Raccomandata
Incarto n. 36.2015.97 cs
Lugano 18 febbraio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 30 novembre 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1995, studente di __________ presso l’Università __________, al beneficio di un permesso “B” valido dal 15 settembre 2014 al 14 settembre 2015, il 14 aprile 2015 ha presentato una domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie per “studenti/stagiaires (di provenienza da un Paese CE/AELS)” indicando che la formazione sarebbe durata dal settembre 2014 al settembre 2017 (doc. 1).
1.2. Con decisione del 15 aprile 2015 la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, ha accolto la richiesta fino al 14 settembre 2015 (doc. 2).
1.3. Il 22 ottobre 2015 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo, allegando il nuovo permesso “B” valido fino al 10 maggio 2020, dove figura che lo scopo del soggiorno è il “ricongiungimento famigliare (ndr: correttamente: “familiare”)” e l’“attività lucrativa autorizzata” (allegato doc. 3).
1.4. Con decisione formale del 29 ottobre 2015, sostanzialmente confermata dalla decisione su reclamo del 30 novembre 2015, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di esenzione, fissando nel 15 settembre 2015 l’inizio dell’affiliazione alla LAMal ed assegnando un termine di 30 giorni per portare un documento a comprova dell’avvenuta iscrizione (doc. 2 e 4). L’amministrazione ha rilevato che alla luce della modifica del permesso “B”, ora attribuito per “ricongiungimento familiare. Attività lucrativa autorizzata” la sua permanenza in Svizzera non può più essere ritenuta come soggiorno nell’ambito di una formazione ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal (doc. 4).
1.5. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo (doc. I). Il ricorrente sostiene che nulla è cambiato nella sua condizione personale rispetto al periodo durante il quale ha ottenuto l’esenzione, essendo in Svizzera solo al fine di conseguire la laurea presso l’__________. La richiesta di ricongiungimento familiare che ha portato al rilascio del permesso “B” quinquennale è stata effettuata con il solo obbiettivo di meglio specificare alle autorità competenti di essere residente presso suo padre, a __________, che è garante della sua sussistenza economica e per evitare di dover formulare ogni anno la richiesta di prolungamento del permesso “B” altrimenti con scadenza annuale. L’interessato rileva che nella domanda di ricongiungimento familiare ha espressamente dichiarato la natura dei propri interessi in Svizzera, escludendo l’esistenza o la richiesta in essere di qualsiasi attività lucrativa, alla quale rinuncia, se necessario tramite apposita dichiarazione da formulare presso le competenti autorità.
1.6. Con risposta del 12 gennaio 2016 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.7. Il 22 gennaio 2016 l’assicurato ha prodotto ulteriori osservazioni, rilevando che già nell’ambito della richiesta del precedente permesso era stato precisato che l’esistenza dei mezzi economici era garantita dal padre presso cui avrebbe soggiornato. Per cui non vi è stata alcuna modifica della situazione rispetto a quando è stata ottenuta l’esenzione. Il ricongiungimento familiare è il mezzo e non il fine, che era, e resta, il percorso formativo (doc. V).
1.8. Alla Cassa è stato assegnato un termine scadente il 3 febbraio 2016 per presentare eventuali osservazioni in merito (doc. VI).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se il ricorrente può chiedere l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera.
L’interessato, cittadino __________ al beneficio di un permesso “B” per “ricongiungimento familiare” e “attività lucrativa autorizzata”, risiede con il padre in Svizzera, da cui dipende economicamente ed il quale è affiliato alla LAMal presso un assicuratore svizzero riconosciuto (cfr. risposta, doc. III, pag. 4 punto 7, non contestata dalle osservazioni del 22 gennaio 2016, doc. V) ed è studente in __________ presso l’Università __________.
2.2. Secondo l'art. 3 LAMal:
" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20071 sullo Stato ospite.
3Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).
b. lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
4L'obbligo d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."
Per l’art. 1 cpv. 1 OAMal le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge.
Ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. f OAMal sono inoltre tenuti ad assicurarsi le persone con permesso di dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo AELS, valevole almeno tre mesi.
In concreto, trattandosi di una fattispecie che presenta elementi di carattere transfrontaliero, il caso deve essere deciso non solo sulla base delle norme di diritto interno svizzero in materia di LAMal, bensì anche alla luce delle norme dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra (ALC; RS 0.142.112.681) e dei regolamenti cui rinvia (cfr. anche sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, pubblicata in DTF 140 V 98).
A questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
In concreto viene chiesta l’esenzione dall’obbligo assicurativo con effetto dal mese di settembre 2015. Al caso di specie si applica di conseguenza il Regolamento (CE) n. 883/2004 nella versione aggiornata.
Per l’art. 11 n. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si applica il regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro.
Secondo l’art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004, qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie da a) a d), e meglio, in sostanza, persona che esercita un’attività lucrativa (lett. a), dipendente pubblico (lett. b), persona che riceve indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (CE) n. 883/2004 (lett. c), persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile (lett. d), è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del regolamento che garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.
Per cui, di norma, nella misura in cui la competenza non può essere determinata sulla base delle lettere da a a d, segnatamente in assenza di un’attività lucrativa o del percepimento di una rendita, si applicano le norme del Paese di residenza della persona senza attività lucrativa (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443). Ai sensi dell’art. 1 lett. j del Regolamento (CE) n. 883/2004 la residenza è il luogo in cui una persona risiede abitualmente (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443).
Nelle ipotesi di cui all’art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004 rientrano segnatamente le persone che non hanno mai lavorato, ad esempio gli studenti senza attività lucrativa e coloro che hanno perso o abbandonato la qualità di persone con attività lucrativa (cessazione definitiva dell’esercizio di una professione) senza aver chiesto una rendita (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443/444). Queste persone non vanno confuse con i familiari che possono far valere un diritto derivato da un assicurato soggetto al Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 444).
A questo proposito per l’art. 1 lett. i) 1.i) del Regolamento (CE) n. 883/2004 per familiare si intende qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni. Per l’art. 1 lett. i) 2. del medesimo regolamento se la legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari.
Di norma e salvo eccezioni, i familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, laddove non hanno uno statuto proprio in virtù dell’esercizio di un’attività lavorativa o del percepimento di una rendita o di indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione, hanno un diritto derivato alla protezione sociale se la persona da cui proviene questo diritto è soggetta essa stessa personalmente al Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437). Di regola ai familiari senza attività lucrativa si applicano, per quanto concerne l’assicurazione contro le malattie, le medesime norme applicabili alla persona assicurata dalla quale derivano i loro diritti (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437).
Va infine rilevato che le persone senza attività lucrativa che possono far valere sia un diritto derivato che un diritto autonomo, di principio sono doppiamente assicurate, nel luogo di residenza (in applicazione dell’art. 11 n. 3 lett. e Regolamento (CE) n. 883/2004) e nel Paese dove viene esercitata l’attività lucrativa dalla persona dalla quale proviene il diritto derivato (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 117, pag. 444).
Secondo la dottrina, in tal caso, prevale il diritto del luogo di residenza ai sensi dell’art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004. Ciò vale segnatamente per gli studenti che ai sensi dell’art. 1 lett. ca del precedente Regolamento (CE) n. 1408/71, qui non più applicabile, erano trattati esclusivamente come familiari (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 117, pag. 444).
Gli studenti senza attività lucrativa che non hanno un diritto derivato soggiacciono al diritto dello Stato di residenza (art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) 883/2004; cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 118, pag. 444).
2.3. In concreto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorrente, cittadino di uno Stato membro dell’UE, al beneficio di un permesso di dimora di tipo “B”, convivente in Svizzera con il padre da cui dipende economicamente, studente senza attività lucrativa, di principio, deve essere affiliato nel nostro Paese per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie sia in applicazione del diritto interno svizzero (art. 3 cpv. 1 LAMal e 1 cpv. 2 lett. f OAMal), che del diritto europeo (art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004 prevalente rispetto ad ogni diritto derivato).
Resta da esaminare se in applicazione dell’invocato art. 2 cpv. 4 OAMal l’interessato può essere esonerato dall’obbligo assicurativo.
2.4. Secondo l’art. 2 cpv. 4 OAMal a domanda, sono esentate dall’obbligo di assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e stagisti, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’autorità cantonale competente può esonerare queste persone dall’obbligo di assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.
Per l’art. 3 cpv. 2 OAMal sono considerati familiari il coniuge e i figli che non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non hanno ancora compiuto i 25 anni.
Per la dottrina di norma, determinante per l’applicazione dell’art. 2 cpv. 4 OAMal è lo scopo del soggiorno in Svizzera, di studio o per attività lucrativa, ritenuto che l’esercizio di un’attività accessoria non implica necessariamente l’inapplicabilità del disposto (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 52, pag. 425).
Va ancora rilevato che in una sentenza K 138/98 del 29 giugno 2000, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rilevato che il carattere obbligatorio dell'assicurazione
" … non è fine a sé stesso, bensì un istrumento destinato a garantire la necessaria solidarietà. Considerata la volontà del legislatore, si giustificava quindi di circoscrivere in modo restrittivo le eccezioni di coloro che esulano, per non essere tenuti all’obbligo assicurativo, dalla comunità di persone solidali. Il motivo per cui è esclusa, giusta l'art. 2 cpv. 2 OAMal, la possibilità di assicurarsi facoltativamente all'estero va quindi ricercato, in primo luogo, nel rischio di vedere il carattere obbligatorio dell'assicurazione svizzera facilmente eluso. Ciò sarebbe il caso se si accettasse la possibilità di provare, quale motivo di esonero, anche l'esistenza di un'assicurazione estera facoltativa (RAMI 2000 no. KV pag. 20 consid. 4c).”
In una sentenza K 109/06 del 5 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 34, a proposito di una richiesta di esonero dall’assicurazione obbligatoria, il TF ha rilevato:
" (…)
5.5. Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che, malgrado l’art. 3 cpv. 2 LAMal conceda al Consiglio federale un ampio potere di apprezzamento, in considerazione dello scopo perseguito dalla legge, consistente nell’attuazione della solidarietà, eccezioni al principio dell’assicurazione obbligatoria sono ammesse solo in maniera restrittiva (RAMI 2000 n. KV 102 pag. 20, consid. 4c, K 141/97; DTF 132 V 310 consid. 8.2 seg. pag. 313; DTF 129 V 77 consid. 4.2 pag. 78; v. pure GUY LONGCHAMP, L'affiliation à l'assurance-maladie sociale en Suisse [articles 3 et suivants LAMal], in: Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, n. 32 [2004] pag. 33 segg., 46 seg.). L'obbligo assicurativo non dev'essere infatti considerato quale fine a sé stesso, bensì quale strumento insostituibile per garantire la necessaria solidarietà tra persone sane e persone malate. Questo principio, che dev'essere ritenuto di massima anche nell'ambito applicativo dell'art. 6 OAMal (cfr. peraltro DTF 129 V 159 consid. 3.6.1 pag. 165 seg.), non deve tuttavia essere di ostacolo all'esercizio, indipendente e in piena libertà, delle proprie funzioni da parte dei funzionari di organizzazioni internazionali (v. sentenza di rinvio K 68/02 dell'8 aprile 2005, consid. 3.4 con riferimento).
In DTF 134 V 34, a pag. 39 l’Alta Corte ha inoltre ricordato che per la dottrina sviluppata a proposito dell'art. 2 cpv. 2 OAMal l'equivalenza è data se l'assicurazione estera copre sostanzialmente le spese integrali di trattamento ambulatoriale, ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia, infortunio e maternità come pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale pubblico o di una struttura semiospedaliera in Svizzera. Va tenuto presente in quest'ambito che, al di fuori del coordinamento internazionale delle prestazioni, le persone assicurate contro le malattie all'estero non godono della protezione tariffaria in Svizzera. La copertura dev'essere di conseguenza di principio illimitata. In presenza di differenze corrispondenti all'importo della partecipazione ai costi prevista per legge, l'equivalenza è comunque considerata salvaguardata (Gebhard Eugster, Die obligatorische Krankenpflegeversicherung, in: Ulrich Meyer, [editore], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit [SBVR], 2a ed., no. 34 pag. 411).
2.5. In concreto questo TCA evidenzia che dopo aver beneficiato per un anno, dal 15 settembre 2014 al 14 settembre 2015, di un permesso di dimora di tipo “B” con l’indicazione quale scopo del soggiorno “formazione” (allegato doc. 1), al ricorrente è stato rilasciato, il 6 ottobre 2015, un permesso di dimora di tipo “B” per “ricongiungimento familiare” e per “attività lucrativa autorizzata” valido 5 anni (allegato al doc. 3), abitando con il padre dal quale dipende economicamente.
Indipendentemente dalla questione di sapere se la sua situazione personale rispetto al periodo precedente è cambiata, ciò che il ricorrente contesta, per il TCA non sono date le premesse per poter ottenere l’esonero dall’obbligo assicurativo. L’interessato, pur essendo uno studente senza attività lucrativa, non si è recato in Svizzera da solo o con il suo coniuge e/o i suoi figli (cfr. art. 2 cpv. 4 OAMal con rinvio all’art. 3 cpv. 2 OAMal), ma ha seguito suo padre, residente in Svizzera e affiliato presso un assicuratore svizzero riconosciuto (cfr. risposta, doc. III, pag. 4 punto 7, non contestata dalle osservazioni del 22 gennaio 2016, doc. V), da cui dipende economicamente.
Egli si trova pertanto nella medesima situazione della maggior parte degli studenti universitari che risiedono in Svizzera con la loro famiglia e che non possono beneficiare dell’esonero ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal.
Il solo statuto di studente non permette di sfuggire all’obbligo assicurativo. Altrimenti vi sarebbe un’inammissibile disparità di trattamento tra gli altri studenti che non possono chiedere l’esonero assicurativo solo perché già nel nostro Paese prima di iniziare gli studi accademici e quelli che arrivano nel nostro Paese successivamente accompagnati da uno od entrambi i genitori.
L’art. 2 cpv. 4 OAMal può trovare applicazione unicamente laddove lo studente arriva dall’estero da solo o con il proprio coniuge e/o i suoi figli. Se vive in Svizzera con almeno uno dei genitori che lo mantiene un esonero non è ammissibile.
2.6. L’interessato fa implicitamente valere la propria buona fede poiché la sua situazione personale non sarebbe cambiata rispetto al periodo precedente quando aveva ottenuto l’esonero dall’obbligo assicurativo. Infatti era già studente e abitava già con il padre dal quale dipende(va) economicamente.
Secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
In concreto, le condizioni per riconoscere la buona fede non sono adempiute. Con la decisione del 15 aprile 2015 la Cassa ha esonerato l’insorgente dall’obbligo assicurativo fino al 14 settembre 2015, ossia fino alla scadenza del primo permesso di dimora di tipo “B”, rilevando che la domanda avrebbe potuto essere rinnovata previa richiesta scritta (doc. 2).
L’amministrazione, nell’ambito di una nuova domanda di esonero, poteva pertanto rivedere liberamente se le condizioni per essere esonerato dall’assicurazione malattie obbligatoria erano ancora adempiute, analogamente a quanto avviene in ambito di affiliazione alla LAVS dove per costante giurisprudenza federale, se la questione del cambiamento dello statuto concerne rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, lo statuto contributivo è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Basilea, 1997, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).
Del resto la situazione è cambiata nella misura in cui il permesso “B”, inizialmente attribuito per “formazione” è ora stato rilasciato espressamente per “ricongiungimento familiare” e “attività lucrativa autorizzata”.
Essendo cambiate le condizioni, la Cassa poteva pertanto decidere differentemente. Ne segue che il richiamo dell’incarto personale dall’__________ è superfluo.
A questo proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Il TCA rinuncia di conseguenza all’assunzione di ulteriori prove.
2.7. Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Nella misura in cui l’insorgente dovesse trovarsi in difficoltà economiche, è invitato a chiedere al Comune del suo domicilio il formulario per la richiesta del sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria, il cui eventuale diritto sarà stabilito tramite decisione della Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti