Raccomandata
Incarto n. 38.2004.30 FS/td
Lugano 20 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2004 di
RI 1
contro
la decisione del 6 aprile 2004 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________ in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 16 gennaio 2004 l'Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha sospeso RI 1 per 11 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, a partire dal 2 gennaio 2004, argomentando:
" L'assicurato deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per abbreviare la disoccupazione. In particolare è suo compito cercare lavoro e poter comprovare tale impegno. L'obbligo di cercare lavoro esiste già prima dell'annuncio in disoccupazione, durante il periodo di disdetta o nell'imminenza della fine di un rapporto di durata determinata. Nel presente caso, nei tre mesi precedenti l'annuncio in disoccupazione, ha saputo comprovare una sola ricerca di lavoro." (cfr. doc. A3)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. A2), l'URC, in data 6 aprile 2004, ha emanato una decisione su opposizione del seguente tenore:
" (…)
1. II signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione a far tempo dal
1 ° gennaio 2004.
Dal verbale del colloquio di iscrizione del 16 gennaio 2004 risulta che, per il periodo precedente l'annuncio in disoccupazione, il signor RI 1 ha saputo comprovare una sola ricerca di lavoro nel mese di dicembre 2003.
Con un contratto di lavoro a tempo determinato, egli avrebbe invece dovuto svolgere ricerche di lavoro almeno 3 mesi prima dell'iscrizione in disoccupazione.
In data 16 gennaio 2004 l'interessato è pertanto stato sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per 11 giorni, per non aver saputo comprovare sufficienti ricerche di lavoro.
Con opposizione 28 gennaio 2004 il signor RI 1 contesta tale decisione ritenendosi pesantemente penalizzato per una situazione creatasi indipendentemente dalla sua volontà o negligenza. Chiede pertanto l'annullamento della medesima o una cospicua riduzione dei giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.
2. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare
personalmente un'occupazione adeguata (art. 16 LADI, se necessario anche fuori dalla professione precedente (art. 17cpv. 1 LADI) ed anche fuori dal proprio luogo di domicilio (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Ogni assicurato è tenuto a ricercare un impiego già prima di essere iscritto in disoccupazione. In particolare un nuovo lavoro deve essere cercato intensamente durante il termine di disdetta in caso di un contratto di lavoro di durata indeterminata, mentre in caso di un contratto di lavoro di durata determinata le ricerche di lavoro devono essere svolte durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto d'impiego (3 mesi). Nel caso di attività stagionali è comunque necessario svolgere le proprie ricerche non solo nel periodo finale della stagione lavorativa, bensì durante tutto l'anno. Tutte le prove dei propri sforzi per trovare un lavoro devono essere conservate e consegnate all'amministrazione in occasione di una nuova iscrizione in disoccupazione.
Se l'assicurato non compie sufficienti sforzi egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI. Secondo tale norma l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
3. Gli argomenti sollevati dall'assicurato con l'opposizione non
permettono, nella fattispecie, di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.
Infatti, contrariamente a quanto asserito dal signor RI 1va in sede di opposizione, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato (dal 1 settembre 2003 al 31 dicembre 2003) avvenuta in data 29 agosto 2003, non vi è stato un tacito e verbale accordo con il datore di lavoro che il rapporto d'impiego sarebbe continuato con un nuovo contratto all'inizio del nuovo anno.
Secondo le informazioni da noi assunte presso il datore di lavoro, al momento della sottoscrizione del contratto a termine, è stato concordato con il signor RI 1va che il rapporto di lavoro sarebbe certamente continuato nel 2004, ma non è stata chiarita una data precisa di inizio del nuovo contratto.
Questa data è stata concordata con il dipendente solamente durante il mese di dicembre. Più precisamente l'assunzione è stata concordata a partire dal 1 ° marzo 2004, con riserva per un eventuale inizio del lavoro anticipato, a dipendenza delle richieste di lavoro da parte dei clienti.
Si precisa inoltre che nel corso degli ultimi 5 anni l'attività della ditta __________, __________, ha sempre dovuto subire interruzioni durante il periodo invernale a causa di una normale flessione del lavoro dovuta alla stagione.
Va inoltre osservato che la ditta __________, nel corso degli ultimi anni, ha sempre assunto i propri dipendenti con un contratto di lavoro a termine, dal 1 marzo al 31 dicembre.
All'assicurato, che ha svolto l'apprendistato presso la medesima ditta, ciò avrebbe dovuto essere stato, senza ombra di dubbio, noto.
Gli sforzi svolti dall'opponente per reperire un'attività nel periodo precedente l'annuncio in disoccupazione non possono quindi essere ritenuti sufficienti (…)." (cfr. doc. A1)
1.3. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha rilevato che:
" (…)
Da parte mia riconfermo il mio scritto d'opposizione alla decisione di sanzione precisando ulteriormente i seguenti punti:
- ho svolto l'apprendistato di giardiniere-paesaggista presso la ditta
__________ di __________ terminando il contratto di tirocinio, dopo aver superato gli esami, alla fine del mese di agosto 2003.
- il 29 agosto 2003 il datore di lavoro mi proponeva la continuazione del rapporto di lavoro con un contratto dal 1. settembre al 31 dicembre 2003.
- concordate le condizioni contrattuali, firmavo il contratto con il tacito e verbale accordo che il rapporto di lavoro sarebbe continuato con un nuovo contratto all'inizio del nuovo anno.
- durante l'apprendistato di giardiniere-paesaggista presso la ditta __________ di __________, nel periodo "Natalizio" la ditta ha sempre chiuso il venerdì antecedente il Santo Natale (ca. il 20 dicembre) per poi riaprire verso la metà del mese di gennaio.
Non è mai successo che la ditta chiudesse per un periodo più lungo come indicato dall'URC nella decisione su opposizione.
- ribadisco che al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, avvenuta il 29 agosto 2003, vi è stato un verbale accordo con il datore di lavoro nel senso che il rapporto d'impiego sarebbe continuato con un nuovo contratto nel 2004, senza chiarirne la data d'inizio (non posso esprimermi sulle informazioni assunte dall'URC presso il datore di lavoro in quanto non sono stato messo al corrente di quanto asserito dalla ditta).
Personalmente ho ritenuto, vista la prassi vissuta in qualità d'apprendista, di riprendere l'attività come al solito verso la metà del mese di gennaio.
- Durante il mio apprendistato, la ditta __________ ha avuto unicamente apprendisti. Alla fine del mio primo anno di tirocinio, l'apprendista del terzo anno ha terminato il rapporto d'impiego con la ditta, diplomandosi.
Il fatto che la ditta __________, nel corso degli ultimi anni, abbia sempre assunto i propri dipendenti con contratto a termine dal 1 marzo al 31 dicembre non era a mia conoscenza poiché durante tutto il mio apprendistato, la ditta non ha mai avuto dipendenti diplomati.
- Solo il venerdì 19 dicembre 2003, dopo mie specifiche richieste, il datore di lavoro mi forniva un nuovo contratto per l'anno 2004 a partire da lunedì 1 marzo.
Vista la situazione, il giorno 23 successivo mi annunciavo presso l'URC di __________.
Ricevuta l'inerente documentazione dalle segretarie dell'URC, fra i tanti formulari mi si forniva pure quelli "prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" invitandomi a voler raccogliere i "timbri" già per dicembre ed in seguito gennaio. Nessuno mi ha informato che la quantità della raccolta sarebbe stata così pesantemente soppesata.
Purtroppo le festività natalizie e le relative chiusure delle imprese hanno portato alla registrazione di un'unica richiesta di lavoro. Nel colloquio successivo del corrente mese, sono stato correttamente informato e da parte mia ho provveduto per quanto richiestomi.
- Ho ripreso l'attività in data 23 febbraio 2004.
Alla luce di quanto sopra chiedo un Vostro intervento affinché la decisione su opposizione dell'URC sia annullata perché ritengo che ho fatto tutto il possibile per ovviare alla disoccupazione (periodo di annuncio dal 1. gennaio al 20 febbraio 2004 - giorni percepiti 6 in gennaio 2004 e 15 in febbraio 2004) (…)." (cfr. doc. I)
Questo il testo dell'opposizione a cui il ricorso rinvia:
" (…)
Da parte mia inoltro opposizione alla decisione di sanzione rispettando i termini prescritti e chiedendo l'annullamento della stessa o subordinatamente una riduzione della medesima al minimo previsto.
Quale motivazione mi sia concessa una breve cronistoria dei fatti.
Ho svolto l'apprendistato di giardiniere-paesaggista presso la ditta __________ di __________ terminando il contratto di tirocinio, dopo aver brillantemente superato gli esami, alla fine del mese d'agosto 2003.
Il 29 agosto 2003, il datore di lavoro mi proponeva la continuazione del rapporto lavorativo con un contratto dal 1 settembre al 31 dicembre 2003.
Concordate le condizioni contrattuali, firmavo il contratto con il tacito e verbale accordo che il rapporto di lavoro sarebbe continuato con nuovo contratto all'inizio del nuovo anno.
In data, venerdì 19 dicembre 2003, su mia richiesta, il datore di lavoro mi forniva un nuovo contratto per l'anno 2004 a partire da lunedì 1 marzo. Il fatto era motivato con la reale scarsità d'ordini di lavoro per i primi due mesi dell'anno.
Vista la situazione, in data 23 dicembre u.s. mi annunciavo ai Vostri servizi, presso la cancelleria comunale e alla cassa scelta. Ricevuta l'inerente documentazione dalle segretarie dell'URC, fra i tanti formulari mi si forniva pure quelli "prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" invitandomi a voler raccogliere i "timbri" già per dicembre ed in seguito gennaio. Nessuno mi ha informato che la quantità della raccolta sarebbe stata così pesantemente soppesata.
Purtroppo le festività natalizie e le relative chiusure delle imprese hanno portato alla registrazione di un'unica richiesta di lavoro. Nel colloquio successivo del corrente mese, sono stato correttamente informato e da parte mia ho provveduto per quanto richiestomi.
Tengo a precisare che solo il 20 dicembre 2003 ho compiuto i 18 anni, tuttora non sono titolare della licenza di condurre per cui la mia autonomia di spostamento è limitata.
Malgrado la mia giovane età ho già alcuni anni lavorativi alle spalle, mi sono sempre impegnato sul luogo di lavoro e anche fuori da tale ambito.
Avrei fatto volentieri a meno del ricorrere ai vostri servizi e tuttora non vedo l'ora di ricominciare a lavorare il prossimo 1 marzo.
Rinnovo l'opposizione alla vostra decisione ritenendomi pesantemente penalizzato per una situazione creatasi indipendentemente dalla mia volontà o negligenza.
Chiedo pertanto l'annullamento della medesima o una cospicua riduzione dei giorni di sospensione del diritto all'indennità."
(cfr. doc. A2)
1.4. Nella sua risposta del 10 maggio 2004 l'URC ha chiesto di respingere il ricorso e ha osservato che:
" (…)
3. In sede di ricorso, riprendendo gli argomenti già sollevati con l'istanza di opposizione del 28 gennaio 2004, l'assicurato giustifica il suo mancato impegno nella ricerca di un lavoro nei tre mesi precedenti l'iscrizione in disoccupazione, con il fatto che con il datore di lavoro esisteva un tacito e verbale accordo che il rapporto di lavoro sarebbe continuato con un nuovo contratto all'inizio del nuovo anno.
Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dal signor __________, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato (dal 1 settembre 2003 al 31 dicembre 2003) avvenuta in data 29 agosto 2003 (doc. 5), non vi è stato un tacito e verbale accordo con il datore di lavoro che il rapporto d'impiego sarebbe continuato con un nuovo contratto all'inizio del nuovo anno.
Secondo le informazioni da noi assunte presso il datore di lavoro (doc. 6 e 7), al momento della sottoscrizione del contratto a termine, è stato concordato con il signor RI 1 che il rapporto di lavoro sarebbe certamente continuato nel 2004, ma non è stata chiarita una data precisa di inizio del nuovo contratto.
Questa data è stata concordata con il dipendente solamente durante il mese di dicembre. Più precisamente l'assunzione è stata concordata a partire dal 1 ° marzo 2004, con riserva per un eventuale inizio del lavoro anticipato, a dipendenza delle richieste di lavoro da parte dei clienti.
II datore di lavoro ha altresì precisato che nel corso degli ultimi 5 anni l'attività della ditta ha sempre dovuto subire interruzioni durante il periodo invernale a causa di una normale flessione del lavoro dovuta a contingenze stagionali.
Nel corso degli ultimi anni infatti, i dipendenti della ditta sono sempre stati assunti con contratti di lavoro a termine, dal 1 marzo al 31 dicembre.
In sede di ricorso l'assicurato precisa che durante il proprio apprendistato, la ditta __________, ha sempre chiuso il venerdì antecedente il Santo Natale per poi riaprire verso la metà del mese di gennaio.
Il ricorrente precisa inoltre di non essere stato a conoscenza del fatto che nel corso degli ultimi anni la ditta avesse assunto i propri dipendenti con un contratto a termine, dal 1 marzo al 31 dicembre.
Egli era pertanto convinto di poter riprendere l'attività verso la metà del mese di gennaio 2004.
In questa eventualità, mal si comprenderebbe tuttavia il motivo per cui alla fine dell'apprendistato è stato sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato (dal 1 settembre 2003 al 31 dicembre 2003).
Infatti se l'intenzione fosse stata veramente quella di proseguire nel rapporto di lavoro senza interruzione, ben più logico sarebbe stato sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
II fatto di essere stato assunto con un contratto di lavoro a termine avrebbe perlomeno dovuto far nascere degli interrogativi all'assicurato, in merito alla continuità del proprio rapporto di lavoro.
E' inoltre risaputo che l'attività di un'azienda di giardinaggio che opera nella Regione Tre Valli, è soggetta a delle fluttuazioni di carattere stagionale.
Ignorare questi elementi, come in concreto ha fatto il ricorrente, non depone di certo in suo favore nel ritenere che egli abbia fatto tutto il possibile per ovviare alla disoccupazione.
4. Nella determinazione della durata della sanzione inflitta, lo
scrivente Ufficio si è riferito alla direttiva interna no. 054b pag. 2 pti. 1.A e 11.13 della Sezione del Lavoro (doc. 8) la quale prevede una sospensione da 3 a 4 giorni per ricerche di lavoro insufficienti e da 4 a 6 giorni per nessuna ricerca durante il termine di disdetta. II consulente ha applicato, secondo le disposizioni citate, una sospensione minima di 4 giorni per i mesi di ottobre e novembre 2003 per mancate ricerche di lavoro e una sospensione minima di 3 giorni per ricerche di lavoro insufficienti per il mese di dicembre 2003. Complessivamente quindi un totale di 11 giorni (…)." (cfr. doc. III)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 della LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
In virtù del fatto che in via di principio, le norme di procedura entrano in vigore immediatamente (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2, pag. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03, consid. 2.3.; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b), tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per fissare il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4a) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).
La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
2.3. La decisione impugnata del 6 aprile 2004 è stata emanata dall'Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________.
Gli URC, in virtù dell'art. 85b LADI e sulla base delle competenze conferite loro tramite una direttiva interna dalla Sezione del lavoro, sono competenti a infliggere agli assicurati delle sospensioni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di ricerche di lavoro insufficienti e, in modo più generale, a sanzionare gli assicurati che non si attengono alle prescrizioni di controllo ai sensi dell'art. 17 LADI (cfr. la sentenza del TCA del 20 novembre 2003 nella causa B. 38.2003.55).
Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 15 ottobre 2003, ha comunque già modificato il Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1988 precisando espressamente all'art. 2a lett. e i compiti delegati agli URC dalla Sezione del lavoro (cfr. Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 17 ottobre 2003, 38/2003, pag. 281-282). Tale modifica è stata approvata dalla Confederazione, e meglio dal Dipartimento federale dell'economia, il 5 novembre 2003 (cfr. scritto del 5 novembre 2003 del Consigliere federale Joseph Deiss di cui all'inc. 38.2003.55).
Il ricorso contro la decisione su opposizione del 6 aprile 2004, inoltrato dall'assicurato il 19 aprile 2004, ovvero entro 30 giorni dall'emissione del citato provvedimento (cfr. art. 60 LPGA), è pertanto ricevibile.
Questa Corte entra, di conseguenza, nel merito del ricorso.
Nel merito
2.4. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurato deve essere o meno sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche compiute nei tre mesi precedenti l'iscrizione in disoccupazione.
Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 6 aprile 2004).
In casu, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in considerazione.
2.5. Va innanzitutto rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di sanzionare la violazione di questo dovere, vigenti precedentemente al 1° luglio 2003. È stato invece parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.
Come appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà dunque presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L’art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell’assicurato."
Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
In una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01) il TFA ha riconfermato questo principio, argomentando:
" Nach der Rechtsprechung muss die versicherte Person bereits vor der Beendigung der bisherigen Erwerbstätigkeit (ARV 1993/94 Nr. 26 S. 184 Erw. 2b) und vor der Meldung beim Arbeitsamt (ARV 1982 Nr. 4 S. 40 Erw. 2b) eine neue Stelle suchen, um die drohende Arbeitslosigkeit nach Möglichkeit zu verhindern oder zu verkürzen. Sie kann sich insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor Aufnahme der Stempelkontrolle zur ernsthaften Arbeitsuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei."
(STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01)
Anche gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
Oltre al caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale in particolare per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 pag. 126; DLA 1982 pag. 37).
Per contro non possono essere sospesi gli assicurati che stanno ancora svolgendo gli studi (cfr. STCA del 18 aprile 1986 nella causa S.M., Mendrisio contro CAD Famiglia OCST) o che frequentano corsi di perfezionamento (cfr. STCA del 25 ottobre 1985 nella causa P.G., Riazzino contro CPCAD, concernente un corso di tedesco in Germania; STCA del 15 settembre 1988 nella causa L.T., Massagno contro Cassa disoccupazione OCST, a proposito di un corso di inglese in Olanda).
Per ulteriori indicazioni, cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.
2.6. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).
Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).
Secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).
In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:
" (…)
Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden."
(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02)
In una sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:
" 1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.
Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,
Schul- und Berufsbildung der versicherten Person sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden Arbeitsmarkt. (…)"
Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese ed ha rilevato:
" (…)
Verwaltung und Vorinstanz sind zu Recht davon ausgegangen, dass sich die 1963 geborene Versicherte, welche eine Beschäftigung als Hausangestellte, Textilarbeiterin oder Raumpflegerin suchte, im Monat Februar 2000 nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, indem sie am 1. Februar drei, zwischen 2. und 23. Februar 2000 keine einzige und insgesamt im Monat Februar 2000 lediglich sechs Stellenbewerbungen nachgewiesen hat. Dass für die in der Stadt Zürich wohnhaft gewesene Beschwerdeführerin zwischen 2. und 23. Februar 2000 in den nachgefragten Beschäftigungsbereichen - trotz erfahrungsgemäss breitem Stellenangebot in diesem Arbeitsmarktsegment - kein einziges zumutbares Stellenangebot vorhanden gewesen sein soll, wie sie im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht hat, ist nicht glaubwürdig. Weiter bestreitet sie mit Blick auf die vom 7. Februar bis 8. April 2000 einstweilen in einem befristeten Arbeitsverhältnis in der Confiserie Sprüngli ausgeübte teilzeitliche Zwischenverdiensttätigkeit zu Recht nicht, sich der fortdauernden Verpflichtung zur unverminderten Stellensuche bewusst gewesen zu sein. Soweit die Beschwerdeführerin neu behauptet, aus der Klausel "mit Option auf Weiterbeschäftigung" (auf dem befristeten Arbeitsvertrag vom 7. Februar 2000) habe sie schliessen dürfen, dass sie in dieser Firma werde weiter arbeiten können, vermag sie sich nicht gegen den Vorwurf der ungenügenden Arbeitsbemühungen zu rechtfertigen, zumal sie selber in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde auf den hinsichtlich der Weiterbeschäftigung erforderlichen neuen Arbeitsvertragsabschluss vom 8. Mai 2000 hinweist, wodurch sie erstmals wieder in ein unbefristetes Vollzeit-Arbeitsverhältnis eintreten konnte. (…)" (STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01)
In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.
(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi ed ha ancora precisato:
" (…)
Dieser Pflicht zur Schadenminderung ist der Beschwerdeführer insofern nicht ausreichend nachgekommen, als er während der drei Monate vor Beginn der Teilarbeitslosigkeit am 1. März 2000 insgesamt nur vier Stellenbewerbungen nachweisen kann. Zwar schreiben weder Gesetz noch Verordnung eine Mindestanzahl von Bewerbungen vor. Viele Arbeitslosenkassen verlangen durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen im Monat (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 15 zu Art. 17 AVIG; Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 140).
Selbst wenn dies keine gefestigte Praxis darstellt, sind bloss vier Bewerbungen in einem Zeitraum von drei Monaten in quantitativer Hinsicht eindeutig ungenügend. Wenn das KIGA den Beschwerdeführer unter diesen Umständen für 9 Tage, also im mittleren Bereich des leichten Verschuldens, in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat, lässt sich dies nicht beanstanden. (…)"
(STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01)
In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di lavoro lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea.
Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese ed ha rilevato:
" (…)
En l'occurrence, il y a lieu de constater que les démarches (six) entreprises par le recourant durant la période de contrôle du mois de novembre 2000 se situe en deça du nombre requis par la pratique administrative. En outre, cette insuffisance n'est pas compensée par la qualité des offres d'emploi. Comme le constatent les premiers juges, cinq recherches ont été effectuées par téléphone. Enfin, les recherches se concentrent sur trois jours seulement dans le mois (2, 9 et 30 novembre 2000). S'agissant de démarches qui pour la plupart d'entre elles - et à la différence d'offres écrites - ne nécessitaient aucune préparation particulière, on pouvait attendre de l'assuré un effort plus soutenu sur l'ensemble de la période de contrôle.
Il n'est pas contesté non plus que le recourant s'est vu assigner des objectifs de recherches d'emploi qui sont compatibles avec son invalidité et qui lui permettent de mettre en valeur sa longue expérience professionnelle. En accord avec l'assuré, il a été convenu qu'il devait en priorité offrir ses services à des entreprises pour l'établissement de métrés, de devis, ou encore pour la surveillance des travaux. Or, aucune des recherches du mois de novembre 2000 n'entre dans le cadre des objectifs fixés, puisqu'elles visent des emplois dans les domaines du marketing, de la surveillance (pour une entreprise spécialisée en matière de sécurité), de l'édition (travail à l'écran), du service après vente, ainsi que des emplois de jardinier et de chauffeur. Il faut bien admettre cependant que l'assuré avait fort peu de chances, compte tenu de son âge et de la limitation importante de sa capacité résiduelle de travail, de trouver un emploi dans une activité ne faisant pas appel aux connaissances acquises au cours de sa carrière professionnelle. (…)"
(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)
In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo:
" (…)
En substance, les premiers juges ont relevé que la législation ne fixe aucun critère quantitatif aux recherches d'emploi que l'on est en droit d'attendre d'un chômeur. Cela étant, ils ont considéré que l'objectif assigné à la recourante par l'ORP, à savoir effectuer dix recherches d'emploi mensuelles, n'était pas disproportionné et pouvait être atteint au moyen d'efforts raisonnables, s'agissant du domaine du secrétariat. (…)" (STFA dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03)
La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186).
A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74) il TCA ha ricordato che:
" Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."
Giusta l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. consid. 2.2.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
L'obbligo a comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.
(C 280/01), nella quale ha osservato:
" Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi ad un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.P., AD 5/87).
Inoltre il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
In merito alle ricerche di lavoro compiute esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha avuto modo di rilevare:
" (…)
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)"
(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)
2.7. L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della sospensione:
" Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V 40 Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art. 30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im Taggeldrecht nicht zum Tragen.
Wüsste nämlich eine arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227- 228)
In questa sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL: Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"
(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)
2.8. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo e la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta).
2.9. Nella già citata sentenza H. del 17 marzo 1998, il TFA ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:
" b) Die Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994 vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweíse dieselbe Praxis.
Demgegenüber macht die Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.
c) Die Vorinstanz beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleihermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).
d) Die im genannten Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1 1980 IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird, die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.
e) Aus diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der besicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. er kantonale Escheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit." (DTF 124 V 231-233)
Nella sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha sottolineato:
" Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)
La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Infine, nella sentenza citata, il TFA ha stabilito che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:
" Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherang, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl. BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperìoden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233)
2.10. In una sentenza del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata, il TFA ha ancora ribadito la necessità di compiere delle ricerche di lavoro nel periodo precedente l'annuncio al collocamento. Al riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:
" (…)
1. L'assuré faisant valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI).
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition trouve notamment application lorsque l'assuré n'effectue pas suffisamment de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail (DTA 1993 no 9 p. 87 consid. 5b, 1993 no 26 p. 184 consid. 2b, 1987 no 2 p. 41 consid. 1).
2. L'intimé a admis, en procédure cantonale, ne pas avoir effectué de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail, soit du 25 juillet au 30 septembre 2000, ainsi qu'au cours des mois de novembre et décembre 2000. Les premiers juges ont considéré qu'il n'encourait qu'une seule mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, dont il convenait de fixer la durée au terme d'une appréciation globale de son comportement pour l'ensemble des mois d'août à décembre 2000.
3.
3.1 La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance-chômage. Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée, sans que soit applicable l'art. 68 CP (ATF 123 V 151 consid. 1c). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement (DTA 1999 no 33 p. 197 sv. consid. 3b, 1993 no 3 p. 22 consid. 3d et p. 25 consid. 5b; arrêt non publié F. du 25 novembre 1997 [C 61/97] consid. 5a).
3.2 En ce qui concerne plus particulièrement les mesures de suspension en raison de recherches d'emploi insuffisantes, le Tribunal fédéral des assurances a admis, avant l'abrogation de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage (LAC) et l'entrée en vigueur de la LACI, que des décisions de suspension distinctes pouvaient être prises, même rétroactivement, pour chaque mois pendant lequel l'assuré avait contrevenu à ses obligations. Selon la pratique de l'époque, en effet, l'examen des recherches d'emploi effectuées par les personnes assurées était mensuel, bien qu'il n'existât pas de réglementation légale sur ce point (arrêt non publié F. du 16 novembre 1981 [C 114/80]). Il n'y a pas lieu de modifier cette jurisprudence, implicitement confirmée à plusieurs reprises (cf. parmi d'autres, les arrêts non publiés C. du 2 décembre 1999 [C 282/98], O. du 7 octobre 1998 [C 82/98] et B. du 4 décembre 1997 [C 128/97]), d'autant que l'obligation de remettre chaque mois à l'office compétent la preuve des efforts entrepris en vue de trouver un emploi est aujourd'hui expressément prévue par l'art. 26 al. 2 OACI (cf. également art. 26 al. 3 et 27a OACI).
4. Après avoir négligé d'effectuer des recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail, ce qui justifie une première mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, l'intimé a entrepris plusieurs démarches en vue de trouver du travail, de manière à remplir provisoirement ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage. Il lui appartenait toutefois de poursuivre ses efforts pendant les mois de novembre et décembre 2000, sans quoi il encourait de nouvelles mesures de suspension pour chacune de ces périodes de contrôle, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 3). Les trois décisions administratives litigieuses étaient donc en principe justifiées, contrairement à l'avis des premiers juges, le SPP et le Groupe réclamations n'ayant par ailleurs pas fait un usage critiquable de leur pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 10 jours pour les mois d'août et septembre 2000, 5 jours pour le mois de novembre 2000, et 5 jours pour le mois de décembre 2000 (après rectification, par le Groupe réclamations, de la sanction prononcée par le SPP)." (STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01)
2.11. L'art. 42 LPGA - disposizione applicabile al caso di specie (cfr. consid. 2.1) - prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
A tale proposito, in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) (cfr. in questo stesso senso, STFA del 1° settembre 2003 nella causa P., P 32/03) riguardante una fattispecie in cui l'art. 42 LPGA non poteva ancora essere applicato - accertato che il diritto di essere sentito dell'assicurato era stato violato prima dell'emanazione di una decisione di sospensione, l'Alta Corte ha rilevato che:
" Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
(cfr. STFA succitata, consid. 3.2 - la sottolineatura è del redattore)
In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è invece così espresso:
" (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."
Questo Tribunale ritiene comunque che la chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA, secondo cui l'assicurato deve essere sentito prima che venga presa una decisione nei suoi confronti, (cfr. STFA del 22 aprile 2003 nella causa J., C 87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 p. 77, consid. 3d, p. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 p. 37), mantiene, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 42, n. 7 e n. 19-23; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 18-23).
2.12. Nel caso concreto il TCA constata che il 16 gennaio 2004 è stato steso (e l'assicurato l'ha controfirmato) un "Verbale del colloquio di consulenza" nel quale, in particolare, si legge che:
" Colloquio iscrizione effettuato da T7M34. Ha lavorato con un contratto a termine fino al 31.12.2003. Prima dell'annuncio ha effettuato una sola ricerca di lavoro durante il mese di dicembre. Reso attento l'assicurato sulle conseguenze previste dalla LADI. (…)." (cfr. doc. 4)
L'URC ha quindi dato l'opportunità al ricorrente di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito prima di emettere la decisione formale di sospensione conformemente alla giurisprudenza federale emanata precedentemente all'entrata in vigore della LPGA (cfr. consid. 2.11).
Per contro, l'esito dell'accertamento effettuato dall'URC il 18 febbraio 2004 presso l'ex datore di lavoro (cfr. doc. 6 e 7) non è stato sottoposto all'assicurato.
Questo Tribunale deve qui innanzitutto stigmatizzare l'operato dell'amministrazione alla quale va ricordato che, giusta l'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost. fed.), le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, da questo principio va in particolare dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della pronuncia di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STFA dell'11 febbraio 2004 nella causa M., C 24/02, consid. 5.4; DTF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
L'amministrazione ha così violato il diritto di essere sentito l'assicurato, che secondo l'art. 42 LPGA deve soprattutto essere rispettato proprio durante la procedura di opposizione.
Tuttavia, eccezionalmente nel caso concreto, considerato che l'esito dell'accertamento presso l'ex datore di lavoro è stato sostanzialmente riprodotto sia nella decisione su opposizione che nella risposta di causa (cfr. doc. A1 e III), questo Tribunale ritiene che l'assicurato ha avuto la possibilità di esprimersi in merito e non è stato pertanto leso nel suo diritto di essere sentito.
2.13. Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.6), gli assicurati devono effettuare delle ricerche di impiego prima di iscriversi in disoccupazione.
Dagli atti di causa risulta che l'assicurato, il 30 agosto 2003, ha sottoscritto un "Contratto di lavoro a termine" dal 1° settembre 2003 al 31 dicembre 2003 (cfr. doc. 5).
Pertanto, considerato il contratto di lavoro di durata determinata, l'assicurato doveva effettuare delle ricerche di lavoro durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003, ovvero negli ultimi tre mesi di lavoro.
Prima di annunciarsi in disoccupazione l'assicurato ha compiuto una sola ricerca di lavoro durante il mese di dicembre 2003, più precisamente il 29 dicembre 2003 (cfr. doc. 4 e formulario "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" del mese di dicembre 2003 prodotto sub doc. 12).
L'assicurato ha dunque violato l'obbligo di ridurre il danno negli ultimi tre mesi del suo contratto di lavoro di durata determinata e quanto previsto dalla relativa giurisprudenza (cfr. consid. da 2.6 a 2.11).
Di conseguenza egli deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione.
L'URC ha inflitto all'assicurato una sospensione di 11 giorni, conformemente alle direttive in vigore, che in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo di disdetta prevedono una sanzione minima di 4 giorni e in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta una sanzione minima di 3 giorni (cfr. consid. 2.8).
Questo Tribunale ritiene quindi che nel caso presente la sanzione di 11 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta al ricorrente sia conforme al principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.9).
2.14. La giurisprudenza federale ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Nella presente fattispecie, dalle risultanze degli atti di causa il TCA deve concludere che all'assicurato non è stato garantito che egli sarebbe stato riassunto dal suo datore di lavoro già nel mese di gennaio 2004.
Innanzitutto va qui rilevato che se, come sostenuto nella sua opposizione, "(…) il rapporto di lavoro sarebbe continuato con un nuovo contratto con l'inizio del nuovo anno. (…)." (cfr. doc. A2), allora mal si comprende per quale ragione le parti hanno sottoscritto un contratto di lavoro di durata determinata.
Il ricorrente nel proprio ricorso ha peraltro affermato testualmente che "(…) vi è stato un verbale accordo con il datore di lavoro nel senso che il rapporto d'impiego sarebbe continuato con un nuovo contratto nel 2004, senza chiarirne la data d'inizio (…)." (cfr. doc. I, la sottolineatura è del redattore).
Le affermazioni dell'assicurato trovano riscontro nelle risposte date dal suo datore di lavoro all'URC (cfr. doc. 7, punto 1 e 2).
Quindi anche ammettendo che, vista la sua esperienza d'apprendista, l'assicurato riteneva di riprendere il lavoro come al solito verso la metà di gennaio, questa circostanza non esimeva l'assicurato dall'obbligo di ricercare un lavoro nei tre mesi antecedenti la fine del proprio impiego di durata determinata.
Infatti, da una parte, vista l'incertezza sulla data d'inizio del nuovo contratto di lavoro, l'assicurato non poteva escludere di dover ricorrere alla disoccupazione durante un periodo indefinito tra i due contratti.
D'altra parte, secondo la giurisprudenza federale, si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti. Non basta invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Del resto, indipendentemente dalla questione a sapere se fosse o meno a conoscenza del fatto che il proprio datore di lavoro ha sempre assunto i propri dipendenti con un contratto a termine dal 1° marzo al 31 dicembre (cfr. doc. 7 punto 5), all'assicurato non poteva e doveva sfuggire che con il 1° settembre 2003 egli è stato assunto in qualità di "giardiniere qualificato" (quindi non più come un apprendista) e che, come chiaramente evidenziato, si trattava di un "Contratto di lavoro a termine" (cfr. doc. 5).
Inoltre, come rettamente ravvisato dall'amministrazione, è risaputo che l'attività di un'azienda di giardinaggio che opera nella Regione Tre Valli è soggetta a delle fluttuazioni di carattere stagionale.
2.15. Nel proprio ricorso l'assicurato ha, tra l'altro, affermato che:
" (…)
- Solo il venerdì 19 dicembre 2003, dopo mie specifiche richieste, il datore di lavoro mi forniva un nuovo contratto per l'anno 2004 a partire da lunedì 1 marzo.
Vista la situazione, il giorno 23 successivo mi annunciavo presso l'URC di __________.
Ricevuta l'inerente documentazione dalle segretarie dell'URC, fra i tanti formulari mi si forniva pure quelli "prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" invitandomi a voler raccogliere i "timbri" già per dicembre ed in seguito gennaio. Nessuno mi ha informato che la quantità della raccolta sarebbe stata così pesantemente soppesata
(…)." (cfr. doc. I)
Il TCA è quindi chiamato a stabilire se l'eventuale non conoscenza della LADI, e meglio del dovere di compiere delle ricerche di lavoro valide sia quantitativamente che qualitativamente già prima di iscriversi per il collocamento può costituire, nel caso in esame, un valido motivo per non sanzionare l'assicurato.
Il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 LPGA (Informazione e consulenza).
Questa nuova importante disposizione legale ha il seguente tenore:
" Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi (cpv. 1).
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa (cpv. 2).
Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente (cpv. 3)."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi; cfr. DLA 2002 pag. 194 - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit., in SZS 2003 pag. 307).
Così l'art. 20 cpv. 4 OADI ("avverte l'assicurato riguardo ai suoi obblighi secondo l'articolo 17 LADI, in particolare all'obbligo di adoperarsi per trovare lavoro". Per un caso di applicazione, cfr. STFA del 13 agosto 2003 nella causa A., C 113/02), valido fino al 31 dicembre 2002, è stato abrogato e sostituito dall'art. 19a OADI, il quale prevede che:
" 1 Gli organi esecutivi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a-d LADI informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare, sulla procedura di annuncio e sull'obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.
2 Le casse informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai settori di competenza delle casse (art. 81LADI).
3 I servizi cantonali e gli uffici regionali di collocamento (URC) informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai rispettivi settori di competenza (art. 85 e 85b LADI)."
La giurisprudenza federale citata (DTF 124 V 215; DLA 2000 pag. 95; STFA del 23 giugno 1998 nella causa A., C 216/98; STFA del 13 agosto 2003 nella causa A., C 113/02) non può così più essere mantenuta (cfr. Spira, art. cit., pag. 529-530).
Inoltre, l'entrata in vigore dell'art. 27 LPGA ha molto ridimensionato il principio, precedentemente in vigore, secondo cui non è possibile invocare l'ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi.
Il giudice federale emerito R. Spira ("Du droit d'être renseigné …" in SZS 2001 pag. 524 seg., in particolare pag. 531) sottolinea che la presunzione della conoscenza della legge è stata rovesciata.
(Al riguardo vedi pure U. Kieser, "ATSG - Kommentar" ad art. 27 pag. 319; sul principio appena citato cfr. invece Pratique VSI 2003 pag. 207 segg. (210); DLA 2002 pag. 113 (115); DLA 2000 pag. 99; DTF 124 V 220; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; DTF 124 V 220).
Questo Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc. 38.2003.55, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA, deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri, argomentando:
" (…).
Malgrado le importanti modifiche appena esposte, il TCA ritiene che comunque nulla sia mutato, dopo l'entrata in vigore della LPGA, circa la possibilità di sanzionare gli assicurati che non hanno effettuato ricerche di lavoro prima di iscriversi per il collocamento, anche in caso di ignoranza dalla legge.
Da una parte infatti il nuovo art. 19a OADI ha generalizzato l'obbligo di informazione che prima esisteva quasi esclusivamente per quel che riguarda le ricerche di lavoro.
Questa norma non ha tuttavia esteso temporalmente (e cioè anticipato) il momento a partire dal quale gli organi di esecuzione devono informare gli assicurati riguardo all'obbligo di cercare lavoro.
L'OADI contiene inoltre tuttora altre disposizioni: l'art. 26 cpv. 2 ("annunciatosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro. In seguito, deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo". Cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01 e l'art. 45 cpv. 1 lett. a ("la sospensione del diritto all'indennità ha effetto al primo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato o se egli non si è sufficientemente adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della disoccupazione") che impongono di sanzionare anche coloro che non presentano ricerche di lavoro per il periodo che precede l'iscrizione per il collocamento.
Inoltre e soprattutto, il fondamentale principio dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.6), valido per tutti i settori del diritto delle assicurazioni sociali (e consacrato esplicitamente su un aspetto particolare all'art. 21 cpv. 3 LPGA), a mente del TCA, resta attuale anche dopo l'entrata in vigore della legge sulla parte generale.
Infine non va ignorato che, nell'ambito del diritto civile l'art. 329 cpv. 3 CO stabilisce che se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo necessario per cerca un altro lavoro. Dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione, si può dunque ragionevolmente pretendere che l'assicurato inizi a cercare lavoro ancora prima di essere ufficialmente informato dai servizi addetti al collocamento (…)." (cfr. STCA del 20 novembre 2003 succitata, consid. 2.14).
Questa Corte ha confermato tale principio in una sentenza del 19 gennaio 2004 nella causa L. (inc. 38.2003.84), non cresciuta in giudicato.
Nel caso concreto il ricorrente mai ha allegato di avere, prima del suo annuncio all'URC, contattato l'amministrazione per ricevere ragguagli relativamente al comportamento da adottare in vista della sua iscrizione in disoccupazione.
In casu non entra, dunque, in considerazione un eventuale diritto alla consulenza ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LPGA a favore dell'assicurato.
Pertanto, visto che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA l'assicurato che precedentemente alla sua iscrizione in disoccupazione ha intrapreso sforzi insufficienti al fine di reperire un'occupazione adeguata deve essere sanzionato, anche se ignorava quanto impone la LADI in questo ambito, nel caso in cui non si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione, a prescindere dalla questione di sapere se realmente o meno esso non era cognito degli aspetti concreti e specifici dell'obbligo di cercare un impiego.
In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il TCA non può di conseguenza che confermare la decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti