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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.03.2026 36.2026.9

5 marzo 2026·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,875 parole·~19 min·9

Riassunto

Domanda di restituzione del termine a causa della rottura del computer. Irricevibile

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2026.9   IR/sc

Lugano 5 marzo 2026      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici, PhD, redattore

segretario:

Gianluca Menghetti

visto il ricorso del 7/12 febbraio 2026 presentato da

RI1, _______    

contro  

la decisione resa su opposizione del 18 dicembre 2025 emanata da

CO1, _______     in materia di partecipazione ai costi dell’assicurazione

ritenuto,                      in fatto

                              ·  che con atto del 7 febbraio 2026, consegnato alla Posta di _______ il successivo 10 febbraio 2026, redatto a mano e riferentesi ad una decisione resa su opposizione il 18 dicembre 2025 da parte dell’assicuratore sociale contro le malattie CO1 (CO1, assicuratore o Cassa qui di seguito), la signora RI1 (assicurata, esponente o ricorrente qui di seguito) ha postulato la restituzione del termine per formulare ricorso avverso il citato provvedimento dell’assicuratore, richiamando l’art. 14 Lptca (Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e l’art. 41 LPGA (Legge sulla par-te generale del diritto delle assicurazioni sociali);

                              ·  che più specificatamente l’assicurata evidenzia di essere stata impossibilitata, senza sua colpa, a rispettare il termine di scadenza, che essa stabilisce nel 2 febbraio 2026, per potersi aggravare contro la decisione 18 dicembre citata;

                              ·  che il provvedimento dell’assicuratore si fonda sui seguenti motivi:

a.    L’assicurata è affiliata ad CO1 dal 2006 ed il 24 ottobre 2024 la Cassa avrebbe trasmesso all’assicurata un conteggio di prestazione per cure ricevute in base al quale alla signora RI1 è stato chiesto il versamento di CHF 202.70. Il 23 dicembre successivo l’assicuratore ha sollecitato il pagamento della partecipazione ai costi e, di seguito, il versamento sarebbe stato ulteriormente ribadito il 22 gennaio 2025.

b.    Il 10 febbraio 2025 la Cassa ha trasmesso all’assicurata l’ultimo richiamo con l’aggiunta di spese di sollecito per CHF 50 ed il 9 aprile 2025, in assenza del pagamento, ha fatto spiccare nei suoi confronti un precetto esecutivo numero _______ (PE qui di seguito) contro cui l’assicurata ha formulato opposizione.

c.     Il 19 maggio 2025 CO1 ha emesso una decisione con cui ha confermato il suo credito di CHF 202,70 cui ha aggiunto le spese amministrative di sollecito e della pratica, rigettando l’opposizione interposta al PE.

d.    Il 20 giugno 2025 l’assicurata si è opposta alla decisione formale.

e.     CO1, il 18 dicembre 2025, ha emesso la decisione su opposizione con cui, dopo avere riepilogato i fatti e le norme applicabili, ha ritenuto l’obbligo di versamento dell’importo in discussione, ha evidenziato il diritto a percepire spese siccome previste dalle condizioni generali, ha indicato che le spese esecutive devono essere poste a carico del debitore escusso ed ha ribadito il proprio diritto di rigettare l’opposizione al PE. La Cassa ha pure richiamato l’art. 26 LPGA in tema di interessi moratori ed ha conseguentemente rigettato l’opposizione e deciso che:

“ (…)

      (a)   L’opponente, RI1, deve ad CO1 l’importo di CHF 336.70 (risultante da CHF 202.70 per le partecipazioni ai costi, CHF 50.00 di spese di pratica, CHF 50.00 di spese di sollecito e CHF 34.00 di spese di esecuzione).

      (b)   L’opposizione nella procedura di esecuzione n. _______ dell’Ufficio di esecuzione di _______ viene annullata nella misura di CHF 202.70, spese di sollecito di CHF 50.00 e spese di pratica di CHF 50.00. CO1 ha quindi il diritto di esigere la continuazione dell’esecuzione, senza svolgimento della procedura formale di rigetto dell’opposizione. (…)” (doc. A1)

                             ·    che la decisione è stata, intimata con diversi allegati, ed è assortita dell’indicazione dei rimedi giuridici. Per quanto rilevabile dal tracciamento dell’invio da parte di CO1 all’assicurata, circostanza comunque non contestata dalla signora RI1 che postula infatti la restituzione dei termini e non la tempestività della sua reazione, la decisione resa su opposizione è stata notificata il 19 dicembre 2025;

                              ·  che il termine per impugnare la decisione resa su opposizione è di 30 giorni dall’intimazione (art. 60 LPGA), detto termine ha iniziato a decorrere al termine delle ferie giudiziarie natalizie (dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso in base all’art. 38 cpv. 4 LPGA (nello stesso senso l’art. 11 lett. c LPTCA), e quindi dal 3 gennaio 2025 ed è scaduto il successivo 1. febbraio 2026 (una domenica) e quindi riportato al successivo lunedì 2 febbraio 2026;

                              ·  che la signora RI1, che ha correttamente calcolato la decorrenza del termine, indica di non averlo potuto rispettare per una causa indipendente dalla sua volontà e ne chiede contestualmente la restituzione;

                              ·  che, in particolare, a fondamento della sua domanda (manoscritta e stesa su 4 fogli) l’assicurata specifica che “il computer è impazzito … senza riuscire a scrivere una sola parola, … è impossibile scrivere”. La signora RI1 riferisce poi della sua speranza che si riesca a riparare il computer per potere terminare il suo gravame, specificando che la spiacevole situazione non sarebbe riconducibile a lei;

                              ·  che nelle successive pagine l’esposizione della signora RI1 si concentra sul merito della questione. Essa si lamenta del fatto che CO1 decida e rigetti l’opposizione al PE, lamenta la tardività della reazione dell’assicuratore alla sua opposizione alla decisione formale, osserva come lo scopo della sua cassa malati apparirebbe quello conseguire un lucro comunque vietato;

                              ·  che non occorre esporre ulteriormente le contestazioni di merito dell’assicurata contro la decisione del 18 dicembre 2025, siccome il tema prioritario posto al Tribunale è quello della restituzione del termine per inoltrare il ricorso nel merito della questione;

                              ·  che l’atto della signora RI1 non è stato trasmesso all’assicuratore per una sua presa di posizione e per la trasmissione degli atti ai fini del giudizio alla luce dell’esito della procedura. Alla ricorrente, istante la restituzione del termine, sono però state formulate alcune domande per iscritto il 13 febbraio 2026 (doc II) la cui risposta è stata sollecitata il 26 febbraio 2026 (doc. III), scritto che si è incrociato con la risposta dell’assicurata (doc. IV) pervenuta al Tribunale il 27 febbraio 2026. In tale scritto la signora RI1 precisa che il suo computer ha iniziato a fare le “bizze il 27 gennaio 2026, ma riuscivo ancora a scrivere, poi il 29 ha iniziato ancora a scrivere ed è impazzito e non riuscivo più a scrivere. Non ho chiamato il tecnico e non dispongo di alcuna fattura siccome … sono sempre sotto attacco con il computer, con la stampante, con la fotocopiatrice, perché so chi me lo fa tutto questo”. Nella sua risposta, anche questa redatta a mano e stesa su ben 11 fogli cui è allegata la stampa di una bozza del ricorso con parti illeggibili, l’assicurata entra nuovamente nel merito della decisione resa su opposizione e ribadisce le sue contestazioni. L’atto non è stato inoltrato alla Cassa per una presa di posizione alla luce dell’esito della procedura;

                                  in diritto

                              ·  che il presente giudizio, ossia in primis la restituzione dei termini, è stato oggetto di ampio esame da parte della dottrina (per tutti si veda il BSK ATSG Basler Kommentar Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2025: MADELEINE RANDACHER / RICHARD WEBER, ad art. 41 e SUSANNE GENNER, op. cit., ad art. 52 cpv. 1 - 3) e della giurisprudenza (per rimanere al Tribunale cantonale delle assicurazioni si vedano le STCA 38.2024.50-51 del 16 di-cembre 2024; 31.2020.26 del 10 dicembre 2020 e 36.2016.137 del 6 marzo 2017 per non citarne che tre). La procedura qui all’esame può quindi essere evasa monocraticamente come consente di fare l’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.;

                              ·  che, quando sia emanata una decisione formale da parte della Cassa all’assicurato è concesso il termine di 30 giorni per formulare opposizione in caso di non condivisione (piena o parziale) delle sue conclusioni. L’art. 52 cpv. 1 LPGA prevede infatti che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. L’opposizione deve essere motivata e deve contenere una conclusione (art. 10 cpv. 1 OPGA), deve essere formulata in forma scritta ma può essere anche presentata in forma orale nel corso di un colloquio personale (art. 10 cpv. 2 OPGA). L’opposizione deve recare la firma dell’opponente o di chi lo rappresenta e, se fatta oralmente, l’assicuratore la deve mettere a verbale ed il verbale deve essere sottoscritto dall’assicurato o da chi lo rappresenta (art. 10 cpv. 3 e 4 OPGA). In caso di carenze nella presentazione dell’opposizione a livello di motivazioni, conclusioni o firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediare al difetto con la comminatoria che, in caso contrario, non entrerà ne merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). Nella sua ordinanza alla legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali il Consiglio federale non pone, come si rileva, condizioni eccessivamente stringenti all’opposizione;

                              ·  che l’assicuratore, a fronte dell’inoltro di un’opposizione ad una sua decisione formale, deve rendere una decisione su opposizione (art. 52 LPGA). Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato (ma non sono soggette a termini perentori o preclusivi). Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili;

                              ·  che la legittimazione ad impugnare, mediante opposizione, una decisione formale è del destinatario assicurato o di chi lo rappresenta come indicato. Il termine di 30 giorni è perentorio e non può essere prorogato. L’osservanza dei termini è regolata dall’art. 39 LPGA secondo cui: le richieste scritte devono essere consegna-te all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato. Per la determinazione della scadenza del termine l’art. 38 LPGA precisa che, se stabilito in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, il termine inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono: dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso;

                              ·  che, analogamente, ciò vale per l’impugnativa mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni successiva all’emanazione di una decisione resa su opposizione. In effetti le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Per l’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa. In base all’art. 60 cpv. 2 LPGA gli articoli 38-41 LPGA sono applicabili per analogia;

                              ·  che, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso. Dal canto suo l’art. 14 Lptca (ossia della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni), relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento;

                              ·  che per "impedimento non colpevole" si intende non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valuta-te oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151);

                              ·  che la giurisprudenza federale ammette in particolare che un inci-dente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, dovendo essere pure stato impossibile per l’assicurato incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003);

                              ·  che tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.). Per la questione dell'impedimento senza col-pa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216);

                              ·  che va ancora sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003);

                              ·  che in concreto l’assicurata non fa valere alcun motivo connesso alla sua salute rispettivamente connesso ad imperativi obblighi di qualsivoglia natura. Essa rivendica il diritto alla restituzione del termine alla luce del fatto che il suo strumento di lavoro, il computer, senza sua colpa, si sarebbe rotto e non sarebbe stato sin qui possibile aggiustarlo (l’istante spera di riuscire a provvedere alla riparazione in tempo). Più specificatamente l’assicurata indica come il suo computer avrebbe iniziato a fare le “bizze” diversi giorni prima della scadenza del termine per l’inoltro del gravame, ciò che le dava comunque il tempo di redigere la sua contestazione a mano, come del resto ha fatto il 7/10 febbraio 2026 con l’istanza di restituzione e contemporanea contestazione del fondo della questione, ed ha pure fatto il 23/27 febbraio 2026 quando ha evaso le richieste di informazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni. Altrimenti detto il tema della contestazione di merito della questione (non diverso in sé da altre procedure precedentemente incoate al Tribunale dalla signora RI1) non comportava difficoltà rilevanti. L’assicurata aveva – nel dubbio sul funzionamento del suo computer (che non risulta avere fatto riparare nel frattempo) – la possibilità o di fare capo a terzi che potevano redigere elettronicamente il suo gravame per lei, rispettivamente – come detto – poteva semplicemente redigere le sue contestazioni a mano, come ha poi fatto con i doc. I e IV;

                              ·  che il motivo invocato dall’assicurata non è, purtroppo, sufficiente ed adeguato per conseguire la restituzione del termine. La giurisprudenza restrittiva del Tribunale federale non consente di riconoscere la situazione straordinaria. Pur comprendendo che la redazione di un gravame possa essere facilitata se eseguita mediante un supporto elettronico quale il computer, una rottura o non funzionamento del medesimo non è tale da permettere di ottenere una restituzione del termine. Lo dimostra, come indicato, lo stesso allegato 7 febbraio 2026 dell’assicurata che è redatto a mano, in maniera leggibile, e contiene contestazioni di merito contro la decisione resa su opposizione il 18 dicembre 2025 dall’assicuratore sufficientemente precise e dettagliate con richiami a norme;

                              ·  che, altrimenti detto, la rottura (anche se fosse stata debitamente resa verosimile mediante la produzione della fattura dell’intervento di un tecnico specializzato o in altro modo) non costituisce un impedimento, è semmai un aggravio siccome alla scrittura mediante una macchina si deve procedere ad una (più lenta) scrittura manuale;

                              ·  che, come rammenta la dottrina (Anne-Sylvie Dupont in Commentaire Romand de la LPGA, 2 edizione, 2025, ed. Schulthess, Zurigo, ad art. 41 n. 7 e 8):

" La jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. D’un point de vue objectif, elle est admise si des circonstances très particulières rendent impossible l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti. On peut imaginer, à titre d’exemple, un événement naturel imprévisible, l’incendie des bureaux du mandataire de la personne assurée ou encore, éventuellement, le service militaire. D’un point de vue subjectif, l’empêchement non fautif est admis lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de la personne assurée ou de celle qui la représente, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. Classiquement, il s’agit par exemple d’une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou d’une maladie grave, ou du décès d’un proche. La jurisprudence a encore admis l’impossibilité en cas de difficultés linguistiques ou de changement législatif dont la mesure n’était pas prévisible. L’absence de faute peut également être admise lorsque la personne assurée ou celle qui la représente, malgré toute la diligence requise, croyait à tort ne pas devoir agir dans le délai initialement prévu, par exemple parce qu’elle s’est fiée à de fausses informations données par l’assureur.

L’absence de faute a en revanche été niée lorsque la maladie n’empêchait pas réellement d’accomplir l’acte demandé ou de désigner un représentant, ou encore en cas d’incapacité partielle de travail ou de situation sanitaire exceptionnelle ne proscrivant pas l’exercice de l’activité professionnelle hors domicile. Il en va de même lorsque l’incapacité de discernement ne peut pas être démontrée. Les motifs liés à l’organisation ou à la gestion du travail ne sont en principe pas pris en considération, pas plus qu’un simple oubli. Le risque d’une mauvaise exécution, par l’institut financier, d’un ordre de virement passé le dernier jour du délai est supporté par la partie qui doit effectuer l’avance de frais à |temps. La seule absence du mandataire n’est pas non plus suffisante, fût-elle commandée par un service militaire ou par un deuil, de même que la résiliation du mandat de représentation intervenant simultanément à la notification de la décision litigieuse. L’impossibilité économique ne peut pas non plus être invoquée.”;

                              ·  che, come indicato, in concreto l’atto (ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la decisione del 18 dicembre 2025 della Cassa), poteva essere redatto a mano rispettivamente poteva facilmente essere chiesto sussidio a terzi (amici, parenti, vicini). Come indicato la contestazione non comportava un onere particolare di motivazione, da un lato, e che la redazione di un paio di pagine di contestazione ha un’implicazione temporale limitata. La contestazione sollevata nel merito, non implicando particolare onere argomentativo o di analisi giuridica del tema e bastando vergare qualche riga (anche a mano), se anche la rottura del computer fosse intervenuta verso la fine del termine di ricorso, non avrebbe permesso di ottenere la restituzione richiesto;

                              ·  che, alla luce di quanto precede, la richiesta di restituzione del termine non può essere accolta ed il ricorso contro la decisione 28 dicembre 2025 di CO1 deve essere ritenuto tardivo e quindi irricevibile;

·     che, in merito alle spese di giustizia, le stesse non sono prelevate, come ha ricordato il Tribunale federale nella recente STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 (consid. 4.3.1.):

" (…)

L'art. 61 LPGA disciplina le esigenze cui deve soddisfare la procedura dinanzi al tribunale cantonale. In particolare, l'art. 61 lett. a LPGA nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 prevedeva, tra l'altro, una procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni gratuita per le parti, con la riserva che la tassa di giudizio e le spese di procedura potevano tuttavia essere imposte alla parte con un comportamento temerario o sconsiderato. Tale gratuità della procedura dinanzi ai tribunali cantonali era già presente nelle specifiche disposizioni applicabili nei diversi rami del diritto delle assicurazioni sociali prima dell'entrata in vigore della LPGA, il 1° gennaio 2003 (sui motivi alla base del principio di gratuità cfr. Miriam Lendfers, in Kommentar zum Bundesgestz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a ed. 2024, n. 64 segg. ad art. 61 LPGA). Successivamente è stata introdotta un'eccezione con l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° luglio 2006, in virtù del quale, in deroga all'art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni Al dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

Con la revisione della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303), il Parlamento federale ha modificato la regolamentazione sulle spese nelle procedure dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni, abolendo il principio della gratuità generale previsto all'art. 61 lett. a LPGA e aggiungendo l'art. 61 lett. fbis. LPGA, secondo cui la procedura, in caso di controversie relative a prestazioni, è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede, ritenuto che altrimenti il tribunale può imporle solo alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato (FF 2018 1334; per una panoramica sui lavori parlamentari, cfr. sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.2 con riferimenti; come pure la dottrina più recente: cfr. Jean Métral, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a ed. 2025, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA con i riferimenti; Susanne Bolliger, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2a ed. 2025, n. 67 segg. ad art. 61 LPGA; Miriam Lendfers, op. cit., n. 189 segg. ad art. 61 LPGA).

L'abolizione del principio della gratuità generale di cui all'art. 61 lett. a LPGA e il nuovo art. 61 lett. fbis. LPGA che concerne solo "le controversie sulle prestazioni" (entrambi in vigore dall'inizio del 2021), non significa però che ora si debbano sempre pagare le spese processuali se non si tratta di una controversia sulle prestazioni; la questione delle spese processuali è lasciata ai Cantoni. Se un Cantone vuole applicare delle spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis. LPGA, deve prevedere una base legale chiara ed esplicita per questo tributo causale (art. 127 Cost.; sentenze 9C_369/2022 del 19 settembre 2022 consid. 6.2 e 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4, entrambe con riferimenti).

Ad oggi nel Cantone Ticino nel diritto delle assicurazioni sociali vige il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca]: RLH'I 178.100; sul tema cfr. sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3). (…)”;

·       che, in concreto, non sono prelevate tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.     La domanda di restituzione del termine formulata da RI1, ______, per aggravarsi contro la decisione resa su opposizione del 18 dicembre 2025 della CO1, ______, è respinta.

2.     Il ricorso di merito contro la decisione resa su opposizione del 18 dicembre 2025 della CO1, ______, è irricevibile siccome tardivo.

                             3.  Non si prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici, PhD                                   Gianluca Menghetti

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