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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.05.2020 36.2019.106

8 maggio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,614 parole·~33 min·3

Riassunto

Obbligo di pagare i premi e le partecipazioni LAMal.La ricorrente ha ammesso di non avervi fatto fronte non avendo disponbilità economica causa soppressione delle PC.Obbligo di affiliazione alla LAMal per straniero senza permesso di dimora.Cassa malati è legittimata ad avviare procedura di incasso

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 36.2019.106-107     TB

Lugano 8 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2019 di

 RI 1    

contro  

le decisioni su opposizione del 26 settembre 2019 emanate da

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Durante gli anni 2018 (doc. 1) e 2019 (doc. 2) RI 1 era affiliata per l'assicurazione malattia obbligatoria presso CO 1 e con la franchigia minima il premio mensile era di Fr. 476,40 rispettivamente di Fr. 492,80.

Il 14 novembre 2018 (doc. 3) la Cassa malati ha fatturato all'assicurata l'importo di Fr. 138,30 per il premio LAMal di luglio 2018 dedotto il sussidio cantonale e le mensilità da agosto a dicembre 2018 per un premio pieno di Fr. 2'382.- (Fr. 476,40 x 5 mesi), per complessivi Fr. 2'520,30.

Non ottenendo il pagamento della somma richiesta, dapprima il 19 febbraio 2019 (doc. 4) la Cassa malati ha sollecitato l'assicurata addebitandole l'importo di Fr. 10.- per spese di sollecito, poi il 15 marzo 2019 (doc. 5) l'ha diffidata dal versare l'ammontare di Fr. 2'550,30 di cui Fr. 30.- per spese di diffida.

Il conteggio delle partecipazioni 2018 trasmesso all'assicurata il 19 novembre 2018 (doc. 6) con cui l'assicuratore malattia le chiedeva il pagamento di Fr. 47,90 quale partecipazione a diverse prestazioni di cui l'interessata ha beneficiato è stato anch'esso oggetto sia di un sollecito il 19 febbraio 2019 (doc. 7) di Fr. 57,90 sia di una diffida di Fr. 77,90 il 15 marzo 2019 (doc. 8), comprensiva di Fr. 30.- di spese di diffida.

Medesima sorte è toccata al conteggio del 17 dicembre 2018 (doc. 9) di Fr. 50,30 e a quello del 27 dicembre 2018 (doc. 12) di Fr. 51,15, per i cui pagamenti l'assicurata è stata sollecitata (docc. 10 e 13) e poi diffidata (docc. 11 e 14) con l'aggiunta di spese.

La Cassa malati ha inoltre fatturato il 21 gennaio 2019 (doc. 15) a RI 1 i premi trimestrali LAMal da gennaio a marzo 2019, per complessivi Fr. 1'459,20 ({Fr. 492,80 - Fr. 6,40 [tasse federali]} x 3), pagamento che è stato sollecitato il 15 marzo 2019 (doc. 16) e in seguito diffidato il 16 aprile 2019 (doc. 17) con l'aggiunta di Fr. 50.- di spese, per un totale di Fr. 1'509,20.

                               1.2.   Con precetto esecutivo n. __________ del 13 giugno 2019 (doc. 20) dell'Ufficio di esecuzione di __________, la Cassa malati ha escusso la debitrice per i premi LAMal e le partecipazioni dal    1° luglio al 31 dicembre 2018 (Fr. 2'520,30 + Fr. 149,35) e per i premi LAMal del primo quadrimestre del 2019 (Fr. 1'459,20), a cui ha aggiunto gli interessi di mora del 5% sui premi del 2019, le spese amministrative (Fr. 290.-) e gli interessi maturati fino a quel momento (Fr. 20,60), oltre alle spese esecutive di Fr. 73,30.

L'opposizione formulata dall'assicurata al precetto esecutivo è stata tolta dalla Cassa malati con decisione formale del 20 giugno 2019 (doc. 21), con cui l'assicuratore malattia ha confermato che i premi LAMal (Fr. 3'979,50) sono dovuti così come le partecipazioni ai costi (Fr. 149,35), oltre alle spese accessorie e agli interessi di ritardo, per un importo complessivo da pagare di Fr. 4'418,85.

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 26 settembre 2019 (doc. A) CO 1 ha confermato la propria pretesa di pagamento di Fr. 4'418,85, oltre accessori.

A ciò si aggiunge il rigetto dell'opposizione al PE n. __________.

La Cassa malati ha evidenziato che il ricorso pendente presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni formulato dall'assicurata contro l'agire della Cassa cantonale di compensazione, che ha sospeso il versamento delle prestazioni complementari e quindi anche dei premi LAMal, non ha effetto sospensivo sulle procedure di incasso. Pertanto, non avendo l'assicurata pagato i premi e le partecipazioni dovute, circostanza d'altronde non contestata, la Cassa malati ha diritto di pretendere il pagamento del suo credito.

                               1.4.   Medesima sorte è toccata al conteggio delle partecipazioni ai costi del 17 settembre 2018 (doc. 24) per prestazioni ricevute tra maggio e agosto 2018 per un totale di Fr. 89,90, che è stato oggetto in primis di un sollecito il 14 novembre 2018 (doc. 25) che ha posto in detrazione il pagamento di Fr. 44,35 e che ha aggiunto Fr. 10.- di spese, in seguito pure di una diffida per partecipazioni non pagate il 22 gennaio 2019 (doc. 26) fatturata Fr.30.-, per un totale dovuto di Fr. 75,55 (Fr. 89,90 - Fr. 44,35 + Fr. 30).

Il 26 marzo 2019 (doc. 28) l'Ufficio di esecuzione di __________ ha fatto spiccare il PE n. __________ per partecipazioni ai costi da giugno ad agosto 2018 per Fr. 45,55, oltre a Fr. 60.- di spese amministrative e a Fr. 33,30 di spese esecutive.

L'opposizione al precetto esecutivo è stata tolta dalla Cassa malati con la decisione del 3 aprile 2019 (doc. 29), che ha confermato il debito di Fr. 105,55.

                               1.5.   Con decisione su opposizione del 26 settembre 2019 (doc. B) CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurata del 2 maggio 2019 (doc. 30) e ha confermato la sua richiesta di pagamento delle partecipazioni ai costi. L'assicuratore malattia ha infatti osservato che la contestazione della debitrice riferita all'agire della Cassa cantonale di compensazione che non si è fatta carico del pagamento delle prestazioni per il quale essa è stata ora escussa, non ha effetto sospensivo sulle procedure di incasso. Pertanto, determinante è che l'assicurata non ha fatto fronte alla corresponsione delle partecipazioni dovute.

                               1.6.   Con un unico ricorso il 22 ottobre 2019 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di annullare le due decisioni su opposizione e di sospendere le relative procedure esecutive avviate nei suoi confronti "in attesa che le Istituzioni assistenziali competenti intervengono per sopperire al pagamento." (pag. 4).

La ricorrente ha evidenziato che dal mese di ottobre 2018 "non mi sono più garantite le stesse condizioni di vita dei pensionati nazionali in quanto la Cassa cantonale di compensazione dell'AVS del Canton Ticino mi ha soppresso le prestazioni complementari AVS e non mi garantisce più la copertura delle spese di assicurazione malattia in netta violazione al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 a cui si riporta l'allegato II dell'ALC.". Dopo avere citato le norme di questi Regolamenti, l'assicurata ha rilevato che nel suo caso v'era "una violazione del divieto di discriminazione dato che non mi viene applicata una parità di trattamento in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in conformità all'art. 8 ALC e all'Allegato II ALC.". A questo proposito, l'insorgente ha osservato di avere già sollevato tale questione presso il TCA con vertenza che si è conclusa con STCA 33.2019.7, impugnata davanti al Tribunale federale ed in attesa di giudizio.

L'assicurata ha evidenziato che dal mese di ottobre 2018, senza l'aiuto delle prestazioni complementari, ha difficoltà ad arrivare a fine mese visto che percepisce soltanto una rendita AVS di Fr. 1'185.- e una pensione statale estera di € 613,77, soldi con i quali deve fare fronte a una pigione mensile di Fr. 943.- e al pagamento del premio LAMal di Fr. 486,40, importo che tuttavia le è impossibile pagare. Per questo motivo, l'interessata ha chiesto l'intervento dell'assistenza sociale dapprima a livello cantonale, poi comunale, ma senza successo malgrado le numerose richieste di aiuto inviate al Comune di domicilio (docc. C, D ed E). Essa ha quindi evidenziato che "(…) Allo stato attuale, né la Cassa cantonale di compensazione AVS, né l'USSI, mi stanno garantendo il pagamento dei premi LAMal rimasti insoluti. (…) Alla luce di ciò, in ossequio al principio di proporzionalità e di buona fede ex art. 9 Cost., si ritiene che anche le procedure esecutive oggetto dell'odierna controversia devono essere sospese in attesa che le Istituzioni di competenza (Cassa cantonale di compensazione AVS o USSI) intervengano per porre rimedio al pagamento di tutti i premi LAMal rimasti insoluti a partire dal mese di ottobre 2018 (…) ed in conformità ai Regolamenti comunitari summenzionati." (pag. 3). Per questi motivi, le decisioni impugnate non rispettano il principio di proporzionalità e, pertanto, l'assicurata ha chiesto al TCA di annullarle o, subordinatamente, di sospenderle in attesa che le citate autorità intervengano e paghino il suo debito.

Infine, la ricorrente ha chiesto che le sia designato un avvocato d'ufficio, che sia esonerata dal pagamento di spese e tasse di giustizia e che le sia attribuita una congrua indennità.

                               1.7.   Il 24 ottobre 2019 (doc. II) il giudice delegato ha informato la ricorrente di acquisire la STF 2C_205/2017 del 12 giugno 2018.

Inoltre, le ha fatto presente che la richiesta di assistenza giudiziaria sarebbe stata decisa con il giudizio di merito.

                               1.8.   Con un'unica risposta del 14 novembre 2019 (doc. IV) CO 1 ha chiesto al Tribunale di confermare integralmente le sue due decisioni su opposizione, non avendo la ricorrente manifestamente corrisposto gli importi dei premi LAMal e delle partecipazioni richiestile con i due precetti esecutivi n. __________ e n. __________ malgrado gli obblighi imposti dalla legge. Pertanto, i suoi crediti sono legittimi e l'assicurata non li ha neppure contestati.

In merito alla soppressione delle prestazioni complementari da parte della Cassa cantonale di compensazione, l'assicuratore malattia ha rilevato come non sia di sua competenza esprimersi su tale questione, anche perché concerne un'altra procedura ed esula dall'oggetto del contendere. La ricorrente rimane pertanto debitrice fino a completo rimborso del credito.

Di conseguenza, è a ragione che la Cassa malati ha rigettato le opposizioni dell'assicurata ai due precetti esecutivi.

                               1.9.   Il 27 novembre 2019 (doc. VI) l'insorgente ha ribadito che dal mese di ottobre 2018 non le viene più garantito il pagamento dei premi LAMal in violazione dei Regolamenti comunitari a cui rinvia l'ALC malgrado essa non sia in grado economicamente di farvi fronte. Pertanto, l'assicurata ha diritto al rimborso delle spese di malattia da parte delle Istituzioni competenti e i premi LAMal oggetto del contendere devono esserle garantiti dalla Cassa cantonale di compensazione e/o dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

La ricorrente ha inoltre segnalato di avere interpellato la Cassa svizzera di compensazione (doc. VI/1) e ha ribadito che i Regolamenti comunitari non sono stati applicati correttamente nel suo caso.

Da ultimo, l'interessata ha osservato che il ricorso formulato al Consiglio di Stato contro il rifiuto della concessione del permesso B, che ha fatto seguito alla STF 2C_205/2017 richiamata dal TCA - sentenza che, peraltro, a suo dire non ha applicato i predetti Regolamenti comunitari -, beneficia dell'effetto sospensivo (doc. VI/2).

La Cassa malati si è confermata il 12 dicembre 2019 (doc. VIII) nella sua risposta del 14 novembre 2019, mentre la ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

Per l'art. 4 LAMal le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori che dispongono di un'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione sociale malattie conformemente alla LVAMal.

Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.

L'art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. Secondo l'art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

Secondo l'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l'art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

L'art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

                               2.2.   La ricorrente ha chiesto al Tribunale di aspettare a giudicare sulle due decisioni su opposizione del 26 settembre 2019 nell'attesa che le competenti autorità si assumano il pagamento dei suoi debiti nei confronti della Cassa malati resistente.

Tuttavia, compito di questo Tribunale è unicamente verificare la correttezza delle decisioni su opposizione del 26 settembre 2019 emesse da CO 1 concernenti il mancato pagamento, da parte dell'assicurata, dei premi LAMal dei mesi da luglio 2018 a marzo 2019 e di partecipazioni ai costi per delle prestazioni di cura di cui ha beneficiato da giugno a dicembre 2018. Per questi importi la ricorrente è stata escussa con i precetti esecutivi n. __________ del 26 marzo 2019 e n. __________ del 13 giugno 2019, per un totale dovuto di Fr. 45,55 rispettivamente di Fr. 4'128,85, a cui si aggiungono per ciascuna procedura esecutiva le spese di diffida di Fr. 30.- e di Fr. 170.-, oltre alle spese di apertura dell'incarto di Fr. 30.- rispettivamente di Fr. 120.-come pure gli interessi di mora e le spese esecutive.

Pertanto, oggetto del contendere è soltanto sapere se l'assicurata è debitrice dei summenzionati ammontari pretesi dalla Cassa malati per i quali ella è stata escussa con i precetti esecutivi indicati.

Va infatti ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Di conseguenza, il TCA non può esaminare nel merito la questione riguardante il mancato intervento della Cassa cantonale di compensazione e/o dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento nel prendersi a carico i debiti per i quali la ricorrente è stata escussa da CO 1 e che fanno ora oggetto di disamina. Gli scritti che l'assicurata ha inviato al Municipio del suo Comune di domicilio e all'USSI (docc. C-E) non le sono pertanto di alcun aiuto.

Ininfluenti sono pure i Regolamenti comunitari e l'ALC invocati dall'assicurata, esulando dal tema qui in esame.

                               2.3.   Per quanto concerne l'intervento delle autorità menzionate dalla ricorrente, va comunque osservato che questo stesso Tribunale, come rilevato dall'assicurata medesima, si è già pronunciato con STCA 33.2019.7 del 19 agosto 2019 sull'interruzione del diritto alle prestazioni complementari - e quindi al pagamento dei premi LAMal - da parte della Cassa cantonale di compensazione, sentenza che è stata oggetto di ricorso al Tribunale federale e che, nelle more della presente causa, è sfociato nel giudizio del 5 dicembre 2019 (9C_576/2019) con cui l'Alta Corte l'ha dichiarato inammissibile per non avere operato l'anticipo spese.

Ad ogni buon conto, a ragione la Cassa malati resistente ha osservato che l'esito del procedimento parallelo in ambito di prestazioni complementari non ha alcuna incidenza sulla procedura di incasso che ha avviato ed è ora qui sub judice.

                               2.4.   Con STF 9C_291/2019 il 24 giugno 2019 la nostra Massima Istanza si è chinata sulla legittimità di una Cassa malati a domandare all'assicurato l'importo dei premi non più coperto dai sussidi erogati dalla Cassa cantonale di compensazione nell'ambito delle prestazioni complementari.

Il Tribunale federale ha confermato l'agire dell'assicuratore malattia e si è così pronunciato al riguardo:

" (…)

5.2. In alcune vertenze che riguardavano la riduzione dei premi da parte dei cantoni per gli assicurati di condizione economica modesta (art. 65 cpv. 1 LAMal), il Tribunale federale ha già avuto l'occasione di osservare come, in caso di versamento del sussidio direttamente all'assicuratore malattia, il cantone si sostituisce all'assicurato per quanto riguarda il pagamento dei premi. Se tuttavia l'assicurato non beneficia più della riduzione del premio, egli è tenuto a pagare direttamente all'assicuratore malattia l'importo dei premi. Inversamente, l'assicuratore malattia ha il diritto / dovere di riscuotere il pagamento dei premi (sentenza 9C_5/2008 del 13 febbraio 2008 consid. 1.4 con i riferimenti, v. anche GEBHARD EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a ed. 2018, n. 5 ad art. 65 LAMal e SZS 2003 pag. 545).

5.3.

5.3.1. Nella fattispecie, anche se la riduzione, rispettivamente la completa presa a carico, del premio è stata riconosciuta nell'ambito del diritto alle prestazioni complementari (art. 10 cpv. 3 lett. d LPC), la soluzione non può essere diversa. Il sussidio è stato versato direttamente a Swica. Venendo a mancare il diritto alla riduzione del premio, soppresso con effetto retroattivo, all'assicuratore malattia deve essere di nuovo riconosciuta la legittimazione per richiedere il versamento del premio. In altre parole si ristabilisce la situazione anteriore al riconoscimento (poi revocato) del sussidio in base alle prestazioni complementari. L'assicurato resta pertanto debitore del premio di cassa malati, i cui importi sono da ricalcolare senza tenere conto della mancata riduzione.

5.3.2. (…) spetta alla Cassa cantonale decidere sulla presa a carico dei premi di assicurazione malattia nell'ambito dell'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC, quindi su un'eventuale restituzione, come anche sul loro condono. L'obbligo di pagare i premi di cassa malati si fonda invece su un altro rapporto giuridico che lega l'assicurato al proprio assicuratore malattia. In applicazione dell'art. 61 LAMal incombe di regola all'assicurato pagare il premio. Per quanto riguarda tale obbligo, il Cantone si sostituisce all'assicurato solo nella misura in cui quest'ultimo ha diritto a una riduzione del premio, ciò che è stato appunto negato nella fattispecie (sia pure con effetto retroattivo).

5.3.3. L'esistenza di una procedura di condono pendente davanti alla Cassa cantonale non è neppure di alcun pregio per l'assicurato. Infatti, come già precisato nella sentenza 9C_5/2008 sopracitata consid. 2, non vi è alcun obbligo per l'assicuratore malattia di sospendere la procedura di incasso dei premi fino a quando la vertenza sul diritto alla riduzione dei premi sarà conclusa. Non si vede quindi per quale ragione dovrebbe essere adottata nel caso specifico una soluzione diversa. Inoltre, anche se la procedura relativa alla restituzione delle riduzioni dei premi dovesse concludersi positivamente per l'assicurato, egli rimarrebbe comunque debitore dei premi di cassa malati nei confronti di Swica, avendo eventualmente diritto al riconoscimento di un importo come previsto dall'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC da parte della Cassa cantonale.

5.4. Alla luce di quanto precede si deve concludere che l'insorgente ha la legittimazione per chiedere il rimborso dei premi di cassa malati per il periodo litigioso. Il giudizio cantonale va annullato con conferma della decisione su opposizione dell'assicuratore malattia.".

Sulla scorta delle considerazioni giurisprudenziali esposte, la richiesta dell'assicurata volta alla sospensione delle procedure esecutive n. __________ e n. __________ nell'attesa che "le Istituzioni assistenziali competenti intervengono per sopperire al pagamento" non può avere seguito, non avendo, l'interruzione del diritto alle prestazioni complementari, alcuna influenza sul diritto della Cassa malati resistente di procedere all'incasso dei premi LAMal stante l'obbligo dell'assicurata di pagare i suoi premi essendo obbligatoriamente assicurata alla LAMal.

                               2.5.   A quest’ultimo occorre rilevare che il 9 aprile 2014 l'assicurata ha ottenuto dalle competenti autorità ticinesi un permesso di dimora B UE/AELS senza l'esercizio di un'attività lucrativa, ma con l'ottenimento delle prestazioni complementari dal 1° agosto 2014 essa ha disatteso una delle condizioni poste dalla decisione dell'Ufficio della migrazione con il rilascio del permesso di dimora, permesso che le è stato revocato non essendo più dato il presupposto dell'art. 24 cpv. 1 lett. a Allegato I ALC. Adito dall'assicurata, nel suo giudizio del 12 giugno 2018 (STF 2C_205/2017) il Tribunale federale ha così verificato se, conformemente ai combinati artt. 6 ALC, 24 cpv. 1 lett. a Allegato I ALC e 16 OLCP, la ricorrente disponesse di mezzi finanziari sufficienti per non dovere ricorrere all'assistenza sociale (cfr. consid. 6). Ritenuto che le prestazioni complementari all'AVS devono essere fatte ricadere sotto la nozione di assistenza sociale di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. a Allegato I ALC, l'Alta Corte ha concluso che l'interessata non adempiva le condizioni che le avrebbero permesso di continuare a soggiornare nel nostro Paese senza esercitare un'attività economica e ha dunque respinto il ricorso (cfr. consid. 6.4). La revoca del permesso di dimora è stata dunque confermata.

Questo giudizio federale è stato oggetto di una domanda di revisione da parte dell'interessata, che la nostra Massima Istanza ha respinto il 10 agosto 2018 (STF 2F_12/2018).

Nella sentenza del 28 maggio 2019 (9C_287/2019) emanata in ambito di prestazioni complementari dell'assicurata, l'Alta Corte ha affermato, al considerando 3, che "la Corte cantonale ha giustamente considerato che la ricorrente non è più titolare di un permesso di dimora che l'autorizzi a restare in Svizzera come risulta dalle sentenze del Tribunale federale del 12 giugno e 10 agosto 2018 che la riguardano (sentenze 2C_2015/2017 e 2F_12/2018). La sua situazione deve essere equiparata a quella di chi risiede all'estero.".

                               2.6.   Dal profilo dell'assicurazione malattia obbligatoria, va tuttavia ricordato che nella DTF 129 V 77 il Tribunale federale ha stabilito il principio dell'assoggettamento all'obbligo assicurativo di cittadini stranieri senza permesso di dimora, poiché "Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in diesem Zusammenhang festgehalten, dass die Ausnahmen vom Versicherungsobligatorium eng zu umschreiben seien; gemäss Botschaft des Bundesrates zum KVG sei das Versicherungs-obligatorium kein Selbstzweck, sondern unverzichtbares Instrument zur Gewährleistung der Solidarität (RKUV 2000 Nr. KV 102 S. 20 Erw. 4c)." (cfr. consid. 4.2).

Inoltre, come già l'UFAS aveva affermato nel 2001, ossia che l'obbligo assicurativo per gli stranieri può fondarsi sul domicilio in Svizzera (cfr. consid. 4.3: "In diesem Sinne hält das Bundesamt für Sozialversicherung in seiner Vernehmlassung vom 23. November 2001 fest, dass die Begründung der Versicherungspflicht von Ausländerinnen und Ausländern allein auf Grund des schweizerischen Wohnsitzes möglich sei." (cfr. consid. 4.3), l'Alta Corte ha dunque deciso che nell’ambito dell’obbligo di assicurarsi contro le malattie è determinante la nozione di diritto civile di domicilio secondo gli artt. 23 segg. CC (cfr. consid. 5.2: "In Zusammenhang mit dem Versicherungsobligatorium des KVG hat das Eidgenössische Versicherungsgericht in Übereinstimmung mit der zivilrechtlichen Rechtsprechung festgehalten, dass für den Wohnsitz nach Art. 23 Abs. 1 ZGB nicht massgebend sei, ob die Person eine fremdenpolizeiliche Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung besitze (BGE 125 V 77 Erw. 2a mit Hinweisen). In Zusammenhang mit dem Versicherungs-obligatorium des KVG hat das Eidgenössische Versicherungsgericht in Übereinstimmung mit der zivilrechtlichen Rechtsprechung festgehalten, dass für den Wohnsitz nach Art. 23 Abs. 1 ZGB nicht massgebend sei, ob die Person eine fremdenpolizeiliche Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung besitze (BGE 125 V 77 Erw. 2a mit Hinweisen). Das Abstellen auf den rein zivilrechtlichen Begriff des Wohnsitzes stimmt denn auch nicht nur mit dem Wortlaut der Bestimmung überein, sondern deckt sich zudem mit dem Zweck des Obligatoriums, gemäss welchem die gesamte Wohnbevölkerung, d.h. alle in der Schweiz lebenden Personen, der Versicherungspflicht unterstellt sein sollen (Erw. 4.1). Dies verstösst auch nicht gegen den ordre public: Die dem Obligatorium unterworfenen Personen ohne Aufenthaltsbewilligung, aber mit Wohnsitz in der Schweiz, bezahlen ebenso Krankenkassenprämien, und ihr Einkommen unterliegt ebenfalls der Steuerpflicht, sodass sie auch den staatlich subventionierten Teil der Krankenpflegeversicherung nach Massgabe ihrer Einkommensverhältnisse mitfinanzieren (…)", circostanza che spetta all’amministrazione e ai giudici determinare d’ufficio secondo l’art. 61 lett. d LPGA (STFA K 72/05 del 14 agosto 2006).

Nel caso esaminato, la nostra Massima Istanza ha dunque concluso che, poiché l'assoggettamento all'obbligo sulla base del domicilio del diritto civile corrisponde alla legge sia secondo una interpretazione letterale e sistematica sia giusta il senso e lo scopo della disposizione, il richiedente era tenuto ad assicurarsi se nel momento in questione aveva un domicilio svizzero ai sensi degli articoli da 23 a 26 CC (cfr. consid. 5.2: "Nachdem die Unterstellung unter das Obligatorium auf Grund des zivilrechtlichen Wohnsitzes sowohl vom Wortlaut als auch von der Systematik her sowie bezüglich Sinn und Zweck der Bestimmung dem Gesetz entspricht, ist der Beschwerdeführer versicherungspflichtig, wenn er zum massgeblichen Zeitpunkt schweizerischen Wohnsitz nach Art. 23 bis 26 ZGB hatte.").

Per quanto concerne la determinazione del domicilio di una persona secondo gli artt. 23-26 CC, la giurisprudenza (fra le ultime, STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015, consid. 4.3 ; STF 9C_914/2008 del 31 agosto 2009, consid. 6.1) ricorda come "L'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement de la part de la police des étrangers n'est pas un critère décisif pour déterminer si une personne s'est valablement constitué un domicile au sens du droit civil. A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà certes retenu que la condition relative à la volonté d'une personne de s'établir durablement en un lieu n'était pas remplie lorsqu'il existait des empêchements de droit public (…). Il a toutefois clairement exclu les décisions de la police des étrangers de la liste de ces empêchements en admettant la constitution d'un domicile - et par conséquent l'assujettissement à l'AVS - d'une personne sans activité lucrative qui contestait son affiliation d'office au motif qu'elle ne bénéficiait d'aucun permis de séjour.".

Il principio dell'obbligo assicurativo per tutte le persone che vivono in Svizzera è stato ricordato nella DTF 134 V 34, in cui al considerando 5.5 il Tribunale federale ha affermato che "in considerazione dello scopo perseguito dalla legge, consistente nell'attuazione della solidarietà, eccezioni al principio dell'assicurazione obbligatoria sono ammesse solo in maniera restrittiva (…). L'obbligo assicurativo non dev'essere infatti considerato quale fine a sé stesso, bensì quale strumento insostituibile per garantire la necessaria solidarietà tra persone sane e persone malate".

                               2.7.   Nel caso che la scrivente Corte deve ora esaminare, la ricorrente ha perso il permesso di soggiorno perché le è stato revocato dalle preposte autorità cantonali e, come visto, tale misura è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale federale il 12 giugno 2018.

Essendo la decisione di revoca del permesso B (UE/AELS) cresciuta in giudicato, l'assicurata quindi assume lo statuto di sans-papiers (cfr. Parere del 23 marzo 2011 richiesto dall'Ufficio federale della sanità pubblica in risposta al Postulato Heim (09.3484), intitolato "Assicurazione sanitaria e assistenza sanitaria sans-papiers", pubblicato il 28 novembre 2019 sul sito UFSP https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/gesundheitliche-chancengleichheit/chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung/gesundheitsversorgung-der-sans-papiers.html, in cui si afferma a pagina 14 che «Als Sans Papiers gelten Menschen, die sich ohne gültige Aufenthaltspapiere in der Schweiz aufhalten (…). Der Begriff Sans Papiers bezieht sich nicht auf das Fehlen von Identitätspapieren – die meisten Sans Papiers verfügen über solche –, sondern auf den fehlenden ausländerrechtlich anerkannten Aufenthaltsstatus (…). Dabei handelt es sich um Personen, die illegal in die Schweiz einreisten und deren Aufenthalt nie legalisiert wurde, um Personen, die einmal im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung oder eines Visums für die Schweiz waren und nach deren Nichtverlängerung oder Verlust (z.B. infolge eines Statuswechsels, Verlust der Arbeitsbewilligung, Änderung des Zivilstands etc.) nicht ausreisten (so genannte overstayers), oder um ausreisepflichtige Personen des Asylbereichs ") (la sottolineatura è della redattrice).

In quanto sprovvista di un valido permesso di soggiorno, come recita lo stesso UFSP sulla questione dell'assistenza sanitaria per i sans-papiers (https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/gesundheitliche-chancengleichheit/ chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung/gesundheitsversorgung-der-sans-papiers.html, "Circa 90’000 sans-papiers, ossia persone sprovviste di permesso di dimora, vivono in Svizzera, spesso in condizioni precarie. Dal punto di vista giuridico i sans-papiers, come tutte le altre persone residenti in Svizzera, hanno l’obbligo di stipulare un’assicurazione malattie e beneficiano del diritto alla riduzione dei premi e delle prestazioni di base dell’assistenza sanitaria svizzera.), la ricorrente è assoggettata all'obbligo assicurativo finché risiede  nel nostro Paese (cfr. al riguardo, il citato parere del 2011, in cui a pagina 16 si evidenzia che “Die Versicherungspflicht gilt prinzipiell und mit spezifischen, vom Bundesrat in der KVV definierten Ausnahmen, für alle Personen, die sich länger als drei Monate in der Schweiz aufhalten, unbesehen ihrer Nationalität oder ihres rechtlichen Aufenthaltsstatus. Auch Personen ohne Aufenthaltsbewilligung unterstehen, sofern sie die Wohnsitzdefinition gemäss Art. 23-26 ZGB erfüllen, dem Versicherungsobligatorium und sind verpflichtet, eine Krankenversicherung abzuschliessen. Das Versicherungsobligatorium umfasst somit auch Sans Papiers, inkl. ausreisepflichtiger Personen des Asylbereichs, die der Ausreisepflicht nicht nachkommen.") (l'evidenziatura è della redattrice).

Nel caso concreto, RI 1 risiede in Ticino dal 2013, quando è rientrata nel nostro Paese chiedendo il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa in Svizzera, fino almeno a fine aprile 2019.

Infatti, nell'ambito di una nuova procedura di rilascio di un permesso di dimora, il 29 aprile 2019 (doc. VI/2) l'Ufficio della migrazione ha informato la Gendarmeria di __________, inviando tale scritto in copia all'assicurata, ad altri uffici statali e all'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________, che al ricorso presentato dalla cittadina straniera al Consiglio di Stato era stato concesso l'effetto sospensivo. Di conseguenza secondo quell’autorità amministrativa, la ricorrente poteva rimanere provvisoriamente in Svizzera ad attendere l'esito della vertenza.

D'avviso del TCA, nonostante da giugno 2018 l’assicurata non sia più in possesso di un titolo di soggiorno e quindi è diventata una sans-papiers, essa è assoggettata all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in virtù dell’art. 3 cpv. 1 LAMal in connessione con l’art. 1 cpv. 1 OAMal.

RI 1 è dunque validamente assicurata presso CO 1 e, come tale, è tenuta a corrispondere i relativi premi LAMal (art. 61 LAMal) e a partecipare ai costi (art. 64 LAMal: franchigia e aliquota percentuale).

                               2.8.   Per quanto concerne dunque le due distinte decisioni su opposizione del 26 settembre 2019, oggetto delle contestazioni all’esame, il TCA rileva che, senza ombra di dubbio, l'interessata non ha fatto fronte al pagamento né dei premi LAMal da luglio 2018 a marzo 2019, né delle partecipazioni ai costi pretesi dalla Cassa malati per il periodo da giugno a dicembre 2018.

Del resto, questa circostanza non è nemmeno contestata dalla ricorrente stessa, che si è limitata a chiedere al TCA di non evadere le decisioni su opposizione finché la Cassa cantonale di compensazione o l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento si pronunciano sulla questione relativa al pagamento dei suoi debiti contratti nei confronti della Cassa malati, circostanza che, però, come visto, è indipendente dall'obbligo di pagamento dei premi LAMal e delle partecipazioni ai costi che sono dovuti in virtù dell'art. 61 LAMal e dell'art. 64 LAMal e per recuperare i quali la Cassa resistente può procedere con i relativi incassi.

Non avendo dunque l'assicurata saldato gli importi dovuti e richiesti dalla Cassa malati dapprima con dei conteggi, poi con dei solleciti e in seguito con delle diffide di pagamento, l'assicuratore malattia era legittimato, in virtù dell'art. 64a LAMal, ad avviare delle procedure esecutive volte a recuperare quanto di sua spettanza.

Gli importi relativi ai premi e alle partecipazioni ai costi ancora dovuti (Fr. 45,55 e Fr. 4'128,85), chiesti entro il termine di perenzione di 5 anni (cfr. a questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, nonché art. 24 LPGA), trovano conferma negli atti prodotti dall'assicuratore malattia e sono pertanto indubbiamente dovuti dalla ricorrente, che peraltro non li ha contestati come tali.

                               2.9.   Con il PE n. __________ del 13 giugno 2019 la Cassa malati ha chiesto il versamento di interessi di ritardo sui premi LAMal da gennaio a marzo 2019 (Fr. 1'459,20) non pagati dall'assicurata.

Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5% all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).

Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

In specie, sui premi LAMal da gennaio a marzo 2019 fatturati trimestralmente all'assicurata il 21 gennaio 2019 (doc. 15) - ma non anche sulle spese di diffida (RAMI 2006 KV 356 pag. 40) -, gli interessi del 5% sarebbero dunque dovuti dall'inizio della decorrenza del trimestre.

Considerato però che la fattura è datata 21 gennaio 2019 e che il termine di pagamento era del 28 febbraio 2019, semmai, quindi, gli interessi di mora decorrerebbero dal 1° marzo 2019.

Ritenuto comunque che nel suo PE del 13 giugno 2019 la Cassa malati ha preteso gli interessi dall'11 giugno 2019, va ritenuta tale data, peraltro più favorevole all'assicurata.

La ricorrente va quindi condannata a versare anche gli interessi del 5% su Fr. 1'459,20 a contare dall'11 giugno 2019.

                             2.10.   Con le decisioni impugnate e con i due precetti esecutivi, la Cassa malati ha inoltre preteso dall'assicurata, per ciascuna procedura, un importo di Fr. 30.rispettivamente Fr. 170.- a titolo di spese di diffida, oltre a Fr. 30.- e a Fr. 120.- di spese di apertura incarto.

La ricorrente non le ha contestate come tali, ma al riguardo va osservato quanto segue.

Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

In concreto le "__________", nelle edizioni 01.04.2016 applicabile al 2018 (doc. 3) e 01.09.2018 valida per l'anno 2019 (doc. 2), all'art. 3.1 prevedono che i premi, le franchigie o le aliquote devono essere pagati entro la data indicata sulla fattura e che, trascorso tale termine, l'assicuratore può percepire un interesse di mora e le spese amministrative generate per solleciti, ingiunzioni di pagamento o procedure d'esecuzione.

Le spese di diffida di Fr. 170.e di Fr. 30.- corrispondono esattamente agli importi fatturati dalla Cassa malati per ogni diffida di pagamento e sono dovute per colpa dell'assicurata medesima che non ha pagato nei termini quanto domandato. Esse trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nelle predette CGA, perciò il loro addebito è giustificato.

Queste norme valgono altresì per giustificare le spese di apertura incarto generate dal comportamento passivo della ricorrente.

                             2.11.   Quanto alle spese esecutive di Fr. 110,30 inserite nei precetti esecutivi, va segnalato che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha affermato:

" 10.

All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per CHF 20.- e spese esecutive per CHF 70.-, che contesta.

(…)

10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”.

Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

Per cui queste spese non fanno correttamente parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico della debitrice escussa.

                             2.12.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto le decisioni su opposizione impugnate devono essere confermate e il ricorso respinto.

L'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 26 marzo 2019 emesso dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 45,55, oltre alle spese di diffida di Fr. 30.e a quelle di apertura dell'incarto di Fr. 30.-.

L'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 13 giugno 2019 spiccato dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 4'128,85, oltre a Fr. 170.- di spese di diffida e a Fr. 120.- di spese di apertura dell'incarto, come pure agli interessi di mora del 5% su Fr. 1'459,20 dall'11 giugno 2019.

                             2.13.   Va infine evasa la richiesta dell'assicurata di assegnarle un patrocinatore d'ufficio e, conseguentemente, di beneficiare dell'assistenza giudiziaria con l'esenzione dalle tasse e spese di giustizia.

A proposito della nomina di un avvocato d'ufficio, va rilevato che nelle more della procedura il giudice delegato ha già negato la necessità, per l'assicurata, di farsi patrocinare da un avvocato, visto che con le argomentazioni che ha esposto nel suo ricorso essa ha dimostrato di essere particolarmente cognita in materia, avendo saputo adeguatamente motivare e argomentare la propria posizione nei confronti della Cassa malati resistente. Si ribadisce, quindi, che non vi sono circostanze che giustificano il diritto al gratuito patrocinio (art. 61 lett. f LPGA).

Di conseguenza, viene meno pure la domanda di assistenza giudiziaria nel senso del gratuito patrocinio di un legale, non essendo nominato un legale a tutela degli interessi dell'assicurata.

Per quanto concerne l'esenzione delle spese e tasse di giustizia, va rammentato che la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è gratuita (art. 61 lett. a LPGA).

Pertanto, fatta salva la realizzazione di un comportamento temerario o sconsiderato che può portare ad imporre alla parte la tassa di giudizio e le spese di procedura, circostanza qui non realizzata, la ricorrente non è astretta al versamento di alcunché.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

36.2019.106 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.05.2020 36.2019.106 — Swissrulings