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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2004 38.2004.24

8 novembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,887 parole·~54 min·2

Riassunto

non ha diritto alle indennità per lavoro ridotto l'assicurato il cui rapporto di lavoro é stato disdetto, e/o se é presente sul posto di lavoro e/o se é una persona in grado di determinare o influenzare risoliutivamente le decisioni del datore di lavoro

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2004.24   FS/DC/td

Lugano 8 novembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 marzo 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 23 febbraio 2004 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 17 settembre 2003 la RI 1 SA, ditta attiva nel campo della meccanica di precisione, ha preannunciato, per tutta l'azienda e per una durata probabile dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003, un periodo di lavoro ridotto all'80% (cfr. doc. 3/A) adducendo quale motivo che "(…) essendo una ditta di sub-appalto, non riceviamo lavoro da svolgere dalle nostre ditte primarie che lamentano una stasi nelle ordinazioni e che non prevedono un miglioramento per i prossimi mesi. La nostra cifra d'affari è calata sostanzialmente ed abbiamo enormi difficoltà. (…)." (cfr. doc. 3/A punto 11a).

                                         Con decisione del 24 ottobre 2003 la Sezione del lavoro si è opposta al pagamento delle indennità per lavoro ridotto, motivando:

"  Secondo i disposti dell'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto, i lavoratori, la cui perdita non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile. Nel presente caso visto quanto emerso  dal verbale di audizione del 14 e 16 ottobre 2003 e più precisamente come i dipendenti dell'azienda sono sempre presenti in azienda, la perdita di lavoro non può essere ritenuta sufficientemente controllabile."

(cfr. doc. 3)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dalla ditta, rappresentata dall'avv. RA 1 (cfr. doc. 2), la Sezione del lavoro, il 23 febbraio 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione del 24 ottobre 2003 e ha osservato:

"  (…)

1. II 17 settembre 2003 l'azienda in parola, attiva nel ramo della

meccanica di precisione ha richiesto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il prolungo del periodo di lavoro ridotto dal 1. ottobre al 30 dicembre 2003, adducendo il seguente motivo: "essendo una ditta di sub-appalto, non riceviamo lavoro da svolgere dalle nostre ditte primarie che lamentano una stasi nelle ordinazioni e che non prevedono un miglioramento per i prossimi mesi. La nostra cifra d'affari è calata sostanzialmente ed abbiamo enormi difficoltà".

In data 14 e 16 ottobre 2003 il servizio cantonale ha effettuato un controllo presso l'azienda in parola, segnatamente per verificare l'esattezza delle ore perse per motivi economici, così come indicate sui rapporti e sui conteggi presentati dalla ditta alla cassa di disoccupazione per i periodi compresi tra gli anni 2001 e 2003. In occasione dei due controlli in ditta sono stati sentiti a verbale i signori __________ e __________, soci fondatori della società e dipendenti della stessa (cfr. verbale di audizione del 14 ottobre 2003 di __________ __________ e verbale di audizione del 16 ottobre 2003 del fratello __________).

Con decisione 24 ottobre 2003 il servizio cantonale si è opposto al pagamento delle indennità per lavoro ridotto, a motivo che la perdita di lavoro non è nel concreto caso sufficientemente controllabile. Contro questa decisione l'azienda in parola, per il tramite dell'avv. RA 1, ha interposto opposizione in data 24/25 novembre 2003.

In data 24 ottobre 2003 il servizio cantonale ha pure emesso un Rapporto concernente il controllo presso il datore di lavoro, ove ha constatato che la ditta è debitrice verso la cassa di disoccupazione di un importo di fr. 54'079.60, ritenendo che per i lavoratori ed i periodi di conteggio degli anni 2001 a 2003 non può essere riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto. Riguardo al predetto rapporto la ditta RI 1 SA, sempre per il tramite dell'avv. RA 1, ha presentato le sue osservazioni in data 24/25 novembre 2003, ribadendo sostanzialmente quanto già espresso nell'opposizione.

2. Conformemente all'articolo 31 cpv. 1 LADI, i lavoratori il cui tempo

normale di lavoro è ridotto o integralmente sospeso hanno diritto ad un'indennità per lavoro ridotto se, tra le altre condizioni, la perdita di lavoro è computabile, se la stessa è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.

Per tempo di lavoro normale ai sensi dell'articolo 31 cpv. 1 LADI, va intesa la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, è considerato tempo di lavoro normale l'orario annuo medio convenuto contrattualmente (art. 46 cpv. 1 OADI).

II tempo di lavoro è considerato ridotto solamente se, congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero bisogna intendere le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a venti ore risultante dall'orario di lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero (art. 46 cpv. 2 DADI).

Secondo l'articolo 31 cpv. 3 lett. a LADI, i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile, non hanno diritto alle indennità per lavoro ridotto. L'adempimento di questa condizione legale implica che il datore di lavoro disponga di un sistema di controllo del tempo di presenza (ad esempio schede di timbratura, rapporti delle ore; cfr. opuscolo INFO-SERVICE Indennità per lavoro ridotto, pubblicato dal Segretariato di Stato dell'economia, a pagina 5 punto 6). La perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solamente se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda. Il datore di lavoro deve conservare durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (art. 46b OADI).

Inoltre, conformemente all'articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

3. Nella concreta fattispecie, dagli accertamenti esperiti dal servizio

cantonale, e in particolare dal verbale dell'audizione del "signor __________ __________ avvenuta in data 16 ottobre 2003 (verbale che quest'ultimo ha del resto sottoscritto), emerge chiaramente che:

    -                                 __________ __________, uno dei soci fondatori della società, si occupa

    segnatamente di acquisire il lavoro per la ditta, di controllare le ordinazioni in entrata e di confermare il lavoro, firmando i relativi bollettini di consegna. A verbale lo stesso ha inoltre dichiarato quanto segue: "Riassumendo sono io che mi occupo di tutta la parte amministrativa (ordinazioni, conferme di lavoro), [...]" (cfr. verbale di audizione del 16 ottobre 2003). Quanto precede trova del resto conferma nello scritto 15 ottobre 2003 dell'amministratrice unica della società, la signora __________, figlia di __________ __________, ove risulta segnatamente quanto segue: "Per qualsiasi informazione voglia rivolgersi al Signor __________ __________ (mio padre) che funge da direttore operativo", come pure nel verbale di audizione del 14 ottobre 2003 del fratello di __________ __________, __________ __________, dal quale emerge in particolare quanto segue: "[...] il responsabile dell'azienda è il fratello, signor __________ __________ [...]. La persona che conclude tutti i contratti in favore dell'azienda è comunque il fratello __________. [..]';­

    -                                 lo stesso __________ __________ ha dichiarato a verbale che, per quanto

concerne il controllo delle ore perse di lavoro, non esiste nessuna timbratura e neppure un controllo delle ore di presenza e di assenza dalla ditta. Egli ha in particolare affermato quanto segue: "In effetti anche se non c'è lavoro a sufficienza siamo comunque in ditta in caso di contatti telefonici o arrivo di eventuali clienti" (la sottolineatura è nostra. Quanto precede trova conferma anche nel verbale di audizione del fratello __________, ove risulta in particolare quanto segue: " Il signor __________ __________ dichiara inoltre di presenziare tutti i giorni in ditta anche in mancanza di lavoro. Dichiara pure che non timbra nessun cartellino e di non tenere nessun controllo delle ore perse. Sono sempre presente in ditta per 8.45. [...] ". Riguardo ai formulari prodotti con l'opposizione e che l'opponente pretende siano stati compilati dalla signora __________, sorella dei signori __________ dipendenti della ditta in parola, si osserva come non rechino né la data della loro compilazione, né la firma del redattore e come comunque non rispecchino quanto dichiarato a verbale, in sede separata, dai due fratelli __________. Inoltre i predetti formulari non indicano le ore di lavoro e le ore perse per i mesi da ottobre a dicembre 2003, per i quali la ditta ha richiesto il prolungo del lavoro ridotto.

Visto quanto precede e alla luce dei menzionati disposti di legge, l'opposizione non può essere accolta già per il fatto che la perdita di lavoro in concreto invocata non è sufficientemente controllabile ai sensi dell'articolo 31 cpv. 3 lett. a LADI. A ciò si aggiunge il fatto che, in applicazione dell'articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI, i fratelli __________, per la loro posizione in seno alla ditta, non possono comunque essere posti a beneficio delle indennità per lavoro ridotto.

Le motivazioni sollevate nell'opposizione non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.

4. Infine, l'opponente chiede l'audizione di __________, __________ __________

    e __________.

Secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'articolo 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. DTF 122 V 47). Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato della prove). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell'articolo 4 cpv. 1 Cost. (cfr. DTF 122 V 162 consid. 1 d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).

Ora, nella presente fattispecie, questo Ufficio ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall'esame degli atti dell'incarto, per cui rinuncia alla richiesta di audizione dei signori __________ e __________ __________ e della signora __________ (…)." (cfr. doc. A)

                               1.3.   Contro questa decisione, sempre assistita dall'avv. RA 1, la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che:

                                         "1.  Il ricorso è integralmente accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                              Di conseguenza alla RI 1 SA è accordato il diritto all'erogazione delle indennità per lavoro ridotto.

                                          2.  Protestate spese e ripetibili." (cfr. doc. I, pag. 7)

                                         A sostegno del proprio ricorso il rappresentante della ditta ha addotto che:

"  (…)

1. In data 24 ottobre 2003, la Sezione del lavoro ha notificato alla

ricorrente una decisione mediante la quale ha sollevato opposizione in merito alla richiesta di indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla ricorrente stessa.

Contro tale decisione, in data 24 novembre 2003, la RI 1 ha interposto opposizione, chiedendo in particolar modo che l'istruttoria della pratica fosse completata con le testimonianze di __________ __________, __________, __________ e di __________ e ciò al fine di poter ricostruire nel dettaglio i ruoli ed i compiti delle succitate persone all'interno della ditta RI 1 SA.

Con decisione su opposizione del 23 febbraio 2004, giunta al sottoscritto legale in data 24 febbraio 2004, la Sezione del lavoro ha tuttavia inspiegabilmente respinto l'opposizione senza neppure procedere all'escussione i testi indicati dalla ricorrente. Quest'ultima é pertanto suo malgrado costretta ad inoltrare questo ricorso, che risulta essere senz'altro tempestivo, essendo il termine di 30 giorni perfettamente ossequiato.

    Prove: documenti, richiamo dell'intero incarto da parte della

               Sezione del Lavoro.

2. Come la decisione del 24 ottobre, anche la decisione su

opposizione qui impugnata si fonda su di un accertamento dei fatti lacunoso e contraddittorio, poiché esperito presso persone che non erano in grado di dare alla Sezione le informazioni esatte che questa richiedeva.

La prima di queste persone é senza dubbio __________, la quale - nel corso del 2002 - é subentrata ad __________ quale amministratrice e unica della RI 1 SA poiché avrebbe dovuto occuparsi fattivamente della gestione di tale ditta.

In quest'ottica, gli accordi iniziali prevedevano un inserimento graduale di __________, effettuato ad opera di __________.

Sennonché, a causa della sua inesperienza, dei suoi impegni lavorativi concomitanti e dell'inattesa complessità del compito che avrebbe dovuto svolgere, __________ - de facto non é mai stata in grado né di assumere concretamente la gestione della ditta né di farsi inserire in questo nuovo ruolo da ____________, la quale ha invece continuato come in precedenza ad occuparsi fattivamente della conduzione della società.

Stante queste premesse, é chiaro che la dichiarazione resa da __________ (il cui ruolo, per sua stessa ammissione "si limita unicamente alla verifica del bilancio della società e non ha nessun compito operativo e decisionale nella società") non ha nessun valore.

Infatti, dal momento che ammette di "non aver nessun compito operativo nella società", mal si capisce come possa dare indicazioni in merito all'organizzazione della ditta stessa.

Trattasi infatti di informazione che solo coloro che operano fattivamente nella ditta possono conoscere. Coloro che invece si limitano alla "verifica dei bilanci" non ne sono - come in questo caso - a conoscenza.

In questo contesto, si chiede pertanto espressamente di sentire nuovamente __________, la quale - in sede di deposizione - potrà ricostruire dettagliatamente i motivi per i quali é diventata amministratrice unica e il suo ruolo effettivo svolto nella RI 1 SA. La stessa __________ potrà inoltre confermare di non essere a conoscenza dell'organizzazione della società.

    Prove: documenti, richiamo dell'incarto n. MR/aa - 2262 della

                Sezione del lavoro, testi e ogni altra ammessa.

3. Alla luce delle succitate considerazioni, appare chiaro che per

stabilire con esattezza i ruoli all'interno della società RI 1 SA, andava sentita colei che della ditta é tuttora de facto la vera amministratrice: ossia __________, la quale - come detto - nel 2002 era intenzionata a cedere gradualmente il timone della società a __________, ma che - vista l'inattività di quest'ultima - ha dovuto continuare ad occuparsi di tutte le mansioni dirigenziali.

Ne siano un eloquente esempio i fogli (prodotti unitamente all'opposizione e qui richiamati) di controllo delle ore perse dei dipendenti della ditta relativi ai periodi:

    • 1 ° luglio 2001 - 31 agosto 2002

    • 1° luglio 2003 - 30 settembre 2003.

    Da tali documenti, risulta chiaramente che il controllo delle ore di

lavoro perse veniva assicurato dalla signora __________, la quale - dopo essersi accertata (perlopiù telefonicamente) presso il responsabile dell'officina __________ __________ delle ore perse - annotava il tutto sui fogli di controllo (da notare che le ore annoverate quale "perse" si riferiscono alle ore in cui nessuno era presente in officina e non alle ore di presenza non lavorativa).

Né __________, né __________ __________ erano al corrente della tenuta di tali documenti, perché entrambi, nel loro ruolo di capo-officina, rispettivamente di meccanico, erano e sono totalmente ignari di tutte le pratiche amministrative e burocratiche annesse e connesse all'attività della ditta presso cui lavorano.

    Prove: come sopra

4. Quanto sopra esposto dimostra e conferma chiaramente che __________ __________ non ha mai partecipato attivamente alla conduzione della ditta e, pertanto, non ha mai "determinato o potuto influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro".

Il suo compito nell'azienda é infatti limitato al ruolo di capo-officina. In questo contesto egli non ha né ha mai avuto nessuna mansione amministrativa. Egli si occupa dei contatti con i clienti solo ed esclusivamente su ordine di __________, la quale impartisce tutte le direttive del caso.

Da notare, infine, che __________, a differenza di __________, non é neppure azionista della società, né ha diritto di firma all'interno della stessa, il che costituisce un'ulteriore prova del suo ruolo di subalterno.

Detto in altre parole, il ruolo di __________ all'interno della RI 1 SA é assimilabile in tutto e per tutto a quello di un capo-officina di un garage, il quale - pur avendo contatti con la clientela, pur partecipando all'allestimento di preventivi e fatture, pur occupandosi dell'organizzazione dell'officina - non ha in alcun modo potere decisionale e non può in alcun modo condizionare o influenzare le scelte operative dell'azienda presso cui lavora.

    Prove:                        come sopra

5. Stante le succitate premesse, che potranno essere

dettagliatamente comprovate mediante l'escussione di __________ e di __________, é evidente che i presupposti per l'erogazione delle indennità per perdita di guadagno erano e rimangono dati.

I fogli di controllo delle ore perse, allestiti da __________, sono senz'altro idonei a dimostrare la pretesa della ricorrente. Il fatto che non siano firmati dalla signora __________, non modifica di una virgola la fattispecie: infatti - se si fosse dato alla ricorrente la possibilità di sentire la stessa __________ - si sarebbe potuto facilmente provare é stata lei a redigere tali fiches di controllo, secondo le modalità descritte in precedenza.

    Prove: documenti (i bilanci e conti economici della RI 1 SA

                sono a disposizione su richiesta da parte di questo Ufficio)

6. Da ultimo, un accenno ai modi con i quali é stata condotta

    l'inchiesta:

    •    __________, che della ditta RI 1 SA             non conosce quasi

         niente, ha scritto la lettera 15 ottobre 2003 sotto la pressione di

         un funzionario dell'Ufficio del lavoro;

    •    __________ si é rifiutato di firmare la dichiarazione agli atti

         perché convinto che la stessa non riflettesse quanto da lui

dichiarato (__________, detto per inciso, in seguito a questo episodio ed alle pressioni con le quali si é cercato di carpirgli la firma in calce alla dichiarazione sopracitata, ha dovuto ricorrere alle cure di uno psichiatra a causa di una forte depressione in cui é incorso [vedi certificati medici prodotti agli atti]);

    •    __________, ossia l'unica persona che avrebbe potuto

         fornire all'Ufficio del lavoro le informazioni richieste (e la persona

che, oltretutto ha firmato le domande di indennità per lavoro ridotto) non é stata interrogata.

Dati questi presupposti, si chiede espressamente che tutte le succitate persone vengano sentite, rispettivamente risentite, in contraddittorio alla presenza del sottoscritto legale e ciò al fine di permettere al Giudice di avere una chiara visione dell'organizzazione della ditta ricorrente.

Prove: come sopra (…)." (cfr. doc. I)

                               1.4.   Con ordinanza del 10 maggio 2004 il presidente del TCA ha assegnato alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico un ultimo termine perentorio di 10 giorni per presentare la risposta di causa con la comminatoria che trascorso infruttuoso tale termine il Tribunale procederà alla emanazione del giudizio sulla base degli atti di causa (cfr. doc. III).

                               1.5.   Nella sua risposta del 14 maggio 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è confermata nelle proprie allegazioni e, in particolare, ha puntualizzato che:

"  (…)

Infine, si contestano recisamente le affermazioni - assolutamente inveritiere - di parte ricorrente, secondo cui sia __________, sia __________ avrebbero fatto oggetto di pressioni da parte di funzionari dell'UG in occasione della redazione dello scritto 15 ottobre 2003 (doc. 5), rispettivamente dell'audizione di data 14 ottobre 2004 (ndr. recte: 2003) (pure doc. 5).

(…)." (cfr. doc. IV)

                               1.6.   Il 9 settembre 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha trasmesso per conoscenza al TCA un proprio scritto del 20 agosto 2002 all'Istituto delle assicurazioni sociali (cfr. doc. X e allegato doc. Xbis).

                               1.7.   Con lettera del 18 maggio 2004 il rappresentante della ditta ha chiesto una proroga, concessagli dal TCA, del termine per presentare eventuali nuovi mezzi di prova (cfr. doc. V, VI e VII).

                               1.8.   Previa citazione scritta (cfr. doc. VIII e IX), le parti e i signori __________ __________, __________, __________ e __________, sono state sentite dal presidente del TCA. In quell'occasione è stato steso un verbale del seguente tenore:

"  (…)

Il Presidente chiede all'avv. __________ di spiegare meglio il senso dello scritto inviato per conoscenza al TCA il 20.8.2004 e chi è il destinatario. L'avv. __________ risponde che si tratta di uno scritto destinato alla Cassa __________, la quale aveva ricevuto in passato un rapporto provvisorio relativo a delle indennità per lavoro ridotto versate nel periodo 2001-2003.

La Cassa __________ non ha ancora preso alcuna decisione.

Il Presidente chiede al sig. __________ se è in possesso oppure no di un PC portatile per allestire i verbali allorché compie dei sopralluoghi nelle diverse ditte. La risposta è negativa.

La Sezione del lavoro viene comunque invitata ad allegare una trascrizione del verbale tramite computer nel momento in cui invia gli atti al Tribunale.

Il Presidente chiede al sig. __________ di precisare, visto che si è trattato di un rinnovo, se in precedenza erano già state presentate delle domande e che esito hanno avuto.

Le precedenti domande sono state introdotte nel 2001 e 2002. Nel 2003 la domanda è stata fatta il 16 giugno 2003 per il periodo 1.7.-30.9 (doc. 4). I motivi per la domanda di rinnovo sono analoghi a quelli precedenti. Essi sono firmati, per ordine, dalla signora __________.

Il Presidente chiede alla Sezione del lavoro se si è affrontato oppure no il tema del normale rischio aziendale, visti i motivi invocati sulla domanda di rinnovo. La risposta è no, visto che la domanda è già stata respinta sugli altri motivi emersi durante il controllo.

La sig.ra __________ conferma che i dati relativi alla cifra d'affari per il periodo da metà settembre a fine dicembre 2003 non sono stati richiesti dalla Sezione del lavoro.

Ø La ricorrente viene invitata a farli pervenire al TCA entro un termine di 10 giorni.

Il Presidente chiede alla Sezione del lavoro come fa a verificare questo aspetto (punto 10B del formulario). La risposta è che viene effettuata una prognosi alla luce dei dati forniti dalla ditta.

Rispondendo al Presidente, la sig.na __________ dichiara di essere figlia del sig. __________ e di avere assunto il compito di amministratrice unica. Al riguardo essa precisa che le è stato chiesto di assumere questo incarico da suo padre, perché la sig.ra __________ ha voluto dare le dimissioni. Essendo di nazionalità svizzera le è stato assegnato questo incarico. L'ha assunto a metà del 2002.

__________ precisa inoltre di lavorare a tempo pieno e di avere assunto questo incarico senza avere il tempo di occuparsi di queste cose, per cui non ha fatto nulla.

La sig.na __________ precisa inoltre che i dipendenti della ditta sono sempre stati suo padre e il sig. __________ (per un certo periodo anche il figlio di quest'ultimo). Della contabilità si occupa la sig.ra __________. Non so se come salariata oppure no.

Rispondendo al Presidente, la sig.na __________ afferma di avere acquisito la formazione quale segretaria. Attualmente lavora come segretaria immobiliare.

Il Presidente legge la lettera del 15 ottobre 2003 (doc. 5/c). La sig.na __________ conferma quanto da lei firmato.

Il sig. __________ sottolinea che dopo avere sentito il 14 ottobre il sig. __________ assieme al sig. __________, ha contattato per telefono l'amministratrice unica chiedendole un incontro. Scopo dello stesso era quello di esaminare la richiesta. L'amministratrice unica mi ha detto di non essere in grado di dare informazioni e di rivolgersi al padre. L'amministratrice unica conferma questo aspetto precisando pure di avere detto che la sig.ra __________ si occupa della contabilità.

I ricorrenti confermano di avere introdotto il lavoro ridotto nel periodo che qui ci interessa.

Con i termini "direttore operativo" la sig.na __________ intende dire che tra i due fratelli quello che decide è il sig. __________.

Il Presidente chiede al sig. __________ come mai è stato cancellato dalla funzione di direttore operativo. La risposta è che visto che c'è mia sorella che funge da contabile ed in passato mi sono state rifiutate le indennità per lavoro ridotto proprio per questo motivo, ho ritenuto che era meglio uscire.

Il Presidente chiede chi sono attualmente gli azionisti della società. La sig.ra __________ precisa di essere azionista delle proprie quote. I sig.ri __________ e __________ dichiarano di non più essere azionisti della società.

La sig.ra __________ precisa di essere di professione contabile, di lavorare per un'altra ditta, di occuparsi da esterna della contabilità della ditta RI 1 SA e di tenere i contatti con le aziende esterne. Precisa inoltre di recarsi 2 volte per settimana in ditta. Su esplicita richiesta del Presidente essa afferma di operare in questo modo sin dal lontano 1981 e poi dal 1990, quando è stata costituita la società.

Ø Il Presidente assegna alla ditta un termine di 10 giorni per inviare i formulari "Controllo orario RI 1 __________ " relativi al periodo che qui ci interessa (1.10-31.12.2003).

La sig.ra __________ sottolinea che si tratta di fogli del tutto analoghi a quelli allegati sub doc. A.

Il sig. __________ dà lettura del verbale allestito il 14.10.2003 ore 15:30 alla presenza del sig. __________ e relativo al sig. __________. L'assicurato ha rifiutato di firmare il verbale. Invitato dal Presidente ad illustrare i motivi per cui non ha firmato il verbale, __________ afferma innanzitutto che quando sono venuti i funzionari della Sezione del lavoro i macchinari erano spenti, che mai si sarebbe immaginato che erano dei funzionari della Sezione del lavoro e in pratica che non ha firmato in quanto si è sentito minacciato dal sig. __________ (il sig. __________ non ha invece aperto bocca).

Il sig. __________, rispondendo al Presidente, riconferma che quando sono entrati i funzionari della Sezione del Lavoro nelle due occasioni i macchinari erano tutti spenti perché non vi era lavoro e secondo le indicazioni del fratello egli si trovava in ditta per comunque prendere delle eventuali comande.

Non vi sono dei controlli in ditta. Bisogna essere sempre presenti in ditta, e io lo ero, perché se chiama qualcuno bisogna essere pronti ad ottenere il lavoro.

Rilevo anche che in occasione della visita degli ispettori ho ricevuto una telefonata di mia moglie, e con fare ironico il sig. __________ mi ha detto "forse è lavoro".

Tecnicamente il lavoro avviene in questo modo: mio fratello mi mostra il disegno, io lo realizzo in 2/3 ore e poi rimango lì.

__________ sottolinea che il fratello __________ che conosce ed assegna il lavoro, sa quanto tempo ci vuole per effettuarlo e quindi ogni giorno è in condizioni di riferire alla sig.ra __________ quante ore sono state lavorate e quante no.

Il sig. __________, rispondendo al Presidente, afferma che in ditta non vi è, anche per quel che lo riguarda, nessun controllo tramite timbratura. Egli precisa di non essere sempre presente in ditta, nel senso che se non è in ditta si occupa di altre cose.

Le ore di lavoro ridotto vengono sostanzialmente ricostruite a partire dai lavori che la ditta riceve e dal relativo tempo per effettuarli. Questi dati vengono consegnati alla sig.ra __________ due volte per settimana.

La sig.ra __________, invitata a spiegare come ha allestito ad esempio il formulario relativo al mese di luglio 2001, essa precisa che viene fatto soprattutto tenendo conto dei lavori inviati dalle diverse ditte che, vista la lunga esperienza nel ramo, permettono immediatamente di capire quanto tempo ci vuole per effettuarlo.

Invitata dal Presidente a spiegare ad esempio come si è potuto fissare le ore perse nel mese di luglio per il giorni 11, 12 e 13, la sig.ra __________ risponde che è sempre sulla base dei bollettini di consegna che riusciamo a ricostituire quante sono le ore di lavoro perse.

Il Presidente chiede, con riferimento a questa documentazione, che utilizzo viene fatto da parte della ditta. La risposta è che si tratta di documenti interni, che servono poi per compilare i conteggi per la Cassa di disoccupazione.

Le ore di lavoro perse sono sempre identiche per i due fratelli, perché loro si dividono il lavoro e per non fare lavorare uno più dell'altro.

Rispondendo all'avv. __________, il quale sottolinea che sui preannunci di lavoro ridotto viene indicata quale persona responsabile __________, la sig.ra __________ precisa di essere in pratica lei la responsabile di queste pratiche.

Sempre rispondendo all'avv. __________, la sig.ra __________ precisa di essere azionista soltanto nella misura di 10 azioni e di non sapere chi sono gli altri azionisti, in particolare di non sapere cosa ne hanno fatto i suoi fratelli.

L'avv. __________ chiede quando si è tenuta l'ultima assemblea generale e secondo quali modalità. La sig.ra __________ risponde di non essere tenuta di fornire queste informazioni nel contesto che ci concerne.

Il sig. __________, rispondendo all'avv. __________, risponde di non potere dire a chi ha ceduto le azioni e il sig. __________ precisa che il signore che le ha non vuole essere menzionato.

L'avv. RA 1 chiede quali istruzioni vengono fornite agli assicurati ed in particolare se i datori di lavoro vengono informati sulle modalità da seguire per effettuare il controllo delle ore di lavoro. La risposta è si, esiste un promemoria.

Ø La Sezione del lavoro ne farà pervenire due copie al TCA, entro il termine di 10 giorni.

Rispondendo al Presidente, l'avv. __________ sottolinea che il tema relativo al ruolo importante di un assicurato all'interno di un'azienda viene di solito valutato dalla Sezione del lavoro tra i presupposti del diritto, mentre invece quello della controllabilità viene verificato dalla Cassa di disoccupazione. In questo caso abbiamo ritenuto di farlo noi

(…)." (cfr. doc. XI)

                               1.9.   Con lettera del 21 settembre 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha prodotto i doc. 24, 25 e 26 e ha comunicato al TCA che:

"  (…)

Con riferimento alla causa citata a margine e all'udienza 13 settembre 2004, trasmettiamo due esemplari del promemoria relativo alle indennità per lavoro ridotto attualmente in uso (form. 716.400 i edizione 2003).

Segnaliamo inoltre che, dopo l'udienza della scorsa settimana, abbiamo dovuto constatare che il signor __________ il 7 novembre 2003 aveva presentato una domanda d'indennità di disoccupazione alla cassa di disoccupazione __________ di __________ e che dal 31 ottobre 2003 al 31 gennaio 2004 risultava iscritto all'Ufficio regionale di collocamento di __________ (cfr. copia incarti cassa e URC annessi; doc. 25 e 26). Tali fatti non sono assolutamente emersi in occasione della citata udienza e, contrariamente a quanto preteso in relazione alla domanda d'indennità per lavoro ridotto, il rapporto di lavoro con la RI 1 SA sembrerebbe essere stato disdetto dal dipendente, mentre la ditta risulta regolarmente rappresentata dalla signora __________ (cfr. doc. 25.2 e 25.7) (…)." (cfr. doc. XII)

                                         Il doc. XII unitamente al doc. 24 sono stati notificati alla controparte che è pure stata informata che gli allegati doc. 25 e 26 (2 fascicoli) sono visionabili presso la cancelleria del TCA negli usuali orari d'ufficio (cfr. doc. XV).

                                         Il 27 settembre 2004 il rappresentante della ditta ha scritto al TCA una lettera del seguente tenore:

"  (…)

La presente per comunicarle che non ho particolari osservazioni da formulare in merito allo scritto 21 settembre 2004 della Sezione del lavoro, limitandomi a confermarle che – effettivamente – il rapporto di lavoro tra il signor __________ e la RI 1 SA è cessato a far tempo dal 31 ottobre 2003. Tale circostanza emerge a chiare lettere anche dai rapporti di controllo orario che ho trasmesso a questo Tribunale in data 21 settembre scorso.

Ciò detto, preciso ancora che – contrariamente a quanto sembra pretende l'Ufficio del lavoro – dalla pagina 5 del doc. 24 (opuscolo relativo alle informazioni per i datori di lavoro in merito all'indennità per lavoro ridotto) risulta a chiare (ndr.: lettere) che i datori di lavoro non hanno alcun obbligo di istallare un apparecchio di controllo delle ore: basta infatti un controllo delle ore perse, ciò che la mia mandante ha sempre effettuato." (Doc. XVI)

                             1.10.   Con lettera del 21 settembre 2004 il rappresentante della ditta ha prodotto i doc. da. B1 a B4 e ha comunicato al TCA quanto segue:

"  (…)

Faccio riferimento alle sue richieste contenute nel verbale del 13 settembre 2004 e, con la presente, le trasmetto i dati relativi alla cifra d'affari della mia succitata mandante nonché il formulario relativo alle ore perse dagli operai __________ e __________, precisando che quest'ultimo, nei mesi di novembre e dicembre 2003, non ha lavorato presso la ditta sopracitata.

(…)." (cfr. doc. XIII)

                                         Il doc. XIII unitamente agli allegati sono stati notificati alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. XIV) che, con lettera del 4 ottobre 2004, ha comunicato al TCA di rinunciare a formulare delle osservazioni al riguardo e di riconfermarsi nelle proprie allegazioni (cfr. doc. XVII)

                                         in diritto

                               2.1.   Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 23 febbraio 2004 con la quale è stata confermata l'opposizione sollevata contro il pagamento delle indennità per lavoro ridotto fatto valere dalla ditta ricorrente per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003), si applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.

                               2.2.   I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"  a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro             la

    disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima          per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

  b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile           che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i   loro posti di lavoro."

                                         Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                         I surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

"  a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui      tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

  b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di     quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o       possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di                                        lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

                               2.3.   Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                         Infatti, la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                         In particolare, nella sentenza del 15 marzo 2004 nella causa F. SA (C 189/02), l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70). (…)"

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02)

                                         Secondo la giurisprudenza federale, una flessione della domanda a cui può essere confrontata una ditta comporta per quest’ultima una perdita di lavoro dovuta a motivi economici (cfr. DLA 1987 N. 8, consid. 2b, pag. 83; DLA 1985 N. 17, consid. 2b, pag. 108-109 e DLA 1985 N. 18, consid. 3a, pag. 112, tutte citate in DLA 1990 N. 21, consid. 3, pag. 138 per negare l’esistenza dei motivi economici).

                                         In una decisione pubblicata in DLA 2000 N. 10 l'Alta Corte ha, in particolare, osservato che:

"  (…)

4.-a) Vorrangiges Ziel der Kurzarbeitsentschädigung bildet die Verhütung von Arbeitslosigkeit durch die Erhaltung von Arbeitsplätzen (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG; BGE 120 V 526 Erw. 3b mit Hinweisen). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im nicht veröffentlichten Urteil M. vom 8. Januar 1997 (C 203/95) erkannt, dass weder das Gesetz noch seine Entestehungsgeschichte Anhalktspunkte dafür enthalten, wonach dieses legislatorische Ziel unter einem grundsätzlichen strukturpolitischen Vorbehalt stünde. Namentlich darf die in Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG statuierte Anspruchsvoraussetzung der "wirtschaftlichen Gründe" nicht als Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle verstanden werden. Vielmehr ist der Begriff der "wirtschaftlichen Gründe" weit auszulegen (vgl ARV 1989 Nr. 12 S. 122 Erw. 2a, 1987 Nr. 8 S. 83 Erw. 2b mit Hinweisen; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, Band I, Bern 1987, N 39 zu Art. 32-33). Er erfasst sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe (Gerhards, a.a.O., N 41 zu Art. 32-33; a.M. Stauffer, Die Kurzarbeitsentschädigung, SJZ 1985 S. 177 f.). Abgesehen davon, dass die Organe der Arbeitslosen-versicherung und Sozialversicherungsrichter mit der Abgrenzung von konjunkturellen und strukturellen Ursachen eines Arbeitsausfalles im konkreten Einzelfall, namentlich bei grösseren und international tätigen Betrieben, überfordert wären (vgl BGE 104 V 112 f. Erw. 4a), erscheint der generelle Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle von der Kurzarbeitsentschädigung auch sozialpolitisch fragwürdig (Gerhards, a.a.O., N 41 zu Art. 32-33). (…)."

(cfr. DLA 2000 N. 10, consid. 4a, pag. 56)

                                         Pertanto, se in generale, ogni ditta deve mettere in preventivo che il proprio risultato possa variare da un periodo con l’altro, questo non vuole ancora dire che un’azienda debba essere pronta a sopportare qualsiasi riduzione del proprio preventivato risultato d’esercizio a titolo di normale rischio aziendale.

                                         Chiamata a decidere nel caso di una ditta attiva nel campo dell'abbigliamento, in particolare circa la perdita computabile del lavoro e il normale rischio aziendale, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l'altro, le seguenti considerazioni:

"  (…)

Le taux de 10 % de perte de travail selon l'art. 32 al. 1 let. b LACI ne constitue pas un critère d'ordre conjoncturel; pour être prise en considération, la perte de travail subie par l'entreprise ne doit pas avoir été provoquée - pour un pourcentage déterminé - par la conjoncture. Le taux de 10 % représente uniquement la limite quantitative de la perte de travail en deçà de laquelle l'entreprise doit assumer elle-même les fluctuations de son activité économique au regard du marché (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 388).

S'il est vrai que l'intimée s'est plus ou moins adaptée au fil des ans à la chute importante de ses ventes, principalement en ne repourvoyant pas les postes de travail laissés vacants par les départs naturels, il n'en demeure pas moins que les efforts entrepris pour adapter la capacité de production, surtout si leurs effets ne suffisent pas à enrayer la perte de travail, ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi des indemnités pour réductions de l'horaire de travail. En outre, l'existence d'une situation économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, 1998 n° 50 p. 290; 1996/97 n°.40 p. 220). Or, l'intimée justifie sa perte de travail par la surproduction dans le secteur de l'habillement et l'essor des importations de textiles et de produits de confection en provenance des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est. Ces éléments, ainsi que les pertes dues à un taux de change défavorable pour les ventes à l'étranger, ne constituent pas un phénomène nouveau; la concurrence grandissante dans le secteur concerné, la pression extrême sur les prix touchent toutes les entreprises de confection du pays, qui doivent inclure dans leurs calculs prévisionnels la diminution des commandes en relation avec les coûts plus élevés de production et les pertes dues au taux de change. Sous cet angle la perte de travail n'apparaît ni passagère ni exceptionnelle et se confond avec les risques normaux d'exploitation de l'entreprise. (…)"

(cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa X. SA, C 283/01)

                                         In una sentenza pubblicata in SVR 2003 ALV Nr. 9 = DLA 2003 N. 20, pronunciandosi circa il normale rischio aziendale in un caso concernete un'agenzia di collocamento, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che un importante riduzione del numero dei collocamenti provvisori che deve essere effettuato da una ditta che si occupa di lavoro a tempo parziale fa parte del rischio impresa. Dunque, la sola consistenza della perdita di lavoro (anche se rilevante, in quel caso si trattava del 40%) non permette ancora di concludere automaticamente per l'esistenza di circostanze eccezionali o straordinarie che esulano quindi dal normale rischio aziendale.

                               2.4.   Come sopra rilevato, una delle condizioni positive necessarie, tra le altre, affinché possa essere riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto, consiste nel fatto che il rapporto di lavoro non è stato disdetto (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. c LADI).

                                         A questo proposito il TFA in una sentenza del 31 ottobre 1996 nella causa M., citata in RDAT II-1997, N. 65, pag. 234, ha, in particolare, sottolineato:

"  Questa norma persegue lo scopo di assicurare che il datore di lavoro non abbia ad addossare all'assicurazione contro la disoccupazione il pagamento di salari durante il termine di disdetta e che la riduzione del lavoro serva effettivamente a mantenere impieghi (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, FF 1980 III 530). Quando invece il rapporto lavorativo è stato rescisso, un valido motivo perché il tempo normale di lavoro sia ridotto non sussiste (cfr. art. 324 CO; DLA 1985 no. 9 pag. 34 consid. 1). In effetti, un lavoratore accetterà in via di principio una riduzione del tempo di lavoro per poter conservare il suo impiego, l'assicurazione contro la disoccupazione avendo per missione di compensare in parte (art. 34 cpv. 1 LADI), mediante un'appropriata indennità, il sacrificio cui egli deve consentire. Quando invece la disdetta del rapporto di lavoro è stata notificata, il lavoratore non ha più motivo per accettare una riduzione del tempo normale di lavoro e può prevalersi, se del caso, dell'art. 324 CO per ottenere, durante il periodo di disdetta, il versamento integrale del salario. Ne discende che il diritto all'indennità per lavoro ridotto cessa a contare dalla data di notifica della disdetta del rapporto lavorativo (sentenza inedita 30 luglio 1985 in re U., C 145/84). I motivi che hanno condotto alla rescissione del rapporto di lavoro (disdetta precauzionale con possibilità di riassunzione in caso di miglioramento dell'andamento degli affari) sono irrilevanti, in quanto, secondo il chiaro tenore dell'art. 31 cpv. 1 lett. c LADI, ogni disdetta determina la perdita del diritto all'indennità per lavoro ridotto."

                                         In linea generale, dunque, se il rapporto di lavoro è stato disdetto non è dato un diritto all'indennità per lavoro ridotto (vedi pure Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 385, pag. 148 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversichgerungsgesetz (AVIG), Berna 1987, Vol 1, pag. 404-406).

                                         Circa le problematiche contrattuali connesse all'introduzione del lavoro ridotto (ad esempio Unbedingter Änderungsvertrag, Bedingter Änderungsvertrag e Verzichtstheorie; cfr. Gerhards, op. cit., pag. 385-388).

                                2.5   Secondo l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

                                         Questa normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als Arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).

                                         Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui questo Tribunale, lasciata aperta la questione a sapere se si trattasse o meno di un rischio aziendale normale, aveva confermato l'opposizione sollevata dall'allora Ufficio cantonale del lavoro in quanto il diritto alle indennità per lavoro ridotto andava escluso in virtù dell'art. 31 cpv. 3 let. c LADI, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

1.2 Questa Corte può limitarsi a ribadire che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un impiegato sia membro di un organo decisionale supremo dell'azienda ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, deve essere esaminato di quali poteri egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna. Non sono per contro decisivi i soli criteri formali quali, segnatamente, l'appartenenza al consiglio d'amministrazione o il conferimento di una procura o di un altro mandato commerciale, di modo che possono di principio essere esclusi dall'indennità per lavoro ridotto anche dipendenti che non detengono formalmente un diritto di firma e non sono iscritti a registro di commercio né come amministratori né come organi dirigenti, ma che di fatto esercitano un'influenza determinante sulle decisioni della società (cfr. DTF 122 V 272 consid. 3, 120 V 525 consid. 3b; SVR 1997 ALV no. 101 pag. 310 consid. 5 e pag. 311 consid. 6; sentenza inedita 28 ottobre 1994 in re C., C 125/94).

(…)

2.3 Discende da quanto precede che a ragione l'autorità giudiziaria cantonale ha negato alla T.________ Sagl il diritto alle prestazioni per lavoro ridotto in virtù dei motivi personali di cui all'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI. Come sempre giustamente rilevato dai giudici di prime cure, può in queste condizioni rimanere irrisolta la questione di sapere se le indennità litigiose andavano rifiutate anche per il motivo che la perdita di lavoro preannunciata era dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (v. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).

(…)." (cfr. STFA del 1° maggio 2003 nella causa T. Sagl, C 58/02)

                               2.6.   In una decisione del 20 giugno 1996, pubblicata in RDAT I-1997, pag. 266 = SVR 1996 ALV Nr. 78, concernente il lavoro ridotto nel settore alberghiero, il TFA ha stabilito che la diminuzione del lavoro, immutato rimanendo il tempo di presenza sul posto di lavoro, non giustifica l’erogazione di indennità per lavoro ridotto: tipico del settore alberghiero é il fatto di avere a disposizione del personale necessario per ogni evenienza, poco importa se inattivo.

                                         In quell’occasione la nostra Massima istanza ha testualmente precisato:

"  a) La giurisprudenza cantonale ha già correttamente indicato quali siano le norme legali e di ordinanza applicabili in concreto. E' comunque opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 LADI, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto i lavoratori il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, se il loro rapporto di lavoro non è stato disdetto (lett. c), e se la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro (lett. d; cfr. DTF 111 V 384 consid. 2b). Non hanno diritto all'indennità  per lavoro ridotto segnatamente i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI). Giusta l'art. 46 OADI, è considerato tempo normale del lavoro la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico di cui si tratta (cpv. 1). Il tempo del lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore supplementari, non ancora pareggiate all'inizio del lavoro ridotto, esso non raggiunge la durata normale del lavoro (cpv. 2, nel suo tenore vigente sino al 31 dicembre 1995).

b) Fondandosi su queste norme e sul parere ammesso dalla dottrina (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I pag. 401, 406), i giudici di prime cure hanno concluso che un diritto all'indennità per lavoro ridotto è dato soltanto se la durata del lavoro è stata temporaneamente diminuita, rispettivamente se il lavoro è stato interamente sospeso; non hanno invece diritto all'indennità i lavoratori che non subiscono una perdita di lavoro o la cui perdita non é controllabile (cfr. sentenze inedite 8 luglio 1994 in re C., C 229/93 consid. 4a, e 28 settembre 1994 in re O., C 82/94, consid. 2b). Nel giudizio cantonale è stato pure esposto a quali condizioni la Cassa é tenuta ad esigere la restituzione delle prestazioni alle quali il beneficiario non aveva diritto (art. 95 LADI).

2. In concreto, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino aveva posto in evidenza, nel giudizio del 20 gennaio 1994, che non basta l'accertamento secondo il quale l'attività del ramo alberghiero è fortemente influenzata dal turismo per concludere che il calo d'occupazione sia riconducibile alla sola bassa stagione. Era invece doveroso stabilire se il calo di attività era pure influenzato dalla recessione economica e, se del caso, in quale misura.

In base ad un confronto del numero di pernottamenti nei mesi di settembre 1993 e febbraio 1994, la Corte cantonale era giunta alla conclusione che nel caso dei ricorrenti non sussisteva dubbio alcuno che la flessione fosse essenzialmente dovuta a fattori congiunturali, per cui l'esistenza di tempo di lavoro ridotto e quindi di massima i presupposti per il diritto all'indennità erano dati.

Ulteriormente è stato accertato che ogni mese il Motel indicava, per ognuno dei suoi dipendenti, una perdita di ore lavorative quotidiana pari alla metà della durata del lavoro, senza che però il tempo normale di lavoro dei dipendenti fosse stato minimamente ridotto.

a) Orbene, rettamente amministrazione e primi giudici hanno ritenuto dover essere il tempo di presenza considerato come tempo di lavoro.

A questa conclusione il patrocinatore dei ricorrente contrappone l'argomento secondo il quale il testo di legge non parla di tempo normale di presenza sul luogo di lavoro, ma solo di tempo normale di lavoro: ciò significherebbe che quel che conta per determinare se vi sia diritto all'indennità è la riduzione del tempo normale di lavoro, indipendentemente all'orario di presenza sul luogo di lavoro. Fa valere che nel settore alberghiero e della ristorazione l'obbligo di fedeltà e diligenza nei confronti del datore di lavoro consisterebbe nell'essere disponibile a svolgere la propria professione quando si presentano dei clienti; ciò implicherebbe, per il dipendente, l'obbligo di essere presente sul posto di lavoro anche quando non ci sono clienti, al fine di essere pronto a svolgere il lavoro quando se ne presenta l'occasione. Infine, secondo i ricorrenti non può essere obiettato che nel settore alberghiero il contratto di lavoro prevede che il tempo di presenza è considerato lavoro, per dedurne che non sarebbero adempiuti i requisiti dell'orario ridotto; essi affermano che, se questa considerazione fosse valida, si impedirebbe praticamente la possibilità dell'applicazione dell'orario ridotto a tale settore.

b) Le affermazioni del patrocinatore dei ricorrenti non contengono nulla che posa sovvertire l'opinione dei giudici cantonali. In effetti, tipico del settore alberghiero è il fatto di avere a disposizione, per ogni evenienza, il personale necessario, il quale, per definizione può sovente trovarsi inattivo. Tuttavia, non v'è chi non veda che questa inattività sul posto di lavoro equivale a lavoro. A questo proposito, l'Ufficio cantonale del lavoro ha d'altronde correttamente sottolineato che proprio nel settore alberghiero vige, nel contratto collettivo di lavoro, l'art. 60 cpv. 1 che recita: "La durata media della settimana lavorativa, compreso il tempo di presenza, è al massimo di 42 ore per tutti i lavoratori dell'alberghiera e della ristorazione". Ne deriva che, aderire al parere dei ricorrenti equivarrebbe a mettere a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione una parte della retribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Il diritto all'indennità per lavoro ridotto non è quindi dato in concreto.

3. I ricorrenti censurano pure una violazione del principio della buona fede.

Affermano che il giudizio cantonale del 20 gennaio 1994 e il successivo atteggiamento della Cassa e dell'Ufficio cantonale del lavoro li avrebbero indotti a ritenere pacificamente che nella determinazione delle ore perse andavano calcolate le ore di lavoro non effettuate, a prescindere dalla presenza del personale sul luogo di lavoro.

Le censure dei ricorrenti sono ancorate su premesse di fatto che non trovano alcun riscontro nelle precedenti pronunzie. Rispondendo al gravame, l'Ufficio cantonale del lavoro ha osservato in modo pertinente che i suoi funzionari sono disponibili a fornire informazioni e chiarimenti ai datori di lavoro e ai loro dipendenti, ma che spetta all'utenza esporre la propria situazione affinché possa ottenere precisazioni utili ed agire di conseguenza in modo conveniente e corretto. Ora, alla luce dei principi sopra esposti, appare evidente che in concreto il versamento dell'indennità per lavoro ridotto era subordinato alla diminuzione delle ore globali, consistenti anche nel settore alberghiero in quelle effettive di lavoro e in quelle di presenza. In queste circostanze, manifestamente non è stato violato il principio della buona fede (DTF 119 V 307 consid. 3a, 118 Ia 254 consid. 4b, 118 V 76 consid. 7, 117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid. 3b e sentenze ivi citate) per il motivo che l'amministrazione o i primi giudici avrebbero omesso di informare gli interessati al riguardo.

4. Discende da queste considerazioni che non è possibile scorgere alcuna ragione per scostarsi dalla soluzione ritenuta dai giudici cantonali. Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto, mentre meritano tutela il giudizio impugnato e le decisioni da esso protette." (cfr. RDAT I-1997, pag. 266 seg.).

                               2.7.   Nel caso concreto, quale motivo che l'ha indotta ad introdurre il lavoro ridotto la ditta ha indicato che "(…) essendo una ditta di sub-appalto, non riceviamo lavoro da svolgere dalle nostre ditte primarie che lamentano una stasi nelle ordinazioni e che non prevedono un miglioramento per i prossimi mesi. La nostra cifra d'affari è calata sostanzialmente ed abbiamo enormi difficoltà. (…)." (cfr. doc. 3/A punto 11a).

                                         Dando seguito a quanto richiestole in sede di udienza (cfr. doc. XI) la ditta ha indicato di aver conseguito le seguenti cifre d'affari da settembre a dicembre 2003:

                                         settembre 2003          fr. 13'660.00

                                         - ottobre 2003               fr. 10'071.00

                                         novembre 2003          fr. 13'500.00

                                         dicembre 2003           fr. 16'616.00 (cfr. doc. XIII, allegato B1)

                                         Negli anni precedenti (1999-2002) e nei medesimi periodi in cui fa valere le indennità per lavoro ridotto (ottobre-dicembre) le cifre d'affari che la ditta ha conseguito sono sempre state superiori a quelle indicate per l'anno 2003 (cfr. doc. 3/A punto 10b).

                                         La media della cifra d'affari nel quadriennio 1999-2002 nei singoli periodi è stata la seguente:

                                         - ottobre                         fr. 25'059.50

                                         novembre                    fr. 25'338.80

                                         dicembre                     fr. 25.519.95 (cfr. doc. XIII, allegato B1)

                                         Ora, vista l'entità della flessione della cifra d'affari ci si potrebbe chiedere se, alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3), la stessa possa o meno rientrare ancora nel normale rischio aziendale.

                                         Questa domanda può restare irrisolta visto che in ogni caso l'opposizione al preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal 1° di ottobre al 31 dicembre 2003 deve essere confermata per le ragioni che verranno esposte in seguito.

                               2.8.   Il dipendente __________ ha rassegnato le proprie dimissioni dalla ditta il 30 ottobre 2003 con effetto immediato, si è iscritto al collocamento il 3 novembre 2003 e ha rivendicato da quel momento il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 25 e 26).

                                         Nel suo caso il diritto alle indennità per lavoro ridotto va escluso già sulla base dell'art. 31 cpv. 1 let. c LADI secondo il quale il lavoratore non ha diritto alle indennità per lavoro ridotto se il rapporto di lavoro è stato disdetto (cfr. consid. 2.4).

                                         D'altra parte in sede di udienza lo stesso assicurato ha, in particolare, dichiarato che:

"  (…)

Il sig. __________, rispondendo al Presidente, riconferma che quando sono entrati i funzionari della Sezione del Lavoro nelle due occasioni i macchinari erano tutti spenti perché non vi era lavoro e secondo le indicazioni del fratello egli si trovava in ditta per comunque prendere delle eventuali comande.

Non vi sono dei controlli in ditta. Bisogna essere sempre presenti in ditta, e io lo ero, perché se chiama qualcuno bisogna essere pronti ad ottenere il lavoro.

Rilevo anche che in occasione della visita degli ispettori ho ricevuto una telefonata di mia moglie, e con fare ironico il sig. __________ mi ha detto "forse è lavoro".

(…)." (cfr. doc. XI)

                                         Dunque, considerato che, secondo la giurisprudenza federale, (cfr. consid. 2.6) il tempo di presenza in ditta deve essere considerato come tempo di lavoro (cfr. consid. 2.6), l'assicurato non ha diritto alle indennità per lavoro ridotto anche per questa ragione.

                               2.9.   Per quanto riguarda l'altro dipendente, __________, dagli atti di causa e dall'istruttoria è emerso quanto segue.

                                         __________ ha sottoscritto al posto del fratello (che si è rifiutato di farlo) il verbale del 14 ottobre 2003 nel quale, in particolare, si legge che:

"  (…)

Attualmente la ditta è composta unicamente da due impiegati e più precisamente i signori __________ e __________.

La persona che conclude tutti i contratti in favore dell'azienda è comunque il fratello __________.

(…)." (cfr. doc. 5/A)

                                         L'assicurato ha pure sottoscritto il suo verbale del 16 ottobre 2003 dal quale, tra l'altro, si evince che:

"  (…)

La ditta è stata costituita da me e da mio fratello, con 20 azioni, le quali sono state cedute l'anno scorso circa. Non sono in possesso di nulla che attesti la cessione delle suddette azioni, le quali pure a livello fiscale non sono mai state dichiarate.

Io mi occupo dell'acquisizione del lavoro, controllo le ordinazioni che ci arrivano e mi occupo della conferma o meno del lavoro firmando il relativo bollettino di consegna.

Riassumendo sono io che mi occupo di tutta la parte amministrativa (ordinazioni, conferme di lavoro), mentre la sorella __________ si occupa della parte contabile.

(…)." (cfr. doc. 5/B)

                                         Nell'atto costitutivo della RI 1 SA del 20 marzo 1990, tra l'altro, si legge che "(…) Il capitale sociale di fr. 50'000.-- è interamente liberato mediante apporto alla società dell'attivo e del passivo della ditta individuale __________ di __________, __________, secondo il bilancio al 01.01.1990 annesso agli statuti, con un attivo di fr. 96'391.30 e un passivo di fr. 56'279.20, con un attivo netto quindi di fr. 40'112.10, accettato per tale importo di cui fr. 40'000.-- computati sul capitale sociale, contro rimessa di 40 azioni al Portatore di fr. 1'000.-- cadauna. (…9." (cfr. doc. 8)

                                         __________ è poi stato iscritto quale direttore con diritto di firma individuale della SA fino al 3 luglio 1997 (cfr. doc. 7).

                                         Al riguardo, durante l'udienza del 13 settembre 2004, l'assicurato ha dichiarato che: "(…) Il Presidente chiede al sig. __________ come mai è stato cancellato dalla funzione di direttore operativo. La risposta è che visto che c'è mia sorella che funge da contabile ed in passato mi sono state rifiutate le indennità per lavoro ridotto proprio per questo motivo, ho ritenuto che era meglio uscire. (…)." (cfr. doc. XI).

                                         Il TCA constata peraltro che l'assicurato non aveva neppure assunto la carica di direttore per sostituire sua sorella visto che nel verbale della stessa udienza quest'ultima ha, tra l'altro, affermato che:

"  (…)

La sig.ra __________ precisa di essere di professione contabile, di lavorare per un'altra ditta, di occuparsi da esterna della contabilità della ditta RI 1 SA e di tenere i contatti con le aziende esterne. Precisa inoltre di recarsi 2 volte per settimana in ditta. Su esplicita richiesta del Presidente essa afferma di operare in questo modo sin dal lontano 1981 e poi dal 1990, quando è stata costituita la società.

(…)." (cfr. doc. XI)

                                         Dunque __________ e __________ sono sempre rimasti attivi in ditta con compiti diversi: direttore operativo il primo, contabile la seconda.

                                         Nello stesso verbale la figlia dell'assicurato (dal 18 giugno 2002 iscritta quale AU della SA; cfr. doc. 7) ha dichiarato che:

"  (…)

Rispondendo al Presidente, la sig.na __________ dichiara di essere figlia del sig. __________ e di avere assunto il compito di amministratrice unica. Al riguardo essa precisa che le è stato chiesto di assumere questo incarico da suo padre, perché la sig.ra __________ ha voluto dare le dimissioni. Essendo di nazionalità svizzera le è stato assegnato questo incarico. L'ha assunto a metà del 2002.

__________ precisa inoltre di lavorare a tempo pieno e di avere assunto questo incarico senza avere il tempo di occuparsi di queste cose, per cui non ha fatto nulla.

La sig.na __________ precisa inoltre che i dipendenti della ditta sono sempre stati suo padre e il sig. __________ (per un certo periodo anche il figlio di quest'ultimo). Della contabilità si occupa la sig.ra __________. Non so se come salariata oppure no.

Rispondendo al Presidente, la sig.na __________ afferma di avere acquisito la formazione quale segretaria. Attualmente lavora come segretaria immobiliare.

Il Presidente legge la lettera del 15 ottobre 2003 (doc. 5/c). La sig.na __________ conferma quanto da lei firmato.

Il sig. __________ sottolinea che dopo avere sentito il 14 ottobre il sig. __________ assieme al sig. __________, ha contattato per telefono l'amministratrice unica chiedendole un incontro. Scopo dello stesso era quello di esaminare la richiesta. L'amministratrice unica mi ha detto di non essere in grado di dare informazioni e di rivolgersi al padre. L'amministratrice unica conferma questo aspetto precisando pure di avere detto che la sig.ra __________ si occupa della contabilità.

(…)

Con i termini "direttore operativo" la sig.na __________ intende dire che tra i due fratelli quello che decide è il sig. __________.

(…)." (cfr. doc. XI)

                                         Di fatto dunque l'amministratrice unica ha confermato che l'assicurato ha continuato a svolgere le medesime mansioni che effettuava quando era formalmente iscritto come "direttore operativo".

                                         Viste le risultanze appena riportate, in applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.B., C 292/02; STFA del 24 settembre 2003 nella causa R., C 281/02, consid. 1.3.2; STFA del 2 settembre 2003 nella causa C., U 319/02, consid. 1.3; STFA del 14 aprile 2003 nella causa M., U 165/02, consid. 1.2; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99, consid. 5b; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid. 3; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DTF 125 V 195; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), questo Tribunale ritiene accertato che l'assicurato è una persona in grado di determinare o influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e pertanto deve essere escluso dal diritto alle indennità per lavoro ridotto.

                                         Questa conclusione si giustifica tanto più se si considera che ci troviamo in presenza di una piccola ditta a carattere familiare senza una grossa struttura organizzativa (cfr. SUR 1997 ALV Nr. 101; STFA del 27 agosto 2003 nella causa X, C 273/01).

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il TCA deve dunque confermare la decisione impugnata e respingere il ricorso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2004.24 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2004 38.2004.24 — Swissrulings