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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.09.2020 36.2020.37

14 settembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,890 parole·~19 min·5

Riassunto

Obbligo di pagare i premi e le partecipazioni ai costi LAMal anche per stranieri senza permesso di dimora in Svizzera.La procedura d'incasso è indipendente da altre procedure,quindi non viene sospesa dal TCA.Spese amministrative riconosciute,ma ridotte dal TCA in funzione del credito vantato

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2020.37 36.2020.38   TB

Lugano 14 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 giugno 2020 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 6 maggio 2020 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                           in fatto

                                  A.   Durante gli anni 2018 e 2019 RI 1 era affiliata per l'assicurazione malattia obbligatoria presso CO 1 e con la franchigia minima il premio mensile era di Fr. 471,20 rispettivamente di Fr. 487,40 (doc. 1).

                                Ba.   Nel corso del 2018 la Cassa malati ha trasmesso all'assicurata tre conteggi delle partecipazioni 2018 e del 2019 (n. __________, n. __________, n. __________) e sette conteggi delle partecipazioni 2018 e 2019 (n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, __________, n. __________, n. __________, n. __________).

A tutti questi conteggi, non soluti, hanno fatto seguito dei solleciti (non soggetti alla percezione di spese, eccetto per il primo conteggio: Fr. 10.-) per partecipazioni non pagate e poi delle diffide per partecipazioni non pagate, queste ultime assoggettate alla percezione di una spesa di Fr. 20.- ciascuna (doc. 3-6, 8-15, 19).

L'11 febbraio 2019 (doc. 7) la Cassa malati ha inviato all'assicurata una fattura complementare concernente i premi da luglio a dicembre 2018 per un totale dovuto, già dedotte le tasse federali e il sussidio cantonale, di Fr. 738,45. A ciò sono seguiti un sollecito e una diffida con spese di Fr. 50.-, per un totale, dovuto entro il 15 novembre 2019, di Fr. 788,45.

L'8 luglio 2019 (doc. 17) l'amministrazione ha inviato all'assicurata una fattura di rettifica relativa ai premi da gennaio ad agosto 2019 per un premio netto da versarle entro fine mese di Fr. 1'022,40.

Sono poi stati emessi un sollecito e una diffida, quest'ultima aumentata di Fr. 50.- di spese.

Un'altra fattura di rettifica è stata è stata emessa l'8 luglio 2019 (doc. 18) per il premio LAMal di settembre 2019, con cui la Cassa malati ha chiesto all'assicurata il pagamento di Fr. 127,80, importo sollecitato e poi diffidato, con l'aggiunta di Fr. 50.- di spese.

                                Bb.   Con precetto esecutivo n. __________ del 12 dicembre 2019 (doc. 21) dell'Ufficio di esecuzione di __________, la Cassa malati ha escusso la debitrice per i premi LAMal da luglio 2018 a settembre 2019 per un importo di Fr. 1'883,40 oltre interessi del 5% dal 9 dicembre 2019, per le partecipazioni ai costi LAMal dal mese di luglio 2018 al mese di maggio 2019 per l'importo di Fr. 671,40, per le spese amministrative di Fr. 500.- e per Fr. 45,70 di interessi scaduti.

L'opposizione formulata dall'assicurata al precetto esecutivo è stata tolta dalla Cassa malati con decisione formale del 19 dicembre 2019 (doc. 22), che ha confermato che i premi di Fr. 1'888,65 e le partecipazioni ai costi di Fr. 666,15 erano dovuti, oltre alle spese di diffida di Fr. 380.- e alle spese di apertura incarto di Fr. 120.-, per un importo complessivo da pagare di Fr. 3'054,80. A ciò andavano aggiunti gli interessi del 5%.

                                Bc.   Il 6 maggio 2020 (doc. A1) CO 1 ha emesso una decisione su opposizione con cui ha respinto l'opposizione del 17 gennaio 2020 (doc. 23) dell'assicurata e ha confermato integralmente il suo credito.

                                Ca.   La fattura dei premi del 12 agosto 2019 (doc. 25) per il trimestre da ottobre a dicembre 2019 (n. __________, n. __________, n. __________), per un importo mensile di Fr. 127,80, è stata oggetto di un sollecito e di una diffida (+ Fr. 50.-) per il mese di ottobre.

Anche i conteggi delle partecipazioni 2019 n. __________ (doc. 26), n. __________ (doc. 27), n. __________, non soluti nei termini, sono stati seguiti da un sollecito e poi da una diffida con spese di Fr. 20.-, di Fr. 50.- e ancora di Fr. 20.- a dipendenza del debito.

                                Cb.   Il 12 marzo 2020 (doc. 34) l'UE di __________ ha escusso l'assicurata con precetto esecutivo n. __________ per le partecipazioni ai costi LAMal da aprile a settembre 2019 (Fr. 255,05) e il premio LAMal di ottobre 2019 (Fr. 127,80), a cui ha aggiunto Fr. 230.- per spese amministrative e Fr. 2,80 per interessi scaduti.

Con decisione formale del 24 aprile 2020 (doc. 35) la Cassa malati ha tolto l'opposizione al precetto esecutivo e ha confermato le somme dovute relative al premio di Fr. 127,80 e alle partecipazioni ai costi di Fr. 255,05. Andavano inoltre computate le spese di diffida di Fr. 140.- e le spese di apertura incarto di Fr. 90.-, per un totale da pagare di Fr. 612,85, oltre agli interessi del 5%.

                                Cc.   Con decisione su opposizione del 25 maggio 2020 (doc. A2) CO 1 ha respinto l'opposizione del 18 maggio 2020 (doc. 36) e, rilevato che ai suoi solleciti di pagamento l'assicurata non ha dato seguito, ha fatto spiccare un PE. Ritenuto che i premi sono dovuti e non sono stati soluti, la Cassa malati ha confermato integralmente il suo credito e ha tolto l'opposizione.

                                  D.   Con ricorso del 4 giugno 2020 (doc. I) RI 1 ha contestato le due decisioni rese su opposizione dall’assicuratore domandando al Tribunale di annullare i precetti esecutivi n. __________ e n. __________ emessi dall'UE di __________, di accertare la responsabilità del Municipio di __________, l’impossibilità di pagare la somma richiesta, di rinviare gli atti alla Pretura di __________, di accertare l'inesistenza del credito risultante dai predetti PE e quindi di decidere che essa nulla deve alla Cassa malati in quanto il credito è dovuto dal Municipio di __________. La ricorrente ha perciò chiesto di sospendere l'esecutività dei citati precetti esecutivi e pure di qualsiasi altro che dovesse emergere in corso di causa.

L'insorgente ha rimproverato al Municipio di __________ di avere cancellato la sua residenza nel Comune dal 22 luglio 2018 al 25 ottobre 2019, ciò che non le ha permesso di beneficiare dell'assistenza sociale e quindi anche del pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi della Cassa malati per i periodi in oggetto.

Essa ha perciò formulato in Pretura (doc. A4) un'azione civile nei confronti del Comune di __________ volta a un risarcimento per averla arbitrariamente cancellata dalla banca dati movimento della popolazione residente, causa attualmente pendente per un reclamo alla Terza Camera Civile del Tribunale d'appello (doc. A5). Considerati la sua intenzione di stabilirsi durevolmente in quel comune (anche) nel periodo 22 luglio 2018-25 ottobre 2019 e il suo obbligo assicurativo, non le è stato tuttavia garantito il pagamento dei premi LAMal e delle spese mediche ricevute.

                                  E.   Chiesta (doc. III) e ottenuta una proroga (doc. IV), con risposta del 10 luglio 2020 (doc. V) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, di confermare le due decisioni su opposizione impugnate e di pronunciare il rigetto delle opposizioni ai due precetti esecutivi in esame.

L’assicuratore ha evidenziato che la ricorrente non ha contestato i crediti vantati, ma ha asserito che il Comune di __________ non le ha riconosciuto la residenza per 15 mesi e non le ha dato la possibilità di onorare le fatture dell'assicurazione malattia tramite l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. L'assicuratore malattia ha osservato che non è compito suo giudicare l'operato di un'altra autorità (Comune) e che comunque gli altri procedimenti non influenzano le procedure esecutive avviate contro l'assicurata, non essendo tenuto a sospenderle fino a quando la controversia sul diritto di riduzione dei premi non è risolta (STF 9C_5/2008 consid. 2 del 13 febbraio 2008).

Di conseguenza, la Cassa malati ha confermato i suoi provvedimenti e il rigetto delle opposizioni ai PE __________ e __________.

                                  F.   La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).

considerato                    in diritto

                                         in ordine

1.    La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1).

Per una critica della dottrina sulla STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a <giudice unico>, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg.

Va inoltre segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua costante prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).

Il tema qui all’esame (incasso di premi e partecipazioni) ha ampiamente fatto l’oggetto di esame sia dottrinale, sia giurisprudenziale, così come l’eccezione sollevata dall’assicurata e ripresa nelle considerazioni di fatto che precedono. La causa non impone inoltre l’acquisizione di prove specifiche e non è complessa nella sua valutazione. La decisione può conseguentemente essere emanata monocraticamente.

nel merito

                                   2.   In base all'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

Per l'art. 4 LAMal le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori che dispongono di un'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione sociale malattie conformemente alla LVAMal.

L'art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.

In virtù dell'art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende: a. un importo fisso per anno (franchigia) e b. il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

Secondo l'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l'art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

L'art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

                                   3.   La ricorrente non ha contestato il fondamento sostanziale della richiesta dell’assicuratore, domandando al Tribunale di sospendere le procedure e aspettare a giudicare sulle decisioni su opposizione impugnate sospendendo l'esecutività dei due precetti esecutivi, nell'attesa che sia il Municipio di __________ ad assumersi il pagamento dei premi e partecipazioni LAMal.

Compito del TCA è quello di verificare la correttezza delle decisioni su opposizione del 6 e del 25 maggio 2020 emesse da CO 1 e accertare l’esecutività delle stesse, ossia se le pretese sono effettivamente esigibili.

Si ricorda qui che le decisioni contestate, rese su opposizione, hanno per oggetto il mancato pagamento, da parte dell'assicurata, dei premi LAMal da luglio 2018 a ottobre 2019 (Fr. 1'888,65 + Fr. 127,80) e delle partecipazioni ai costi per delle prestazioni di cura di cui ha beneficiato da luglio 2018 a settembre 2019 (Fr. 666,15 + Fr. 255,05). Per questi importi la ricorrente è stata separatamente escussa con i precetti esecutivi n. __________ del 12 dicembre 2019 e n. __________ del 12 marzo 2020, per un totale dovuto di Fr. 2'554,80 rispettivamente di Fr. 382,85, a cui si aggiungono le spese amministrative di Fr. 730.- (spese di diffida di Fr. 520.- e spese di apertura dell'incarto di Fr. 210.-) e le spese esecutive.

Non è compito del Tribunale cantonale delle assicurazioni valutare e decidere, in questa procedura, in merito a quanto asserito dalla signora RI 1 circa i suoi diritti in tema di assistenza sociale o a sue pretese nei confronti del Comune di __________. Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007).

Di conseguenza, il TCA non può esaminare nel merito la questione riguardante il mancato riconoscimento da parte del Comune di __________ dell'intenzione della ricorrente di stabilirsi durevolmente per costituire il centro della propria vita in quel luogo e quindi di dimorarvi, ciò che le avrebbe permesso di usufruire dei servizi assistenziali e di quelli dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che si sarebbe assunto il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi LAMal.

Nemmeno v'è dunque motivo di rimettere la procedura al Municipio di __________, come postulato dalla ricorrente (doc. I pag. 14), che ritiene il Comune responsabile per l'insorgenza dei debiti per i quali è stata escussa. Non può essere seguita la signora RI 1 laddove domanda al Tribunale cantonale delle assicurazioni di sospendere le procedure esecutive in oggetto "e per l'effetto rimettere la causa in sede civile, stante la pendenza della procedura dinanzi la Pretura di __________ con il Municipio di __________, unico debitore e responsabile del pagamento dei crediti precettati alla sottoscritta dalla CO 1" (doc. I pag. 15).

In merito a questi temi si è espressa la nostra Massima Istanza con STF 9C_291/2019 il 24 giugno 2019, confermando l'agire di un assicuratore malattie che ha domandato all'assicurato l'importo dei premi non più coperto dai sussidi erogati dalla Cassa cantonale di compensazione nell'ambito delle prestazioni complementari. Secondo il TF la Cassa malati ha correttamente ritenuto, in quel caso, che l’assenza del diritto alle prestazioni complementari non avesse incidenza sulla procedura di incasso avviata dalla Cassa malati. Come per il caso trattato dalla giurisprudenza anche la qui ricorrente resta diretta debitrice dei premi e delle partecipazioni dovute. Per tale ragione l'assicuratore malattia può procedere all'incasso delle partecipazioni ai costi LAMal. Ininfluenti sono pure i Regolamenti comunitari e l'ALC invocati dall'assicurata, esulando dal tema qui in esame.

                                   4.   Nella STCA 36.2019.106-107 dell'8 maggio 2020, il TCA ha ricordato il principio dell'obbligo assicurativo per tutte le persone che vivono in Svizzera (DTF 134 V 34 consid. 5.5) e quindi anche per i cittadini stranieri senza permesso di dimora (DTF 129 V 77).

Non occorre qui indagare il motivo per cui tra il 22 luglio 2018 e il 25 ottobre 2019 l'assicurata non sia più stata considerata dimorante nel Comune di __________ malgrado essa possa avere continuato a risiedervi. Anche se si volesse ritenere una presenza in territorio del Comune di __________ senza valido titolo, ossia senza permesso di dimora, lo statuto di sans-papiers che ne deriverebbe non muterebbe la situazione siccome la ricorrente assoggettata all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LAMal in connessione con l'art. 1 cpv. 1 OAMal. RI 1 è dunque validamente assicurata presso CO 1 e pertanto deve pagare i premi e partecipare ai costi fissati dalla LAMal, circostanza del resto non contestata dalle parti.

                                   5.   In concreto è accertato che la ricorrente non ha onorato i premi e le partecipazioni ai costi pretesi dalla Cassa malati per il periodo da luglio 2018 ad ottobre 2019 compresi, circostanza pacificamente riconosciuta. La ricorrente si è limitata a chiedere al TCA di non evadere le decisioni su opposizione finché il Municipio di __________ o l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento si assumeranno il pagamento dei suoi debiti contratti nei confronti della Cassa malati, richiesta che – come indicato – non può essere assecondata.

Non avendo dunque l'assicurata saldato gli importi dovuti e richiesti dalla Cassa malati dapprima con dei conteggi, poi con dei solleciti e in seguito con delle diffide di pagamento, l'assicuratore malattia era legittimato, in virtù dell'art. 64a LAMal, ad avviare delle procedure esecutive volte a recuperare quanto di sua spettanza.

Gli importi relativi alle partecipazioni ai costi ancora dovuti (Fr. 399,10), chiesti entro il termine di perenzione di 5 anni (cfr. a questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e la sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, nonché l'art. 24 LPGA), trovano conferma negli atti prodotti dall'assicuratore malattia e sono pertanto indubbiamente dovuti dalla ricorrente.

                                   6.   Resta da esaminare, per il resto, la correttezza dell’agire dell’assicuratore. Con le decisioni impugnate e con i due precetti esecutivi, l’assicuratore ha inoltre preteso dall'assicurata l'importo di Fr. 730.- per spese amministrative, e meglio Fr. 520.a titolo di spese di diffida e in Fr. 210.- per spese di apertura incarto. Anche se la ricorrente non ha contestato la legittimità della pretesa, occorre verificare gli importi richiesti siccome, già di primo acchito, decisamente elevati a fronte del debito.

                                   7.   Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato codificato all’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012. La norma prevede che, qualora l'assicurato, per propria causa, cagioni spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

                                   8.   In concreto le "Disposizioni d'esecuzione complementari all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal", nel tenore del 01.04.2016, applicabile al 2018 (doc. 2), e nella versione del 01.09.2018, da considerare per l'anno 2019 (doc. 2), all'art. 3.1 prevedono che i premi, le franchigie o le aliquote devono essere pagati entro la data indicata sulla fattura e che, trascorso tale termine, l'assicuratore può percepire un interesse di mora e le spese amministrative generate per solleciti, ingiunzioni di pagamento o procedure d'esecuzione.

Le spese di diffida di Fr. 520.- corrispondono esattamente agli importi fatturati dalla Cassa malati per ogni diffida di pagamento (varianti dai Fr. 20.- ai Fr. 50.- a seconda dell'importo del debito) e sono dovute per colpa dell'assicurata medesima che non ha pagato nei termini quanto domandato. Esse trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nelle predette CGA, perciò il loro addebito è giustificato d’avviso della Cassa.

In concreto è preteso l’importo di Fr. 520.- , a fronte di un totale del credito cifrato in Fr. 2'937,65, quali spese amministrative derivate dai richiami e solleciti. Per le spese di apertura di due incarti sono inoltre richiesti complessivamente Fr. 210 (Fr. 120.- + Fr. 90.-). Questi importi sono decisamente eccessivi e non possono essere ammessi. Solo le spese di richiamo costituiscono quasi il 17,7% dell’importo del debito. Se alle stesse si assommano le spese dei dossier la percentuale sale a quasi ¼ della somma del debito. Ciò appare del tutto inammissibile. Le spese sono sproporzionate e vanno ridotte a complessivi Fr. 360.alla luce anche degli importi minimi delle partecipazioni ai costi che, singolarmente, hanno però comportato ogni volta una tassa di diffida di Fr. 20.-. Le spese di apertura dell’incarto devono essere ridotte di un terzo dell’importo preteso, ossia complessivamente Fr. 140.-(Fr. 80.- e Fr. 60 per i due dossier).

                                   9.   Alla luce di quanto sopra esposto le decisioni su opposizione impugnate devono essere riformate e il ricorso va parzialmente accolto.

L'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 12 dicembre 2019 emesso dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 2'554,80, oltre alle spese di diffida di Fr. 280.-, a quelle di apertura dell'incarto di Fr. 80.- e agli interessi di mora del 5% sui premi LAMal di Fr. 1'883,40 dal 9 dicembre 2019.

L'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 12 marzo 2020 emesso dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 382,85, oltre alle spese di diffida di Fr. 80.-, a quelle di apertura dell'incarto di Fr. 60.- come pure agli interessi di mora del 5% su Fr. 127,80 sul premio LAMal di ottobre 2019 dal 9 marzo 2020.

All'assicurata, parzialmente vincente in causa, siccome non patrocinata, non vanno riconosciute ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso formulato da RI 1, __________, contro le decisioni su opposizione rese il 6 maggio 2020 e 25 maggio 2020 è parzialmente accolto.

                                   2.   Le decisioni su opposizione impugnate dall’assicurata sono riformate come segue:

2.1.      La decisione resa su opposizione il 6 maggio 2020 da CO 1 è riformata come segue:

2.1.1.    RI 1 è condannata a pagare all’assicuratore sociale CO 1 l'importo di Fr. 2'554,80 per premi LAMal dal luglio 2018 al settembre 2019 e per partecipazioni ai costi LAMal dal luglio 2018 al maggio 2019, oltre alle spese di diffida di Fr. 280.-, a quelle di apertura dell'incarto di Fr. 80.-, e agli interessi di mora del 5% su Fr. 1'883,40 dal 9 dicembre 2019.

2.1.2.   Per gli importi di cui al punto precedente (2.1.1) l’opposizione formulata dalla debitrice RI 1 al PE n. __________ del 12 dicembre 2019 emesso dall'UE di __________ è rigettata in via definitiva.

2.2.      La decisione resa su opposizione da CO 1 il 25 maggio 2020 è riformata come segue:

                                         2.2.1.   RI 1, __________, è condannata a pagare all’assicuratore sociale malattie CO 1 l'importo di Fr. 382,85 per il premio LAMal di ottobre 2019 e le partecipazioni ai costi da aprile a settembre 2019, oltre alle spese di diffida di Fr. 80.-, a quelle di apertura dell'incarto di Fr. 60.- e agli interessi di mora del 5% su Fr. 127,80 dal 9 marzo 2020.

                                         2.2.2.   Per gli importi di cui al precedente punto (2.2.1) l'opposizione formulata dalla debitrice RI 1 al PE n. __________ del 12 marzo 2020 spiccato dall'UE di __________ è rigettata in via definitiva.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

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