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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.09.2004 38.2004.20

1 settembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,538 parole·~1h 8min·2

Riassunto

l'assicurata non ha inequivocabilmente espresso la volontà di essere disposta ad accettare un'occupazione di 6 mesi. Tale impiego era adeguato, in quanto non era eccessivamente distante ed era conforme alla sua situazione personale e di salute - Sanzione di 31 giorni di sospensione corretta

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2004.20   rs/td

Lugano 1 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 marzo 2004 di

RI1  

contro  

la decisione del 11 febbraio 2004 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 24 luglio 2003 l'Ufficio regionale di collocamento (di seguito URC) di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro la seguente "Comunicazione relativa a una sanzione" concernente RI1:

"  L'assicurata, di professione assistente di cura, si è iscritta in disoccupazione il 07 aprile 2003 alla ricerca di un impiego al 100%. Al momento dell'iscrizione e fino al 31 maggio l'assicurata era inabile al lavoro al 50% a causa di un infortunio. Il giorno 08 maggio 2003 tramite certificato d'infortunio l'assicurata certificava che dal 01 giugno 2003 la sua abilità lavorativa era di nuovo al 100%. Il 19 maggio 2003 abbiamo inviato all'assicurata un'assegnazione di lavoro nella sua professione presso la a __________ per un impiego al 100% a tempo determinato fino al 30 novembre 2003.Il posto avrebbe potuto, secondo quanto dettoci dalla direttrice Sig.ra __________, [trasformarsi] in un impiego a tempo indeterminato. Secondo noi nel comportamento dell'assicurata può essere riscontrato un rifiuto di una occupazione adeguata.

Pertanto, alla luce dei fatti sopra esposti, sottoponiamo il caso per decisione al Servizio giuridico cantonale." (Doc. 8)

                               1.2.   Con decisione del 4 novembre 2003 la Sezione del lavoro ha sospeso l'assicurata per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver rifiutato l'impiego adeguato assegnatole ufficialmente presso la __________ di __________, in qualità di assistente di cura a tempo pieno per 6 mesi, dal 1° giugno 2003, con possibile assunzione a tempo pieno (cfr. doc. 3).

                               1.3.   A seguito dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurata (cfr. doc. 2), la Sezione del lavoro, l'11 febbraio 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A1).

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espressa:

"  Con la presente inoltro regolare ricorso per contestare la decisione dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro di Bellinzona (11.02.2004) che conferma la decisione del 04.11.2003 (no 207397302) e mi sanziona con 31 giorni di penalità.

Inoltro ricorso perché la decisione presa è basata su dati esposti che ritengo siano imprecisi.

Ripeto e ribadisco quanto ho già scritto nel contenuto dell'opposizione alla sanzione del 25.11.2003.

Da parte mia non c'è stato nessun rifiuto di un'occupazione. Ho preso contatto con la direttrice della ____________________ di __________ __________ ed ho spiegato la mia situazione, della mia inabilità al 50% per l'infortunio al ginocchio per correttezza ho informato la direttrice __________ che attendevo delle altre offerte di lavoro in corso.

La scelta di assumermi o meno non è dipesa da un mio rifiuto, come si continua a sostenere senza nessuna prova concreta, ma dalla decisione della direttrice dalla __________ che aveva bisogno urgente di personale (abile al lavoro) al più presto possibile.

La mia candidatura è stata scartata in quanto non potevo essere disponibile subito, per la necessità richiesta, in quanto ero inabile al lavoro al 50% per infortunio (tutta la documentazione sull'infortunio è stata consegnata all'URC di __________).

Ribadisco quanto ho già dichiarato nelle precedenti richieste di giustificazione.

Sono iscritta in disoccupazione dal 07 aprile 2003 ma senza percepire nessuna indennità.

Questo causa i due incidenti che ho subito negli scorsi mesi.

L'affermazione che ho rifiutato un'occupazione è inveritiera.

Al momento che mi è stato segnalato il posto di lavoro da parte del mio collocatore, signor ____________________, ero inabile al lavoro al 50% per infortunio. Ugualmente ho preso contatto con la signora __________, direttrice della __________ a __________, la quale mi ha detto che necessitava di un assistente di cura. Ho spiegato la mia situazione e il mio stato di salute a quel momento. Di conseguenza la signora __________i, visto il mio stato di salute e l'urgenza di occupare il posto, ha scelto un'altra persona. Persona con la quale aveva già avuto il colloquio e che abitando a __________, vicino alla __________, è stata assunta.

Lo sottolineo, da parte mia non c'è stato nessun rifiuto di lavoro e di occupazione.

Ritengo pertanto ingiusto ricevere una sanzione per una colpa che non ho commesso.

Rimango a disposizione per ulteriori accertamenti." (Doc. I)

                               1.5.   Nella sua risposta del 22 aprile 2004 l'autorità amministrativa ha chiesto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.6.   Con scritto del 30 aprile 2004 l'assicurata ha precisato:

"  La risposta di causa dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro di Bellinzona non dà ulteriori prove a quanto affermato nella decisione che mi sanziona con 31 giorni di penalità.

L'Ufficio giuridico insiste nel dire che la mia non assunzione, presso la __________ di ____________________, sia stata influenzata dal mio atteggiamento.

Sottolineo che sono state le circostanze del momento e non un mio rifiuto di occupazione a far decidere diversamente la responsabile della __________, signora ____________________.

Ripeto che da parte mia non c'è stato nessun rifiuto di un'occupazione.

La scelta di assumermi o meno non è dipesa da un mio rifiuto, come si continua a sostenere senza nessuna prova concreta, ma dalla decisione della direttrice dalla __________ che aveva bisogno urgente di personale (abile al lavoro) al più presto possibile.

La mia candidatura è stata scartata in quanto non potevo essere disponibile subito, per la necessità richiesta, in quanto ero inabile al lavoro al 50% per infortunio (tutta la documentazione sull'infortunio è stata consegnata all'URC di __________).

Ribadisco che l'affermazione che ho rifiutato un'occupazione è inveritiera.

Al momento che mi è stato segnalato il posto di lavoro da parte del mio collocatore, signor ____________________, ero inabile al lavoro al 50% per infortunio. Ugualmente ho preso contatto con la signora __________, direttrice della __________ a __________, la quale mi ha detto che necessitava di un assistente di cura urgente. Ho spiegato la mia situazione e il mio stato di salute a quel momento. Di conseguenza la signora ____________________ , visto il mio stato e l'urgenza di occupare il posto, ha scelto un'altra persona.

Persona con la quale aveva già avuto il colloquio e che abitando a ____________________ , vicino alla __________ , è stata assunta subito.

Lo sottolineo, da parte mia non c'è stato nessun rifiuto di lavoro e di occupazione." (Doc. V)

                               1.7.   La Sezione del lavoro, il 25 maggio 2004, si è riconfermata in quanto espresso nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

                               1.8.   Pendente causa il TCA ha posto a __________, direttrice della __________, il seguente quesito:

"  - la signora RI1, alla quale il 19 maggio 2003 è stato assegnato dall'URC un impiego quale assistente di cura presso la __________, a prescindere dal suo comportamento, avrebbe potuto essere assunta, benché fino al 31 maggio 2003 fosse inabile al lavoro al 50% a seguito di un infortunio?" (Doc. VIII)

                                         Il 15 giugno 2004 __________ ha trasmesso copia della lettera inviata nel corso del mese di maggio 2003 all'URC di __________ (cfr. doc. IX+Bis).

                                         Visto che tale scritto era già agli atti e non permetteva di rispondere adeguatamente alla domanda sopra menzionata, questa Corte, il 17 giugno 2004, ha nuovamente chiesto alla __________ di __________ se:

"  indipendentemente dal comportamento e dalle argomentazioni della signora RI1, la circostanza che fino al 31 maggio 2003 l'assicurata era inabile al lavoro al 50% a seguito di un infortunio avrebbe o meno impedito l'assunzione della stessa per l'impiego di assistente di cura presso la vostra __________, libero dal 1° giugno 2003." (Doc. X)

                                         __________, il 18 giugno 2004, ha confermato che

"  l'assicurata avrebbe potuto iniziare a lavorare presso il nostro Istituto a partire dal 1.06.2003." (Doc. XI)

                               1.9.   Il 26 giugno 2004 l'assicurata ha rilevato:

"  (…)

Per le osservazioni sul documento VII (lettera della Sezione del Lavoro), visto il contenuto, non ho niente da dire se non mantenere quanto già espresso nelle mie precedenti motivazioni.

Esprimo le mie osservazioni su quanto dichiarato dalla responsabile della __________ di __________, signora __________, nell'allegato alla lettera del 15.06.2004 IX+BIS e nella sua lettera 18.06.2004 doc. XI.

La signora __________ conferma quanto, più volte, da me affermato. E più precisamente che non ho rifiutato il posto di lavoro ma data l'urgenza e le necessità della __________ è stata assunta una signora che si è presentata il 27.05.2004.

Ribadisco ancora una volta che da parte mia non c'è stato nessun rifiuto di posto di lavoro, ma la situazione contingente (la mia situazione di inabilità, l'urgenza di personale da parte della a) ha fatto decidere come ha deciso la __________.

Non voglio essere oggetto ne responsabile di una situazione che non ho creato ne intendevo creare.

Prova ne è che il mio rapporto con l'assicurazione disoccupazione, pur essendo stato aperto un rapporto assicurativo, non ha mai pesato finanziariamente sulla cassa disoccupazione." (Doc. XIII)

                             1.10.   La Sezione del lavoro, infine, il 6 luglio 2004 ha riconfermato quanto asserito nella risposta di causa e nel suo scritto del 25 maggio 2004 (cfr. doc. XV).

                             1.11.   Il 28 luglio 2004 questo Tribunale ha invitato la Sezione del lavoro a comunicare:

"  1.-Per quali motivi avete inflitto all'assicurata una sanzione di 31 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, sebbene la durata dell'impiego assegnatole fosse di sei mesi;

2.-la vostra prassi per quanto concerne l'entità delle sanzioni da irrogare in caso di rifiuto di occupazioni adeguate di durata determinata;

3.-se in questo contesto la vostra prassi opera una differenziazione tra il rifiuto di un programma occupazionale di durata determinata e la mancata accettazione di un impiego adeguato di durata determinata." (Doc. XVI)

                                         L'avv. __________, il 30 luglio 2004, ha risposto:

"  Ad 1

Di regola, in assenza di circostanze particolari, nei casi da voi indicati gli assicurati sono sospesi dal diritto alle indennità per la durata di 31 giorni. Nonostante le indicazioni generali contenute nella tabella delle sospensioni edita dal seco al punto 2.A.9 (cfr. Circolari ID, gennaio 2002, marg. D68), la durata della sanzione presa in considerazione corrisponde ai giorni normalmente irrogati nei casi in cui un assicurato rifiuta un impiego di durata indeterminata.

Ad 2

La durata della sospensione in caso di rifiuto di occupazioni adeguate di durata determinata è fissata tenendo in considerazione, in particolare, della durata dell'impiego rifiutato. Come indicato alla risposta precedente, la tabella delle sospensioni edita dal seco funge da riferimento per graduare le singole sospensioni. Le circostanze nei casi in concreto valutati possono portare a leggere differenze.

Ad 3

Sì. II rifiuto di un provvedimento del mercato del lavoro (programma d'occupazione temporanea) è di regola sanzionato con un numero di giorni inferiore (da 21 a 25 giorni in caso di rifiuto e da 16 a 20 in caso di interruzione) a quelli irrogati in caso di rifiuto di un

impiego adeguato (cfr. Circolari ID, gennaio 2002, marg. D68, punto 3.C.1)." (Doc. XVII)

                                         Il TCA, il 4 agosto 2004, ha nuovamente posto dei quesiti all'amministrazione:

"  1.Per quali motivi nell'evenienza concreta all'assicurata avete irrogato 31 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, come nel caso di un rifiuto di un impiego adeguato di durata indeterminata, nonostante alla risposta Ad 2 del 30 luglio u.s. abbiate asserito che la durata della sanzione da infliggere ad assicurati che rifiutano un'occupazione di durata determinata dipende da quest'ultima e che la Tabella del SECO funge da riferimento?

2.Quanti giorni di sospensione infliggete in caso di rifiuto di un impiego adeguato di durata determinata di:

- 2 mesi;

- 4 mesi;

- 6 mesi;

- 8 mesi;

- 10 mesi?

3.Quanti giorni di sospensione irrogate, invece, nel caso di rifiuto di un programma occupazionale della durata di:

- 2 mesi;

- 4 mesi;

- 6 mesi?

4.Avete aggiornato la Tabella delle sospensioni del 1999 stilata, sulla base di quella del SECO, all'attenzione degli URC? Vogliate in ogni caso inviarcene una copia." (Doc. XVIII)

                                         Il 9 agosto 2004 la giurista dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, oltre a trasmettere la Lista sospensioni SdL (URC/Ufficio giuridico) - direttiva della Sezione del lavoro no 054b del mese di ottobre/dicembre 2003, la Tabella delle sospensioni all'attenzione degli URC e delle autorità cantonali del 1.2.1999, edita dall'allora UFSEL e un estratto della Circolare ID del gennaio 2003 emanata dal SECO, p.to D68 (cfr. doc. XIX1-3), ha risposto:

"  Ad 1

Alla signora RI1RI1 è stato offerto un impiego come assistente di cura della durata di sei mesi. Ora, stante alla tabella delle sospensioni edita dal seco (punto 2.A.9), in caso di rifiuto di un impiego adeguato della durata di sei mesi, l'assicurato è sanzionato con una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per una durata da 34 a 41 giorni. Come già riferito nel precedente scritto 30 luglio 2004 a questo lodevole Tribunale, in assenza di circostanze particolari, nei casi come quello in esame gli assicurati sono di regola sospesi dal diritto alle indennità per 31 giorni e la durata della sanzione corrisponde ai giorni normalmente irrogati nei casi in cui un assicurato rifiuta un impiego di durata indeterminata.

Ad 2

Secondo la suddetta tabella del seco (punto 2.A) e la direttiva della Sezione del lavoro no. 054b Lista sospensioni SdL (URC/Ufficio giuridico) del 10 dicembre 2003 (aggiornata sulla base delle disposizioni emanate nel 1999 dall'UFSEL, ora seco; punto 2.A), i giorni di sospensione inflitti in caso di rifiuto di un impiego adeguato sono i seguenti:

- per un impiego della durata di due mesi: da 20 a 27 giorni;

- per un impiego della durata di quattro mesi: da 27 a 34 giorni;

- per un impiego della durata di 6 mesi o più: da 34 a 41 giorni.

Ad 3

Sempre secondo la tabella del seco (punto ICA) e la lista delle sospensioni URC/UG (punto ICA), nel caso di rifiuto di un programma di occupazione temporanea (POT) i giorni di sospensione irrogati vanno da 21 a 25 in caso di rifiuto e da 16 a 20 in caso di interruzione, indipendentemente dalla durata del POT.

Ad 4

Quando si tratta di infliggere delle sanzioni in applicazione dell'articolo 30 LADI, l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro e gli Uffici regionali di collocamento si fondano sulla Lista sospensioni SdL (URC/Ufficio giuridico), direttiva della Sezione del lavoro no. 054b, il cui ultimo aggiornamento risale allo scorso mese di dicembre (cfr. allegato). La lista è aggiornata sulla base delle disposizioni (qui allegate) emanate nel gennaio 1999 - e riprese nella Circolare ID di gennaio 2003 (versione francese) - dall'UFSEL (ora seco) nell'intento di uniformare la prassi a livello nazionale per quanto attiene la durata delle sanzioni inflitte giusta l'articolo 30 LADI." (Doc. XIX)

                             1.12.   I doc. XVI; XVII; XVIII e XIX sono stati inviati alla ricorrente per conoscenza (cfr. doc. XX).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l'assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver rifiutato l'impiego assegnatole ufficialmente dall'Ufficio regionale di collocamento di __________ il 19 maggio 2003.

                                         Va dapprima segnalato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).

                                         Nel caso in esame l'amministrazione ha sanzionato l'assicurata per aver rifiutato, il 26 maggio 2003, non manifestando chiaramente e correttamente al potenziale datore di lavoro la sua disponibilità a concludere il relativo contratto di lavoro, un'occupazione adeguata assegnatale ufficialmente il 19 maggio 2003. A quel momento la terza revisione della LADI non era ancora in vigore, per cui in casu si applicano le norme valide fino al 30 giugno 2003.

                               2.3.   In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli.

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell'ufficio del lavoro, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata assegnatagli, oppure non ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un corso al quale gli è stato detto di partecipare".

                                         L’art. 30a LADI ("privazione del diritto alle prestazioni") prevede, al cpv. 1, che il servizio cantonale priva l'assicurato del diritto alle prestazioni se, a conclusione della sospensione pronunciata ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera d, questi insiste nel rifiutare la partecipazione a un colloquio orientativo o a un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

                                         Secondo il cpv. 2 di questa disposizione "il disoccupato riacquista il diritto alle prestazioni dell'assicurazione se in un secondo tempo accetta di partecipare al provvedimento di integrazione, sempre che gli altri presupposti siano soddisfatti" (su queste disposizioni, cfr.: G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 129-130).

                                         A titolo abbondanziale va segnalato che la terza revisione della LADI ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

                                         Al riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

"  (…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…)

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)."

(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

                               2.4.   La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

                                         In una sentenza del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02 l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

"  (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

                                         Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

                                         In una decisione del 2 giugno 2003 il TFA ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer sérieusement en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22 consid. 1a; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 704 p. 258).

(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2003 nella causa G., C 119/02)

                                         Su queste questioni, vedi in particolare:

                                         G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.

                                         La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato poi che, allorquando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione e quindi equiparabile ad un rifiuto (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         L'Alta Corte, in una sentenza del 13 marzo 2003, ha, tra l'altro, evidenziato che:

"  (…)

Erwähnt sei zudem, dass gemäss Rechtsprechung der Einstellungstatbestand der Nichtannahme einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit auch dann erfüllt ist, wenn die versicherte Person die Arbeit zwar nicht ausdrücklich ablehnt, es aber durch ihr Verhalten in Kauf nimmt, dass die Stelle anderweitig besetzt wird. Arbeitslose Versicherte haben bei den Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber klar und eindeutig die Bereitschaft zum Vertragsabschluss zu bekunden, um die Beendigung der Arbeitslosigkeit nicht zu gefährden (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit Hinweisen; Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz 704). (…)"

(cfr. STFA del 13 marzo 2003 nella causa D., C 177/02)

                               2.5.   La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).

                                         L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.    non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.    non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.    non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.    compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.    è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.      necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.    implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.    è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.      procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

                                         (Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

                                         Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e sempre dello stesso autore, Alcuni compiti …, p. 60).

                                         Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03) in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

                                         Il TFA ha, al riguardo, rilevato:

"  (…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen. Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten (BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik (abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG; BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)

                                         Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

                               2.6.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                               2.7.   Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza del 29 ottobre 2003 nella causa D. (C 162/02), pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

                                         Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

                                         In particolare, la nostra Massima Istanza ha rilevato:

"  (…)

3.1. Art. 45 Abs 3 AVIV …lautet in deutscher, französischer und italienischer Sprache wie folgt: "Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat." "Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable." "La colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo." In der Rechtsprechung wird der Vorbehalt des entschuldbaren Grundes (motif valable/valido motivo) in Übereinstimmung mit der deutschen und französischen, aber im Widerspruch zur italienischen Fassung im Zusammenhang mit beiden Tatbeständen, sowohl der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c; Urteil H. vom 8. November 2001, C 156/01, Erw. 3a) als auch der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit (z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 48 Erw. 1; Urteil I. vom 23. August 2001, C 21/01, Erw. 1b) genannt.

3.2 Nach ständiger Rechtsprechung zu Art. 30 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 3bis AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 AVIV ist der Bemessung der Einstellungsdauer sowohl bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (Einstellungsgrund gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) als auch bei Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Einstellungsgrund gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) nicht zwingend ein schweres Verschulden zugrunde zu legen. Dabei werden für die Unterschreitung des für schweres Verschulden vorgesehenen Sanktionsrahmens statt eines entschuldbaren Grundes (z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa; Urteile F. vom 20. September 2002, C 48/02, Erw. 5, G. vom 20. Juni 2001, C 32/01, Erw. 4, sowie T. vom 16. Februar 2001, C 15/00, Erw. 3b und 4b) oft - gleichbedeutend (vgl. insbesondere Urteile F. vom 20. September 2002, C 48/02, Erw. 5, und T. vom 16. Februar 2001, C 15/00, Erw. 3) - besondere Umstände des Einzelfalls verlangt, indem festgehalten wird, die Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV bilde hier lediglich die Regel, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden dürfe, sodass insoweit das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsgericht nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt sei, sondern auch eine mildere Sanktion zulasse (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c; RJJ 1999 S. 56 Erw. 3; Urteile J. vom 17. März 2003, C 278/01, Erw. 2.1, K. vom 8. Oktober 2002, C 392/00, Erw. 4.5, und D. vom 21. Mai 2001, C 424/00, Erw. 2b).

(…)

3.4

3.4.1Zunächst ist festzustellen, dass der Wortlaut aller drei Sprachfassungen des Art. 45 Abs. 3 AVIV keinerlei Anhaltspunkt enthält, der dafür sprechen würde, hinsichtlich der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit zwischen amtlich zugewiesenen auf der einen und nicht amtlich zugewiesenen Stellen auf der andern Seite zu differenzieren. Eine solche Unterscheidung wurde lediglich - teilweise - von der Rechtsprechung eingeführt bzw. offen gelassen. Das Urteil C 226/98 (Erw. 3.3.1 hievor) gab indessen das frühere, den Einstellungstatbestand der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit betreffende Urteil C 386/97 ungenau wieder. In Letzterem war nicht entschieden worden, im Falle der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit müsse immer ein schweres Verschulden angenommen werden. Vielmehr war darin erst nach Verneinung eines entschuldbaren Grundes auf ein nach Art. 45 Abs. 3 AVIV zwingend schweres Verschulden geschlossen worden (ARV 1999 Nr. 23 S. 137 Erw. 1b und S. 139 Erw. 2c). Damit sollte demnach entgegen ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c (sowie z. B. Urteil C. vom 10. Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b) nicht gesagt werden, im Rahmen des Einstellungsgrundes der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit sei eine Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgeschriebenen Einstellungsdauer generell unzulässig. Vielmehr sollte damit festgestellt werden, dass bei Vorliegen dieses Einstellungstatbestandes im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV, das heisst nur bei Fehlen eines entschuldbaren Grundes, zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen sei (vgl. Urteile I. vom 23. August 2001, C 21/01, Erw. 1b, S. vom 20. Juli 2001, C 74/01, Erw. 1b und 4a, sowie D. vom 19. Januar 2001, C 75/00). Art. 45 Abs. 3 AVIV schreibt nicht nur bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen, sondern auch bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit nur unter dem Vorbehalt eines entschuldbaren Grundes die Annahme eines schweren Verschuldens vor (Erw. 3.1 hievor). Wird ein solcher Grund bejaht, ist diese Bestimmung nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG.

3.4.2 Abgesehen davon, dass schon der Wortlaut von Art. 45 Abs. 3 AVIV keine Handhabe dafür bietet, die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit anders zu behandeln als jene einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Tätigkeit, vermag auch das im Urteil C 226/98 angeführte Argument, bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit stünden Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar fest (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c; ebenso z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa und Urteil C. vom 10. Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b), für diesen Einstellungsgrund einen Ausschluss einer die Einstellungsdauer bei schwerem Verschulden unterschreitenden Sanktion nicht zu begründen. Selbst wenn bei diesem Einstellungstatbestand Tatsache und Schwere des Verschuldens häufiger klar feststehen sollten als bei den Einstellungsgründen der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und der Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit, könnte dies nicht dazu führen, die Möglichkeit einer Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgesehenen Einstellungsdauer bei Einstellungen wegen Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit generell zu verneinen. Damit würden diejenigen, durchaus auch bei diesem Einstellungsgrund vorkommenden, Konstellationen vernachlässigt, in denen Tatsache und Schwere des Verschuldens gerade nicht klar feststehen.

3.4.3 Aufgrund dieser Erwägungen ist die Rechtsprechung im Sinne der in Erw. 3.3.2 hievor angeführten Urteile dahin zu klären, dass bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes, weil Art. 45 Abs. 3 AVIV diesfalls nicht anwendbar ist, auch bei Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Es verhält sich damit nicht anders als bei der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und bei der Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (vgl. auch Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz 712, der auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV genannten Gründen eine Verschuldensprüfung im Einzelfall postuliert, ohne zwischen den verschiedenen betroffenen Einstellungstatbeständen zu differenzieren)." (DTF 130 V 125 consid. 3.1.; 3.2.; 3.4.)

                                         Relativamente alla nozione di "validi motivi" il TFA ha precisato:

"  3.5 Zu prüfen bleibt, was unter entschuldbaren Gründen zu verstehen ist, deren Vorliegen dazu führt, dass anders als nach Art. 45 Abs. 3 AVIV nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Dazu ist vorab festzuhalten, dass der deutsche Wortlaut dieser Bestimmung, der von einem "entschuldbaren Grund" spricht, nicht treffend ist, könnte er doch dazu verleiten, nach Gründen zu suchen, die ein Verschulden ausschliessen. Dies ist jedoch nicht gemeint, wie aus der Rechtsprechung folgt, die bei entschuldbaren Gründen bzw. unter besonderen Umständen des Einzelfalls nicht auf eine Einstellung verzichtet, sondern unter Umständen auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbeständen den für schweres Verschulden vorgesehenen Rahmen unterschreitet (Erw. 3.2 und 3.3 hievor). Es ist vielmehr gestützt auf die französische und die italienische Fassung, worin von einem "motif valable" bzw. "valido motivo" gesprochen wird, festzustellen, dass unter einem "entschuldbaren Grund" im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV ein Grund zu verstehen ist, der das Verschulden leichter als schwer erscheinen lassen kann. Dies steht auch in Übereinstimmung mit den Urteilen, in denen statt von entschuldbaren Gründen von besonderen Umständen des Einzelfalls die Rede ist (vgl. für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie die Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Erw. 3.2 hievor und für die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Urteile G. vom 15. Februar 2002, C 93/01, Erw. 3, und U. vom 28. September 2001, C 119/01, Erw. 3).

Es handelt sich somit um Gründe, die - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen, ansonsten es schon an der Erfüllung der in Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbestände fehlen würde (vgl. Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV, Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung und Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) - das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lassen können. Diese im konkreten Einzelfall liegenden Gründe können - wie etwa gesundheitliche Probleme (RJJ 1999 S. 57 Erw. 4) - die subjektive Situation der betroffenen Person oder - so die Befristung einer Stelle (ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4b/aa) - eine objektive Gegebenheit beschlagen. (…)"

(DTF 130 V 125-131 consid. 3.5.)

                                         In quel caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di lavoro. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

                                         In un'altra sentenza del 9 dicembre 2003 nella causa H. (C 58/03), la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

                                         In una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03) il TFA ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

                                         L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.

                                         Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una  concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

                                         Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

                                         Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. STFA del 12 dicembre 2003 nella causa K. (C 70/02); STFA 6 febbraio 2004 nella causa A. (C 130/03).

                                         Inoltre in una sentenza dell'8 luglio 2004 nella causa P. (38.2003.94) il TCA, vagliate le circostanze concrete oggettive della vertenza sub judice e la situazione soggettiva dell'assicurata, ha ritenuto che nella fattispecie in esame non erano dati dei validi motivi che facessero apparire la colpa della stessa di gravità media o lieve. Pertanto questa Corte ha confermato la sanzione di 31 giorni inflitta all'assicurata per aver ritirato la sua candidatura relativa a un'occupazione adeguata assegnatale ufficialmente. In questo senso ha pure deciso il TFA in una sentenza del 28 luglio 2004 nella causa V., C 7/04.

                               2.8.   Nell'evenienza concreta risulta che a RI1 - assicurata al suo terzo termine quadro, reiscrittasi al collocamento a far tempo dal 7 aprile 2003, alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale assistente di cura, aiuto domiciliare, ricezionista d'albergo (cfr. doc. 11) - il 19 maggio 2003 è stata assegnata ufficialmente un'occupazione per 6 mesi, con possibilità di trasformazione in attività a tempo indeterminato, in qualità di assistente di cura al 100% presso la __________ di __________ a decorrere dal 1° giugno 2003 (cfr. doc. 8/2).

                                         Dal verbale redatto dal consulente del personale della ricorrente a seguito del colloquio telefonico del 23 maggio 2003 avuto con la direttrice della __________ emerge che:

"  La signora __________ mi informa che l'assicurata RI1, a cui avevo inviato il 19 maggio un'assegnazione di lavoro non ha ancora preso contatto con loro. E' molto arrabbiata e mi dice che se una disoccupata dopo 4 giorni non ha ancora preso contatto con un potenziale datore di lavoro, non ha molta voglia di lavorare.

Ho chiesto alla direttrice un po' di tempo che avrei contattato immediatamente l'assicurata sollecitandola a prendere contatto. Le ho perciò telefonato e visto che non c'era le ho lasciato un messaggio sulla segreteria pregandola di contattare subito il datore di lavoro. Il pomeriggio dello stesso giorno verso le ore 16.00 l'assicurata ha telefonato alla segretaria __________ e le ha detto che ha appena chiamato la Sig.ra __________ ma che lei non c'era. Avrebbe perciò telefonato la mattina del lunedì successivo." (Doc. 8/6)

                                         Il 26 maggio 2003 il collocatore ha stilato un nuovo verbale del seguente tenore:

"  La signora __________, sempre più arrabbiata mi informa che sino ad ora e nonostante le mie sollecitazioni l'assicurata RI1 non ha mai preso contatto con lei. Ha telefonato venerdì verso sera ma lei era già andata via. Aveva detto che avrebbe richiamato questa mattina. Attesa invano. Le ho chiesto di pazientare ancora che avrei subito provato a telefonarle al proprio domicilio. Ho immediatamente telefonato all'assicurata chiedendogli il perché non avesse chiamato il datore di lavoro. Mi ha risposto che lo avrebbe fatto successivamente. Le ho detto di farlo immediatamente e di dirle se era o meno interessata la posto di lavoro. Ha poi iniziato a dirmi che il posto di lavoro è per lei troppo lontano e che avrebbe dovuto andare avanti e indietro 4 volte al giorno e che gli orari non le andavano bene e che se non mi rendevo conto dell'inquinamento che avrebbe causato andando 4 volte al giorno a __________. (sic) Ho intimato all'assicurata di prendere immediatamente contatto con il datore di lavoro che l'impiego propostole è assolutamente adeguato." (Doc. 8/7)

                                         Nel formulario "Esito dell'offerta di lavoro", compilato il 26 maggio 2003, la ricorrente ha dichiarato di aver telefonato alla __________ di __________ il 23 e il 26 maggio 2003, ma di aver parlato con __________, direttrice di tale Istituto, solamente il giorno 26. Inoltre essa ha precisato che avevano scelto un altro candidato (cfr. doc. 8/3).

                                         __________ sul modulo "Esito della candidatura", il 27 maggio 2003, ha confermato di aver parlato con l'insorgente il 26 maggio 2003. Essa ha tuttavia menzionato che il posto di lavoro per l'assicurata era troppo lontano e che la stessa attendeva altre proposte. Inoltre la direttrice ha indicato che la scelta era caduta su un altro candidato (cfr. doc. 8/4).

                                         Il potenziale datore di lavoro, il 3 giugno 2003, ha trasmesso all'URC di ____________________ il seguente scritto:

"  (…)

la signora summenzionata si è annunciata telefonicamente venerdì 23.05.2003 e dato che ero assente ha detto che avrebbe richiamato il lunedì seguente.

Il 26.05.2003 alle 15.00 mi ha telefonato, dopo essere stata sollecitata dal signor __________, dicendo che doveva valutare altre proposte, ____________________ è lontano dal suo domicilio e che aveva difficoltà con i turni. La signora ha promesso di darmi risposta martedì mattina ed invece ha telefonato in serata.

Viste le titubanze della signora RI1 e l'urgente fabbisogno di personale, ho assunto una signora che si è presentata il 27.05.2003 alle 09.30 ed ha iniziato immediatamente la sua attività lavorativa presso di noi." (Doc. 8/5)

                                         A seguito della "Comunicazione relativa a una sanzione" inviatale dall'URC (cfr. consid. 1.1.; doc. 8), la Sezione del lavoro, l'8 agosto 2003, trasmettendole l'intera documentazione che la riguardava, ha invitato l'assicurata a formulare le sue osservazioni in merito entro 10 giorni (cfr. doc. 7).

                                         L'insorgente, il 19 agosto 2003, ha rilevato:

"  La ringrazio di avermi dato l'opportunità di potermi esprimere su quanto successo nell'offerta di lavoro alla __________ di ____________________.

In data 19.05.2003 il mio collocatore, signor __________, mi ha inviato un'offerta di lavoro per la __________ di __________. lavoro che doveva iniziare al 01.06.2003. Nel periodo che mi ha inviato l'offerta di lavoro ero inabile per un infortunio al ginocchio, questo mi precludeva la possibilità di svolgere lavori pesanti.

Quando ho telefonato alla signora __________, direttrice della ____________________ e da me conosciuta poiché avevo già avuto un colloquio di lavoro, ho dovuto informarla sul mio stato di salute. Ho spiegato alla signora __________ che stavo valutando altre opportunità di lavoro e possibilmente avrei scelto un domicilio di lavoro il più vicino a casa per limitare i costi di trasporto ed i disagi che può comportare un lavoro a turni quando si è distanti dal proprio domicilio (cambio turni, emergenze, ecc.).

La possibilità di lavorare alla __________ era da parte mia presa in considerazione ma essendo inabile al lavoro non potevo dare tutte le certezze che erano richieste dalla signora __________.

Prove ne è che, data l'urgenza dell'impiego, la direttrice __________ ha dato priorità ad un'altra persona.

Gentile signora __________ da parte mia c'è tutta la volontà ad iniziare un lavoro e la motivazione a continuare nella mia attività di assistente di cura. Purtroppo mi sono successi due infortuni che mi rendono difficile, momentaneamente, il collocamento. La miglior prova della mia volontà a trovare un'occupazione, e lo posso dimostrare, che pur essendo inabile continuo nella mia ricerca di lavoro a valutare tutte le opportunità che ci sono per riprendere subito al momento che sarò nuovamente abile al lavoro.

Mi dispiace di dover affrontare casi di questo genere e trovarmi a giustificare situazioni che non vivo." (Doc. 6)

                                         Il 20 ottobre 2003 l'amministrazione ha richiesto all'assicurata copia del certificato medico riguardante l'infortunio che le precludeva la possibilità di svolgere lavori pesanti e le ha inviato l'itinerario del TCS da __________, dove risiede la stessa, a __________ che prevede un tragitto con l'automobile di 17 km in 19 minuti (cfr. doc. 5).

                                         L'assicurata, il 25 ottobre 2003, dato che per ottenere il richiesto rapporto da parte del Dr. med. ____________________, avrebbe dovuto farsi visitare, ha puntualizzato che non poteva permettersi economicamente consulti medici non necessari al suo stato di salute e ha così delegato all'amministrazione il compito di appurare presso il medico le sue condizioni di salute al momento dell'assegnazione dell'occupazione in questione (cfr. doc. 4).

                                         Sulla base degli atti in suo possesso la Sezione del lavoro, il 4 novembre 2003, ha ritenuto che l'assicurata ha rifiutato un'occupazione adeguata ufficialmente assegnata e l'ha sospesa per 31 giorni ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 1.2., doc. 3).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell'11 febbraio 2004 (cfr. consid. 1.4., doc. A1).

                                         L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

                                         In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

"  (…)

Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

                                         Nella presente fattispecie il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato rispettato.

                                         Infatti l'amministrazione ha dato alla ricorrente la possibilità di esprimersi in merito al suo comportamento e alla ventilata sospensione con lo scritto dell'8 agosto 2003, ossia prima di pronunciare la sanzione.

                                         Pertanto il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato ossequiato già prima dell'emanazione della decisione formale del 4 novembre 2003, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 21 e 22).

                               2.9.   Dalla documentazione agli atti risulta che l'assicurata, alla quale, il 19 maggio 2003, è stata offerta ufficialmente l'occupazione di assistente di cura presso la ____________________ a far tempo dal 1° giugno 2003, ha tentato di prendere contatto con il potenziale datore di lavoro solo venerdì 23 maggio 2003, dopo che il collocatore le ha lasciato un messaggio sulla segreteria telefonica in tal senso (cfr. doc. 8/6; consid. 2.8.).

                                         La direttrice non si trovava però presso l'Istituto, sicché l'insorgente ha lasciato detto che avrebbe richiamato il lunedì mattina successivo. Tuttavia anche il 26 maggio 2003 la ricorrente ha atteso di essere sollecitata dal suo consulente del personale prima di telefonare alla __________ (cfr. doc. 8/7, consid. 2.8.).

                                         Come risulta dal verbale del 26 maggio 2003 (cfr. doc. 8/7, consid. 2.8.), l'assicurata, già precedentemente al suo colloquio con __________, aveva dichiarato al suo consulente del personale che il posto di lavoro era troppo lontano, che avrebbe dovuto effettuare il tragitto casa-lavoro 4 volte al giorno e che gli orari non le andavano bene.

                                         Tali motivazioni emergono, peraltro, anche dalle dichiarazioni della direttrice della __________.

                                         Nell'"Esito della candidatura", come visto, essa ha indicato che per l'assicurata il posto di impiego era troppo lontano e che attendeva altre proposte. Nel suo scritto del 3 giugno 2003 indirizzato all'URC di ____________________, __________ ha poi aggiunto che la ricorrente aveva difficoltà anche con i turni, per cui, viste le titubanze dell'assicurata e la loro urgente necessità di personale, è stata assunta un'altra persona (cfr. doc. 8/4; 8/5; consid. 2.8.).

                                         La ricorrente nell'"Esito dell'offerta di lavoro" ha indicato unicamente che "hanno scelto un altro candidato" (cfr. doc. 8/3, consid. 2.8.).

                                         Nella lettera del 19 agosto 2003, in cui ha preso posizione in merito alla "Comunicazione relativa a una sanzione", trasmessa dall'URC alla Sezione del lavoro, l'assicurata ha invece ribadito quanto dichiarato al collocatore il 26 maggio 2003 e ha menzionato le motivazioni indicate da ____________________, ossia che stava valutando altre opportunità di lavoro e che avrebbe scelto un posto di lavoro più vicino al suo domicilio per limitare i costi di trasporto e i disagi che può comportare un lavoro a turni quando si è distanti dalla propria abitazione.

                                         Inoltre essa ha, per la prima volta, sostenuto di aver pure informato la direttrice che in quel periodo era inabile la lavoro a causa di un infortunio al ginocchio che le precludeva la possibilità di effettuare lavori pesanti. Non potendo darle le necessarie certezze, la direttrice, data l'urgenza dell'impiego, ha dato la priorità a un'altra persona (cfr. doc. 6; consid. 2/8).

                                         L'opposizione alla decisione formale del 4 novembre 2003 e l'atto ricorsuale contro la decisione su opposizione dell'11 febbraio 2004 sono invece completamente incentrati sul fatto che l'assicurata era inabile al lavoro a causa di un infortunio, con la precisazione che la __________, visto il suo stato di salute e l'urgenza dell'impiego, ha scelto un'altra persona (cfr. doc. 2; I).

                                         Nello scritto del 25 ottobre 2003 e nell'opposizione l'insorgente ha affermato che era inabile al lavoro al 100% (cfr. doc. 2, 4). Nel ricorso essa ha poi indicato che era incapace al lavoro al 50% (cfr. doc. I), ciò che corrisponde alla realtà dei fatti.

                                         In proposito occorre evidenziare che dal 7 aprile 2003 l'assicurata era inabile al 50% e che l'8 maggio 2003 è stato valutato che dal 1° giugno 2003 essa sarebbe stata abile al 100% (cfr. doc. 10: certificato d'infortunio LAINF).

                                         In tale contesto va ricordato che secondo la dottrina (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STFA del 30 novembre 1999 nella causa C.S. contro CAD del SEI e TCA, C 286/99, consid. 2, pag. 3; DTF 121 V 45, consid. 2a, pag. 47; DTF 115 V 133, consid. 8c, pag. 143; RAMI 1988 pag. 363 consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubblicata; RDAT II-1994, pag. 189; cfr. pure Prassi AD 98/1, Commento alle direttive, Foglio 18/6, punto B).

                                         Pertanto, fondandosi sulla sua prima versione, in cui l'assicurata non ha menzionato la circostanza che la ____________________, avendo urgentemente bisogno di personale, avrebbe assunto un'altra persona dato che lei era inabile al lavoro a causa di un infortunio, nel caso concreto occorre concludere che l'insorgente non si è attivata immediatamente al fine di contattare la __________, ma ha atteso di essere sollecitata dal collocatore, e non si è dimostrata espressamente e inequivocabilmente disposta ad accettare l'occupazione di assistente di cura assegnatale ufficialmente, poiché essa, da un lato, riteneva che il posto di lavoro fosse troppo lontano dal suo domicilio e che quindi, visti gli orari di lavoro, ci sarebbero stati dei disagi anche con i turni, dall'altro voleva valutare altre proposte professionali.

                                         In simili condizioni, secondo questa Corte l'atteggiamento della ricorrente, che era tale da indurre alla sua mancata assunzione, è equiparabile a un rifiuto ai sensi della giurisprudenza federale citata precedentemente (cfr. consid. 2.4.).

                                         Ciò giustifica, di principio, una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione in base all'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).

                             2.10.   Affinché l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI possa applicarsi, è però ancora necessario che l'occupazione assegnata all'insorgente dall'URC di __________ presso la __________ di __________ fosse effettivamente adeguata.

                                         Per quanto riguarda la censura sollevata dall'assicurata circa l'eccessiva distanza tra il suo domicilio di __________ e il posto di lavoro di __________ (cfr. doc. 8/7; 6), va osservato che l'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI stabilisce che:

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

f)  necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato."

                                         Il TFA, in una decisione del 5 febbraio 1999 pubblicata in SVR 1999 ALV Nr. 22, ha rilevato quanto segue:

                                         "(…).

  b) Par lettre du 7 avril 1997, la recourante a résilié le contrat de travail qui la liait à la société A, à Lausanne. A ce moment-là, elle n'avait apparemment pas encore offert ses services à la société B à O, par laquelle elle pensait être engagée dès le 1er juillet 1997 (cf. l'attestation de l'entreprise prénommée, du 28 juillet 1997). Aussi n'est-il pas établi que la recourante, lorsqu'elle a donné son congé, était assurée d'obtenir un autre emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).

  Dès lors, il faut examiner si son comportement tombe ou non sous le coup de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, à la lumière des principes développés au considérant précédent.

4. a) Il ressort du dossier que la recourante a bénéficié durant un certain temps des services d'un chauffeur pour se rendre en voiture depuis son domicile jusqu'à son lieu de travail et en revenir quotidiennement matin et soir. Cette personne n'ayant plus été d'accord de l'accompagner, la recourante, qui ne disposait pas elle-même d'un véhicule et n'avait pas les moyens de s'en procurer un, a été confrontée aux horaires des transports publics, plus particulièrement ceux des chemins de fer.

  La recourante allègue qu'elle avait demandé à maintes reprises à son employeur d'adapter son horaire de travail en fonction de ses déplacements. Toutefois, ce dernier n'aurait jamais accepté d'entrer en matière. A cet égard, la consultation de l'horaire des CFF permet de constater que la recourante aurait dû partir du Bouveret à 05.10 heures, si elle voulait commencer son travail à 08.00 heures, comme son employeur l'exigeait d'elle. Quant au trajet du retour, il aurait dépassé deux heures, puisqu'elle ne pouvait quitter son lieu de travail avant 18.00 heures.

  b) Aux termes de l'art. 16 al. 2 let. f LACI, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés.

  aa) La condition de la durée de déplacement excessive est remplie dans le cas de la recourante, du moment où elle était contrainte de recourir aux transports publics pour se rendre à son lieu de travail.

  bb) En ce qui concerne la seconde condition (possibilités de logement appropriées à Lausanne ou dans les environs), on ne peut pas se fonder sur l'avis de saisie de salaire du 21 août 1997 qui figure au dossier pour déterminer le montant des resousserces finacières à disposition de la recourante, puisque le minimum vital comprend aussi, en principe, le montant du loyer payé par le poursuivi (ATF 121 III 23 consid. 3b, 119 III 73 consid. 3c).Le problème est plutôt de savoir si l'on pouvait exiger de l'assurée, au moment où la possibilité de se rendre à Lausanne en voiture à disparu, qu'elle déménage à bref délai dans cette ville.

  Le dossier ne permet pas de répondre à cette question avec certitude, d'autant moins que le cas n'a pas encore été examiné sous cette angle. La caisse de chômage, à qui la cause doit être renvoyée afin qu'elle élucide ce point, ne devra toutefois pas seulement comparer les frais de logement supportées par la recourante au Boveret et à Lausanne. Elle devra également tenir compte d'autres facteurs, ne fût-ce que par égard au droit de l'assurée au libre choix de son domicile (ATF 113 V 28 sv. consid. 4b, 108 V 165 consid. 2a). On rappelera que la loi prescrit de prendre en considération l'entrave aux devoirs envers les proches que pourrait occasioner un change-ment de domicile (dans ce sens déjà l'ancien art. 16 al. 4 LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995) et que selon la Convention OIT n° 168 concernent la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage (RS 0.822.726.8), dans l'appréciation du caractère convenable ou non d'un emploi, il doit être tenu compte notamment "des répercussions de cette emploi sur la situation personelle et familiale de l'intéressé" (art. 21 ch. 2). (…)" (consid. 4bb, p. 54)

                                         In una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03) - già menzionata al consid. 2.5. - la nostra Massima Istanza ha stabilito che un impiego assegnato ufficialmente a un'assicurata, il cui dispendio di tempo giornaliero necessario per recarsi sul posto di lavoro e per rientrare al proprio domicilio era di circa due ore complessive, era adeguato dal profilo dell'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI.

                                         Nella presente fattispecie l'assicurata disponeva di un'automobile (cfr. doc. 9). Inoltre il tragitto da __________ __________, secondo l'itinerario consigliato dal TCS, peraltro non contestato dalla ricorrente, è di 17 km e dura 19 minuti (cfr. doc. 5).

                                         Di conseguenza l'insorgente poteva raggiungere il posto di lavoro assegnatole e ritornare al proprio domicilio in un tempo ampiamente inferiore alle quattro ore, anche tenendo conto del possibile traffico. Ciò vale anche per i giorni in cui, a causa dei turni (7.30-11.00 - 16.00-20.30; 7.30-12.00 - 16.30-20.00; cfr. doc. 8/2), l'assicurata avrebbe effettuato il citato percorso casa-lavoro quattro volte.

                                         L'impiego offerto all'assicurata era, perciò, sicuramente conforme all'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI.

                                         La ricorrente ha poi indicato che gli orari e i turni, i quali, come appena esposto, si estendevano fino al massimo le 20.30 (cfr. doc. 8/2), non le andavano bene e, vista la distanza dal suo domicilio, sarebbero stati disagevoli.

                                         In primo luogo, per quanto riguarda la connessione tra gli orari e la distanza dalla sua abitazione, occorre ribadire che i motivi di inadeguatezza non possono essere combinati uno con l'altro, bensì devono essere esaminati singolarmente (cfr. consid. 2.5.; STFA del 5 aprile 20043 nella causa S., C 137/03).

                                         In secondo luogo va osservato che l'assicurata, fatta eccezione per il riferimento alla lontananza del suo domicilio dal posto di lavoro, non ha minimamente motivato la sua contestazione relativa agli orari e ai turni.

                                         Al riguardo va ricordato che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I76/00; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

                                         Questo principio è stato concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 61 N. 59 pag. 617), e vale anche per l'amministrazione ( cfr. art. 43 LPGA).

                                         Il principio inquisitorio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 3; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 1b; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00, consid. 1c; STFA dell'8 settembre 2000 nella causa M., C 178/99, consid. 3b e STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I 76/00, consid. 3a; vedi inoltre DTF 125 V 193, consid. 2a, pag. 195 e i riferimenti ivi citati; RAMI 1994 pag. 211; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa L., P 52/00; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto civile e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno 1992, CFPG fascicolo 8, pag. 1 seg. (3)).

                                         Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997,

                                         pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

                                         In casu, pertanto, il TCA, in assenza di allegazioni sostanziate che giustifichino l'inadeguatezza degli orari, deve considerare conforme alla situazione personale dell'insorgente l'occupazione a turni presso la ____________________.

                                         La circostanza poi che l'assicurata era inabile al lavoro a seguito di un infortunio al ginocchio e non poteva svolgere lavori pesanti non rendeva l'impiego assegnatole ufficialmente il 19 maggio 2003, quale assistente di cura a decorrere dal 1° giugno 2003, non conforme al suo stato di salute giusta l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI.

                                         Infatti dagli atti risulta che l'insorgente è stata incapace al lavoro al 100% dal 21 novembre 2002 al 6 aprile 2003 e al 50% dal 7 aprile 2003. L'8 maggio 2003 è stato poi indicato che dal 1° giugno 2003 la ricorrente avrebbe ritrovato la piena capacità lavorativa (cfr. doc. 11).

                                         L'assicurata stessa del resto nello scritto del 25 ottobre 2003 ha evidenziato che dal 1° giugno 2003 sarebbe stata abile (cfr. doc. 4).

                                         Quando, il 19 maggio 2003, l'URC di __________ le ha offerto l'impiego a __________, l'insorgente era quindi già al corrente che dal 1° giugno 2003 sarebbe stata nuovamente abile al lavoro al 100%. Di conseguenza non solo tale occupazione era oggettivamente adeguata dal profilo dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, ma pure soggettivamente la ricorrente doveva, o perlomeno avrebbe dovuto rendersi conto che l'impiego era conforme alle sue condizioni di salute.

                                         E' utile d'altronde osservare che, come evidenziato precedentemente (cfr. consid. 2.9.), l'assicurata, in prima battuta, al suo collocatore e al potenziale datore di lavoro non ha assolutamente menzionato di avere dei problemi di salute.

                                         Essa nemmeno ha mai asserito che, anche una volta ritrovata la piena capacità lavorativa, non era in ogni caso in grado di svolgere l'attività di assistente di cura. In proposito va osservato che allorché la ricorrente, il 7 aprile 2003, si è annunciata per il collocamento, ha comunque dichiarato di voler esercitare questa professione, nonostante fosse abile solo al 50%.

                                         In proposito va infine segnalato che in una sentenza del 15 febbraio 1989 nella causa P. (AD 155/88) il TCA ha rilevato che l'amministrazione può assegnare al disoccupato un'occupazione anche durante un periodo di incapacità lavorativa dello stesso, tuttavia soltanto quando la natura del danno alla salute da lui patito non è tale da rendergli impossibile un contatto personale o telefonico con il potenziale datore di lavoro.

                                         Il TFA, con sentenza del 17 agosto 1989 (C27/89), ha confermato il menzionato giudizio del TCA, osservando che nel caso concreto vi erano sufficienti elementi per considerare che al momento dell'assegnazione l'assicurato non presentava un'incapacità lavorativa tale da impedirgli di accettare le occupazioni propostegli ufficialmente. L'Alta Corte ha, pertanto, indicato che nella fattispecie in esame poteva restare indeciso il tema di sapere se, qualora l'assicurato fosse stato temporaneamente incapace al lavoro, gli organi addetti al collocamento avrebbero potuto comunque assegnargli un impiego.

                             2.11.   In simili condizioni, questa Corte ritiene che l'occupazione assegnata alla ricorrente presso la ____________________ di __________ era adeguata. Essa era, dunque, tenuta ad accettarla senza indugio (cfr. art. 16 cpv. 1 LADI; consid. 2.5.).

                                         Il comportamento assunto dall'assicurata, parificabile a un rifiuto (cfr. consid. 2.9.), non può del resto essere giustificato dal fatto che essa voleva valutare altre proposte di lavoro (cfr. doc. 6).

                                         Infatti la mera speranza di essere assunto non permette di rifiutare un'occupazione adeguata (cfr. STCA del 16 giugno 1999 nella causa C.B.; STCA del 14 giugno 1999 nella causa R.G.; STCA del 31 maggio 1999 nella causa R.M.).

                                         E' per contro necessaria la garanzia di ottenere un impiego.

                                         Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti. Non basta invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03; DLA 1992 pag. 153; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32 e 64).

                                         In casu l'assicurata ha semplicemente allegato trattarsi di proposte, per cui non essendo stato garantito alcun impiego, essa avrebbe dovuto accettare l'occupazione assegnatale ufficialmente il 19 maggio 2003.

                                         Inoltre nell'evenienza concreta nemmeno trova applicazione il principio secondo cui non si possono sanzionare degli assicurati che comunque non sarebbero stati assunti.

                                         Lo stesso è stato elaborato contestualmente alla prassi dell'amministrazione di assegnare un lavoro a più persone contemporaneamente. Prima di sanzionare gli assicurati che non hanno concluso il contratto è in questo caso importante esaminare dettagliatamente i motivi della mancata assunzione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 76; J. Chopard "Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung", p. 38, p. 146, p. 148).

                                         Nella sentenza del 17 agosto 1989 nella causa P. (C 27/89), il TFA, confermando un precedente giudizio di questo Tribunale, relativamente alla censura dell'assicurato secondo cui i tre impieghi proposti dall'amministrazione non entravano in considerazione, dato che uno era già occupato, un altro aveva già risposto negativamente e il terzo si situava fuori della zona in cui avrebbe potuto recarsi, ha osservato che tale argomentazione doveva essere disattesa, in quanto dagli atti all'inserto risultava che tali occupazioni potevano essere effettivamente occupate.

                                         L'Alta Corte in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03), già citata al consid. 2.7., concernente il rifiuto di un'occupazione non assegnata ufficialmente, ha precisato che la sospensione non dipende dal rapporto di causalità tra il comportamento di un assicurato e la realizzazione del danno.

                                         A tale proposito il TFA ha rilevato:

"  (…)

Rechtsprechung und Doktrin stimmen darin überein, dass die befristete Einstellung im Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ein geeignetes Mittel ist, um die versicherte Person am Schaden zu beteiligen, welchen sie der Arbeitslosenversicherung dadurch zufügt, dass sie sich nicht an die der Schadenminderung dienenden Obliegenheiten hält (BGE 125 V 199 Erw. 6a, 124 V 227 f. Erw. 2b, 122 V 40 Erw. 4c/aa; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Freiburg 1999, S. 461; Nussbaumer, a.a.O., Ziff. 691 S. 251; Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 42; Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band I, Bern 1988, Art. 30 N 2). Daraus darf indes nicht abgeleitet werden, die Einstellung im Anspruch sei davon abhängig, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Verhalten der versicherten Person und dem Eintritt eines tatsächlichen Schadens besteht. Eine solche Rechtsfolgevoraussetzung ergibt sich weder aus dem Wortlaut noch aus dem Sinn der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG sanktioniert - wie andere Einstellungsgründe auch - Handlungen oder Unterlassungen bereits dann, wenn sie erst ein Schadensrisiko in sich bergen. Die Massnahme findet ihre sinnvolle Zweckbestimmung konsequenterweise nicht nur in der Regelung der Folgen vergangenen Handelns, wie es der Gedanke der Schadensbeteiligung nahelegen könnte, sondern sie soll - vorbeugend - auch eine Verhaltensänderung bewirken. Zudem ist die Quantifizierung nachteiliger Wirkungen von entsprechenden Verhaltensweisen meist schwierig. So würde der Einstellungsgrund der ungenügenden Arbeitsbemühungen wohl regelmässig ins Leere greifen, wollte man seine Anwendung vom Nachweis abhängig machen, dass der Entschädigungsanspruch bei pflichtgemässem Verhalten tatsächlich geringer ausgefallen wäre. Die Verwaltung sähe sich vor unabsehbare Praktikabilitätsprobleme gestellt, wenn sie gehalten wäre, bei jedem Verstoss gegen die Schadenminderungspflicht Art und Ausmass des der Arbeitslosenversicherung daraus erwachsenen Schadens darzulegen (zum Ganzen Urteil R. vom 21. Februar 2002, C 152/01, Erw. 4). (…)" (STFA del 6 gennaio 2004 nella causa H., C 213/03, consid. 2)

                                         In concreto, comunque, può restare indeciso se da questa recente giurisprudenza vada semplicemente dedotto che in ogni caso concreto, in cui entri in considerazione una sospensione, non sia più rilevante il nesso causale fra un determinato comportamento dell'assicurato e il danno.

                                         Nel caso di specie, in effetti, dagli atti di causa risulta che quando all'insorgente è stato assegnato l'impiego presso la __________, il 19 maggio 2003, e allorché essa ha contattato la direttrice, il 26 maggio 2003, il posto era ancora libero e poteva dunque essere occupato.

                                         Soltanto in seguito, viste le titubanze dell'assicurata e l'urgente fabbisogno di personale, il potenziale datore di lavoro ha assunto un'altra persona che si è presentata il 27 maggio 2003 (cfr. doc. 8/5).

                                         Inoltre, invitata dal TCA a indicare se la circostanza che fino al 31 maggio 2003 la ricorrente era inabile al lavoro al 50% avrebbe o meno impedito l'assunzione della stessa per l'impiego di assistente di cura libero dal 1° giugno 2003, __________, il 18 giugno 2004, ha comunicato che l'insorgente avrebbe potuto iniziare a lavorare presso l'Istituto dal 1° giugno 2003 (cfr. doc. X; XI; consid. 1.8.).

                                         Infine l'assicurata si è avvalsa del fatto di non avere mai percepito indennità di disoccupazione, a causa dell'infortunio subito (cfr. doc. 2., I).

                                         L'assicurata, verosimilmente, riceveva quindi delle prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni.

                                         In effetti per evitare un sovrindennizzo, l'obbligo di versare le prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell'art. 28 LADI che regola il diritto all'indennità di disoccupazione nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito di malattia, infortunio o maternità, è sussidiario rispetto all'assicurazione infortuni (cfr. DLA 2004 N.3.pag. 50 in relazione alla indennità giornaliera per malattia, applicata in casu per analogia; DTF 128 V 149=SVR 2003 KV N.8).

                                         Tuttavia essa, a prescindere dalla questione a sapere se dall'assicurazione infortuni riceveva delle indennità giornaliere del 100% o solo del 50%, era in ogni caso iscritta in disoccupazione, per cui doveva comunque rispettare i doveri enunciati dalla LADI e quelli più generali, come l'obbligo della riduzione del danno (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323; DTF 129 V 460; DTF 123 V 39; STFA del 6 gennaio 2004 nella causa H., C 213/03).

                             2.12.   Alla luce di tutto quanto esposto, a mente del TCA la Sezione del lavoro, a giusta ragione, ha stabilito che l'assicurata va sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l'occupazione offertale ufficialmente presso la __________ di __________ (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).

                                         Per quanto attiene all'entità della sanzione, l'amministrazione ha inflitto all'assicurata una sospensione di 31 giorni (cfr. consid. 1.2.; 1.3.; doc. A1; 3).

                                         Sulla base della giurisprudenza federale citata al consid. 2.7., occorre esaminare se nel caso in esame si è in presenza di validi motivi che permettano di non necessariamente qualificare il rifiuto di un impiego adeguato da parte dell'insorgente come colpa grave.

                                         Attentamente vagliate la situazione soggettiva dell'assicurata e le circostanze concrete oggettive della presente vertenza, il TCA non ritiene vi siano in casu dei validi motivi che facciano apparire la colpa della stessa di gravità media o lieve.

                                         In particolare, per quanto attiene al fatto che l'occupazione assegnata presso la __________ fosse della durata di sei mesi, è utile evidenziare che il TFA nella DTF 130 V 125 consid. 3.5., citata al consid. 2.7., ha sì indicato, quale valido motivo oggettivo che può entrare in considerazione per infliggere una sanzione inferiore a 31 giorni di sospensione, la durata determinata di un impiego assegnato. Tuttavia l'Alta Corte, in proposito, si è riferita alla sentenza pubblicata in DLA 2000 N. 9 pag. 45 segg., in cui aveva stabilito che un assicurato che aveva rifiutato un impiego di un solo mese doveva comunque essere sospeso per 23 giorni.

                                         La Sezione del lavoro ha poi dichiarato che la prassi dell'amministrazione in caso di rifiuto di un impiego adeguato della durata di sei mesi, in assenza di circostanze particolari, è di infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione di 31 giorni, nonostante la Tabella delle sospensioni edita dal SECO (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 2A; Lista delle sospensioni SdL, 8 ottobre 2003, p.to 2.A) preveda per queste fattispecie una sanzione compresa tra 34 e 41 giorni (cfr. consid. 1.11.; doc. XVII; XIX; XIX1-3).

                                         Tale Tabella, inoltre, indica una sospensione da 27 a 34 giorni per il rifiuto di un'occupazione adeguata di quattro mesi, mentre per un impiego di due mesi una sanzione da 20 a 27 giorni (cfr. consid. 1.11.; doc. XIX).

                                         In simili condizioni, ritenuto che il potere di apprezzamento della dell'amministrazione in merito alla durata della sospensione è estremamente esteso (cfr. DTF 123 V 152; STFA del 28 luglio 2004 nella causa V., C 7/04; STFA del 21 maggio 2002 nella causa W.; C 351/01; STFA del 25 febbraio 2003 nella causa D. C 262/61; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa N., C 316/02; G. Gehrards, op. cit., N. 52 ad art. 30, pag. 374) e che il giudice non può senza validi motivi, sostituire il suo potere di apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 14 luglio 2004 nella causa K., C 254/03, consid. 2; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 123 V 152 consid. 2), la penalità di 31 giorni di sospensione inflitta alla ricorrente, non presta il fianco a critiche.

                                         La decisione su opposizione impugnata dell'11 febbraio 2004 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

38.2004.20 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.09.2004 38.2004.20 — Swissrulings