Raccomandata
Incarto n. 38.2004.10 FS/td
Lugano 6 settembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2004 di
RI1
contro
la decisione del 7 gennaio 2004 emanata da
Cassa CO1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 27 novembre 2003 la Cassa CO1 (di seguito la Cassa) ha respinto la domanda d'indennità di disoccupazione inoltrata da RI1.
La Cassa ha così motivato la propria decisione:
" (…)
Nel suo caso durante il periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2003 non ha esercitato alcuna attività salariata e non può comprovare un motivo di esonero sufficiente.
Non può pertanto far valere alcun diritto all'indennità di disoccupazione (…)." (cfr. doc. 11)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato il 22 dicembre 2003 (cfr. doc. A1), la Cassa, in data 7 gennaio 2004, ha emanato una decisione su opposizione nella quale, in particolare, ha osservato che:
" (…)
Nel suo caso durante il periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2003 ha esercitato un attività salariata sottoposta a contribuzione dal 1 settembre 2002 al 30 aprile 2003, pari a 8 mesi, e può comprovare un motivo di esonero solamente nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 14 giugno 2002, pari anch'esso ad 8 mesi, questo periodo non è pertanto sufficiente.
Non può pertanto far valere alcun diritto all'indennità di disoccupazione (…)." (cfr. doc. A2)
1.3. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:
" (…)
I motivi che mi spingono a rivolgermi al vostro tribunale sono i medesimi contenuti nella mia opposizione del 22 dicembre 2003 (allegato 1).
Contro la decisione di sospensione (decisone nr. 275/03 del 27 novembre 2003) emanata dalla cassa __________. (allegato 2).
Ritengo che durante un contratto di lavoro di tirocinio la parte formativa sia fondamentale per l'apprendimento di una professione sia dal punto di vista teorico (scuola) che pratico (lavoro in azienda).
Ritengo per questo che questa formazione sia cumulabile con la formazione scolastica precedente e di conseguenza avere il diritto di far valere l'esonero dal periodo contributivo (…)." (cfr. doc. I)
Questo il testo dell'opposizione a cui il ricorso rinvia:
" (…)
Con la presente mi oppongo alla vostra decisione in quanto ritengo, di poter essere esonerato dal periodo contributivo.
Infatti durante i due anni antecedenti l'iscrizione in disoccupazione: 1.11.2003 / 1.11.2001 ho frequentato 8 mesi di Scuola Media (novembre 2001 – giugno 2002) e otto mesi di apprendistato presso il Garage __________ (settembre 2002 – aprile 2003).
Ritengo l'apprendistato un periodo dove il concetto di formazione è preponderante rispetto al concetto di lavoro.
Infatti oltre alla parte teorica a scuola l'apprendista deve essere seguito da una persona abilitata alla formazione nella professione all'interno dell'azienda.
In considerazione di ciò ritengo che il periodo di apprendistato possa essere ritenuto un periodo di formazione da cumulare la formazione scolastica, e di conseguenza che la vostra decisone venga riconsiderata, e mi sia riconosciuto il diritto a essere esonerato dal periodo contributivo (…)." (cfr. doc. A1)
1.4. Nella sua risposta del 1° marzo 2004 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e, in particolare, ha osservato che:
" (…)
Il signor RI1 si è annunciato presso il Comune di __________ alla ricerca di un posto di lavoro in data 01.10.2003, chiedendo di essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.
Nel termine quadro 01.10.2001-30.09.2003 egli ha svolto una formazione scolastica dal 01.10.2001 al 14.06.2002 con la frequentazione della Scuola media.
In seguito ha iniziato un apprendistato presso il Garage __________ dal settembre 2002 al mese di aprile 2003.
Contrariamente al parere del ricorrente il periodo di apprendistato non può essere equiparato ad un motivo di esonero secondo l'art. 14 LADI. Durante l'apprendistato vige un contratto di lavoro e l'occupazione è soggetta a contribuzione.
Non vi è pertanto la possibilità legale di sommare un periodo di esenzione (gli 8 mesi di Scuola media) ad un periodo di contribuzione.
In conclusione il ricorrente non soddisfa né la condizione di 12 mesi almeno di contribuzione né la condizione di esonero di uguale durata
(…)." (cfr. doc. III)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 7 gennaio 2004 con effetto dal 1° ottobre 2003), si applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.
2.3. L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
2.4. Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI é tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
2.5. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di una formazione scolastica, a condizione che durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI).
2.6. Per quanto attiene alla nozione di formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, in una sentenza dell'8 luglio 2004 nella causa SECO contro Service de l'emploi du canton de Vaud (C 311/02), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha osservato che:
" (…)
Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa; DTA 2000 no 28 p. 146 consid. 1b; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b). Cette définition correspond à celle de la formation en tant que condition de la prolongation, au-delà de l'accomplissement du 18ème anniversaire, du droit à la rente d'orphelin de l'AVS, au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance la teneur de l'art. 25 al. 2 aLAVS (arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H 211/96, et F. du 14 avril 1986, C 148/85).
(…)." (cfr. STFA dell'8 luglio 2004 nella causa SECO contro Service de l'emploi du canton de Vaud, C 311/02)
Contestualmente l'Alta Corte ha pure rilevato che:
" (…)
Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s. consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).
(…)." (cfr. STFA dell'8 luglio 2004 nella causa SECO contro Service de l'emploi du canton de Vaud, C 311/02)
Circa la necessità di un nesso causale tra l'inadempimento del periodo di contribuzione e il motivo d'esonero, in un'altra decisione del 17 novembre 2003 nelle causa E. e G., C 234/02 e 235/02, nel caso di due assicurati che, visti gli impegni di studio (medizinische-therapeutische Grundausbildung presso una ditta e zusätzlichen Weiterbildungen), chiedevano di essere esonerati dal periodo di contribuzione, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.3 Aus den Stundenplänen der Beschwerdeführer geht hervor, dass sie morgens am Montag und Samstag jeweils um 09.00 Uhr und an den übrigen Tagen jeweils um 10.00 Uhr zu lernen begannen. Am Nachmittag lernten sie nach einer zweistündigen Mittagspause (12.00 bis 14.00 Uhr) jeweils bis 17.00 Uhr (Ausnahmen: Schulbesuch montags von 13.00 bis 22.30 Uhr und jeweils dienstags von 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr). Der Sonntag war ihr freier Tag. Aus diesen Stundenplänen ergibt sich, dass sie im ersten Semester im Durchschnitt je ca. 36,5 Wochenstunden für den Schulbesuch, den Sprachkurs und das Lernen aufwendeten. Im zweiten Semester (Beginn am 27. August 2001) kam die Vorlesung mit zwei Wochenstunden hinzu, was einen Wochenaufwand von 38,5 Stunden ergibt.
Im Vergleich mit der betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,7 Stunden im Jahre 2001 (Die Volkswirtschaft, Heft 10/2003, S. 98 Tabelle B9.2) hatten die Beschwerdeführer mithin pro Woche eine disponible Zeit von fünf Stunden im ersten und von drei Stunden im zweiten Semester, um einer beitragspflichtigen Arbeit nachzugehen. Zudem hätten sie die Möglichkeit gehabt, anstatt der Kurse, die sie regelmässig zwei bis drei Stunden pro Woche offenbar als Selbstständigerwerbende erteilten (ansonsten wären sie als Beitragszeit anzurechnen), eine beitragspflichtige Beschäftigung auszuüben. Um nötigenfalls einen zusammenhängenden mehrstündigen Freiraum für eine solche Arbeit zu schaffen, wäre es den Beschwerdeführern angesichts der relativ kurzen und überblickbaren Dauer der Ausbildung möglich und zumutbar gewesen, die Lernzeiten auch auf die Abende und den Sonntag zu verschieben. Nach dem Gesagten fehlt es an der erforderlichen Kausalität zwischen der Nichterfüllung der Beitragszeit und der Ausbildung, da eine Arbeit von wenigen Stunden pro Woche eine genügende Beitragszeit bildet (SVR 1999 ALV Nr. 7 S. 20 Erw. 2c).
(…)." (cfr. STFA del 17 novembre 2003 nelle cause E. e C., C 234/02 e C 235/02)
Nella sentenza pubblicata in SVR 1999 ALV. Nr. 7, la nostra Massima Istanza, in un caso concernente l'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, ha stabilito che la regola dell'art. 14 cpv. 1 LADI si applica soltanto se l'adempimento del periodo minimo di contribuzione non è possibile per i motivi indicati nella norma.
In particolare, riguardo alle differenze tra studenti che lavorano durante gli studi e gli apprendisti, il TFA ha osservato che:
" (…)
Damit unterschieden sich Werkstudenten von den von BWA erwähnten Lehrlingen. Diese sind denn auch nicht von der Erfüllung der Beitragszeit befreit. Sie haben lediglich gestützt auf Art. 23 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 41 Abs. 3 AVIV die Möglichkeit, im Rahmen der Leistungsbemessung zwischen dem versicherten Verdienst und einem vom Bundesrat festgesetzten Pauschalansatz zu wählen.
(…)." (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 7, consid. 2c, pag. 20; la sottolineatura è del redattore)
L'art. 23 cpv. 2 LADI prevede che per gli assicurati che riscuotono un'indennità dopo il compimento del tirocinio e per le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce importi forfetari quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare dell'età, del livello di formazione nonché delle circostanze che hanno indotto l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione.
Nell'ambito di questa delega, anche qui trattando allo stesso modo gli assicurati che riscuotono un'indennità dopo il compimento del tirocinio e le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione, l'esecutivo ha fissato le quote globali (cfr. art. 41 cpv. 1 e 2 OADI). Al cpv. 3 del medesimo articolo il Consiglio federale ha tuttavia stabilito che i capoversi 1 e 2 non sono applicabili alle persone il cui salario di apprendista supera la quota globale corrispondente.
2.7. In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza del 13 aprile 2004 nella causa G., C 106/03, il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
L'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechtens.
(…)." (cfr. STFA del 13 aprile 2004 nella causa G., C 106/03)
Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero:
" (…)
Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa).
(…)." (cfr. STFA del 13 aprile 2004 nella causa G., C 106/03)
2.8. Nell’evenienza concreta non é contestato che l’assicurato non ha compiuto il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi (cfr. consid. 2.3 e 2.4).
Infatti, nel termine quadro per il periodo di contribuzione rilevante, che va dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2003 (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI), egli ha lavorato quale apprendista presso il Garage __________ di __________ dal 1° settembre 2002 al 30 aprile 2003 (cfr. doc. 18, 19 e 22).
L'assicurato, per le ragioni che seguiranno, non può poi neppure essere esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
Infatti, l'assicurato ha ottenuto il "Certificato di licenza dalla scuola media" il 14 giugno 2002 (cfr. doc. 15).
Dunque, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, egli non ha frequentato, durante oltre 12 mesi, una scuola che gli ha impedito di essere vincolato da un rapporto di lavoro per un periodo di tempo equivalente (cfr. consid. 2.5 e 2.6).
Inoltre, per quel che concerne il successivo periodo di apprendistato, anche se il "Contratto di tirocinio" ha quale scopo principale la formazione professionale dell'apprendista (cfr. art. 344 e 344a del Codice delle Obbligazioni; CO) esso è regolato dagli art. 344-346a CO quale contratto individuale speciale di lavoro (al riguardo cfr. G. Aubert, "Commentaire du contrat de travail, art. 319-362 CO" in Commentaire romand, Code des obligations I, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003, pag. 1811 N° 1-3; Manfred Rehbinder/Wolfgang Portmann, "Basler Kommentar", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003, Ad art 344, pag. 1871-1874, N°1-8).
Significativo è il nuovo testo dell'art. 344 CO, valido dal 1° gennaio 2004 con l'entrata in vigore della nuova "Legge federale sulla formazione professionale" (Legge sulla formazione professionale, LFPr) (cfr. RU N. 50 del 22 dicembre 2003 pag. 4557-4586), secondo il quale mediante il contratto di tirocinio, il datore di lavoro si obbliga a formare adeguatamente la persona in formazione in una determinata attività professionale, e la persona in formazione a lavorare a questo scopo al servizio del datore di lavoro.
La formazione acquisita nell'ambito di un "Contratto di tirocinio" non può pertanto, come pretenderebbe l'assicurato, essere cumulata con la formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, ma va considerato un'attività lucrativa sottoposta a contribuzione.
Del resto lo stesso TFA, nella sentenza pubblicata in SVR 1999 ALV Nr. 7, ha, tra l'altro, affermato che gli apprendisti non sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.6 in fine).
Il Consiglio federale ha peraltro tenuto debitamente conto del fatto che gli apprendisti ottengono un basso salario prevedendo l'applicazione delle quote globali con la possibilità di considerare il salario effettivo se è superiore (cfr. art. 23 cpv. 2 LADI, art. 41 cpv. 1 e cpv. 3 OADI e consid. 2.6.).
In simili circostanze, visto che l'assicurato non ha adempiuto e neppure poteva essere esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione, e ritenuto che secondo la giurisprudenza federale non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero (cfr. consid. 2.7), a ragione la Cassa gli ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione in quanto non è dato il presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
La decisione impugnata va dunque confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti