrieb aIs Unterhaltungsmusiker für die Ausübung eines Berufes entschieden, in welchem häufig wechselnde und befristete Anstellungen üblich sind und ein gewisser (namentlich saisonal bedingter) Arbeitsausfall zwischen zwei Engagements aIs normal bezeichnet werden muss. Obgleich der Versicherte keine (berufsfremde) Daueranstellung abgelehnt hat (eine solche wurde ihm seitens der Organe der Arbeitslosenversicherung nie zugewiesen), ist doch offenkundig, dass er keinerlei Schritte in diese Richtung unternahm.
Seine sämtlichen Arbeitsbemühungen beschränkten sich stets auf die zeitlich befristeten Stellen aIs Barpianist. Unter diesen Umständen kann er für sich nicht in Anspruch nehmen, es sei ihm nicht gelungen, eine ausserhalb seines bisherigen Berufes liegende Dauerbeschäftigung zu finden (vgl. Erw. ld hievor am Ende).
c) Was insbesondere den vorliegend zu beurteilenden Zeitraum vorn 8. April bis 7. Juni 1996 anbelangt, war den Beschwerdeführer bereits zu Beginn der Beschäftigungslücke ‑ wenn nicht schon früher ‑ die Anstellung im Hotel M. zugesichert worden. Es fehlen jegliche Anhaltspunkte dafür, dass er sich anderweitig bemüht hätte, ein Arbeitsverhältnis von voraussichtlich längerer Dauer einzugehen. Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, waren aber die Aussichten des Versicherten, im genannten beschränkten Zeitraum auf dem für ihn in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, derart gering, dass ihm die Vermittlungsfähigkeit bereits aus objektiven Gründen abgesprochen werden muss. Überdies mangelte es ihm offensichtlich auch an der subjektiven Bereitschaft, während der zweimonatigen Beschäftigungslücke eine Stelle anzutreten. Zumindest gilt diese Feststellung für die Zeit ab Anfang Mai 1996, ersuchte doch der Beschwerdeführer die kantonale Amtsstelle mit Schreiben vorn 3. Mai 1996 um. «Kontrollurlaub», weil er vom. 6. Mai bis 2. Juni 1996 eine Reise mit seiner Ehefrau geplant hatte.
d) Schliesslich lässt sich ‑ entgegen der in der Verwaltungsgerichts-beschwerde vertretenen Auffassung ‑ aus dem Umstand, dass der Versicherte bereits anfangs April 1996 mit dem Hotel M. ein neues, nicht unmittelbar anschliessendes und auf die Sommersaison 1996 beschränktes Arbeitsverhältnis einging, keineswegs ableiten, er habe im Sinne der aufgezeigten Rechtsprechung (Erw. 1b hievor) alle jene Vorkehren getroffen, die man im Hinblick auf die Verkürzung der Arbeitslosigkeit vernünftigerweise von ihm erwarten durfte. Vielmehr stellte das neuerliche befristete Engagement als Unterhaltungsmusiker die normale Fortsetzung der branchenüblichen Folge von Arbeitseinsätzen und Beschäftigungslücken von jeweils unterschiedlicher Dauer dar. Um der ihm obliegenden Schadenminderungspflicht tatsächlich zu genügen, hätte der Beschwerdeführer seine Arbeitsbemühungen auf berufsfremde Dauerstellen ausdehnen müssen, wovon ihn weder sein Alter noch seine Ausbildung und bisherige Tätigkeit oder die wirtschaftliche Lage entbanden." (DLA 2000 pag. 154-155)
In un'altra sentenza pubblicata in DLA 2001 pag. 147 segg., l’Alta Corte ha inoltre deciso che:
" Un regista della televisione che ha concluso un contratto di lavoro che gli garantisce 170 giorni interi di lavoro all'anno non è collocabile durante i brevi periodi di inattività che sono d'altronde inerenti alla professione. Questa circostanza e il fatto che per lui è fuori discussione accettare un impiego durevole al di fuori della sua professione conducono all'inidoneità al collocamento dell'interessato."
Contestualmente il TFA ha rilevato che:
" (…)
Le recourant est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, aux termes duquel son employeur lui garantit au moins 170 jours (pleins) de travail effectif par année. Le recourant n'est sans activité que pendant des laps de temps très brefs. Il n'est pas concevable qu'il puisse étre placé pendant de si courtes périodes. Ainsi, pour la période d'indemnisation litigieuse (24 mars au 18 avril 1997), la durée du chómage invoqué était inférieure à un mois (comp. avec ATF 123 V 214, plus spécialement 218 consid. 5a). Du reste, ces courtes périodes d'inactivité (entre deux émissions) sont certainement inhérentes à la profession de réalisateur de télévision. Par ailleurs, l'assuré n'a jamais allégué qu'il était à la recherche d'un travail à plein temps, en lieu et place d'une activité de réalisateur. Bien au contraire, on constate à cet égard que du 25 mars au 5 avril 1997, il a effectué cinq recherches d'emploi qui étaient pratiquement toutes en relation directe avec sa profession (deux recherches comme réalisateur, deux comme monteur-réalisateur et une comme monteur de films).
Il apparaît ainsi clairement que le recourant n'était pas apte à être placé durant la période en cause: d'une part, entre le 24 mars et le 18 avril 1997, le temps disponible était trop court pour qu'un employeur potentiel fût disposé à l'engager à titre temporaire; d'autre part il n'a jamais été question que le recourant accepte un emploi durable qui aurait pu lui être proposé en dehors de sa profession (voir au surplus, à propos de l'aptitude au placement, ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et les références citées). On doit ainsi retenir que les décisions (non formelles) par lesquelles les indemnités litigieuses ont été versées au recourant étaient entachées d'inexactitude manifeste.
(…)." (cfr. DLA 2001 pag. 149)
In un'altra decisione, pubblicata in DLA 2001 pag. 145 segg., il TFA ha affermato che:
" L'assicurato che, al termine di un lasso di tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare e accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al collocamento."
La nostra Massima Istanza ha, in particolare, concluso che:
" (…)
Zwar rechtfertigen qualitativ ungenügende Bemühungen um eine neue Arbeitsstelle wie etwa die Beschränkung der Arbeitssuche im bisherigen Berufsbereich nicht an sich schon den Schluss auf fehlende Vermittlungsbereitschaft. Indessen ist für die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit eine gesamthafte Würdigung der für die Anstellungschancen im Einzelfall wesentlichen, objektiven und subjektiven Faktoren massgebend. Ausser dem Umfang des für die versicherte Person in Betracht fallenden Arbeitsmarktes ist auch die Art der gesuchten, zumutbaren Arbeit von Bedeutung. Die Beschränkung der Arbeitsbemühungen auf einen bestimmten beruflichen Bereich kann deshalb zusammen mit zeitlichen Arbeitseinschränkungen zur Verneinung der Vermittlungsfähigkeit führen (BGE 112 V 218 Erw. 2; ARV 1998 Nr. 46 S. 265 Erw. 1c). Vermittlungsfähigkeit kann nicht angenommen werden, wenn die Vermittlungsbereitschaft gegeben, jedoch zum Vornherein davon auszugehen ist, dass für den fraglichen Zeitraum sich kein Arbeitgeber hätte finden lassen (vgl. unveröffentlichtes Urteil K. vom 3. November 1995 C 123/94).
2.- Die Beschwerdeführerin war seit 1. August 1996 arbeitslos. Die Vermittlungsunfähigkeit wurde erst ab 1. Dezember 1997 bejaht. Die Akten, insbesondere der Nachweis der persönlichen Bemühungen belegen, dass sie beruflich wiederum eine Vollzeitstelle als Tänzerin anstrebte. Nach eigenen Angaben musste sie, um dieses Ziel zu erreichen, angesichts der hohen körperlichen Anforderungen im Beruf, ausgedehnte Trainings von sechs bis acht Stunden pro Tag absolvieren. Auf Grund dieses Sachverhalts war die Beschwerdeführerin auch nach Einräumung eines angemessenen Zeitraums zur Suche einer neuen Arbeitsstelle weder bereit noch in der Lage, eine andere Arbeit ausserhalb ihres Berufes zu suchen und anzunehmen. Sodann zeigt die langzeitliche und erfolglose Arbeitssuche im angestammten Beruf, dass sie nicht mit einer neuen vollen Anstellung als Tänzerin rechnen konnte. Verwaltung und Vorinstanz haben deshalb die Vermittlungsfähigkeit zu Recht verneint. Daran vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichts-beschwerde nichts zu ändern.
(…)." (cfr. DLA 2001 pag. 146-147)
In una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G. (C 287/03) il TFA ha riconosciuto l'idoneità al collocamento di un'assicurata che si è iscritta al collocamento per completare la sua occupazione a metà tempo.
In quell'occasione l'Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2).
3.
3.1 En l'espèce, la recourante exerçait durant la période en cause une activité à 50 % qu'elle cherchait à compléter jusqu'à concurrence d'un plein temps. Elle se trouvait donc partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 let. b LACI) et subissait une perte de travail de plus de 20 %. Au regard du temps qu'elle était susceptible de consacrer à un emploi, la recourante était dès lors apte au placement (v. ATF 127 V 478 consid. 2 b/cc et les références). En outre, le fait que la recourante n'était pas disposée à quitter le poste à mi-temps qu'elle occupait durant la période litigieuse ne constituait pas en soi un motif suffisant pour nier son aptitude au placement. En effet, selon la jurisprudence, une personne partiellement au chômage ne saurait être déclarée inapte au placement seulement parce qu'elle n'est pas prête à abandonner une activité exercée à temps partiel au bénéfice d'une autre activité, hypothétique, plus étendue (arrêt non publiés X. du 2 avril 2003 [C 166/02] et H. du 14 octobre 2002 [C 190/02]).
3.2 La recourante avait l'intention d'accepter le réengagement à plein temps que lui offrait son employeur à compter du 1er décembre 2002. Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF 126 V 522 consid. 3a et les références). La question de l'aptitude au placement ne doit toutefois pas s'apprécier seulement en fonction du temps à disposition que l'assuré présente, mais encore au regard des perspectives concrètes d'engagement sur le marché du travail qui entre en considération, compte tenu également de la conjoncture et de l'ensemble des circonstances particulières du cas (DTA 1988 n° 2 p. 23 s. consid. 2a, 1980 n° 40 p. 97). En outre, plus la demande sur le marché de l'emploi à prendre en considération est forte, plus les exigences relatives à la disponibilité dans le temps pour l'exercice d'une activité donnée sont généralement réduites (DTA 1991 n° 3 p. 24 consid. 3a). Ce qu'il faut examiner c'est, en définitive, s'il existe de réelles perspectives pour une telle activité sur le marché du travail (cf. ATF 115 V 433 consid. 2c/bb). Dans le cas particulier, la période pour laquelle la recourante cherchait du travail ne saurait être qualifiée de courte puisqu'elle s'étendait sur sept mois. Sa demande d'emploi portait sur l'activité de physiothérapeute, éventuellement de traductrice, domaines dans lesquels les horaires sont susceptibles d'accommodements. En outre, elle disposait d'une relativement grande souplesse pour l'organisation de son travail à mi-temps, de sorte qu'elle pouvait se rendre disponible pour un travail convenable. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de retenir qu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rendait très incertaine la possibilité pour l'intéressée de trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid. 3; DTA 1998 n° 32 p. 176 consid. 2 ; arrêt susmentionné du 14 octobre 2002 [C 190/02]).
3.3 Il suit de ce qui précède que l'aptitude au placement de la recourante dès le 1er mai 2002 doit être reconnue. Le recours se révèle donc bien fondé. Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
(…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03)
In una sentenza del 26 ottobre 2004 nella causa G. (C 233/03) il TFA ha confermato la decisione del Tribunale cantonale che ha annullato la precedente decisione di inidoneità al collocamento emessa dall'amministrazione.
In quel caso l'Alta Corte ha rilevato che:
" (…)
2.
Zu klären gilt es die Frage, ob der Beschwerdegegner seit 1996 freiwillig ausschliesslich temporäre Arbeitsverhältnisse eingeht, welche mit hauptsächlich in den Wintermonaten beschäftigungslosen Zeiten verbunden sind, sodass dies als Ausdruck für die subjektiv fehlende Vermittlungsbereitschaft für Dauerstellen zu werten ist.
2.1 Die Vorinstanz hat die Vermittlungsfähigkeit hauptsächlich im Lichte der Tatsache, dass der Versicherte während der gesamten Zeit seiner Arbeitslosigkeit Arbeitsbemühungen nachwies, bejaht. Diese seien zwar zum Teil hinsichtlich der Quantität ungenügend, würden jedoch auch die Suche nach Dauerstellen (auch ausserhalb seiner angestammten Tätigkeit) beinhalten. Sein Wille, sich nicht nur für zeitlich befristete Stellen auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen, werde zudem durch den Umstand untermauert, dass die Personal I.________ AG bestätige, auch mit der Suche nach Dauerstellen beauftragt worden zu sein. Die Verwaltung vertritt dagegen die Auffassung, der Beschwerdegegner stelle sich freiwillig - seinem Lebensstil entsprechend - nur für zeitlich begrenzte Arbeitseinsätze zur Verfügung, ohne eine auf Dauer angelegte Stelle anzustreben, sodass seine Vermittlungsfähigkeit rechtsprechungsgemäss verneint werden müsse.
2.2 Fest steht, dass der Versicherte seit Februar 1997 bei der Personal I.________ AG als temporärer Mitarbeiter auf dem Bau tätig ist. Dem Lebenslauf des Versicherten kann weiter entnommen werden, dass er bereits vor seiner Arbeitslosigkeit, d.h. seit 1995, lediglich zeitlich befristet tätig war. Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass der Beschwerdegegner seit der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung Arbeitsbemühungen aufweist, welche die Suche nach Dauer- und Temporärstellen umfassen, wobei der gelernte Zimmermann und zuletzt als Gerüstbauer tätig gewesene Versicherte sich u.a. auch um Arbeit als Monteur, Lagerist, Dachdecker, Hilfsmaurer, Packer und Isoleur bemühte. Im letztinstanzlich aufgelegten Schreiben der Personal I.________ AG (vom 3. November 2003) bekräftigt diese, dass sich bis zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit einer Festanstellung ergeben habe.
2.3 Der Verwaltung kann insoweit gefolgt werden, als es schwer verständlich ist, warum der Beschwerdegegner seit 1996, mithin innerhalb der vierten Rahmenfrist für den Leistungsbezug, Arbeitslosenentschädigung beansprucht, zumal er weder aufgrund seines Alters, noch seiner Ausbildung und Arbeitsweise, wie verschiedene Arbeitszeugnisse belegen, hinsichtlich der Stellensuche benachteiligt sein sollte, sodass es nahe liegt anzunehmen, der Versicherte stelle sich freiwillig nur für zeitlich begrenzte Arbeitseinsätze zur Verfügung. Als Allrounder hätte es ihm an sich möglich sein sollen, trotz konjunkturell schwankender Auftragslage im Baugewerbe, einen ihn direkt und auf Dauer beschäftigenden Arbeitgeber (allenfalls ausserhalb der Baubranche) zu finden. Es fällt jedoch auf, dass das RAV - gemäss Aktenlage - ebenfalls nicht in der Lage war, dem Beschwerdegegner in der gesamten Zeit seiner Arbeitslosigkeit mehr als eine zumutbare Stelle zuzuweisen, wobei bezüglich der Gründe, weshalb es hierbei zu keiner Anstellung kam, widersprüchliche Angaben der potenziellen Arbeitgeberin vorliegen. Am 11. März 2002 führte sie an, der Versicherte habe stark nach Alkohol gerochen, nachdem sie am 1. März 2002 in ihrer Rückmeldung an das RAV festgehalten hatte, der Beschwerdegegner besitze keinen Führerausweis, welcher jedoch bezüglich des Arbeitsweges unbedingt erforderlich gewesen wäre. Hieraus lassen sich somit ebenfalls keine zuverlässigen Hinweise auf eine fehlende subjektive Vermittlungsbereitschaft hinsichtlich einer Festanstellung finden. Wenn der Versicherte wiederholt, so auch anlässlich der mündlichen Verhandlung im vorinstanzlichen Verfahren, betont, bereit und in der Lage zu sein, eine Dauerstelle anzunehmen, dies zudem durch die vorgelegten Arbeitsbemühungen dokumentiert und des Weiteren das Stellenvermittlungsbüro beauftragt hat, auch Dauerstellen zu suchen, bleibt - trotz langjähriger ausschliesslicher Temporärarbeit - kein Raum, dem Versicherten den Willen zur Annahme einer solchen Stelle abzusprechen, weshalb es beim vorinstanzlichen Entscheid sein Bewenden hat. Sollte der Beschwerdegegner weiterhin arbeitslos sein, wird er besonders gefordert sein, die weitere Vermittlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Aufgabe des RAV wird es sein, Gründe für die Schwervermittelbarkeit des Versicherten zu suchen und ihn durch vermehrte Zuweisung von Dauerstellen oder durch andere (arbeitsmarktliche) Massnahmen bei der Beendigung seiner Arbeitslosigkeit zu unterstützen.
(…)." (cfr. STFA del 26 ottobre 2004 nella causa G., C 233/03)
2.7. Questo Tribunale rileva innanzitutto che dagli accertamenti effettuati, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, è emerso che il lavoro assegnato ufficialmente all’assicurato presso il ristorante __________ di __________ non era a tempo indeterminato (cfr. doc. A1, IV, VIII, VIII/1, VIII/4, XIII e consid. 1.7).
Si trattava in effetti di un’occupazione che avrebbe potuto iniziare dal mese di aprile 2004 (quindi dopo l’inizio della nuova stagione presso il ristorante __________ previsto per il 15 febbraio 2004; cfr. doc. 5) e che aveva una durata di circa dieci mesi (cfr. doc. XIII).
Di conseguenza, a mente del TCA e contrariamente a quanto figura nella decisione su opposizione (cfr. consid. 1.2), non è per il rifiuto di questa occupazione che l’assicurato può essere ritenuto inidoneo al collocamento.
Infatti, oltre ad iniziare più tardi rispetto a quella già da lui reperita, in ogni caso la nuova potenziale attività non avrebbe posto fine alla situazione dell’assicurato che si ritrova a dover ricorrere regolarmente all’assicurazione contro la disoccupazione tra una stagione e l’altra.
2.8. Dagli atti di causa risulta che l’assicurato, durante il periodo in cui ha lavorato presso il ristorante __________ di __________, ovvero dal 3 febbraio al 31 ottobre 2003, ha sempre effettuato ogni mese delle ricerche di lavoro.
Più precisamente l'assicurato ha effettuato le seguenti ricerche di lavoro:
febbraio 2003 4 ricerche scritte
- marzo 2003 4 ricerche presentandosi di persona
- aprile 2003 4 ricerche presentandosi di persona
- maggio 2003 4 ricerche presentandosi di persona
- giugno 2003 4 ricerche scritte
- luglio 2003 4 ricerche presentandosi di persona
- agosto 2003 8 ricerche presentandosi di persona
settembre 2003 4 ricerche presentandosi di persona e
4 ricerche scritte
- ottobre 2003 8 ricerche scritte e 2 per telefono
(cfr. doc. 8-16)
Il TCA constata che, almeno nel mese di ottobre 2003 (l’ultimo mese lavorativo della stagione), l'assicurato ha effettuato due ricerche, per telefono, rispondendo a degli annunci apparsi sui quotidiani.
Dalle ricerche scritte emerge inoltre che l'assicurato ha espresso il desiderio di poter lavorare “(…) durante i mesi invernali, oppure a tempo pieno. (…).” (cfr. doc. 8). Il titolare del ristorante __________ di __________ ha confermato che egli ha richiesto di poter lavorare per la stagione invernale (cfr. doc. XIII).
Durante il mese di agosto 2003 l’assicurato (anche se come da lui affermato si sarebbe sbagliato nell'indicare la funzione di responsabile di cucina indicata sul formulario; cfr. doc. 5) ha poi effettuato tre ricerche fuori dalla propria professione e meglio presso una macelleria, un negozio di moda e un rivenditore di tabacchi, sigarette e giornali.
Se gli elementi appena esposti risultano favorevoli per l'assicurato, ve ne sono altri che sono invece a suo sfavore.
In particolare, con la sentenza del 29 luglio 2002 (relativa a un suo precedente ricorso con la quale in parziale accoglimento del ricorso la decisione impugnata è stata riformata nel senso che l'assicurato è stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 3 giorni; inc. 38.2001.270), l’assicurato era già stato espressamente invitato a ricercare un’occupazione annuale o perlomeno un impiego di breve durata per la “stagione morta” fuori dalla propria professione e in un’attività realmente esistente sul mercato del lavoro.
Inoltre, oltre a questa sospensione di tre giorni, in seguito l’assicurato è stato sospeso ancora una volta dal diritto alle indennità di disoccupazione per una durata di 4 giorni e in quell’occasione gli è stato ricordato che il ripetersi di un tale comportamento può portare a rivedere l’idoneità al collocamento (cfr. doc. 7).
Riguardo poi all’affermazione secondo la quale sui quotidiani non sarebbero apparse delle ricerche come cuoco (cfr. doc. 5), a prescindere dall’attendibilità di questo fatto, il TCA rileva che in ogni caso quest’evenienza avrebbe dovuto incentivare maggiormente l’assicurato a cercare lavoro anche fuori dalla propria professione.
Nel mese di agosto 2003 l’assicurato ha peraltro ripetuto la medesima ricerca di lavoro effettuata nel mese di febbraio 2003 presso il ristorante __________ di __________ (cfr. doc. 9 e 16).
Nel mese di giugno 2003 l’assicurato ha invece inoltrato una candidatura scritta alla Direzione del Ristorante Pizzeria __________ di __________ dopo che nel mese precedente si era già presentato personalmente presso l’Hotel dell’__________ il cui proprietario e indirizzo è il medesimo di quello dell’omonimo ristorante (cfr. doc. 12 e 13).
Ora, le ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto l’arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 2 maggio 2000 nella cusa T., 38.2000.11; STCA del 13 aprile 2000 nella causa G., 38.1999.375; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27),
L’assicurato ha effettuato gli sforzi volti al reperimento di un impiego adeguato concernenti il mese di febbraio 2003 soltanto nella seconda metà del mese il 15, il 17, il 19 e il 25 (cfr. doc. 16).
Anche nel mese di ottobre 2003, fatta salva una ricerca telefonica del 10 ottobre, le ricerche sono state effettuate tutte nella seconda metà del mese: una telefonica il 16 e le altre scritte una il 15, una il 17, una il 21, una il 23, tre il 25 e una il 27 (cfr. doc. 8).
Questo comportamento del ricorrente non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.
In effetti questo Tribunale ha già avuto modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).
In conclusione, tutto ben considerato, visto in particolare la gravità della decisione di inidoneità al collocamento, ritenuto che non si può di regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.4) e soprattutto avuto riguardo al fatto che il ricorrente non può essere ritenuto colpevole per avere rifiutato il lavoro presso il ristorante __________ di __________ (cfr. consid. 2.7), il TCA ritiene che la decisione impugnata deve essere annullata e l’assicurato dichiarato idoneo al collocamento.
Gli atti vengono tuttavia trasmessi all’amministrazione affinché infligga all’assicurato una sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante la stagione di lavoro 2003 per colpa di media gravità viste le precedenti sospensioni.
Se l’assicurato dovesse presentare insufficienti ricerche di lavoro anche alla conclusione della stagione 2004 dovrà in quel caso essere dichiarato inidoneo al collocamento.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione decisione impugnata é annullata e l’assicurato dichiarato idoneo al collocamento.
§§ Gli atti vengono trasmessi all’amministrazione affinché infligga all’assicurato una sospensione per insufficienti ricerche di lavoro per colpa di media gravità.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti