Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.10.2013 36.2013.55

9 ottobre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,352 parole·~7 min·2

Riassunto

Franchigia e partecipazioni sono dovute all'assicuratore anche se responsabile dell'infortunio è un automobilista la cui RC assume il caso. La stessa RC prende a carico le partecipazioni

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2013.55   IR/sc

Lugano 9 ottobre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 21 agosto 2013 di

RI 1 rappr. da:  RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 23 luglio 2013 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato                    in fatto ed in diritto

                                    ·   che RI 1 è assicurata presso CO 1 di __________ per le coperture obbligatorie contro le malattie e per il rischio infortunio con una franchigia di CHF 300.00 ed un premio mensile di CHF 312.50 per l’anno 2012 (doc. 1);

                                    ·   che l’11 febbraio 2012 la signora RI 1 è stata urtata da una vettura alla cui guida era __________ di __________, beneficiaria di un’assicurazione RC auto presso __________ agenzia di __________ (doc. 4);

                                    ·   che a seguito dell’urto la signora RI 1 è stata curata presso l’__________ ed ha beneficiato di prestazioni complessive riassunte nel doc. 6;

                                    ·   che, come appare dal doc. 9, le cure sono (sin qui) state fatturate complessivamente in CHF 424.85 di cui CHF 165.75 posti a carico dell’assicurata per franchigie e partecipazione ai costi;

                                    ·   che queste ultime non sono state solute dalla signora RI 1, convinta che questo onere spettasse all’assicuratore RC auto dell’investitrice (__________);

                                    ·   che CO 1 ha sollecitato il pagamento del proprio avere, in se non contestato dall’assicurata, ed ha precettato la signora RI 1 (PE __________ dell’UE di __________ del __________);

                                    ·   che l’assicurata si è opposta all’atto esecutivo. Con decisione prima, quindi con decisione su opposizione del 17 aprile la prima e del 23 luglio 2013 la seconda, CO 1 ha confermato la bontà del proprio credito;

                                    ·   che con ricorso 21 agosto 2013 (doc. I) RI 1 postula l’annullamento della decisione impugnata asserendo di non doversi fare carico della spesa in questione siccome a carico, in ultima analisi, dell’assicuratore RC auto dell’investitrice, essa lamenta il fatto che a seguito dell’incidente debba avere a proprio carico spese che altrimenti non avrebbe avuto;

                                    ·   che con risposta di causa l’assicuratore, con argomentazioni che laddove necessario verranno riprese in corso di argomentazione, ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. III);

                                    ·   che all’assicurata è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e le parti sono state convocate per un’udienza di discussione il 9 ottobre 2013 (doc. V);

                                    ·   che in sede d’udienza è stato verbalizzato quanto segue:

"  Il Giudice spiega che di principio le franchigie e le partecipazioni permangono a carico dell'assicurato anche nell'ipotesi in cui sussiste un infortunio coperto tramite LAMal ed intervenga un assicuratore RC della persona che ha cagionato il danno.

In altri termini la Cassa malati paga le sue prestazioni secondo legge contando franchigia e partecipazione che l'assicurato danneggiato dovrà poi chiedere direttamente all'assicuratore RC dell'autore del danno.

Nel caso concreto in conseguenza all'infortunio l'assicuratore CO 1 ha onorato fatture ospedaliere, farmaceutiche e del medico curante per complessivi fr. 424.85.

Di questi in totale fr. 165.75 sono stati posti a carico dell'assicurata sig.ra RI 1 poiché dipendenti ancora da franchigia (fr. 137.--), e partecipazioni fr. 22,85 complessivamente.

Questo importo è stato anche comunicato alla __________ da parte di CO 1 con uno scritto del 27 giugno 2012 con cui CO 1 ha segnalato a __________ l'importo complessivo da essa pretesa e l'importo invece da versare direttamente all'assicurata sig.ra RI 1 sulla sua relazione bancaria.

Il sig. RI 1 indica che __________ non ha pagato questi soldi, che interpellata in merito ha riferito che avrebbe liquidato tutto con il CO 1 per cui egli era convinto che anche questi importi che poi la Cassa ha chiesto di versare fossero pagati direttamente dall'assicuratore RC alla Cassa senza un suo intervento.

Il sig. RI 1, che qui rappresenta validamente la moglie, viene quindi invitato a volersi rivolgere all'assicuratore __________ per poter ottenere l'incasso della somma di fr. 165.75 come alla richiesta già anticipata per il tramite della Cassa malati e che appare da doc. 9 così come al conteggio doc. 6.

A questo verbale vengono specificatamente annessi i doc. 6e9e il sig. RA 1 tramite questi documenti e questo verbale chiederà alla __________ il pagamento delle prestazioni dovute.

Alla luce della natura della situazione l'assicuratore, ritenuto il qui pro quo instauratosi, rinuncia alle spese amministrative di complessivi fr. 90.-- non potendo però rinunciare alle spese effettive del precetto esecutivo a suo tempo intimato all'assicurata. (…)" (doc. VI)

                                    ·   che non sono state acquisite ulteriori prove;

                                    ·   che la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

                                    ·   che il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede;

                                    ·   che per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia  (aliquota percentuale) (cpv. 2). Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale. In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l’assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall’esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato;

                                    ·   che in concreto RI 1 era assicurata nel 2012 con una franchigia di CHF 300.00. Al momento dei fatti permaneva una franchigia residua di CHF 137.00. È pure indiscusso tra le parti che la signora, a seguito dell’investimento di cui è cenno in precedenza, ha subìto cure che hanno comportato spese di franchigia e partecipazione per complessivi CHF 165.75;

                                    ·   che questo importo è stato posto a carico dell’assicurata da parte dell’assicuratore. L'assicurata deve chiederne il pagamento direttamente all’assicuratore __________ che si è assunto la responsabilità in conseguenza all'investimento;

                                    ·   che, in altri termini, verso l’assicuratore malattia la signora RI 1 è responsabile per le franchigie e partecipazioni che poi potrà vedersi rimborsare dall’assicuratore RC auto dell’investitrice;

                                    ·   che il doc. 9 di CO 1 indica specificatamente che a __________ era richiesto il versamento “direttamente alla nostra assicurata” degli importi di franchigia e partecipazione. __________ non ha dato seguito al pagamento;

                                    ·   che da quanto precede discende, come emerso in corso d’udienza, che RI 1 deve versare a CO 1 quanto dovuto per partecipazione e franchigie (ridotto a CHF 163.85 per una piccolo pagamento intervenuto) che potrà ottenere da __________;

                                    ·   che vanno poste a carico dell’assicurata le spese esecutive che la signora ha dichiarato di volere rimborsare mentre l’assicuratore malattie, alla luce delle argomentazioni della ricorrente, ha rinunciato a percepire le spese amministrative inizialmente computate in complessivi CHF 90.00;

                                    ·   che ne deriva un obbligo di pagamento per la ricorrente di CHF 163.85 oltre alle spese esecutive che seguono la procedura d’incasso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:

                               1.1.   RI 1 è condannata a versare all’assicuratore malattie CO 1 l’importo di CHF 163.85 oltre alle sole spese esecutive che seguono la procedura di incasso (determinate in CHF 38.00).

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

36.2013.55 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.10.2013 36.2013.55 — Swissrulings