Raccomandata
Incarto n. 36.2025.59 IR/sc
Lugano 29 gennaio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici, PhD
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2025 formulato da
RI1, ______
contro
la decisione su opposizione del 3 novembre 2025 emanata da
CO1, ______ in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato in fatto
A. RI1, 1981, ______ (qui di seguito assicurato o ricorrente) è stato assicurato, per il 2025, preso l’assicuratore sociale contro le malattie CO1 con sede a ______ (doc. 2). Il premio stabilito nella polizza d’assicurazione assommava a CHF 404,55. L’assicuratore ha fatturato i premi del primo trimestre 2025 all’assicurato mensilmente e non ottenendone il pagamento li ha sollecitati.
Il premio del mese di gennaio 2025 è stato fatturato in data 9 dicembre 2024 e sollecitato il successivo 17 febbraio 20925 con il carico di “spese per il sollecito” di CHF 30. Il medesimo premio, siccome non soluto, è stato oggetto di una ingiunzione di pagamento (plico doc. 3) con la richiesta di versamento di CHF 449,55 (ossia il premio di CHF 404,55 maggiorato di CHF 45 per “spese di sollecito”). Il premio del mese di febbraio 2025 è stato fatturato il 5 gennaio 2025, è stato rammentato all’assicurato il successivo 17 febbraio 2025 senza maggiorazione per spese amministrative, è stato poi sollecitato in data 17 marzo 2025 con il carico di spese di sollecito pari a CHF 30. Il successivo 14 aprile 2025 l’assicuratore ha ingiunto all’assicurato di pagare il debito esponendo una spesa amministrativa di CHF 45 per “spese di sollecito” (doc. 4). Il premio del mese di marzo è stato fatturato il 2 febbraio 2025, richiamato il 17 marzo 2025, è stato oggetto di sollecito il 14 aprile 2025 con una maggiorazione di CHF 30 ed il pagamento ha fatto oggetto di una ingiunzione il 19 maggio 2025 con una maggiorazione di CHF 45 a titolo di “spese di sollecito” (plico doc. 5).
B. Alla luce del mancato pagamento dei premi del primo trimestre del 2025 l’assicuratore ha richiesto all’UE di ______ l’emanazione, a carico del signor RI1, di un Precetto Esecutivo (PE qui di seguito) il 22 agosto 2025 (doc. 6) rivendicando un premio complessivo di CHF 1'213,65, maggiorato di CHF 90 a titolo di “Tasse di ingiunzione” e spese amministrative “del 22.08.2025” per CHF 150, questo oltre agli interessi calcolati sino al 22 agosto 2025. L’atto (PE ______; doc. 7) è stato notificato al debitore escusso che, il 19 settembre 2025, si è opposto all’atto esecutivo.
C. Con scritto 23 settembre 2025 (doc. 8) l’assicuratore ha comunicato all’assicurato di avere “raggruppato le posizioni menzionate nella panoramica su questa polizza di versamento” ed ha allestito un conteggio reclamando una “fattura premi n. _________ CHF 202,75; fattura premi n. _________ CHF 202,75; fattura premi n. _________ CHF 1'013,75” per un totale di CHF 1'419,25. Allegato a tale richiesta un conteggio del 22 settembre 2025 riferentesi al periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2025 da cui si rileva come, a fronte di premi complessivi per CHF 4'045,50 (10 mesi x CHF 404,55) a favore dell’assicurato sono stati accreditati complessivamente CHF 2'018 (10 mesi a CHF 201,80) per il riconoscimento della RIPAM 2025 da parte della Cassa cantonale di compensazione. Nel conteggio sono inserite spese di sollecito per complessivi CHF 90 (2 x CHF 45) oltre a spese amministrative ed interessi (senza distinzione tra le cifre) per complessivi CHF 273,75. CO1 ha quindi richiesto il versamento di CHF 2'391,25.
Dagli atti prodotti in causa emergono scambi di posta elettronica tra assicurato ed assicuratore (tramite la signora ______) a seguito delle contestazioni dell’assicurato che, per quanto comprensibile, ha disapprovato l’agire della CO1, il PE ed i conti eseguiti.
D. Con decisione formale del 30 settembre 2025 (doc. 10) CO1 ha constatato il mancato pagamento dei premi da gennaio a marzo 2025, ha richiamato i due solleciti trasmessi all’assicurato, ha cifrato in CHF 150 le spese amministrative ulteriori, ha rilevato che il debito non è stato soluto, ritenendo appropriate le spese esposte. La Cassa ha stabilito nel 5% il tasso degli gli interessi moratori dovuti “a partire dalla data di scadenza delle singole fatture dei premi” ed ha conseguentemente fissato il proprio credito in CHF 961,70 ossia:
Premi di 3 mesi da gennaio a marzo:
CHF 404,55 x 3 = CHF 1'213,65
Interessi di mora fino alla domanda d’esecuzione CHF 5,70
Interessi di mora dalla domanda d’esecuzione
alla decisione CHF 33,75
Tasse di diffida CHF 90,00
Spese amministrative CHF 150,00
Spese esecutive CHF 74,00
da cui dedurre “il credito del 22.09.2025” - CHF 605,40
per un importo, come detto, di CHF 961,70.
Per tale importo (senza computo delle spese esecutive), ossia per CHF 887,70, l’assicuratore ha rigettato l’opposizione e postulato il versamento degli interessi moratori dal 1 ottobre 2025 su CHF 608,25.
Avverso questa decisione l’assicurato si è opposito indicando come la RIPAM in suo favore sarebbe stata riconosciuta il 15 dicembre 2024 e 15 luglio 2025 per un totale di CHF 2'421,60. Il 22 settembre 2025 CO1 avrebbe poi ricevuto un pagamento dalla Cassa cantonale di compensazione di CHF 605.40. Egli ne deduce di nulla dovere all’assicuratore malattie.
E. Il 3 novembre 2025 l’assicuratore ha emesso la sua decisione su opposizione indicando come la Cassa cantonale di compensazione avrebbe versato una prima tranche del sussidio (RIPAM) dell’assicurato il 22 settembre 2025. CO1 ha quindi confermato il suo credito così come esposto nella formale, ha rammentato come debitore del premio è, e rimane, l’assicurato e non il Cantone mediante il riconoscimento della RIPAM, evidenziando come le condizioni d’assicurazione permettano all’assicuratore di prelevare tasse di sollecito e spese amministrative ed osservando che le stesse, in concreto, siano adeguate al caso (doc. 12). La reazione (formalmente irrita) dell’assicurato (doc. 13) ha fatto oggetto di segnalazione da parte del giurista della Cassa Malati al signor RI1 il quale, in data 24 novembre (data di consegna alla posta) ha contestato il provvedimento con argomenti che, laddove necessario, saranno ripersi in corso di motivazione (doc. I). Al gravame il signor RI1 ha allegato in particolare le decisioni 30.11.2024 e 15.12.2024 della Cassa cantonale relative alla RIPAM 2024 nonché la decisione 15.07.2025 relativa alla RIPAM 2025.
Con risposta di causa 16 dicembre 2025 l’assicuratore ha ribadito la correttezza del proprio agire (doc. III). In applicazione della procedura che regge la materia il Giudice delegato ha concesso alle parti di esprimersi nuovamente e di chiedere l’assunzione di ulteriori prove (doc. IV del 17 dicembre 2025). Il signor RI1 ha ribadito le sue argomentazioni (doc. V pervenuto al Tribunale cantonale delle assicurazioni il 23 dicembre 2025). L’atto è stato trasmesso all’assicuratore il giorno medesimo (doc. VI) e CO1 si è espressa in merito il successivo 5 gennaio 206 (doc. VII) atto inviato al ricorrente che ha preso posizione in merito il 9 gennaio 2026 (doc. VIII e IX). L’assicuratore si è nuovamente espresso il 12 gennaio 2026 (doc. X con allegati) segnalando che tutti i premi dell’anno 2025 non sarebbero stati pagati dall’assicurato. All’assicurato è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi su tale scritto (doc. XI) così come all’assicuratore è stato trasmesso (doc. XII) lo scritto doc. IX dell’assicurato.
Non sono state acquisite ulteriori prove da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni.
considerato in diritto
in ordine
1. Come evidenziato dalla costante prassi di questa Corte, si vedano tra le tante le STCA 36.2024.20 del 23 settembre 2024 rispettivamente la STCA 36.2025.52 del 7 gennaio 2026, la vertenza all’esame ha per oggetto il pagamento di premi arretrati dovuti all’assicuratore sociale contro le malattie. La procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove, qui in effetti non assunte). Il Tribunale può quindi deciderla nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come ampiamente ammesso dalla costante giurisprudenza del Tribunale federale. Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e segg. Il tema del debito riferito ai premi ed alle partecipazioni è stato più volte affrontato da questa Corte e dal TF nonché dalla dottrina, oltre alle due sentenze ricordate in entrata si vedano anche le STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023 (ed ai giudizi del TF conseguenti al ricorso formulato dall’assicurato: STF 9C_694/2023, 9C_695/2023, 9C_696/2023, 9C_697/2023, 9C_698/2023, 9C_699/2023, del 30 luglio 2024), 36.2022.24 dell’11 luglio 2022, 36.2022.5 del 11 marzo 2022 e 36.2022.35 del 22 ottobre 2022 (e giurisprudenza ivi citata). Altro aspetto che è pure stato analizzato ed approfondito adeguatamente dalla giurisprudenza e dalla dottrina è quello della possibilità per l’assicuratore di percepire spese amministrative in caso di mora del debitore rispettivamente interesse moratori sull’importo del credito. Il presente giudizio, nel rispetto della chiara volontà del legislatore ticinese espressa all’art. 49 LOG, può quindi essere emanato monocraticamente. Il fatto che (anche, come altri in precedenza) questo giudizio si estenda su più pagine (criterio in passato ritenuto, con altri, rilevante dal TF per determinare la possibilità di un giudizio monocratico, si vedano le STF 1C_858/2013 consid. 3.4 e 9C_699/2014 consid. 7.2.) non deriva dalla complessità degli aspetti giuridici o dell’istruttoria da condurre, bensì dalla volontà di completa esposizione dei fatti e del diritto applicabile.
nel merito
2. Per riprendere quanto i concetti esposti nelle decisioni 23 settembre 2024, inc. 36.2024.20, e 11 luglio 2022, inc. 36.2022.24, oltre a quelle già citate, a norma dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali. L’art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipino ai costi delle prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. Questi interessi non decorrono dalla diffida dell’assicurato ma dal:
" ab dem Folgetag des vom Krankenversicherer gesetzten oder kraft Reglement geltenden Zahlungstermins (Fälligkeitstag) geschuldet, ab welchem sich der Prämienschuldner in Verzug befindet. Die Verzugszinspflicht entsteht jedoch nicht etwa erst mit Zustellung der Mahnung oder der Zahlungsaufforderung (Art. 64a Abs. 1) oder gar erst mit Ablauf der darin gesetzten Zahlungsfristen (SBVR Soziale Sicherheit-Eugster, Rz 1326), sondern beginnt bereits mit Ablauf der ordentlichen (ersten) Zahlungsfrist zu laufen. Bei periodisch anfallenden Forderungen wie der OKP-Prämien rechtfertigt es sich aus Praktikabilitätsgründen, für den Beginn des Verzugszinses den mittleren Verfall festzulegen, wobei eine kulanterweise über den ursprünglichen Fälligkeitstag hinausgehende Zahlungsfrist nicht massgebend ist (VersGer SG, 5. 11. 2012, KV 2012/3, E. 8.1.2 m. H. auf BGE 131 III 12 E. 9.5)."
(Ivo Bühler e Cliff Egle in Krankenversicherungsgesetz / Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, 1a edizione, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2020, qui di seguito BSK KVG/KVAG, ad art. 64a n. 10)
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal). In questo senso la dottrina appena citata (Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. 64a n. 13) che rileva come:
" Zu den weiteren Aufwendungen i. S. v. Art. 105b Abs. 2 KVV zählen die Bearbeitungskosten. Diese werden in der Praxis mitunter uneinheitlich (z. B. als Mahnkosten oder Bearbeitungsgebühr oder auch als Unkostenbeitrag bzw. Aufwandsentschädigung) bezeichnet. Voraussetzung für die Auferlegung dieser Kosten ist, dass sich der Krankenversicherer aufgrund von schuldhaftem Verhalten des Schuldners veranlasst sah, besondere Bearbeitungsschritte (etwa eine Mahnung, vgl. EVG, 29. 1. 2003, K 28/02, E. 6) vorzunehmen (vgl. zum vom Krankenversicherer selber verschuldeten Zahlungsverzug N 38). Zur Überbindung der Bearbeitungskosten auf den Prämienschuldner im Verfahren nach Art. 64a bedarf es zudem einer reglementarischen Grundlage (vgl. letzter Teilsatz von Art. 105b Abs. 2 KVV; BGE 125 V 276 E. 2c/bb). Es ist allerdings zulässig, in der entsprechenden Reglementsbestimmung keine konkreten Beträge zu nennen, sondern die Kostentragungspflicht der Bearbeitungskosten der versicherten Person bzw. dem Prämienschuldner generell zu übertragen."
Dottrina che richiama, a titolo d’esempio, le CGA di CSS. Sempre su questo tema, per il rilievo del medesimo in concreto, va evidenziato che nella STF 8C_870/2015 consid. 4 del 4 febbraio 2016 l’Alta Corte ha (confermando la precedente STF 2C_717/2015 consid. 7.1) che:
" Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von Prämien und Kostenbeteiligungen sind autonome Regelungen der Versicherer zulässig, sofern die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verursacht hat und die Entschädigung angemessen ist … Mit anderen Worten steht die Höhe der im Zahlungsverzug einer obligatorisch versicherten Person zu erhebenden Kosten im Ermessen der Krankenversicherung, soweit sie sich an das Äquivalenzprinzip hält (vgl. EUGSTER, Krankenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 2015, Rz. 1348 f.). Das Äquivalenzprinzip verlangt, dass eine Gebühr nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum fraglichen Ausstand stehen darf und sich in vernünftigen Grenzen halten muss (z.B. Urteil 2C_717/2015 vom 13. Dezember 2015 E. 7.1; vgl. auch Urteil 2A.621/2004 vom 3. November 2004 E. 2.2 [betreffend Radio- und Fernsehempfangsgebühren])."
Mentre la dottrina citata più sopra (Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. 64a n. 14) evidenzia come:
" Jegliche Geltendmachung von Bearbeitungskosten und Gebühren muss dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz genügen (vgl. SBVR Soziale Sicherheit-Eugster, Rz 9). Die Rechtsprechung, welche sich zur Höhe von Einzelfallbeträgen dieser Kostenart äussert, hat der Praxis dabei als Richtschnur zu gelten. Der Krankenversicherer ist neben dem Kostendeckungsprinzip insb. zur Einhaltung des Äquivalenzprinzips verpflichtet (vgl. z. B. EVG, 2. 2. 2006, K 112/05, E. 4.3, welcher Bearbeitungskosten im Umfang von CHF 190 im Verhältnis zu einem Ausstand von CHF 2133.15 als «Grenzfall» bezeichnet). Nach dem Äquivalenzprinzip beurteilt sich die Angemessenheit der Mahnspesenhöhe primär anhand des Verhältnisses zwischen der Gesamthöhe dieser Kosten auf der einen Seite und der Höhe des Prämienausstandes auf der anderen Seite (SVGer ZH, 26. 5. 2017, KV.2015.00086, E. 3.4.1 m. w. H.). Allerdings gilt diese Definition des Äquivalenzprinzips nicht absolut: Vielmehr ist ebenfalls das Verhältnis der Gebühren zum wirtschaftlichen |Gegenwert der Leistung, welche der Krankenversicherer im Verhältnis zum gesamten Aufwand des Verwaltungszweigs erbringt, zu berücksichtigen."
Detto delle spese che l’assicuratore può esigere per l’impegno amministrativo correlato al ritardo nel pagamento da parte dell’assicuratore occorre verificare quando queste spese possano essere esatte, quali atti dell’assicuratore permettano l’addebito delle stesse. Il testo dell’art. 64a cpv. 1 LAMal è chiaro. L’assicuratore deve sollecitare l’assicurato che non ha soluto tempestivamente i premi e quindi diffidarlo se il debito permane. Il testo legale della norma in lingua tedesca è chiaro:
" Bezahlt die versicherte Person fällige Prämien oder Kostenbeteiligungen nicht, so hat der Versicherer ihr, nach mindestens einer schriftlichen Mahnung, eine Zahlungsaufforderung zuzustellen, ihr eine Nachfrist von 30 Tagen einzuräumen und sie auf die Folgen des Zahlungsverzuges (Abs. 2) hinzuweisen."
La dottrina citata (Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. 64a n. 40) rammenta che il legislatore prevede una procedura con due atti distinti, ossia l’assicuratore deve seguire due “steps”: “Abs. 1 ordnet als erste Verzugsfolge ein zwingendes, zweistufiges Mahnverfahren an”. La diffida deve concedere un termine supplementare di (almeno) 30 giorni per eseguire il pagamento e questo con la comminatoria delle conseguenze. La diffida è passo procedurale formale e necessario. Questo alla luce delle pesanti conseguenze giuridiche che l’incasso forzato dei premi trae seco. La diffida (così come l’ingiunzione) deve essere redatta informa scritta, il TF ammette anche la forma elettronica (STF 9C_597/2014 consid. 4.3) e quindi non necessariamente deve essere sottoscritta. Ivo Bühler e Cliff Egle (BSK KVG/KVAG ad art. 64a n. 43 in medio) rammenta che “Der Prämienschuldner kann auch bei Erhalt der Dokumente auf dem Wege einer nicht-unterzeichneten, elektronischen PDF-Datei drohende Verzugsfolgen (insb. die Anhebung der Betreibung) rechtzeitig abwenden”, occorre infatti rammentare che molti assicurati, ai fini del risparmio sui premi, concordano forme particolari d’assicurazione che prevedono le comunicazioni unicamente tramite piattaforma elettronica.
Non si dimentichi che l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una diffida e prima di un richiamo è dell’assicuratore (in questo senso STCA 36.2024.35 e 37 del 16 dicembre 2024) che deve rendere verosimile la notifica (si veda ancora la dottrina citata: Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. 64a n. 43: “Im Zweifelsfall muss der Versicherer die formgültige Zustellung von Mahnungen oder der Zahlungsaufforderung nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erbringen”).
Alla luce di quanto precede e di quanto ritengono dottrina e giurisprudenza per procedere mediante incasso forzato di premi e partecipazioni, sono necessari almeno “zwei Schriftstücke” (Ivo Bühler e Cliff Egle, BSK KVG/KVAG citato ad art. 64a n. 45) siccome l’assicurato deve sempre sapersi orientare in merito allo stadio in cui si trova la procedura. Non è necessario che l’assicuratore utilizzi i termini impiegati dal legislatore (sollecito, ingiunzione di pagamento o richiamo od altro sinonimo che tende a ricordare la giacenza del debito e la necessità di onorarlo possono essere usati, purché siano chiari in merito allo stadio della procedura). Per l’art. 105b cpv. 1 OAMal la diffida deve essere inviata al più tardi entro 3 mesi (lasso che non costituisce un termine di perenzione del diritto dell’assicuratore).
Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, quando non vi sia contezza di una notifica di un sollecito o di una diffida (siccome l’assicuratore non l’abbia reso verosimile) la conseguenza è che il credito della Cassa non potrà fare oggetto della procedura esecutiva ma potrà unicamente, se reso verosimile, essere riconosciuto in sede di giudizio come evocato nella STCA 36.2024.35 e 37 del 16 dicembre 2024 consid. 2.17 (giudizio emesso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni nella sua composizione completa) rispettivamente come ritenuto nella STCA 36.2025.52 del 7 gennaio 2026. La dottrina (Ivo Bühler e Cliff Egle in BSK KVG/KVAG, ad art. 64a n. 52) rammenta come:
" Krankenversicherer sind nach korrekt durchgeführtem Mahnverfahren (Art. 64a Abs. 1) befugt, für Ausstände der erwähnten Kostenarten die Betreibung anzuheben (Anheben der Betreibung; Betreibungsbegehren), ohne dass ein rechtskräftiger Rechtsöffnungstitel vorliegt. Hier zeigt sich die Bedeutung des Mahnverfahrens nach Abs. 1 (s. N 39 ff.): Wurde ein solches überhaupt nicht (oder unter Verletzung einer formellen oder materiellen Voraussetzung) durchgeführt, so könnte sich u. U. schon die Betreibungsanhebung als unzulässig herausstellen. Dies ergibt sich aus der Formulierung «trotz Zahlungsaufforderung» in Art. 64a Abs. 2 Satz 1, welcher ein korrekt durchgeführtes Mahnverfahren inkl. Ablauf der mit der Zahlungsaufforderung gesetzten Frist impliziert. Die Aufhebung eines Rechtsvorschlages durch den Krankenversicherer ist in Fällen eines nicht korrekt durchgeführten Mahnverfahrens im Vornherein ausgeschlossen (SBVR Soziale Sicherheit-Eugster, Rz 1355 m. H. auf BGE 131 V 147 E. 6.3). Die Aufhebung eines Rechtsvorschlags unter Missachtung formeller und/oder materieller Voraussetzungen im Verfahren nach Art. 64a Abs. 1 hält damit einer gerichtlichen Überprüfung nicht stand. Der Krankenversicherer müsste allfällige Ausstände erneut betreiben und die durch das mangelhafte Verfahren verursachten Aufwände und Kosten tragen.”
In base alla giurisprudenza federale (DTF 131 V 147 e STF 9C_78/2016 e 9C_79/2016 del 21 luglio 2016), se la procedura imposta dall’art. 64a LAMal non è rispettata l’assicurato può essere riconosciuto debitore dei premi (e delle partecipazioni) pretesi dall’assicuratore ed obbligato al versamento dei medesimi ma non invece obbligato al pagamento delle spese di sollecito e diffida e non può essere rigettata l’opposizione ai PE che la Cassa ha fatto notificare al debitore (STF 9C_78/2016 consid. 3.2.).
Nella STCA 36.2024.35 e 37 citata (consid. 2.3) si è ricordato come, in merito al mancato ossequio dei precetti formali della norma da parte dell’assicuratore, il TF si è pronunciato nella DTF 131 V 147 consid. 5 (questa giurisprudenza è fondata sul tenore dell’art. 9 cpv. 1 OAMal in vigore sino alla fine del 2002 il cui testo prevedeva: "Se, nonostante diffida, l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva", sostituita poi dal precedente tenore dell’art. 90 cpv. 3 OAMal di tenore pressoché uguale). L’Alta Corte ricorda che il tenore della norma è chiaro:
" Der Wortlaut ist insoweit klar, als dass ein Vollstreckungsverfahren zwingend einzuleiten ist, wenn die versicherte Person fällige Prämien oder Kostenbeteiligungen trotz Mahnung nicht beglichen hat. Hingegen ist er nicht eindeutig hinsichtlich der Frage, ob - so die Überzeugung der Vorinstanz - das Vollstreckungsverfahren umgekehrt auch nur eingeleitet werden kann, wenn die fälligen Ausstände vorgängig gemahnt worden sind, oder - so im Ergebnis die Auffassung der Beschwerdeführerin - fällige Forderungen auch ohne spezielle Zahlungserinnerung direkt in Betreibung gesetzt werden können. Der vom Verordnungsgeber gewählte Satzaufbau gibt hierzu keine eindeutige und unmissverständliche Antwort.
(…)
Indessen wäre die Bestimmung ohne die gleichzeitige Verpflichtung des Versicherers, sämtliche fälligen Prämien und Kostenbeteiligungen zwingend zu mahnen, ihres Sinnes beraubt. Denn diesfalls wäre letztlich der Entscheid, ob eine fällige Forderung auf dem Betreibungsweg durchgesetzt werden soll oder nicht, dem Versicherungsträger anheimgestellt: Mahnt er, muss er bei ausgebliebener Zahlung zwingend das Vollstreckungsverfahren einleiten; verzichtet er auf die Zahlungserinnerung, muss er die Ausstände auch nicht auf dem Betreibungsweg vollstrecken und allfällige Krankheitskosten und Prämienausstände gingen damit zu Lasten der Versichertengemeinschaft. Dies widerspricht aber der gesetzlichen Zahlungspflicht des Versicherten (Art. 61 und 64 KVG), welche mit Blick auf die in der sozialen Krankenversicherung geltenden Grundsätze der Gegenseitigkeit und der Gleichbehandlung der Versicherten (Art. 13 Abs. 2 lit. a KVG) auf der anderen Seite vom Krankenversicherer verlangt, Ausstände einzufordern (vgl. EVGE 1967 S. 11 Erw. 3b; bestätigt in RSKV 1973 Nr. 178 S. 155 Erw. 3).”
Come esposto nella STCA 36.2024.20, citata in precedenza, anche in assenza di una specifica contestazione da parte dell’assicurato nonostante il suo dovere di collaborare e presentare contestazioni, il giudice delle assicurazioni sociali, in base a quanto indicato nella STFA K 35/05 consid. 3.3. e 3.4. del 17 agosto 2005 deve ritenere che:
" l'assicuratore malattia, nei suoi provvedimenti … non solo rende una decisione di merito sull'onere pecuniario di una persona assicurata, bensì, in qualità di istanza competente, è pure abilitato a respingere le opposizioni a un precetto esecutivo - e a determinare così la prosecuzione dell'esecuzione senza dovere promuovere una procedura di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (DTF 119 V 331 seg. consid. 2b con riferimenti) -, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a controllare in modo completo, in sede ricorsuale, simili domande. (…)”
3. Nel caso all’esame CO1 ha chiesto all’assicurato il versamento dei primi tre mesi di premi LAMal (che sono oggetto della decisione impugnata). L’assicuratore ha esposto l’ammontare del premio a quel momento valido siccome la RIPAM 2025 (e non la RIPAM dell’anno precedente qui non d’interesse) è stata riconosciuta e versata solo dopo la metà del mese di luglio 2025. L’agire dell’assicuratore non è criticabile. Correttamente CO1 rammenta che responsabile del pagamento dei premi è, e rimane, l’assicurato e non il Cantone. Quando la Cassa cantonale di compensazione riconosce una RIPAM (per legge federale, art. 65 cpv. 3 LAMal, “I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi”) l’assicuratore malattia provvede a conteggiare la RIPAM e verificare la situazione (creditoria o debitoria).
Il ritardo nel riconoscere la RIPAM 2025 non è imputabile a CO1 che ha provveduto a fatturare correttamente i premi ed a sollecitarne il pagamento considerando la RIPAM una volta ottenuto il versamento cantonale della prima tranche a settembre 2025.
Il credito di CO1 per i premi di gennaio, febbraio e marzo 2025 dovuti da RI1 è pari a CHF 404,55 x 3 mesi (CHF 1'213,65) da cui dedurre la RIPAM relativa a detti premi per CHF 605,40 ed assomma quindi a CHF 608,25. Dal ritardo della Cassa cantonale di compensazione nel riconoscere e versare la RIPAM l’assicurato non può dedurre diritti nei confronti di CO1.
4. Per tornare al merito delle spese amministrative va rilevato che il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una modifica dell’OAMal per cui:
" Art. 105b Procedura di diffida
“(…)
2Se l’assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato. Il DFI ne stabilisce gli importi massimi.”
Su questi temi si veda anche Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. ed. 2016, pag. 607 n. 656 e la STF 9C_317/2019 del 24 settembre 2019. Allo stadio attuale non risulta pubblicata nella raccolta sistematica del diritto federale una specifica Ordinanza del DFI successiva alla modifica della OAMal (art. 105b cpv. 2) che delega appunto il DFI a fissare importi massimi. Il TF fa accenno alla nuova normativa delegata al DFI nella STF 9C_170/2024 dell’11 giugno 2024 ed in un ulteriore giudizio (del 7 marzo 2025 che dichiara irricevibile un gravame) nella STF 9C_99/2025 senza rilievo particolare per il tema.
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (al-le quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 di-cembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
5. Su questi aspetti relativi alle spese amministrative ripercuotibili sull’assicurato va rammentato come, sotto l’egida della previgente Legge federale del 13 giugno 1911 sull’assicurazione contro le malattie (LAM abrogata con l’adozione della LAMal a far tempo dal 1° gennaio 1996), era ammesso, come rammentato nella DTF 125 V 276 consid. 2.c)aa):
" Die Erhebung eines Unkostenbeitrages für Spesen und Umtriebe, welche durch das Verhalten eines Versicherten verursacht worden sind, war unter dem KUVG bei entsprechenden statutarischen Bestimmungen zulässig (nicht veröffentlichte Urteile F. vom 25. Januar 1984 und B. vom 22. März 1982).”
In quel giudizio l’Alta Corte si è chiesta se, in base alle modifiche del diritto entrate in vigore con effetto al 1° gennaio 1996, “an dieser Rechtsprechung festgehalten werden kann” ossia se la medesima giurisprudenza potesse trovare applicazione. Dopo avere evidenziato che in base alla LAMI le Casse malattia si organizzavano a loro discrezione fatte salve le norme contrarie della legge, l’Alta Corte rileva che in base alla LAMal non è stata prevista analoga o corrispondente modalità ed il principio della legalità disciplina in modo completo e in dettaglio l’assicurazione delle cure medico sanitarie, con attenzione però al fatto che, laddove la normativa legale non è specifica e dettagliata le disposizioni regolamentari dell’assicuratore sociale non sono a priori inammissibili. Con rinvio all’art. 12 cpv. 2 lett. b) dell’OAMal, nella versione della sua adozione il 27 giugno 1995 (RU 1995 3867), in quel momento vigente, l’Alta Corte ha ricordato che per il riconoscimento della loro attività gli assicuratori dovevano allegare alla richiesta destinata all’UFAS, eventuali disposizioni generali relative ai diritti ed obblighi degli assicurati. Per quanto attiene l’addebito di spese di sollecito in caso di ritardato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, il giudizio dell’Alta Corte ricorda come la dottrina (e cita Gebhard Eugster; Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Rz. 5), ritenesse già allora ammissibile prevedere disposizioni che prevedessero il carico di spese amministrative, a condizione che la persona assicurata avesse causato in maniera colpevole i costi (non necessari) e che il risarcimento fosse adeguato (diversamente per quanto riguarda i costi che sorgono necessariamente nell'applicazione della legge). L’Alta Corte, sempre nella DTF 125 V 276, ha richiamato l’obbligo fatto alle Casse dall’art. 12 cpv. 2 lett. b) v.OAMal (testo del 27 giugno 1995) di allegare alla domanda di riconoscimento da inoltrare all’UFAS le “… le eventuali disposizioni generali sui diritti ed obblighi degli assicurati” (RU 1995 3872) anche in base al nuovo diritto che regola la materia dal 1° gennaio 1996. Il TF ha quindi ritenuto che spese di sollecito in caso di ritardo nel pagamento dei premi fossero da ammettere sulla base di disposizioni autonome degli assicuratori, e ciò “sofern die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verursacht hat und die Entschädigung angemessen ist” (sottolineatura del redattore), questo sulla scorta del fatto che gli obblighi finanziari degli assicurati nei confronti degli assicuratori non era disciplinata in maniera dettagliata dalla LAMal e neppure delle ordinanze in materia, e questo nella misura in cui und “die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift”. Nel caso giudicato dal TF nella DTF 125 V 276 l’Alta Corte ha concluso che a giusto titolo l’assicuratore sociale aveva preteso, con la sua decisione, il versamento di spese di diffida. La sentenza ha fatto oggetto di un commento critico da parte del Prof. Jean-Louis Duc in AJP 2000 p. 1012 – 1014 cui si rinvia.
Alla luce della giurisprudenza citata, con modifica dell’OAMal decisa dal Consiglio federale il 9 novembre 2005, pubblicata il 20 dicembre successivo ed entrata in vigore il 1° gennaio 2006 (RU 2005 5639), l’esecutivo federale ha previsto esplicitamente nell’allora vigente art. 90 cpv. 5 v.OAMal, che all’assicurato che “ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue dispersioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati”.
Uguale tenore della norma lo si ritrova nel testo dell’art. 90 cpv. 5 v.OAMal nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007 con la marginale “Riscossione dei premi e conseguenze della mora nel pagamento”. La norma cambia invece a seguito delle modifiche in vigore dal 1. agosto 2007 (modifica dell’Ordinanza del 27 giugno 2007; RU 2007 3573). Il tema del “Mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi” viene eretto a nuova Sezione 3° del Capitolo 2 dell’OAMal relativo ai premi degli assicurati, ed il nuovo art. 105b, che reca la marginale “Procedura di diffida e di esecuzione”, al capoverso 3, prevede esplicitamente che l’assicurato abbia agito con “colpa” (“Se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate …”). Anche in questo caso non sono reperibili motivazioni che abbiano spinto il Consiglio federale a modificare il tenore della norma.
Si annoti ancora che il tenore della norma, vigente dal 1° gennaio 2006, in lingua francese, è il seguente: “Si l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais de sommation ou des frais supplémentaires, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations”, sempre in ligua francese il tenore della norma modificata a partire dal 1. agosto 2007 è: “Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré“. Anche per quanto riguarda la lingua tedesca la modifica non attiene alla ragione per la quale le spese amministrative possono essere addebitate all’assicurato, come anche per il testo in francese, infatti dal 1. agosto 2007 il tenore era il seguente: «Verschuldet die versicherte Person Aufwendungen, die bei rechtzeitiger Zahlung nicht entstanden wären, so kann der Versicherer angemessene Bearbeitungsgebühren erheben, sofern er in seinen allgemeinen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten eine entsprechende Regelung vorsieht». Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2006 (art. 90 cpv. 5 v.OAMal) la norma prevedeva differenze minori e non riferite al comportamento dell’assicurato: “Verschuldet die versicherte Person Aufwendungen, die bei rechtzeitiger Zahlung nicht entstanden wären, so kann der Versicherer angemessene Mahngebühren oder Umtriebs Spesen erheben, sofern er in seinen allgemeinen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten eine entsprechende Regelung vorsieht”, ossia se la persona assicurata causa spese che non sarebbero state sostenute in caso di pagamento tempestivo, l'assicuratore può addebitare adeguate spese di sollecito o di gestione, a condizione che nelle sue disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati sia prevista una regolamentazione in tal senso. In merito al testo in lingua tedesca G. Eugster (Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2 ed., Schulthess ed. Zurigo, 2018, pag. 600 e 601, n. 3) precisa come l’assicuratore possa "bei schuldhaft verursachten Zahlungsverzögerungen für die Mahnung eine angemessene Bearbeitungsgebühr erheben“. Questo autore ricorda come l’adozione della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA qui di seguito) non ha cambiato nulla a questa regolamentazione, egli evidenzia come “Eine Gebühr darf nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum fraglichen Ausstand stehen und muss sich in vernünftigen Grenzen halten. Die Mahnpraxis darf auch nicht Sinn und Zweck der Prämienverbilligung unterlaufen”. In merito all’agire colpevole da parte dell’assicurato Eugster, op. cit. loc. cit., citando la sentenza TFA K 28/02 consid. 6, ritiene che agisca in maniera colpevole l’assicurato che costringa l’assicuratore ad inviare solleciti: “Schuldhaft handelt die versicherte Person, wenn sich der Krankenversicherer ihres Verhaltens wegen zu Mahnungen veranlasst sieht (EVG K 28/02 E. 6). Zulässigkeitsvoraussetzung ist jedoch, dass der Krankenversicherer die Schuld korrekt berechnet hat (EVG K 7/06 E. 4.4 = SVR 2007 KV Nr. 14) und nicht selbst Anlass zum Zahlungsverzug gegeben hat”. Se il comportamento dell’assicurato obbliga l’assicuratore a diffidarlo per pagare il debito, la percezione delle spese va ammessa. Nella citata K 28/02 consid. 6 il Tribunale federale delle assicurazioni ha considerato che – in base alla DTF 125 V 276 – vi è “faute de l'assuré, lorsque, par son comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations”. Questa giurisprudenza è stata nuovamente ripresa in una sentenza recente (STF 9C_498/2019 del 19 dicembre 2019 consid. 3.3.) dove l’Alta Corte considera che la ricorrente non poteva fare valere la sua buona fede siccome “Il y a faute au sens de cette disposition, lorsque, par son comportement, l'assuré oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations”.
Da quanto precede si deduce che, nelle diverse e successive versioni della norma dell’OAMal esposte in precedenza, e nelle diverse lingue dei testi succedutisi, il percepimento delle spese di diffida e più generalmente spese amministrative possa avvenire solo laddove le condizioni dell’assicuratore lo permettano, da un lato, e quando il comportamento dell’assicurato sia colpevole, ossia quando egli, in conseguenza al suo comportamento, imponga all’assicuratore di notificargli diffide e procedere nei suoi confronti per l’incasso. Non è invece preteso un comportamento doloso perché l’assicuratore possa imporre dette spese amministrative.
6. Sempre G. Eugster (in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2 ed., Schulthess ed. Zurigo, 2018, pag. 601, n. 4) rammenta che le spese percepibili debbono comunque essere commisurate all‘entità del debito dell’assicurato. Egli passa in rassegna la giurisprudenza federale in materia evidenziando come spese che si situano “deutlich weniger als 10% der Ausstände beliefen, wurden als gerade noch Verhältnismäßig erachtet“. L’autore evoca poi casi in cui il principio di equivalenza tra ammontare die premi e spese amministrative non è stato rispettato. Egli soggiunge che “Mahnspesen von CHF 480 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 90) bei Prämienausständen von CHF 1025.25, von CHF 280 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 100) bei Prämienausständen von CHF 735.60 sowie Mahnspesen von CHF 280 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 100), bei Prämienausständen von CHF 549.95 verletzen das Äquivalenzprinzip klar. Die vorinstanzlich vorgenommene Reduktion der Mahnkosten auf CHF 120 bzw. CHF 240 wurden als gerade noch tragbar erachtet (BGer 9C_874/2015 E. 4.2.3). Mahngebühren und Umtriebsspesen können betrieben werden (statt vieler: EVG K 144/03 = SVR 2006 KV Nr. 1; K 24/06 E. 3.2; K 12/05 E. 3.1)”.
7. In concreto CO1 prevede la possibilità di caricare spese amministrative in caso di solleciti e di costi amministrativi (doc. 1). A fronte di un credito per complessivi CHF 608.25 la richiesta di un totale di CHF 150 + 90 ossia CHF 240 appare decisamente elevata; si tratta infatti del 39,45% del credito protestato (si veda in merito la STF 9C_170/2024 dell’11 giugno 2024). Le spese appaiono inadeguate e sproporzionate (su questi aspetti si veda: Gebhard Eugster: Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum KVG, 2a edizione, Schulthess Zurigo, 2018 n. 4 ad art. 64a pag. 601) anche alla luce dell’onere complessivo derivato all’amministrazione e da una certa confusione (dapprima i solleciti sono fatturati CHF 30 ognuno che poi divengono CHF 45). L’assicurato aveva inoltre già ottenuto l’anno precedente la RIPAM ciò che rendeva verosimile la possibilità che l’ottenesse anche nel 2025, a dimostrazione di una certa difficoltà, perlomeno nel 2024, a far fronte ai premi assicurativi.
Sia come sia la cifra va ricondotta a complessivi CHF 60 (in merito si veda la STCA 36.2025.52 del 16 gennaio 2026). Come esposto in precedenza le spese sono dovute quando il mancato pagamento sia dovuto a colpa dello stesso, il concetto di colpa è stato esposto e non va confuso con il dolo. Le contestazioni del ricorrente su questo aspetto, comprensibili siccome il mancato pagamento puntuale è conseguenza della difficoltà in cui egli versa (altrimenti difficilmente avrebbe potuto conseguire la RIPAM), non possono però essere interamente ritenute e seguite alla luce della volontà del legislatore. Non deve infatti, come detto, sussistere un dolo, ossia un atteggiamento di consapevolezza e volontà di non pagare i premi rispettivamente la consapevolezza e volontà di creare un lavoro amministrativo all’amministrazione. Quanto prevede l’art. 105b cpv. 2 OAMal è così descritto dalla dottrina:
" Neben Prämie, Kostenbeteiligung und Verzugszins erfasst Art. 64a auch jene Aufwendungen des Krankenversicherers, welche «bei rechtzeitiger Zahlung nicht entstanden wären» (vgl. Wortlaut von Art. 105b Abs. 2 KVV). Hierzu gehören insb. die Betreibungskosten (s. N 12) und die Bearbeitungskosten (s. N 13). (…)"
Ne discende che le spese amministrative devono essere ammesse. Le stesse, come indicato, devono però essere adeguate e proporzionali. In concreto l’importo richiesto non è giustificato dall’assicuratore, è manifestamente sproporzionato e deve essere conseguentemente ridotto. A fronte di un credito di CHF 608,25 può essere ritenuto adeguato un costo amministrativo complessivo di CHF 60.
8. Con la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore ha condannato l’insorgente anche al pagamento degli interessi di mora al 5% sui premi dovuti. Gli interessi domandati sono stati calcolati sull’importo dei premi antecedente la loro riduzione grazie alla RIPAM, ciò non è ammissibile. Sull’importo complessivo dovuto di CHF 608,75 (ossia CHF 202,90 mensili) sono dovuti interessi. Infatti secondo l’art. 90 OAMal i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti (in consonanza anche con l'art. 26 cpv. 1 LPGA) è del 5% annuo. La scadenza del premio, che va pagato anticipatamente, è l’ultimo giorno del mese che precede quello da onorare. Il premio è scaduto se non è soluto il primo giorno del mese per cui è dovuto, e non invece l’ultimo giorno del mese precedente. Come rammenta infatti la dottrina (Ivo Bühler e Cliff Egle in BSK KVG/KVAG, 1a edizione, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2020, ad art. 64a n. 10):
" Soweit eine Kostenart vom Verzugszins erfasst ist, besteht dafür eine Verzugszinspflicht in der Höhe von 5 % pro Jahr (Art. 26 Abs. 1 ATSG; Art.105a KVV). Dieser ist ab dem Folgetag des vom Krankenversicherer gesetzten oder kraft Reglement geltenden Zahlungstermins (Fälligkeitstag) geschuldet, ab welchem sich der Prämienschuldner in Verzug befindet. Die Verzugszinspflicht entsteht jedoch nicht etwa erst mit Zustellung der Mahnung oder der Zahlungsaufforderung (Art. 64a Abs. 1) oder gar erst mit Ablauf der darin gesetzten Zahlungsfristen (SBVR Soziale Sicherheit-Eugster, Rz 1326), sondern beginnt bereits mit Ablauf der ordentlichen (ersten) Zahlungsfrist zu laufen. Bei periodisch anfallenden Forderungen wie der OKP-Prämien rechtfertigt es sich aus Praktikabilitätsgründen, für den Beginn des Verzugszinses den mittleren Verfall festzulegen, wobei eine kulanterweise über den ursprünglichen Fälligkeitstag hinausgehende Zahlungsfrist nicht massgebend ist (VersGer SG, 5. 11. 2012, KV 2012/3, E. 8.1.2 m. H. auf BGE 131 III 12 E. 9.5).”
In concreto sono dovuti i premi di gennaio, febbraio e marzo 2025, su ogni premio mensile è dovuto l’interesse dal primo giorno del mese per cui è dovuto, e meglio:
premio di gennaio 2025 di CHF 202,90 interesse al 5% dal 1° gennaio 2025;
premio di febbraio 2025 di CHF 202,90 interesse al 5% dal 1° febbraio e
premio di marzo 2025 di CHF 202.90 interesse al 5% dal 1° marzo 2025.
L’assicuratore non può invece pretendere il pagamento delle spese esecutive che seguono il credito come ben sa.
9. Alla luce di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Malgrado sia parzialmente vincente in causa, siccome non patrocinato, il ricorrente non ha diritto a ripetibili. Non sono prelevate tasse e spese giudiziarie. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per al-cune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)". Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie. Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso formulato da RI1, ______, è parzialmente accolto. Di conseguenza:
1.1. RI1 è riconosciuto debitore nei confronti di CO1, ______ e condannato a pagare allo stesso assicuratore, i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 per complessivi CHF 608,75.
1.2. RI1 è inoltre condannato al pagamento a CO1, ______, dell’importo omnicomprensivo di CHF 60 a titolo di rimborso delle spese amministrative e di diffida.
1.3. Sui premi di cui al punto 1.1. sono dovuti interessi moratori al 5% come segue:
su CHF 202.75 dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025;
su CHF 405.50 dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2025;
su CHF 608.75 dal 1° marzo 2025 in avanti.
1.4. L’opposizione al precetto esecutivo n. _______ del 18 settembre 2025 dell’UE di ______ è rigettata in via definitiva per l’importo di CHF 608.75 oltre gli interessi al 5% calcolati come sub 1.3. e per le spese amministrative di CHF 60.
2. Non sono prelevate tasse e spese giudiziarie e non sono attribuite ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici, PhD Gianluca Menghetti