Raccomandata
Incarto n. 38.2004.12 rs/sc
Lugano 2 aprile 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 febbraio 2004 di
_RICO1
contro
la decisione del 9 gennaio 2004 emanata da
_CON1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 17 novembre 2003 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha respinto la richiesta di __________ di frequentare un corso di Analisi Tecnica (DITA) presso il __________, argomentando:
" Il corso non viene riconosciuto in quanto non esiste un datore di lavoro che esiga questo tipo di corso per assumere l'assicurato. (…)" (Doc. _)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. _), l'URC, il 9 gennaio 2004 ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la decisione di rifiuto della frequentazione del corso di Analisi Tecnica, osservando:
" L'opponente si è iscritto in disoccupazione dal 01.03.03 ed è alla ricerca di un'occupazione al 100 % quale consulente finanziario o gestore patrimoniale (formazione acquisita nel periodo '87 - '89 presso __________).
Il 12.11.03 l'assicurato presentava richiesta di corso individuale "Corso di analisi tecnica, __________. Detto corso che si svolge dal 25.11.03 al 17.04.04 per un totale di 15 giorni di corso per complessive 30 ore lezioni (una lezione dura 45), si tiene ogni martedì sera dalle 17.00 alle 18.30. Il corso comporta un costo di Frs. 2'900.-- a cui vanno aggiunti US$ 500.-- quale tassa d'esame.
Come giustamente l'opponente fa rilevare il corso "… risponde a una precisa richiesta delle banche di aumentare ulteriormente la professionalità e la competenza alfine di …".
Non è pertanto né lo scopo né la funzione della LADI di finanziare, per un qualsiasi settore professionale, l'aggiornamento formativo del proprio personale.
Le prestazioni dell'Assicurazione contro la disoccupazione devono essere strettamente limitate ai casi specifici dove la frequenza di un corso s'impone per dei motivi inerenti il mercato del lavoro.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la formazione di base ed il promovimento generale del perfezionamento professionale, non competono all'assicurazione contro la disoccupazione, che ha come unico obiettivo quello di combattere la disoccupazione effettiva o di prevenire un licenziamento imminente, attraverso concreti provvedimenti di reintegrazione (cfr. C22; TFA 5.12.85, causa V.S. pubblicata nel DLA, 34° anno, 1986, p. 65-67).
Da rilevare inoltre che la frequentazione di un corso finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione deve poter consentire di migliorare l'idoneità al collocamento dell'assicurato (art. 59 cpv. 3 LADI). In varie sentenze, il TFA ha precisato che cosa si intende per miglioramento specifico, vale a dire sostanziale, dell'idoneità al collocamento. Non è sufficiente che il provvedimento richiesto migliori, in modo generale, le prospettive professionali. Un miglioramento dell'idoneità al collocamento, possibile sul piano teorico, ma improbabile nella pratica, non è sufficiente per soddisfare i presupposti dell'art. 59 cpv. 3 LADI. Occorre piuttosto dimostrare e documentare una reale prospettiva di assunzione.
Prospettiva di assunzione che non è data nel presente caso, ma che diventa ancor più improbabile, se si considera anche la particolare situazione sul mercato del lavoro nel settore bancario e parabancario.
A titolo abbondanziale facciamo rilevare che attualmente, a livello cantonale, sono iscritti in disoccupazione:
53 assicurati quali consulenti finanziari
7 assicurati quali amministratori/gestori patrimoniali
6 assicurati quali analista finanziario
3 assicurati quali agente finanziario
Considerato quanto precede, gli argomenti sollevati con l'opposizione non permettono di giungere ad una conclusione differente a quanto stabilito con la decisione contestata." (Doc. _)
1.3. Contro questo provvedimento l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:
" Dal 1. Marzo 2003 sono iscritto in disoccupazione e, non avendo a tutt'oggi avuto una possibilità concreta di lavoro, vista la mia formazione quale consulente finanziario e gestore patrimoniale, ho chiesto al mio collocatore, con lettera del 12.11.2003 (Doc. _), di poter partecipare al corso di "analisi tecnica, __________.
In data 17.11.2003 l'Ufficio Regionale di Collocamento di __________ (in seguito URC) con decisione N. __________ (Doc. _), respingeva la mia domanda indicando articoli della LADI e dell'OADI che non hanno nulla a che fare con la fattispecie e affermando:
" Il corso non è riconosciuto poiché non esiste un datore di lavoro che esiga questo tipo di corso per assumere l'assicurato. La decisione in merito è quindi negativa."
Contro questa decisione, in data 6.12.2003, ho inoltrato uno scritto (Doc. _) contestando la decisione del 17.11.2003.
In data 9.1.2004 l'Ufficio Regionale di Collocamento di __________ mi ha intimato la decisione su opposizione (Doc. _) oggetto del presente gravame.
In particolare faccio appello a codesto Lodevole Tribunale contro la decisione di cui sopra in quanto le decisioni del 17.11.2003 e 9.1.2004 da parte dell'URC si fondano su interpretazioni arbitrarie di singoli articoli di legge in contrasto con lo scopo che si prefigge la LADI.
Non si è inoltre tenuto sufficientemente in considerazione la mia situazione personale, il mio livello di formazione, la situazione economica congiunturale che stiamo vivendo e lo scopo del corso.
Da notare l'erronea interpretazione di quanto scritto nella mia prima opposizione quando con "… risponde a una precisa richiesta delle banche di aumentare ulteriormente la professionalità e la competenza alfine di …" dove mi riferivo evidentemente, in quanto stiamo parlando di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, alle "… qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro" dell'articolo 59 cpv. 2b LADI. Il Centro __________ è sicuramente l'istituzione più appropriata per la determinazione delle esigenze del mercato del lavoro sulla piazza finanziaria ticinese. Con la lettera del 22 dicembre 2003 avevo d'altronde sottolineato questo aspetto.
Nella fattispecie non ci troviamo sicuramente confrontati con "… l'aggiornamento formativo del proprio personale …" da parti di "… un qualsiasi settore professionale …", di "… formazione di base …" o di "… promovimento generale perfezionamento professionale …", come affermato nella decisione su opposizione.
Come detto, l'URC non tiene conto della particolarità del mio curriculum professionale (formazione di base datata '87-'89, abbandono del settore per ca. 10 anni per poi rientrarvi acquisendovi un'esperienza professionale di poco più di due anni in una piccola fiduciaria). Date queste premesse. Il conseguimento del diploma in __________ rappresenterebbe un miglioramento sostanziale dell'idoneità al collocamento in quanto, non solo mi permetterebbe di acquisire una certificazione recente e mirata, ma dimostrerebbe ai miei futuri potenziali datori di lavoro la volontà e la determinazione nell'acquisire sempre nuove competenze attraverso la formazione continua, prerogativa fondamentale per rimanere al passo con la continua evoluzione delle conoscenze.
Il corso in oggetto, come da documentazione allegata (Doc. _), si rivolge:
" … prevalentemente ai consulenti alla clientela e ai gestori di patrimoni che necessitano di strumenti adeguati per l'applicazione e/o la proposta di strategie d'investimento attive.
Se da un lato profili professionali come l'asset manager, il cambista o il treasurer bancario semplicemente non possono permettersi di ignorare l'analisi tecnica quale metodo di previsione dell'evoluzione dei mercati, al consulente alla clientela questa formazione permette di apprendere un vocabolario e tutta una serie di argomentazioni particolarmente utili nell'ambito della relazione con i clienti.
L'aspetto intuitivo della chart analysis ha, infatti, il gran pregio di mettere il relationship manager nella felice posizione di poter proporre, soprattutto a quei clienti che non hanno una specifica formazione in campo economico/finanziario, ragionamenti e strategie d'investimento di facile comprensione."
A questo punto vale la pena fare una considerazione relativa all'esigenza di "… dimostrare e documentare una reale prospettiva di assunzione". (decisione del 9 gennaio 2004). Anche in occasione dei colloqui con il mio consulente mi è stato detto che "un corso viene pagato dall'assicurazione se viene presentata un'attestazione da parte di un datore di lavoro in cui egli afferma di essere disposto ad assumermi dopo aver frequentato un determinato corso". Ebbene, questo genere di approccio non ha nessun senso in quanto una formazione nell'ambito dei programmi della disoccupazione non potrà mai avere un peso determinante (per motivi di durata) nella globalità di un curriculum professionale di un candidato. Far dipendere l'assunzione o meno alla frequentazione di un corso risulta perlomeno azzardato e rappresenta in ogni caso un'interpretazione arbitraria dell'articolo 59 cpv. 3b della LADI in contrasto con gli obiettivi della LADI. Sarebbe inoltre dovere del nuovo datore di lavoro, dopo l'assunzione, quello di assumersi i costi del perfezionamento professionale e non dell'assicurazione disoccupazione.
Per costante giurisprudenza i Tribunali hanno più volte sentenziato che lo scopo dell'assicurazione disoccupazione, è quello di prevenire la disoccupazione imminente e combattere quella esistente.
Per realizzare quest'obbiettivo il legislatore, agli articoli 59-75 LADI, ha previsto una serie di provvedimenti preventivi. Ad esempio, l'assicurazione contro la disoccupazione, promuove, mediante prestazioni finanziarie, la riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale di assicurati "il cui collocamento è impossibile o considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro".
I Tribunali hanno pure indicato che, l'assicurato che partecipa a corsi teorici o pratici, ha diritto a ricevere le prestazioni LADI a condizione che il corso porti ad una riqualifica o ad un perfezionamento.
Personalmente ho già partecipato, su invito del mio collocatore ad un corso di lingua e uno d'informatica generale. A questo proposito mi si spieghi come avrei potuto parteciparvi se l'URC avesse interpretato con la stessa ristrettezza gli articoli di legge della LADI presi a giustificazione del rifiuto della mia richiesta. La certificazione ricevuta al termine del corso d'informatica (Doc. _) non è inoltre minimamente paragonabile a quella del __________ essendo di livello nettamente inferiore e molto meno mirata in funzione delle mie ricerche di lavoro. Di fronte a due candidature identiche qualsiasi datore di lavoro in ambito finanziario assumerebbe il candidato che ha frequentato il corso di analisi tecnica!
Contesto inoltre quanto indicato sulla decisione su opposizione in merito all'alto numero di iscritti in disoccupazione quali consulenti finanziari, amministratori/gestori patrimoniali, analista finanziario e agente finanziario: questo dato di fatto non può essere un'argomentazione per precludermi la partecipazione al corso. Semmai dimostra l'esistenza della condizione descritta nell'art. 59 cpv. 2: "… promuovere la reintegrazione di disoccupati il cui collocamento è resto difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro".
Nella decisione su opposizione non si fa alcun riferimento alle informazioni richieste in merito ad altri corsi organizzati dal Centro __________ finanziati dall'assicurazione (Doc. _). Visti gli articoli 8 e 9 della nostra Costituzione vorrei sapere quali corsi e in quali circostanze questi sono stati accettati alfine di capire se vi è stata la stessa interpretazione della base legale come per la mia richiesta di corso.
Il riconoscimento della mia richiesta di autorizzazione per il corso in oggetto è da ricercare nella mia totale volontà di trovare un posto di lavoro con la conseguente uscita definitiva dalle liste dei disoccupati. Non è per un mio capriccio, chiedo a voi, Onorevoli Signori, di volermi riconoscere l'autorizzazione a frequentare il corso, ma il motivo è quello che finalmente, dopo 10 mesi a carico della collettività, possa trovare un posto di lavoro.
Visto quanto sopra e richiamando gli articoli di legge LADI e OADI, la costante giurisprudenza e quanto ampiamente da me descritto, chiedo a codesto lodevole Tribunale, di voler annullare la decisione su opposizione del 9.1.2004 e di conseguenza riconoscere le spese derivanti dalla frequentazione del corso di formazione in analisi tecnica." (Doc. _)
1.4. Nella sua risposta del 25 febbraio 2004 l'URC ha rilevato che:
" Con la contestata decisione l'URC di __________ ha rifiutato di riconoscere all'assicurato il corso individuale denominato "Corso di analisi tecnica__________ (allegato doc. _)
Detto corso che si svolge dal 25.11.03 al 17.04.04 per un totale di 15 giorni di corso per complessive 30 ore lezione (una lezione dura 45), si tiene ogni martedì sera dalle 17.00 alle 18.30.
Il corso comporta un costo di Fr. 2'900.-- a cui vanno aggiunti US$ 500.-- quale tassa d'esame.
Il ricorrente, con scritto del 06.12.2003 (allegato doc. _), inoltrava regolare opposizione (art. 52 Lpga) che veniva evasa con nostra decisione del 09.01.2004 (allegato doc. _).
I motivi che ci hanno indotto a rifiutare il corso sono esplicitati nella suddetta decisione del 09.01.04 (allegato doc. _), a cui abbiamo nulla da aggiungere, se non lasciare a codesto Lodevole Tribunale di voler statuire sulla presunta arbitrarietà delle nostre decisioni.
Non è nostra intenzione misconoscere l'importanza che può avere il Centro __________ per gli operatori del settore bancario e finanziario in genere. Ma ci permettiamo rammentare che, indipendentemente dal fatto che in passato possa essere stato riconosciuto un corso da essi organizzato, non per questo detti corsi devono essere concessi a tutti gli assicurati che ne fanno richiesta.
Ed è nel rispetto delle disposizioni LADI che possiamo informare di aver concesso unicamente due corsi organizzati presso il centro __________.
Il primo corso denominato "Compliance" si era tenuto dal 20.11.2002 al 09.04.03. Concesso ad un assicurato (tale __________) iscritto presso l'URC di __________ in quanto vi era una concreta prospettiva di assunzione. Infatti si concretizzava il contratto di lavoro con chiusura della pratica nel febbraio 2003.
Il secondo corso denominato "fondamentale" si era tenuto dal 07.04.03 al 12.05.03. Concesso ad un assicurato (tale __________) iscritto presso l'URC di __________ e concesso in quanto era l'ultimo modulo di un intenso programma di formazione che aveva iniziato tramite il proprio ex datore di lavoro.
Contrariamente al caso precedente, la prospettata riassunzione purtroppo non si è concretizzata.
Per meglio valutare il profilo professionale dell'assicurato, alleghiamo il suo curriculum vitae, con allegati i relativi attestati in nostro possesso (allegato doc. _)." (Doc. _)
1.5. Pendente causa il TCA ha posto all'assicurato i seguenti quesiti:
1. Ha incominciato il corso di Analisi Tecnica, __________ il 25 novembre 2003 e che terminerà il 17
aprile 2004?
2. Se sì, lo sta frequentando tuttora?
3. Se non ha frequentato il corso di Analisi Tecnica indicato nella sua richiesta, ha seguito o sta seguendo un corso simile? Se sì, quale, presso chi e quando?" (Doc. _)
Con scritto del 13 marzo 2004 l'assicurato, allegando una serie di documenti, ha risposto:
" 1. No
2. -
3. Sto seguendo il "Corso di diploma per funzionari enti locali" (doc. _).
Osservazioni: La riflessione che mi ha portato ad iscrivermi al corso per funzionari degli enti locali è nata dalla necessità di diversificare maggiormente le mie ricerche di lavoro alfine di aumentare le probabilità di impiego. La scelta del settore pubblico come alternativa è dovuta ai miei interessi personali (vedi CV e doc. _) e al fatto che il settore pubblico è un datore di lavoro importante che ha un bisogno continuo di funzionari: i concorsi presenti regolarmente nel foglio ufficiale stanno a dimostrare la vivacità di questo settore. Da notare che anche in quest'occasione l'URC mi ha rifiutato qualsiasi tipo, anche solo parziale, di sostegno. Comunque convinto della bontà della strategia di diversificazione e della qualità del corso, mi sono ugualmente iscritto pur dovendomi sobbarcare la totalità dei costi,
Questo importante onere/investimento finanziario non mi ha permesso di sostituirmi all'URC, quando quest'ultimo mi ha rifiutato il corso __________. Non posso spendere di più di quello che guadagno e sarò pertanto costretto a partecipare al corso che inizierà presumibilmente in novembre di quest'anno.
Ulteriori mezzi di prova:
Come dimostrato dai doc. _ e _ allegati, la documentazione presentata dall'URC e relativa ai 2 corsi da loro finanziati, è largamente incompleta, non permette di stabilire se vi sia stata uguaglianza di trattamento nell'interpretazione della legge non permettendo di valutare:
- in che misura l'URC ha finanziato i corsi di "tale __________ " e "tale __________ ". Ha finanziato tutto il corso o solo una parte?
- L'importo pagato dall'URC e eventualmente dal vecchio datore di lavoro. Non vorrei che l'URC abbia pagato moduli a cui i disoccupati hanno partecipato mentre erano ancora alle dipendenze del vecchio datore di lavoro.
- L'esatta descrizione dei corsi. I partecipanti hanno seguito l'integrità del corso o hanno partecipato solo a dei moduli?
- Se al termine della formazione potevano conseguire un diploma o solo un attestato di partecipazione.
- Se i candidati hanno soddisfatto la presunta esigenza (vedi decisione URC del 9.1.04; prima pagina, ultima frase sottolineata!) che "occorre dimostrare e documentare una reale prospettiva di assunzione". Si presume quindi che non sia stato il caso.
Questa necessità di dover in pratica presentare una garanzia di assunzione come condizione per poter partecipare ad un corso, è peraltro assurda e frutto di un'interpretazione distorta della LADI. Questa interpretazione ha di fatto tre conseguenze immediate:
a. impedisce la partecipazione ai corsi di formazione individuali.
b. trasferisce le spese di formazione del personale dalle aziende alla Cassa di disoccupazione approfittando del fatto che il futuro collaboratore è disoccupato.
c. Rende fuorvianti e illusorie le affermazioni dei prospetti informativi (doc. _).
Come si devono interpretare affermazioni come "Un primo passo verso il reinserimento", "Ampliare le sue conoscenze per accrescere le sue possibilità" se il disoccupato ha già un nuovo contratto di lavoro in mano?
Molto interessante inoltre il caso di "tale __________ ": sorvoliamo che gli è stato accettato il corso nella prima metà di novembre e il nuovo datore di lavoro ha potuto assumerlo solo 3 mesi dopo. Resta il dato di fatto che più del 50% del corso (tenendo conto di eventuali esami) lo effettua mentre è alle dipendenze del nuovo datore di lavoro! E pensare che nella sua decisione del 9.1.2004 l'URC aveva scritto che "Non è pertanto né lo scopo né la funzione della LADI di finanziare, per un qualsiasi settore professionale, l'aggiornamento formativo del proprio personale".
Sono pienamente concorde con l'URC quando dice che "…, non per questo detti corsi devono essere concessi a tutti gli assicurati che ne fanno richiesta", ma è assolutamente fuori luogo e irresponsabile pensare di risolvere questa "problematica" interpretando la legge in modo così restrittivo da permettere di applicare il provvedimento del corso individuale solo in casi eccezionali.
L'URC deve prendersi la responsabilità di valutare caso per caso e capire quando un corso risulta importante in rapporto ad un determinato CV (vedi la particolarità del mio) oppure no, ad esempio quando il candidato è già in possesso di qualifiche universitarie o ha già seguito altri corsi analoghi.
Da una parte si sperperano risorse (ca. 5000.-- chf?) per corsi che non aumentano in nessun modo la mia collocabilità (form 2,3 e di pratica commerciale) e dall'altra si negano corsi mirati, che portano a diplomi riconosciuti che quindi raggiungerebbero lo scopo della LADI." (Doc. _)
1.6. I doc. _ e _ sono stati notificati all'URC per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (cfr. doc. _).
L'amministrazione è rimasta silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: l'8 settembre 2003).
In casu, visto che il caso di specie si riferisce a un lasso di tempo (decisione impugnata del 9 gennaio 2004 che ha confermato una decisione del 17 novembre 2003 con la quale è stata respinta la domanda dell'assicurato di poter frequentare, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, un corso di di Analisi Tecnica __________ dal 25 novembre 2003 al 17 aprile 2004) posteriore all'entrata in vigore delle nuove disposizioni della LADI, si applicano le nuove norme entrate in vigore il 1° luglio 2003.
La terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1972).
In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Il nuovo art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure.
Il nuovo art. 60 LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di formazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2. Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;
b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.
3. Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4. Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.
5. I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."
2.3. Pronunciandosi a proposito delle disposizioni relative ai corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione la giurisprudenza, prima dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI, ha stabilito che una condizione essenziale per ottenere le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è che il richiedente frequenti effettivamente il corso in questione (cfr. il vecchio art. 60 cpv. 1 LADI; DTF 112 V 71 consid. 3a; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 392seg no. 620).
A questo proposito il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha affermato quanto segue:
" En l'espèce, il est constant que l'intimé, faute de l'accord de l'autorité compétente et dans l'attente d'une décision de l'autorité de recours, n'a pas suivi le cours qu'il se proposait de fréquenter à partir du mois de mars 1984 et qu'il a continué à percevoir des indemnités journalières durant toute l'année 1984, jusqu'à épuisement de son droit au nombre maximum de 250 indemnités. Par conséquent, il ne peut prétendre les prestations qui, aux termes du dispositif du premier jugement entré en force le 5 septembre 1984, auraient dû lui être allouées s'il avait donné suite à son intention. De ce point de vue, on ne peut que donner raison à l'office cantonal. Certes, G. D. courait-il le risque, s'il fréquentait le cours en question malgré le refus d'accord dudit office, de ne pas recevoir les prestations correspondantes si l'autorité de recours rejetait son recours. Mais un tel risque est inhérent à une situation de ce genre et résulte de la nature même des prestations en cause. Placé devant l'alternative soit de commencer néanmoins à fréquenter le cours qui débutait au mois de mars 1984, sans être certain de recevoir les prestations auxquelles il estimait avoir droit, ou bien de renoncer à son projet en attendant la décision de l'autorité de recours, avec l'intention, s'il obtenait gain de cause, de fréquenter le même cours à une date ultérieure, l'intimé a choisi le second terme de l'alternative. Il en porte seul la responsabilité et les reproches qu'il adresse sur ce point à l'administration ne sont pas justifiés, car il lui incombait de mesurer toutes les conséquences de son choix avant de se décider. A ce sujet, il convient d'ajouter que de telles situations sont fréquentes en droit des assurances sociales, dans la mesure où beaucoup de prestations litigieuses doivent être exécutées à un moment déterminé et sans qu'il soit toujours possible d'attendre sinon la décision préalable de l'institution d'assurance, du moins celle de l'autorité de recours au cas où l'administration refuse d'assumer le frais de la mesure. Or, sous réserve des cas extrêmement rares où l'autorité de recours peut ordonner l'exécution provisoire de la mesure en cause, l'assuré qui n'a pas obtenu d'emblée les prestations demandées et qui ne peut ou ne veut pas différer l'exécution de la mesure (opération chirurgicale par exemple, ou achat d'un moyen auxiliaire, etc.) doit courir le risque d'en supporter lui-même les frais, quitte à en obtenir le remboursement par la suite si l'autorité de recours, en définitive, lui donne raison."
(STFA 24.02.1986 nella causa UFIAML c/G. El Doueihi, citata da Cattaneo in op. cit. pag. 392s).
Sulla base di questa giurisprudenza federale il TCA ha costantemente dichiarato privi di oggetto, i ricorsi interposti da assicurati contro decisioni riguardanti delle misure inerenti al mercato di lavoro che non avevano mai iniziato (cfr. STCA del 24 luglio 2000 nella causa L., __________e STCA del 3 settembre 1998 nella causa R., inc. __________).
Va comunque precisato che l'Alta Corte ha mitigato il principio da lei posto.
Infatti, in una sentenza del 1° maggio 1996 nella causa J., il TFA si è dovuto, pronunciare sul caso di un'assicurata che non aveva seguito il corso di formazione, per il quale aveva richiesto il consenso all'Ufficio cantonale del lavoro, bensì un altro corso di identica natura. La nostra Massima Istanza ha stabilito, che è dato un interesse degno di protezione a ricorrere, allorché l'assicurato, in un secondo tempo, frequenta un corso simile a quello rifiutato dall'amministrazione. Pronunciare la mancanza di interesse comporterebbe, inoltre, il rischio concreto di diniego di giustizia.
Il TFA ha al proposito rilevato:
" b) En l'espèce, il ressort des pièces que la recourante a suivi un cours de drainage lymphatique manuel du 8 au 17 juillet 1993, dispensé par une école de massages professionnelles, à Bulle. Selon toute apparence, ce cours était semblable à celui qui avait fait l'objet de la demande d'assentiment du 10 septembre 1992 et qui, initialement, devait avoir lieu entre septembre et novembre 1992.
On conçoit tout à fait que l'assuré dans un premier temps, ait préféré attendre l'issue de la procédure cantonale avant de fréquenter ce cours. On peut également comprendre que, se rendant compte que la procédure pouvait durer plusieurs mois, elle ait ensuite décidé de suivre le cours en question qui, bien évidemment, ne pouvait plus se dérouler aux dates indiquée dans sa demande. Mais, raisonnablement et objectivement, elle était fondée a considérer qu'elle recevrait des prestations de l'assurance-chômage en cas de succès de son recours. Il est donc patent qu'elle continuait à avoir un intérêt à la solution du litige au fond.
Indépendamment de cet intérêt de la recourante, il y a lieu de constater que l'objet du litige, tel qu'il a été défini par la décision administrative du 15 décembre 1992, portait sur le refus de la prise en charge d'un cours de masseuse, refus motivé par le fait qu'il s'agissait, aux yeux de l'administration, d'une nouvelle formation de base qui, au demeurant, n'était pas de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'intéressée. La période de fréquentation du cours n'avait qu'une importance tout à fait secondaire et n'était pas sujette, comme telle, à contestation. Il en allait de même du choix de l'école appelée à dispenser l'enseignement. Le fait que l'assurée a suivi un autre cours semblable, pendant une autre période que celle envisagée à l'origine, n'a donc pas vidé le litige de son contenu.
La solution retenue par les premiers juges comporte enfin un risque concret de déni de justice. En effet, si la recourante avait présenté une nouvelle demande d'assentiment, pour la prise en charge du cours suivi en juillet 1993, il est probable que l'administration ne serait pas entrée en matière en raison de l'identité d'objet entre cette nouvelle demande et la procédure qui était alors pendante devant la commission cantonale. Si la recourante présentait maintenant cette demande, l'administration lui opposerait, non sans raison, l'autorité de la chose jugée de la décision du 15 décembre 1992. Aucun jugement au fond ne pourrait donc être rendu.
c) Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont classé l'affaire sans autre forme de procès."
(cfr. STFA del 1° maggio 1996 nella causa J., C/287/95 pag. 3 segg.)
A mente del TCA questa giurisprudenza mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI che non ha sostanzialmente modificato le disposizioni relative alla frequentazione di un corso.
2.4. Nel caso di specie, dagli accertamenti esperiti dal TCA è emerso che l'assicurato non ha frequentato il corso di Analisi Tecnica in questione (cfr. consid. 1.5.).
Alla luce della giurisprudenza federale qui sopra esposta (cfr. consid. 2.3.), questo Tribunale ritiene, dunque, che l'assicurato non ha un interesse degno di protezione a ricorrere.
Pertanto il suo ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Infatti, l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a versare prestazioni per il perfezionamento professionale di un assicurato, quando quest'ultimo non effettua il provvedimento inerente al mercato del lavoro che lui stesso ha richiesto.
Al riguardo va segnalato che questa Corte è giunta alla medesima conclusione in alcuni casi analoghi.
Per esempio nella sentenza del 3 febbraio 2004 nella causa P. (__________) il TCA non ha riconosciuto un interesse degno di protezione a ricorrere a un assicurato che non aveva seguito il corso di russo per il quale aveva chiesto all'URC competente l'assunzione del relativo costo.
In un'altra sentenza del 14 novembre 2002 nella causa B.-B. (__________) questo Tribunale ha ritenuto irricevibile il ricorso di un'assicurata che non aveva frequentato corsi di informatica Word ed Excel, nonché un corso di introduzione a Internet, per i quali aveva chiesto il finanziamento da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Infine ha avuto esito identico il ricorso inoltrato al TCA da un assicurato che pretendeva dall'autorità amministrativa il pagamento della tassa d'esame per l'ottenimento del certificato cantonale di contabilità, ma che non aveva effettivamente sostenuto l'esame in questione (cfr. STCA del 24 luglio 2000 nella causa L., __________).
Diverso dalla presente vertenza è, invece, il caso menzionato sopra, in cui il TFA è entrato nel merito del ricorso, in quanto l'assicurata, in un secondo tempo, aveva comunque seguito un corso identico a quello per il quale era stato richiesto il consenso all'ufficio del lavoro (cfr. STFA del 1° maggio 1996 nella causa J., C 287/95 e lo stralcio riprodotto al consid. 2.3).
Il TCA ha pure deciso che un'assicurata aveva un interesse attuale e degno di protezione a ricorrere, poiché essa aveva in ogni caso iniziato uno stage di formazione, ma l'aveva interrotto a seguito di una modifica, a suo detrimento, della decisione dell'URC, che accoglieva la domanda di poter effettuare questo stage (cfr. STCA del 14 febbraio 2001 nella causa F.-B., inc. __________).
Nella presente fattispecie la circostanza che l'assicurato abbia deciso di iscriversi e di seguire un altro genere di corso, e meglio il "Corso di diploma per funzionari degli enti locali", il cui costo, secondo quanto affermato dal ricorrente - peraltro non contestato dall'amministrazione (cfr. consid. 1.6.) non è comunque stato assunto dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 1.5.; doc. _), è in ogni caso ininfluente ai fini della presente vertenza.
In effetti questo corso, che è destinato a funzionari comunali, patriziali, consortili e di altri Enti locali (cfr. doc. _), è di natura totalmente differente dal corso di Analisi Tecnica, che, per contro, si rivolge a consulenti alla clientela e a gestori di patrimoni che necessitano di strumenti adeguati per l'applicazione e/o la proposta di strategie d'investimento attive (cfr. doc. _).
In simili condizioni la questione a sapere se l'assicurazione contro la disoccupazione, qualora il ricorrente avesse frequentato il corso di Analisi Tecnica in discussione, avrebbe dovuto assumere i relativi costi, può rimanere irrisolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti