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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.07.2013 36.2013.41

18 luglio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,428 parole·~12 min·4

Riassunto

Incasso premi. La Cassa accorda un pagamento rateale. Assicurato non da seguito. Il saldo premi è dovuto

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2013.41   IR/sc

Lugano 18 luglio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 17 giugno 2013 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 31 maggio 2013 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato                    in fatto

                                    ·   che RI 1 è stato assicurato contro le malattie, per la copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie, presso     __________ sino alla fine del 2006. Egli ha annunciato la sua dimissione per un’affiliazione presso CO 1 con effetto al 1 gennaio 2007. Con scritto del 6 aprile 2007 CO 1 ha confermato al precedente assicuratore l’avvenuto passaggio;

                                    ·   che, per un disguido interno a CO 1 la richiesta di adesione del qui ricorrente RI 1 non è stata trasmessa dall’agenzia di __________ della CO 1 alla sede centrale. Per tale motivo, nonostante la comunicazione all'assicuratore precedente RI 1 non sarebbe stato affiliato a CO 1;

                                    ·   che il 23 luglio 2010 l’affiliazione del ricorrente è stata formalizzata e CO 1 lo ha fatto aderire con effetto dal 1 gennaio 2011, ciò con parallela comunicazione alla __________;

                                    ·   che la Cassa __________ di Compensazione AVS AI IPG è intervenuta, nella sua qualità di autorità preposta alla verifica dell’obbligo assicurativo, per imporre una copertura assicurativa dal 1 gennaio 2007 presso CO 1 e non solo dal 1 gennaio 2011;

                                    ·   che in questo senso l’amministrazione cantonale ha emanato una formale decisione (doc. A2 del 18 marzo 2011) che non risulta esser stata impugnata dal ricorrente e neppure da CO 1;

                                    ·   che, alla luce di tale decisione, CO 1 era astretta ad incassare i premi pregressi non soluti per il periodo dal 1.1.2007 al 31.12.2010 (doc. 6 e 35) per un totale di CHF 10'245.60;

                                    ·   che RI 1 ha inizialmente omesso il pagamento ed è stato diffidato a norma dell’art. 64a LCAMal. Successivamente egli ha pagato parte dei premi come rilevabile dalla decisione 6 marzo 2012 dell’assicuratore, in particolare egli ha versato complessivi CHF 2'556.50;

                                    ·   che non pagando ulteriormente CO 1 ha escusso il debitore ed ha rigettato l’opposizione interposta al PE __________ del 2 gennaio 2012 dell’ __________;

                                    ·   che l’assicuratore e l’assicurato hanno concluso un accordo di pagamento rateale del debito motivo per cui CO 1 ha rinunciato a domandare il proseguimento dell’esecuzione;

                                    ·   che RI 1 ha pagato diverse rate sino ad un debito residuo di CHF 4'492.50 comprensivi di spese amministrative per CHF 100.--, spese d’esecuzione per CHF 73.-- e spese di diffida per CHF 20.--;

                                    ·   che, avendo RI 1 cessato il versamento delle rate residue, l’assicuratore lo ha escusso nuovamente per l’importo indicato mediante PE __________ del 1 marzo 2013 dell’ __________;

                                    ·   che RI 1 ha interposto opposizione a PE (del 7 marzo 2013) che l’assicuratore ha rigettato con decisione formale e quindi con decisione resa su opposizione del 31 maggio 2013 (doc. 36);

                                    ·   che il 17 giugno 2013 RI 1 ha impugnato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni la decisione resa su opposizione contestando di dovere pagare degli arretrati, senza comunque avere impugnato la decisione dell’IAS / Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG del 18 marzo 2011 e senza avere nella sostanza sollevato obiezioni in precedenza, pagando anzi premi arretrati per cifre di tutto rispetto;

                                    ·   che l’assicurato rileva che l’assicuratore ha tratto un guadagno da questi arretrati, cui è stata astretta dall’ente cantonale preposto alla sorveglianza dell’obbligo assicurativo, e fa valere difficoltà economiche subentrate nell’ambito della sua attività professionale. Nelle sue conclusioni RI 1 chiede l’annullamento della decisione del 31 maggio 2013 resa su opposizione dall’assicuratore;

                                    ·   che CO 1 propone la reiezione dell’impugnativa con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III);

                                    ·   che all’assicurato è stata offerta la possibilità di domandare l’acquisizione di nuove prove e di esprimersi ulteriormente sugli atti di causa. Con scritto 15 luglio 2013 l’assicurato ha ribadito la sua posizione lamentando il fatto che CO 1 non abbia impugnato la decisione dell’IAS in materia di sua copertura retroattiva, ha evidenziato nuovamente l’onere derivante dai premi alla luce delle sue entrate, ha invocato la sua buona fede e l’errore in cui è incorso l’assicuratore che ha provocato il problema;

                                         in diritto                       

                                    ·   che, in ordine, la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

                                    ·   che, sempre per quanto attiene agli aspetti formali, il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede;

                                    ·   che il giudice deve limitare il suo esame alla decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294);

                                    ·   che in concreto la decisione impugnata è riferita all’incasso di premi arretrati, basati su una decisione dell’IAS in ambito di obbligo assicurativo, che non è stata contestata ed è cresciuta in giudicato e non è sindacabile in questa sede. Ne discende che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve verificare se l’importo richiesto dall’assicuratore è corretto (l’onere della prova incombe all’assicuratore in questo caso) e se così è, se l’assicurato non abbia già soluto i premi (ed in questa costellazione l’onere probatorio è a carico dell’assicurato stesso);

                                    ·   che, nel merito, giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv. 2). L'art. 64a LAMal, introdotto con una modifica legislativa del 18 marzo 2005, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2011, applicabile in concreto, prevedeva al cpv. 1 che se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2). Per l'art. 64a cpv. 2 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se, nonostante diffida, l'assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell'esecuzione per debiti, l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l'ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell'obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici. A norma dell'art. 64a cpv. 3 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione sono pagati integralmente, l'assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione. Il Consiglio federale disciplina le modalità d'incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011);

                                    ·   che l’art. 90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno. Giusta l'art. 105b cpv. 1 OAMal, nel tenore in vigore dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011 applicabile in concreto, i premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga. L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati. Se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 3 OAMal);

                                    ·   che, in concreto, i premi chiesti dall’assicuratore all’assicurato e riferiti agli anni precedenti, ossia 2007, 2008, 2009 e 2010 non sono stati posti in discussione e contestati nella loro correttezza. Il signor RI 1, dopo averli riconosciuti successivamente alla prima esecuzione, li ha perlomeno per buona parte pagati sino a rendere il saldo residuo (preteso) a CHF 4'419.50. I premi sono adeguatamente resi verosimili dalla documentazione agli atti;

                                    ·   che con il suo gravame, il ricorrente evidenzia la sua volontà di non pagare alla luce della difficoltà di cui versa la sua azienda, e con il rilievo che il Ticino ha pagato premi in esubero (tema su cui le autorità federali, come noto, stanno cercando una soluzione d’intesa con assicuratori e cantoni; non potendo certamente un privato obiettare tale circostanza ad un assicuratore per opporsi ad un pagamento);

                                    ·   che il rimprovero dell’assicurato fatto all’assicuratore di avere guadagnato con lui in questo contesto (stante la sua buona salute) non gli torna utile, gli assicuratori avendo sempre meno spese con gli assicurati sani e maggiori spese con gli assicurati malati, essi debbono applicare i criteri di solidarietà tra gli assicurati. A prescindere da ciò in concreto l’assicuratore è stato costretto ad accettare l’assicurato per gli anni dal 2007 al 2010 per obbligo imposto dal cantone. D’altro canto il signor RI 1 aveva un obbligo assicurativo per legge, circostanza questa che egli non smentisce;

                                    ·   che le argomentazioni sollevate non possono indurre il giudice a ritenere che l’importo chiesto non sia dovuto e l’asserzione dell’assicurato secondo cui lui avrebbe comunque pagato dei premi al precedente assicuratore __________ non è stata altrimenti dimostrata e resa verosimile. Le coperture diverse da quella obbligatoria non possono comunque entrare in linea di conto;

                                    ·   che, diverso, è invece il discorso relativo alla negligenza posta in atto, apparentemente almeno, da CO 1 nel confermare ad __________ l’affiliazione dell’assicurato senza darvi seguito concreto, causando così la necessità per l’IAS di emanare una decisione e di recuperare premi arretrati. Anche se dovesse essere ritenuta o dimostrata una tale negligenza RI 1 non potrebbe, a fronte della decisione dell’IAS, trarne beneficio in questa sede, i premi essendo dovuti. L’assicurato potrebbe semmai fare valere, laddove ne ricorressero i presupposti e secondo i termini di legge, una responsabilità nei confronti dell’assicuratore stesso per eventuali danni causati dall’omissio-ne di CO 1. Il tema non è qui oggetto della decisione sottoposta a giudizio per cui non occorre addentrarsi ulteriormente su tali aspetti, va ribadito poi che i premi sono comunque dovuti;

                                    ·   che l’importo dei premi appare corretto, la cifra chiesta per le spese amministrative è, in sè, appropriata ed adeguata, purtroppo però, contrariamente all’obbligo che le incombeva, CO 1 non ha comprovato che le sue condizioni d’assicurazione per l’obbligatoria negli anni in causa, prevedevano la possibilità di caricare le spese amministrative qui pretese. Il Giudice ha chiesto all’assicuratore, con il documento II (intimazione del ricorso), la produzione dell’intero incarto, mancando tale prova la pretesa di CHF 100.-- e di ulteriori CHF 20.-- non può essere accolta e su questo aspetto il ricorso va parzialmente accolto. Va ricordato e ribadito, come già fatto con la decisione del 25 febbraio 2013 TCA 36.2012.89 in re L. che nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal), secondo il quale se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato;

                                    ·   che l’assicuratore ha escluso, correttamente, le spese esecutive con la decisione resa su opposizione tra le sue pretese. Da quanto precede discende che il signor RI 1 è debitore dell’importo di CHF 4'299.50 sui quali la Cassa non ha chiesto il versamento di interessi che non sono conseguentemente dovuti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso del 17 giugno 2013 formulato da RI 1 è parzialmente accolto.

                                   2.   Di conseguenza la decisione impugnata è riformata nel senso che RI 1, __________, è condannato a versare all’assi-curatore malattie CO 1 Assicurazione Malattie e Infortuni SA, __________, la somma di CHF 4'299,50.

                                   3.   Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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