Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 36.2019.113

27 aprile 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,727 parole·~34 min·4

Riassunto

Studente UE esonerato dall'obbligo assicurativo LAMal inizia un'attività lucrativa accessoria. Buona fede riconosciuta. Assenza di informazioni generali e concrete circa il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza da esercitare entro tre mesi da inizio attività

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2019.113   cs

Lugano 27 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 novembre 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 18 ottobre 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, cittadino italiano nato nel __________, il 12 settembre 2018 ha inoltrato una richiesta di “non assoggettamento / esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie Studenti/stagiaires (di provenienza da un Paese UE/AELS)”, indicando di studiare presso la __________ dal settembre 2018 (doc. 1). Alla domanda ha allegato il permesso B valido fino al 31 agosto 2019, dove figura quale scopo del soggiorno: “formazione”, e la tessera sanitaria italiana rilasciata dalla __________.

                               1.2.   Il 20 settembre 2018 la Cassa cantonale di compensazione ha scritto ad RI 1, affermando:

" (…) ci riferiamo alla documentazione ricevuta in data gg mese 20aa, dalla quale si evince che lei è studente presso la __________ di __________ ed è in possesso della tessera europea di assicurazione malattia italiana.

Visto quanto precede, confermiamo che lei sino al 31 agosto 2019, data di scadenza del suo permesso di dimora, non sottostà all’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera.

La informiamo che alla data di cui sopra dovrà trasmetterci copia del suo permesso di dimora rinnovato al fine di nuovamente accertare l’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie” (doc. 2)

                               1.3.   Il 2 settembre 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha scritto ad RI 1, invitandolo a trasmettere copia del suo permesso di dimora, in difetto di che sarebbe stato decretato l’obbligo d’assicurazione in Svizzera dal 1° settembre 2019 (doc. 3).

                               1.4.   Il 4 settembre 2019 l’interessato ha trasmesso all’amministrazione il permesso B valido fino al 31 agosto 2020 e dove figura quale scopo del soggiorno “attività lucrativa autorizzata (15 ore settimanali)” e “formazione” (allegato doc. 4). Su richiesta della Cassa, il 6 settembre 2019 RI 1 ha trasmesso copia del contratto di lavoro da cui emerge che l’attività ha avuto inizio il 1° gennaio 2019 (allegato doc. 6).

                               1.5.   Con decisione del 10 settembre 2019 la Cassa cantonale di compensazione, preso atto dell’inizio dell’attività lucrativa, in base al principio dell’affiliazione nel luogo del lavoro (“lex loci laboris”), ha fissato l’obbligo d’assicurazione ai sensi del diritto cantonale e federale, per RI 1, al 1° gennaio 2019, ed ha assegnato un termine di 30 giorni per comprovare l’avvenuta iscrizione presso un assicuratore LAMal riconosciuto (doc. 7).

                               1.6.   Con decisione su reclamo del 18 ottobre 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha confermato l’obbligo assicurativo alla LAMal dal 1° gennaio 2019 (doc. 9).

                               1.7.   RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo, chiedendo in via principale di annullare e dichiarare inefficace la decisione su reclamo impugnata e riconoscere il diritto di beneficiare dell’esonero assicurativo esteso anche all’attività accessoria così come previsto dall’Allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, così come dall’allegato XI del Regolamento (CE) n. 383/2004 (recte: 883/2004), alla sezione Svizzera, punto 3 lett. b.

                                         Il ricorrente oltre ai fatti già noti, rileva che in data 8 gennaio 2019 ha ottenuto l’iscrizione presso l’istituzione comune LAMal, valida dal 1° agosto 2018 al 31 agosto 2019, acquisendo il diritto di usufruire delle prestazioni in caso di malattia, in conformità della LAMal.

                                         L’insorgente sostiene che l’aggiunta di un’attività accessoria di al massimo 15 ore settimanali non ha modificato la ragione principale del soggiorno in Svizzera, che rimane quello a fini formativi e di studio. Il ricorrente rileva che il rilascio del secondo permesso di dimora di tipo “B” lo ha indotto a ritenere che le proprie circostanze personali in tema di copertura assicurativa medico-sanitaria fossero rimaste immutate e pertanto rientranti nella copertura assicurativa della tessera europea di assicurazione malattia italiana sulla base dell’esonero ottenuto il 20 settembre 2018.

                                         L’accoglimento dell’istanza con cui ha chiesto di aggiungere sul permesso di dimora la possibilità di svolgere la predetta attività accessoria in modo occasionale è conforme all’art. 38 OASA, disciplinante la formazione e la formazione continua con attività accessoria, ed ha fatto sorgere la convinzione che l’aggiunta di tale attività accessoria, essendo secondaria e marginale, e non avendo inciso sulla modifica del tipo di permesso rilasciato, non comportasse una separata stipula dell’assicurazione per le cure medico-sanitarie.

                                         Il ricorrente evidenzia di non aver mai voluto eludere la normativa e di aver subito chiesto l’esonero con il rinnovo del permesso. La tempestività delle istanze di esonero, avvenute entro i tre mesi previsti dalla legge, fanno sì che tale comportamento debba ravvisarsi quale operatività del ricorrente e la sua intenzione di volersi senza dubbio adeguare alla legge svizzera. L’istanza di esonero assicurativo non richiesto anche per l’attività accessoria risiede in un mero errore di valutazione delle circostanze che di fatto hanno indotto il ricorrente a credere che nessun altro onere fosse a lui dovuto. Il ricorrente fa così valere la propria buona fede. Egli evidenzia che, stante l’art. 2 cpv. 6 OAMal, citato dalla Cassa, non avrebbe avuto alcun vantaggio ad omettere di presentare un’istanza di esenzione anche con riguardo all’attività accessoria summenzionata. Egli rileva che per l’art. 10 cpv. 1 OAMal i cantoni informano la popolazione ed al Comune incombe l’obbligo di sorveglianza in virtù degli art. 13 e 14 LCAMal. Dal giorno in cui l’interessato ha comunicato agli organi di competenza l’inizio dell’attività accessoria, non gli è pervenuta alcuna comunicazione in merito alla regolarizzazione della posizione assicurativa. Se da una parte esiste il principio della solidarietà, dall’altro occorre tutelare l’affidamento del ricorrente in base alla comunicazione della Cassa la quale ha indicato che in quanto studente presso la __________ ed in possesso della tessera europea di assicurazione malattia italiana non doveva sottostare all’obbligo d’assicurazione in Svizzera.

                               1.8.   Con risposta del 9 dicembre 2019 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso (doc. III). L’amministrazione rileva che l’art. 2 cpv. 4 OAMal non trova applicazione poiché l’interessato non dispone di un’assicurazione privata estera. In concreto va invece applicato l’art. 2 cpv. 6 OAMal che rinvia alle norme europee. L’allegato II dell’ALC e l’allegato XI del Regolamento (CE) n. 883/2004, nella sezione Svizzera, punto 3 lett. b prevedono che su richiesta è possibile chiedere l’esonero alle condizioni ivi poste, tra cui quella che la domanda deve essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera (punto aa). Il ricorrente ha iniziato l’attività lucrativa il 1° gennaio 2019, ma solo nel corso del mese di settembre 2019 la Cassa ne è venuta a conoscenza. Per cui la richiesta di esenzione è stata inoltrata ben oltre il termine di tre mesi previsto dalle norme europee ed è dunque tardiva. A questo proposito l’amministrazione cita la circolare del 16 dicembre 2016 dell’UFSP ed il sito dell’UFSP, secondo cui occorre esaminare la legislazione applicabile laddove gli studenti di uno stato UE/AELS che soggiornano in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento iniziano a svolgere un’attività lavorativa. Il fatto di svolgere un’attività lucrativa è un cambiamento importante per quanto concerne l’obbligo d’assicurazione contro le malattie. La Cassa respinge pure la contestazione relativa all’applicazione dell’art. 10 cpv. 1 OAMal, poiché tutte le informazioni circa l’adempimento assicurativo si trovano annualmente sul sito internet del Cantone. Le informazioni periodiche valide dal 1° gennaio 2019 precisano che non sono soggetti all’obbligo di assicurazione gli studenti provenienti da uno Stato UE/AELS soggiornanti in Svizzera “unicamente” a scopo di formazione e che sono in possesso della tessera europea di assicurazione malattie del loro Stato di residenza. Tali informazioni sono inoltre reperibili sul sito dell’UFSP. La Cassa ha inoltre provveduto ad intimare a tutti gli Istituti scolastici superiori del Cantone, tra cui la __________, una circolare informativa riguardante l’obbligo assicurativo invitando le scuole e fornire le informazioni agli studenti interessati. Il 7 dicembre 2017 ha notificato un’ulteriore circolare ai medesimi istituti scolastici con informazioni più dettagliate. Ciò è stato fatto poiché è noto che tutte le segreterie di tali istituti provvedono a fornire a tutti gli studenti stranieri le informazioni necessarie circa l’adempimento dell’obbligo d’assicurazione. Secondo la cassa se il ricorrente avesse prestato la dovuta attenzione, avrebbe potuto legittimare la sua situazione assicurativa a tempo debito. La cassa nega la possibilità di riconoscere la buona fede dell’assicurato poiché non ha fornito informazioni errate e i motivi addotti dal ricorrente non rientrano nei casi giustificati di cui all’art. 3 lett. b) punto aa) della Sezione Svizzera dell’Allegato XI del Regolamento (CE) n. 883/2004. Non siamo in presenza né di una grave malattia improvvisa che avrebbe impedito l’assicurato di agire tempestivamente o l’impossibilità, per altri motivi (per esempio un incidente), di compiere gli atti necessari entro il termine previsto per far valere l’opzione.

                               1.9.   In data 20 dicembre 2019 l’insorgente si è nuovamente espresso (doc. V). Egli rileva di non parlare il francese, lingua citata dalla Cassa nella risposta con riferimento alla circolare dell’UFSP, né il tedesco, e con riferimento al sito della __________ ed alla segreteria del medesimo istituto, rileva che le informazioni fornite non dicono nulla in merito al suo caso specifico di studente con attività accessoria. Neppure nel sito dell’UFSP, per quanto concerne l’art. 2 cpv. 4 OAMal, viene fatto cenno alla casistica dei permessi B per studio con attività accessoria. Non ha ritenuto di informare la Cassa poiché le modifiche effettuate sul permesso e notificate all’Ufficio della migrazione non hanno cambiato la tipologia del permesso e non erano disponibili informazioni specifiche per i casi di permessi di formazione con attività accessoria. A questo proposito cita pure le informazioni fornite sul sito del consolato italiano in Svizzera e ribadisce di essersi tempestivamente iscritto presso l’istituto LAMal di Soletta, come richiesto. Il ricorrente sottolinea che la cassa riporta informazioni non reperibili online. Il citato diritto di opzione nel sito dell’UFSP e relativo allegato è indicato solo per i frontalieri. Tale possibilità non era conosciuta fino a quando la Cassa non lo ha comunicato nella decisione. Non vi sono vantaggi nel non aver avviato una tale procedura. Inoltre non essendo chiaramente disponibili le informazioni in merito alla possibilità di inoltrare richiesta di esenzione per i lavoratori italiani domiciliati in Svizzera, questo lascia spazio ad un’interpretazione opposta che andrebbe approfondita.

                             1.10.   Il 27 gennaio 2020 la Cassa ha nuovamente preso posizione (doc. VII). L’amministrazione ribadisce che in virtù dell’art. 11 cpv. 3 lett. a del Regolamento (CE) n. 883/2004 il ricorrente è soggetto all’obbligo d’assicurazione contro le malattie in Svizzera, in quanto vi esercita un’attività subordinata e che l’art. 2 cpv. 4 OAMal non è applicabile. La Cassa rammenta nuovamente di aver provveduto a rispettare il suo obbligo d’informazione ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 OAMal, pubblicando nel sito internet del Cantone le informazioni necessarie all’adempimento dell’obbligo d’assicurazione. Essa rileva che sul sito dell’UFSP è riportato chiaramente che gli studenti dell’UE/AELS “se invece esercitano un’attività lucrativa sono tenuti ad assicurarsi in Svizzera (principio dell’assicurazione nel luogo di lavoro)”. Oltre a ciò l’amministrazione per poter fornire maggiori informazioni specifiche direttamente agli studenti soggiornanti in Svizzera per motivi di formazione di formazione con attività lavorativa, ha inviato agli Istituti scolastici, tra cui la __________ di __________, due circolari, la prima datata 16 dicembre 2016 e la seconda 7 dicembre 2017. Il punto 5 della risposta di causa, riprende in particolare un estratto della circolare del 7 dicembre 2017, riguardante le informazioni fornite relative alla problematica in rassegna. L’amministrazione sostiene di aver fatto tutto il necessario per fornire quell’informazione generale ed astratta sancita dall’art. 27 cpv. 1 LPGA. Spettava al ricorrente, sopraggiungendo un cambiamento della situazione scolastico/lavorativa, chiedere chiarimenti alla Cassa.

                             1.11.   In data 31 gennaio 2020 il ricorrente rileva che le informazioni fornite agli istituti scolastici non sono poi state rese disponibili pubblicamente agli studenti. L’interessato sostiene di non poter essere stato al corrente di questioni tecniche specifiche riguardanti i permessi di formazione con annessa attività accessoria. Egli rileva inoltre che i permessi B di formazione restano tali, rendendo il titolare del permesso in formazione sempre e comunque e per questo si distinguono dai permessi B ordinari e prevedono un iter di ottenimento totalmente differente. I permessi di formazione B per studio prevedono già normativamente la possibilità di ottenere ore extra di attività accessoria senza che vi sia una loro modifica; come riportato sul sito del Cantone è sufficiente presentare un nullaosta da parte __________. Di conseguenza se la tipologia del permesso resta invariata e non vi è un nuovo iter di ottenimento, non vi sono evidenti ragioni per ritenere il permesso o lo scopo del soggiorno cambiati ed infatti, ad oggi, essi non lo sono. A riprova di ciò il monte ore lavorabile è fortemente limitato. L’insorgente afferma di aver provveduto ad osservare e rispettare tutto quanto richiesto normativamente dal Cantone per essere in regola con la sua posizione. Il ricorrente sottolinea nuovamente che quanto affermato dalla Cassa riguardante la possibilità di ottenere il diritto di opzione per i cittadini italiani soggiornanti in Svizzera è ad oggi incongruente con quanto riportato sul sito del cantone. Da documentazione presente sul sito questa opzione pare essere valida solo in caso di permesso G.

                             1.12.   Lo scritto è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza in data 3 febbraio 2020 (doc. X).

                             1.13.   Il 17 febbraio 2020 il TCA ha interpellato l’amministrazione, chiedendo:

" (…)

1.    Nella risposta di causa, al punto 5, figura che tutte le informazioni necessarie all’adempimento dell’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie vengono fornite annualmente sul sito internet del Cantone e che per quanto concerne l’obbligo assicurativo degli studenti, nelle informazioni periodiche in vigore dal 1° gennaio 2019, al punto 3 lett. g viene precisato che non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione gli studenti provenienti da uno Stato UE/AELS soggiornanti in Svizzera unicamente a scopo di formazione e che sono in possesso della tessera europea di assicurazione malattie del loro Stato di residenza.

Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler indicare fino a quando l’informazione, relativa al 2019, era visibile sul vostro sito internet e di trasmetterne copia a questo Tribunale. Vi chiediamo inoltre di precisare se viene spiegato, nella vostra informativa, cosa deve fare uno studente quando intraprende un’attività lucrativa.

2.    Nella risposta di causa affermate che l’insorgente, con l’inizio dell’attività lucrativa, avrebbe potuto far valere il diritto di opzione in favore del suo Paese di residenza entro tre mesi. Vi chiediamo di voler precisare se tale indicazione è presente nelle informazioni periodiche pubblicate nel vostro sito internet.

Vi chiediamo pure di voler precisare se nella richiesta del permesso “B” per formazione con attività lucrativa accessoria, come per i lavoratori frontalieri al beneficio del permesso “G”, è stato integrato il modulo ufficiale per poter svolgere tempestivamente il diritto d’opzione. In caso di risposta negativa, vi chiediamo di voler precisare per quale motivo ciò non avviene.” (doc. XI)

                             1.14.   Lo stesso giorno il TCA ha chiesto all’insorgente di precisare quando (data esatta) ha inoltrato all’Ufficio della migrazione la notifica dell’inizio del rapporto di impiego per i titolari di un permesso di formazione/studio e se in seguito a tale notifica è stato emesso un nuovo permesso di dimora, domandando, in tal caso, di trasmettere al Tribunale una copia di tutte le pagine. Il TCA ha pure chiesto la produzione di una copia di tutte le pagine del permesso di dimora valido fino al 31 agosto 2020 (doc. XII).

                             1.15.   Con risposta del 21 febbraio 2020, la Cassa ha affermato:

" (…)

Precisiamo che le informazioni periodiche riguardanti l’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie relative all’anno 2019 sono rimaste pubblicate sul nostro sito internet fino al 30 dicembre 2019; in quanto a decorrere dal 31 dicembre 2019 sono state sostituite da quelle relative all’anno 2020. Come richiesto alleghiamo la versione in vigore per l’anno 2019.

Nelle informazioni periodiche la Cassa conferma innanzitutto “l’obbligo assicurativo generalizzato delle cure medico-sanitarie su tutto il territorio nazionale, e quindi per tutti i cittadini residenti nel Cantone Ticino” (cfr. punto 1); specificando nelle “Eccezioni dall’obbligo d’assicurazione” citate al punto 3, che “Non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione:

g) gli studenti provenienti da uno Stato UE/AELS soggiornanti in Svizzera unicamente a scopo di formazione e che sono in possesso della tessera europea di assicurazione malattie del loro Stato di residenza”.

Nella tabella riportata a pagina 8 concernente l’”Elenco delle categorie di cittadini soggetti rispettivamente non soggetti all’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal” si può inoltre appurare che i “cittadini svizzeri e stranieri con permessi C, B UE/AELS” “Non sono soggetti se si trovano in Svizzera unicamente per motivi di studio (permesso per formazione) e sono in possesso della tessera europea di assicurazione malattie del loro Paese di residenza”.

Dalle informazioni periodiche si può pertanto desumere che, dal momento che uno studente proveniente da uno Stato UE /AELS non beneficia più unicamente di un permesso per sola formazione, di principio sottostà all’obbligo d’assicurazione contro le malattie in Svizzera ed è pertanto tenuto ad affiliarsi all’assicurazione di base (LAMal). Come già citato da codesto lodevole Tribunale in varie sentenze “Spettava semmai all’assicurato, sulla base dell’informazione ottenuta tramite il Foglio Ufficiale o tramite il sito internet, rivolgersi alla Cassa per ottenere maggiori ragguagli circa il suo obbligo assicurativo, rispettivamente circa l’esonero dall’affiliazione in Svizzera alla LAMal” (cfr. STCA 36.2017.14 del 5 aprile 2017, paragrafo 2.8).

La Cassa nelle informazioni periodiche ritiene dunque di aver fornito quell’informazione generale e astratta, come sancito dall’art. 27 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Come già indicato, per quanto concerne gli studenti provenienti da uno Stato UE/AELS, la Cassa non ha inserito indicazioni inerenti il diritto di opzione, poiché ha fornito tutte le informazioni dettagliate riguardanti i differenti obblighi d’assicurazione, rispettivamente le diverse possibilità di esenzione, direttamente agli Istituti scolastici, giacché maggiormente sollecitati da parte degli studenti stessi per l’ottenimento di tutte le informazioni relative ai vari obblighi a cui sono sottoposti durante il soggiorno in Svizzera.

In merito all’integrazione nella richiesta di rilascio del permesso “B” per formazione con attività lucrativa accessoria di un modulo ufficiale per poter svolgere tempestivamente il diritto di opzione, la Cassa non ha adottato questa possibilità e non è nemmeno al corrente se tale opportunità sia tecnicamente adottabile da parte della Sezione della popolazione” (doc. XIII)

                             1.16.   Il 25 febbraio 2020 l’insorgente ha dichiarato che la notifica di inizio rapporto di impiego è pervenuta all’Ufficio della migrazione il 1° ottobre 2018 e a seguito di tale notifica “e come sottolineato dall’Ufficio della migrazione, non risulta emesso nessun nuovo permesso di dimora ma risulta una modifica del mio allora attuale permesso di formazione con l’aggiunta della dicitura “attività autorizzata (15 ore settimanali)” (doc. XIV).

                             1.17.   Le rispettive risposte sono state trasmesse alle parti con la facoltà di presentare eventuali ulteriori osservazioni entro il 6 marzo 2020 (doc. XV e XVI).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente, in seguito all’inizio dell’attività lucrativa accessoria dal 1° gennaio 2019, va affiliato in Svizzera per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In caso di risposta positiva, occorre stabilire se ha esercitato tempestivamente il suo diritto d’opzione.

                                2.2.   Secondo l'art. 3 LAMal:

" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

3Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).

b. lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

4L'obbligo d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."

                                         Per l’art. 1 cpv. 1 OAMal le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge.

                                         In concreto, trattandosi di una fattispecie che presenta elementi di carattere transfrontaliero, il caso deve essere deciso non solo sulla base delle norme di diritto interno svizzero in materia di LAMal, bensì anche alla luce delle norme dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra (ALC; RS 0.142.112.681) e dei regolamenti cui rinvia (cfr. anche sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, pubblicata in DTF 140 V 98).

                                         A questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).

                                         Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

                                         Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

                                         In concreto l’inizio dell’obbligo assicurativo in Svizzera è stato fissato al 1° gennaio 2019. Al caso di specie si applica di conseguenza il Regolamento (CE) n. 883/2004 nella versione aggiornata.

                                         Per l’art. 11 n. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si applica il regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro.

                                         Ai sensi dell’art. 11 n. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 “ai fini dell’applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata” (cfr. RS 0.831.109.268.1).

                                         Secondo l’art. 11 n. 3 del Regolamento (CE) n. 883/2004:

" Fatti salvi gli articoli 12–16:

a) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende;

c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.”

    (cfr. RS 0.831.109.268.1)

                               2.3.   Come stabilito con sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016, un assicurato, cittadino di uno Stato membro dell’UE, in soggiorno di formazione in Svizzera, senza attività lucrativa alcuna, detentore della tessera europea di assicurazione malattia e che giunge nel nostro Paese da solo, va, di regola, esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera fintanto che studia e non svolge alcuna attività lucrativa.

                                         In quell’occasione il TCA aveva interpellato l’UFSP, che aveva affermato (cfr. consid. 1.14 della sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016):

" (…)

Innanzitutto La informiamo che gli studenti provenienti da uno dei 28 Stati membri dell’UE, Islanda, Liechtenstein o Norvegia e che sono in possesso di una tessera europea di assicurazione malattia non sottostanno all’obbligo assicurativo in Svizzera. L’articolo 2 capoverso 4 OAMal non viene applicato in questo caso. Non è quindi necessario esaminare se l’assicurazione di questi paesi è equivalente. La presentazione della tessera comprova automaticamente l’equivalenza con l’assicurazione per le cure medico-sanitarie svizzere. (…)”

                                         Nell’allegata (dall’UFSP) risposta del 16 maggio 2007 del Consiglio federale ad un’interpellanza 07.3167 del 22 marzo 2007 della Consigliera agli Stati socialista Gisèle Ory figurava:

" (…) Di regola gli studenti provenienti da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS possono rimanere assicurati presso l’assicurazione sociale del loro Paese d’origine e durante il loro soggiorno in Svizzera hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni e alle cure mediche ai sensi della legge svizzera sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).

Gli studenti provenienti da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, che non hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni, e gli studenti provenienti da Stati terzi hanno l’obbligo di assicurarsi in Svizzera contro le malattie se il loro permesso di dimora è valevole almeno tre mesi (art. 1 cpv. 2 lett. e ed f dell’ordinanza sull’assicurazione malattie; RS 832.102). Se sono affiliati a un’assicurazione privata possono essere esentati dall’obbligo d’assicurazione, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera (art. 2 cpv. 4 OAMal). (…)

1. In genere gli studenti provenienti dallo spazio europeo dispongono di una sufficiente copertura assicurativa, dato che di regola possono rimanere assicurati presso l’assicurazione malattia sociale del loro Paese d’origine. Il Consiglio federale non ritiene pertanto vi sia necessità d’intervenire in questo ambito.” (consid. 1.14 della sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016)

                                         Anche l’Istituzione comune LAMal, sempre nell’ambito della sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016 (consid. 1.13), aveva affermato che:

" (…) Partiamo dal presupposto che la studentessa in questione risiede in Svizzera solo a titolo provvisorio. Per studenti con permesso di soggiorno temporaneo per la Svizzera non si pone la domanda dell’equivalenza della copertura assicurativa ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal. Questi studenti sono soggetti all’assicurazione nello stato di dimora (EU/AELS). Durante un soggiorno temporaneo in Svizzera sono coperti dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). La Tessera garantisce le cure medico-sanitarie in Svizzera, alla pari degli assicurati LAMAL svizzeri.

L’equivalenza sarebbe solamente da esaminare se la persona ha un’assicurazione privata o è assicurata in uno stato non EU/EFTA.”

                                         Va ancora evidenziato che nella lettera circolare del 16 dicembre 2016 all’attenzione degli assicuratori LAMal, dei loro riassicuratori e dell’istituzione LAMal, in francese, a pag. 7, figura:

" (…)

6.3 étudiants issus d’un état de l’UE/AELE

Les étudiants qui sont issus d’un état de l’UE/AELE ne transfèrent pas leur domicile en Suisse et sont assurés dans leur pays d’origine via le régime légal d’assurance-maladie. Ils ne sont pas soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse, mais doivent simplement posséder une carte européenne d’assurance-maladie en cours de validité pour être couverts pour les soins qu’ils y reçoivent. Dès qu’ils exercent une activité lucrative en Suisse à côté de leurs études, il y a lieu de déterminer la législation à laquelle ils sont soumis, conformément aux règles applicables aux personnes exerçant une activité salariée (art. 11 ss du règlement (CE) 883/2004). Ils sont tenus de souscrire une assurance-maladie lorsqu’ils exercent leur activité en Suisse uniquement”

                               2.4.   In concreto, l’insorgente, cittadino italiano, al beneficio di un permesso “B” di formazione, valido dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019, ha chiesto ed ottenuto l’esonero dall’obbligo assicurativo fino al 31 agosto 2019 (doc. 1 e 2).

                                         Ciò è conforme a quanto già stabilito dal TCA in altri casi analoghi ed alle direttive dell’UFSP (cfr. sentenza 36.2016.110 del 3 ottobre 2017 e 36.2016.70 del 14 novembre 2016).

                                         Con il 1° gennaio 2019 l’insorgente, oltre a continuare la sua formazione presso la __________, ha iniziato un’attività lucrativa in Svizzera. Egli ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale ausiliario e autista dell’esercizio pubblico __________ con un salario orario di fr. 22 all’ora, compresi i festivi e la tredicesima (allegato doc. 6). Nel nuovo permesso “B” valido fino al 31 agosto 2020 figura ora: “Attività autorizzata (15 ore settimanali)” e “formazione” (allegato doc. 8).

                                         Egli, di principio, con l’inizio dell’attività lucrativa in Svizzera, anche se accessoria, va affiliato nel nostro Paese contro le malattie (principio della “lex loci laboris”).

                                         Infatti l’art. 11 n. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 enuncia il principio dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 n. 2 a 16, dichiarando di principio determinanti le disposizioni di un solo Stato membro.

                                         Fatti salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004; DTF 142 V 192, consid. 3.1).

                                         Lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004; DTF 142 V 192 consid. 3.1; cfr. anche DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti).

                               2.5.   Sono però possibili eccezioni a questo principio.

                                         In effetti, l’allegato XI, per quanto concerne la Svizzera, al n. 3 (assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione) prevede alla lettera b che le persone di cui alla lettera a), tra cui le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento, possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo. Detta richiesta dev’essere depositata (lett. aa) entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione e (lett. bb) si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.

                                         Tale facoltà è comunemente detta “diritto d’opzione” (DTF 142 V 192, consid. 3.2) ed era già prevista nel regolamento (CEE) n. 1408/71 (DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344).

                                         In virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L’eventuale esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori frontalieri detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).

                                         Sul tema cfr. anche la sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid.6.1 dove applicabile era ancora il Regolamento (CEE) n. 1408/71.

                               2.6.   In concreto l’insorgente ha iniziato la sua attivit lucrativa accessoria di al massimo 15 ore settimanali il 1° gennaio 2019. Questa circostanza è stata notificata all’Ufficio della migrazione (doc. C4), che dal 1° ottobre 2018 ha modificato il permesso B con l’aggiunta: “attività autorizzata (15 ore settimanali)” (doc. C6). Egli evidenzia di non essere stato informato circa la facoltà di esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza.

                                         A questo proposito l’amministrazione sostiene che l’insorgente avrebbe dovuto far valere il suo diritto di opzione entro tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa e che l’assicurato doveva essere al corrente di questa circostanza poiché nelle informazioni generali pubblicate in internet figura che non sono soggetti all’obbligo di assicurazione gli studenti provenienti da uno Stato UE/AELS soggiornanti in Svizzera “unicamente” a scopo di formazione. Dalle informazioni periodiche si può pertanto desumere che, dal momento che uno studente proveniente da uno Stato UE /AELS non beneficia più unicamente di un permesso per sola formazione, di principio sottostà all’obbligo d’assicurazione contro le malattie in Svizzera ed è pertanto tenuto ad affiliarsi all’assicurazione di base (LAMal, doc. XIII).

                                         Inoltre la Cassa afferma di aver ragguagliato tutti gli istituti scolastici ticinesi circa l’esercizio del diritto di opzione in caso di avvio di un’attività lucrativa accessoria. Questi ultimi avrebbero dovuto fornire la corretta informazione all’assicurato che non può di conseguenza far valere la propria buona fede.

                               2.7.   Nel preciso caso di specie la tesi del ricorrente va accolta (cfr. anche sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020 consid. 6.2).

                                         È “vero che il diritto di opzione deve essere di regola esercitato entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa e che non può essere fatto valere per atti concludenti” (sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020 consid. 6.2 e sentenza 9C_801/2014 del 10 marzo 2015, consid. 3.3). “Tuttavia, la giurisprudenza ha anche ammesso che qualora l’assicurato sia stato impossibilitato a esercitare il suo diritto di opzione, per carenza di informazione, deve essergli riconosciuto, anche dopo il termine di 3 mesi, la possibilità di esercitare il diritto di opzione” (sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020 consid. 6.2).

                                         In concreto il 20 settembre 2018 la Cassa cantonale ha informato l’insorgente che dalla documentazione prodotta “si evince che lei è studente presso la __________ di __________ ed è in possesso della tessera europea di assicurazione malattia italiana. Visto quanto precede, confermiamo che lei sino al 31 agosto 2019 data di scadenza del suo permesso di dimora, non sottostà all’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera” (doc. 2).

                                         Nello scritto non figura che in caso di inizio di un’attività lucrativa accessoria allo studio, l’interessato avrebbe di principio dovuto affiliarsi in Svizzera con la facoltà, tuttavia, di far valere, entro tre mesi, il suo diritto di opzione in favore del sistema sanitario del Paese di residenza.

                                         La stessa Cassa ammette inoltre che il diritto di opzione, a determinate condizioni e provenienti da Paesi ben determinati, per gli studenti al beneficio di un permesso B per formazione con attività autorizzata (15 ore settimanali) non figura neppure nell’informativa annua pubblicata in internet (doc. XIII: “Come già indicato, per quanto concerne gli studenti provenienti da uno Stato UE/AELS, la Cassa non ha inserito indicazioni inerenti il diritto di opzione, poiché ha fornito tutte le informazioni dettagliate riguardanti i differenti obblighi d’assicurazione, rispettivamente le diverse possibilità di esenzione, direttamente agli Istituti scolastici, giacché maggiormente sollecitati da parte degli studenti stessi per l’ottenimento di tutte le informazioni relative ai vari obblighi a cui sono sottoposti durante il loro soggiorno in Svizzera”) e, a differenza di quanto avviene con il permesso G, tale possibilità non è neppure prevista nei formulari per l’ottenimento del permesso B (doc. XIII: “In merito all’integrazione nella richiesta di rilascio del permesso “B” per formazione con attività lucrativa accessoria di un modulo ufficiale per poter svolgere tempestivamente il diritto di opzione, la Cassa non ha adottato questa possibilità e non è nemmeno al corrente se tale opportunità sia tecnicamente adottabile da parte della Sezione della popolazione”).

                                         L’amministrazione si limita a sostenere di aver informato gli istituti scolastici di tale facoltà, senza tuttavia comprovare in alcun modo, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che l’insorgente, il quale contesta di aver mai ottenuto indicazioni al proposito dalla __________, allegando la documentazione ricevuta dall’istituto (cfr. doc. V/B), fosse poi stato concretamente messo al corrente di questo suo diritto. Del resto, come fa giustamente osservare l’assicurato, se lo avesse saputo, non avrebbe avuto alcun motivo per non optare immediatamente in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza, ritenuto che aveva subito inoltrato la “richiesta di non assoggettamento / esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie”.

                                         Sulla base dello scritto del 20 settembre 2018 della Cassa (“Visto quanto precede, confermiamo che lei sino al 31 agosto 2019 data di scadenza del suo permesso di dimora, non sottostà all’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera”), della notifica tempestiva dell’inizio dell’attività lucrativa accessoria all’Ufficio della migrazione (doc. C4) e dell’assenza di qualsiasi indicazione circa la possibilità per gli studenti in possesso di un permesso B per formazione, a determinate condizioni, di poter optare in favore del sistema sanitario italiano entro tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa accessoria, il ricorrente poteva ritenere di non dover nuovamente chiedere l’esonero dall’obbligo assicurativo con l’inizio di un’attività accessoria alla formazione, avendo già inoltrato specifica domanda e, pur non trattandosi del medesimo istituto giuridico, avendo ottenuto l’esonero quale studente in formazione. Ciò vale a maggior ragione in un ambito particolare e complesso quale l’applicazione del diritto internazionale in ambito di assicurazioni sociali. Il ricorrente, cittadino comune, a digiuno di conoscenze in ambito di assicurazioni sociali, che ha chiesto ed ottenuto l’esonero in quanto studente, andava infatti informato adeguatamente che in caso di inizio di attività accessoria accanto alla sua formazione, avrebbe potuto optare per il sistema sanitario del suo Paese di residenza entro tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa ed avrebbe così dovuto inoltrare un’ulteriore richiesta (cfr., circa la complessità del diritto internazionale in materia di assoggettamento all’assicurazione malattie anche la DTF 136 V 295, dove il TF ha stabilito che in mancanza della prova della notifica [o comunque della pubblicazione su un organo ufficiale] dell'atto con cui è stata concessa la possibilità di chiedere, in via di sanatoria, l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera e di optare in favore del sistema sanitario italiano, il ricorrente [frontaliero italiano] poteva validamente esercitare tale diritto al momento della decisione di assoggettamento d'ufficio alla LAMal [consid. 5.8-5.10]; cfr. anche la sentenza 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 relativa alla buona fede riconosciuta ad un assicurato per delle cure dentarie effettuate all’estero).

                                         In concreto non è stata data alcuna spiegazione in merito alla natura e alle modalità del diritto di opzione (cfr. anche sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2) e già con la richiesta di non assoggettamento / esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure medico sanitarie del 12 settembre 2018 era chiaro che il ricorrente non intendeva essere affiliato all’assicurazione svizzera (cfr. anche sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2). Egli del resto era stato esonerato fino al 31 agosto 2019 senza alcuna condizione (cfr. doc. 2).

                                         Occorre pertanto ritenere che l’insorgente non è stato sufficientemente informato né sul suo obbligo di affiliazione in Svizzera in caso di inizio di un’attività lucrativa accessoria nel nostro Paese (anche se di soli 15 ore a settimana) accanto alla sua formazione, né, soprattutto, sul suo diritto di opzione in favore del sistema sanitario nazionale del suo Paese di residenza.

                                         All’assicurato dovrebbe essere data a posteriori la possibilità di esercitare il suo diritto di opzione. Tuttavia vista la sua chiara volontà di optare in favore del sistema sanitario italiano, volontà suffragata dalla produzione della tessera sanitaria italiana, si può rinunciare a rinviare la causa per consentirgli di esercitare il suo diritto (cfr. sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.3).

                                         Ne segue che in riforma della decisione su reclamo impugnata al ricorrente “va riconosciuta l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria malattia in Svizzera” a partire dal 1° gennaio 2019 (cfr. sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.3) e fino al 31 agosto 2020 (data di scadenza del permesso B per formazione e attività autorizzata [15 ore settimanali]), riservate eventuali modifiche del suo statuto precedenti la data di scadenza del permesso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è accolto.

§ La decisione su reclamo impugnata è modificata nel senso che il ricorrente è esente dall’obbligo di assicurazione malattie in Svizzera nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

36.2019.113 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 36.2019.113 — Swissrulings