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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.12.2019 36.2019.15

16 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,181 parole·~31 min·4

Riassunto

Assicurazione cessa il versamento delle indennità giornaliere per malattia e assegna tre mesi all'assicurato per cambiare professione. Richiesta di ulteriore versamento delle prestazioni accolta in seguito all'allestimento di due perizie giudiziarie (reumatologica e neurologica)

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 36.2019.15   cs

Lugano 16 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 7 gennaio 2019 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1963, montatore di rolladen e tende, è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CO 1 (di seguito: CO 1), per il tramite del proprio datore di lavoro, la ditta __________.

                               1.2.   Il 26 luglio 2017 RI 1 è stato licenziato con effetto al 30 settembre 2017 (doc. 2).

                               1.3.   Il 29 agosto 2017 il datore di lavoro ha notificato all’assicuratore un’incapacità lavorativa totale di RI 1 dal 17 agosto 2017 (doc. 3).

                               1.4.   L’assicuratore, acquisita la documentazione ritenuta necessaria e dopo aver sottoposto l’interessato in data 5 dicembre 2017 (doc. 14) e 18 settembre 2018 (doc. 26) ad accertamenti medici presso il medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, con decisione formale del 26 settembre 2018 (doc. 27), sostanzialmente confermata dalla decisione su opposizione del 7 gennaio 2019 (doc. 31), ha assegnato a RI 1 un termine di tre mesi, ossia fino al 25 dicembre 2018, per cercare una nuova attività, ritenuto che le indennità giornaliere al 100% sarebbero state versate sino a tale data. In seguito, accertato un grado d’inabilità lavorativa del 9%, non sarebbero state versate ulteriori prestazioni.

                               1.5.   RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando il versamento delle indennità “oltre il 1.1.2018 e sino all’esaurimento del massimale previsto dalla polizza contratta” (doc. I). L’insorgente richiama l’incarto dell’assicuratore, chiede l’audizione della dr.ssa med. __________, viceprimario del __________ e l’allestimento di una perizia medica volta ad accertare la sua situazione valetudinaria dal settembre 2018.

                               1.6.   L’11 febbraio 2019 l’insorgente ha prodotto un rapporto del 5 febbraio 2019 della dr.ssa med. __________ (doc. III/1).

                               1.7.   Con risposta del 22 febbraio 2019, cui ha allegato l’intero incarto, l’assicuratore ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

                               1.8.   In data 18 marzo 2019 l’insorgente si è ulteriormente espresso in merito (doc. IX). Il 14 maggio 2019 il TCA ha richiamato gli atti AI dell’insorgente (doc. XIII) ed il 21 maggio 2019 ha incaricato il dr. med. __________, FMH reumatologia, di allestire una perizia giudiziaria.

                               1.9.   Alla luce del contenuto della perizia reumatologica del 30 giugno 2019, pervenuta il 1° luglio 2019 (doc. XXIV), e meglio alla circostanza che il perito ha ritenuto necessario un approfondimento neurologico, in data 2 luglio 2019 il TCA ha incaricato il dr. med. __________, FMH neurologia, di allestire una perizia specialistica (doc. XXVI).

                             1.10.   Il referto peritale del dr. med. __________, del 18 ottobre 2019 (doc. XXXV), è stato trasmesso alle parti, le quali si sono espresse in data 22 ottobre 2019, quando il ricorrente ha chiesto di condannare CO 1 al versamento delle indennità “a far tempo dal 1.1.2019, data a far tempo dalla quale l’assicurazione aveva sospeso il pagamento” (doc. XXXVII) e 6 novembre 2019 (doc. XXXIX). L’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni l’11 novembre 2019 (doc. XLI), l’assicuratore in data 18 novembre 2019 (doc. XLIII). Il 2 dicembre 2019 l’insorgente ha precisato che nel frattempo ha deciso di sottoporsi al prospettato intervento chirurgico “non potendo ragionevolmente farne a meno. Non crediamo comunque che egli abbia procrastinato senza motivo la propria decisione. Avantutto si tratta di un intervento oltremodo rischioso; la sua situazione medica è andata a peggiorare nel corso degli ultimi mesi e la valutazione anche dal profilo medico non è sicuramente definitiva nel tempo: tutt’altro” (doc. XLV). Lo scritto è stato trasmesso il 3 dicembre 2019 all’assicuratore per conoscenza (doc. XLVI).

                                         in diritto

                               2.1.   Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

Ai sensi dell’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).

                               2.2.   Per quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67 LAMal prevede che:

" 1 Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.

2 Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3 L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da:

a. datori di lavoro, per sé stessi e per i propri dipendenti;

b. associazioni di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei loro membri;

c. associazioni di dipendenti, per i propri membri."

Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità.

L’art. 72 cpv. 1bis LAMal prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità lavorativa.

A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio.

Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.

L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.

In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).

Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.

                               2.3.   Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b).

                                         L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).

                                         La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).

                                         Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.

                                         L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.

                                         L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività.

                               2.4.   In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio - già comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

                                         Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.

                                         Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.

                                         Non è quindi dato alcun diritto ad una prestazione se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

In caso d'incapacità lavorativa durevole nell'ambito dell'attività abituale (art. 6 LPGA) in ossequio all'obbligo di ridurre il danno (art. 21 LPGA) e di mettere quindi a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi, l'assicurato è tenuto a cambiare professione (DTF 114 V 283).

In altre parole, l'indennità per perdita di guadagno interviene laddove vi è un'incapacità di lavoro temporanea. Quando viene accertato che un rientro nella precedente attività non è più possibile, questa funzione "ponte" della prestazione viene meno e occorre esaminare se la persona assicurata possa esercitare, eventualmente in quale misura, un'altra attività confacente al suo stato di salute. In tal caso, la giurisprudenza riconosce che alla persona assicurata occorra assegnare un termine di 3-5 mesi per adattarsi alla sua nuova attività (sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 3; sentenza K 224/05 del 29 marzo 2007; sentenza K 64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004; DTF 114 V 289 consid. 5b; DTF 111 V 239 consid. 2a; RAMI 2000 pag. 123 consid. 3a; RAMI 1987 pag. 108; RAMI 1994 pag. 113 segg.).

                                         Il periodo di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi la durata del periodo di adattamento [citata anche nella sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 3]), essere fissato tenendo conto delle circostanze concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ 2000 II pag. 440).

                                         Al termine del periodo di adattamento il grado d’incapacità di guadagno dipende dalla differenza tra il reddito che l’interessato avrebbe potuto guadagnare senza il danno alla salute (malattia) e il reddito esigibile in un’attività adeguata (cfr. sentenza 8C_889/2014 del 23 febbraio 2015, consid. 3.2; DTF 114 V 281, cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, N. 31 e seguenti ad art. 26 LPGA).

                               2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 135 V 465 consid. 4.4 e il riferimento).

                                         Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato. Inoltre, laddove altri specialisti esprimono dei pareri contrari suscettibili di mettere seriamente in dubbio la correttezza della valutazione dell’esperto giudiziario, non si può escludere, a seconda dei casi, un’interpretazione divergente delle conclusioni di quest’ultimo da parte del giudice oppure, se necessario, un’istruttoria complementare nella forma di una superperizia (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e riferimenti).

                               2.6.   In concreto questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di fare proprie le valutazioni espresse dai periti giudiziari, dr. med. __________, specialista FMH reumatologia (doc. XXIV), e dr. med. __________, specialista FMH neurologia (doc. XXXV).

                                         Entrambi i referti presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto a un apprezzamento medico piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in particolare gli specialisti hanno espresso il loro apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2).

                                         Nello specifico, il dr. med. __________, riassunti gli atti e descritta l’anamnesi personale, recente, sistematica e sociale, nonché l’esame reumatologico, ha posto la diagnosi con conseguenze sulla capacità lavorativa di sindrome panvertebrale prevalentemente lombospondilogena cronica bilaterale in alterazioni generative plurisegmentali del rachide lombare (bulging discale L2/L3, osteocondrosi Modic I L3/L4 con bulging discale asimmetrico in sede posterolaterale a destra con accentuazione di ernia discale posteriore paramediana destra con impegno del recesso laterale omolaterale, protrusione discale L4/L5 posteriore focale mediana, pseudoprotrusione discale L5/S1 su spondilolistesi L5 su S1 di grado II secondo Meyerding in lisi istmica bilaterale di L5 con stenosi dei forami di coniugazione L5-S1 più a destra che a sinistra), spondilolistesi L5 su S1 di grado II secondo Meyerding, su lisi istmica bilaterale di L5 e lieve coxartrosi a sinistra (doc. XXIV). Egli ha inoltre posto le diagnosi reumatologiche senza conseguenze sulla capacità lavorativa di disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale intermedia, caudale e della colonna lombare, minima scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare) e decondizionamento e sbilancio muscolare.

                                         Il perito ha affermato che nella sua ultima attività lavorativa principale di montatore di rolladen e tende, l’assicurato permane inabile al lavoro al 100% a partire dal 17 agosto 2017 a seguito dei limiti funzionali e di carico presenti e questo in via definitiva (pag. 22 della perizia).

                                         Il dr. med. __________ ha inoltre stabilito che dal 18 settembre 2018 (data dell’ultima visita presso il dr. med. __________) l’insorgente è in grado di svolgere un’attività leggera e confacente al suo stato di salute, sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100%; dal 18 settembre 2018 sono applicabili i limiti funzionali e di carico accertati dallo specialista in reumatologia dr. med. __________ al momento della valutazione fiduciaria di medesima data.

                                         A partire dal 18 dicembre 2018, ossia dopo la visita di medesima data presso la dr.ssa med. __________, viceprimario, specialista FMH in neurochirurgia presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. pag. 21 della perizia), vanno invece applicati i limiti funzionali e di carico, più restrittivi, descritti nella valutazione peritale del 28 giugno 2019 e che tengono conto anche dell’accertamento radiologico del 5 febbraio 2019 della specialista (pag. 22 della perizia).

                                         Il dr. med. __________, alla luce dell’esito della visita peritale, ha ritenuto necessario procedere con una valutazione aggiuntiva presso uno specialista in neurologia.

                                         Per questo motivo è stato incaricato il dr. med. __________, FMH neurologia, il quale, nel suo referto, riassunti gli atti e descritta l’anamnesi recente, sistemica e sociale e lo stato neurologico, ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica con radicolopatia deficitaria e algica L5 e S1 a destra con paresi dell’estensione e flessione del piede destro (con chiari segni di denervazione all’esame elettromiografico sui territori L5 e S1 a destra) e con anterolistesi di L5 su S1 di grado II.

                                         Lo specialista, che ha contattato telefonicamente la dr.ssa med. __________ in data 4 ottobre 2019 (pag. 5 della perizia), la quale lo ha informato che non ha più rivisto l’insorgente da parecchi mesi e che aveva constatato in febbraio 2019 una situazione molto precaria a livello della colonna lombare con importanti alterazioni degenerative e spondilolistesi di L5 su S1, ha rilevato che per quel che riguarda l’evoluzione a partire dal 18 settembre 2018 si può affermare che lo stato di salute dell’insorgente è peggiorato essendovi da allora anche un’importante sintomatologia algica alla gamba destra con deficit dell’estensione e flessione del piede destro e sulla base dell’esame neurologico clinico ed elettromiografico “si può ora affermare che vi è ora un sicuro deficit motorio alla gamba destra dovuto ad un danno radicolare sui territori L5 ed S1” (pag. 9 della perizia).

                                         Il neurologo ha confermato la completa incapacità lavorativa nella precedente attività anche dal lato neurologico ed ha poi affermato:

" (…) Dopo il 18 settembre 2018 il Signor RI 1 ha sviluppato una sintomatologia importante algica e deficitaria anche alla gamba destra. È difficile definire in modo preciso quando questa è divenuta chiaramente sintomatica. Sulla base dei documenti medici si direbbe dopo il febbraio 2019, visto che ancora alla visita della Dr.ssa __________, vice-primario di neurochirurgia presso __________ di __________ del 05.02.2019, erano descritti disturbi principalmente a sinistra.

Da notare però che all’anamnesi fornita spontaneamente al momento della mia valutazione il Signor RI 1 descriveva comunque disturbi anche alla gamba destra già probabilmente dalla fine del 2018. In una comunicazione interna dell’AI risulta che ancora il 15 ottobre 2018 il paziente si diceva interessato a cercare un’attività adatta alternativa mentre due mesi più tardi il 18 dicembre descriveva un peggioramento che non gli permetteva di prendere in considerazione misure di reintegrazione professionale. Al più tardi nella perizia in giugno 2019 il dott. __________ riscontrava difficoltà motorie anche a destra.

In una situazione di questo tipo ritengo che anche una attività leggera e ritenuta confacente al suo stato di salute come descritto sulla base dei reperti di competenza reumatologica dal dott. __________, non sia attualmente proponibile ed anche per un’attività simile vi sia un’incapacità lavorativa del 100% dal punto di vista neurologico. Questa situazione è venuta a crearsi verosimilmente in modo progressivo tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019, pur ritenendo verosimile che anche già in precedenza vi fossero problemi alla gamba destra che non erano emersi in modo netto, prevalendo allora i sintomi localizzati a sinistra.

(…).

Faccio notare che si tratta di una situazione ancora in evoluzione. Secondo quanto mi ha riferito, il Signor RI 1 sarebbe ormai convinto a sottoporsi all’intervento alla colonna lombare discusso con la Dr.ssa __________. Quest’ultima però mi ha informato che un eventuale intervento sarà da prendere in considerazione solo come ultima ratio e lei stessa ha non pochi dubbi che possa portare ad un miglioramento significativo dei sintomi.

Quindi al momento, anche alla luce di queste informazioni, si deve ritenere che la situazione rimarrà invariata a medio e probabilmente lungo termine. Il tutto sarà eventualmente da ridiscutere nel caso di dovesse effettivamente arrivare ad un intervento alla colonna lombare, cosa che al momento attuale non è comunque ancora definita.” (doc. XXXV)

                               2.7.   Alla luce di quanto sopra esposto, questo TCA deve in primo luogo concludere che l’insorgente è completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività dal 17 agosto 2017. Entrambi i periti sono infatti concordi su questo punto.

                                         Circa la capacità lavorativa in attività leggera e confacente al suo stato di salute, il perito reumatologo, pur con numerose limitazioni, divenute più stringenti dal 18 dicembre 2018, ha stabilito che l’interessato può svolgere un’attività adatta al 100% dal 18 settembre 2018.

                                         Dalla perizia neurologica emerge invece che l’interessato anche in un’attività leggera e confacente al suo stato di salute è completamente inabile al lavoro a causa dell’importante sintomatologia algica e deficitaria alla gamba destra.

                                         Il perito, dr. med. __________, non è però stato in grado di stabilire con precisione la data dell’inizio dell’incapacità lavorativa totale, pur evidenziando che il peggioramento dello stato di salute è avvenuto tra fine 2018 e giugno 2019, quando è stato visitato dal dr. med. __________. Lo specialista ritiene che sulla base dei documenti “si direbbe dopo il febbraio 2019, visto che ancora alla visita della Dr.ssa __________, vice-primario di neurochirurgia presso l’Ospedale __________ di __________ del 05.02.2019, erano descritti disturbi principalmente a sinistra”, anche se il medesimo interessato nel corso dell’anamnesi ha spontaneamente affermato che già dalla fine del 2018 vi erano disturbi anche alla gamba destra. A questo proposito il perito evidenzia che “in una comunicazione interna dell’AI risulta che ancora il 15 ottobre 2018 il paziente si diceva interessato a cercare un’attività adatta alternativa mentre due mesi più tardi il 18 dicembre descriveva un peggioramento che non gli permetteva di prendere in considerazione misure di reintegrazione professionale. Al più tardi nella perizia in giugno 2019 il dott. __________ riscontrava difficoltà motorie anche a destra.”

                                         Questo TCA evidenzia che dal referto del dr. med. __________, redatto in seguito alla visita del 28 giugno 2019, emerge: “l’assicurato spontaneamente dichiara appena entrato in sala di consultazione, che da circa 2 settimane, quindi dal 14.6.2019, oltre ai dolori già presenti, sono insorti dolori perenni anche alla gamba destra che continuano a peggiorare (…)” e “(…) l’assicurato inizia a raccontare spontaneamente a partire da quale vertebra avverte dolori osservando già nelle prime frasi che lo stato di salute è peggiorato in quanto da 2 settimane risente anche dolori alla gamba destra (…)” e “al momento dell’attuale rivalutazione peritale reumatologica, l’assicurato dichiara spontaneamente che dal 14.6.2019 circa, oltre ai dolori già presenti, sono insorti dolori anche alla gamba destra percepiti in aumento (…) il dolore nella gamba destra viene recepito più intenso rispetto a quello della gamba sinistra, con presentazione aspecifica, circolare nella coscia, coinvolgente la gamba, sia la tibia ventrale, sia il polpaccio destro, il piede destro in toto con dolori anche inguinali a destra, l’assicurato afferma di non poter più alzare il piede destro (…)” (pag. 18 della perizia).

                                         In occasione della visita presso il dr. med. __________, l’insorgente ha precisato che “nel corso dell’ultimo anno, dunque tra la fine del 2018 e i primi 9 mesi del 2019, ha progressivamente accusato maggiori disturbi alla gamba destra ed ora è limitato principalmente da dolori intensi che si estendono posteriormente alla gamba destra fino al piede, anche con formicolii: non è stato possibile precisare con esattezza quando i dolori a destra sono divenuti più limitanti e netti” (pag. 7 della perizia). Egli ha precisato che “l’esame elettromiografico ci permette dunque di affermare che i deficit motori alla gamba destra, con difficoltà a camminare sulla punta del piede e sul tallone, non sono di origine unicamente antalgica o dovuti a mancanza di collaborazione ma sono spiegati principalmente ad un danno organico neurologico” e che “fino alla perizia reumatologica del Dr. __________ del settembre 2018 non erano stati descritti deficit rilevanti alla gamba destra ma si era piuttosto parlato di disturbi localizzati a sinistra. Si può dunque affermare che dal settembre 2018 ad oggi si è verificato un peggioramento della situazione del paziente con apparizione di nuovi sicuri deficit alla gamba destra su territori L5 e S1. Si tratta di una situazione che risulta sicuramente limitante sia per la componente paretica che per i dolori importanti.”

                                         Negli atti AI richiamati dal TCA non vi è, oltre a quella citata dal dr. med. __________, altra documentazione medica successiva al mese di settembre 2018 relativa all’insorgere della problematica alla gamba destra (cfr. plico doc. AI).

                                         La questione, per i motivi che seguono, secondo il Tribunale, non deve tuttavia essere ulteriormente approfondita.

                               2.8.   Nella misura in cui la persona assicurata è completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività e la sua situazione valetudinaria è stabile, le incombe l’obbligo di ridurre il danno e di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua in un’attività adatta e confacente al suo stato di salute (cfr. anche sentenza 9C_702/2018 dell’11 luglio 2019).

                                         L’art. 6 cpv. 2 seconda frase LPGA prevede infatti che in caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         Il cambiamento d’attività deve essere esigibile (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, n. 76 e seguenti ad art. 6) e l’assicuratore deve indicare i profili professionali o le attività esigibili per l’assicurato (sentenza 9C_702/2018 dell’11 luglio 2019, consid. 3.3, con riferimenti alla sentenza 8C_714/2018, consid. 4.4.4 e alla sentenza U 301/02 consid. 1.4 con rinvio alla DTF 124 V 181 consid. 1a).

                                         Nella valutazione dell’esigibilità del cambiamento della professione occorre in primo luogo valutare se il cambiamento è oggettivamente (ossia ragionevolmente: “vernünftigerweise”; cfr. Kieser, op. cit., n. 77 ad art. 6) possibile. Ciò significa che dal punto di vista medico-teorico l’attività indicata deve poter essere svolta, che questa attività nel mercato di lavoro concreto deve essere offerta in maniera sufficiente (“ausreichend”) e che tra l’obbligo di ridurre il danno dell’assicurato e il risparmio conseguito dall’assicuratore sociale non via è una sproporzione (cfr. Kieser, op. cit., n. 77 ad art. 6). Importante è soprattutto che l’attività possa effettivamente essere esercitata nel luogo di lavoro della persona assicurata (cfr. DTF 134 V 23); differentemente dall’assicurazione per l’invalidità non va preso in considerazione il mercato di lavoro equilibrato teorico, poiché l’esigibilità deve sempre tener conto del caso concreto (cfr. anche Kieser, op. cit., n. 77 ad art. 6). Occorre infine esaminare se la nuova attività può essere svolta senza misure di reintegrazione (cfr. sentenza 9C_141/2009, consid. 2.1.1 in: SVR 2010 IV Nr. 9).

                                         In un secondo tempo occorre stabilire se il cambiamento è soggettivamente possibile; in questo caso occorre esaminare la capacità di adattamento (“Vermittlungsfähigkeit”: cfr. Kieser, op. cit., n. 78 ad art. 6) della persona assicurata.

                                         Questo Tribunale ritiene che nel preciso caso di specie l’assicuratore non poteva esigere dal ricorrente un cambiamento di professione.

                                         Al momento dell’emissione della decisione su opposizione impugnata (7 gennaio 2019), che determina il limite temporale dell’esame da parte del giudice chiamato ad esprimersi nel merito del provvedimento amministrativo (cfr., tra le tante: sentenza 8C_714/2018 del 5 marzo 2019, consid. 4.3), la situazione valetudinaria dell’assicurato, in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, non si era infatti ancora stabilizzata, ma era in continua evoluzione.

                                         Il dr. med. __________, il 18 settembre 2018, ha accertato una capacità lavorativa completa in attività leggere e confacenti allo stato di salute del ricorrente, nel limite di una ridotta capacità funzionale descritta nel referto di medesima data (doc. 26).

                                         Il dr. med. __________, il 30 giugno 2019, nella perizia giudiziaria, ha accertato, sulla base del referto della dr.ssa med. __________, del 20 dicembre 2018, facente seguito alla visita del 18 dicembre 2018, un primo peggioramento dello stato di salute del ricorrente che, seppure senza incidenza sulla capacità lavorativa in attività leggere in ambito reumatologico, ha comunque indotto il perito a indicare limiti più restrittivi per lo svolgimento di un’attività adatta. Lo specialista ha affermato che “tenendo conto dei dati anamnestici, dell’esame clinico, ma anche di quanto risultato durante l’accertamento radiologico del 5.2.2019, i limiti funzionali e di carico rispetto alla valutazione peritale reumatologica antecedente del 18.9.2018, espletata dal Dr. __________ di __________, risultano più restrittivi” e che questi limiti “vanno applicati a decorrere dal 18.12.2018, allorché l’assicurato veniva rivalutato in ambito neurochirurgico specialistico dalla Dr.ssa __________” (pag. 21 della perizia reumatologica), la quale, in quell’occasione, aveva diagnosticato una sospetta coxartrosi a sinistra (doc. A12), non presente nella diagnosi posta dal dr. med. __________ il 18 settembre 2018 (doc. 14), poi confermata il 5 febbraio 2019 dalla radiografia all.nca sinistra (pag. 11 della perizia reumatologica e doc. III/1).

                                         Lo stesso dr. med. __________ ha poi evidenziato come dal 14 giugno 2019 sono insorti dolori anche alla gamba destra, percepiti in aumento (cfr. pag. 18 della perizia reumatologica).

                                         A questo proposito il perito neurologo, dr. med. __________, nel referto del 18 ottobre 2019 ha evidenziato la difficoltà nello stabilire con esattezza la data a partire dalla quale l’interessato ha iniziato a presentare i deficit neurologici e i dolori radicolari L5 ed S1 a destra che lo hanno portato ad essere completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività. Lo specialista ha tuttavia rilevato che dal settembre 2018, quando il dr. med. __________ non aveva descritto deficit rilevanti alla gamba destra, essendo piuttosto evidenziati i disturbi localizzati a sinistra, al mese di giugno 2019, quando il dr. med. __________ ne ha invece rilevato la presenza, si è verificato un peggioramento dello stato di salute dell’insorgente con apparizione di nuovi deficit alla gamba destra sui territori L5 ed S1.

                                         Per il neurologo il peggioramento è stato graduale, poiché anche in occasione della visita presso la dr.ssa med. __________ del 5 febbraio 2019 erano descritti disturbi principalmente a sinistra (pag. 9 della perizia neurologica).

                                         La situazione, come rileva il dr. med. __________, “è venuta a crearsi verosimilmente in modo progressivo tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019, pur ritenendo verosimile che anche già in precedenza vi fossero problemi alla gamba destra che non erano emersi in modo netto, prevalendo allora i sintomi localizzati a sinistra” (pag. 10 della perizia neurologica). In effetti, dalla documentazione medica emergono costantemente le lagnanze del ricorrente circa i dolori all’arto sinistro.

                                         In queste condizioni, in presenza di una patologia in continua evoluzione ed in costante e repentino aggravamento, che ha portato l’insorgente, nel giro di pochi mesi, a diventare completamente inabile al lavoro (cfr. perizia neurologica, doc. XXXV), occorre concludere che per l’assicurato, nato nel 1963, da sempre attivo dapprima nel settore edile e poi nella metalcostruzione nella produzione e posa di installazioni di protezione solare (cfr. doc. 14), il cambiamento d’attività non era ragionevolmente (“vernünftigerweise”) esigibile.

                                         Senza una situazione valetudinaria stabilizzata non era possibile chiedere all’insorgente di adattarsi al nuovo stato di salute, in continua mutazione ed in fase di peggioramento, e di mettere in atto le misure necessarie per esercitare una nuova professione che del resto l’assicuratore si è limitato a citare, tra le righe, all’interno del calcolo del discapito economico (decisione formale, doc. 27: “[…] lei è stato ritenuto abile in maniera del 100%, dal Servizio medico fiduciario della scrivente nell’esercizio di un’attività lucrativa che tenga conto dei limiti sopra indicati, all’interno di una fabbrica, lavori leggeri in archivi di magazzino, commesso aiuto in un centro di bricolage […]”), senza alcuna precisazione supplementare (cfr. a proposito dell’obbligo di motivazione dell’assicuratore la sentenza 9C_702/2018 dell’11 luglio 2019; cfr. circa le difficoltà per le persone anziane, segnatamente oltre i 60 anni, a trovare un posto di lavoro, anche il Messaggio del Consiglio federale del 30 ottobre 2019 concernente la legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani).

                                         All’assicurato non poteva pertanto essere assegnato un termine di 3 mesi per cambiare professione.

                                         Quanto alla circostanza, sollevata dall’assicuratore, secondo cui l’interessato dovrebbe decidere se farsi operare alla colonna lombare, va rilevato che la questione non è oggetto del contendere, poiché dagli atti non emerge che CO 1 abbia sollecitato per iscritto l’insorgente indicandogli le conseguenze giuridiche di un eventuale rifiuto ed assegnandogli un adeguato termine di riflessione conformemente a quanto prevede l’art. 21 cpv. 4 LPGA.

                                         D’altra parte il perito neurologo, dr. med. __________, ha evidenziato di avere discusso di questa possibilità con la dr.ssa med. __________, viceprimario presso il __________, la quale ha affermato che un “eventuale intervento sarà da prendere in considerazione solo come ultima ratio e lei stessa ha non pochi dubbi che possa portare ad un miglioramento significativo dei sintomi” (pag. 10 della perizia neurologica).

                                         Per cui l’assicuratore non ha comprovato, secondo l’abituale principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che l’intervento avrebbe portato un notevole miglioramento della capacità lavorativa o una nuova capacità di guadagno (cfr. art. 21 cpv. 4 LPGA).

                                         Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la decisione su opposizione impugnata modificata nel senso che CO 1 va condannata a versare indennità giornaliere al 100% fino ad esaurimento delle prestazioni.

                                         In queste condizioni non occorre sentire quale teste la dr.ssa med. __________, come richiesto dal ricorrente (doc. I).

                                         A questo proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         All’insorgente, rappresentato da un avvocato e vincente in causa, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 61 let. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che CO 1 è condannata a versare a RI 1 indennità giornaliere al 100% fino ad esaurimento del diritto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’assicuratore verserà al ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

36.2019.15 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.12.2019 36.2019.15 — Swissrulings