Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.01.2013 36.2013.5

16 gennaio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·659 parole·~3 min·3

Riassunto

Decisione soggetta ad opposizione. Ricorso diretto al TCA. Irricevibile

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2013.5   IR/sc

Lugano 16 gennaio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2013 di

 RI 1    

contro  

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato                   

                                    ·   che RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con atto del 12/15 gennaio 2013 con cui contesta pretese finanziarie per partecipazioni impostegli dal suo assicuratore malattia CO 1;

                                    ·   che RI 1 è stato oggetto, per quanto desumibile dagli atti, di procedura esecutiva (PE __________ del 10 settembre 2012 dell'UE di __________) per l'incasso di complessivi CHF 186,40 oltre accessori e spese di richiamo e di apertura del dossier per CHF 90.-- in totale;

                                    ·   che egli ha interposto opposizione (il 14.09.2012) al PE in questione (doc. A2) indicando a mano sull'atto "pagato";

                                    ·   CO 1 ha emanato una decisione formale a norma dell'art. 49 LPGA con cui ha confermato il suo credito e rigettato l'opposizione interposta al PE;

                                    ·   che CO 1 pretende complessivamente CHF 309,40 comprensivi delle spese esecutive;

                                    ·   che l'atto, alla luce dell'esito della procedura, non è stato intimato all'assicuratore per la presentazione della risposta di causa;

                                    ·   che la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

                                    ·   che per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’art. 1 cpv. 1 LAMal prevede che le disposizioni della LPGA (Legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali) sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la LAMal non preveda espressamente una deroga alla LPGA;

                                    ·   che per l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni;

                                    ·   che in virtù dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali;

                                    ·   che a norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso;

                                    ·   che in concreto l’assicuratore non ha emanato nessuna decisione resa su opposizione impugnabile al Tribunale cantonale delle Assicurazioni, ma unicamente una decisione formale soggetta ad opposizione come indicato nei rimedi di diritto ancorché in maniera imprecisa (manca chiarezza circa la modalità di opposizione per chi non è addetto ai lavori);

                                    ·   che, alla luce di quanto precede, il ricorso non è ricevibile e gli atti vanno immediatamente trasmessi (quale opposizione) alla Cassa Malati CO 1 affinché provveda ad emanare una decisione su opposizione semmai impugnabile al TCA che consideri la prassi di questo Tribunale in materia;

                                    ·   che non si fa carico di tasse di giustizia e spese e non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso 12/15 gennaio 2013 di RI 1 è irricevibile.

                                   2.   Gli atti vengono immediatamente trasmessi ad RI 1, per l'emanazione della decisione su opposizione.

                                   3.   Non si prelevano tasse e spese e con si attribuiscono ripetibili.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2013.5 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.01.2013 36.2013.5 — Swissrulings