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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.05.2014 36.2014.6

15 maggio 2014·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,951 parole·~55 min·2

Riassunto

Sussidio CM 2013. Motivo per l'amministrazione ed il giudice di non ritenere la tassazione manifestamente errata

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2014.6   IR/sc

Lugano 15 maggio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2014 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su reclamo del 12 dicembre 2013 emanata da

Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Mediante richiesta 5 luglio 2013 trasmessa a mezzo dell'apposito formulario allestito dall'Istituto delle Assicurazioni Sociali Cassa Cantonale di Compensazione AVS, RI 1, vedova dal 1958, nata nel 1925, domiciliata a __________, beneficiaria di rendita AVS ed assicurata presso __________, ha chiesto la riduzione del premio dell'assicurazione malattia per il 2013 (doc. 1).

                                         A sostegno della sua richiesta RI 1 ha prodotto la decisione di tassazione 2010 da cui si desume una sostanza imponibile di CHF 238'000.-- ed un totale dei redditi di CHF 26'248.--.

                                         Nelle osservazioni all'istanza __________, figlia della signora RI 1 e sua rappresentante in quel momento, ha specificato che "nell'ambito di una divisione di Comunione ereditaria abbiamo voluto garantire alla mamma il diritto d'abitazione nella casa paterna. Essendo il papà morto nel 1958 la quota della mamma era di ¼".

                                         A sostegno è stato prodotto un contratto di divisione ereditaria parziale con cessione di quote ereditarie con relativa estromissione dalla Comunione Ereditaria e costituzione di un diritto di abitazione vita natural durante tra RI 1, __________, __________ e __________ (rappresentata da __________).

                               1.2.   Con decisione 31 luglio 2013 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS ha respinto la domanda di riduzione siccome i redditi da conteggiare non permettevano la concessione del diritto.

                                         Con la rappresentanza della figlia __________, RI 1 ha inoltrato, il 2 agosto 2013, un reclamo alla Cassa Cantonale di Compensazione.

                                         Nel reclamo l'assicurata evidenzia di non beneficiare più dal 1° maggio 2013, di prestazioni complementari, di vivere solo con la rendita AVS di CHF 1'696.-mensili e di essere degente in casa di riposo dall'11 giugno 2013 con condizioni di salute che si sono aggravate. Essa evidenzia evidenzia inoltre che:

"  … l'ufficio tassazione ha commesso un errore per quanto riguarda l'importo sulla sostanza.

Essendo mio padre deceduto nel 1958, la quota parte della madre sulla casa paterna (casa primaria) era di ¼ (vedi allegati B).

Come si può dedurre dalla decisione di tassazione 2009 a mia madre è stato erroneamente assoggettato l'intero importo della part.__________ RFD __________ (vedi allegato C).

Chiedo pertanto che venga ricalcolato il tutto partendo da ¼ di Fr. 237'000.-pari cioè a Fr. 59'250.-- del 2009 e deducendo Fr. 10'000.-- per gli anni successivi." (doc. 3)

                                         In uno scritto successivo (doc. 4 del 12 agosto 2013), sempre rappresentata dalla figlia __________, RI 1 ha precisato ulteriormente le sue argomentazioni e ribadito le sue conclusioni relative all'ottenimento della RIPAM 2013.

                               1.3.   Dopo avere verificato le basi di calcolo ed il calcolo stesso (doc. b) la Cassa Cantonale di Compensazione AVS ha ritenuto non dati gli estremi per una riduzione del premio (doc. 7).

                                         L'amministrazione ha comunque verificato la tassazione 2011 – per rilevare eventuali mutazioni ritenibili – constatando un reddito complessivo di CHF 26'584.-- ed una sostanza imponibile di CHF 238'000.--.

                                         Alla luce di questi rilievi la Cassa Cantonale di Compensazione AVS ha emanato, il 12 dicembre 2013, una decisione su reclamo con cui ha evidenziato un reddito disponibile di riferimento di CHF 36'439.-- composto dalla rendita AVS e dalla quota della sostanza indicata nella tassazione (1/15 della sostanza netta). Da questo importo ha dedotto il premio medio di riferimento nonché le spese per gli interessi passivi. Eseguito il calcolo l'amministrazione ha respinto il reclamo e confermato il provvedimento.

                               1.4.   Con ricorso 10 gennaio 2014 (doc. I) inoltrato con il patrocinio della RA 1, RI 1 si aggrava contro il provvedimento dell'amministrazione chiedendone l'annullamento. Più specificatamente la ricorrente ribadisce che la tassazione di riferimento cui l'amministrazione deve fare capo, contiene "un errore importante nella determinazione" della sostanza poiché la ricorrente sarebbe proprietaria solo di ¼ della stessa. La ricorrente ritiene che l'amministrazione fiscale avrebbe agito arbitrariamente e sostiene che la sostanza da computare sia 1/15 di CHF 66'562.-. La Cassa avrebbe poi errato non considerando il ricovero in Casa anziani della ricorrente dell'11 giugno 2013.

                                         Per RI 1 il fatto che le norme non considerano il ricovero quale elemento per la determinazione della RIPAM conduce ad una disparità di trattamento: la retta non essendo deducibile.

                                         Le argomentazioni contenute nella decisione impugnata vengono tacciate di "demagogiche" e di "cattivo gusto" poiché la ricorrente avrebbe maggiori uscite per CHF 30'000.-- annui. Secondo l'assicurata l'unico scopo della nuova legge è quello di "ridurre i sussidi erogati … si è voluto … una legge piena di lacune, incomprensibile … che avvantaggia i furbi e penalizza … gli anziani".

                               1.5.   L'atto è stato intimato all'amministrazione il 15 gennaio 2014 (doc. II) dopo averlo fatto completare all'estensore (che non lo aveva firmato).

                                         L'amministrazione ha chiesto (il 4 febbraio 2014, doc. V) ed ottenuto (il 5 febbraio 2014, doc. VI) proroga del termine per esprimersi.

                                         La risposta di causa 19 febbraio 2014 (doc. VII) propone la reiezione del ricorso. Anzitutto la Cassa Cantonale di Compensazione AVS evidenzia che la decisione di tassazione 2010 della ricorrente, indicata come sbagliata dal suo fiduciario, non è stata oggetto di reclamo ed è stata accettata dalla signora RI 1.

                                         L'amministrazione, dopo avere esposto i precetti delle norme di recente adozione fondandosi sui lavori preparatori, da un lato, e sulla giurisprudenza di questo TCA, a pag. 17 (n° 5) si china sul caso concreto, rilevando come la quota di sostanza ritenuta assommi a CHF 15'876.-- che corrisponde ad 1/15 di quanto (sostanza netta) ritenuto nella tassazione 2010 e ciò perché:

"  … la sostanza immobiliare di fr. 266'247.-, così come il valore locativo pari a fr. 6'412.-, figurano nella tassazione IC 2010 dell'insorgente, in quanto la stessa risulta godere di un diritto di abitazione vita natural durane sul fondo RFD __________ del Comune di __________ … .

… l'art. 31 LCAMal prevede che sia il reddito lordo (RL) che la sostanza (qSOST) devono essere considerati secondo quanto previsto dalla Legge Tributaria (LT)

(…)

… la tassazione IC 2010 non risulta essere stata contestata ed è pertanto cresciuta in giudicato.

La parte convenuta non può dunque astenersi dal considerare il 100% della sostanza netta esposta nella tassazione IC 2010 per il calcolo del reddito disponibile. (…)" (doc. VII)

                                         e ciò conformemente alla prassi ritenuta dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. L'amministrazione richiama in particolare le STCA 36.1999.17 del 22 aprile 1999; 36.2002.77 dell'8 ottobre 2012; 36.2007.71 del 6 settembre 2007 dove si è ritenuto che l'usufrutto è computato all'usufruttuario e, conseguentemente al fatto che – a livello fiscale – l'IC sul reddito e sulla sostanza sono poste a carico di chi gode il bene, il valore è considerato per la determinazione del diritto alla RIPAM.

                                         Soluzione che il TCA, come rammenta l'amministrazione, ha ritenuto ancora nella recente sentenza del 5 novembre 2012 inc. 36.2012.22.

                               1.6.   Alla ricorrente, tramite il rappresentante, è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di domandare l'acquisizione di eventuali prove. La signora RI 1 è rimasta silente.

                                         Dal canto suo il giudice delegato ha acquisito (doc. IX e X) i dati estratti dal registro fondiario definitivo di __________ (sezione: __________) relativi al fondo __________ di 1826 m2 (il cui subalterno A è costituito dalla casa di 121 m2). Tale immobile è di proprietà di __________ e di __________ ed è gravato da un onere di abitazione in favore di RI 1 e di __________. Dal doc X, emerge il valore di stima dell'immobile: il subalterno A è cifrato in CHF 85'000.-- il terreno eccedente in CHF 158'704.-- e quello complementare in CHF 22'543.--.

                                         Il giudice delegato ha pure interpellato l'UT __________ con lo scritto 28 febbraio 2014 che, per semplicità, occorre riprodurre:

"  … è d’interesse per il Tribunale accertare il motivo per il quale nella partita fiscale della signora RI 1 tassazione 2010 è inserita una sostanza immobiliare per CHF 238'000.--. In particolare dalla decisione di tassazione da Voi emanata il 7 settembre 2011 emerge che l’importo deriva da una sostanza immobiliare di CHF 266'247.--.

Se ben comprendo avete inserito nella partita fiscale della signora l’intero immobile (particella __________ RFD __________ (__________)) sul quale grava un diritto d’abitazione a favore della signora RI 1.

Vi chiedo cortesemente di volermi confermare (o smentire se del caso) se avete operato in questo modo.

Vi chiedo di indicarmi i motivi per i quali l’immobile, che la signora ha esposto al valore di CHF 85'000.--, è stato ritenuto interamente nella partita fiscale della signora RI 1 e non anche nella partita fiscale della signora __________, che è pure beneficiaria del diritto d’abitazione.

Mi spiego meglio:

      ·   con il contratto (24 agosto 2010) di divisione parziale della CE fu __________, il fondo __________ RFD __________ è stato attribuito alle signore __________ e __________ (nate __________, sorelle di __________ e figlie di RI 1);

      ·   il contratto è stato trasmesso al RF che ha proceduto (DG 1204) ad iscrivere il passaggio di proprietà dalla CE fu __________ alle due figlie ultimogenite;

      ·   con il medesimo contratto è stato concesso in favore della sorella maggiore e della mamma (vedova di __________) RI 1, un diritto d’abitazione gravante il subalterno A del mappale __________ RFD __________;

      ·   nella sua dichiarazione fiscale 2010 RI 1 ha esposto a titolo di sostanza, salvo errore, CHF 85'000.-- (valore del subalterno A);

      ·   l’UT ha ritenuto il valore dell’intera particella CHF 266'247.-alla sola signora RI 1;

Alla luce di ciò è giusto dire che:

      ·   nella partita fiscale di RI 1 è contenuto il valore intero dell’immobile e quindi, per deduzione mia, nella partita fiscale di __________ non vi è alcun valore per il  diritto d’abitazione?

      ·   Nella partita fiscale della signora RI 1 è inserito (per via del diritto d’abitazione costituito il 24/26 agosto 2010) il valore dell’intero mappale e non solo del subalterno su cui si esercita il diritto d’abitazione (condiviso)?

Vi chiedo cortesemente di spiegarmi perché non avete suddiviso il valore del fondo gravato tra le due partite fiscali delle beneficiarie del diritto d’abitazione. Si è trattato di una svista o di una scelta deliberata? In quest’ultimo caso vogliate indicarmi i motivi che l’hanno dettata.

Vi chiedo di indicarmi i motivi per i quali avete ritenuto l’importo di 266'247.-- e non invece l’importo del solo subalterno A. così come esposto dalla signora RI 1. (…)" (doc. XI)

                                         cui, sollecitato, l'UT di __________o ha laconicamente risposto il 7 aprile 2014 come segue:

"  Confermiamo che nella tassazione di __________ non è inserito alcun dato relativo alla situazione. Si conferma pure l'inserimento dell'intero mappale e non solo del subalterno su cui si esercita il diritto d'abitazione (condiviso). Tale impostazione è già stata praticata negli anni precedenti e sempre ammessa dalla Signora RI 1. In particolare osserviamo che dal 2005, in concomitanza con la pubblicazione delle nuove stime, malgrado che la Signora Ancilla __________ dichiarasse unicamente il subalterno A di CHF 85'000.-- le è stato imposto il totale dell'intero mappale.

Osserviamo che nel modulo 7 ('Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare') del 2010 allegato al questionario della comproprietà __________ e __________ era indicato che tutto il valore locativo veniva esposto alla madre." (doc. XIX)

                                         Le parti (doc. XX del 9 aprile 2014) hanno avuto la possibilità di esprimersi in merito.

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Il ricorso 10 gennaio 2014 di RI 1 è adeguatamente motivato e specifica, come anticipato nelle considerazioni di fatto, un presunto errore dalle autorità fiscali, la considerazione di sostanza non corretta per la determinazione del diritto alla RIPAM e il mancato computo delle spese per la casa anziani, oltre a disparità di trattamento.

                                         Pur presentando delle conclusioni irrituali gli intenti del gravame sono sufficientemente espressi ed il ricorso va considerato quindi ricevibile.

                               2.2.   A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. In concreto la decisione su reclamo della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, e meglio del suo Ufficio delle Prestazioni, è del 12 dicembre 2013, il ricorso è del successivo 10 gennaio 2014. Il gravame è quindi tempestivo ed il Tribunale cantonale delle Assicurazioni può esaminarlo nel merito.

                                         nel merito

                               2.3.   Con vigenza a partire dall'inizio 2012 le norme contenute nella legge di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 sono state radicalmente riviste ed il precedente sistema di concessione dei sussidi, basato su un modello scalare che faceva riferimento all’imponibile cantonale, è stato sostituito con un sistema che pone alla base il reddito complessivo contenuto nella decisione applicabile secondo l’annuale decreto del Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal), per definire un reddito disponibile calcolato in maniera semplificata per la successiva determinazione del diritto alla riduzione del premio (RIPAM qui di seguito). Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il sistema adottato non vuole però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” (PMR qui di seguito) che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

                                         Le nuove regole tendono all’adempimento degli obiettivi di politica sociale cantonale dettati dalla Laps (legge sull’armonizzazione ed il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000) e fanno riferimento specifico a tale legge per la fissazione del fabbisogno minimo che serve a determinare l’entità dell’aiuto sociale.

                                         Va ribadito che è il Cantone che accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) e che le nuove norme mantengono il principio di concedere la RIPAM, tranne per le particolari situazioni dei beneficiari di prestazioni complementari AVS ed AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal), a fronte della presentazione di un’istanza scritta (art. 25 LCAMal) accompagnata dalla necessaria documentazione. Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto.

                                         Per la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio si deve far capo al concetto di unità di riferimento (UR qui di seguito). La stessa è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché non coniugate, senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.

                                         Per quanto attiene al premio riconosciuto l’art. 28 LCAMal ritiene un premio per ogni assicuratore, premio che è determinato per ogni possibile categoria di assicurati a norma dall’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 18 anni (minorenni), l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed é legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto i 25 anni (giovani adulti). Il PMR è calcolato a partire dalla media ponderata dei premi approvati dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) considerando una franchigia ordinaria (e quindi minima di legge) e comprensivo del rischio infortunio ed è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il PMR è determinato annualmente dal Consiglio di Stato per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal (art. 40 LCAMal).

                                         Alla base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai dati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge (RLCAMdel 29 maggio 2012,  pubblicato sul BU il 1 giugno successivo, regolamento che ha sostituito il precedente del 5 aprile 2011 entrato in vigore il 1 gennaio 2012 che a sua volta aveva abrogato il previgente regolamento del 13 novembre 2007 tranne eccezioni che qui non giova evocare), all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.

                                         L’art. 31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è frutto di un calcolo che parte dal reddito lordo, ovvero la somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione. Contrariamente al diritto previgente non viene più ritenuta franchigia per la sostanza. Dall’importo così calcolato sono ammesse le precise e specifiche deduzioni che vedremo nelle considerazioni successive per giungere al reddito disponibile semplificato (RDS qui di seguito).

                                         Per determinare quindi il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS che si fissa partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, maggiorato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori riconosciuti dalla legge in deduzione. L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario acquisire ulteriori informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi.

                                         Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 cpv. 2 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto 15 settembre 2009 DSS pag. 17). Ci si può domandare quali criteri abbiano condotto il legislatore ad ammettere determinate spese per ometterne altre. Il criterio discriminante sembra essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo.

                                         La legge annovera in deduzione il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PRM, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT ma fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT ma sino ad un importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia non sono considerate nel testo legale.

                               2.4.   Fissato il RDS il nuovo sistema prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è accordato l’importo massimo della prestazione sociale, limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag. 31). Questo contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di differenziazione per l’importo massimo della prestazione. La parte del reddito che supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a contribuzione del pagamento dei premi. In questo caso occorre procedere mediante un calcolo articolato. In questa costellazione (superamento del limite di reddito per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’importo della RIPAM diminuisce in maniera progressiva e proporzionata a dipendenza dell’incremento del reddito da computare. La diminuzione é “pari a una percentuale del reddito che supera il limite che da diritto all’importo massimo” e “determina la velocità di riduzione della prestazione” (Rapporto DSS pag. 31). Le percentuali della riduzione variano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento. L’art. 36  LCAMal fissa le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli), 13% (persone coniugate con figli), 20% (persone sole senza figli) e 21% (persone coniugate senza figli).

                                         Su questi aspetti torneremo brevemente nei successivi considerandi con richiamo espresso alla STCA 36.2014.8 in re M. del 16 aprile 2014.

                                         Le nuove norme prevedono poi che l’importo effettivo della riduzione del premio si ottenga moltiplicando l’importo normativo di riduzione dei premi (definito all’art. 34 cpv. 1 LCAMal e corrispondente alla somma dei premi medi di riferimento, per categoria ed assicurato dell’UR) per il coefficiente cantonale che determina l’effettiva entità del sussidio che lo Stato riconosce all’UR interessata. Il legislatore aveva inizialmente fissato (all’art. 37 LCAM) il coefficiente cantonale nel 78,5% (a fronte di una proposta del Consiglio di Stato contenuta nel disegno di legge fissata al 76%, l’aumento essendo dettato dalla volontà di non conseguire un risparmio con il nuovo modello legislativo). Successivamente all’adozione delle nuove norme il coefficiente cantonale è stato ridimensionato (ancora prima dell’entrata in vigore delle norme) al 73,5% (a fronte dell’evolvere dei costi nell’assicurazione malattia e del conseguente aumento dei premi). La volontà di non penalizzare le fasce di reddito meno abbienti ha indotto il legislatore, a fronte della richiesta dell’esecutivo di abbassare il coefficiente al 70% (Messaggio 6689 del 27 settembre 2012), a modulare il coefficiente di finanziamento (Rapporto 6689R sul Messaggio 27 settembre 2012 relativo alla modifica della LCAMal: adeguamento coefficiente cantonale nella riduzione dei premi, datato 4 dicembre 2012 concretizzato nella modifica di legge approvata il successivo 8 febbraio 2013, BU 7/2013). Per il 2013 quindi il coefficiente di finanziamento cantonale è determinato nel 73.5% per le unità di riferimento con un reddito disponibile inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della Laps e del 70% per le altre unità di riferimento.

                               2.5.   Determinato quindi il RDS riferito all’istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a dipendenza della dimensione dell’UR. Come indicato nel considerando precedente se il RDS risulta inferiore al valore limite l’UR beneficia dell’importo massimo del sussidio. Se invece è superiore a questo limite (come rammenta il Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una percentuale fissa del reddito che eccede tale soglia dovrà essere destinata al finanziamento dei premi, mentre il resto costituirà la prestazione del Cantone. Man mano che il reddito aumenta la prestazione cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il limite di reddito fino al quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione massima è stato definito nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò senza il computo della pigione”.

                                         Il valore limite per il riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno determinato secondo l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di detto valore. Per l’anno 2013 il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità a livello del regolamento (art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in assenza di una valida delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal cita espressamente, rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato finalmente modificato con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal. Più avanti vedremo come questa modifica, senza parallelo adeguamento dell'art. 36 LCAMal, causasse difficoltà di interpretazione che hanno comportato, in una procedura trattata da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni nel 2013 (inc. 36.2013.28 in re M.V. sfociata nella decisione del 5 dicembre 2013 impugnata al TF ma da questi dichiarata inammissibile per ragioni formali), delicata istruttoria ed emanazione di una decisione di principio. Il limite di reddito disponibile di riferimento, valido a partire dal 1 gennaio 2013, per la determinazione dell'importo normativo massimo di riduzione dei premi LAMal si estende quindi fino al limite di fabbisogno, senza computo della pigione.

                                         Nelle decisioni di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni riferite al sussidio 2012 (STCA 36.2012.71 in re V. del 21 gennaio 2013 e 36.2012.20 in re M. del 13 agosto 2012 nonché 36.2012.14 del 3 settembre 2012 in re F. pubblicata in RTiD 2013 I pag. 44 e segg. no. 11) questa Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di intervento:

a) per il titolare del diritto:

importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

c) per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il primo figlio

d) per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

e) per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.

2Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende:

a)    fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b)    fr.   8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c)    fr.   8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d)    fr.   5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e)    fr.   2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

3I limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                         Il legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione).

                                         Con riferimento al cpv. 3 dell'art. 10 Laps va ricordato come  l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Quest’ultima percentuale altro non è che l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato nel’1,7543%. La giurisprudenza ha chiarito, alla luce della comunicazione acquisita presso l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, Bellinzona) che “l’aumento percentuale reale delle rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente applicato dall’amministrazione. Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 relativa al qui ricorrente, consid. 2.7.). Analogamente occorrerà procedere con l’Ordinanza 13 del Consiglio Federale datata 21 settembre 2012 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG che prevede un incremento (arrotondato) dello 0,9% ma che in realtà assomma allo 0,86209, rebus sic stanti bus, per i sussidi del prossimo anno (2014). Per quanto attiene alla RIPAM 2013, correttamente, l’amministrazione ha evidenziato che occorre ritenere gli adeguamenti sino e compreso il 2012 (art. 18 RLCAMal).

                                         In concreto l’importo è stato correttamente cifrato dalla Cassa in complessivi CHF 17'368.--.

                               2.6.   Nel caso di specie occorre ritenere, dalla decisione di tassazione emessa per l’anno 2010 (stabilita nel DE 3 ottobre 2012 del Consiglio di Stato sulla base dell’art. 40 LCAMal quale tassazione applicabile per il sussidio 2013), l’insieme dei redditi ritenuti è di CHF 26'248.-- cui l’amministrazione ha aggiunto una quota di 1/15 della sostanza indicata nella tassazione pari a CHF 15’867.-- (la sostanza netta considerata nella tassazione del 7 settembre 2011 e riferita all’anno 2010 assomma a CHF 238'000.--). A questi due importi l’amministrazione ha sottratto l’importo del premio medio PMR per CHF 4'908.-- e la cifra degli interessi passivi e delle spese ammesse per CHF 777.--. L’amministrazione ne ha dedotto un reddito disponibile semplificato di CHF 36'439.--. Occorre ora verificare se la Cassa ha agito correttamente computando l’importo della sostanza alla ricorrente. Essa sostiene infatti che la sua quota nella CE del marito fosse del 25% e quindi l’importo della sostanza da ritenere per la fissazione del RDS dovrebbe essere decisamente inferiore e tale da permettere l’ottenimento della RIPAM. A suffragio del suo dire RI 1 ha prodotto il contratto di divisione ereditaria parziale 24 agosto 2010.

                               2.7.   In merito al computo dei valori di reddito e di sostanza il giudice, come d’altra parte l’amministrazione, deve attenersi ai dati indicati nella decisione fiscale specificata dal Consiglio di Stato annualmente. Il tema è stato affrontato e risolto in una decisione dello scorso 5 novembre 2012 (inc. 36.2012.22 in re B.), relativa al caso di una signora, vedova, con figli adulti, al beneficio dell’usufrutto non iscritto ma concesso in via bonale sulla sostanza relitta dal defunto marito. In quella sentenza il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha osservato (consid. 2.8.) che:

"  Questo esame comporta la soluzione del quesito a sapere se questa Corte debba ritenersi vincolata alla tassazione in discussione (2009) così come fissata dal competente UT oppure se debba essere ritenuta la critica della ricorrente e quindi considerato un importo di ¼ del valore della sostanza con incidenza di soli CHF 2'442 nel reddito da considerare. Il tema è qui quello del vincolo imposto dalle decisioni fiscali definitive per la determinazione del diritto alla RIPAM. Il tema era già stato analizzato, sotto l’egida del precedente diritto, nella decisione TCA 29 marzo 2004 inc. 36.2003.91 dove questa Corte aveva considerato, sulla scorta della giurisprudenza federale emanata in applicazione della LAVS, che, per prassi, ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata (cfr. anche STCA 2 giugno 1999, inc. 36.1999.28 in re M.). Tale presunzione di conformità alla realtà però non è assoluta, va riservata l’eccezione dell’errore palese, manifesto e facilmente rilevabile:

"  Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."

Gli stessi principi sono stati evocati anche nella sentenza 22 maggio 1997, 36.96.79.

Questa prassi deve essere riservata anche alla luce della nuova normativa in materia di RIPAM, la presunzione di correttezza della decisione cresciuta in giudicato della tassazione di riferimento è data, d’altro canto occorre però riservare l’errore manifesto, la svista palese facilmente appurabile e correggibile. Si deve quindi ritenere che la presunzione di correttezza è una presumptioio juris tantum e non una presumptio juris et de jure. L’onere di invocare la non conformità della decisione di tassazione, in questi casi, non è dell’amministrazione che riceve ed applica i dati fiscali ma dell’assicurato che invoca l’errore manifesto da parte dell’UT competente. All’assicurato incombe quindi il compito di invocare la circostanza (salvo che l'amministrazione la possa rilevare autonomamente) e comprovarla conformemente ai principi validi in materia. In genere la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, confrontata con precise e verosimilmente ben fondate contestazioni relative alla decisione di tassazione applicabile, interpella l’UT per verificare la fondatezza o meno della critica, quindi decide. Nel caso trattato nella decisione 29 marzo 2004 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni aveva accolto il ricorso di un assicurato che invocava un errore dell’amministrazione fiscale, che non incideva in maniera particolare sui suoi oneri fiscali ma aveva riflesso nell’ambito della RIPAM, per avere male ritenuto un documento della Cassa Pensione che indicava un importo inferiore delle rendite versate all’assicurato rispetto a quelle riprese nella tassazione.

I casi di eccezione alla correttezza della decisione di tassazione applicabile sono estremamente rari, tanto che la prassi degli ultimi 10 anni conosce unicamente, in ambito di RIPAM, solo la fattispecie evasa con la STCA 29 marzo 2004 citata."

                               2.8.   In concreto RI 1 invoca un errore dell’amministrazione fiscale che integra nella sua partita fiscale l’immobile della CE del marito (si tratta della particella __________ RF __________) su cui indica di vantare una interessenza del 25% mentre per il rimanente spetta alle figlie. In questo senso la presentazione di una dichiarazione fiscale specificante i beni di spettanza della CE del marito nella misura di ¼ che non è però stata ritenuta dall’UT competente che ha caricato (tassazioni 2010 e 2011) l’immobile citato nella partita fiscale dell’assicurata ricorrente. A questo proposito non può qui essere sottaciuto il contratto di divisione ereditaria parziale contenuto nella mappetta doc. 1. Questo contratto prevede che i beni intestati al defunto marito della ricorrente, padre delle tre figlie __________, __________ e __________, vengano attribuiti in favore delle figlie più giovani (__________e ____________________) con l’attribuzione di un diritto d’abitazione in favore degli altri membri della CE. Più specificatamente il contratto prevede che RI 1 “dichiara di cedere e cede le proprie interessenze e ragioni ereditarie nella particella __________ __________ ____________________ alle figlie __________ … e __________” che a loro volta “A titolo di conguaglio per la cessione … costituiscono a favore della madre .. e della signora __________ un diritto di abitazione vita natural durante sulla casa subalterno A della part. __________ RFD __________” l’accordo prevede inoltre che nel caso in cui “RI 1 e __________ non volessero o potessero più abitare nello stabile … le parti concordano … che in caso di locazione dello stabile, il canone venga suddiviso in parti uguali tra” la ricorrente e le tre figlie. Il diritto di abitazione è stato inteso come diritto di coabitazione con “concentrazione all’ultima superstite”.

                               2.9.   Questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni si è chinato, nella sentenza appena citata dello scorso 5 novembre 2012 (inc. 36.2012.22 in re B.), su una situazione simile a quella in discussione. Questa Corte ha constatato in quella fattispecie come l’usufrutto in favore della vedova non fosse iscritto a Registro Fondiario ma fosse riconosciuto a livello fiscale e ciò nonostante il fatto che:

"  La dichiarazione fiscale della contribuente (sia) sempre stata presentata con l'indicazione della partecipazione alla sostanza nella misura del 25%. Per quanto concerne il reddito di questa sostanza (il valore locativo) veniva indicato il valore di reddito pieno …”

                                         In quel caso il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha constatato:

"  … l’inesistenza formale di un usufrutto o di un diritto d’abitazione in favore della ricorrente che vive nella casa della CE.”

(sottolineatura del redattore)

                                         La Cassa, in quella procedura, ha fatto riferimento al c.d. “usufrutto bonale” che l’autorità fiscale ha ammesso ed ha rilevato come non si potesse considerare manifestamente errata la decisione di tassazione tanto da doversene scostare. E questa Corte ha seguito e fatto proprio quel ragionamento. In altri termini il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha considerato che, pur non essendo formalmente iscritto a RF un diritto d’usufrutto, lo stesso esisteva a carico della particella in discussione ciò che l’Ufficio di Tassazione aveva sempre ammesso nonostante le dichiarazioni fiscali dell’assicurata che indicavano solo una sua quota di ¼. La vedova interessata in quella procedura non aveva impugnato le decisioni fiscali e le stesse non erano manifestamente errate, sicché il TCA le ha ritenute correttamente a fondamento del suo giudizio confermando la valutazione della Cassa.

                             2.10.   In concreto la situazione è solo in parte simile a quella del giudizio ricordato. In effetti RI 1 è rimasta vedova ad appena 33 anni, giovane madre di 3 bambine. La Comunione ereditaria costituitasi alla morte del marito (e padre delle 3 figlie __________ __________ e __________) è stata (solo parzialmente) sciolta unicamente nel 2010, ossia 52 anni dopo la morte del marito e padre.

                                         Nell’agosto 2010 l’immobile __________ RFD __________ è stato attribuito alle due figlie più giovani dell’assicurata ed in favore della stessa è stato riconosciuto un diritto di abitazione valido sua vita natural durante, analogo diritto è stato concesso (congiuntamente) alla figlia maggiore di RI 1, __________.

                             2.11.   Occorre in primo luogo verificare se, come per il diritto d’usufrutto, anche per il diritto di abitazione valgano i medesimi principi. Ossia se a livello fiscale l’avente diritto si veda caricare nella partita fiscale il bene nella sua interezza ed i relativi redditi. Secondo gli art. 19, 20 e 40 LT il reddito e la sostanza gravati da usufrutto vanno imposti integralmente nella partita fiscale dell’usufruttuario. Il medesimo trattamento fiscale è valevole per la sostanza gravata da un diritto d’abitazione, essendo quest’ultimo, dal profilo fiscale, assimilabile all’usufrutto secondo la Circolare 1/2003 della Divisione delle contribuzioni. La Camera di diritto Tributario del Tribunale di Appello, in un giudizio dell’22 dicembre 2011 in re R. (inc. 80.2011.76) ha interpretato sostanzialmente le norme fiscali citate analogamente a quanto indicato nella circolare ed ammesso il trattamento fiscale analogo tra usufrutto e diritto d’abitazione ritenuto però un trattamento differenziato su aspetti che qui non sono d’attualità (spese di manutenzione).

                                         In sostanza dunque il bene gravato da un diritto d’abitazione,  quale quello concesso con il contratto 24 agosto 2010 in favore della ricorrente e della figlia __________, va, di principio, inserito nella partita fiscale della persona che beneficia del medesimo diritto.

                                         In concreto dall’estratto informatico del RF che questa Corte ha acquisito (doc. IX) emerge che il fondo __________ RFD di __________ (__________) è intestato alle proprietarie __________ e __________ in base al contratto di divisione ereditaria del 26 agosto 2010. D’altra parte in favore di RI 1 e di __________ è garantito un diritto d’abitazione vita natural durante. Questa situazione avrebbe dovuto portare l’UT di __________, già per il 2010, ad inserire nella partita fiscale delle signore __________, RI 1 e Giovanna, il valore di reddito e della sostanza dell’immobile in ragione  di ½ ciascuna. In concreto invece il fondo è inserito nella sola partita fiscale materna.

                                         Il giudice delegato ha interpellato l'UT __________o in merito, ponendo precise e dettagliate domande, il 28 febbraio 2014 (doc. XI). La risposta è pervenuta il successivo 7 aprile 2014 (doc. XIX).

                                         Nella presa di posizione dell'UT __________ si evidenzia come nella partita fiscale di __________, che con la madre condivide il diritto d'abitazione sul mappale __________ RF fondiario, non è inserito nulla quo a tale diritto. L'UT ammette che il diritto d'abitazione in questione sia concesso solo sul subalterno A alla ricorrente ed alla figlia maggiore, ma che solo nella partita fiscale materna sia inserito tutto il valore dello stesso. A giustificazione di tale scelta, che si rileva palesemente errata e che non tiene conto del contratto di divisione parziale della Comunione ereditaria, vi è il proseguimento di una "… impostazione … già … praticata negli anni precedenti e sempre ammessa dalla signora RI 1 ".

                                         L'UT osserva che la signora Ancilla Nicola, perlomeno dalle nuove stime (2005), ha sempre inserito nella sua partita fiscale il godimento del solo subalterno A del mappale mentre l'UT ha sempre rettificato la dichiarazione inserendo l'intero mappale.

                                         Ora, come visto in precedenza, la prassi del TCA conduce, in situazioni analoghe a quelle qui in discussione, a ritenere i beni gravati da usufrutto nella partita fiscale dell'usufruttuario. Come visto il diritto d'abitazione va considerato parimente. Sin qui l'agire della Cassa non è errato.

                                         L'amministrazione fiscale ha però erroneamente inserito l'intera sostanza ed il conseguente reddito, nella sola partita fiscale di __________. L'esistenza di una situazione che proseguiva da anni non è argomento sufficiente per giustificare tale carico.

                                         Infatti nel 2010 la situazione è mutata mediante la sottoscrizione del contratto di scioglimento parziale della Comunione ereditaria __________ (doc. 2) per cui la particella __________ RF fondiario, di proprietà comune delle figlie e della vedova di __________, è stata attribuita ad __________ e __________, le quali hanno assunto, a fonte della rinuncia della mamma e della sorella, il debito ipotecario gravante il bene ed hanno concesso ad RI 1 e __________ – a titolo di conguaglio – un "diritto d'abitazione vita natural durante sulla casa subalterno A della particella RFD __________", __________, con il rilievo che il diritto di abitazione ê inteso quale diritto di coabitazione tra __________ e __________ con concentrazione all'ultima superstite.

                                         Da quanto precede emerge, nonostante il rilievo dell'UT __________ secondo cui "… nel modulo 7 (immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare) del 2010 allegato al questionario della comproprietà" __________ e __________ "era indicato che tutto il valore locativo veniva esposto alla madre", una mutazione di cui l'UT non ha tenuto conto.

                                         La precedente situazione (immobile e suo valore locativo) erano imposti alla qui ricorrente.

                                         La mutazione, ossia lo scioglimento (parziale) della Comunione ereditaria fu __________, ha condotto a gravare il fondo __________ RFD __________ con un diritto d'abitazione in favore di 2 persone in coabitazione.

                                         Per questo motivo l'intera sostanza ed il valore di reddito della stessa, non dovevano essere contemplati nella partita fiscale solo di RI 1 ma essere divise tra la madre e la primogenita.

                                         L'errore dell'UT è palese ed evidente: l'immobile in precedenza della Comunione ereditaria fu __________ e gravato da un usufrutto bonale in favore di RI 1 è stato oggetto di una precisa attribuzione e di un aggravio di oneri.

                                         A fronte di questo errore palese la Cassa Cantonale di Compensazione doveva staccarsi dalla decisione di tassazione 2010 e ritenere i valori rettificati emergenti dall'accordo di divisione parziale.

                             2.12.   Già solo per questa ragione la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla Cassa per una nuova decisione che consideri la metà del valore del fondo __________ RFD __________ e la metà del valore locativo dello stesso nel calcolo di RI 1.

                                         Nel calcolo l'amministrazione non dovrà più computare gli interessi passivi ritenuti nella decisione annullata siccome posti a carico delle proprietarie del fondo.

                                         L'amministrazione calcolerà di conseguenza il nuovo RD per la verifica del diritto alla RIPAM da parte della ricorrente.

                             2.13.   Sin d'ora, come anticipato nelle considerazioni sui punti 2.4 e 2.5, va osservato che la Cassa dovrà determinare l'importo che la ricorrente dovrà porre a contribuzione, del pagamento del premio in applicazione dell'art. 36 LCAMal.

                                         Come evidenziato nella STCA 36.2014.8 del 16 aprile 2014 la norma in questione prevede:

"  Oltre il limite di cui all’art. 35, la parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi è definita come segue:

a)   persone sole senza figli: 20% del RD che supera il 50% del limite di cui all’art. 35;

b)   persone sole con figli: 8% del RD che supera il 50% del limite di cui all’art. 35;

c)   persone coniugate senza figli: 21% del RD che supera il 50% del limite di cui all’art. 35;

d)   persone coniugate con figli: 13% del RD che supera il 50% del limite di cui all’art. 35."

                                         Come hanno evidenziato le parti nei loro allegati il tenore di questa norma è stato cambiato nel corso dell’anno 2013. Come rammenta la nota posta in calce alla norma nella sua pubblicazione nella RL (e recante il n. 77) l’articolo di legge è stato modificato dalla legge del 25 novembre 2013 con sua entrata in vigore retroattiva al 1 gennaio 2013 (BU 2014, 9). Il tema della retroattività di questa norma e comunque del RD che supera il 50% del limite di cui all’art. 35 LCAMal è stato oggetto di approfondita analisi nella STCA 36.2013.28 in re V.M. del 5 dicembre 2013 dove questa Corte ha evidenziato quanto segue:

"  In merito al tema che si pone in concreto relativo alla interpretazione delle norme dell'art. 35 e 36 LCAMal va ricordato, come ha fatto il TF nella sentenza 12 dicembre 2011 8C_311/2011 (pubblicata in DTF 138 V 50 e segg.) al considerando 4 che, di principio, la legge va interpretata secondo il suo senso letterale. Se il testo non è chiaro e se più interpretazioni sono possibili occorre ricercare la volontà reale del legislatore. (…)

L'interpretazione del testo di legge ha quale scopo quello di determinare con precisione il senso della regola. Il compito del giurista in genere e del giudice, che deve applicare le norme, è quello di stabilire a quale situazione di fatto concreta la norma – con le conseguenze in essa contenuta – debba applicarsi:

Non si dimentichi che il giudice non é semplicemente “la bocca che ripete le parole della legge” (Montesquieu, L’ésprit des lois, 1777, Libro XI capitolo VI) ma deve provvedere ad interpretare le norme, a comprenderne senso, portata, applicabilità alla situazione concreta che gli si presenta di fronte.

Per ciò fare il giudice deve partire dal senso letterale e quindi dall'espressione utilizzata dal legislatore. Il primo metodo interpretativo è, infatti, quello grammaticale che costituisce

l' "Ausgangspunkt jeder Auslegung" (Häfelin/Haller/Keller, op.cit. n° 91).

La giurisprudenza federale, su questo aspetto, è chiara:

"  Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut der Bestimmung. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gefragt werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente. Abzustellen ist dabei namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm und ihren Zweck sowie auf die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt. Die Gesetzesmaterialien sind zwar nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen." (DTF 131 II 697 e 4.1.)

In effetti dal testo chiaro usato dal legislatore ci si può scostare soltanto

"  wenn triftige Gründe dafür bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche triftigen Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte, aus dem Sinn und Zweck der Vorschrift und aus dem Zusammenhang mit anderen Normen ergeben." (Häfelin/Haller/Keller, op.cit., 4° 92).

In questo senso la giurisprudenza del TF che in DTF 131 II 217 ss., pag. 221 consid.  2.3 rileva:

"  Nach der Rechtsprechung darf die Auslegung vom klaren Wortlaut eines Rechtssatzes nur dann abweichen, wenn triftige Gründe dafür bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche triftigen Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte, aus dem Sinn und Zweck der Vorschrift und aus dem Zusammenhang mit anderen Gesetzesbestimmungen ergeben. Entscheidend ist danach nicht der vordergründig klare Wortlaut einer Norm, sondern der wahre Rechtssinn, welcher durch die anerkannten Regeln der Auslegung zu ermitteln ist. Auch Bundesgesetze sind einer Auslegung wider den Wortlaut zugänglich. Art. 191 BV setzt dem nur insoweit Schranken, als er verbietet, vom klaren Wortlaut und vom Sinn und Zweck einer Vorschrift abzugehen, um diese in den Rahmen der Verfassung zu stellen. Der Wortlaut allein aber stellt kein Hindernis dar, selbst wenn er klar ist. Bestehen triftige Gründe dafür, dass er den wahren Rechtssinn einer Vorschrift - die ratio legis - nicht wiedergibt, ist es nach dem Gesagten zulässig, von ihm abzuweichen und die Vorschrift entsprechend zu deuten, insbesondere dann, wenn der  wahre Rechtssinn entgegen dem Wortlaut verfassungskonform erscheint (BGE 111 Ia 292 E. 3b S. 297; BGE 131 II 13 E. 7.1, mit Hinweisen)."

Nell'ambito dell'interpretazione grammaticale il punto di partenza del giudice, come indicato, è il testo legale stesso, ciò che comprende anche l'eventuale marginale. Per l'interpretazione di norme federali si fa capo alle redazioni nelle diverse lingue nazionali con il rilievo che alcuna ha la priorità sulle altre (Häfelin/Haller/Keller, op.cit., n° 95 e DTF 125 UI 402).

L'attività interpretativa del giudice deve quindi considerare, oltre il testo normativo, e nella misura in cui lo stesso non sussidi pienamente, anche la sistematica della regola. La cosiddetta "systematische Auslegung" ossia la determinazione della portata e del senso preciso della norma alla luce della sua relazione con le altre norme del corpo legislativo in discussione.

Un esempio illuminante di questo metodo interpretativo è consegnato dalla giurisprudenza in DTF 105 Ib 225 consid. 3b con cui, nella trattazione di un caso di acquisizione della cittadinanza, il concetto di domicilio è stato collegato dal TF non alla LCit stessa (art. 36) ma all'art. 23 CCS. Il TF così si è espresso in merito all'uso della sistematica della legge:

"  Eine systematische Betrachtung des Bürgerrechtsgesetzes ergibt, dass es unter I. den "Erwerb und Verlust (des Schweizer Bürgerrechts) von Gesetzes wegen" und unter II. den "Erwerb und Verlust durch behördlichen Beschluss" regelt. II.A. trägt den Titel: "Erwerb durch Einbürgerung". Unter diesem Titel werden in den Art. 12 bis 41 die folgenden Materien behandelt: "a. Ordentliche Einbürgerung" (Art. 12-17), "b. Wiedereinbürgerung" (Art. 18-25), "c. Erleichterte Einbürgerung" (Art. 26-31) und "d. Gemeinsame Bestimmungen" (Art. 32-41). Beim Art. 36 BüG handelt es sich demnach um eine gemeinsame Bestimmung des Erwerbs durch Einbürgerung. Aufgrund ihrer Stellung im Gesetz kann diese Bestimmung daher lediglich auf die ordentliche Einbürgerung, die Wiedereinbürgerung und die erleichterte Einbürgerung Anwendung finden, nicht aber auf den Erwerb und Verlust des Bürgerrechts von Gesetzes wegen (so auch OSWALD/STEINER, Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, Zürich 1953, S. 35; BURGER, Die erleichterte Einbürgerung, Diss. Bern 1971, S. 60).  Anders verhielte es sich, wenn sich diese Bestimmung am Anfang oder an Schluss des Gesetzes unter dem Titel "Gemeinsame Bestimmungen" befinden würde.Eine andere Frage ist, ob der Gesetzgeber mit der in Art. 36 BüG verwendeten Formulierung "als Wohnsitz im Sinne dieses Gesetzes gilt..." die Bedeutung der Bestimmung weiter fassen wollte, als es deren Stellung im Gesetz nahelegen würde; diese Frage kann indessen nicht mit der systematischen Auslegungsmethode beantwortet werden."

Per la determinazione del senso della norma il giudice può ricorrere all'interpretazione storica od all'interpretazione teleologica ossia la "Zweckvorstellung, die mit einer Rechtsnorm verbunden ist" (Häfelin/Haller/Keller, op.cit. n° 120).

Secondo i medesimi autori:

"  Der Wortlaut einer Norm soll nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit den Zielvorstellungen des Gesetzgebers betrachtet werden. Dabei ist aber nicht allein der Zweck, den der historische Gesetzgeber einer Norm gegeben hat, massgeblich; vielmehr kann sich der Zweck einer Norm in gewissem Rahmen wandeln und von zeitgebundenen historischen Vorstellungen abheben. Die teleologische Auslegung kann sich also je nach Fall sowohl mit der historischen wie auch mit der zeitgemässen Auslegung verbinden. (…)Immer aber muss der Zweck in der Norm selbst enthalten sein; unzulässig ist es, normfremde Zwecke in die Norm hineinzulegen." (op.cit. n° 121 e 122)

Per un esempio di questa modalità di interpretazione si faccia riferimento alla DTF 117 Ia 387 consid. 3 dove il TF era confrontato con l'interpretazione dell'art. 6 CEDU con riferimento all'esclusione del pubblico dalla sala del processo penale. In quella sentenza la nostra Alta Corte ha ritenuto come un passaggio del testo dalla norma non fosse felicemente espresso andando conseguentemente ad esaminare quali fossero gli intendimenti e la volontà del legislatore.

La dottrina ci ricorda anche, per questa modalità di interpretazione delle norme, che

"  Auch bei der teleologischen Auslegung ist der Ausgangspunkt stets der Wortlaut der auszulegenden Norm. Jedoch kann gemäss der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts vom Wortlaut abgewichen werden, wenn triftige Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Wortlaut nicht dem Sinn der Norm entspricht. Gerade bei der Auslegung gegen den Wortlaut kommt der Besinnung auf den Zweck einer Gesetzesbestimmung eine vorrangige Bedeutung zu." (Häfelin/Haller/Keller, op. cit., n. 124)

L'Alta Corte ammette un'interpretazione teleologica che si scosta dal testo legale in casi rari ed in situazioni particolari; lo ha fatto nella sentenza DTF 131 II 217 in materia di LAVI dove ha considerato che, contrariamente al testo della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati, le prestazioni ricevute dalla vittima a titolo di risarcimento del danno materiale devono essere dedotte dall'indennità anche quando siano già state considerate nel calcolo dei redditi determinanti secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

La dottrina tende ad evidenziare comunque che questi casi sono rari e debbano rimanere l'eccezione, essendo possibile provvedere in tal modo:

"  wenn der Zweck eindeutig feststeht und diesem Zweck innerhalb der rechtlichen Regelung eine grosse Bedeutung zukommt. (Häfelin/Haller/Keller, op. cit., n. 126)

Nel caso concreto la modifica di una norma (art. 35 cpv. 2 LCAMal), cui rimanda l'art. 36 LCAMal, e l'assenza di una modifica di quest'ultima norma, rilevato poi l'ulteriore rinvio dell'art. 35 cpv. 2 LCAMal all'art. 10 Laps in uno con l'interpretazione data dall'amministrazione in concreto,  impongono una verifica del senso della norma e della sua applicabilità concreta.

(…)

Per chiarire il motivo per il quale, a fronte della modifica legislativa posta in essere come descritto, la Cassa abbia  applicato la percentuale dell'art. 36 LCAMal al reddito che supera il 50% del limite Laps e non invece l'intero reddito determinato come impone l'art. 35 cpv. 2 LCAMal, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni – come descritto nelle considerazioni relative ai fatti – ha dapprima interpellato la Cassa (il 7 agosto 2013 doc. IX) e quindi indetto un’udienza e sentito, il 3 ottobre 2013, i responsabili della Cassa (doc. XVIII).

Alla luce degli accertamenti svolti può essere qui ritenuto come il legislatore abbia modificato l'art. 35 cpv. 2 LCAMal che, per la RIPAM riferita all’anno 2013, ha il seguente tenore:

B.  Limite di reddito per la riduzione massimo di premio

Art. 35

Il limite di reddito disponibile di riferimento per la determinazione dell'importo normativo massimo di riduzione dei premi LAMal è differenziato a dipendenza della dimensione dell'unità di riferimento.

Esso si estende fino al limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000.

Il legislatore non ha invece modificato in alcun modo l'art. 36 LCAMal per l'anno 2013, mentre l’esecutivo ha proposto soltanto il 24 settembre 2013 con Messaggio 6851 (doc. XVIII/2) una modifica “formale” (come ricordato dal Direttore della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG in corso dell’udienza del 3 ottobre 2013) della norma rapportando le percentuali dell’art. 36 LCAMal (tutte) al reddito disponibile che supera “il 50% del limite di cui all’art. 35”. L'estensione del reddito disponibile (calcolato in maniera semplificata) che conferisce il diritto alla RIPAM massima, secondo il modificato art. 35 cpv. 2 LCAMal, assomma all'intero importo determinato conformemente all'art. 10 cpv. 3 Laps. La Cassa ritiene però, in caso di superamento di detto limite, che il RDS che va messo a contribuzione per pagare il premio è quello che supera il 50% dell'importo dell'art. 10 Laps. Questa interpretazione delle norme (art. 36 in relazione con l'art. 35 cpv. 2 LCAMal), emergerebbe, secondo la Cassa, con sufficiente chiarezza dalla documentazione prodotta dall'amministrazione stessa ed annessa al doc. XIII, e meglio come evocato nello scritto 9 aprile 2013 del Consiglio di Stato alla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio (doc. XIII/4) con cui si indica come:

"  Coerentemente con la volontà del Parlamento di formalizzare i miglioramenti decisi dal Consiglio di Stato per i bassi redditi nel settore della riduzione di premio (cioè per gli assicurati con un reddito disponibile inferiore o uguale al 100% del limite di fabbisogno minimo, senza computo della pigione, ai sensi della Laps), si è modificato l'art. 35 cpv. 2 LCAMal (vedi rapporto CGF del 4 dicembre 2012 n. 6689R, capitolo 2.2) che è entrato in vigore il 1° gennaio 2013. In  considerazione dei semplici rinvii alla disposizione modificata contenuti nell'art. 36 LCAMal, quest'ultima norma avrebbe dovuto essere oggetto, per motivi di tecnica legislativa, di un contestuale e conseguente adeguamento." (doc. XIII/4)

Come indicato, ad oggi e comunque per l'anno 2013, una tale modifica, che la Cassa ritiene formale, non è stata attuata. Ne discende che, da un profilo prettamente letterale, per l'art. 35 cpv. 2 LCAMal il limite massimo per l'ottenimento della massima RIPAM si estende fino al limite di fabbisogno (senza computo della pigione) fissato dalla Laps mentre in virtù dell'art. 36 LCAMal i redditi che vanno "Oltre il limite di cui all'art. 35" devono contribuire al pagamento del premio e vanno considerati, secondo precise percentuali, e portati in deduzione dell'importo del sussidio. Il giudice delegato ha chiesto spiegazioni in merito alla Cassa, e la stessa, nel suo scritto 30 agosto 2013 (doc. XIII), ha evidenziato che:

"  (…)

La volontà del Consiglio di Stato, della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e del Parlamento non è mai stata quella di modificare la formula di calcolo della RIPAM per le persone con un reddito disponibile superiore al 100% del limite di fabbisogno minimo, senza pigione, ai sensi Laps, rispetto a quella in vigore per la RIPAM dell'anno 2012. (…)" (doc. XIII)

Vista la lacunosa spiegazione e la divergenza in essere tra testo legislativo e l’interpretazione dello stesso da parte dell'amministrazione che ha ritenuto la volontà del legislatore, come emergerebbe dagli annessi prodotti con lo scritto doc. XIII (in particolare dai calcoli eseguiti all’attenzione della Commissione della Gestione e delle finanze del Gran Consiglio scritto 27 novembre 2012 CDS/Commissione Gestione doc. XIII/2), il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha voluto approfondire il tema indicendo l'udienza del 3 ottobre 2013. In quella sede è stata evidenziata la reale volontà del legislatore relativa alla modifica dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal e l’influenza della stessa sull’art. 36 LCAMal; ciò che si ritrova nel Messaggio 6851 del 24 settembre 2013 (doc. XVIII/2) relativo (anche) alla modifica (formale) dell'art. 36 LCAMal e quindi della volontà in esso contenuta di rendere letteralmente conforme il testo legale alla  volontà del Parlamento, e prima ancora del Governo, di non estendere eccessivamente il riconoscimento della RIPAM allargando la cerchia dei beneficiari ma aiutando maggiormente gli assicurati più bisognosi. Tale volontà emerge chiaramente dai dibattiti parlamentari avvenuti il 17 dicembre 2012 (doc. XVIII/1) in particolare relativi alla modifica del coefficiente di finanziamento cantonale del sussidio. In specie negli interventi dei deputati Gianora, Guidicelli e del Direttore del DSS Beltraminelli, anche se in maniera non esplicita. Il senso e la portata delle norme in questione appare anche dallo scritto 27 novembre 2012 del Consiglio di Stato destinato alla Commissione della gestione, e da questa integrato nelle sue proposte, da cui emerge, in maniera implicita nei calcoli e nelle cifre proposte, la fissazione del limite del 50% del RD oltre il quale le percentuali dell’art. 36 LCAMal iniziano ad applicarsi se il RD superiore al fabbisogno (doc. XIII/2).

Nel rapporto di maggioranza del 12 novembre 2013 della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio sul già citato Messaggio n. 6851 figura la seguente indicazione:

"  Si tratta di un adeguamento formale, già anticipato a questa Commissione dal Consiglio di Stato con la sua corrispondenza del 9 aprile 2013 (vedi risoluzione governativa n. 1658 del 9 aprile 2013), che essa interessa l'art. 36 LCAMal e che corrisponde alla volontà politica espressa da questa Commissione con il suo rapporto del 4 dicembre 2012 sul messaggio n. 6689."

Anche nel Rapporto di minoranza del 12 novembre 2013 della Commissione della gestione e delle finanze, tale modifica formale viene approvata:

"  La modifica formale che interessa l'art. 36 LCAMal e che corrisponde alla volontà politica espressa dal Parlamento con l'approvazione del rapporto del 4 dicembre 2012 sul messaggio n. 6689 è approvata anche dalla minoranza commissionale e può entrare in vigore secondo le indicazioni governative."

Questo Tribunale non può esimersi dal criticare il fatto che una divergenza tra lettera della norma e volontà del legislatore sia stata lasciata in essere per tutto il 2013, creando dubbi interpretativi che in un ambito così delicato e sensibile socialmente, non debbono essere lasciati.

La conclusione cui è pervenuta la Cassa, e quindi l'interpretazione delle norme secondo la reale volontà del legislatore, va confermata in questa sede e deve prevalere. L’interpretazione della norma secondo la (sufficientemente chiara) volontà del legislatore deve quindi essere ammessa e condivisa. In effetti l’art. 35 cpv. 2 LCAMal, applicabile ai sussidi 2013, prevede che la RIPAM massima venga concessa a coloro che hanno un RDS inferiore (o uguale) fabbisogno secondo l'art. 10 Laps  (senza computo della pigione) mentre l'applicazione della riduzione del sussidio per la doverosa messa a contributo del reddito secondo le percentuali dell'art. 36 LCAMal deve iniziare con il superamento del 50% del fabbisogno se il RD superiore al fabbisogno stesso. Con questa interpretazione la manifestata volontà di aiutare i meno favoriti è effettivamente conseguita nonostante la stessa non si sia riverberata in una norma chiara ed esplicita.

L'interpretazione secondo la volontà del legislatore palesa quindi l'intenzione di favorire i redditi più modesti riuscendo comunque a coniugare un contenimento della spesa complessiva e deve qui prevalere anche se ciò, come ammesso dal Direttore della Cassa sentito in corso dell’udienza del 3 ottobre 2013, comporta la reintroduzione di una soglia di reddito che il legislatore intendeva, con il primordiale progetto di legge, eliminare (rispetto al diritto previgente) con l’adozione di un modello lineare. Questa reintroduzione di un effetto soglia va anche a contraddire la volontà iniziale di conseguire una uguaglianza orizzontale tra gli assicurati. Più che la coerenza del sistema e la sua linearità, nel ragionamento mal espresso (e meglio: non esplicito) del legislativo, è prevalso il desiderio di aggiustamento del sistema per favorire i redditi più modesti evitando però parallelamente  una crescita (che sarebbe stata significativa economicamente) della spesa complessiva. Si pensi infatti che l'applicazione delle norme secondo il loro senso letterale avrebbe causato al cantone una maggiore spesa “di diversi milioni di franchi” (doc. XVIII pag. 3) difficilmente sopportabile per casse esauste come quelle ticinesi.

Come indicato la coerenza del sistema viene intaccata dall’introduzione di un effetto soglia le cui conseguenze sono facilmente desumibili dall’esempio seguente: se una UR dispone di un RDS sino a CHF 26'052.-- (che per l’ipotesi di due adulti coniugati e senza figli costituisce il tetto del fabbisogno Laps) beneficia dell’importo massimo della RIPAM (normativo) pari ai valori dei PMR cumulati dall’UR ossia CHF 9'816.--. Se invece lo stesso nucleo dispone di un reddito superiore di un solo franco deve mettere a contribuzione la somma che esorbita il 50% del RDS. Nel nostro esempio con un RDS di CHF 26'053.--, la RIPAM ammonta a:

{9'816 – [26'053 – 50% (26'052) x 21%]} = CHF 7'080.35

Quindi un solo franco di RDS superiore al fabbisogno pieno comporta una diminuzione reale della RIPAM (normativa) di CHF 2'735.65 rispetto a quella massima. Non è certo questa soluzione che rispetta i precetti di linearità, proporzionalità, ed equità orizzontale (oltre che verticale) esposti nel messaggio che ha accompagnato le norme entrate in vigore il 1° gennaio 2012; nonostante ciò questo Tribunale ritiene di dovere interpretare le norme in questione secondo la volontà che il legislatore ha manifestato in maniera sufficientemente chiara."

                                         Da quanto precede discende che la modifica della norma intervenuta con la legge del 25 novembre 2013, ed avente effetto retroattivo al 1° gennaio 2013, non ha fatto altro che ratificare l’interpretazione della norma stessa eseguita dalla giurisprudenza di questo TCA.”

                             2.14.   Alla luce dell'esito del ricorso non occorre esaminare le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente ed attinenti, implicitamente, alla conformità delle norme cantonali al diritto federale contenuto all'art. 65 LAMal.

                                         Stante al patrocinio ed il buon esito della procedura per la ricorrente si giustifica riconoscere un'indennità per ripetibili fissata in CHF 1'200.--. Non si percepiscono spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso del 10 gennaio 2014 formulato da RI 1 contro la decisione 12 dicembre 2013 emanata su reclamo dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS in materia di sussidi è accolto.

                                         § Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa per esecuzione dei nuovi calcoli e l'emanazione di una nuova decisione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Cassa Cantonale di Compensazione AVS verserà alla ricorrente CHF 1'200.-- (IVA inclusa, se dovuta), a titolo di ripetibili.      

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

36.2014.6 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.05.2014 36.2014.6 — Swissrulings