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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.05.2003 38.2003.17

20 maggio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,320 parole·~27 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2003.17   mm/sn

Lugano 20 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2003 di

__________

contro  

la decisione del 21 novembre 2002 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 21 novembre 2002, l'URC di __________ ha sospeso __________ per 4 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° novembre 2002, argomentando:

"  L'assicurato è iscritto al nostro ufficio dal 30.10.2002.

Ha terminato la scuola __________ nel giugno 2002 conseguendo il diploma di elettronico.

Dal 15.07.2002 al 25.10.2002 ha adempiuto gli obblighi militari svolgendo la Scuola reclute.

Al momento della sua iscrizione non è in grado di consegnare ricerche di lavoro svolte nel periodo precedente il suo annuncio in disoccupazione.

In virtù delle giustificazioni portate viene sospeso dalle indennità per non aver effettuato ricerche di lavoro nell'ultimo mese di servizio militare." (Doc. _)

                               1.2.   Con tempestivo ricorso del 7 gennaio 2003, l'assicurato ha chiesto l'annullamento della sanzione comminatagli dall'autorità amministrativa, rilevando:

"  Con la presente inoltro il mio ricorso contro la decisione di sanzione emessa dall'Ufficio Regionale di Collocamento di __________.

Adempiendo agli obblighi militari, ed essendo al mio domicilio solamente il sabato, non ho avuto assolutamente il tempo necessario per effettuare ricerche di lavoro.

Inoltre, come avevo già spiegato al mio collocatore, era mia intenzione frequentare la Scuola Sottufficiali quest'inverno e rinunciare a qualsiasi indennità dalla Cassa Disoccupazione nel periodo che va dalla fine della Scuola Reclute all' inizio della Scuola Suff.

Per motivi personali mi è stata poi negata, nel corso delle ultime settimane, la possibilità di avanzare di grado, trovandomi perciò disoccupato.

Alla luce delle motivazioni esposte, chiedo che la sanzione venga revocata." (I)

                               1.3.   La Cassa, con la sua risposta del 4 febbraio 2003, ha postulato un'integrale reiezione del gravame ed ha, in particolare, osservato:

"  Nel caso in questione l'assicurato ha fatto domanda di indennità di disoccupazione a partire dal 30.10.2002 (doc. _). Nel corso del primo colloquio di consulenza effettuato il 20.11.2002 ha confermato di non essere in grado di consegnare ricerche di lavoro effettuate nel periodo precedente (1 mese) la sua iscrizione in disoccupazione.

II nostro ufficio ha verbalizzato la dichiarazione dell'assicurato (doc. _) secondo la quale al termine della scuola reclute, svolta dal 15.07.2002 al 25.10.2002 (doc. _), era sua intenzione seguire la Scuola sottoufficiali senza iscriversi in disoccupazione. Purtroppo per motivi a noi non noti le qualifiche non gli sono state confermate nelle ultime settimane di servizio.

Il consulente del personale ha deciso di sospenderlo dalle indennità di disoccupazione in quanto non è stato in grado di comprovare le sue affermazioni (doc._).

In effetti non abbiamo prove dell'effettiva intenzione di seguire la scuola sottoufficiali, della negata possibilità di seguire la Scuola e del periodo esatto nel quale gli è stata comunicata la decisione da parte dei superiori.

L'affermazione secondo la quale la comunicazione gli è giunta nelle ultime settimane di servizio, è a giudizio del nostro ufficio molto vaga.

Tuttavia ribadiamo che dal momento in cui gli era stata comunicata la decisione di non confermare le sue qualifiche e quindi l'impossibilità di seguire la Scuola sottoufficiali, era suo dovere iniziare immediatamente la ricerca di un posto di lavoro." (V)

                               1.4.   In corso di causa, il TCA ha invitato __________ a rispondere ad alcuni quesiti attinenti alla pretesa mancata conferma delle qualifiche necessarie per seguire la scuola di caporale (cfr. VII).

                                         La risposta dell'assicurato data del 19 febbraio 2003 (VIII + allegato).

                                         L'URC ha preso posizione in merito il 27 febbraio 2003 (X).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 21 novembre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà dunque presentare alla Cassa le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata). Egli potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFIAML (Ufficio federale industria, arti, mestieri e lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI precisa che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro. In seguito, deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo."

                                         L'art. 26 cpv. 3 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. A. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, Berna 1979, p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

                                         La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Anche gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3).

                                         Oltre al caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale in particolare per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

                                         Il TCA ha già avuto modo di stabilire che possono essere sospesi dal diritto all'indennità di disoccupazione pure gli assicurati che durante il servizio militare, in particolare durante la scuola reclute, non compiono le ricerche di lavoro (cfr. STCA del 5 giugno 2000 nella causa D.A. e STCA del 5 giugno 2000 nella causa A.C.).

                                         Per contro, non possono essere sospesi gli assicurati che stanno ancora svolgendo gli studi (cfr. STCA del 18 aprile 1986 nella causa S.M., Mendrisio contro __________) o che frequentano corsi di perfezionamento (cfr. STCA del 25 ottobre 1985 nella causa P.G., Riazzino contro __________, concernente un corso di tedesco in Germania; STCA del 15 settembre 1988 nella causa L.T., Massagno contro Cassa disoccupazione __________, a proposito di un corso di inglese in Olanda).

                                         Per ulteriori indicazioni, cfr. D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza, Appunti sociali, fascicolo n. 3., Pregassona 2000, p. 16 ss..

                               2.4.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti).

                                         L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 p. 126).

                                         In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H., il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della sospensione:

"  Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche Sanktion (BGE 123 V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V 40 Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art. 30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im Taggeldrecht nicht zum Tragen.

  Wüsste nämlich eine arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227- 228)

                                         In questa sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230), il TFA ha pure avuto modo di sancire la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL: Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito, cfr. D. Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193 seg.).

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                               2.6.   Nella già citata sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro.

                                         L'Alta Corte ha al proposito rilevato:

"  b) Die Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994 vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen.  Indessen sei der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle.  Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen Monaten ungeahndet gelten lassen.  Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten deshalb bloss leichtfahrlässig.  Analog zur Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen.  Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweise dieselbe Praxis.

  Demgegenüber macht die Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen.  Dass die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von der Pflicht zur Stellensuche.  Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.

  c) Die Vorinstanz beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsqerichts des Kantons Bern. Dieses führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht oder verlängert hätten (vgl.  Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleichermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).

  d) Die im genannten Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1 1980 IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird, die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.

  e) Aus diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit." (DTF 124 V 231-233)

                                         Nella pronunzia citata, il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha sottolineato:

"  Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)

                                         La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

                                         Infine, sempre nella sentenza citata, il TFA ha stabilito che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:

"  Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherang, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl. BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das Eidgenössische

Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233)

                               2.7.   Dagli atti di causa risulta che l'assicurato si è iscritto al collocamento il 30 ottobre 2000 (cfr. doc. _); in precedenza, ossia dal 15 luglio al 25 ottobre 2002, egli aveva espletato la scuola reclute quale fuciliere (cfr. doc. _).

                                         Il 20 novembre 2002, in occasione del primo colloquio di consulenza, il ricorrente non ha saputo comprovare nessuna ricerca di lavoro nel periodo in cui ha svolto il servizio militare. L'URC di __________ - in considerazione del fatto che, non avendo effettuato alcuna ricerca di lavoro prima di annunciarsi in disoccupazione, __________ avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno - gli ha inflitto 4 giorni di sospensione dal diritto alle indennità (cfr. doc. _).

                                         Dal verbale relativo al succitato colloquio emerge che l'amministrazione ha ventilato all'assicurato la possibilità di essere sanzionato, a causa della mancata ricerca di un posto di lavoro, in particolare durante l'ultimo periodo di scuola reclute.

                                         Questo, in effetti, il tenore del verbale:

"  Ha terminato la Scuola reclute il 25.10.2002, si é iscritto dal 31.10.2002. non é in grado di consegnare ricerche di lavoro effettuate negli ultimi 2 mesi di servizio militare, lo informo che per questo dovrò procedere ad una sospensione delle indennità. In merito a questo la PCI afferma che non ha effettuato ricerche di lavoro perché era sua intenzione continuare dal gennaio 2003 il servizio pagando il grado di caporale. Aveva le qualifiche fino a poche settimane dal termine della Scuola reclute, poi a seguito di fatti avvenuti i superiori non gli hanno più confermato queste qualifiche, ad oggi non sa ancora se gli permetteranno in futuro di pagare il grado. II nostro ufficio prende atto di queste motivazioni, che però non possono essere comprovate dalla PCI, e si riserva di prendere una decisione definitiva nei prossimi giorni. La PCI verrà avvisata tramite lettera raccomandata se si procederà alla sospensione.

Informato sulle disposizioni in caso di malattia, quelle inerenti i colloqui mensili e le ricerche di lavoro. Prossimo colloquio il 13.12.2002 ore 14.00 (convocazione consegnata a mano)." (doc. _)

                                         Pertanto, questo Tribunale deve concludere che l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurato, come prescritto dalla giurisprudenza federale (cfr. STFA del 5 giugno 2000 nella causa M., pubblicata in DTF 126 V 130 segg. = SVR 2001 ALV Nr. 12 p. 37).

                               2.8.   In casu, è accertato che __________, prima di iscriversi al collocamento, per la precisione durante la scuola reclute, non ha compiuto alcuna ricerca di lavoro (cfr. doc. _).

                                         Pertanto, in ossequio ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando 2.2., egli dovrebbe di principio venire sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

                                         In occasione del colloquio di consulenza del 20 novembre 2002, così come in sede di ricorso, l'assicurato ha tuttavia sostenuto di non avere effettuato ricerche di lavoro, in quanto sarebbe stata sua intenzione seguire la scuola per sottufficiali. Sennonché, solo poco tempo prima del termine della scuola reclute, a causa di "fatti avvenuti", i suoi superiori non gli avrebbero confermato le qualifiche necessarie per proseguire nella carriera militare, di modo che egli si è visto costretto a fare capo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. _).

                                         Da parte sua, l'autorità amministrativa convenuta ha fatto valere che le affermazioni di __________ sarebbero prive del necessario supporto probatorio e che, in ogni caso, egli avrebbe comunque dovuto iniziare immediatamente le ricerche di un'occupazione, non appena venuto a conoscenza della mancata conferma delle qualifiche (cfr. V).

                                         Ai fini dell'istruttoria di causa, in data 11 febbraio 2003, questa Corte ha posto all'insorgente le seguenti tre domande:

"  (…).

1. Quando con precisione le è stato detto che non avrebbe potuto seguire la scuola per sottufficiali?

2. Chi le ha comunicato questa decisione (nome, cognome e grado)?

3. Per quali motivi, ad un tratto, i suoi superiori hanno ritenuto di non confermarle le qualifiche necessarie per seguire la scuola di caporale? (…)" (VII)

                                         Queste le risposte fornite dall'assicurato il 19 febbraio 2003:

"  Con la presente inoltro le risposte da voi formulate.

1. Mi è stato annunciato nel corso della quattordicesima settimana, vale a dire a dieci giorni dalla fine della SR.

2. Mi è stato comunicato dall'Aiutante sottufficiale Sig. __________.

3. I motivi riguardano un'inchiesta disciplinare.

Oltre al motivo dell'inchiesta, ribadisco che è a causa della mia lontananza dal domicilio la causa della mancata ricerca di un posto di lavoro.

Quando avrei potuto fare le ricerche? Durante i bivacchi a duemila metri?

Mi sento inoltre molto confortato dalla fiducia espressa nei miei confronti dal Sig. __________, mi chiedo con quale diritto può darmi spudoratamente del bugiardo mettendo in discussione tutto ciò che non ho potuto meticolosamente provare della faccenda in cui sono stato coinvolto e della quale giustamente preferisco parlare il minimo indispensabile, essendo del tutto confidenziale e tuttora in corso.

Evidentemente il Sig. __________ non sa che è piuttosto difficile andare in cerca di prove per confermare la mia tesi in un istituzione come l'esercito. Ma forse è dovuto alla sua immensa diffidenza nelle persone che l'ha portato a delle conclusioni affrettate, non vedendo la reale difficoltà che avrei e tuttora ho nel provare senza ombra di dubbio la mia buona fede. Concludo dicendo che la superficialità del Sig. __________ è stata notata da me non solo in questa circostanza, ma anche durante tutti i colloqui di controllo." (VIII)

                                         È altresì stata prodotta copia della decisione 31 gennaio 2003, mediante la quale il Giudice istruttore militare ha dichiarato chiusa l'istruzione preparatoria nei confronti, fra gli altri, di __________ (cfr. doc. _).

                                         Chiamato a prendere posizione a proposito della nuova documentazione acquisita agli atti, l'URC ha comunicato quanto segue:

"  Il nostro ufficio ha deciso di sospendere l'assicurato dopo una valutazione oggettiva delle motivazioni che l'assicurato ha presentato.

Ribadiamo come nel corso del colloquio di iscrizione del 20.11.2002 (doc. _ il signor _________ abbia dato una giustificazione vaga e priva anche dei minimi particolari che ora appaiono nelle sue osservazioni.

Egli non ha mai fatto cenno alla gravità della situazione così come al fatto di essere stato oggetto di una procedura d'inchiesta.

Il consulente ha potuto e dovuto basare unicamente sulle informazioni e fatti al lui noti in quel momento." (X)

                                         Secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato.

                                         Conformemente al summenzionato criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire la rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STFA del 15 gennaio  2001 nella causa P., C 49/00, e sentenze ivi menzionate).

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che, in occasione del colloquio del 20 novembre 2002 - dopo che il collocatore gli aveva rimproverato di non avere effettuato ricerche di lavoro durante il servizio militare - __________ ha immediatamente riferito in merito alla mancata conferma, poco tempo prima del termine della scuola reclute, delle qualifiche da parte dei suoi superiori e, quindi, all'impossibilità di accedere alla scuola per sottufficiali (cfr. doc. _).

                                         È vero che il ricorrente ha omesso di precisare i motivi per cui, ad un certo momento, gli sarebbe stato impedito di svolgere la scuola di caporale (al colloquio di consulenza, l'assicurato ha fatto accenno a dei "fatti avvenuti" [doc. _], mentre che in sede di ricorso, egli ha parlato di "motivi personali" [I]).

                                         Tale circostanza non può però essergli di pregiudizio. Essendo sotto inchiesta penale, è comprensibile che egli abbia dato prova di un certo riserbo.

                                         In secondo luogo, dalla decisione 31 gennaio 2003 del Giudice istruttore militare __________ emerge che, unitamente ad alcuni altri commilitoni, __________, verso la fine del mese di agosto 2002, è stato posto sotto inchiesta su ordine del Comandante della scuola reclute (cfr. doc. _), ragione per la quale appare del tutto plausibile che, nel prosieguo, al ricorrente siano state negate le qualifiche necessarie per seguire la scuola di caporale.

                                         Infine, non può neppure essere ignorato che l'insorgente - interpellato al proposito dal TCA (cfr. VII) - ha saputo indicare il momento esatto in cui gli sono state "revocate" le qualifiche (VIII: "Mi è stato annunciato nel corso della quattordicesima settimana, vale a dire a dieci giorni dalla fine della SR"), così come di fornire le generalità del superiore che gli comunicò tale decisione (VIII: "Mi è stato comunicato dall'Aiutante sottufficiale Sig. __________ ").

                                         Alla luce di quanto precede, questa Corte ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che è soltanto nel corso della penultima settimana di scuola reclute (quattordicesima settimana) che __________ è venuto a conoscenza del fatto che egli non avrebbe potuto accedere, a far tempo dal mese di gennaio 2003, alla scuola per sottufficiali.

                                         A mente del TCA, resta comunque il fatto che l'insorgente, una volta al corrente della sua imminente situazione di disoccupato, quindi durante le ultime due settimane di scuola reclute, avrebbe dovuto svolgere delle ricerche di lavoro, secondo quanto prescritto dalla legge e dalla giurisprudenza citata.

Il TCA, infatti, ha già avuto occasione di stabilire che delle ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo quantitativo e qualitativo devono essere effettuate anche da assicurati che stanno svolgendo la scuola reclute (cfr. consid. 2.3. in fine).

Istruendo le precedenti cause (cfr. STCA del 5 giugno 2000 nella causa D.A. e STCA del 5 giugno 2000 nella causa A.C.), il Direttore degli affari militari, interpellato dal TCA, aveva comunicato quanto segue:

"  Durante la scuola reclute è riservata un'attenzione particolare al problema dei giovani senza lavoro, reclute e quadri.

Il Comando SR funge da istanza di contatto con gli Uffici cantonali del lavoro e cura l'informazione dei militi.

I giovani possono accedere a un terminale video, che dà in tempo reale l'elenco dei posti vacanti, e sono pure costantemente informati tramite bollettini e volantini esposti all'albo di compagnia. Essi hanno la possibilità di ricercare posti di lavoro (se necessario vengono aiutati) e di ricevere congedi per colloqui di lavoro."

                                         Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto compiere degli sforzi per trovare una nuova occupazione. Questo a maggiore ragione se si considerano i concreti aiuti e le possibilità offerte ai militi che cercano un lavoro durante lo svolgimento dei propri obblighi di servizio.

                                         Comunque, anche se la caserma in cui __________ ha svolto la scuola reclute non era munita di computers per effettuare le ricerche di lavoro (cfr. VIII), ciò non può costituire una valida giustificazione per non avere intrapreso gli sforzi necessari per reperire un'occupazione adeguata. Tale circostanza, infatti, non gli impediva di proporsi a dei potenziali datori di lavoro ponendo la propria candidatura tramite delle lettere spontanee.

                                         L'insorgente, non effettuando alcuna ricerca di lavoro prima di annunciarsi all'URC il 30 ottobre 2000, ha violato l'obbligo di ridurre il danno, per cui a giusto titolo è stato sospeso dalle indennità di disoccupazione.

                                         Nel fissare l'entità della sanzione occorre tuttavia tenere conto del fatto che l'assicurato - sino a circa due settimane dal termine della scuola reclute era legittimato a credere che, dal mese di gennaio 2003, egli avrebbe seguito la scuola per sottufficiali e, in ultima analisi, che non avrebbe dovuto fare capo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Il TCA ritiene perciò che la sospensione di 4 giorni inflitta a __________ dall'URC di __________ non rispetti il principio della proporzionalità. La durata della sanzione va pertanto ridotta a

                                         1 giorno.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione del 21 novembre 2002 dell'URC di __________ è riformata nel senso che __________ è sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per 1 giorno.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2003.17 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.05.2003 38.2003.17 — Swissrulings